12.2024.65
Contratto di lavoro. Licenziamento immediato ingiustificato (le presunte perdite di esercizio / mancati incassi imputati al dipendente sono state ritenute non provate)
22 ottobre 2024Italiano26 min
7 pag. 3) e di cui essa ritiene si sia appropriato AO 1 e che comunque a dire della
Source ti.ch
Incarto n.
12.2024.65
Lugano
22 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2023.1 della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio Nord - promossa con petizione 3 gennaio 2023 da
AO
1
rappr. da PA 2
Contro
AP
1
rappr. da PA 1
in materia di diritto
del lavoro, con cui ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi
fr. 55'512.15 oltre interessi (poi ridotti in sede di replica a fr. 38'212.15),
domanda a cui si è
opposta la convenuta e che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza di
data 23 aprile 2024 condannando la stessa al pagamento di complessivi fr. 27'315.75
oltre interessi;
appellante la
convenuta con atto di appello del 22 maggio 2024 con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, con
protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre l’attore con
risposta del 18 luglio 2024 postula la reiezione del gravame pure con protesta
di tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AO 1 è
stato assunto alle dipendenze di AP 1 in qualità di responsabile del Bar __________
di __________ a partire dal 1° dicembre 2021.
Nella seconda metà del mese di giugno 2022 Edo__________
- amministratore unico di AP 1 - ha segnalato ad AO 1 che sulla base di parametri
empirici utilizzati nella ristorazione per stimare il fatturato, risultavano delle
(apparenti) anomalie tra i volumi di merce acquistata per l’esercizio pubblico
e il ricavo atteso dalla loro vendita. La datrice di lavoro ha quantificato
questa discrepanza in fr. 89'309.31, mentre il lavoratore - dopo un rapido
controllo - ha ridotto la cifra dell’(ipotizzato) ammanco ad “al massimo”
fr. 17'000.- e si è detto disponibile a verificare i conteggi nel dettaglio
(doc. C).
A
partire dal 18 luglio 2022 AO 1 è stato assente per infortunio. In data 26
luglio 2022 il lavoratore ha scritto alla datrice di lavoro lamentando di
essere venuto a sapere che durante la sua assenza sarebbero state diffuse voci
che lo accusavano di essere la causa di un grosso “buco” contabile all’origine
delle difficoltà finanziarie del bar. In particolare, egli ha deplorato questa
situazione venutasi a creare in sua assenza e ha evidenziato come il diffondersi
di simili voci non avrebbe giovato all’immagine dell’esercizio pubblico né alla
sua ripresa economica. Egli ha inoltre osservato come le difficoltà in cui
versava il bar erano da ricercare in problemi organizzativi più volte messi in
risalto e per cui erano state proposte - pure da lui medesimo - delle misure
correttive quali ad esempio la rinuncia a uno dei due responsabili del locale.
Egli ha altresì evidenziato che - qualora fosse stato confermato un ammanco di denaro
- occorreva vagliare la posizione di tutti i collaboratori ritenuto che la
cassa era accessibile a tutti i dipendenti. Egli si è dichiarato disposto a
discutere una rescissione consensuale del rapporto di impiego (doc. D).
Il
giorno seguente AP 1 - nella persona del suo amministratore unico Edo__________
- ha preteso la riconsegna delle chiavi del bar e del veicolo aziendale (doc.
E).
Con scritto di data 2 agosto 2022 la datrice di lavoro
ha disdetto con effetto immediato il rapporto di lavoro con AO 1 (doc. F).
AO 1, per il tramite del suo legale, ha scritto alla
datrice di lavoro contestando la disdetta immediata e ne ha chiesto le
motivazioni (doc. G); egli ha domandato altresì copia dei propri conteggi di
salario. Ne è seguito uno scambio di corrispondenza tra le parti che non ha
permesso di dirimere la vertenza (doc. H a N).
2. Previo tentativo di conciliazione (CM.2022.92)
in data 3 gennaio 2023 AO 1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di
Mendrisio Nord con cui ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di
complessivi fr. 55'512.15, di cui fr. 27'304.70 a titolo di salari scoperti per
il periodo da dicembre 2021 a luglio 2022, fr. 10'491.95 a titolo di salario
per i mesi da agosto 2022 a novembre 2022 (corrispondenti ai tre mesi di
disdetta ordinaria), fr. 3'915.50 a titolo di indennità per vacanze non godute
e fr. 13'800.00, pari a tre mensilità, a titolo di indennità per licenziamento
ingiustificato ex art. 337c cpv. 3 CO, oltre interessi.
Con
risposta del 17 marzo 2023 AP 1 ha integralmente contestato le pretese attoree;
essa ha anzitutto rilevato che il contratto di lavoro prevedeva un termine di
disdetta di un mese e non di tre come sostenuto dall’attore, rinviando al
riguardo al doc. 1 da lei prodotto. La datrice di lavoro ha quindi ribadito la
tesi secondo cui - sulla base di un calcolo empirico - il Bar __________
risultava aver avuto, tra gennaio e maggio 2022, una perdita di fr. 89'309.31,
importo che la stessa ha poi ridotto a fr. 74'898.16 (doc. 4). La società ha
sostenuto che in data 16 luglio 2022 vi sarebbe stato un incontro
chiarificatore con l’attore il quale avrebbe chiesto di prendersi del tempo per
effettuare le verifiche del caso e avrebbe pure ventilato la possibilità che
qualcuno potesse avere rubato gli incassi. Anziché fornire i chiarimenti
richiesti, in data 26 luglio 2022 AO 1 avrebbe però accusato la datrice di
lavoro di averlo diffamato. Avendo a quel momento perso ogni residua fiducia
nei confronti del dipendente, AP 1 ne ha quindi disposto il licenziamento
immediato, misura che - a detta della stessa - sarebbe tempestiva,
proporzionata e giustificata.
La società ha inoltre
prodotto dei giustificativi attestanti la ricezione da parte del lavoratore di
fr. 17'300.- a titolo di salario ed ha sostenuto che eventuali ulteriori
crediti dello stesso erano da porre in compensazione con i crediti che essa
vantava nei suoi confronti assommanti a complessivi di fr. 10'096.51.-. Essa ha
inoltre allegato che - nella denegata ipotesi che il licenziamento risultasse
ingiustificato - l’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO andrebbe quantificata in al
massimo una mensilità.
In sede di replica
l’attore ha ribadito che il contratto prevedeva un termine di disdetta di 3
mesi come indicato nel doc. B. Egli ha negato che vi fosse stato un incontro il
16 luglio 2022 sugli ammanchi contabili; un incontro si sarebbe tenuto il 9
luglio e sarebbe stato incentrato sulle prospettive di risanamento del locale. Alla
luce della documentazione prodotta dalla datrice di lavoro egli ha ridotto la
propria pretesa a complessivi fr. 38'212.15 ma ha contestato tutte le pretese
fatte valere in compensazione dalla controparte. AO 1 ha ribadito la tesi
secondo cui non vi era alcun elemento giustificante il suo licenziamento immediato.
In sede di duplica la
convenuta ha ribadito le proprie argomentazioni e ha prodotto l’originale del
contratto di lavoro doc. 1.
In data 15 settembre 2023
l’attore ha inoltrato una triplica spontanea, con allegato l’originale del doc.
B, che è stata ritenuta inammissibile.
Esperita l’istruttoria le parti hanno inoltrato degli
allegati conclusivi con cui hanno sostanzialmente riconfermato le rispettive antitetiche
argomentazioni e richieste di giudizio.
3. Con
decisione del 23 aprile 2024 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e
condannato AP 1 al pagamento di complessivi fr. 27'315.75, di cui fr. 20'496.65
per pretese salariali e fr. 6'819.10 a titolo di indennità per licenziamento
ingiustificato. Più nel dettaglio, il Pretore ha inizialmente accertato che per
il periodo da dicembre 2021 a luglio 2022 il lavoratore vantava una pretesa
salariale residua di fr. 10'004.70 (netti), importo da cui andavano dedotti fr.
80.90 per spese caricate in maniera impropria alla datrice di lavoro. Egli ha
quindi stabilito che il licenziamento in tronco, notificato per presunte
perdite di esercizio e dopo lo scritto del 26 luglio 2022 con cui - a dire
della convenuta - il dipendente avrebbe attaccato la società, era ingiustificato.
Al riguardo il giudice di prima sede ha rilevato che AP 1 non era riuscita a
provare che l’esercizio pubblico avesse subito “un buco” di diverse decine di
migliaia di franchi imputabile a un agire illecito o contrario al contratto di AO
1 e neppure che questi avesse ostacolato gli accertamenti necessari. Il Pretore
ha inoltre giudicato intempestiva la disdetta “recapitata al lavoratore
unicamente in data 3 agosto 2022” (sentenza cit., pag. 13) - quale reazione
allo scritto del 26 luglio 2022 erroneamente considerato offensivo da AP 1 -
ritenuto altresì che stando a quanto emerso nell’istruttoria essa nutriva
sospetti sull’ammanco già dal mese di marzo 2022. Accertato poi che il termine
di disdetta era di tre mesi e che il rapporto contrattuale giungeva pertanto a conclusione
solo il 30 novembre 2022, il giudice di prime cure ha quantificato la pretesa
salariale per questo periodo in fr. 10'491.95 (netti). Tenuto conto della breve
durata del rapporto di impiego e della corresponsabilità di AO 1 nella
situazione creatasi, il Pretore ha quantificato l’indennità ex art. 337c CO
riconosciuta al lavoratore in un mese e mezzo di stipendio lordo, pari a fr.
6'900.-. La pretesa per ferie non godute è invece stata respinta.
Le tasse e le spese di
fr. 4'200.- sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
le ripetibili sono state compensate.
4. Con
appello del 22 maggio 2024 - avversato da AO 1 con risposta del 18 luglio 2024
- AP 1 contesta il giudizio pretorile e chiede la reiezione integrale della
petizione. Più nel dettaglio, in relazione ai salari arretrati da dicembre 2021
a luglio 2022, l’appellante ribadisce che nulla è più dovuto avendo il
lavoratore già ricevuto fr. 6'093.85 a titolo di incassi incamerati autonomamente
come acconti salario, trattenuto merce per fr. 3'235.19, causato un danno di
fr. 495.90 per incassi versati in eccesso ai suoi famigliari e arrecato un
ulteriore danno di fr. 190.60 per aver concesso a dei clienti del locale dei
“sospesi” senza autorizzazione. La datrice di lavoro sostiene che il licenziamento
in tronco era giustificato in considerazione del grave e reiterato
comportamento tenuto dal dipendente il quale, con lo scritto del 26 luglio 2022,
avrebbe dimostrato di non voler collaborare all’accertamento delle cause delle
perdite riscontrate nei conti di cui egli era il responsabile; essa gli
rimprovera altresì di aver finanche ostacolato queste verifiche. La disdetta
sarebbe tempestiva essendo stata notificata 3 giorni lavorativi dopo la
ricezione di questo scritto. Essa contesta inoltre al Pretore di essersi erroneamente
fondato sul doc. B ritenendolo un contratto successivo per determinare il
termine di disdetta che in realtà sarebbe di un solo mese e non di tre. Da
ultimo essa argomenta che nessuna indennità di licenziamento sarebbe dovuta
proprio in ragione delle considerazioni ritenute dal Pretore per fissarla in un
solo mese e mezzo.
5. L’art.
308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le
decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali
il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione
sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una
decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-.
Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30
giorni (art. 311 CPC). Introdotto in data 22 maggio 2024 contro la decisione
impugnata, notificata il 24 aprile 2024, l'appello è tempestivo, come pure
tempestiva è la relativa risposta del 18 luglio 2024 (art. 312 CPC).
6. Come
poc’anzi accennato l’appellante rimprovera al Pretore un errato accertamento
dei fatti e un’erronea sussunzione giuridica per aver respinto, eccezion fatta
per l’esiguo importo di fr. 80.90.-, tutte le contestazioni e le eccezioni di
compensazione da essa sollevate in relazione alla pretesa per salari arretrati
avanzata dall’attore.
Entrando nel dettaglio
delle contestazioni, AP 1 - ribadendo sostanzialmente quanto addotto in prima
sede - lamenta la presenza di un ammanco in cassa di complessivi fr. 6'093.85,
importo contabilizzato sotto le voci “giro allineamento saldo cassa”
(doc. 6 pag. 23, 50 e 54) e “giro allineamento saldo cassa lotto” (doc.
Fatti
7 pag. 3) e di cui essa ritiene si sia appropriato AO 1 e che comunque a dire della
stessa - in assenza di valide giustificazioni - andrebbe messo a carico del
dipendente in quanto responsabile della cassa, e pertanto dedotto dalle sue
pretese salariali.
Questa tesi non può essere
seguita. Come rettamente argomentato dal primo giudice nella sua sentenza a cui
si rinvia (sentenza cit., pag. 7), in concreto la datrice di lavoro è venuta
meno al proprio onere allegatorio e probatorio quo alla violazione
contrattuale, al danno e al nesso causale; a fronte delle contestazioni del
dipendente, la stessa non può limitarsi a far ricadere sul lavoratore - per
quanto responsabile del locale - l’onere di provare le ragioni di qualsiasi
incongruenza contabile pena la deduzione di questi ammanchi dal suo stipendio, e
neppure può, in assenza di ulteriori riscontri, dare per acquisito che questi
soldi siano stati da lui prelevati quali acconti sul salario. Come emerso nell’istruttoria,
infatti, la cassa era accessibile a tutti i dipendenti dell’esercizio pubblico,
dipendenti che - per stessa ammissione della datrice di lavoro - non sono però mai
stati interpellati al riguardo (cfr. deposizione di Edo__________ del 21
novembre 2023, pag. 8; audizione di Tiz__________ del 17 ottobre 2023, pag. 4).
AP 1 rimprovera inoltre ad
AO 1 di non essersi accorto e comunque di non aver segnalato questi (asseriti) ammanchi.
Omissione che - se fosse provata - sarebbe invero indicativa di una certa negligenza
da parte del lavoratore ma che - diversamente da quanto essa sostiene (appello,
pag. 12) - non basterebbe ancora per addebitare allo stesso la trattenuta di
questi importi.
Ciò detto, stupisce che, malgrado
il grosso dei pretesi ammanchi risalisse già al mese di marzo 2022 e che - per sua
ammissione - la datrice di lavoro se ne fosse (subito) accorta, essa non abbia preso
provvedimenti sino a luglio 2022, limitandosi a chiedere - stando alle parole
di Edo__________ - (informalmente) spiegazioni al lavoratore che pur non
essendo arrivate non l’hanno però indotta ad adottare alcuna misura nei suoi confronti
(deposizione cit., pag. 8 e 10).
Un simile agire è
difficilmente spiegabile se non col fatto che - contrariamente a quanto
allegato in sede giudiziaria - la stessa datrice di lavoro nutrisse seri dubbi
sull’effettività dell’ammanco, rispettivamente su chi ne fosse il responsabile;
ipotesi quest’ultima che trova (ulteriore) conferma nella decisione di AP 1 di
sporgere poi denuncia penale al Ministero pubblico contro ignoti e non contro AO
1. Denuncia sfociata - come dichiarato dalla stessa - in un decreto di abbandono
(cfr. anche conclusioni, pag. 10; deposizione di Edo__________ cit., pag. 10;
audizione di Tiz__________ cit., pag. 3).
Per quanto attiene alla contestazione
relativa alla pretesa appropriazione da parte di AO 1 di superalcolici per un importo
di fr. 3'235.19 che - a dire dell’appellante - sarebbero stati acquistati con
fondi della società ma non rivenduti, come rettamente evidenziato dal primo
giudice gli atti di causa non permettono di stabilire la natura degli alcolici
indicati nel doc. 8 e pertanto neppure se gli stessi siano poi stati rivenduti
o meno. Non è infatti dato sapere se la lista di cui al doc. 8 si riferisca
esclusivamente a dei superalcolici o se la stessa comprenda pure altri tipi di
bevande alcoliche (quali vino, aperol o campari) come allegato dall’attore. In
assenza di un’indicazione specifica per questa tipologia di bibite sugli
scontrini di cassa (doc. 9), non è possibile determinare in che misura quanto
acquistato sia poi stato rivenduto. Pertanto neppure è possibile provare che AO
1 abbia “tenuto per sé una certa quantità di superalcolici” quale “salario
in natura” come preteso dall’appellante (cfr. appello pag. 11); anche
questa contestazione si rivela infondata.
In relazione all’importo
di complessivi fr. 495.90 che l’appellante avrebbe versato in eccesso alla moglie
e al figlio per l’attività svolta presso l’esercizio pubblico, a ragione il
Pretore ha giudicato che qualora AP 1 ritenesse di avere un credito nei loro
confronti perché avrebbero lavorato in misura minore degli acconti ricevuti, la
stessa potrà chiedere la rifusione di queste somme ai diretti interessati. Non paiono
di contro adempiute le premesse di cui all’art. 321e CO non avendo l’attore
violato i propri obblighi contrattuali nei confronti della datrice di lavoro
che era informata sia del loro impiego che degli importi versati (doc. MM).
Neppure
può essere accolta la contestazione relativa all’importo di fr. 190.- per i “sospesi
clienti” (doc. 12). In primis, non risulta che tale prassi - peraltro non
certo insolita in esercizi pubblici di paese con una propria clientela fissa,
come quello qui in discussione - fosse stata proibita dalla datrice di lavoro;
anzi essa ha più volte sostenuto che AO 1 godeva di ampia autonomia gestionale.
Secondariamente i crediti concessi sono stati puntualmente registrati di modo
che ve ne fosse traccia e che si potesse rivendicarne il pagamento, ciò che il
dipendente avrebbe verosimilmente fatto personalmente se il rapporto di impiego
fosse proseguito. Nessuna critica può pertanto essere mossa ad AO 1 su questo
aspetto.
7. L’appellante
prosegue poi contestando il mancato riconoscimento della legittimità del
licenziamento in tronco e contesta al Pretore un errato accertamento dei fatti
per non aver valutato la situazione fattuale nel suo complesso. Essa rimprovera
al primo giudice di non aver considerato che “lo scritto 26 luglio 2022
andava esaminato (…) come atto culminante di una serie di comportamenti che
hanno dimostrato che l’attore non aveva alcuna intenzione di collaborare, e
anzi ostacolava, gli accertamenti necessari per comprendere l’origine del
“buco” nei conti dell’esercizio pubblico” (appello, pag. 15): “buco” che -
contrariamente a quanto ammesso dal giudice di prima sede - essa ritiene di
aver dimostrato. A dire di AP 1, l’atteggiamento di AO 1 avrebbe irrimediabilmente
compromesso la fiducia che essa riponeva nei suoi confronti.
7.1. Il
giudice di prima sede ha già illustrato i principi dottrinali e
giurisprudenziali applicabili alla fattispecie in esame. A questo stadio del
procedimento vale nondimeno la pena ricordare che l'art. 337 CO dispone che il
datore di lavoro può disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per
cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede,
non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le
parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di
modo che la disdetta immediata appare essere l'unica soluzione praticabile. Il
licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve
essere ammesso in modo restrittivo. Manchevolezze minori possono sì
giustificare una disdetta immediata, ma solo se si verificano ripetutamente
malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta. Il giudice
valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri
contrattuali raggiunge la necessaria gravità (art. 337 cpv. 3 CO), considerando
le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e dell'equità
(art. 4 CC; TF 4A_293/2020 del 30
agosto 2020 consid. 3.1.1, TF 4A_365/2020 del 5 aprile 2022 consid. 3.1.1;
IICCA del 15 luglio 2024 inc. 12.2024.32 consid. 8.1). Il datore di
lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il
licenziamento in tronco, deve in ogni caso recarne la prova.
Un
licenziamento immediato dato sulla base di meri sospetti (cosiddetto: “Verdachtskündigung”)
è giustificato quando il datore di lavoro riesce in seguito a individuare e
comprovare le circostanze per cui la continuazione del rapporto di lavoro era
inesigibile (TF 4A_365/2020 del 5 aprile 2022, consid. 3.1.2; Trezzini, Commentario pratico al
contratto di lavoro, n. 78 ad art. 337 CO). Di conseguenza di principio quando
l'accusa nei confronti del lavoratore si rileva infondata o non provata, il
licenziamento è da considerarsi ingiustificato (Streiff/Von
Kaenel/Roger, Arbeitsvertrag, 7a ed., n. 10 ad art. 337 CO).
Dottrina
e giurisprudenza ammettono due eccezioni in cui, anche se i sospetti si sono
rilevati infondati o non sono stati provati, la risoluzione immediata del
rapporto di lavoro può considerarsi comunque giustificata, ovvero quando il
lavoratore ha ostacolato o vanificato gli accertamenti da parte del datore di
lavoro (Streiff/Von Kaenel/Roger, op.
cit., ed., n. 10 ad art. 337 CO; Trezzini,
op. cit., n. 78 ad art. 337 CO) oppure quando il sospetto è considerevole e
concerne la commissione di una grave infrazione o una grave mancanza tale da
fare apparire, secondo le concrete circostanze, la continuazione del rapporto
di lavoro impossibile. In questa eventualità il datore di lavoro deve però aver
messo in atto tutti i chiarimenti che ci si poteva ragionevolmente attendere da
lui per verificare il sospetto (TF 4A_365/2020 del
5 aprile 2022, consid. 3.1.2; Streiff/Von
Kaenel/Roger, op. cit., n. 10 ad art. 337 CO).
7.2. Preliminarmente
è necessario puntualizzare che - contrariamente a quanto sembra credere
l’appellante - il Pretore non si è limitato ad analizzare lo scritto di data 26
luglio 2022 in maniera decontestualizzata ma - dopo aver chiarito che questa
missiva da sola non poteva assurgere a giustificazione per il licenziamento in
tronco (sentenza cit., pag. 11, par. 2), non contenendo la stessa alcuna
affermazione o giudizio di valore lesivi della personalità della datrice di
lavoro o qualificabili come attacchi alla medesima, opinione condivisa da
questa Camera - l’ha valutata considerando i fatti nel loro complesso, ciò che si
evince leggendo con attenzione i paragrafi 3 e 4 della pag. 11 della sentenza
impugnata.
Detto questo - a ragione -
il Pretore ha ritenuto che AP 1 non fosse riuscita a provare né che l’esercizio
pubblico avesse realmente subito un “buco” né tantomeno che lo stesso potesse
essere imputato all’agire illecito o a una violazione contrattuale del qui
appellante. La pretesa sottoredditività del locale di cui si lamenta la datrice
di lavoro è infatti stata determinata utilizzando un metodo di calcolo empirico,
denominato dalle parti “metodo 4x”, la cui attendibilità ed effettiva
applicabilità al caso di specie - puntualmente contestate dall’attore (cfr. replica,
pag. 4; anche deposizione di AO 1 del 21 novembre 2023 cit., pag. 5) - non sono
state dimostrate.
Ad ogni modo, quand’anche
vi fosse effettivamente stata una sottoperformance del locale, il mancato
raggiungimento dei livelli di redditività attesi non significa ancora che vi
sia stata una violazione contrattuale imputabile ad AO 1; questo neppure nel
caso in cui lo scarso profitto dell’attività fosse da ricondurre a scelte
gestionali sbagliate prese dallo stesso. Diverso sarebbe il caso se AO 1 si
fosse appropriato di fondi aziendali, ipotesi che la datrice di lavoro non ha
però allegato - eccezion fatta per gli importi da essa posti in compensazione
alle pretese salariali (in relazione ai quali si rinvia a quanto illustrato al consid.
6) - e tantomeno provato.
Come rettamente rilevato
dal Pretore, anche negli anni precedenti l’assunzione di AO 1, i ricavi del
locale erano inferiori al quadruplo degli acquisti (cfr. doc. II e doc. LL), a
riprova della poca attendibilità del “metodo 4x” per stimare la redditività dell’esercizio
pubblico in parola e per imputare la medesima all’attore.
Da quanto esposto, si
evince che AP 1 non è riuscita a dimostrare la fondatezza dell’accusa nei confronti
del lavoratore ciò che, di principio, renderebbe il suo licenziamento in tronco
ingiustificato. Va ora però verificato se siano date quelle circostanze
eccezionali in presenza delle quali un licenziamento basato su semplici sospetti
può essere comunque considerato lecito (cfr. anche consid. 7.1).
Nello specifico, va
osservato che l’appellante rimprovera al lavoratore di non aver contribuito a
individuare le cause della (pretesa) sottoperformance, compito che - a dire
della stessa - gli incombeva in quanto “responsabile dell’esercizio pubblico,
compresa la gestione della cassa e del personale” (appello, pag. 16) e anzi
di avere, di fatto, ostacolato questo verifica. Questa doglianza non è
condivisa da questa Camera. Dagli atti risulta infatti che AO 1 si è più volte
confrontato con la datrice di lavoro sul tema e nel contempo ha proposto pure
delle misure di contenimento dei costi (doc. C, GG, doc. 13 e doc. 14; deposizione
di Edo__________ cit., pag. 8 e 9).
Di
contro a AP 1 può essere rimproverato di non aver fatto tutto il possibile per
acclarare la situazione e verificare i suoi sospetti, tant’è che la stessa
neppure ha ritenuto di sentire Sa__________, gerente del locale, né gli altri
impiegati (cfr. audizione di Tiz__________ cit., pag. 4; deposizione di cit.,
pag. 8; deposizione di AO 1 cit., pag. 3).
Così stando le cose, il
licenziamento in tronco di AO 1 - fondato come visto su dei semplici sospetti
che non sono risultati provati - deve essere ritenuto ingiustificato non realizzandosi
in concreto nessuna delle eccezioni previste dalla dottrina e dalla giurisprudenza
ricordate poc’anzi (consid. 7.1).
8. L’appellante
prosegue poi contestando la valutazione pretorile - espressa unicamente “per
ipotesi di lavoro” (sentenza cit., pag. 12) - secondo cui quand’anche si
volesse ritenere la disdetta immediata “fondata su validi gravi motivi, la
stessa sarebbe in ogni caso ingiustificata in quanto intempestiva”
(sentenza cit., pag. 12, appello, pag. 16 seg.). In concreto, alla luce di
quanto illustrato nei considerandi che precedono e dell’esito della vertenza,
si può prescindere dall’esprimersi anche su questa censura.
9. Per
quanto attiene alla quantificazione delle spettanze del lavoratore ex art. 337c
cpv. 1 CO, l’appellante censura la decisione pretorile nella misura in cui questi
si è fondato sul doc. B - documento sulla cui autenticità sussistono, a dire
dell’appellante, seri dubbi (appello, pag. 18) - per determinare il termine di
disdetta. Egli rimprovera inoltre al primo giudice di aver ritenuto il doc. B
come un contratto successivo sebbene nessuno abbia allegato questa circostanza.
Ricapitolando, agli atti
figurano due contratti di lavoro, il primo prodotto dall’attore quale doc. B
con indicata la data “21/11/211” prevedente un termine di disdetta di
tre mesi, il secondo prodotto dalla convenuta quale doc. 1 con data “02/11/2011”
nel quale le parti hanno pattuito un termine di disdetta di un solo mese.
In prima sede AP 1 si è
limitata a contestare la prima pagina del doc. B (cfr. risposta, pag. 2) - in
quanto menzionante per l’appunto un termine di disdetta più lungo di quello
indicato nel doc. 1 - ipotizzandone (implicitamente) una rielaborazione - tesi
prontamente smentita dalla controparte (replica pag. 3) - senza però nulla
eccepire in relazione alla seconda pagina dello stesso dove figuravano la data
e le firme delle parti e tantomeno ne ha contestato l’autenticità; unicamente
in occasione della propria deposizione Edo__________, amministratore unico di AP
1, ha affermato di non riconoscere la firma apposta sul documento (deposizione
cit., pag. 7), circostanza che non era però stata precedentemente allegata.
Solo
in sede di appello, AP 1 ha sollevato dubbi sull’autenticità del documento,
sostenuto che lo stesso “non riporta la firma dell’AU della convenuta” e
definito la data ivi indicata come “incomprensibile” (appello, pag.18); allegazioni
che si rivelano tardive.
Sulla base degli atti e
di quanto addotto innanzi al Pretore dalle parti, la valutazione del medesimo
secondo cui si tratterebbe di due contratti diversi sottoscritti in due momenti
diversi è sostenibile - e questo malgrado il contratto doc. B riporti un (evidente)
errore di battitura in relazione alla data (“21/11/211” in luogo di
“21/11/2011”), errore che proprio perché manifesto non ne compromette
l’attendibilità. In assenza di contestazioni sufficientemente motivate, è a
ragione che il primo giudice si è attenuto al termine di tre mesi indicato nel contratto
doc. B ritenendo questo documento posteriore al doc. 1.
Pertanto, considerato che
la disdetta è stata recapitata solo il 3 agosto 2022, AO 1 ha diritto al
salario sino a fine novembre 2022 cosi come stabilito dal Pretore nel proprio
giudizio (sentenza cit., pag. 14).
10. Da ultimo l’appellante
contesta l’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO accordata ad AO 1 e sostiene che,
in ragione della breve durata del rapporto di impiego e della sua
corresponsabilità nel licenziamento dovuta all’assunzione di un atteggiamento
poco collaborativo, nulla dovrebbe essergli riconosciuto.
Per
quel che concerne la determinazione dell’indennità, da decidere in applicazione
del libero apprezzamento del giudice, entrano in considerazione, tra l’altro,
il tipo e la durata dei rapporti di lavoro, l'età del lavoratore,
la sua posizione gerarchica all'interno dell'impresa, la situazione personale,
gli effetti economici del licenziamento, la gravità della lesione dei
diritti della personalità del lavoratore, la gravità della colpa del datore di
lavoro o l'eventuale colpa concomitante del dipendente, come pure
la modalità con cui la disdetta è stata comunicata (da ultimo: II CCA
del 15 novembre 2022, inc. 12.2022.104, consid. 7.1 con rinvii).
Nessuno di questi fattori è di per sé decisivo. Contrariamente
alla lettera dell'art. 337c cpv. 3 CO, dottrina e giurisprudenza ne negano
il carattere facoltativo. L'esenzione del datore di lavoro dal pagamento
dell’indennità costituisce perciò un caso eccezionale, in cui (nonostante il
licenziamento in tronco ingiustificato) vi è l'assenza di un suo comportamento
censurabile, oppure in presenza (ma solo unitamente ad altre circostanze
giustificanti tale risultato) di una grave concolpa del dipendente (da ultimo
Considerandi
II CCA del 16 settembre 2021, inc. 12.2020.138, consid. 5.1).
In concreto, tenuto conto
dei riscontri processuali, e in particolare della corta durata del rapporto
d'impiego (7 mesi), della corresponsabilità dell’attore (che con il suo atteggiamento
contraddittorio non ha favorito l’acclaramento della situazione contabile e nemmeno
ha dissipato i sospetti della datrice di lavoro sull’esistenza di un ammanco in
cassa), dell’assenza di formali avvertimenti da parte di AP 1 e dell’età del
lavoratore (58 anni), si giustifica di contenere l’indennità nella parte bassa
della forchetta fissata dalla norma ma non di prescindere dalla sua
assegnazione come invece richiesto dall’appellante; nello specifico è opinione
di questa Camera che l’indennità di un mese e mezzo di salario riconosciuta dal
primo giudice non ne eccede il potere di apprezzamento e debba venire
confermata in questa sede. Anche questa censura appellatoria va pertanto respinta.
11.
Ne
discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto e la sentenza
impugnata confermata. Le spese processuali di secondo grado, calcolate su un
valore ancora litigioso di fr. 27’315.75 seguono la soccombenza dell’appellante
la quale rifonderà all’appellato un’equa indennità per ripetibili d’appello
(art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 22 maggio 2024
di AP 1 è respinto
2. Le spese processuali di fr. 2’500.- sono a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è
ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).