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Decisione

12.2024.82

Licenziamento in tronco di un consulente assicurativo colpevole di aver formato false proposte di polizze e offerte allo scopo di ottenere un bonus maggiore. Legittimazione passiva dell'agente generale (datore di lavoro). Tempestività. Nozione di spese necessarie (rimborso dei corsi di formazione)

25 febbraio 2025Italiano40 min

A. Il 26 ottobre 2017 AP1, in veste di “agente generale di A______ SA e A______ SA”, e AO1

Source ti.ch

Incarto n.

12.2024.82

Lugano

25 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliera:

Federspiel

Peer

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.368 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 25 novembre 2021 da

AO1,

G______

rappr. dall’avv.

PA1,

L______

contro

AP1,

P______

rappr. dall’avv.

PA2,

L______

in materia di diritto del

lavoro, con cui ha chiesto il pagamento di fr. 6'943.80 (lordi), oltre

interessi, quale pretesa salariale e di fr. 6'426.30, oltre interessi, quale

indennità per licenziamento ingiustificato,

pretesa a cui si è opposto il

convenuto che ha presentato una domanda riconvenzionale per ottenere la condanna

della controparte al pagamento di fr. 4'500.-, quale rimborso per i corsi di

formazione,

richieste sulle quali ha

deciso il Pretore aggiunto (in seguito: Pretore) con sentenza del 27 maggio

2024 accogliendo parzialmente la petizione nella misura di fr. 2'693.25 (lordi)

oltre interessi, e respingendo l’azione riconvenzionale,

appellante il convenuto

con atto di appello del 27 giugno 2024 con cui postula la riforma del querelato

giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e accogliere

l’azione riconvenzionale, protestate tasse, spese e ripetibili,

mentre l’attore con

risposta del 28 agosto 2024 postula la reiezione dell’appello e la conferma del

giudizio impugnato, anch’egli con protesta di tasse, spese e ripetibili,

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 26 ottobre 2017 AP1, in veste di “agente generale di A______ SA e A______ SA”, e AO1

hanno sottoscritto un contratto di lavoro “per i consulenti assicurativi del

servizio esterno”, in base al quale AO1

è stato assunto dal 1° novembre 2017 quale consulente assicurativo. Quale

compenso le parti hanno previsto una serie di emolumenti consistenti nel

versamento di un importo fisso, di un rimborso spese forfettario, di una serie

di provvigioni e di un bonus. Lo stesso giorno esse hanno sottoscritto pure un

“Accordo per la formazione”, in cui è stato previsto che AO1 avrebbe partecipato a una formazione in

vista della conclusione “dell’esame AFA (=intermediario d’assicurazioni

AFA).” (doc. C).

B. In data 4 gennaio 2021 AO1 ha inoltrato la disdetta ordinaria del

rapporto di lavoro con effetto a partire dal 31 marzo 2021 (doc. F). L’8

gennaio 2021 AP1 ha notificato a AO1 il licenziamento in tronco rimproverando

al consulente di aver “emesso dei contratti fittizi in data 17 dicembre 2020

per poi annullarli in data 23 dicembre 2020, alfine di raggiungere gli obbiettivi

e aumentare il suo bonus” come pure di essersi attribuito “vari

contratti di clienti di ex-consulenti”. In questo scritto veniva inoltre

comunicato al dipendente che “non essendo trascorsi due anni dal termine

della sua formazione, Lei è tenuto a rimborsare una parte dei costi” (doc.

G). Il 21 gennaio 2021 AP1 ha quindi

chiesto a AO1 il pagamento di fr. 4'500.-

entro il 28 febbraio 2021 (doc. H).

Con scritto di data 27 gennaio 2021 AO1 ha contestato il licenziamento immediato

come pure la pretesa connessa ai costi di formazione, nel contempo egli ha

chiesto il versamento di complessivi fr. 25'325.30 a titolo di pretese

salariali e di indennità per licenziamento ingiustificato (doc. I). Ne è

seguito uno scambio di corrispondenza che non ha però permesso di dirimere la

vertenza (doc. L, M e 3).

C. Previo tentativo di conciliazione (CM.

2021.171), in data 25 novembre

2021 AO1 ha inoltrato una petizione alla

Pretura di Lugano, sezione 1, con cui ha chiesto la condanna di AP1 e di A______ SA al pagamento, in solido, di fr. 6'943.80 (lordi)

quali pretese salariali e di fr. 6'426.30 quale indennità per licenziamento

ingiustificato, oltre interessi. In sintesi, AO1

ha contestato la disdetta in tronco invocandone la tardività e negando vi

fossero dei gravi motivi; egli ha osservato in particolare che le motivazioni

addotte erano del tutto generiche e si risolvevano in vaghe accuse di

violazioni contrattuali. L’attore ha pertanto chiesto il pagamento di quanto

gli sarebbe spettato in caso di licenziamento ordinario, ovvero il versamento

della mensilità di gennaio 2021, il bonus per il 2020, un importo per vacanze

non godute, le provvigioni per il mese di dicembre 2020 e il bonus per il Covid

versato a tutti i dipendenti; oltre a ciò egli ha preteso il riconoscimento di

una mensilità quale indennità per licenziamento abusivo.

Con risposta del 5 gennaio 2022 AP1 si è opposto alla petizione chiedendo, in

via riconvenzionale, la condanna di AO1 al

pagamento di fr. 4'500.-, oltre interessi, quale rimborso per i costi di

formazione. Preliminarmente il convenuto ha contestato la propria

legittimazione passiva e sostenuto che il contratto era venuto in essere tra

l’attore e A______ SA e A______ SA (indicate congiuntamente come: direzione di AP1); sarebbero infatti state queste due società a

occuparsi della redazione del contratto di lavoro così come della remunerazione

del consulente. AP1 ha inoltre ribadito la

legittimità del licenziamento in tronco e ha spiegato che a seguito di una

segnalazione pervenuta dalla direzione di AP1,

sarebbe emerso che AO1 aveva allestito e

registrato dei contratti assicurativi fittizi al fine di raggiungere

determinati obiettivi aziendali che gli avrebbero permesso di aumentare la sua

remunerazione. A detta del convenuto non sussisterebbe alcun dubbio sulla

gravità di un simile agire e sulla legittimità del licenziamento immediato,

ragion per cui nulla potrebbe pretendere ora l’attore. In relazione alla

pretesa riconvenzionale di fr. 4'500.- la stessa troverebbe giustificazione in

quanto previsto nelle clausole da 9 a 12 dell’Accordo per la formazione dei

consulenti assicurativi del servizio esterno doc. C.

In data 18 febbraio 2022, A______ SA ha presentato le sue osservazioni, con cui si è

opposta alla petizione contestando, tra l’altro, la competenza territoriale del

giudice adito e la propria legittimazione passiva.

In sede di replica e riposta riconvenzionale,

l’attore principale ha ribadito la propria posizione e posto l’accento sul

fatto che tutti gli accordi erano stati sottoscritti dal convenuto a riprova

della sua legittimazione passiva. AO1 ha

negato la sussistenza di gravi motivi giustificanti il suo licenziamento e ha

inoltre sostenuto di essersi unicamente uniformato alla direttiva speciale

interna doc. BB in base alla quale i consulenti erano stati autorizzati a

rinnovare le polizze senza la firma dei clienti ma con il loro consenso

espresso per il tramite di una email o di un servizio di messaggistica. Non vi

sarebbero pertanto motivi validi per un licenziamento in tronco, tanto più che

il suo agire non avrebbe arrecato un pregiudizio né all’allora datore di lavoro

né ai clienti.

Nel contempo egli ha chiesto di respingere la

richiesta riconvenzionale in quanto i costi di formazione rivendicati

rientravano nel quadro delle spese necessarie ex art. 327a cpv. 1 CO e

come tali dovevano rimanere a carico del datore di lavoro.

Anche nella replica presentata

avverso A______ SA

AO1 si è confermato nelle proprie richieste.

In duplica e replica riconvenzionale AP1 ha confermato le sue domande di causa,

ribadito la legittimità della rescissione immediata del contratto e posto

l’accento sul fatto che la direttiva in parola non autorizzava il rinnovo o la

conclusione di polizze senza l’accordo dei clienti, com’era invece avvenuto.

A seguito della sottoscrizione di un accordo

transattivo di data 30 settembre /7 ottobre 2022, AO1 ha ritirato il 3 ottobre 2022 la causa

nei confronti di A______ SA. L’11 ottobre 2022

il Pretore ha quindi stralciato la causa nei confronti della società di

assicurazioni. Il 12 ottobre 2022, AP1 ha

denunciato la lite ad A______ SA la quale con

scritto del 20 ottobre 2022 ha rifiutato d’intervenire.

Con duplica riconvenzionale di data 4 novembre

2022 AO1 ha ribadito la propria

opposizione alle rivendicazioni di AP1

connesse ai costi di formazione.

D. In data 17 novembre 2023 il Ministero pubblico

del Canton Ticino ha emanato nei confronti di AO1

un decreto d’accusa per il reato di falsità in documenti di lieve entità

ripetuta ritenendolo colpevole di aver “ripetutamente formato false proposte

di polizze e offerte di modifica di polizze assicurative A______ SA allo scopo

di far risultare un numero di polizze assicurative stipulate grazie alla sua

mediazione più alto di quello reale per ottenere in tal modo una retribuzione

supplementare per l’anno 2020 corrispondente ad un bonus annuale supplementare

di CHF 1'127.00 (…) oltre a complessivi CHF 381.45 di provvigioni supplementari

(…)”” e questo in relazione a 6 polizze (doc. 7); decreto contro cui

l’accusato ha interposto opposizione (doc. 8 e OO; inc. penale rich.

2022/1209/PCA/sgr a cui si rinvia).

E. Esperita l’istruttoria - nel corso della quale

sono stati sentiti vari testi - le parti contendenti hanno presentato i propri

memoriali conclusivi scritti con cui si sono confermate nelle rispettive

antitetiche allegazioni e domande.

F. Con sentenza del 27 maggio 2024 il Pretore ha

accolto parzialmente la petizione e condannato AP1

a pagare a AO1 fr. 2'693.25 (lordi), oltre

interessi dall’8 gennaio 2021, a titolo di pretese salariali mentre che non ha

accordato all’attore alcuna indennità per il licenziamento ingiustificato.

L’azione riconvenzionale è stata respinta. AO1

è stato inoltre tenuto a rifondere al convenuto fr. 1’100.- a titolo di

ripetibili parziali.

Il Pretore ha dapprima riconosciuto la

legittimazione passiva di AP1 ritenendolo

il datore di lavoro di AO1 e questo sulla

base del contratto di lavoro (doc. C) e della disdetta doc. G (sottoscritte

unicamente da AP1) come pure dello scritto

di data 15 settembre 2023 di A______ SA-A______ SA al Ministero Pubblico del

Canton Ticino in cui questa indicava AP1 quale

responsabile, nella sua veste di datore di lavoro di AO1, del pagamento delle remunerazioni

previste contrattualmente. Di contro, il fatto che “la redazione del

contratto (…) sia riconducibile ad A______ SA” è stato spiegato dal giudice

di prime cure con la necessità di garantire lo standard a cui le varie agenzie generali

facenti parte della “Vertriebsorganisation” - tra cui quella gestita da AP1 - dovevano attenersi.

In relazione alle conseguenze sulla presente

vertenza dell’accordo transattivo concluso tra AO1

e AP1 società di assicurazioni SA, il primo

giudice ha escluso che lo stesso avesse posto fine al contenzioso - essendo

data la legittimazione passiva di AP1 - come

pure che avesse ridotto l’importo litigioso - non potendosi considerare la

società di assicurazioni e AP1 debitori

solidali.

Il Pretore si è quindi chinato sulla censura

di tardività della disdetta immediata sollevata da AO1, accogliendola. Nello specifico egli ha

ritenuto che - contrariamente a quanto asserito da AP1 il quale sosteneva di aver appreso delle

violazioni contrattuali dell’attore solo il 7 gennaio 2021 - le irregolarità

che hanno poi portato al licenziamento in tronco del collaboratore fossero venute

alla luce prima della ricezione della disdetta doc. F presentata dallo stesso,

e che già da tempo avessero preso avvio degli accertamenti da parte di AP1. Sarebbe spettato a quest’ultimo

dimostrare il momento in cui queste verifiche erano terminate dandogli piena

consapevolezza delle violazioni commesse, ciò che egli ha però omesso di fare

rendendo impossibile concludere a favore della tempestività della disdetta e

quindi a favore della sua validità.

Per completezza il giudice di prima sede ha

poi spiegato che anche volendo prescindere dalla sua intempestività, la

disdetta non avrebbe comunque potuto essere ritenuta valida in quanto i motivi

posti alla sua base - l’emissione di contratti fittizi e l’attribuzione a se

stesso di contratti di ex consulenti - non sarebbero stati sufficienti per

ammettere la legittimità del licenziamento immediato. A questo proposito il

Pretore ha constatato che per almeno tre dei cinque clienti indicati da AP1 a sostegno della propria posizione,

l’attore aveva effettivamente proceduto a emettere delle polizze e a rinnovare

delle polizze senza che i clienti l’avessero chiesto, nel contempo egli ha però

pure rilevato che non vi era alcuna prova che vi fossero altri casi simili

addebitabili. Non solo, l’istruttoria aveva evidenziato che in generale

l’operato di AO1, fatta eccezione per l’ambito

in esame, aveva incontrato la soddisfazione dei suoi diretti superiori. Il

Pretore ha inoltre giudicato plausibile che la giovane età dell’attore e la sua

poca esperienza lo avessero indotto a lasciarsi trascinare in modalità di

lavoro non corrette ma in uso presso consulenti più anziani. Tutti aspetti che -

secondo lo stesso - concorrevano a ridurre la gravità del comportamento assunto

dal lavoratore e questo indipendentemente dall’emissione nei suoi confronti di

un decreto di accusa. Secondo il primo giudice la diminuzione del livello di

gravità aveva per effetto di non poter riconoscere al comportamento di AO1 quella gravità qualificata che era invece

necessaria per giustificare un licenziamento in tronco; ciò a maggior ragione

considerato che al momento in cui era stato pronunciato il licenziamento

immediato il dipendente aveva già disdetto il rapporto di lavoro, situazione che

imponeva il rispetto di requisiti ancora più stringenti. Il Pretore ha quindi evidenziato

come nulla fosse emerso nell’istruttoria in relazione al secondo motivo posto a

fondamento della disdetta. Su queste basi, egli ha pertanto concluso per

l’ingiustificatezza del licenziamento immediato.

Egli ha quindi passato in rassegna le pretese ex

art. 337c cpv. 1 CO avanzate dall’attore e accertato il suo diritto a ottenere

il pagamento di complessivi fr. 3'160.- (di cui fr. 2'660.- quale mensilità per

il mese di gennaio 2021 e fr. 500.- quale bonus Covid), importo a cui andava

però dedotta la cifra di complessivi fr. 466.75 già versatagli nel corso dei

mesi di febbraio e novembre 2021.

Il giudice di prime cure ha di contro negato a

AO1 il riconoscimento di un’indennità ex

art. 337c cpv. 3 CO ritenendo che - sebbene il suo comportamento non

raggiungesse una gravità tale da giustificare la disdetta in tronco - egli si

fosse reso colpevole d’aver assunto un atteggiamento per nulla conforme a quelli

che sono i doveri di lealtà e correttezza che un dipendente è chiamato a

rispettare.

In merito alla pretesa fatta valere in via

riconvenzionale da AP1 per ottenere il

rimborso dei costi di formazione, il Pretore ha ritenuto che questi costi

rientrassero tra le spese necessarie all’esecuzione del lavoro ex art. 327a

cpv. 1 CO e andassero pertanto sopportate dal datore di lavoro, annullando

l’accordo di restituzione previsto al punto 11 dell’accordo di formazione di

cui al doc. C.

G.

Contro la sentenza appena

citata AP1 è insorto a questa Camera con

appello di data 27 giugno 2024 postulando la riforma del querelato giudizio nel

senso di respingere integralmente la petizione e accogliere l’azione

riconvenzionale, protestate tasse, spese e ripetibili.

L’appellante contesta anzitutto

la sua legittimazione passiva e rimprovera al Pretore di non aver considerato

il rapporto di subordinazione “che legava tutti i dipendenti dell’agenzia di

L______, tra cui AO1, a AP1”.

Egli sostiene altresì di aver “interagito con AO1 solo nella misura in cui le Società di

Direzione, tra cui A______ SA gli

consentivano di fare, secondo le istruzioni impartitegli dalle stesse” e di

aver agito “in veste di rappresentante” di queste ultime (appello, pag.

5 seg.). Non considerando questi aspetti il Pretore avrebbe pertanto accertato

in maniera errata i fatti.

AP1 ribadisce la tesi secondo cui, stante

l’assenza della sua legittimazione passiva, l’accordo transattivo tra AO1 e A______ SA

avrebbe posto fine alla procedura. A mente dello stesso, nella contestata

ipotesi in cui si volesse comunque ammettere l’esistenza di un rapporto di

lavoro nei suoi confronti, quanto pagato dalla società assicurativa andrebbe a

ridurre la pretesa vantata in giudizio in ragione della responsabilità solidale

derivante dal loro rapporto di “co-datori di lavoro” di AO1 (appello, pag. 6).

L’appellante prosegue

contestando l’intempestività del licenziamento immediato e rimarca che la

disdetta è stata data il giorno successivo alla ricezione della email di K______

W______, responsabile del controllo interno, che confermava la fondatezza dei

sospetti di irregolarità. Egli argomenta di aver necessitato di un accertamento

formale delle violazioni commesse da AO1 prima

di poter procedere al suo licenziamento. Contrariamente a quanto ammesso dal

Pretore, egli ritiene di aver provato che le verifiche sull’operato del

consulente assicurativo sono terminate solo in data 7 gennaio 2021.

In merito alla disdetta

immediata ex art. 337 CO, l’appellante ribadisce la gravità delle violazioni

commesse da AO1 e contesta la valutazione

pretorile secondo cui il comportamento del dipendente non avrebbe avuto quella

gravità qualificata necessaria per giustificare un licenziamento in tronco.

Egli rimprovera altresì al giudice di prima sede di non essersi neppure

confrontato con il decreto d’accusa di data 17 novembre 2023 emanato nei confronti

dell’appellato. Ribadisce che le lesioni contrattuali sono emerse

successivamente alla disdetta del rapporto di impiego da parte del

collaboratore e ne sottolinea la gravità; esse sono di natura tale da compromettere

irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente. A

tutela della propria clientela e dell’immagine del Gruppo A______ SA una prosecuzione del rapporto

lavorativo era esclusa.

Relativamente al mancato riconoscimento dell’indennità

ex art. 337c cpv. 3 CO, AP1, pur non

condividendo la motivazione pretorile posta a suo fondamento, ne approva l’esito

e pertanto non lo contesta.

L’appellante critica poi l’accoglimento (per

quanto parziale) delle pretese salariali fatte valere da AO1 e ribadisce la tesi secondo cui, essendo

valido il licenziamento in tronco e avendo pertanto preso termine il rapporto

di impiego in data 8 gennaio 2021, alla luce dei versamenti già effettuati, nulla

gli sarebbe più dovuto.

Da ultimo, in relazione all’azione

riconvenzionale, AP1, rimprovera al

Pretore di non aver rilevato “in applicazione del principio iura novit curia”

la valenza di “pena convenzionale” dell’obbligo di pagamento a carico

del dipendente che - a dire dell’appellante - sarebbe “sussumibile piuttosto

ai sensi dell’art. 160 e seg. CO” (appello, pag. 14) e avrebbe pertanto

dovuto venir confermato.

Con risposta del 28 agosto 2024 AO1 propone di

respingere il gravame con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario,

in seguito.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2025 è entrata

in vigore una nuova versione del Codice di diritto processuale civile svizzero

(CPC) in attuazione della relativa modifica del 17 marzo 2023. Visto il momento

della comunicazione della decisione pretorile, la presente procedura rimane

retta dal diritto procedurale previgente (art. 405 cpv.1 CPC). La stessa non è

inoltre toccata dalle nuove norme di applicazione immediata ai sensi dell'art.

407f CPC. Non si pongono dunque problematiche a livello di disposizioni

transitorie.

2.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante

appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale

valore supera la soglia testé menzionata.

I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni

(art. 311 e 312 CPC). L’appello 27 giugno 2024 contro la sentenza 27 maggio

2024.

(notificata il giorno successivo) è tempestivo, così com’è tempestiva

(tenuto conto delle ferie giudiziarie, art. 145 CPC) la risposta 28 agosto 2024

dell’appellato.

3.

L’appellante - come detto - non condivide

la conclusione con cui il Pretore gli ha riconosciuto la legittimazione passiva

e ribadisce la tesi secondo cui il rapporto di subordinazione, e pertanto anche

quello lavorativo, era venuto in essere con A______ SA.

La legittimazione delle

parti, attiva della parte attrice e passiva della parte convenuta, è una

premessa sostanziale dell'esistenza della pretesa dedotta in giudizio. Si

tratta di una questione di diritto materiale, che deve essere esaminata

d'ufficio dal giudice in qualsiasi stadio del procedimento sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati. Determinare la legittimazione passiva di una parte

significa stabilire contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio nome,

una determinata pretesa in qualità di suo titolare. In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese

derivanti dall’esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione

passiva è data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al

quale procede la parte attrice. L'onere della prova della legittimazione passiva

del convenuto incombe all’attore (art. 8 CC).

Nel caso di specie, contrariamente

a quanto sostiene l’appellante, diversi elementi suffragano la correttezza

della decisione pretorile che identifica in

AP1 il datore di lavoro di AO1 e ne

riconosce la legittimazione passiva. In primis, proprio quelli ricordati dal

giudice di prime cure, segnatamente l’indicazione nel contratto di lavoro doc.

C di AP1 e AO1 quali contraenti, la sottoscrizione

della disdetta doc. G da parte del solo AP1

e le informazioni contenute nello scritto di data 15 settembre 2023 di A______

SA al Ministero Pubblico da cui si evince che

il pagamento della remunerazione avveniva per il tramite delle agenzie generali

e dove AP1 veniva indicato quale datore

di lavoro di AO1 (atto 41 inc. penale

rich. 2022/1209/PCA/sgr; cfr. sentenza cit., pag. 4 seg.).

Corrobora ulteriormente

questa conclusione anche quanto dichiarato dalla teste B______ V______,

all’epoca “senior legal counsel” e “Fachexpertin” presso il

servizio giuridico di AP1, la quale ha riferito che “un agente generale non

necessita l’autorizzazione da parte della sede centrale di A______ SA per

disdire in maniera immediata un rapporto di lavoro” (audizione del 13

giugno 2023 cit., pag. 8), circostanza sostanzialmente confermata dal teste

Gi______ M______, all’epoca vice-agente generale, il quale ha però indicato che,

nello specifico, la disdetta era stata consigliata dalla direzione generale; al

riguardo egli si è così espresso: “Questa disdetta è stata suggerita al

signor AP1 dalla stessa direzione generale di A______ SA. (…) Quale agenzia

generale di L______ avremmo però comunque proceduto in questo senso anche senza

l’indicazione della direzione generale” (audizione del 26 settembre 2023

cit., pag. 4 e 8).

Stride con la tesi

difensiva anche la decisione di AP1 e Gi______ M______ di procedere a una

segnalazione al Ministero pubblico nei confronti di AO1 malgrado il diverso

avviso della direzione di AP1 (cfr. audizione di Gi______ M______ del 26

settembre 2023, pag. 7) come pure il rifiuto dello stesso AP1 di svincolare il conto cauzione (doc. C

allegato “accordo di cauzione” e doc. S; cfr. risposta all’appello, pag. 11) nonostante

A______ SA avesse precisato di “non avere

alcun potere o volontà di bloccare il rimborso della cauzione all’Attore”

(cfr. edizione I “Accordo sottoscritto con AP1” par. 4.2). Palesemente non

corrisponde alla realtà quanto indicato nell’appello secondo cui “AP1 ha sempre interagito con AO1 solo nella misura in cui le Società di

Direzione, tra cui A______ SA gli acconsentirono di fare, secondo le istruzioni

dalle stesse impartitegli” (appello, pag. 5).

Contrariamente a quanto

preteso dall’appellante, la circostanza che il contratto e i relativi allegati siano

stati stilati dalla direzione di AP1 non può essere considerata decisiva, ritenuto

che - come correttamente indicato dal Pretore - essa risponde alla necessità di

garantire uniformità tra le varie agenzie generali facenti parte della “Vertriebsorganisation”

(cfr. sentenza impugnata, pag. 4).

Di scarsa portata

pratica ai fini della determinazione della legittimazione passiva si rivela poi

l’email dell’ottobre 2019 menzionata dall’appellante con cui I______ P______,

responsabile di “A______ SA Sales Academy”, si è congratulata con AO1 per il superamento dell’esame AFA (doc.

E). Da questo messaggio non si può infatti desumere alcunché quo all’esistenza

o meno di un rapporto di subordinazione potendo lo stesso essere inteso come un

semplice gesto di cortesia.

Non si può infine non

rilevare la contraddittorietà della posizione di AP1 il quale da un canto contesta la propria

legittimazione passiva e nega di essere il datore di lavoro di AO1 ma dall’altro promuove però un’azione

giudiziaria nei confronti di quest’ultimo

con cui chiede il rimborso dei costi di formazione sulla base dell’accordo per

la formazione dei consulenti assicurativi di cui al doc. C.

A titolo abbondanziale,

vale inoltre la pena osservare che in una fattispecie analoga (stesso datore di

lavoro, stessa tematica e stesso contratto in essere tra le parti contendenti)

la Camera Civile dei reclami ha giudicato pacifica l’esistenza del rapporto di

lavoro (CCR sentenza del 16 aprile 2024 inc. 16.2023.18).

Sulla base di tutto quanto

precede, la scrivente Camera ritiene che sia a giusto titolo che il Pretore ha

riconosciuto la legittimazione passiva di AP1;

la relativa contestazione appellatoria va pertanto giudicata infondata.

4.

Per

quanto attiene al ritiro da parte di AO1

dell’azione giudiziaria nei confronti di A______ SA, contrariamente a quanto

pretende l’appellante l’accordo raggiunto tra le parti, e il conseguente

stralcio dell’azione avverso la società assicurativa, non modifica la sua

posizione processuale. Accertata la legittimazione passiva di AP1, l’ipotesi secondo cui il contenzioso

avrebbe preso fine col pagamento dell’importo pattuito, deve venir respinta.

Parimenti neppure può

essere seguita la tesi appellatoria alternativa - peraltro né sufficientemente

allegata né tantomeno comprovata - secondo cui “AP1

e AP1” dovrebbero essere ritenuti “co-datori di lavoro” e in quanto

tali “a entrambi competerebbe la responsabilità solidale o perlomeno per la

metà del credito da rapporto di lavoro vantato da AO1” (appello, pag. 6). Il contratto di

lavoro legava infatti unicamente AO1 e AP1 mentre che la società di assicurazioni

non ne faceva parte.

Come indicato nell’accordo,

l’importo versato da A______ SA va inteso quale contropartita del ritiro

dell’azione nei suoi confronti e non costituisce un riconoscimento delle

pretese attoree (cfr. accordo del 30.9 / 7.10.2022 agli atti).

5.

Entrando

nel merito delle contestazioni appellatorie, si tratta ora di stabilire se -

come sostenuto da AP1 - il licenziamento

in tronco di AO1 sia stato significato

tempestivamente e se lo stesso fosse giustificato da gravi motivi oppure se -

come deciso dal Pretore - ciò non era il caso.

5.1

Il

giudice di prima sede ha già illustrato i principi dottrinali e

giurisprudenziali applicabili alla fattispecie in esame. A questo stadio del

procedimento vale nondimeno la pena ricordare che giusta l'art. 337 CO il

datore di lavoro può disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per

cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede,

non può più essere pretesa.

Secondo

la giurisprudenza la risoluzione immediata del rapporto di lavoro dev'essere

ammessa in maniera restrittiva. Solo una mancanza particolarmente grave può

giustificare tale misura. Per mancanza del dipendente si intende in generale la

violazione di un obbligo sgorgante dal contratto di lavoro, ma anche altri

eventi possono entrare in linea di conto. Tale mancanza dev'essere

oggettivamente idonea a distruggere il rapporto di fiducia essenziale nel

contratto di lavoro o, almeno, a intaccarlo così profondamente da escludere che

possa essere pretesa la continuazione della relazione contrattuale e avere

effettivamente provocato tale conseguenza. Il giudice decide in base al suo

libero apprezzamento se esiste una causa grave (art. 337

cpv. 3 CO) e applica le regole del diritto e dell'equità (art. 4 CC); a tale scopo prenderà in considerazione tutti

gli elementi del caso specifico, in particolare la posizione e la

responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata del rapporto contrattuale,

nonché la natura e l'importanza delle violazioni invocate. Se esiste una

causa grave, la disdetta con effetto immediato dev'essere data senza tardare,

sotto pena di decadenza. Se tarda ad agire, la parte interessata dà

l'impressione di aver rinunciato alla disdetta immediata o di potersi

arrangiare con la continuazione del rapporto di lavoro fino alla scadenza

ordinaria del contratto. Le circostanze del caso concreto determinano il lasso

di tempo entro il quale si può ragionevolmente attendere da una parte che essa

prenda la decisione di risolvere immediatamente il contratto. In maniera

generale la giurisprudenza considera sufficiente un termine di due a tre giorni

lavorativi dalla conoscenza della causa grave per riflettere e assumere

informazioni giuridiche. Un termine supplementare è ammissibile se è

giustificato da esigenze pratiche della vita quotidiana ed economica; la

giurisprudenza ha già stabilito che è possibile ammettere un prolungamento di

qualche giorno quando la decisione dev'essere presa da un organo pluricefalo di

una persona giuridica, quando dev'essere sentito il rappresentante del

lavoratore o se occorre chiarire le circostanze che potrebbero dar luogo alla

disdetta immediata (cfr. per tutte STF 4A_67/2023 del 12 giugno 2024 consid.

3.1.1

con rinvii; IICCA del 15 luglio 2024 inc. 12.2024.32 consid. 8.1 con

rinvii).

5.2

L’appellante

contesta la tardività del licenziamento in tronco e ne ribadisce la

tempestività avendo egli proceduto alla disdetta il giorno successivo alla

ricezione della email di data 7 gennaio 2021 con cui K______ W______ del

servizio controlli aziendali di AP1 confermava l’accertamento delle

irregolarità commesse da AO1. Solo a quel

momento egli avrebbe avuto piena cognizione delle violazioni contrattuali

ascrivibili al collaboratore.

Nello specifico vale la

pena rilevare quanto segue. Risulta dagli atti, e in particolare dalle

dichiarazioni di Gi______ M______ (cfr. audizione del 26 settembre 2023, pag. 5),

che già prima della ricezione di questa email AP1

era stato informato dalla “direzione di A______ SA” di possibili “irregolarità

ascrivibili al signor AO1” relative

al non corretto rinnovo di alcune polizze, circostanza questa che lo aveva

indotto ad avviare delle verifiche interne poi affidate alla collaboratrice

amministrativa P______ F______. Il sospetto - perché a quello stadio di ciò si

trattava - era che AO1 avesse proceduto

al rinnovo di alcuni contratti assicurativi senza il consenso del cliente per

poi disdirli una settimana dopo, questo al fine di percepire un bonus maggiore

a fine anno.

L’istruttoria non ha

permesso di stabilire con esattezza quando ha avuto luogo questa prima segnalazione

e, di riflesso, quando hanno preso avvio gli accertamenti sull’operato del

consulente. Nondimeno sulla base di quanto emerso è possibile circoscrivere

questo momento con una certa precisione. Stando alle parole di Gi______ M______, infatti, la comunicazione dei primi sospetti

risalirebbe “a prima di ricevere” la disdetta di AO1 datata 1° gennaio 2021 e recapitata il 5

gennaio 2021 (doc. F: audizione di Gi______ M______ cit., pag. 5); dal canto

suo, la teste P______ F______ ha affermato che “l’incarico mi è stato

affidato prima del licenziamento del signor AO1”

(audizione del 20 settembre 2023 cit., 6). Dall’incarto si evince inoltre che

le tre polizze giudicate problematiche e che hanno poi portato alla

segnalazione di qui sopra sono state stipulate in data 17 / 20 dicembre 2020 e poi

disdette il 23 dicembre 2020 (cfr. doc. G, doc. 2 e 6 nonché osservazioni di

A______ SA del 18 febbraio 2022, pag. 7). Sulla

base di tutti questi elementi, considerati anche i consueti tempi tecnici, si

può ragionevolmente ipotizzare che le verifiche abbiano preso avvio (al più

presto) il giorno successivo (giovedì 24 dicembre 2020) oppure - più

verosimilmente - lunedì 28 dicembre 2020 alla riapertura degli uffici dopo le festività

natalizie, per poi proseguire nei giorni seguenti sino al 7 gennaio 2021 quando

K______ W______ ha comunicato formalmente a AP1

l’esito delle indagini effettuate dal servizio controlli aziendali centrali

dell’assicurazione. In concreto - considerato anche il particolare periodo

dell’anno in cui si iscrive la fattispecie - un lasso di tempo di 7/8 giorni

lavorativi per effettuare gli approfondimenti necessari e verificare

l’esattezza dei sospetti pare accettabile e non va contro quello che è lo scopo

della norma ricordato poc’anzi.

Ora, contrariamente a quanto

concluso dal Pretore, questa Camera ritiene che - come argomentato dall’appellante

- solo con la ricezione di questa email, che confermava i dubbi esposti e

l’accertamento di queste tre sottoscrizioni irregolari, egli abbia acquisito piena

consapevolezza delle violazioni commesse dal consulente. Nulla permette di far

risalire questo momento a una data anteriore.

Alla luce di tutto

quanto precede ne discende che la disdetta notificata in data 8 gennaio 2021,

ovvero il giorno dopo la ricezione della email in parola, deve essere considerata

tempestiva.

5.3

L’appellante

prosegue poi censurando la valutazione pretorile che ha negato al comportamento

dell’attore un grado di gravità tale da giustificarne il licenziamento in

tronco. Come si vedrà di seguito la doglianza è fondata.

Preliminarmente, è

utile ricordare che la disdetta doc. G menziona quale motivo alla base del

licenziamento in tronco l’emissione di “contratti fittizi” con lo scopo

di “aumentare il suo bonus”; a sostegno di questa motivazione AP1 ha indicato i nominativi di cinque

clienti in relazione alle cui polizze sarebbero state individuate delle

irregolarità. Trattasi dei clienti E______ M______,

A______ B______, A______ C______, G______ M______

e G______ C______ (doc. 3 e risposta del 5 gennaio

2022, pag. 5 segg).

L’altro motivo posto a

fondamento della disdetta, ovvero l’attribuzione di “vari contratti di clienti

di ex- consulenti”, non ha trovato riscontro nell’istruttoria e non è più

oggetto di discussione (cfr. anche sentenza impugnata, pag. 11).

L’istruttoria ha effettivamente

permesso di appurare che per (almeno) tre dei clienti citati, e più

precisamente per E______ M______ (cfr. anche audizione testimoniale del 13

giugno 2023, pag. 2; doc. 4), A______ B______ (cfr. anche audizione

testimoniale del 13 giugno 2023, pag. 4; doc. 5) e A______ C______ (audizione testimoniale del 13 giugno 2023, pag.

5; doc. 6a e 6b), AO1 aveva proceduto a emettere delle polizze,

rispettivamente a rinnovare delle polizze senza l’accordo degli stessi e questo

in complessivi 4 casi (cfr. anche inc. penale rich.

2022/1209/PCA/sgr, a cui si rinvia).

Per quanto attiene invece

a G______ M______, la situazione è apparsa più sfumata. Stando a quanto emerso,

la conclusione dell’assicurazione protezione giuridica di cui al doc. 7 non è

stata richiesta dal cliente ma avrebbe potuto essere stata domandata dal suo broker

assicurativo, il quale si è poi fatto carico del pagamento del relativo premio.

Detto ciò, permangono comunque delle zone poco chiare legate all’assenza della

firma del cliente sui documenti in un periodo in cui la direttiva aziendale

doc. BB che esonerava dalla loro sottoscrizione non era ancora entrata in

vigore, circostanza questa che in concreto fa nascere seri dubbi sulla

correttezza dell’agire di AO1 (cfr.

audizione testimoniale del 4 maggio 2023, pag. 2 seg.; doc. 7 nonché verbale di

interrogatorio del 15 giugno 2023, pag. 9 in inc. penale rich.

2022/1209/PCA/sgr).

In relazione a G______

C______ questi ha confermato di aver voluto l’assicurazione veicoli a motore di

cui al doc. 8 (cfr. audizione testimoniale del 4 maggio 2023, pag. 4); in concreto

l’assenza della sua firma può essere spiegata con l’applicazione della

direttiva doc. BB, nel frattempo entrata in vigore, motivo per cui non si

ravvisano irregolarità in relazione a questa polizza.

Ora, quand’anche

circoscritto ai precitati 3 - 4 clienti per un totale di complessive 4 - 5

polizze, non vi è dubbio che un tale comportamento è estremamente grave ed è atto

a ledere in maniera insanabile il rapporto di fiducia necessario tra datore di

lavoro e dipendente. Contrariamente a quanto sembra credere il Pretore lo

stesso non può venir minimizzato adducendo a giustificazione la giovane età o

la relativa poca esperienza del collaboratore e tantomeno il fatto - peraltro

non provato - che anche consulenti più anziani avrebbero adottato “metodi

illeciti” per ottenere maggiori guadagni. Questa Camera non ritiene neppure

che la generale “soddisfazione” - “fatta eccezione” evidentemente

“per l’ambito appena rilevato” - dimostrata dai superiori per l’operato

di AO1 come pure l’assenza di “altri

casi simili addebitabili” oltre a quelli poc’anzi ricordati possa determinare

una riduzione del livello di gravità del suo comportamento (cfr. sentenza

impugnata, pag. 10). L’agire del collaboratore non può che venir qualificato

come (estremamente) biasimevole e va stigmatizzato anche perché atto a

compromettere l’immagine di affidabilità e serietà del Gruppo A______ SA nei confronti

della sua clientela. Basti a questo proposito ricordare le dure esternazioni di

disappunto espresse dai clienti coinvolti nei procedimenti (penale e civile)

scaturiti dai fatti qui in esame (cfr. ad es. audizione di A______ C______

cit., pag. 6).

Per quanto non si

tratti ancora di una condanna definitiva, non si può inoltre neppure ignorare

che in relazione a questi episodi nei confronti di AO1 è stato emesso in data 17 novembre 2023 un

Decreto d’accusa (doc. 7), a ulteriore riprova della gravità di quanto

rimproveratogli, a prescindere dall’esito che la conseguente procedura penale

avrà.

Discostandosi

dall’apprezzamento operato dal Pretore, questa Camera ritiene - in forza di

quanto sin qui esposto - che le mancanze commesse da AO1 abbiano compromesso in maniera

irreparabile il rapporto di fiducia essenziale nel contratto di lavoro e che al

comportamento del consulente vada riconosciuta quella gravità qualificata necessaria

per legittimare in concreto il licenziamento in tronco; questo pure considerando

i requisiti più stringenti posti da dottrina e giurisprudenza per giustificare -

come nella fattispecie qui in esame - il licenziamento immediato anche dopo che

il rapporto di lavoro era già stato disdetto dal dipendente (cfr. Portmann / Rudolph in: Basler Kommentar,

OR I, 7ª ed., n. 4 ad art. 337 CO con rinvii).

Appreso - in data 7

gennaio 2021 - della correttezza dei sospetti di irregolarità commessi dal

collaboratore, AP1 ha prontamente

disdetto il rapporto di impiego, ritenendone non più possibile la continuazione

essendo venuta meno la fiducia necessaria. Come illustrato sopra, prima di

questa data sussistevano infatti solo dei meri sospetti che è stato necessario

acclarare. Ottenuta questa conferma egli ha proceduto al licenziamento in

tronco giudicando - a ragione - che la situazione non permettesse di attendere

il decorso del periodo di disdetta ordinario.

Ne consegue che la

censura appellatoria deve essere giudicata fondata e il licenziamento immediato

ritenuto giustificato.

6.

Alla

luce di quanto esposto, l’attribuzione di un’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO

non entra in considerazione. Per quanto con motivazioni diverse da quelle

addotte dal Pretore, la decisione di prima sede si rivela corretta. Considerato

che la tematica non è stata oggetto di impugnativa, non vi è motivo di dilungarsi

ulteriormente benché a titolo abbondanziale va rilevata la contraddittorietà

del ragionamento pretorile che da un lato ritiene i fatti addebitati non

abbastanza gravi da giustificare il licenziamento in tronco per poi ritenerli

sufficientemente gravi per non riconoscere indennità alcuna.

7.

L’appellante prosegue poi contestando la correttezza delle pretese

salariali riconosciute dal Pretore a AO1. Parzialmente a ragione. Accertata la

legittimità del licenziamento in tronco, si giustifica infatti d’ammettere il

diritto alla remunerazione del consulente assicurativo unicamente sino all’8

gennaio 2021, giorno in cui il rapporto lavorativo ha preso termine; la

decisione pretorile va pertanto riformata in tal senso.

Per quanto attiene alla

mensilità di gennaio 2021 questo si traduce nel riconoscimento a favore di AO1 non dell’integralità della pretesa -

come ammesso a torto dal Pretore - bensì unicamente di una quota parte della

stessa per il periodo sino alla notifica della disdetta, così come sostenuto

dall’appellante e correttamente indicato nell’conteggio di gennaio 2021 (doc. N).

Riguardo al bonus per consulenti

assicurativi 2020 (composto dal “bonus ASV” e dal “bonus ASLE”),

il Pretore ha ritenuto - a ragione - che questo importo sia stato regolarmente

conteggiato e già accreditato a favore del dipendente (doc. N); le relative

voci figurano infatti sotto la dicitura “conto provvigioni” del

conteggio di data 22 febbraio 2021 (doc. N). Lo stesso dicasi per l’importo

riguardante le provvigioni per il mese di dicembre 2020 e quello riferito alle

vacanze non godute, anch’essi accreditati su questo conto (doc. N e V). Dalla

documentazione prodotta si evince che - come allegato da AP1 - questi importi sono effettivamente

stati accreditati a favore del collaboratore (sul suo conto provvigione) ma poi

utilizzati per ammortizzare gli storni provvigione (doc. R e doc. GG; cfr.

anche sentenza cit., pag. 12). Utilizzo che trova giustificazione in quanto

previsto dalla clausola 4.8 del contratto di lavoro doc. C e che non è neppure stato

puntualmente contestato da AO1.

Accertato quanto

precede, tenuto conto dei bonifici in suo favore di data 24 febbraio 2021 (doc.

O) e 23 novembre 2021 (doc. T), è pertanto a ragione che l’appellante sostiene

che nulla è più dovuto all’appellato in relazione a queste voci.

Diverso invece il

discorso per quanto attiene al “bonus Covid” di fr. 500.- che secondo il

doc. Z doveva essere riconosciuto a “tutto il personale delle agenzie

generali” quale “segno di apprezzamento per il vostro impegno”

durante il 2020 che si era rivelato “un anno molto faticoso”; tra le condizioni

per beneficiare di questo bonus veniva indicato “(…) essere titolari di un

contratto di lavoro a tempo indeterminato non disdetto”.

Questa Camera -

confermando quanto deciso dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 12) - ritiene che

il momento determinante per stabilire se le condizioni per procedere

all’elargizione del bonus erano adempiute, era quello in cui la relativa

decisione è stata presa e comunicata ai collaboratori e non quello del suo

effettivo versamento, come invece sostenuto dall’appellante.

Pertanto, poiché il 10

dicembre 2020 (doc. Z) il contratto tra AP1

e AO1 non era ancora stato disdetto da

nessuna delle parti, al consulente va riconosciuto il diritto al suo pagamento.

In relazione a questo emolumento

la doglianza appellatoria non può trovare accoglimento.

La questione della

liberazione del deposito cauzionale evocata dall’appellato con la risposta

all’appello (pag. 11) - non rientrando tra le domande di causa - esula da

questo procedimento.

8.

Per

quanto attiene all’azione riconvenzionale, AP1

contesta la decisione pretorile nella misura in cui ha respinto la sua domanda

ritenendo che i costi di cui all’accordo per la formazione doc. C di cui egli

chiedeva il rimborso andassero qualificati come spese necessarie ai sensi

dell’art. 327a cpv. 1 CO e pertanto accollate al datore di lavoro con

conseguente annullamento dell’accordo di restituzione previsto al punto 11 dello

stesso.

Per

la prima volta in questa sede, l’appellante - modificando la propria strategia

processuale e discostandosi da quanto sin qui allegato - sostiene che l’obbligo

di pagamento a carico del dipendente avrebbe “valenza di pena convenzionale nel

caso di cessazione del rapporto di lavoro nei 24 mesi successivi alla

conclusione della formazione” AFA e “quindi, in applicazione del

principio iura novit curia, sussumibile piuttosto ai sensi dell’art. 160 e seg.

CO” (appello, pag. 14).

Questa tesi non può

venir seguita. Non solo questa allegazione non è mai stata addotta prima ma

tale circostanza neppure è mai emersa dall’istruttoria e si rivela a questo

stadio inammissibile. A non averne dubbio si tratta di un palese tentativo dell’appellante

di aggirare i disposti di cui all’art. 327a CO che sanciscono l’obbligo del

datore di lavoro di sopportare tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione

del lavoro.

Per quanto qui

interessa, vale la pena ricordare che rientrano nella nozione di “spese

necessarie” i corsi di formazione che permettono al dipendente di acquisire

quelle conoscenze necessarie per svolgere specificatamente il lavoro

assegnatoli, non invece i corsi di perfezionamento e di aggiornamento che hanno

quale obbiettivo quello di migliorare le capacità professionali del

collaboratore a meno che questi non siano stati richiesti dal datore di lavoro

(cfr. Portmann / Rudolph in: op.

cit., n. 3 ad art. 327a CO con rinvii; Witzig,

in Commentaire Romand, CO I, 3ª ed., n. 10 seg. ad art. 327a CO con

rinvii).

Nello specifico, dall’istruttoria

è emerso che - per le sue peculiarità - il corso AFA potrebbe essere qualificato

sia come corso di formazione sottoposto all’art. 327a CO che come corso di

perfezionamento. Da un canto infatti l’ottenimento di questa certificazione

apre le porte anche ad altre attività rispetto a quella del consulente

assicurativo come quelle di broker e di intermediario assicurativo, d’altro canto

è altrettanto vero che senza l’ottenimento di questa attestazione sarebbe, di

fatto, impossibile svolgere l’attività di consulente. Nello specifico, il

mancato superamento dell’esame avrebbe comportato per AO1 il licenziamento (cfr. anche audizione

di F______ M______ del 20 giugno 2023, pag. 7 e audizione di G______ T______

del 20 settembre 2023, pag. 4). In concreto, la questione della classificazione

del corso AFA - peraltro neppure puntualmente contestata dall’appellante - può

restare aperta ritenuto comunque assodato che l’ottenimento di questa

certificazione è stato espressamente richiesto dal datore di lavoro, circostanza

che emerge dal contratto di lavoro medesimo (doc. C, punto 32) e dall’annesso

accordo di formazione (allegato al doc. C) e che - come poc’anzi ricordato -

comporta per lo stesso l’obbligo della sua presa a carico. I costi del corso

AFA rientrano, nello specifico, nelle spese necessarie ex art. 327a cpv. 1 CO.

A ragione il Pretore ha

ritenuto nullo, in forza dell’art. 327a cpv. 3 CO, l’accordo di rimborso previsto

al punto 11 dell’accordo di formazione (doc. C).

La decisione pretorile

che respinge la domanda riconvenzionale è pertanto corretta e va qui

confermata.

9.

In

conclusione l’appello del datore di lavoro è parzialmente accolto nel senso che

la petizione del lavoratore è accolta unicamente in misura di fr. 500.- oltre

interessi, mentre che in relazione all’azione riconvenzionale il ricorso è

respinto. Questo aspetto comporta una sensibile modifica del grado di

soccombenza delle parti in relazione all’azione principale con conseguente

modifica anche del dispositivo sulle spese ripetibili della decisione impugnata.

Infatti, a fronte di una richiesta di complessivi fr. 13'370.10 (fr. 6'943.80 +

fr. 6'426.30), AO1 ottiene ragione

unicamente in misura di fr. 500.- di modo che il suo grado di soccombenza in

prima sede è pari a 25/26, ciò che giustifica di aumentare le ripetibili

parziali attribuite a AP1 a fr. 1'500.-. Trattandosi

di una vertenza in materia di diritto del lavoro con valore litigioso inferiore

a fr. 30'000.- non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC).

Per quel che è invece

delle ripetibili di appello, in virtù dell’art. 94 cpv. 2 CPC il valore di

causa in questa sede è di fr. 7'193.25 (2'693.25 + 4'500.-). L’appellante

soccombe interamente per l’azione riconvenzionale mentre che in relazione

all’azione principale ottiene ragione limitatamente a fr. 2’193.25 (2'693.25 –

500.-), di modo che il suo grado di soccombenza sarebbe di 7/10. Ai fini della

determinazione delle ripetibili occorre però considerare che l’appellante

ottiene ragione su un aspetto importante della vertenza e meglio sulla validità

del licenziamento in tronco. Per tenere conto di questo fatto, in applicazione

dell’art 107 cpv. 1 lett. a CPC le ripetibili di appello sono da ritenere

compensate.

Quanto agli eventuali

rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso è determinato dalle

conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa Camera (art. 51 cpv. 1 lett. a

LTF). Secondo l’art. 53 LTF l’importo della domanda riconvenzionale non è

sommato con quello della domanda principale (cpv. 1). Qualora le pretese della

domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a

vicenda e una delle due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale

valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se il ricorso verte su

entrambe le domande (cpv. 1). Nella fattispecie il valore ancora litigioso

della domanda principale è di fr. 2’693.-. Quello della domanda riconvenzionale

è di fr. 4'500.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 106, 107 cpv. 1 lett. a e 114 lett. c CPC e il RTar,

decide:

I. L’appello

27 giugno 2024 di AP1

è parzialmente

accolto. Di conseguenza la sentenza 27 maggio 2024 del Pretore aggiunto del

Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

1.

La petizione è parzialmente accolta.

Di conseguenza:

AP1, in veste di titolare di AP1, L______, è condannato a versare a

AO1, G______ l’importo di fr. 500.- lordi (dedotti quindi gli oneri sociali

legali e contrattuali) oltre a interessi al 5% dall’8 gennaio 2021.

2. Non si prelevano tasse e spese di

giustizia. AO1 rifonderà a AP1 fr. 1'500.- a titolo di ripetibili parziali.

3. L’azione riconvenzionale è

respinta.

4.

Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

AP1 verserà a AO1 fr. 800.- a titolo di ripetibili.

5.

Notificazione alle parti come di rito.

II. Non si

prelevano tasse e spese di giustizia per la procedura d’appello. Le ripetibili

sono compensate.

III. Notificazione:

- avv.

PA2,

Studio legale,

L______;

- avv.

PA1,

c/o Studio legale,

L______.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).