12.2024.76
Assunzione di prove a titolo cautelare - mezzi di prova esposti a pericolo - interesse degno di protezione
28 agosto 2024Italiano22 min
domicilio in __________), che a sua volta era uno dei figli di B__________ __________
Source ti.ch
Incarto n.
12.2024.76
Lugano
28 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. CA.2024.18/19/20 della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza di assunzione di prove a titolo
cautelare 18 gennaio 2024 da
AP
1
rappr. da PA 1
contro
AO 1
rappr. da PA 3
AO 2
rappr. da PA 2
volta: (i) a ottenere
l’assunzione testimoniale di G__________ __________; (ii) a far ordine a
quest’ultimo, con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare
di CHF 5'000.- e di una multa per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, di
non distruggere e di espletare immediatamente l’edizione, all’indirizzo della Pretura,
di tutta la documentazione riconducibile a A__________ __________ o in suo
possesso diretto o indiretto, relativa alla sostanza dei defunti B__________ __________,
I__________ __________ e R__________ __________ nonché relativa a tutte le
strutture giuridiche ad essi riconducibili e/o da essi costituite o in favore
delle quali il patrimonio di R__________ __________ è confluito prima o dopo il
suo decesso; e (iii) a far ordine a E__________ __________ di espletare
immediatamente l’edizione, all’indirizzo della Pretura, di tutta la
documentazione riconducibile e relativa alle relazioni bancarie dei defunti B__________
__________, I__________ __________ e R__________ __________, in particolare con
riferimento a conti a loro direttamente intestati e/o di cui loro erano
beneficiari economici;
domanda avversata dalla sola
convenuta AO 2 e che il Pretore, con decisione 5 giugno 2024, ha evaso nel
senso che da una parte ha confermato la decisione 1° febbraio 2024, con cui
aveva accolto in via supercautelare la domanda (iii) frattanto modificata (a
seguito dell’accoglimento in via supercautelare della domanda (ii) nonché della
susseguente risposta di G__________ __________), aggiungendo ora che quel
giudizio valeva però limitatamente ai documenti nel frattempo prodotti da E__________
__________ riassunti nel suo scritto 20 febbraio 2024 e che, dovendosi respingere
la domanda di dissuggello dei documenti prodotti da E__________ __________
sotto suggello, gli stessi rimanevano depositati in Pretura sotto suggello per
la durata di 5 anni nei termini indicati nei considerandi, e dall’altra ha
respinto la domanda (i);
appellante l'istante, con
appello 17 giugno 2024, con cui ha chiesto la riforma del giudizio 5 giugno
2024 nel senso di invitare le fondazioni titolari delle relazioni bancarie __________
e __________ a pronunciarsi, di annullare il dispositivo che manteneva sotto
suggello i documenti di quelle fondazioni prodotti da E__________ __________ e
di accogliere la domanda (i), protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre la convenuta AO 2
con risposta 2 luglio 2024 ha postulato la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. AO 1, AO 2 e AP 1 sono
Fatti
i tre figli di R__________ __________ (deceduto il 19 aprile 2017 con ultimo
domicilio in __________), che a sua volta era uno dei figli di B__________ __________
e di I__________ __________ (già deceduti in precedenza, rispettivamente nel
1987 e nel 2003).
Il 31 dicembre 2019 (doc.
4 e 5) AO 1, AO 2 e AP 1 - unitamente a C__________ __________, seconda moglie
di R__________ __________ - hanno sottoscritto un “accordo quadro”, a seguito
del quale il 30 gennaio 2020 AO 1, AO 2 e AP 1 hanno poi stipulato un “accordo
di reintegrazione della legittima” (doc. D), con cui a quest’ultimo, a saldo di
ogni sua pretesa per la causale in oggetto (ossia per le liberalità disposte in
vita il 9 gennaio 2002 da R__________ __________) e per ogni altro titolo, è
stato riconosciuto un importo di EUR 2'881'374.72.
2. Con istanza
d’assunzione di prove a titolo cautelare 18 gennaio 2024, avversata dalla sola convenuta
AO 2 (mentre l’altro convenuto AO 1 non si è espresso), AP 1, rilevando di
essere intenzionato a impugnare l’ “accordo di reintegrazione della legittima” (doc.
D) per vizio di volontà, ossia per dolo o errore essenziale, a seguito
dell’avvenuta conoscenza nel settembre 2023 - come a suo dire confermato dalle
dichiarazioni rese dalla zia F__________ __________ (doc. B) e dalla cugina __________
S__________ __________ (doc. C) - dell’esistenza di averi patrimoniali di
spettanza del de cuius occultati in Svizzera e/o all’estero, ha adito la
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo quanto segue: (i) di ottenere
l’assunzione testimoniale di G__________ __________, per molti anni gestore del
patrimonio della famiglia __________ prima in qualità di consulente di Ba__________
__________ e poi in qualità di amministratore unico di A__________ __________; (ii)
di far ordine a quest’ultimo, con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una
multa disciplinare di CHF 5'000.- e di una multa per ogni giorno di ritardo
nell’adempimento, di non distruggere e di espletare immediatamente l’edizione,
all’indirizzo della Pretura, di tutta la documentazione riconducibile a A__________
__________ o in suo possesso diretto o indiretto, relativa alla sostanza dei
defunti B__________ __________, I__________ __________ e R__________ __________
nonché relativa a tutte le strutture giuridiche ad essi riconducibili e/o da
essi costituite o in favore delle quali il patrimonio di R__________ __________
è confluito prima o dopo il suo decesso; e (iii) di far ordine a E__________ __________,
già Ba__________ __________, di espletare immediatamente l’edizione,
all’indirizzo della Pretura, di tutta la documentazione riconducibile e
relativa alle relazioni bancarie dei defunti B__________ __________, I__________
__________ e R__________ __________, in particolare con riferimento a conti a
loro direttamente intestati e/o di cui loro erano beneficiari economici.
Preso atto che il
22 gennaio 2024 G__________ __________, a seguito dell’accoglimento in via
supercautelare, con decisione 19 gennaio 2024, della domanda (ii), aveva comunicato
di aver ceduto da circa 10 anni la società A__________ __________ alla Ba__________
__________ e di non disporre più di alcuna documentazione rilevante, il 26
gennaio 2024 AP 1 ha poi modificato la sua domanda (iii) nel senso che ha
chiesto di far ordine a E__________ __________, con la comminatoria dell’art.
292 CP, di non distruggere e di espletare immediatamente l’edizione,
all’indirizzo della Pretura, di tutta la documentazione riconducibile a A__________
__________ o in suo possesso diretto o indiretto, relativa alla sostanza dei
defunti B__________ __________, I__________ __________ e R__________ __________
nonché relativa a tutte le strutture giuridiche ad essi riconducibili e/o da
essi costituite o in favore delle quali il patrimonio di R__________ __________
è confluito prima o dopo il suo decesso.
Preso atto che il 20
febbraio 2024 E__________ __________, a seguito dell’accoglimento in via
supercautelare, con decisione 1° febbraio 2024 (doc. 3), della domanda (iii)
così modificata, aveva prodotto in edizione tutta una serie di documenti, di
cui quelli relativi alle relazioni bancarie __________ e __________ sotto
suggello, AP 1 ha quindi chiesto di invitare le fondazioni titolari di quelle due
relazioni bancarie a pronunciarsi sulle istanze del 18 e 26 gennaio 2024.
3. Con decisione 5
giugno 2024 il Pretore, in evasione dell’istanza, ha da una parte confermato la
decisione 1° febbraio 2024, aggiungendo però che quel giudizio valeva
limitatamente ai documenti nel frattempo prodotti da E__________ __________ riassunti
nel suo scritto 20 febbraio 2024 (dispositivo n. 1) e che, dovendosi respingere
la domanda di dissuggello dei documenti prodotti da E__________ __________
sotto suggello (dispositivo n. 2), quei documenti rimanevano depositati in
Pretura sotto suggello per la durata di 5 anni nei termini indicati nei
considerandi (dispositivo n. 2.1), e dall’altra ha respinto la domanda (i)
(dispositivo n. 3), caricando la tassa di giustizia e le spese di CHF 1’600.- alle
parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili (dispositivo n. 4).
Egli ha in sostanza
escluso che l’istante potesse
pretendere l’assunzione di eventuali prove in via cautelare in base all’art.
158 cpv. 1 lett. b seconda frase CPC. E ha ritenuto che una loro assunzione in
via cautelare in virtù dell’art. 158 cpv. 1 lett. b prima frase CPC potesse essere
ammessa solo per quanto riguardava i documenti nel frattempo prodotti da E__________
__________, che in parte dovevano però rimanere depositati in Pretura sotto
suggello, non però per l’assunzione del teste G__________ __________.
4. Con l’appello 17
giugno 2024 che qui ci occupa, avversato dalla sola convenuta AO 2 con risposta
2 luglio 2024 (mentre l’altro convenuto AO 1 non si è espresso), l’istante ha
chiesto di riformare il dispositivo n. 2 nel senso di invitare le fondazioni
titolari delle relazioni bancarie __________ e __________ a pronunciarsi, di
annullare il dispositivo n. 2.1 che manteneva depositati in Pretura sotto
suggello i documenti di quelle fondazioni prodotti da E__________ __________ e
di riformare il dispositivo n. 3 nel senso di accogliere la domanda (i), il
tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Egli ha sostenuto
che l’assunzione delle prove
in via cautelare da lui richieste, e in particolare l’audizione testimoniale di
G__________ __________, si giustificava sia in applicazione dell’art. 158 cpv.
1 lett. b prima frase CPC sia in applicazione dell’art. 158 cpv. 1 lett. b
seconda frase CPC. E ha ribadito che i documenti nel frattempo prodotti da E__________
__________ sotto suggello dovevano senz’altro essere dissuggellati, previo
coinvolgimento delle fondazioni titolari delle relative relazioni bancarie.
5. L’art. 308 CPC prevede che sono impugnabili mediante
appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a) e
le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari (cpv. 1
lett. b), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno CHF
10'000.- (cpv. 2).
Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia
pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza in materia di
provvedimenti cautelari resa in una controversia patrimoniale dal valore
superiore a CHF 10'000.- (e meglio di almeno
CHF 30'000.-), è pertanto esperibile il
rimedio dell’appello, che, essendo stato inoltrato dall’istante entro il
termine di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC in combinazione con l’art. 142 cpv. 3 CPC) dalla
notificazione del giudizio, avvenuta il 6 giugno 2024, è senz’altro tempestivo
e, da questo punto di vista, ricevibile.
Anche la risposta
all’appello, inoltrata dalla convenuta entro il termine di 10 giorni dalla
notificazione del gravame (art. 314 cpv. 1 CPC), avvenuta il 24 giugno 2024, è
tempestiva.
6. Giusta
l’art. 158 cpv. 1 CPC il giudice può procedere all’assunzione di prove a titolo
cautelare, tra gli altri casi, qualora la parte istante renda verosimile (lett.
b) che i mezzi di prova siano esposti a pericolo (prima frase) oppure che
sussista un interesse degno di protezione (seconda frase).
Un
mezzo di prova è reputato essere esposto a pericolo ai sensi dell’art. 158 cpv.
1 lett. b prima frase CPC quando in seguito, al momento in cui dovesse essere
assunto, presumibilmente non potrebbe più esserlo o non potrebbe più esserlo
nel medesimo stato (Guyan, Basler
Kommentar, 3ª ed., n. 3 ad art. 158 CPC).
L’assunzione
di prove a titolo cautelare può pure essere chiesta, ai sensi dell’art. 158
cpv. 1 lett. b seconda frase CPC, per valutare le probabilità di vincere la
causa o di riuscire a fornire determinate prove, allo scopo di evitare azioni o
impugnazioni prive di possibilità di successo in modo da limitare
rispettivamente semplificare futuri processi (DTF 140 III 16 consid. 2.2.1, 143
III 113 consid. 4.4.1). L’istante deve in
definitiva rendere verosimile che esiste una fattispecie in base alla quale il
diritto materiale gli attribuisca una pretesa sostanziale nei confronti
dell'avversario e che il mezzo di prova di cui è chiesta l’assunzione possa
servire a dimostrarla (DTF 143 III 113 consid. 4.4.1). Laddove la prova
richiesta costituisca l’unico mezzo che permetta all’istante di provare i fatti
rilevanti per la sua pretesa si può prescindere dall’esigenza della
verosimiglianza, bastando in tal caso un’allegazione sostanziata delle
circostanze alla base degli stessi (DTF 138 III 76 consid. 2.4.2; TF
5A_832/2012 del 25 gennaio 2013 consid. 7.1.1).
7. Per l’istante, l’assunzione testimoniale di G__________
__________ s’imponeva già per il fatto, a suo dire non seriamente contestato
dalla controparte e non esaminato dal Pretore, che egli aveva reso verosimile
che quel mezzo di prova era esposto a pericolo ai sensi dell’art. 158 cpv. 1
lett. b prima frase CPC.
Considerandi
7.1
Il
rilievo, in realtà ampiamente contestato in prima sede dalla convenuta (risposta
p. 6, 18 e 20, duplica p. 6, 7, 10, 16 e 18), dev’essere respinto nella misura
in cui è ricevibile.
Contrariamente
a quanto preteso nell’appello, non sono in effetti tali da giustificare la sua
assunzione testimoniale in forza dell’art.
158.
cpv. 1 lett. b prima frase CPC né il fatto che il teste, nato il 16 marzo 1945
(replica p. 7 e 13), possa ora avere 79 anni, che di per sé solo non
costituisce ancora un’età tale da farlo ritenere in fin di vita (Messaggio
concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno
2006, in: FF 2006 p. 6687) e meglio in punto di morte (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, 2ª ed., Vol. 1, n. 29 ad art. 158), né la circostanza che costui, in un futuro molto vicino, potrebbe non ricordare più o non
poter esporre quanto accaduto (TF
4A_118/2012 del 19 giugno 2012 consid. 2.1). Quanto ai presunti gravi problemi
di salute di cui per l’istante il teste sarebbe
afflitto, gli stessi, per altro non meglio precisati e specificati in dettaglio,
non sono stati resi verosimili. È oltretutto per la prima volta solo in questa
sede, e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC), che l’istante ha
sostenuto, senza per altro averlo minimamente reso verosimile, non bastando ovviamente
che ciò sia “stato reso noto allo scrivente legale”, che il teste sarebbe
“costretto a spostarsi con un respiratore” (appello p. 7).
8.
Il
Pretore ha escluso che l’istante potesse pretendere l’assunzione testimoniale di G__________ __________ in
forza dell’art. 158 cpv. 1 lett. b seconda frase CPC, non avendo reso
verosimile il necessario interesse degno di protezione, che era quello
finalizzato a evitare una causa e non certo quello volto a costruire gli
elementi fattuali per promuoverla. Egli ha inoltre evidenziato che dallo
scritto del 22 gennaio 2024 allestito dal teste all’indirizzo della Pretura si
poteva concludere che costui non aveva più alcun documento e che la sua
audizione testimoniale andrebbe “a tentoni”, sulla base di vaghi ricordi.
8.1
In
questa sede l’istante ha ribadito di aver in realtà reso verosimile, come
risultava da alcuni passaggi delle
dichiarazioni rilasciate da F__________ __________ (doc. B) e da __________
S__________ __________ (doc. C), il necessario interesse degno di protezione
all’assunzione in via cautelare della prova, essendo nella necessità di raccogliere
le prove atte a valutare le chances di successo della causa di merito e a
intavolare delle trattative extragiudiziarie volte ad evitare un contenzioso. A
suo dire, l’audizione testimoniale di G__________ __________, chiave di lettura
e colonna portante del complesso sistema messo in atto da R__________ __________
e poi dai convenuti, finalizzato all’occultamento in Svizzera e/o all’estero di
averi patrimoniali di spettanza di quest’ultimo, era senz’altro utile a
perseguire un tale scopo.
8.2
L’istante
ha di principio ragione laddove
ha sostenuto che l’interesse degno di protezione l'art. 158 cpv. 1 lett. b
seconda frase CPC si riferisce non solo alla possibilità di utilizzare la
procedura per valutare le possibilità di vincere la causa ma anche alla
possibilità di apportare determinate prove, al fine di evitare processi privi
di possibilità di esito favorevole (TF 4A_505/2022 del 14 novembre 2013 consid.
7).
8.3
Sennonché,
in base a quanto indicato nell’appello, non si può ritenere che l’assunzione testimoniale di G__________ __________
possa effettivamente permettere di apportare delle prove atte a valutare le
possibilità di vincere la causa e/o a evitare un processo privo di possibilità
di esito favorevole.
8.3.1
La convenuta ha innanzitutto evidenziato con pertinenza
che l’istante stesso, affermando che se G__________ __________ non fosse stato
in grado di ricordare quanto accaduto risulterebbe di notevole importanza
l’audizione della sua assistente L__________ __________, aveva in definitiva
dato atto che vi sarebbe comunque stata una valida alternativa all’audizione
del teste, che dunque non costituiva l’unico mezzo per provare i fatti rilevanti
per la sua pretesa.
8.3.2
Ciò premesso, in questa
sede, come detto, l’istante si è più che altro limitato a sostenere, in modo
vago e generico, che il teste era la chiave
di lettura e la colonna portante del complesso sistema messo in atto da R__________
__________ e poi dai convenuti, volto all’occultamento in Svizzera e/o all’estero di averi patrimoniali di
spettanza di quest’ultimo (appello p. 5, 7 e 13).
Ora, a parte il fatto che in questa sede non è stato
reso verosimile se e in che modo i convenuti fossero parte delle manovre di
occultamento dei beni all’estero messe in atto da R__________ __________
tramite G__________ __________ (i passaggi delle dichiarazioni di F__________ __________
[doc.
B]
e di __________ S__________ __________ [doc. C] menzionati nel gravame non apportando chiari elementi
in tal senso, limitandosi ad accennare vagamente al fatto che AO 2 potesse a
volte aver fatto riferimento, in modo abbastanza confuso, a una fondazione, a
una scatola, a un trust o ad altre strutture), si osserva che l’ultima
relazione bancaria di cui R__________ __________ risultava essere titolare o
avente diritto economico presso la Ba__________ __________ era stata chiusa il
7.
agosto 2006 (cfr. doc. H), che l’ultima operazione di cassa a contanti svolta
da G__________ __________ a favore di R__________ __________ presso la Ba__________
__________ era avvenuta il 12 maggio 2010 (cfr. doc. H), che l’ultima
operazione di cassa a contanti svolta presso la Ba__________ __________ a
favore di R__________ __________ era avvenuta il 18 gennaio 2013 (cfr. doc. H)
e che le relazioni bancarie presso la Ba__________ __________ di A__________ __________
- per altro cancellata da RC il 16 dicembre 2015 (doc. E) - erano state chiuse
il 27 gennaio 2016 (cfr. doc. H), per cui non è affatto verosimile, come invece
sostenuto per la prima volta e con ciò irritualmente solo nell’appello (art.
317.
cpv. 1 CPC), che la gestione di G__________ __________ “ha continuato
anche successivamente alla morte del defunto con il contatto diretto degli
eredi, AO 1 ed AO 2” (p. 7). Ma, soprattutto, in questa sede non è stato
reso verosimile (i passaggi delle dichiarazioni di F__________ __________ [doc. B] e di __________
S__________ __________ [doc. C] menzionati nel gravame non riportando nulla di
rilevante a tale proposito) che i convenuti, a conferma dei generici dubbi o
sospetti evocati dall’istante, potessero aver beneficiato dei beni patrimoniali
occultati in tal modo da R__________ __________, così da essere tenuti a
“conguagliarli” nell’ambito dell’ “accordo di reintegrazione della legittima”,
e nemmeno è stato sostenuto né tanto meno è stato reso verosimile che G__________
__________, nel suo ruolo di gestore e amministratore dei suoi beni, potesse essere
stato a conoscenza di quella circostanza.
8.3.3
Non
va oltretutto sottaciuto che nell’ “accordo quadro” (doc. 4 e 5), concluso con
il coinvolgimento dei legali delle parti, e nell’ “accordo di reintegrazione
della legittima” (doc. D), allestito da un notaio, nemmeno erano state previste
particolari premesse e/o
condizioni in punto ad eventuali altri averi da “conguagliare”, che avrebbero in
tal modo poi potuto essersi dimostrate false rispettivamente non adempiute,
l’istante avendo allora anzi dichiarato che “si ritiene soddisfatto dei suoi
diritti e rinuncia alla proposizione di ogni ulteriore azione per la causale in
oggetto”, rispettivamente tutte le parti avendo a loro volta dichiarato “di
non aver null’altro a pretendere reciprocamente in relazione alla successione
del signor R__________ __________ e per ogni altro titolo, rinunciando ad ogni
relativa pretesa o azione, ed in particolare, il signor AP 1 dichiara, ora per
allora …, di rinunciare ad ogni azione di riduzione o di impugnazione relativa
all’atto di donazione in premessa enunciato, nonché per far accertare la natura
di donazione diretta o indiretta di ogni altro strumento stipulato dal signor R__________
__________ in favore dei figli AO 1 e AO 2” e avendo esse altresì riconosciuto
“che il presente accordo ha effetto preclusivo in ordine a ogni futuro
accertamento relativamente alla fondatezza o meno delle rispettive pretese e
rinunziano reciprocamente a ogni contestazione per la medesima causale”
(art. 3 del doc. D).
8.4
Ma,
a prescindere da quanto si è detto, l’assunzione testimoniale in via cautelare
di G__________ __________, che per l’istante potrebbe rivelarsi utile - in previsione
della futura causa di merito o delle trattative extragiudiziarie con le
controparti - solo nella misura in cui costui fosse in grado di fornirgli tutte
le informazioni dettagliate sulla consistenza e sul destino delle somme da lui
gestite e amministrate per conto di R__________ __________ (cfr. doc. P), dev’essere
in ogni caso disattesa in quanto la stessa è in definitiva volta a ottenere un
rendiconto ex art. 400 cpv. 1 CO, che è invece una pretesa di diritto materiale
(e non di diritto procedurale), che come tale potrebbe essere ammessa solo a
fronte di un esame completo in fatto e in diritto (e non sulla base di un
giudizio di verosimiglianza) (cfr. DTF 141 III 564 consid. 4.2.2; TF
4A_263/2022 del 23 giugno 2023 consid. 4.2.1).
9.
Il
Pretore ha infine respinto la domanda di dissuggello dei documenti
prodotti da E__________ __________ sotto suggello, e meglio quelli relativi
alle relazioni bancarie __________ e __________, e ha stabilito che gli stessi
dovevano rimanere depositati in Pretura sotto suggello per la durata di 5 anni.
Per il giudice di prime cure, l’accoglimento della domanda di dissuggello di
quei documenti, previo l’obbligo delle fondazioni titolari delle relazioni
bancarie a pronunciarsi, significherebbe aprire la via a un’inammissibile
ricerca indiscriminata e indagatoria (“fishing expedition”). Egli ha poi
aggiunto che l’istante non aveva dimostrato che l’unico sistema proporzionato
per togliere il rischio di perdita di quei documenti fosse proprio il loro dissuggellamento
e accesso, essendo al contrario sufficiente conservare i documenti in Pretura
in attesa che il giudice __________ del merito, a cui solo spettava decidere
sull’obbligo delle fondazioni titolari delle relazioni bancarie a pronunciarsi (invece
del giudice svizzero del procedimento cautelare), ritenga, se del caso, di
dover inoltrare una rogatoria internazionale in tal senso.
9.1
In
questa sede l’istante ha sostenuto che il dissuggello di quei documenti non
aprirebbe in realtà la via a un’inammissibile “fishing expedition”, siccome
i nomi delle relazioni bancarie intestate alle fondazioni erano stati forniti
da E__________ __________ in quanto connesse al defunto R__________ __________.
Per il resto, ha evidenziato che il dissuggello consentirebbe di ricostruire i
veicoli giuridici attraverso i quali R__________ __________ gli aveva sottratto
la parte più rilevante della sua quota di legittima attraverso l’individuazione
dei singoli passaggi patrimoniali.
9.2
La
censura deve senz’altro essere dichiarata irricevibile.
L’istante, in violazione
del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è in effetti
confrontato criticamente con l’assunto pretorile secondo cui la competenza a decidere sull’obbligo delle fondazioni
titolari delle relazioni bancarie a pronunciarsi, premessa fondamentale per poter
procedere al dissuggello dei documenti, non spettava al giudice svizzero del
procedimento cautelare, ma solo al giudice __________ del merito. E nemmeno si
è confrontato con l’altro assunto pretorile secondo cui l’istante
non aveva dimostrato che l’unico sistema proporzionato per togliere il rischio
di perdita di quei documenti fosse proprio il loro dissuggellamento e accesso,
essendo al contrario sufficiente conservare i documenti in Pretura in attesa
che il giudice italiano del merito ritenga, se del caso, di dover inoltrare una
rogatoria internazionale in tal senso.
10.
Ne discende che l’appello dell’istante dev’essere
respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese giudiziarie della
procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di almeno CHF 30'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello 17 giugno 2024 di AP 1 è respinto nella
misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali della procedura d’appello di CHF
1’500.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata AO 2 CHF
1’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
- ;
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono
fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una
decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere
giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento
soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro
decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni
pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono
causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).