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Decisione

12.2024.65

Contratto di lavoro. Licenziamento immediato ingiustificato (le presunte perdite di esercizio / mancati incassi imputati al dipendente sono state ritenute non provate)

22 ottobre 2024Italiano26 min

7 pag. 3) e di cui essa ritiene si sia appropriato AO 1 e che comunque a dire della

Source ti.ch

Incarto n.

12.2024.65

Lugano

22 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliera:

Federspiel

Peer

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2023.1 della Pretura della giurisdizione

di Mendrisio Nord - promossa con petizione 3 gennaio 2023 da

AO

1

rappr. da PA 2

Contro

AP

1

rappr. da PA 1

in materia di diritto

del lavoro, con cui ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi

fr. 55'512.15 oltre interessi (poi ridotti in sede di replica a fr. 38'212.15),

domanda a cui si è

opposta la convenuta e che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza di

data 23 aprile 2024 condannando la stessa al pagamento di complessivi fr. 27'315.75

oltre interessi;

appellante la

convenuta con atto di appello del 22 maggio 2024 con cui chiede la riforma

del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, con

protesta di tasse, spese e ripetibili,

mentre l’attore con

risposta del 18 luglio 2024 postula la reiezione del gravame pure con protesta

di tasse, spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti

prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. AO 1 è

stato assunto alle dipendenze di AP 1 in qualità di responsabile del Bar __________

di __________ a partire dal 1° dicembre 2021.

Nella seconda metà del mese di giugno 2022 Edo__________

- amministratore unico di AP 1 - ha segnalato ad AO 1 che sulla base di parametri

empirici utilizzati nella ristorazione per stimare il fatturato, risultavano delle

(apparenti) anomalie tra i volumi di merce acquistata per l’esercizio pubblico

e il ricavo atteso dalla loro vendita. La datrice di lavoro ha quantificato

questa discrepanza in fr. 89'309.31, mentre il lavoratore - dopo un rapido

controllo - ha ridotto la cifra dell’(ipotizzato) ammanco ad “al massimo”

fr. 17'000.- e si è detto disponibile a verificare i conteggi nel dettaglio

(doc. C).

A

partire dal 18 luglio 2022 AO 1 è stato assente per infortunio. In data 26

luglio 2022 il lavoratore ha scritto alla datrice di lavoro lamentando di

essere venuto a sapere che durante la sua assenza sarebbero state diffuse voci

che lo accusavano di essere la causa di un grosso “buco” contabile all’origine

delle difficoltà finanziarie del bar. In particolare, egli ha deplorato questa

situazione venutasi a creare in sua assenza e ha evidenziato come il diffondersi

di simili voci non avrebbe giovato all’immagine dell’esercizio pubblico né alla

sua ripresa economica. Egli ha inoltre osservato come le difficoltà in cui

versava il bar erano da ricercare in problemi organizzativi più volte messi in

risalto e per cui erano state proposte - pure da lui medesimo - delle misure

correttive quali ad esempio la rinuncia a uno dei due responsabili del locale.

Egli ha altresì evidenziato che - qualora fosse stato confermato un ammanco di denaro

- occorreva vagliare la posizione di tutti i collaboratori ritenuto che la

cassa era accessibile a tutti i dipendenti. Egli si è dichiarato disposto a

discutere una rescissione consensuale del rapporto di impiego (doc. D).

Il

giorno seguente AP 1 - nella persona del suo amministratore unico Edo__________

- ha preteso la riconsegna delle chiavi del bar e del veicolo aziendale (doc.

E).

Con scritto di data 2 agosto 2022 la datrice di lavoro

ha disdetto con effetto immediato il rapporto di lavoro con AO 1 (doc. F).

AO 1, per il tramite del suo legale, ha scritto alla

datrice di lavoro contestando la disdetta immediata e ne ha chiesto le

motivazioni (doc. G); egli ha domandato altresì copia dei propri conteggi di

salario. Ne è seguito uno scambio di corrispondenza tra le parti che non ha

permesso di dirimere la vertenza (doc. H a N).

2. Previo tentativo di conciliazione (CM.2022.92)

in data 3 gennaio 2023 AO 1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di

Mendrisio Nord con cui ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di

complessivi fr. 55'512.15, di cui fr. 27'304.70 a titolo di salari scoperti per

il periodo da dicembre 2021 a luglio 2022, fr. 10'491.95 a titolo di salario

per i mesi da agosto 2022 a novembre 2022 (corrispondenti ai tre mesi di

disdetta ordinaria), fr. 3'915.50 a titolo di indennità per vacanze non godute

e fr. 13'800.00, pari a tre mensilità, a titolo di indennità per licenziamento

ingiustificato ex art. 337c cpv. 3 CO, oltre interessi.

Con

risposta del 17 marzo 2023 AP 1 ha integralmente contestato le pretese attoree;

essa ha anzitutto rilevato che il contratto di lavoro prevedeva un termine di

disdetta di un mese e non di tre come sostenuto dall’attore, rinviando al

riguardo al doc. 1 da lei prodotto. La datrice di lavoro ha quindi ribadito la

tesi secondo cui - sulla base di un calcolo empirico - il Bar __________

risultava aver avuto, tra gennaio e maggio 2022, una perdita di fr. 89'309.31,

importo che la stessa ha poi ridotto a fr. 74'898.16 (doc. 4). La società ha

sostenuto che in data 16 luglio 2022 vi sarebbe stato un incontro

chiarificatore con l’attore il quale avrebbe chiesto di prendersi del tempo per

effettuare le verifiche del caso e avrebbe pure ventilato la possibilità che

qualcuno potesse avere rubato gli incassi. Anziché fornire i chiarimenti

richiesti, in data 26 luglio 2022 AO 1 avrebbe però accusato la datrice di

lavoro di averlo diffamato. Avendo a quel momento perso ogni residua fiducia

nei confronti del dipendente, AP 1 ne ha quindi disposto il licenziamento

immediato, misura che - a detta della stessa - sarebbe tempestiva,

proporzionata e giustificata.

La società ha inoltre

prodotto dei giustificativi attestanti la ricezione da parte del lavoratore di

fr. 17'300.- a titolo di salario ed ha sostenuto che eventuali ulteriori

crediti dello stesso erano da porre in compensazione con i crediti che essa

vantava nei suoi confronti assommanti a complessivi di fr. 10'096.51.-. Essa ha

inoltre allegato che - nella denegata ipotesi che il licenziamento risultasse

ingiustificato - l’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO andrebbe quantificata in al

massimo una mensilità.

In sede di replica

l’attore ha ribadito che il contratto prevedeva un termine di disdetta di 3

mesi come indicato nel doc. B. Egli ha negato che vi fosse stato un incontro il

16 luglio 2022 sugli ammanchi contabili; un incontro si sarebbe tenuto il 9

luglio e sarebbe stato incentrato sulle prospettive di risanamento del locale. Alla

luce della documentazione prodotta dalla datrice di lavoro egli ha ridotto la

propria pretesa a complessivi fr. 38'212.15 ma ha contestato tutte le pretese

fatte valere in compensazione dalla controparte. AO 1 ha ribadito la tesi

secondo cui non vi era alcun elemento giustificante il suo licenziamento immediato.

In sede di duplica la

convenuta ha ribadito le proprie argomentazioni e ha prodotto l’originale del

contratto di lavoro doc. 1.

In data 15 settembre 2023

l’attore ha inoltrato una triplica spontanea, con allegato l’originale del doc.

B, che è stata ritenuta inammissibile.

Esperita l’istruttoria le parti hanno inoltrato degli

allegati conclusivi con cui hanno sostanzialmente riconfermato le rispettive antitetiche

argomentazioni e richieste di giudizio.

3. Con

decisione del 23 aprile 2024 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e

condannato AP 1 al pagamento di complessivi fr. 27'315.75, di cui fr. 20'496.65

per pretese salariali e fr. 6'819.10 a titolo di indennità per licenziamento

ingiustificato. Più nel dettaglio, il Pretore ha inizialmente accertato che per

il periodo da dicembre 2021 a luglio 2022 il lavoratore vantava una pretesa

salariale residua di fr. 10'004.70 (netti), importo da cui andavano dedotti fr.

80.90 per spese caricate in maniera impropria alla datrice di lavoro. Egli ha

quindi stabilito che il licenziamento in tronco, notificato per presunte

perdite di esercizio e dopo lo scritto del 26 luglio 2022 con cui - a dire

della convenuta - il dipendente avrebbe attaccato la società, era ingiustificato.

Al riguardo il giudice di prima sede ha rilevato che AP 1 non era riuscita a

provare che l’esercizio pubblico avesse subito “un buco” di diverse decine di

migliaia di franchi imputabile a un agire illecito o contrario al contratto di AO

1 e neppure che questi avesse ostacolato gli accertamenti necessari. Il Pretore

ha inoltre giudicato intempestiva la disdetta “recapitata al lavoratore

unicamente in data 3 agosto 2022” (sentenza cit., pag. 13) - quale reazione

allo scritto del 26 luglio 2022 erroneamente considerato offensivo da AP 1 -

ritenuto altresì che stando a quanto emerso nell’istruttoria essa nutriva

sospetti sull’ammanco già dal mese di marzo 2022. Accertato poi che il termine

di disdetta era di tre mesi e che il rapporto contrattuale giungeva pertanto a conclusione

solo il 30 novembre 2022, il giudice di prime cure ha quantificato la pretesa

salariale per questo periodo in fr. 10'491.95 (netti). Tenuto conto della breve

durata del rapporto di impiego e della corresponsabilità di AO 1 nella

situazione creatasi, il Pretore ha quantificato l’indennità ex art. 337c CO

riconosciuta al lavoratore in un mese e mezzo di stipendio lordo, pari a fr.

6'900.-. La pretesa per ferie non godute è invece stata respinta.

Le tasse e le spese di

fr. 4'200.- sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,

le ripetibili sono state compensate.

4. Con

appello del 22 maggio 2024 - avversato da AO 1 con risposta del 18 luglio 2024

- AP 1 contesta il giudizio pretorile e chiede la reiezione integrale della

petizione. Più nel dettaglio, in relazione ai salari arretrati da dicembre 2021

a luglio 2022, l’appellante ribadisce che nulla è più dovuto avendo il

lavoratore già ricevuto fr. 6'093.85 a titolo di incassi incamerati autonomamente

come acconti salario, trattenuto merce per fr. 3'235.19, causato un danno di

fr. 495.90 per incassi versati in eccesso ai suoi famigliari e arrecato un

ulteriore danno di fr. 190.60 per aver concesso a dei clienti del locale dei

“sospesi” senza autorizzazione. La datrice di lavoro sostiene che il licenziamento

in tronco era giustificato in considerazione del grave e reiterato

comportamento tenuto dal dipendente il quale, con lo scritto del 26 luglio 2022,

avrebbe dimostrato di non voler collaborare all’accertamento delle cause delle

perdite riscontrate nei conti di cui egli era il responsabile; essa gli

rimprovera altresì di aver finanche ostacolato queste verifiche. La disdetta

sarebbe tempestiva essendo stata notificata 3 giorni lavorativi dopo la

ricezione di questo scritto. Essa contesta inoltre al Pretore di essersi erroneamente

fondato sul doc. B ritenendolo un contratto successivo per determinare il

termine di disdetta che in realtà sarebbe di un solo mese e non di tre. Da

ultimo essa argomenta che nessuna indennità di licenziamento sarebbe dovuta

proprio in ragione delle considerazioni ritenute dal Pretore per fissarla in un

solo mese e mezzo.

5. L’art.

308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali

il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione

sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una

decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-.

Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30

giorni (art. 311 CPC). Introdotto in data 22 maggio 2024 contro la decisione

impugnata, notificata il 24 aprile 2024, l'appello è tempestivo, come pure

tempestiva è la relativa risposta del 18 luglio 2024 (art. 312 CPC).

6. Come

poc’anzi accennato l’appellante rimprovera al Pretore un errato accertamento

dei fatti e un’erronea sussunzione giuridica per aver respinto, eccezion fatta

per l’esiguo importo di fr. 80.90.-, tutte le contestazioni e le eccezioni di

compensazione da essa sollevate in relazione alla pretesa per salari arretrati

avanzata dall’attore.

Entrando nel dettaglio

delle contestazioni, AP 1 - ribadendo sostanzialmente quanto addotto in prima

sede - lamenta la presenza di un ammanco in cassa di complessivi fr. 6'093.85,

importo contabilizzato sotto le voci “giro allineamento saldo cassa”

(doc. 6 pag. 23, 50 e 54) e “giro allineamento saldo cassa lotto” (doc.

Fatti

7 pag. 3) e di cui essa ritiene si sia appropriato AO 1 e che comunque a dire della

stessa - in assenza di valide giustificazioni - andrebbe messo a carico del

dipendente in quanto responsabile della cassa, e pertanto dedotto dalle sue

pretese salariali.

Questa tesi non può essere

seguita. Come rettamente argomentato dal primo giudice nella sua sentenza a cui

si rinvia (sentenza cit., pag. 7), in concreto la datrice di lavoro è venuta

meno al proprio onere allegatorio e probatorio quo alla violazione

contrattuale, al danno e al nesso causale; a fronte delle contestazioni del

dipendente, la stessa non può limitarsi a far ricadere sul lavoratore - per

quanto responsabile del locale - l’onere di provare le ragioni di qualsiasi

incongruenza contabile pena la deduzione di questi ammanchi dal suo stipendio, e

neppure può, in assenza di ulteriori riscontri, dare per acquisito che questi

soldi siano stati da lui prelevati quali acconti sul salario. Come emerso nell’istruttoria,

infatti, la cassa era accessibile a tutti i dipendenti dell’esercizio pubblico,

dipendenti che - per stessa ammissione della datrice di lavoro - non sono però mai

stati interpellati al riguardo (cfr. deposizione di Edo__________ del 21

novembre 2023, pag. 8; audizione di Tiz__________ del 17 ottobre 2023, pag. 4).

AP 1 rimprovera inoltre ad

AO 1 di non essersi accorto e comunque di non aver segnalato questi (asseriti) ammanchi.

Omissione che - se fosse provata - sarebbe invero indicativa di una certa negligenza

da parte del lavoratore ma che - diversamente da quanto essa sostiene (appello,

pag. 12) - non basterebbe ancora per addebitare allo stesso la trattenuta di

questi importi.

Ciò detto, stupisce che, malgrado

il grosso dei pretesi ammanchi risalisse già al mese di marzo 2022 e che - per sua

ammissione - la datrice di lavoro se ne fosse (subito) accorta, essa non abbia preso

provvedimenti sino a luglio 2022, limitandosi a chiedere - stando alle parole

di Edo__________ - (informalmente) spiegazioni al lavoratore che pur non

essendo arrivate non l’hanno però indotta ad adottare alcuna misura nei suoi confronti

(deposizione cit., pag. 8 e 10).

Un simile agire è

difficilmente spiegabile se non col fatto che - contrariamente a quanto

allegato in sede giudiziaria - la stessa datrice di lavoro nutrisse seri dubbi

sull’effettività dell’ammanco, rispettivamente su chi ne fosse il responsabile;

ipotesi quest’ultima che trova (ulteriore) conferma nella decisione di AP 1 di

sporgere poi denuncia penale al Ministero pubblico contro ignoti e non contro AO

1. Denuncia sfociata - come dichiarato dalla stessa - in un decreto di abbandono

(cfr. anche conclusioni, pag. 10; deposizione di Edo__________ cit., pag. 10;

audizione di Tiz__________ cit., pag. 3).

Per quanto attiene alla contestazione

relativa alla pretesa appropriazione da parte di AO 1 di superalcolici per un importo

di fr. 3'235.19 che - a dire dell’appellante - sarebbero stati acquistati con

fondi della società ma non rivenduti, come rettamente evidenziato dal primo

giudice gli atti di causa non permettono di stabilire la natura degli alcolici

indicati nel doc. 8 e pertanto neppure se gli stessi siano poi stati rivenduti

o meno. Non è infatti dato sapere se la lista di cui al doc. 8 si riferisca

esclusivamente a dei superalcolici o se la stessa comprenda pure altri tipi di

bevande alcoliche (quali vino, aperol o campari) come allegato dall’attore. In

assenza di un’indicazione specifica per questa tipologia di bibite sugli

scontrini di cassa (doc. 9), non è possibile determinare in che misura quanto

acquistato sia poi stato rivenduto. Pertanto neppure è possibile provare che AO

1 abbia “tenuto per sé una certa quantità di superalcolici” quale “salario

in natura” come preteso dall’appellante (cfr. appello pag. 11); anche

questa contestazione si rivela infondata.

In relazione all’importo

di complessivi fr. 495.90 che l’appellante avrebbe versato in eccesso alla moglie

e al figlio per l’attività svolta presso l’esercizio pubblico, a ragione il

Pretore ha giudicato che qualora AP 1 ritenesse di avere un credito nei loro

confronti perché avrebbero lavorato in misura minore degli acconti ricevuti, la

stessa potrà chiedere la rifusione di queste somme ai diretti interessati. Non paiono

di contro adempiute le premesse di cui all’art. 321e CO non avendo l’attore

violato i propri obblighi contrattuali nei confronti della datrice di lavoro

che era informata sia del loro impiego che degli importi versati (doc. MM).

Neppure

può essere accolta la contestazione relativa all’importo di fr. 190.- per i “sospesi

clienti” (doc. 12). In primis, non risulta che tale prassi - peraltro non

certo insolita in esercizi pubblici di paese con una propria clientela fissa,

come quello qui in discussione - fosse stata proibita dalla datrice di lavoro;

anzi essa ha più volte sostenuto che AO 1 godeva di ampia autonomia gestionale.

Secondariamente i crediti concessi sono stati puntualmente registrati di modo

che ve ne fosse traccia e che si potesse rivendicarne il pagamento, ciò che il

dipendente avrebbe verosimilmente fatto personalmente se il rapporto di impiego

fosse proseguito. Nessuna critica può pertanto essere mossa ad AO 1 su questo

aspetto.

7. L’appellante

prosegue poi contestando il mancato riconoscimento della legittimità del

licenziamento in tronco e contesta al Pretore un errato accertamento dei fatti

per non aver valutato la situazione fattuale nel suo complesso. Essa rimprovera

al primo giudice di non aver considerato che “lo scritto 26 luglio 2022

andava esaminato (…) come atto culminante di una serie di comportamenti che

hanno dimostrato che l’attore non aveva alcuna intenzione di collaborare, e

anzi ostacolava, gli accertamenti necessari per comprendere l’origine del

“buco” nei conti dell’esercizio pubblico” (appello, pag. 15): “buco” che -

contrariamente a quanto ammesso dal giudice di prima sede - essa ritiene di

aver dimostrato. A dire di AP 1, l’atteggiamento di AO 1 avrebbe irrimediabilmente

compromesso la fiducia che essa riponeva nei suoi confronti.

7.1. Il

giudice di prima sede ha già illustrato i principi dottrinali e

giurisprudenziali applicabili alla fattispecie in esame. A questo stadio del

procedimento vale nondimeno la pena ricordare che l'art. 337 CO dispone che il

datore di lavoro può disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per

cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede,

non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le

parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di

modo che la disdetta immediata appare essere l'unica soluzione praticabile. Il

licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve

essere ammesso in modo restrittivo. Manchevolezze minori possono sì

giustificare una disdetta immediata, ma solo se si verificano ripetutamente

malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta. Il giudice

valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri

contrattuali raggiunge la necessaria gravità (art. 337 cpv. 3 CO), considerando

le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e dell'equità

(art. 4 CC; TF 4A_293/2020 del 30

agosto 2020 consid. 3.1.1, TF 4A_365/2020 del 5 aprile 2022 consid. 3.1.1;

IICCA del 15 luglio 2024 inc. 12.2024.32 consid. 8.1). Il datore di

lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il

licenziamento in tronco, deve in ogni caso recarne la prova.

Un

licenziamento immediato dato sulla base di meri sospetti (cosiddetto: “Verdachtskündigung”)

è giustificato quando il datore di lavoro riesce in seguito a individuare e

comprovare le circostanze per cui la continuazione del rapporto di lavoro era

inesigibile (TF 4A_365/2020 del 5 aprile 2022, consid. 3.1.2; Trezzini, Commentario pratico al

contratto di lavoro, n. 78 ad art. 337 CO). Di conseguenza di principio quando

l'accusa nei confronti del lavoratore si rileva infondata o non provata, il

licenziamento è da considerarsi ingiustificato (Streiff/Von

Kaenel/Roger, Arbeitsvertrag, 7a ed., n. 10 ad art. 337 CO).

Dottrina

e giurisprudenza ammettono due eccezioni in cui, anche se i sospetti si sono

rilevati infondati o non sono stati provati, la risoluzione immediata del

rapporto di lavoro può considerarsi comunque giustificata, ovvero quando il

lavoratore ha ostacolato o vanificato gli accertamenti da parte del datore di

lavoro (Streiff/Von Kaenel/Roger, op.

cit., ed., n. 10 ad art. 337 CO; Trezzini,

op. cit., n. 78 ad art. 337 CO) oppure quando il sospetto è considerevole e

concerne la commissione di una grave infrazione o una grave mancanza tale da

fare apparire, secondo le concrete circostanze, la continuazione del rapporto

di lavoro impossibile. In questa eventualità il datore di lavoro deve però aver

messo in atto tutti i chiarimenti che ci si poteva ragionevolmente attendere da

lui per verificare il sospetto (TF 4A_365/2020 del

5 aprile 2022, consid. 3.1.2; Streiff/Von

Kaenel/Roger, op. cit., n. 10 ad art. 337 CO).

7.2. Preliminarmente

è necessario puntualizzare che - contrariamente a quanto sembra credere

l’appellante - il Pretore non si è limitato ad analizzare lo scritto di data 26

luglio 2022 in maniera decontestualizzata ma - dopo aver chiarito che questa

missiva da sola non poteva assurgere a giustificazione per il licenziamento in

tronco (sentenza cit., pag. 11, par. 2), non contenendo la stessa alcuna

affermazione o giudizio di valore lesivi della personalità della datrice di

lavoro o qualificabili come attacchi alla medesima, opinione condivisa da

questa Camera - l’ha valutata considerando i fatti nel loro complesso, ciò che si

evince leggendo con attenzione i paragrafi 3 e 4 della pag. 11 della sentenza

impugnata.

Detto questo - a ragione -

il Pretore ha ritenuto che AP 1 non fosse riuscita a provare né che l’esercizio

pubblico avesse realmente subito un “buco” né tantomeno che lo stesso potesse

essere imputato all’agire illecito o a una violazione contrattuale del qui

appellante. La pretesa sottoredditività del locale di cui si lamenta la datrice

di lavoro è infatti stata determinata utilizzando un metodo di calcolo empirico,

denominato dalle parti “metodo 4x”, la cui attendibilità ed effettiva

applicabilità al caso di specie - puntualmente contestate dall’attore (cfr. replica,

pag. 4; anche deposizione di AO 1 del 21 novembre 2023 cit., pag. 5) - non sono

state dimostrate.

Ad ogni modo, quand’anche

vi fosse effettivamente stata una sottoperformance del locale, il mancato

raggiungimento dei livelli di redditività attesi non significa ancora che vi

sia stata una violazione contrattuale imputabile ad AO 1; questo neppure nel

caso in cui lo scarso profitto dell’attività fosse da ricondurre a scelte

gestionali sbagliate prese dallo stesso. Diverso sarebbe il caso se AO 1 si

fosse appropriato di fondi aziendali, ipotesi che la datrice di lavoro non ha

però allegato - eccezion fatta per gli importi da essa posti in compensazione

alle pretese salariali (in relazione ai quali si rinvia a quanto illustrato al consid.

6) - e tantomeno provato.

Come rettamente rilevato

dal Pretore, anche negli anni precedenti l’assunzione di AO 1, i ricavi del

locale erano inferiori al quadruplo degli acquisti (cfr. doc. II e doc. LL), a

riprova della poca attendibilità del “metodo 4x” per stimare la redditività dell’esercizio

pubblico in parola e per imputare la medesima all’attore.

Da quanto esposto, si

evince che AP 1 non è riuscita a dimostrare la fondatezza dell’accusa nei confronti

del lavoratore ciò che, di principio, renderebbe il suo licenziamento in tronco

ingiustificato. Va ora però verificato se siano date quelle circostanze

eccezionali in presenza delle quali un licenziamento basato su semplici sospetti

può essere comunque considerato lecito (cfr. anche consid. 7.1).

Nello specifico, va

osservato che l’appellante rimprovera al lavoratore di non aver contribuito a

individuare le cause della (pretesa) sottoperformance, compito che - a dire

della stessa - gli incombeva in quanto “responsabile dell’esercizio pubblico,

compresa la gestione della cassa e del personale” (appello, pag. 16) e anzi

di avere, di fatto, ostacolato questo verifica. Questa doglianza non è

condivisa da questa Camera. Dagli atti risulta infatti che AO 1 si è più volte

confrontato con la datrice di lavoro sul tema e nel contempo ha proposto pure

delle misure di contenimento dei costi (doc. C, GG, doc. 13 e doc. 14; deposizione

di Edo__________ cit., pag. 8 e 9).

Di

contro a AP 1 può essere rimproverato di non aver fatto tutto il possibile per

acclarare la situazione e verificare i suoi sospetti, tant’è che la stessa

neppure ha ritenuto di sentire Sa__________, gerente del locale, né gli altri

impiegati (cfr. audizione di Tiz__________ cit., pag. 4; deposizione di cit.,

pag. 8; deposizione di AO 1 cit., pag. 3).

Così stando le cose, il

licenziamento in tronco di AO 1 - fondato come visto su dei semplici sospetti

che non sono risultati provati - deve essere ritenuto ingiustificato non realizzandosi

in concreto nessuna delle eccezioni previste dalla dottrina e dalla giurisprudenza

ricordate poc’anzi (consid. 7.1).

8. L’appellante

prosegue poi contestando la valutazione pretorile - espressa unicamente “per

ipotesi di lavoro” (sentenza cit., pag. 12) - secondo cui quand’anche si

volesse ritenere la disdetta immediata “fondata su validi gravi motivi, la

stessa sarebbe in ogni caso ingiustificata in quanto intempestiva”

(sentenza cit., pag. 12, appello, pag. 16 seg.). In concreto, alla luce di

quanto illustrato nei considerandi che precedono e dell’esito della vertenza,

si può prescindere dall’esprimersi anche su questa censura.

9. Per

quanto attiene alla quantificazione delle spettanze del lavoratore ex art. 337c

cpv. 1 CO, l’appellante censura la decisione pretorile nella misura in cui questi

si è fondato sul doc. B - documento sulla cui autenticità sussistono, a dire

dell’appellante, seri dubbi (appello, pag. 18) - per determinare il termine di

disdetta. Egli rimprovera inoltre al primo giudice di aver ritenuto il doc. B

come un contratto successivo sebbene nessuno abbia allegato questa circostanza.

Ricapitolando, agli atti

figurano due contratti di lavoro, il primo prodotto dall’attore quale doc. B

con indicata la data “21/11/211” prevedente un termine di disdetta di

tre mesi, il secondo prodotto dalla convenuta quale doc. 1 con data “02/11/2011”

nel quale le parti hanno pattuito un termine di disdetta di un solo mese.

In prima sede AP 1 si è

limitata a contestare la prima pagina del doc. B (cfr. risposta, pag. 2) - in

quanto menzionante per l’appunto un termine di disdetta più lungo di quello

indicato nel doc. 1 - ipotizzandone (implicitamente) una rielaborazione - tesi

prontamente smentita dalla controparte (replica pag. 3) - senza però nulla

eccepire in relazione alla seconda pagina dello stesso dove figuravano la data

e le firme delle parti e tantomeno ne ha contestato l’autenticità; unicamente

in occasione della propria deposizione Edo__________, amministratore unico di AP

1, ha affermato di non riconoscere la firma apposta sul documento (deposizione

cit., pag. 7), circostanza che non era però stata precedentemente allegata.

Solo

in sede di appello, AP 1 ha sollevato dubbi sull’autenticità del documento,

sostenuto che lo stesso “non riporta la firma dell’AU della convenuta” e

definito la data ivi indicata come “incomprensibile” (appello, pag.18); allegazioni

che si rivelano tardive.

Sulla base degli atti e

di quanto addotto innanzi al Pretore dalle parti, la valutazione del medesimo

secondo cui si tratterebbe di due contratti diversi sottoscritti in due momenti

diversi è sostenibile - e questo malgrado il contratto doc. B riporti un (evidente)

errore di battitura in relazione alla data (“21/11/211” in luogo di

“21/11/2011”), errore che proprio perché manifesto non ne compromette

l’attendibilità. In assenza di contestazioni sufficientemente motivate, è a

ragione che il primo giudice si è attenuto al termine di tre mesi indicato nel contratto

doc. B ritenendo questo documento posteriore al doc. 1.

Pertanto, considerato che

la disdetta è stata recapitata solo il 3 agosto 2022, AO 1 ha diritto al

salario sino a fine novembre 2022 cosi come stabilito dal Pretore nel proprio

giudizio (sentenza cit., pag. 14).

10. Da ultimo l’appellante

contesta l’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO accordata ad AO 1 e sostiene che,

in ragione della breve durata del rapporto di impiego e della sua

corresponsabilità nel licenziamento dovuta all’assunzione di un atteggiamento

poco collaborativo, nulla dovrebbe essergli riconosciuto.

Per

quel che concerne la determinazione dell’indennità, da decidere in applicazione

del libero apprezzamento del giudice, entrano in considerazione, tra l’altro,

il tipo e la durata dei rapporti di lavoro, l'età del lavoratore,

la sua posizione gerarchica all'interno dell'impresa, la situazione personale,

gli effetti economici del licenziamento, la gravità della lesione dei

diritti della personalità del lavoratore, la gravità della colpa del datore di

lavoro o l'eventuale colpa concomitante del dipendente, come pure

la modalità con cui la disdetta è stata comunicata (da ultimo: II CCA

del 15 novembre 2022, inc. 12.2022.104, consid. 7.1 con rinvii).

Nessuno di questi fattori è di per sé decisivo. Contrariamente

alla lettera dell'art. 337c cpv. 3 CO, dottrina e giurisprudenza ne negano

il carattere facoltativo. L'esenzione del datore di lavoro dal pagamento

dell’indennità costituisce perciò un caso eccezionale, in cui (nonostante il

licenziamento in tronco ingiustificato) vi è l'assenza di un suo comportamento

censurabile, oppure in presenza (ma solo unitamente ad altre circostanze

giustificanti tale risultato) di una grave concolpa del dipendente (da ultimo

Considerandi

II CCA del 16 settembre 2021, inc. 12.2020.138, consid. 5.1).

In concreto, tenuto conto

dei riscontri processuali, e in particolare della corta durata del rapporto

d'impiego (7 mesi), della corresponsabilità dell’attore (che con il suo atteggiamento

contraddittorio non ha favorito l’acclaramento della situazione contabile e nemmeno

ha dissipato i sospetti della datrice di lavoro sull’esistenza di un ammanco in

cassa), dell’assenza di formali avvertimenti da parte di AP 1 e dell’età del

lavoratore (58 anni), si giustifica di contenere l’indennità nella parte bassa

della forchetta fissata dalla norma ma non di prescindere dalla sua

assegnazione come invece richiesto dall’appellante; nello specifico è opinione

di questa Camera che l’indennità di un mese e mezzo di salario riconosciuta dal

primo giudice non ne eccede il potere di apprezzamento e debba venire

confermata in questa sede. Anche questa censura appellatoria va pertanto respinta.

11.

Ne

discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto e la sentenza

impugnata confermata. Le spese processuali di secondo grado, calcolate su un

valore ancora litigioso di fr. 27’315.75 seguono la soccombenza dell’appellante

la quale rifonderà all’appellato un’equa indennità per ripetibili d’appello

(art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello 22 maggio 2024

di AP 1 è respinto

2. Le spese processuali di fr. 2’500.- sono a carico

dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’000.- per ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio nord.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è

ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).