Lexipedia

Decisione

12.2024.76

Assunzione di prove a titolo cautelare - mezzi di prova esposti a pericolo - interesse degno di protezione

28 agosto 2024Italiano22 min

domicilio in __________), che a sua volta era uno dei figli di B__________ __________

Source ti.ch

Incarto n.

12.2024.76

Lugano

28 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. CA.2024.18/19/20 della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza di assunzione di prove a titolo

cautelare 18 gennaio 2024 da

AP

1

rappr. da PA 1

contro

AO 1

rappr. da PA 3

AO 2

rappr. da PA 2

volta: (i) a ottenere

l’assunzione testimoniale di G__________ __________; (ii) a far ordine a

quest’ultimo, con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare

di CHF 5'000.- e di una multa per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, di

non distruggere e di espletare immediatamente l’edizione, all’indirizzo della Pretura,

di tutta la documentazione riconducibile a A__________ __________ o in suo

possesso diretto o indiretto, relativa alla sostanza dei defunti B__________ __________,

I__________ __________ e R__________ __________ nonché relativa a tutte le

strutture giuridiche ad essi riconducibili e/o da essi costituite o in favore

delle quali il patrimonio di R__________ __________ è confluito prima o dopo il

suo decesso; e (iii) a far ordine a E__________ __________ di espletare

immediatamente l’edizione, all’indirizzo della Pretura, di tutta la

documentazione riconducibile e relativa alle relazioni bancarie dei defunti B__________

__________, I__________ __________ e R__________ __________, in particolare con

riferimento a conti a loro direttamente intestati e/o di cui loro erano

beneficiari economici;

domanda avversata dalla sola

convenuta AO 2 e che il Pretore, con decisione 5 giugno 2024, ha evaso nel

senso che da una parte ha confermato la decisione 1° febbraio 2024, con cui

aveva accolto in via supercautelare la domanda (iii) frattanto modificata (a

seguito dell’accoglimento in via supercautelare della domanda (ii) nonché della

susseguente risposta di G__________ __________), aggiungendo ora che quel

giudizio valeva però limitatamente ai documenti nel frattempo prodotti da E__________

__________ riassunti nel suo scritto 20 febbraio 2024 e che, dovendosi respingere

la domanda di dissuggello dei documenti prodotti da E__________ __________

sotto suggello, gli stessi rimanevano depositati in Pretura sotto suggello per

la durata di 5 anni nei termini indicati nei considerandi, e dall’altra ha

respinto la domanda (i);

appellante l'istante, con

appello 17 giugno 2024, con cui ha chiesto la riforma del giudizio 5 giugno

2024 nel senso di invitare le fondazioni titolari delle relazioni bancarie __________

e __________ a pronunciarsi, di annullare il dispositivo che manteneva sotto

suggello i documenti di quelle fondazioni prodotti da E__________ __________ e

di accogliere la domanda (i), protestando spese e ripetibili di entrambe le

sedi;

mentre la convenuta AO 2

con risposta 2 luglio 2024 ha postulato la reiezione del gravame pure con

protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. AO 1, AO 2 e AP 1 sono

Fatti

i tre figli di R__________ __________ (deceduto il 19 aprile 2017 con ultimo

domicilio in __________), che a sua volta era uno dei figli di B__________ __________

e di I__________ __________ (già deceduti in precedenza, rispettivamente nel

1987 e nel 2003).

Il 31 dicembre 2019 (doc.

4 e 5) AO 1, AO 2 e AP 1 - unitamente a C__________ __________, seconda moglie

di R__________ __________ - hanno sottoscritto un “accordo quadro”, a seguito

del quale il 30 gennaio 2020 AO 1, AO 2 e AP 1 hanno poi stipulato un “accordo

di reintegrazione della legittima” (doc. D), con cui a quest’ultimo, a saldo di

ogni sua pretesa per la causale in oggetto (ossia per le liberalità disposte in

vita il 9 gennaio 2002 da R__________ __________) e per ogni altro titolo, è

stato riconosciuto un importo di EUR 2'881'374.72.

2. Con istanza

d’assunzione di prove a titolo cautelare 18 gennaio 2024, avversata dalla sola convenuta

AO 2 (mentre l’altro convenuto AO 1 non si è espresso), AP 1, rilevando di

essere intenzionato a impugnare l’ “accordo di reintegrazione della legittima” (doc.

D) per vizio di volontà, ossia per dolo o errore essenziale, a seguito

dell’avvenuta conoscenza nel settembre 2023 - come a suo dire confermato dalle

dichiarazioni rese dalla zia F__________ __________ (doc. B) e dalla cugina __________

S__________ __________ (doc. C) - dell’esistenza di averi patrimoniali di

spettanza del de cuius occultati in Svizzera e/o all’estero, ha adito la

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo quanto segue: (i) di ottenere

l’assunzione testimoniale di G__________ __________, per molti anni gestore del

patrimonio della famiglia __________ prima in qualità di consulente di Ba__________

__________ e poi in qualità di amministratore unico di A__________ __________; (ii)

di far ordine a quest’ultimo, con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una

multa disciplinare di CHF 5'000.- e di una multa per ogni giorno di ritardo

nell’adempimento, di non distruggere e di espletare immediatamente l’edizione,

all’indirizzo della Pretura, di tutta la documentazione riconducibile a A__________

__________ o in suo possesso diretto o indiretto, relativa alla sostanza dei

defunti B__________ __________, I__________ __________ e R__________ __________

nonché relativa a tutte le strutture giuridiche ad essi riconducibili e/o da

essi costituite o in favore delle quali il patrimonio di R__________ __________

è confluito prima o dopo il suo decesso; e (iii) di far ordine a E__________ __________,

già Ba__________ __________, di espletare immediatamente l’edizione,

all’indirizzo della Pretura, di tutta la documentazione riconducibile e

relativa alle relazioni bancarie dei defunti B__________ __________, I__________

__________ e R__________ __________, in particolare con riferimento a conti a

loro direttamente intestati e/o di cui loro erano beneficiari economici.

Preso atto che il

22 gennaio 2024 G__________ __________, a seguito dell’accoglimento in via

supercautelare, con decisione 19 gennaio 2024, della domanda (ii), aveva comunicato

di aver ceduto da circa 10 anni la società A__________ __________ alla Ba__________

__________ e di non disporre più di alcuna documentazione rilevante, il 26

gennaio 2024 AP 1 ha poi modificato la sua domanda (iii) nel senso che ha

chiesto di far ordine a E__________ __________, con la comminatoria dell’art.

292 CP, di non distruggere e di espletare immediatamente l’edizione,

all’indirizzo della Pretura, di tutta la documentazione riconducibile a A__________

__________ o in suo possesso diretto o indiretto, relativa alla sostanza dei

defunti B__________ __________, I__________ __________ e R__________ __________

nonché relativa a tutte le strutture giuridiche ad essi riconducibili e/o da

essi costituite o in favore delle quali il patrimonio di R__________ __________

è confluito prima o dopo il suo decesso.

Preso atto che il 20

febbraio 2024 E__________ __________, a seguito dell’accoglimento in via

supercautelare, con decisione 1° febbraio 2024 (doc. 3), della domanda (iii)

così modificata, aveva prodotto in edizione tutta una serie di documenti, di

cui quelli relativi alle relazioni bancarie __________ e __________ sotto

suggello, AP 1 ha quindi chiesto di invitare le fondazioni titolari di quelle due

relazioni bancarie a pronunciarsi sulle istanze del 18 e 26 gennaio 2024.

3. Con decisione 5

giugno 2024 il Pretore, in evasione dell’istanza, ha da una parte confermato la

decisione 1° febbraio 2024, aggiungendo però che quel giudizio valeva

limitatamente ai documenti nel frattempo prodotti da E__________ __________ riassunti

nel suo scritto 20 febbraio 2024 (dispositivo n. 1) e che, dovendosi respingere

la domanda di dissuggello dei documenti prodotti da E__________ __________

sotto suggello (dispositivo n. 2), quei documenti rimanevano depositati in

Pretura sotto suggello per la durata di 5 anni nei termini indicati nei

considerandi (dispositivo n. 2.1), e dall’altra ha respinto la domanda (i)

(dispositivo n. 3), caricando la tassa di giustizia e le spese di CHF 1’600.- alle

parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili (dispositivo n. 4).

Egli ha in sostanza

escluso che l’istante potesse

pretendere l’assunzione di eventuali prove in via cautelare in base all’art.

158 cpv. 1 lett. b seconda frase CPC. E ha ritenuto che una loro assunzione in

via cautelare in virtù dell’art. 158 cpv. 1 lett. b prima frase CPC potesse essere

ammessa solo per quanto riguardava i documenti nel frattempo prodotti da E__________

__________, che in parte dovevano però rimanere depositati in Pretura sotto

suggello, non però per l’assunzione del teste G__________ __________.

4. Con l’appello 17

giugno 2024 che qui ci occupa, avversato dalla sola convenuta AO 2 con risposta

2 luglio 2024 (mentre l’altro convenuto AO 1 non si è espresso), l’istante ha

chiesto di riformare il dispositivo n. 2 nel senso di invitare le fondazioni

titolari delle relazioni bancarie __________ e __________ a pronunciarsi, di

annullare il dispositivo n. 2.1 che manteneva depositati in Pretura sotto

suggello i documenti di quelle fondazioni prodotti da E__________ __________ e

di riformare il dispositivo n. 3 nel senso di accogliere la domanda (i), il

tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Egli ha sostenuto

che l’assunzione delle prove

in via cautelare da lui richieste, e in particolare l’audizione testimoniale di

G__________ __________, si giustificava sia in applicazione dell’art. 158 cpv.

1 lett. b prima frase CPC sia in applicazione dell’art. 158 cpv. 1 lett. b

seconda frase CPC. E ha ribadito che i documenti nel frattempo prodotti da E__________

__________ sotto suggello dovevano senz’altro essere dissuggellati, previo

coinvolgimento delle fondazioni titolari delle relative relazioni bancarie.

5. L’art. 308 CPC prevede che sono impugnabili mediante

appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a) e

le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari (cpv. 1

lett. b), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno CHF

10'000.- (cpv. 2).

Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia

pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza in materia di

provvedimenti cautelari resa in una controversia patrimoniale dal valore

superiore a CHF 10'000.- (e meglio di almeno

CHF 30'000.-), è pertanto esperibile il

rimedio dell’appello, che, essendo stato inoltrato dall’istante entro il

termine di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC in combinazione con l’art. 142 cpv. 3 CPC) dalla

notificazione del giudizio, avvenuta il 6 giugno 2024, è senz’altro tempestivo

e, da questo punto di vista, ricevibile.

Anche la risposta

all’appello, inoltrata dalla convenuta entro il termine di 10 giorni dalla

notificazione del gravame (art. 314 cpv. 1 CPC), avvenuta il 24 giugno 2024, è

tempestiva.

6. Giusta

l’art. 158 cpv. 1 CPC il giudice può procedere all’assunzione di prove a titolo

cautelare, tra gli altri casi, qualora la parte istante renda verosimile (lett.

b) che i mezzi di prova siano esposti a pericolo (prima frase) oppure che

sussista un interesse degno di protezione (seconda frase).

Un

mezzo di prova è reputato essere esposto a pericolo ai sensi dell’art. 158 cpv.

1 lett. b prima frase CPC quando in seguito, al momento in cui dovesse essere

assunto, presumibilmente non potrebbe più esserlo o non potrebbe più esserlo

nel medesimo stato (Guyan, Basler

Kommentar, 3ª ed., n. 3 ad art. 158 CPC).

L’assunzione

di prove a titolo cautelare può pure essere chiesta, ai sensi dell’art. 158

cpv. 1 lett. b seconda frase CPC, per valutare le probabilità di vincere la

causa o di riuscire a fornire determinate prove, allo scopo di evitare azioni o

impugnazioni prive di possibilità di successo in modo da limitare

rispettivamente semplificare futuri processi (DTF 140 III 16 consid. 2.2.1, 143

III 113 consid. 4.4.1). L’istante deve in

definitiva rendere verosimile che esiste una fattispecie in base alla quale il

diritto materiale gli attribuisca una pretesa sostanziale nei confronti

dell'avversario e che il mezzo di prova di cui è chiesta l’assunzione possa

servire a dimostrarla (DTF 143 III 113 consid. 4.4.1). Laddove la prova

richiesta costituisca l’unico mezzo che permetta all’istante di provare i fatti

rilevanti per la sua pretesa si può prescindere dall’esigenza della

verosimiglianza, bastando in tal caso un’allegazione sostanziata delle

circostanze alla base degli stessi (DTF 138 III 76 consid. 2.4.2; TF

5A_832/2012 del 25 gennaio 2013 consid. 7.1.1).

7. Per l’istante, l’assunzione testimoniale di G__________

__________ s’imponeva già per il fatto, a suo dire non seriamente contestato

dalla controparte e non esaminato dal Pretore, che egli aveva reso verosimile

che quel mezzo di prova era esposto a pericolo ai sensi dell’art. 158 cpv. 1

lett. b prima frase CPC.

Considerandi

7.1

Il

rilievo, in realtà ampiamente contestato in prima sede dalla convenuta (risposta

p. 6, 18 e 20, duplica p. 6, 7, 10, 16 e 18), dev’essere respinto nella misura

in cui è ricevibile.

Contrariamente

a quanto preteso nell’appello, non sono in effetti tali da giustificare la sua

assunzione testimoniale in forza dell’art.

158.

cpv. 1 lett. b prima frase CPC né il fatto che il teste, nato il 16 marzo 1945

(replica p. 7 e 13), possa ora avere 79 anni, che di per sé solo non

costituisce ancora un’età tale da farlo ritenere in fin di vita (Messaggio

concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno

2006, in: FF 2006 p. 6687) e meglio in punto di morte (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, 2ª ed., Vol. 1, n. 29 ad art. 158), né la circostanza che costui, in un futuro molto vicino, potrebbe non ricordare più o non

poter esporre quanto accaduto (TF

4A_118/2012 del 19 giugno 2012 consid. 2.1). Quanto ai presunti gravi problemi

di salute di cui per l’istante il teste sarebbe

afflitto, gli stessi, per altro non meglio precisati e specificati in dettaglio,

non sono stati resi verosimili. È oltretutto per la prima volta solo in questa

sede, e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC), che l’istante ha

sostenuto, senza per altro averlo minimamente reso verosimile, non bastando ovviamente

che ciò sia “stato reso noto allo scrivente legale”, che il teste sarebbe

“costretto a spostarsi con un respiratore” (appello p. 7).

8.

Il

Pretore ha escluso che l’istante potesse pretendere l’assunzione testimoniale di G__________ __________ in

forza dell’art. 158 cpv. 1 lett. b seconda frase CPC, non avendo reso

verosimile il necessario interesse degno di protezione, che era quello

finalizzato a evitare una causa e non certo quello volto a costruire gli

elementi fattuali per promuoverla. Egli ha inoltre evidenziato che dallo

scritto del 22 gennaio 2024 allestito dal teste all’indirizzo della Pretura si

poteva concludere che costui non aveva più alcun documento e che la sua

audizione testimoniale andrebbe “a tentoni”, sulla base di vaghi ricordi.

8.1

In

questa sede l’istante ha ribadito di aver in realtà reso verosimile, come

risultava da alcuni passaggi delle

dichiarazioni rilasciate da F__________ __________ (doc. B) e da __________

S__________ __________ (doc. C), il necessario interesse degno di protezione

all’assunzione in via cautelare della prova, essendo nella necessità di raccogliere

le prove atte a valutare le chances di successo della causa di merito e a

intavolare delle trattative extragiudiziarie volte ad evitare un contenzioso. A

suo dire, l’audizione testimoniale di G__________ __________, chiave di lettura

e colonna portante del complesso sistema messo in atto da R__________ __________

e poi dai convenuti, finalizzato all’occultamento in Svizzera e/o all’estero di

averi patrimoniali di spettanza di quest’ultimo, era senz’altro utile a

perseguire un tale scopo.

8.2

L’istante

ha di principio ragione laddove

ha sostenuto che l’interesse degno di protezione l'art. 158 cpv. 1 lett. b

seconda frase CPC si riferisce non solo alla possibilità di utilizzare la

procedura per valutare le possibilità di vincere la causa ma anche alla

possibilità di apportare determinate prove, al fine di evitare processi privi

di possibilità di esito favorevole (TF 4A_505/2022 del 14 novembre 2013 consid.

7).

8.3

Sennonché,

in base a quanto indicato nell’appello, non si può ritenere che l’assunzione testimoniale di G__________ __________

possa effettivamente permettere di apportare delle prove atte a valutare le

possibilità di vincere la causa e/o a evitare un processo privo di possibilità

di esito favorevole.

8.3.1

La convenuta ha innanzitutto evidenziato con pertinenza

che l’istante stesso, affermando che se G__________ __________ non fosse stato

in grado di ricordare quanto accaduto risulterebbe di notevole importanza

l’audizione della sua assistente L__________ __________, aveva in definitiva

dato atto che vi sarebbe comunque stata una valida alternativa all’audizione

del teste, che dunque non costituiva l’unico mezzo per provare i fatti rilevanti

per la sua pretesa.

8.3.2

Ciò premesso, in questa

sede, come detto, l’istante si è più che altro limitato a sostenere, in modo

vago e generico, che il teste era la chiave

di lettura e la colonna portante del complesso sistema messo in atto da R__________

__________ e poi dai convenuti, volto all’occultamento in Svizzera e/o all’estero di averi patrimoniali di

spettanza di quest’ultimo (appello p. 5, 7 e 13).

Ora, a parte il fatto che in questa sede non è stato

reso verosimile se e in che modo i convenuti fossero parte delle manovre di

occultamento dei beni all’estero messe in atto da R__________ __________

tramite G__________ __________ (i passaggi delle dichiarazioni di F__________ __________

[doc.

B]

e di __________ S__________ __________ [doc. C] menzionati nel gravame non apportando chiari elementi

in tal senso, limitandosi ad accennare vagamente al fatto che AO 2 potesse a

volte aver fatto riferimento, in modo abbastanza confuso, a una fondazione, a

una scatola, a un trust o ad altre strutture), si osserva che l’ultima

relazione bancaria di cui R__________ __________ risultava essere titolare o

avente diritto economico presso la Ba__________ __________ era stata chiusa il

7.

agosto 2006 (cfr. doc. H), che l’ultima operazione di cassa a contanti svolta

da G__________ __________ a favore di R__________ __________ presso la Ba__________

__________ era avvenuta il 12 maggio 2010 (cfr. doc. H), che l’ultima

operazione di cassa a contanti svolta presso la Ba__________ __________ a

favore di R__________ __________ era avvenuta il 18 gennaio 2013 (cfr. doc. H)

e che le relazioni bancarie presso la Ba__________ __________ di A__________ __________

- per altro cancellata da RC il 16 dicembre 2015 (doc. E) - erano state chiuse

il 27 gennaio 2016 (cfr. doc. H), per cui non è affatto verosimile, come invece

sostenuto per la prima volta e con ciò irritualmente solo nell’appello (art.

317.

cpv. 1 CPC), che la gestione di G__________ __________ “ha continuato

anche successivamente alla morte del defunto con il contatto diretto degli

eredi, AO 1 ed AO 2” (p. 7). Ma, soprattutto, in questa sede non è stato

reso verosimile (i passaggi delle dichiarazioni di F__________ __________ [doc. B] e di __________

S__________ __________ [doc. C] menzionati nel gravame non riportando nulla di

rilevante a tale proposito) che i convenuti, a conferma dei generici dubbi o

sospetti evocati dall’istante, potessero aver beneficiato dei beni patrimoniali

occultati in tal modo da R__________ __________, così da essere tenuti a

“conguagliarli” nell’ambito dell’ “accordo di reintegrazione della legittima”,

e nemmeno è stato sostenuto né tanto meno è stato reso verosimile che G__________

__________, nel suo ruolo di gestore e amministratore dei suoi beni, potesse essere

stato a conoscenza di quella circostanza.

8.3.3

Non

va oltretutto sottaciuto che nell’ “accordo quadro” (doc. 4 e 5), concluso con

il coinvolgimento dei legali delle parti, e nell’ “accordo di reintegrazione

della legittima” (doc. D), allestito da un notaio, nemmeno erano state previste

particolari premesse e/o

condizioni in punto ad eventuali altri averi da “conguagliare”, che avrebbero in

tal modo poi potuto essersi dimostrate false rispettivamente non adempiute,

l’istante avendo allora anzi dichiarato che “si ritiene soddisfatto dei suoi

diritti e rinuncia alla proposizione di ogni ulteriore azione per la causale in

oggetto”, rispettivamente tutte le parti avendo a loro volta dichiarato “di

non aver null’altro a pretendere reciprocamente in relazione alla successione

del signor R__________ __________ e per ogni altro titolo, rinunciando ad ogni

relativa pretesa o azione, ed in particolare, il signor AP 1 dichiara, ora per

allora …, di rinunciare ad ogni azione di riduzione o di impugnazione relativa

all’atto di donazione in premessa enunciato, nonché per far accertare la natura

di donazione diretta o indiretta di ogni altro strumento stipulato dal signor R__________

__________ in favore dei figli AO 1 e AO 2” e avendo esse altresì riconosciuto

“che il presente accordo ha effetto preclusivo in ordine a ogni futuro

accertamento relativamente alla fondatezza o meno delle rispettive pretese e

rinunziano reciprocamente a ogni contestazione per la medesima causale”

(art. 3 del doc. D).

8.4

Ma,

a prescindere da quanto si è detto, l’assunzione testimoniale in via cautelare

di G__________ __________, che per l’istante potrebbe rivelarsi utile - in previsione

della futura causa di merito o delle trattative extragiudiziarie con le

controparti - solo nella misura in cui costui fosse in grado di fornirgli tutte

le informazioni dettagliate sulla consistenza e sul destino delle somme da lui

gestite e amministrate per conto di R__________ __________ (cfr. doc. P), dev’essere

in ogni caso disattesa in quanto la stessa è in definitiva volta a ottenere un

rendiconto ex art. 400 cpv. 1 CO, che è invece una pretesa di diritto materiale

(e non di diritto procedurale), che come tale potrebbe essere ammessa solo a

fronte di un esame completo in fatto e in diritto (e non sulla base di un

giudizio di verosimiglianza) (cfr. DTF 141 III 564 consid. 4.2.2; TF

4A_263/2022 del 23 giugno 2023 consid. 4.2.1).

9.

Il

Pretore ha infine respinto la domanda di dissuggello dei documenti

prodotti da E__________ __________ sotto suggello, e meglio quelli relativi

alle relazioni bancarie __________ e __________, e ha stabilito che gli stessi

dovevano rimanere depositati in Pretura sotto suggello per la durata di 5 anni.

Per il giudice di prime cure, l’accoglimento della domanda di dissuggello di

quei documenti, previo l’obbligo delle fondazioni titolari delle relazioni

bancarie a pronunciarsi, significherebbe aprire la via a un’inammissibile

ricerca indiscriminata e indagatoria (“fishing expedition”). Egli ha poi

aggiunto che l’istante non aveva dimostrato che l’unico sistema proporzionato

per togliere il rischio di perdita di quei documenti fosse proprio il loro dissuggellamento

e accesso, essendo al contrario sufficiente conservare i documenti in Pretura

in attesa che il giudice __________ del merito, a cui solo spettava decidere

sull’obbligo delle fondazioni titolari delle relazioni bancarie a pronunciarsi (invece

del giudice svizzero del procedimento cautelare), ritenga, se del caso, di

dover inoltrare una rogatoria internazionale in tal senso.

9.1

In

questa sede l’istante ha sostenuto che il dissuggello di quei documenti non

aprirebbe in realtà la via a un’inammissibile “fishing expedition”, siccome

i nomi delle relazioni bancarie intestate alle fondazioni erano stati forniti

da E__________ __________ in quanto connesse al defunto R__________ __________.

Per il resto, ha evidenziato che il dissuggello consentirebbe di ricostruire i

veicoli giuridici attraverso i quali R__________ __________ gli aveva sottratto

la parte più rilevante della sua quota di legittima attraverso l’individuazione

dei singoli passaggi patrimoniali.

9.2

La

censura deve senz’altro essere dichiarata irricevibile.

L’istante, in violazione

del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è in effetti

confrontato criticamente con l’assunto pretorile secondo cui la competenza a decidere sull’obbligo delle fondazioni

titolari delle relazioni bancarie a pronunciarsi, premessa fondamentale per poter

procedere al dissuggello dei documenti, non spettava al giudice svizzero del

procedimento cautelare, ma solo al giudice __________ del merito. E nemmeno si

è confrontato con l’altro assunto pretorile secondo cui l’istante

non aveva dimostrato che l’unico sistema proporzionato per togliere il rischio

di perdita di quei documenti fosse proprio il loro dissuggellamento e accesso,

essendo al contrario sufficiente conservare i documenti in Pretura in attesa

che il giudice italiano del merito ritenga, se del caso, di dover inoltrare una

rogatoria internazionale in tal senso.

10.

Ne discende che l’appello dell’istante dev’essere

respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le spese giudiziarie della

procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di almeno CHF 30'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello 17 giugno 2024 di AP 1 è respinto nella

misura in cui è ricevibile.

II. Le spese processuali della procedura d’appello di CHF

1’500.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata AO 2 CHF

1’500.- per ripetibili.

III. Notificazione:

- ;

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono

fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una

decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere

giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento

soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro

decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni

pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono

causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).