12.2024.74
Contratto collettivo di lavoro nel ramo delle pavimentazioni stradali - contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera - attribuzione della classe salariale B - obbligo di informazione del lavoratore
3 settembre 2024Italiano20 min
seguito in base alla stessa norma del CNM 2019-2022 - rientrano ora nella classe B (“lavoratori
Source ti.ch
Incarto n.
12.2024.74
Lugano
3 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.30 della Pretura del Distretto di
Bellinzona - promossa con petizione 4 giugno 2019 da
AO
1
rappr. da RA 1
contro
AP
1
rappr. da PA 1
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 23'141.62 (sotto deduzione
degli oneri sociali) oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2019;
domanda avversata dalla
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
aggiunto, con decisione 14 maggio 2024, ha parzialmente accolto, condannando la
convenuta al pagamento di fr. 20'331.36 netti oltre interessi al 5% dal 1° marzo
2019;
appellante la convenuta, con
appello 13 giugno 2024, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre l'attore, con
risposta 31 luglio 2024, ha postulato la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
contratto di lavoro 27 agosto 2009 (doc. A), retto dal Contratto collettivo di
lavoro nel ramo delle pavimentazioni stradali (doc. B, che, come risultava dal
suo art. 1, completava le disposizioni del Contratto Nazionale Mantello per
l’edilizia principale in Svizzera [CNM] e ne costituiva parte integrante), AO 1
(nato nel 1974) è stato assunto dall’impresa di pavimentazioni e costruzioni
stradali AP 1, a tempo indeterminato e con effetto dal 1° settembre 2009, quale
manovale, inquadrato nella classe salariale C (“lavoratori edili”), con un
salario base mensile di fr. 4'369.- lordi. In precedenza, dal 27 marzo al 31
agosto 2009, egli aveva già lavorato presso quella stessa ditta, con la medesima
mansione e la medesima classe salariale, sulla base di un contratto di locazione
a prestito concluso con O__________ __________ (doc. 2).
Il rapporto di lavoro
si è concluso il 28 febbraio 2019.
2. Con petizione 4
giugno 2019 AO 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha convenuto in
giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, per ottenerne
la condanna al pagamento di fr. 23'141.62 (sotto deduzione degli oneri sociali)
oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2019. Egli, in estrema sintesi, ha preteso il
riconoscimento, limitatamente al periodo dal 1° marzo 2014 al 28 febbraio 2019
compresi - e ciò per tener conto della prescrizione -, delle differenze
salariali dovutegli per non essere stato pagato quale “lavoratore edile con
conoscenze professionali” inquadrato nella classe salariale B, qualifica da
lui già acquisita presso il precedente datore di lavoro, l’impresa di pavimentazioni
M__________ __________ (doc. C).
La convenuta si è integralmente
opposta alla petizione.
3. Esperita
l’istruttoria di causa - nell’ambito della quale è in particolare stato sentito
quale teste il presidente della Commissione paritetica delle pavimentazioni
stradali D__________ __________ - e raccolti gli allegati conclusivi delle
parti, il Pretore aggiunto, con decisione 14 maggio 2024, ha parzialmente
accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 20'331.36
netti oltre interessi al 5% dal 1° marzo 2019, senza prelevare tassa di
giustizia e spese, e obbligando quella parte a rifondere all’attore fr. 1’980.-
a titolo di ripetibili. Dalla pretesa di fr. 23'141.62 lordi, ritenuta di
principio fondata, sono in sostanza state dedotte le relative trattenute per
gli oneri sociali, per cui risultavano dovuti fr. 3'117.73 per il 2014, fr.
4'175.57 per il 2015, fr. 4'192.38 per il 2016, fr. 4'195.69 per il 2017, fr.
4'001.65 per il 2018 e fr. 648.34 per il 2019.
4. Con l’appello 13
giugno 2024 che qui ci occupa, avversato dall’attore con risposta 31 luglio
2024, la convenuta, ribadendo l’infondatezza della pretesa attorea, ha chiesto
di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
5. L’art. 308 CPC prevede tra le altre cose che sono
impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza
(cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore
litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di
almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).
Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia
pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una
controversia patrimoniale dal valore superiore a fr. 10'000.- (e meglio di fr. 23'141.62), è
pertanto esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato concretamente
inoltrato dalla convenuta entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC) dalla
notificazione del giudizio, avvenuta il 16 maggio 2024, è senz’altro tempestivo
e, da questo punto di vista, ricevibile.
Anche la risposta
all’appello, inoltrata dall’attore entro il termine di 30 giorni (art. 312 cpv.
2 CPC), sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2024 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC),
dalla notificazione del gravame, avvenuta il 28 giugno 2024, è a sua volta tempestiva.
6. L'art. 1 cpv. 1
della Convenzione classi salariali annessa al Contratto collettivo di lavoro
nel ramo delle pavimentazioni stradali (doc. B p. 18, che è identico all’art.
42 cpv. 1 CNM 1995-1997) suddivide i
lavoratori edili in cinque classi salariali, di cui le prime due sono dedicate
ai lavoratori edili privi di particolari qualifiche professionali: nella classe
C (“lavoratori edili”) rientrano i “lavoratori senza conoscenze professionali”; nella
classe B (“lavoratori edili con conoscenze professionali”)
rientrano invece i “lavoratori con conoscenze professionali ma senza
certificato professionale”, ritenuto
che “il lavoratore della classe salariale C, dopo aver lavorato 3 anni in un
cantiere svizzero, verrà assegnato con l’inizio dell’anno civile successivo
alla classe salariale B, a meno che il datore di lavoro non vi si opponga a
causa del rendimento del lavoratore” e che “in caso di disaccordo, il
lavoratore può rivolgersi, come mediatrice, alla Commissione professionale
paritetica competente”. Secondo il
suo art. 1 cpv. 2 “i lavoratori che cambiano posto di lavoro devono essere
classificati nella nuova azienda, a parità di funzione, almeno nella categoria
in cui erano classificati precedentemente”.
Anche
l'art. 42 cpv. 1 CNM 2008-2010 - e in
seguito la stessa norma del CNM 2012-2015 - suddivide i lavoratori edili in cinque classi
salariali, di cui le prime due sono dedicate ai lavoratori edili privi di particolari
qualifiche professionali: nella classe C (“lavoratori edili”) rientrano
Fatti
i “lavoratori senza
conoscenze professionali”; nella classe B (“lavoratori edili con
conoscenze professionali”) rientrano
invece i “lavoratori con conoscenze
professionali ma senza certificato
professionale, che per le loro buone qualifiche
vengono promossi dalla classe salariale C alla
classe salariale B dal datore di lavoro”,
ritenuto che “in caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa
edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B”. In
base all'art. 42 cpv. 1 CNM 2016-2018, in vigore dal
1° giugno 2017, - e in
seguito in base alla stessa norma del CNM 2019-2022 - rientrano ora nella classe B (“lavoratori
edili con conoscenze professionali”) i “lavoratori edili con conoscenze professionali ma senza
certificato professionale e che per le loro buone qualifiche conformemente
all’art. 44 cpv. 1 vengono promossi dal datore di lavoro dalla
classe salariale C alla classe salariale B”, ritenuto che “di regola tale promozione avviene
al più tardi dopo 3 anni (36 mesi, base di calcolo: percentuale lavorativa
100%) d’attività quale lavoratore edile nella classe salariale C (compresi gli
impieghi svolti tramite prestatori di personale)”, che “in caso di nuova
assunzione, la promozione può avvenire, in aggiunta al termine di cui sopra,
dopo un anno di attività (12 mesi, base di calcolo: percentuale lavorativa
100%) nell’impresa in questione”, che “l’impresa può in ogni caso
rifiutare la promozione anche dopo la scadenza dei termini e negli anni
seguenti, se la qualifica si rivela insufficiente conformemente all’art.
44 cpv. 1, dandone notifica alla Commissione professionale paritetica
competente”, che “in caso di cambiamento di posto di lavoro in un’altra
impresa edile, il lavoratore mantiene l’assegnazione alla classe B” e che “sono
fatte salve le eccezioni conformemente all’art. 45 cpv. 1 lett. d”; quest'ultima norma prevede, “per i lavoratori delle classi salariali A e B ai sensi
dell’art. 42 CNM, la cui assegnazione alla classe salariale è stata modificata
in via eccezionale dal nuovo datore di lavoro con contemporanea notifica alla
Commissione professionale paritetica competente”, che “i salari devono essere concordati per
iscritto individualmente con il datore di lavoro” e che “i salari base
rivestono un carattere puramente indicativo”.
7. Il
Pretore aggiunto ha ritenuto che l’attore dovesse essere retribuito con la
classe salariale B sin dall’inizio della relazione contrattuale con la
convenuta, in virtù della disposizione dell’art. 42 cpv. 1 CNM (senza invero
aver precisato di quale versione del CNM si trattava e senza aver accennato che
quella norma era analoga a quella dell'art. 1 cpv. 2 della Convenzione
classi salariali annessa al Contratto collettivo di lavoro nel ramo delle
pavimentazioni stradali), secondo cui “in caso di
cambiamento di posto di lavoro in un’altra impresa edile, il lavoratore
mantiene l’assegnazione alla classe B”. A suo giudizio, pur essendo
incontestato che l’attore non aveva comunicato alla controparte che il suo
precedente datore di lavoro gli aveva già attribuito quella classe salariale, effettivamente
riconosciutagli (doc. C), era in effetti alla convenuta, dovendo assegnare al
lavoratore l’adeguata classe salariale al momento della sua assunzione, che
spettava l’onere di informarsi sulle sue precedenti esperienze professionali,
mansioni e qualifiche rivestite, ciò che per altro era usuale. Essa non aveva invece
preteso di aver svolto una qualsiasi indagine, né ciò risultava dagli atti. E
nemmeno poteva invocare la buona fede e addossare all’attore la sua carenza di
indagine e approfondimento. Nulla mutava il fatto che l’attore avesse già
lavorato presso di lei quale personale a prestito con la classificazione C,
l’errore o l’inadempienza contrattuale della ditta prestatrice non potendo essere
da lei invocato per colmare le proprie mancanze di verifica e di corretta segnalazione
della classe salariale al proprio dipendente. E neppure nulla mutava il fatto
che al momento dell’assunzione l’attore non avesse contestato di essere stato
collocato nella classe salariale C: a prescindere dal fatto che egli era
verosimilmente venuto a conoscenza del suo diritto alla classe salariale B solo
dopo la fine del rapporto di lavoro, grazie all’intervento di rappresentanti
sindacali, egli non avrebbe comunque potuto accettare un salario inferiore
rispetto a quello minimo spettantegli secondo il CNM, una tale rinuncia essendo
nulla in base all’art. 341 cpv. 1 CO.
7.1. In questa sede la
convenuta ha ribadito che il silenzio totale tenuto dall’attore in occasione della
sua assunzione e ancora in seguito non poteva essere protetto e ritorcersi su
di lei. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, che sul
tema si era sostanzialmente fondato su due sentenze cantonali (II CCA 24 aprile
2012 inc. n. 12.2011.103 e 19 ottobre 2020 inc. n. 12.2020.31) che non potevano
però essere paragonate al caso in esame, il principio della buona fede imponeva
infatti al lavoratore di informare il datore di lavoro circa l’esistenza di
caratteristiche o capacità sue personali che avrebbero potuto risultare
determinanti per stabilire la sua idoneità per l’attività lavorativa richiesta.
E comunque gli accertamenti fatti dalla Commissione paritetica in occasione del
controllo annuale 2017-2018 (doc. G e teste D__________ __________ p. 4 seg.) avevano
confermato la correttezza dell’inquadramento dei propri lavoratori, tra cui
l’attore.
7.2. La censura dev’essere
respinta nella misura in cui la convenuta ha chiesto di respingere la petizione
per il fatto che l’attore non le avrebbe mai comunicato di essere già stato
inquadrato nella classe salariale B presso il precedente datore di lavoro.
La giurisprudenza ha
innanzitutto già avuto modo di stabilire che, indipendentemente dall’esistenza o
meno di una tale informativa da parte del lavoratore, rilevante ai fini del
giudizio era solo la circostanza che questi disponesse dei requisiti materiali
per essere inquadrato nella classe salariale in questione (II CCA 19 ottobre
2020 inc. n. 12.2020.31, con particolare riferimento a TF 4C.22/2004 del 21
aprile 2004 consid. 2.3).
Ma a prescindere da quanto
precede, si osserva che la giurisprudenza cantonale (II CCA 24 aprile 2012 inc.
n. 12.2011.103, in cui la questione costituiva invero un semplice obiter
dictum; CCR 18 ottobre 2021 inc. n. 16.2020.38) ha a sua volta già avuto
modo di sostenere che in occasione del colloquio di assunzione il lavoratore,
pur essendo certo tenuto a rispondere in modo veritiero alle domande che gli
sono state poste dal datore di lavoro, non è però obbligato a fornirgli
spontaneamente informazioni sulle sue precedenti esperienze professionali, ossia
sulle sue precedenti mansioni, sulle sue qualifiche e in definitiva sugli
elementi atti ad eventualmente imporre una sua (migliore) classificazione
salariale, che semmai sono elementi usualmente da indagare dal datore di lavoro
(il Pretore aggiunto non si era invece fondato, sul tema, sulla sentenza II CCA
19 ottobre 2020 inc. n. 12.2020.31, che per altro non tratta tale aspetto). Ciò
tiene del resto conto di quanto sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza
(DTF 132 II 161 consid. 4.2; Rehbinder / Stöckli,
Berner Kommentar, n. 32 ad art. 320 CO; Streiff
/ Von Kaenel / Rudolf, Arbeitsvertrag, 7ª ed., n. 11 ad art. 328b CO; Portmann / Rudolph, Basler Kommentar, 7ª
ed., n. 13 seg. ad art. 320 CO; Trezzini,
Commentario pratico al contratto di lavoro, n. 48 ad art. 320 CO), secondo cui
il lavoratore non è di regola tenuto a rivelare spontaneamente delle situazioni
di fatto che a suo giudizio potrebbero essere rilevanti per il posto di lavoro,
a meno che si renda conto di non disporre assolutamente delle necessarie
capacità per svolgere il lavoro a cui ambisce (per esempio mancando di
esperienza o della formazione richiesta) o di non essere assolutamente in grado
di poter svolgere quel lavoro (per esempio soffrendo di dolori o malattie tali
da impedire un tale impiego), sia sottoposto a un divieto di concorrenza,
rappresenti un pericolo per terzi, o ancora sia pendente nei suoi confronti
rispettivamente sia concluso a suo sfavore un procedimento penale suscettibile
Considerandi
di pregiudicare in maniera importante le sue prestazioni lavorative e quindi
l’adempimento del contratto. Gli elementi atti ad eventualmente imporre una
migliore classificazione salariale del lavoratore, e in particolare il fatto che
questi sia già stato inquadrato nella classe salariale B presso il precedente
datore di lavoro, circostanza per altro della cui rilevanza l’attore - come
accertato dal primo giudice, senza che la convenuta lo abbia qui censurato - era
verosimilmente venuto a conoscenza solo dopo la fine del rapporto di lavoro
grazie all’intervento di rappresentanti sindacali, non rientrano dunque in
queste configurazioni.
7.3
Ma la censura
dev’essere respinta anche nella misura in cui la convenuta ha chiesto di
respingere la petizione adducendo che la Commissione paritetica, in occasione
del controllo annuale 2017-2018, aveva confermato la correttezza dell’inquadramento
dell’attore nella classe salariale C nonostante costui fosse già stato assegnato
nella classe salariale B presso il precedente datore di lavoro. L’istruttoria
ha in effetti permesso di accertare che la Commissione paritetica era a quel
momento intervenuta a seguito di una diversa problematica e meglio a seguito di
quella “legata al mancato riconoscimento dello scatto previsto dal CCL della
pavimentazione, scatto che prevedeva il passaggio dalla classe C alla classe B
dopo 3 anni di lavoro” (teste D__________ __________ p. 4). Essa non era invece
“a conoscenza della qualifica della classe B riconosciuta dal precedente
datore di lavoro” ed anzi, se fosse stata informata “della
classificazione B del precedente datore di lavoro, la discussione in paritetica
sarebbe stata diversa” (teste D__________ __________ p. 4).
8.
Nell’appello la
convenuta ha censurato infine anche la conclusione abbondanziale del Pretore aggiunto secondo cui l’attore doveva in ogni caso essere
retribuito con la classe salariale B almeno dal giugno 2017 (sicché la
petizione doveva essere accolta almeno per fr. 7'097.47 oltre interessi), in
forza della disposizione dell’art. 42 cpv. 1 CNM (verosimilmente quello del 2016-2018
e del 2019-2022), secondo cui rientravano ormai
in quella classe i “lavoratori
edili con conoscenze professionali ma senza certificato professionale e che per
le loro buone qualifiche conformemente all’art. 44 cpv. 1 vengono promossi dal
datore di lavoro dalla classe salariale C alla classe salariale B”,
ritenuto che “di regola tale promozione avviene al più tardi dopo 3 anni
(36 mesi, base di calcolo: percentuale lavorativa 100%) d’attività quale
lavoratore edile nella classe salariale C (compresi gli impieghi svolti tramite
prestatori di personale)”. A suo dire, in occasione del già menzionato controllo
annuale 2017-2018, a fronte del rifiuto della promozione da lei invocato,
senz’altro possibile da un punto di vista legale, la Commissione paritetica aveva
infatti ritenuto che l’inquadramento dell’attore nella classe salariale C potesse
essere confermato anche nel 2019 (doc. G).
8.1
La censura dev’essere
respinta nella misura in cui è ricevibile.
La convenuta pare in
effetti misconoscere la reale portata della nuova disposizione dell'art. 42 cpv. 1 CNM (del 2016-2018 e 2019-2022), su cui si era fondato il giudice di prime cure. Quest’ultima,
per quanto è qui d’interesse, stabilisce in sostanza che la promozione di un
lavoratore della classe salariale C verso la classe salariale B deve
intervenire al più tardi dopo 3 anni d’attività quale lavoratore edile
nella classe salariale C, e che il datore di
lavoro, tenuto ormai a rispettare questa regola, può rifiutare la promozione,
anche dopo la scadenza di quei termini e negli anni successivi, solo in caso di qualifiche insufficienti del
lavoratore, ritenuto poi che, per esplicare i suoi effetti giuridici, la
decisione di mancata promozione dev’essere notificata alla Commissione
professionale paritetica competente.
Sennonché,
nel caso di specie, come già rilevato dal giudice di prime cure - senza che
questo suo accertamento, in violazione dell’obbligo di motivazione (art. 311
cpv. 1 CPC), sia invero stato oggetto di censura nell’appello - la convenuta
non ha allegato e provato né che l’attore negli anni fosse stato oggetto di qualifiche
insufficienti, né tanto meno che le sue decisioni di mancata promozione fondate
su quel motivo, laddove effettivamente adottate, fossero state notificate alla
Commissione paritetica.
Il fatto che, in occasione
del già menzionato controllo annuale 2017-2018, la Commissione paritetica, dopo
aver preso atto delle osservazioni della convenuta che “sostenevano che il
dipendente non avesse un rendimento sufficiente ed era per questo motivo che
non era stata riconosciuta la promozione di classe così come prevista dal CCL
di categoria” (teste D__________ __________ p. 4), abbia per finire
comunicato che “consideriamo la fattispecie liquidata” (doc. G; cfr.
pure teste D__________ __________ p. 4) non è a sua volta tale da migliorare la
posizione della convenuta, per almeno tre ragioni: da una parte siccome la “presunta
irregolarità” che era allora emersa e
“che quindi è stata
discussa nell’ambito della Commissione paritetica” (teste D__________ __________
p. 4) non era quella inerente all'art. 42 cpv. 1 CNM (del
2016-2018 e 2019-2022) ma
quella “legata al mancato riconoscimento dello scatto previsto dal CCL della
pavimentazione” (teste D__________ __________ p. 4), ossia quella inerente all'art.
1.
cpv. 1 della Convenzione classi salariali annessa al Contratto collettivo di
lavoro nel ramo delle pavimentazioni stradali (di cui meglio si dirà, per completezza
di motivazione, nel prossimo considerando); dall’altra siccome le osservazioni formulate
a quel momento dalla convenuta non costituivano una notifica della decisione di
mancata promozione; e infine siccome “quanto contenuto nelle osservazioni
non era stato comprovato da affermazioni di terzi” e “non abbiamo
interpellato il signor AO 1” (teste D__________ __________ p. 4).
8.2
In
ogni caso la predetta conclusione della Commissione paritetica non poteva
essere condivisa, essendo incontestabile - ciò che, seguendo il ragionamento abbondanziale
del Pretore aggiunto, avrebbe invero dovuto comportare l’integrale accoglimento della petizione e la conferma del giudizio pretorile, sia pure per un altro
motivo - che l’attore avrebbe
dovuto essere retribuito con la classe salariale B già dal 1° gennaio 2013, in
virtù della disposizione dell'art. 1 cpv. 1 della Convenzione classi salariali
annessa al Contratto collettivo di lavoro nel ramo delle pavimentazioni stradali (che
- come detto - era identica all’art. 42 cpv. 1 CNM 1995-1997), secondo cui “il lavoratore della classe
salariale C, dopo aver lavorato 3 anni in un cantiere svizzero, verrà assegnato
con l’inizio dell’anno civile successivo alla classe salariale B, a meno che il
datore di lavoro non vi si opponga a causa del rendimento del lavoratore”, ritenuto che “in caso di disaccordo, il
lavoratore può rivolgersi, come mediatrice, alla Commissione professionale
paritetica competente”.
La
giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire, con riferimento alla
disposizione dell’art. 42 cpv. 1 CNM 1995-1997, che quest’ultima prevede che il lavoratore della classe salariale C che ha lavorato
3.
anni in un cantiere svizzero è per contratto automaticamente promosso nella classe salariale B, salvo
che il datore di lavoro vi si opponga per
determinati motivi e meglio per il suo insufficiente o carente rendimento,
ritenuto che l’opposizione così motivata dev’essere in ogni caso espressa prima
della sua classificazione all’inizio dell’anno successivo a quello in cui il
lavoratore della classe salariale C ha terminato il terzo anno di lavoro in un
cantiere svizzero, un’opposizione espressa solo successivamente costituendo un’unilaterale
e inammissibile retrocessione nella classe salariale C (TF 4C.129/2001 del 20
luglio 2001 consid. 4c).
Sennonché, nel caso di specie, la
convenuta - come si è detto - non ha allegato e provato né che all’attore negli
anni 2010-2012 fosse stato rimproverato un
insufficiente o carente rendimento né che essa sulla base di quel motivo si fosse espressamente
opposta alla sua (automatica) promozione nella classe salariale B e tanto meno avesse
comunicato all’attore una tale opposizione prima
della sua classificazione all’inizio dell’anno 2013.
Il
fatto che, in occasione del più volte menzionato controllo annuale 2017-2018,
la Commissione paritetica, dopo aver preso atto delle già ricordate osservazioni
della convenuta, abbia per finire comunicato di considerare liquidata la
fattispecie non è nuovamente tale da migliorare la posizione della convenuta,
per almeno tre ragioni: da una parte siccome le osservazioni formulate a quel
momento dalla convenuta costituivano al
più un’opposizione espressa tardivamente e
dunque un’unilaterale e inammissibile retrocessione dell’attore nella classe
salariale C (TF 4C.129/2001 del 20 luglio 2001 consid. 4c); dall’altra siccome quanto contenuto nelle
osservazioni non era stato comprovato da affermazioni di terzi e l’attore
nemmeno era stato interpellato a tale proposito; e infine siccome la
conclusione della Commissione paritetica non era nemmeno vincolante per le
parti, visto che in base all'art. 1 cpv. 1 della Convenzione classi salariali
annessa al Contratto collettivo di lavoro nel ramo delle pavimentazioni stradali essa, “in caso di disaccordo”, poteva unicamente intervenire “come mediatrice”.
9.
Ne
discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui
è ricevibile.
Per
il presente giudizio, trattandosi di una controversia derivante da un rapporto
di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, e meglio di fr.
20'331.36, non si prelevano spese
processuali (art. 114 lett. c CPC). All’attore, vincente in questa sede e
rappresentato nell’occasione da un’associazione di categoria, può essere
attribuita un’indennità per ripetibili (art. 68 cpv. 2 lett. d e 95 cpv. 3
lett. b CPC, art. 12 cpv. 1 lett. b LACPC), calcolata in base all’art. 15 RTar.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 106 CPC e il RTar
decide:
I. L’appello 13 giugno 2024 di AP 1 è respinto nella
misura in cui è ricevibile.
II. Non si prelevano spese
processuali. L’appellante rifonderà all’appellato fr. 750.- per ripetibili
d’appello.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
lett. a e 100 cpv. 1 LTF).