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Decisione

12.2024.74

Contratto collettivo di lavoro nel ramo delle pavimentazioni stradali - contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera - attribuzione della classe salariale B - obbligo di informaz

3 settembre 2024Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i “lavoratori senza

conoscenze professionali”; nella classe B (“lavoratori edili con

conoscenze professionali”) rientrano

invece i “lavoratori con conoscenze

professionali ma senza certificato

professionale, che per le loro buone qualifiche

vengono promossi dalla classe salariale C alla

classe salariale B dal datore di lavoro”,

ritenuto che “in caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa

edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B”. In

base all'art. 42 cpv. 1 CNM 2016-2018, in vigore dal

1° giugno 2017, - e in

seguito in base alla stessa norma del CNM 2019-2022 - rientrano ora nella classe B (“lavoratori

edili con conoscenze professionali”) i “lavoratori edili con conoscenze professionali ma senza

certificato professionale e che per le loro buone qualifiche conformemente

all’art. 44 cpv. 1 vengono promossi dal datore di lavoro dalla

classe salariale C alla classe salariale B”, ritenuto che “di regola tale promozione avviene

al più tardi dopo 3 anni (36 mesi, base di calcolo: percentuale lavorativa

100%) d’attività quale lavoratore edile nella classe salariale C (compresi gli

impieghi svolti tramite prestatori di personale)”, che “in caso di nuova

assunzione, la promozione può avvenire, in aggiunta al termine di cui sopra,

dopo un anno di attività (12 mesi, base di calcolo: percentuale lavorativa

100%) nell’impresa in questione”, che “l’impresa può in ogni caso

rifiutare la promozione anche dopo la scadenza dei termini e negli anni

seguenti, se la qualifica si rivela insufficiente conformemente all’art.

44 cpv. 1, dandone notifica alla Commissione professionale paritetica

competente”, che “in caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra

impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B” e che “sono

fatte salve le eccezioni conformemente all’art. 45 cpv. 1 lett. d”; quest'ultima norma prevede, “per i lavoratori delle classi salariali A e B ai sensi

dell’art. 42 CNM, la cui assegnazione alla classe salariale è stata modificata

in via eccezionale dal nuovo datore di lavoro con contemporanea notifica alla

Commissione professionale paritetica competente”, che “i salari devono essere concordati per

iscritto individualmente con il datore di lavoro” e che “i salari base

rivestono un carattere puramente indicativo”.

7. Il

Pretore aggiunto ha ritenuto che l’attore dovesse essere retribuito con la

classe salariale B sin dall’inizio della relazione contrattuale con la

convenuta, in virtù della disposizione dell’art. 42 cpv. 1 CNM (senza invero

aver precisato di quale versione del CNM si trattava e senza aver accennato che

quella norma era analoga a quella dell'art. 1 cpv. 2 della Convenzione

classi salariali annessa al Contratto collettivo di lavoro nel ramo delle

pavimentazioni stradali), secondo cui “in caso di

cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore

mantiene l’assegnazione alla classe B”. A suo giudizio, pur essendo

incontestato che l’attore non aveva comunicato alla controparte che il suo

precedente datore di lavoro gli aveva già attribuito quella classe salariale, effettivamente

riconosciutagli (doc. C), era in effetti alla convenuta, dovendo assegnare al

lavoratore l’adeguata classe salariale al momento della sua assunzione, che

spettava l’onere di informarsi sulle sue precedenti esperienze professionali,

mansioni e qualifiche rivestite, ciò che per altro era usuale. Essa non aveva invece

preteso di aver svolto una qualsiasi indagine, né ciò risultava dagli atti. E

nemmeno poteva invocare la buona fede e addossare all’attore la sua carenza di

indagine e approfondimento. Nulla mutava il fatto che l’attore avesse già

lavorato presso di lei quale personale a prestito con la classificazione C,

l’errore o l’inadempienza contrattuale della ditta prestatrice non potendo essere

da lei invocato per colmare le proprie mancanze di verifica e di corretta segnalazione

della classe salariale al proprio dipendente. E neppure nulla mutava il fatto

che al momento dell’assunzione l’attore non avesse contestato di essere stato

collocato nella classe salariale C: a prescindere dal fatto che egli era

verosimilmente venuto a conoscenza del suo diritto alla classe salariale B solo

dopo la fine del rapporto di lavoro, grazie all’intervento di rappresentanti

sindacali, egli non avrebbe comunque potuto accettare un salario inferiore

rispetto a quello minimo spettantegli secondo il CNM, una tale rinuncia essendo

nulla in base all’art. 341 cpv. 1 CO.

7.1. In questa sede la

convenuta ha ribadito che il silenzio totale tenuto dall’attore in occasione della

sua assunzione e ancora in seguito non poteva essere protetto e ritorcersi su

di lei. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, che sul

tema si era sostanzialmente fondato su due sentenze cantonali (II CCA 24 aprile

2012 inc. n. 12.2011.103 e 19 ottobre 2020 inc. n. 12.2020.31) che non potevano

però essere paragonate al caso in esame, il principio della buona fede imponeva

infatti al lavoratore di informare il datore di lavoro circa l’esistenza di

caratteristiche o capacità sue personali che avrebbero potuto risultare

determinanti per stabilire la sua idoneità per l’attività lavorativa richiesta.

E comunque gli accertamenti fatti dalla Commissione paritetica in occasione del

controllo annuale 2017-2018 (doc. G e teste D__________ __________ p. 4 seg.) avevano

confermato la correttezza dell’inquadramento dei propri lavoratori, tra cui

l’attore.

7.2. La censura dev’essere

respinta nella misura in cui la convenuta ha chiesto di respingere la petizione

per il fatto che l’attore non le avrebbe mai comunicato di essere già stato

inquadrato nella classe salariale B presso il precedente datore di lavoro.

La giurisprudenza ha

innanzitutto già avuto modo di stabilire che, indipendentemente dall’esistenza o

meno di una tale informativa da parte del lavoratore, rilevante ai fini del

giudizio era solo la circostanza che questi disponesse dei requisiti materiali

per essere inquadrato nella classe salariale in questione (II CCA 19 ottobre

2020 inc. n. 12.2020.31, con particolare riferimento a TF 4C.22/2004 del 21

aprile 2004 consid. 2.3).

Ma a prescindere da quanto

precede, si osserva che la giurisprudenza cantonale (II CCA 24 aprile 2012 inc.

n. 12.2011.103, in cui la questione costituiva invero un semplice obiter

dictum; CCR 18 ottobre 2021 inc. n. 16.2020.38) ha a sua volta già avuto

modo di sostenere che in occasione del colloquio di assunzione il lavoratore,

pur essendo certo tenuto a rispondere in modo veritiero alle domande che gli

sono state poste dal datore di lavoro, non è però obbligato a fornirgli

spontaneamente informazioni sulle sue precedenti esperienze professionali, ossia

sulle sue precedenti mansioni, sulle sue qualifiche e in definitiva sugli

elementi atti ad eventualmente imporre una sua (migliore) classificazione

salariale, che semmai sono elementi usualmente da indagare dal datore di lavoro

(il Pretore aggiunto non si era invece fondato, sul tema, sulla sentenza II CCA

19 ottobre 2020 inc. n. 12.2020.31, che per altro non tratta tale aspetto). Ciò

tiene del resto conto di quanto sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza

(DTF 132 II 161 consid. 4.2; Rehbinder / Stöckli,

Berner Kommentar, n. 32 ad art. 320 CO; Streiff

/ Von Kaenel / Rudolf, Arbeitsvertrag, 7ª ed., n. 11 ad art. 328b CO; Portmann / Rudolph, Basler Kommentar, 7ª

ed., n. 13 seg. ad art. 320 CO; Trezzini,

Commentario pratico al contratto di lavoro, n. 48 ad art. 320 CO), secondo cui

il lavoratore non è di regola tenuto a rivelare spontaneamente delle situazioni

di fatto che a suo giudizio potrebbero essere rilevanti per il posto di lavoro,

a meno che si renda conto di non disporre assolutamente delle necessarie

capacità per svolgere il lavoro a cui ambisce (per esempio mancando di

esperienza o della formazione richiesta) o di non essere assolutamente in grado

di poter svolgere quel lavoro (per esempio soffrendo di dolori o malattie tali

da impedire un tale impiego), sia sottoposto a un divieto di concorrenza,

rappresenti un pericolo per terzi, o ancora sia pendente nei suoi confronti

rispettivamente sia concluso a suo sfavore un procedimento penale suscettibile

Considerandi

di pregiudicare in maniera importante le sue prestazioni lavorative e quindi

l’adempimento del contratto. Gli elementi atti ad eventualmente imporre una

migliore classificazione salariale del lavoratore, e in particolare il fatto che

questi sia già stato inquadrato nella classe salariale B presso il precedente

datore di lavoro, circostanza per altro della cui rilevanza l’attore - come

accertato dal primo giudice, senza che la convenuta lo abbia qui censurato - era

verosimilmente venuto a conoscenza solo dopo la fine del rapporto di lavoro

grazie all’intervento di rappresentanti sindacali, non rientrano dunque in

queste configurazioni.

7.3

Ma la censura

dev’essere respinta anche nella misura in cui la convenuta ha chiesto di

respingere la petizione adducendo che la Commissione paritetica, in occasione

del controllo annuale 2017-2018, aveva confermato la correttezza dell’inquadramento

dell’attore nella classe salariale C nonostante costui fosse già stato assegnato

nella classe salariale B presso il precedente datore di lavoro. L’istruttoria

ha in effetti permesso di accertare che la Commissione paritetica era a quel

momento intervenuta a seguito di una diversa problematica e meglio a seguito di

quella “legata al mancato riconoscimento dello scatto previsto dal CCL della

pavimentazione, scatto che prevedeva il passaggio dalla classe C alla classe B

dopo 3 anni di lavoro” (teste D__________ __________ p. 4). Essa non era invece

“a conoscenza della qualifica della classe B riconosciuta dal precedente

datore di lavoro” ed anzi, se fosse stata informata “della

classificazione B del precedente datore di lavoro, la discussione in paritetica

sarebbe stata diversa” (teste D__________ __________ p. 4).

8.

Nell’appello la

convenuta ha censurato infine anche la conclusione abbondanziale del Pretore aggiunto secondo cui l’attore doveva in ogni caso essere

retribuito con la classe salariale B almeno dal giugno 2017 (sicché la

petizione doveva essere accolta almeno per fr. 7'097.47 oltre interessi), in

forza della disposizione dell’art. 42 cpv. 1 CNM (verosimilmente quello del 2016-2018

e del 2019-2022), secondo cui rientravano ormai

in quella classe i “lavoratori

edili con conoscenze professionali ma senza certificato professionale e che per

le loro buone qualifiche conformemente all’art. 44 cpv. 1 vengono promossi dal

datore di lavoro dalla classe salariale C alla classe salariale B”,

ritenuto che “di regola tale promozione avviene al più tardi dopo 3 anni

(36 mesi, base di calcolo: percentuale lavorativa 100%) d’attività quale

lavoratore edile nella classe salariale C (compresi gli impieghi svolti tramite

prestatori di personale)”. A suo dire, in occasione del già menzionato controllo

annuale 2017-2018, a fronte del rifiuto della promozione da lei invocato,

senz’altro possibile da un punto di vista legale, la Commissione paritetica aveva

infatti ritenuto che l’inquadramento dell’attore nella classe salariale C potesse

essere confermato anche nel 2019 (doc. G).

8.1

La censura dev’essere

respinta nella misura in cui è ricevibile.

La convenuta pare in

effetti misconoscere la reale portata della nuova disposizione dell'art. 42 cpv. 1 CNM (del 2016-2018 e 2019-2022), su cui si era fondato il giudice di prime cure. Quest’ultima,

per quanto è qui d’interesse, stabilisce in sostanza che la promozione di un

lavoratore della classe salariale C verso la classe salariale B deve

intervenire al più tardi dopo 3 anni d’attività quale lavoratore edile

nella classe salariale C, e che il datore di

lavoro, tenuto ormai a rispettare questa regola, può rifiutare la promozione,

anche dopo la scadenza di quei termini e negli anni successivi, solo in caso di qualifiche insufficienti del

lavoratore, ritenuto poi che, per esplicare i suoi effetti giuridici, la

decisione di mancata promozione dev’essere notificata alla Commissione

professionale paritetica competente.

Sennonché,

nel caso di specie, come già rilevato dal giudice di prime cure - senza che

questo suo accertamento, in violazione dell’obbligo di motivazione (art. 311

cpv. 1 CPC), sia invero stato oggetto di censura nell’appello - la convenuta

non ha allegato e provato né che l’attore negli anni fosse stato oggetto di qualifiche

insufficienti, né tanto meno che le sue decisioni di mancata promozione fondate

su quel motivo, laddove effettivamente adottate, fossero state notificate alla

Commissione paritetica.

Il fatto che, in occasione

del già menzionato controllo annuale 2017-2018, la Commissione paritetica, dopo

aver preso atto delle osservazioni della convenuta che “sostenevano che il

dipendente non avesse un rendimento sufficiente ed era per questo motivo che

non era stata riconosciuta la promozione di classe così come prevista dal CCL

di categoria” (teste D__________ __________ p. 4), abbia per finire

comunicato che “consideriamo la fattispecie liquidata” (doc. G; cfr.

pure teste D__________ __________ p. 4) non è a sua volta tale da migliorare la

posizione della convenuta, per almeno tre ragioni: da una parte siccome la “presunta

irregolarità” che era allora emersa e “che quindi è stata

discussa nell’ambito della Commissione paritetica” (teste D__________ __________

p. 4) non era quella inerente all'art. 42 cpv. 1 CNM (del

2016-2018 e 2019-2022) ma

quella “legata al mancato riconoscimento dello scatto previsto dal CCL della

pavimentazione” (teste D__________ __________ p. 4), ossia quella inerente all'art.

1.

cpv. 1 della Convenzione classi salariali annessa al Contratto collettivo di

lavoro nel ramo delle pavimentazioni stradali (di cui meglio si dirà, per completezza

di motivazione, nel prossimo considerando); dall’altra siccome le osservazioni formulate

a quel momento dalla convenuta non costituivano una notifica della decisione di

mancata promozione; e infine siccome “quanto contenuto nelle osservazioni

non era stato comprovato da affermazioni di terzi” e “non abbiamo

interpellato il signor AO 1” (teste D__________ __________ p. 4).

8.2

In

ogni caso la predetta conclusione della Commissione paritetica non poteva

essere condivisa, essendo incontestabile - ciò che, seguendo il ragionamento abbondanziale

del Pretore aggiunto, avrebbe invero dovuto comportare l’integrale accoglimento della petizione e la conferma del giudizio pretorile, sia pure per un altro

motivo - che l’attore avrebbe

dovuto essere retribuito con la classe salariale B già dal 1° gennaio 2013, in

virtù della disposizione dell'art. 1 cpv. 1 della Convenzione classi salariali

annessa al Contratto collettivo di lavoro nel ramo delle pavimentazioni stradali (che

- come detto - era identica all’art. 42 cpv. 1 CNM 1995-1997), secondo cui “il lavoratore della classe

salariale C, dopo aver lavorato 3 anni in un cantiere svizzero, verrà assegnato

con l’inizio dell’anno civile successivo alla classe salariale B, a meno che il

datore di lavoro non vi si opponga a causa del rendimento del lavoratore”, ritenuto che “in caso di disaccordo, il

lavoratore può rivolgersi, come mediatrice, alla Commissione professionale

paritetica competente”.

La

giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire, con riferimento alla

disposizione dell’art. 42 cpv. 1 CNM 1995-1997, che quest’ultima prevede che il lavoratore della classe salariale C che ha lavorato

3.

anni in un cantiere svizzero è per contratto automaticamente promosso nella classe salariale B, salvo

che il datore di lavoro vi si opponga per

determinati motivi e meglio per il suo insufficiente o carente rendimento,

ritenuto che l’opposizione così motivata dev’essere in ogni caso espressa prima

della sua classificazione all’inizio dell’anno successivo a quello in cui il

lavoratore della classe salariale C ha terminato il terzo anno di lavoro in un

cantiere svizzero, un’opposizione espressa solo successivamente costituendo un’unilaterale

e inammissibile retrocessione nella classe salariale C (TF 4C.129/2001 del 20

luglio 2001 consid. 4c).

Sennonché, nel caso di specie, la

convenuta - come si è detto - non ha allegato e provato né che all’attore negli

anni 2010-2012 fosse stato rimproverato un

insufficiente o carente rendimento né che essa sulla base di quel motivo si fosse espressamente

opposta alla sua (automatica) promozione nella classe salariale B e tanto meno avesse

comunicato all’attore una tale opposizione prima

della sua classificazione all’inizio dell’anno 2013.

Il

fatto che, in occasione del più volte menzionato controllo annuale 2017-2018,

la Commissione paritetica, dopo aver preso atto delle già ricordate osservazioni

della convenuta, abbia per finire comunicato di considerare liquidata la

fattispecie non è nuovamente tale da migliorare la posizione della convenuta,

per almeno tre ragioni: da una parte siccome le osservazioni formulate a quel

momento dalla convenuta costituivano al

più un’opposizione espressa tardivamente e

dunque un’unilaterale e inammissibile retrocessione dell’attore nella classe

salariale C (TF 4C.129/2001 del 20 luglio 2001 consid. 4c); dall’altra siccome quanto contenuto nelle

osservazioni non era stato comprovato da affermazioni di terzi e l’attore

nemmeno era stato interpellato a tale proposito; e infine siccome la

conclusione della Commissione paritetica non era nemmeno vincolante per le

parti, visto che in base all'art. 1 cpv. 1 della Convenzione classi salariali

annessa al Contratto collettivo di lavoro nel ramo delle pavimentazioni stradali essa, “in caso di disaccordo”, poteva unicamente intervenire “come mediatrice”.

9.

Ne

discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui

è ricevibile.

Per

il presente giudizio, trattandosi di una controversia derivante da un rapporto

di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, e meglio di fr.

20'331.36, non si prelevano spese

processuali (art. 114 lett. c CPC). All’attore, vincente in questa sede e

rappresentato nell’occasione da un’associazione di categoria, può essere

attribuita un’indennità per ripetibili (art. 68 cpv. 2 lett. d e 95 cpv. 3

lett. b CPC, art. 12 cpv. 1 lett. b LACPC), calcolata in base all’art. 15 RTar.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 106 CPC e il RTar

decide:

I. L’appello 13 giugno 2024 di AP 1 è respinto nella

misura in cui è ricevibile.

II. Non si prelevano spese

processuali. L’appellante rifonderà all’appellato fr. 750.- per ripetibili

d’appello.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

lett. a e 100 cpv. 1 LTF).