Lexipedia

Decisione

12.2024.87

Reclamo, denegata giustizia

17 ottobre 2024Italiano21 min

nell'ipotesi in cui la condotta sia dovuta a una decisione formale del primo giudice,

Source ti.ch

Incarto n.

12.2024.87

Lugano

17 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2024.113 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1, promossa con petizione 12 giugno 2024 dall'

RE

1 S______ (HR)

contro

CO

1

con cui l'attrice ha

chiesto – previe domande di sospensione provvisoria dell'esecuzione n. _______

e del procedimento giudiziario in rassegna (art. 126 CPC) nonché istanza di

ricusazione del Pretore Ma______ P______ – di accertare l'inesistenza e

l'estinzione del debito (art. 85a LEF) nei confronti del convenuto derivante dalla

decisione 25 aprile 2024 della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d'appello (inc. 14.2023.61);

atto che il Pretore F______

T______, ritenendolo sconveniente e incomprensibile, ha dichiarato il 17 giugno

2024 inammissibile nel senso dell'art. 132 CPC e che il medesimo ha retrocesso

alla mittente con i documenti annessi allo scritto;

reclamante l'attrice

che, con atto del 1° luglio 2024, chiede – previo conferimento dell'effetto

sospensivo – di accertare la nullità della decisione pretorile o, in subordine,

di annullarla, con protesta di spese e ripetibili o indennità;

mentre non sono state

chieste osservazioni al gravame;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. Il 12 giugno 2024 con

azione di accertamento dell'inesistenza e dell'estinzione del debito (art. 85a

LEF) derivante dalla decisione 25 aprile 2024 della Camera di esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (inc. 14.2023.61) e contestuale

domanda di sospensione dell'esecuzione n. _______ e del procedimento (art. 126

CPC) nonché istanza di ricusazione del Pretore Ma______ P______, RE1 ha

chiesto, in via preliminare, di accogliere le eccezioni di prescrizione "ex

art. 67 vCO ed ex art. 81 cpv. 1 LEF" e, nel merito, di ammettere la

sua domanda di accertamento dell'inesistenza del debito (per il quale la CEF aveva

rigettato in via definitiva, per fr. 29'800.- più gli interessi, la di lei opposizione

al PE n. _______) nei confronti di CO1 ("previo accertamento

decadenza/revoca (art. 280 LEF) sequestro a monte n. _______ da cui dipende")

e di annullare di conseguenza l'esecuzione n. _______.

2. Il 17 giugno 2024 il

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, F______ T______, ha dichiarato

inammissibile "lo scritto" presentato da RE1 e lo ha

retrocesso alla mittente con i documenti annessi al medesimo. Egli ha infatti

stabilito che l'atto presentato dall'interessata il 12 giugno 2024 non adempiva

Fatti

i presupposti per essere qualificato quale atto processuale per via delle

"sconvenienze che lo farciscono a 360 gradi e l'incomprensibilità degli

argomenti proposti nello stesso. Da qui la sua inammissibilità (art. 132

CPC)".

3. Mediante reclamo 1°

luglio 2024 RE1 chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – di

accertare la nullità della decisione pretorile o, in subordine, di annullarla,

con protesta di spese e ripetibili o indennità.

4. Il memoriale non è

stato notificato per osservazioni né a CO1 (cui nemmeno il Pretore aveva

notificato la propria "decisione") né al primo giudice (art. 324 CPC).

5. Nella misura in cui

RE1 lamenta il mancato esame da parte del Pretore del suo memoriale 12 giugno

2024, la stessa invoca un diniego di giustizia. L'atto in questione va pertanto

trattato alla stregua di un reclamo per denegata giustizia (art. 319 lett. c

CPC), la quale si realizza nel caso in cui la giurisdizione adita rifiuta o

protrae indebitamente l'emanazione di una decisione o, come nella fattispecie,

la trattazione di un'azione che rientra nelle sue competenze. Salvo

nell'ipotesi in cui la condotta sia dovuta a una decisione formale del primo giudice,

nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i termini dell'art. 321

cpv. 1 e 2 CPC (RtiD II-2012 pag. 870 n. 38c), un reclamo per ritardata (o

denegata) giustizia è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC). Introdotto

(il 1° luglio 2024) nel termine di 10 giorni dalla notificazione della

decisione pretorile – avvenuta il 20 giugno 2024 (tracciamento dell'invio

RY035339995CH, agli atti) – il reclamo è quindi in ogni caso tempestivo. E un

reclamo per denegata giustizia in una procedura di accertamento

dell'inesistenza di un debito nel senso dell'art. 85a LEF nelle materie

dell'art. 48 lett. b n. 1 LOG con un valore litigioso superiore a fr. 10'000.- (v.

sopra, consid. 1) rientra nelle attribuzioni di questa Camera (art. 48 lett. b

n. 5 in relazione con la sua lett. e n. 1 LOG).

6. Più delicata appare

per contro la ricevibilità del reclamo sotto il profilo delle richieste di

giudizio. La reclamante si limita infatti a postulare l'accertamento della

nullità della decisione pretorile, rispettivamente a chiedere l'annullamento di

quest'ultima. Non si comprende tuttavia in cosa consisterebbe l'interesse della

reclamante nell'ottenere il mero annullamento o la nullità della decisione

pretorile se la pronuncia auspicata non è accompagnata dall'ordine – non

richiesto dalla reclamante – al primo giudice di trattare il memoriale 12

giugno 2024 quale azione di accertamento negativo nel senso dell'art. 85a LEF e

di dare così seguito alla procedura. Visto l'esito del presente reclamo, la

questione – ancorché dubbia – può nondimeno rimanere irrisolta.

7. La reclamante

rimprovera anzitutto al Pretore di essere incorso in un formalismo eccessivo

(art. 29 Cost.) e quindi in un diniego di giustizia formale per non averle concesso

la possibilità di sanare il suo memoriale assegnandole un termine per porre

rimedio ai vizi rilevati, così come prescritto dall'art. 132 cpv. 1 e 2 CPC, il

quale sarebbe pertanto stato violato. A parte ciò il Pretore non avrebbe

spiegato in quale passaggio né perché l'atto risultava sconveniente, non

potendosi in ogni caso affermare che esso lo era a "360 gradi".

Ma anche in siffatta eventualità nulla giustificava a suo parere di non

assegnarle un termine per rettificare il proprio atto. Onde la nullità della

decisione pretorile per carente motivazione della stessa che le crea un "alto

rischio di un danno difficilmente riparabile (fondi pignorati e distribuiti a

CO1 domiciliato in Italia)". Comunque sia, la reclamante rileva che la

sconvenienza va ammessa con prudenza, dovendosi tollerare "una certa

animosità e colorito nelle esternazioni delle parti". E nel suo atto

retrocesso non figuravano a suo parere sconvenienze bensì "precise

verità" che non potevano offendere, men che meno "dopo 14 anni

di persecuzioni e aberrazioni giuridiche pubblicamente notorie" durante

i quali essa avrebbe "imparato a non reagire d'impeto con la rabbia e

il disgusto del momento, ma è vero che non sempre ci si può reprimere di fronte

a certe azioni". Essa non disconosce che ha già dovuto rettificare o

intersecare degli allegati, ma sottolinea come mai si è vista ritornare un atto

senza assegnazione di un termine per potere rimediare. Rilevata l'urgenza della

domanda ex art. 85a LEF, RE1 chiede di concedere la sospensiva al suo reclamo

per il rischio di "vedersi portare via definitivamente la somma

litigiosa da parte di CO1, che è domiciliato a Mi______", con tutti i

rischi connessi a un'azione in Italia per recuperare il presunto danno

(memoriale, pag. 2 a 4).

7.1 Secondo l'art. 132 CPC

carenze formali quali la mancata sottoscrizione dell'atto o la mancanza della

procura vanno sanate entro il termine fissato dal giudice. Altrimenti, l'atto

si considera non presentato (cpv. 1). Lo stesso vale per gli atti illeggibili,

sconvenienti, incomprensibili o prolissi (cpv. 2). Gli atti scritti dovuti a

condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva sono invece rinviati al

mittente senz'altra formalità (cpv. 3). Le parti hanno invero di massima un

diritto a sanare un atto viziato. L'assegnazione di un termine supplementare

per rimediarvi serve infatti a mitigare il rigore formale procedurale ove

questo non sia giustificato da un interesse degno di protezione (DTF 142 I 10

consid. 2.4.5 con rinvii). Il termine supplementare va così assegnato se l'atto

viziato nel senso dell'art. 132 cpv. 1 o 2 CPC è stato introdotto per svista o

comunque in maniera non intenzionale. Nessuna tutela si giustifica per contro

se il vizio si riconduce a una condotta consapevolmente inammissibile (STF

4A_19/2022 del 30 agosto 2022 consid. 5 con riferimenti). L'assegnazione di un

termine supplementare decade pertanto nell'eventualità di un manifesto abuso di

diritto (DTF 142 I 10 consid. 2.4.7; 142 IV 299 consid. 1.3.4; 142 V 152

consid. 4.5).

Il Tribunale federale ha

segnatamente già avuto modo di qualificare come abusiva anche l'introduzione

reiterata di atti sconvenienti pur sapendo l'interessato della loro inammissibilità

(STF 4A_351/2020 del 13 ottobre 2020 consid. 3.3, 5A_486/2011 del 25 agosto

2011 consid. 5.2 con rinvii). In tal caso, il principio della buona fede

processuale giustifica di prescindere dall'assegnazione di un termine in sanatoria

per ogni recidiva (Bohnet in:

Commentaire romand, CPC, 2a edizione, n. 39 ad art. 132). È

considerato sconveniente ogni atto che lede la dignità del tribunale o

dell'amministrazione della giustizia in generale e che contravviene al decoro,

atteso che il contenuto sconveniente può avere per oggetto il tribunale, la

controparte o anche un terzo partecipante alla procedura (Gschwend in: Basler Kommentar, ZPO, 3a

edizione, n. 25 ad art. 132; Frei

in: Berner Kommentar, n. 12 ad art. 132). Maggior rigore va richiesto dagli

avvocati e dalle autorità, pur essendo anche a loro garantito il diritto alla

critica oggettiva (Gschwend, loc.

cit., con richiami).

7.2 Nella fattispecie è

indiscutibile che il memoriale introdotto il 12 giugno 2024 fosse intriso di

considerazioni sconvenienti. A cominciare dal capitolo in cui RE1 chiedeva la

ricusazione del Pretore Ma______ P______, sulla cui "prevenzione, parzialità

e partigianeria", ovvero "sulla sua plateale sudditanza e

obbedienza in favore di M______ P______ e del di lui cliente CO1" come

pure sul suo "difetto di autonomia di giudizio e di rettitudine

giuridico-etico-logica" l'attrice non aveva dubbi. Al riguardo

l'interessata ha usato termini inaccettabili, non sorretti dalla minima prova,

sostenendo che: "Questo magistrato sta difendendo e parteggiando a tal

punto CO1 e il retrostante puparo M______ P______, che è arrivato

addirittura a falsificare una pubblicazione sul FU! Infatti, come da evidenze

certe prodotte con la denuncia al MP, il Pretore Ma______ P______ ha manomesso,

taroccato il FU, facendo figurare ex post una pubblicazione di una sua

decisione! (…) Ecco a cosa serve la digitalizzazione! A falsificare e

imbrogliare la verità e realtà del presente e pure del passato! (…) Senza

contare che le pendenti denunce penali e disciplinari non permettono a Ma______

P______, che già odia chi scrive per default (e che ha già denunciato alla

Commissione di disciplina degli avvocati, ma che il suo Presidente avv. B______

C______ ha archiviato, che ha e continua a dileggiare con ghigni sadici

schierandosi sfrontatamente in favore di CO1 a cui però non chiede di provare

la proprietà e a cui non chiede se abbia mai pagato le fatture di RE1, ecc.),

di essere sereno ed imparziale, difetto d'indipendenza sistemica a parte

(nominato dal partito PLR, ovvero M______ P______, suo fedelissimo fratello

massone)" (loc. cit., pag. 6 seg.).

E come se non bastasse,

riferendosi alla controparte o meglio al suo difensore in sede penale, l'attrice

ha aggiunto: "Ma di cosa sta parlando questo impostore? Vogliamo

parlare di questo abominio giuridico, nullità, vergogna, monumento

all'illegalità, alla corruzione, alla manomissione di prove e processo, ovvero

alla frode processuale da parte di M______ P______? Han capito anche i sassi

che M______ P______ ha pilotato il processo, sostituendo ai giudici D______

S______ e S______ M______ (…) due signore presunte giudicesse di sua obbedienza

e fedeltà, e da lui telecomandate, falsificando le prove, taroccando sentenze

italiane, di cui una della Suprema Cassazione, facendo invece sparire e/o

manomettere altre prove in favore di RE1. Imponendo un processo senza prove,

senza investigazioni e senza accertamenti, da fare invidia ai giudici della

Korea del Nord che stanno ancora pigliando appunti. UNA VERGOGNA CHE SOTTERRERÀ

P_____ E I SUOI ACCOLITI. Ma M______ P______ la mattina riesce a guardarsi allo

specchio? Ma che razza è questo soggetto? Lui che ha ribaltato e capovolto il

sistema di valori, quindi lui è fiero e felice di sé quando riesce a fregare,

ad ingannare, a falsificare, a rubare, a uccidere, e via dicendo. Un sistema

malato che porta alla pazzia, in quanto gli esseri umani sono ordinati al bene,

alla verità al giusto. La sentenza CARP 29 gennaio 2019, la quale,

contrariamente ai desideri di sor M______ P______ e suo subalterno B____, è

stata riformata e sostituita dall'arresto TF 6B_306/2019 del 22.05.2019 (…) e,

che (sentenza CARP) è comunque nulla radicalmente in ragione dell'ipotesi di

corruzione e altri reati delle due giudicesse V______-Ch______ e M______ (…), e

della loro regista intermedia sora R______, compreso il PP, ad opera del loro

corruttore sor M______ P______ (tutti sotto inchiesta di nuovo avanti la Procura

federale di Berna stante 'il divieto di investigare il criminale M______

P______ ed i suoi accoliti corrotti vigente in Ticino') ai danni della RE1, da

un verso; e, in ragione delle gravissime violazioni dei diritti di difesa (…)

consumate durante il processo taroccato, dall'altro verso. Pendono ancora

diverse impugnative avanti le competenti Autorità giudiziarie e governative

tese all'esecuzione della sentenza 6B_306/2019 ovvero all'accertamento di

nullità della decisione CARP. Soprattutto dopo la scoperta della fabbrica delle

false sentenze TF installata dal falsario seriale, probabile assassino del

giudice federale Dr. Prof. H______ G______ S______, frodatore, truffatore, corruttore,

riciclatore internazionale di denaro sporco, ecc. ecc. sor M______ P______"

(loc. cit., pag. 10 seg.).

7.3 A parte la palese gravità

delle considerazioni diffamanti e ingiuriose nei confronti della controparte, dell'allora

patrocinatore di quest'ultima e dei giudici, di ogni grado (distrettuali,

cantonali e federali), che si sono occupati della sua vertenza – ovvero a

"360 gradi" come ha indicato non senza ragione il Pretore – e

che si commentano da sole, preoccupa seriamente l'apparente mancata presa di

coscienza della sua condotta da parte della reclamante la quale nega il

carattere sconveniente delle sue espressioni che anzi considera "precise

verità" – di cui manca tuttavia ogni riscontro - che non "possono

offendere alcuno" (v. pure il commento a pag. 3 del reclamo: "il

re è nudo! Ma i fedelissimi fingono di no e continuano (inutilmente) a fare

quadrato"). Non si disconosce che la sconvenienza di un atto va

ammessa con una certa prudenza e che una certa animosità e colorito nelle

esternazioni delle parti sono insite in una controversia giudiziaria. Il

problema è che con le sue accuse – a sostegno delle quali non fornisce la

benché minima prova – RE1 ha trasceso ogni limite e decenza. Ella dimentica che

le esternazioni di una parte (a maggior ragione ove questa esercita la

professione di avvocato) non possono sconfinare nel dileggio o, peggio ancora,

nell'ingiuria verso il giudice o la controparte (e suoi rappresentanti) ma

devono restare entro i limiti – manifestamente e gravemente oltrepassati in

concreto – di una critica oggettiva (Frei,

loc. cit.). Considerate le ripetute sconvenienze e la loro gravità, nulla

impediva pertanto al Pretore di giudicare, già da sé solo, lo scritto 12 giugno

2024 abusivo – e non meritevole di tutela giuridica – nel senso dell'art. 132

cpv. 3 CPC e prescindere quindi dall'assegnazione di un termine supplementare

per rimediare al vizio (v. Kramer/Erk

in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische

ZPO, 2a edizione, ni. 11 e 15 ad art. 132; Frei, loc. cit.).

7.4 Ma

vi è di più. Come riconosce la stessa reclamante, non si tratta del primo "passo

falso" dell'interessata la quale si è già vista in passato e a più riprese

ritornare propri allegati per rimediare alle sconvenienze che li connotavano o è

altrimenti già stata diffidata ripetutamente dal reiterare condotte processuali

offensive, pena il rinvio senz'altra formalità dei suoi atti (a titolo di

esempio e solo per quanto riguarda la Sezione civile del Tribunale di appello

cfr. CEF inc. 15.2024.12 del 24 aprile 2024, consid. 5.1, inc. 15.2016.91 del

29 novembre 2016, consid. 4, inc. 14.2014.147 del 13 aprile 2015 consid. 5.2.c;

Considerandi

II CCA, inc. 12.2017.152 del 19 giugno 2018 [riguardante una decisione della

Pretura di Lugano, sezione 1]). Anche in virtù di ciò e del maggior rigore

richiesto da un legale (già reso attento più volte al problema), RE1 non poteva

seriamente più contare sull'indulgenza del giudice adito. La decisione del

Pretore di ritenere pertanto l'atto 12 giugno 2024 come inammissibile – o

meglio come non presentato – e di rinviare il medesimo alla mittente resiste

alla critica anche sotto questo aspetto. Senza considerare che la reclamante

neppure discute l'altro motivo relativo all'incomprensibilità degli argomenti

proposti in detto atto, su cui non occorre dunque attardarsi.

7.5

Quanto

al rischio che la decisione del Pretore le farebbe subire un danno

difficilmente riparabile, la reclamante perde di vista che tale

"decisione" in realtà non integrava – a ben vedere – un atto

procedurale formale (v. STF 4D_72/2023 dell'11 giugno 2024 consid. 1.2 con

rinvii) né poteva passare in giudicato (STF 4A_55/2021 del 2 marzo 2021 consid.

5.

in fine). Del resto la comunicazione che considera l'atto come non presentato

nel senso dell'art. 132 CPC (e sul quale il giudice non può entrare nel merito:

Frei, op. cit., n. 25 ad art. 132)

neppure va notificata alla controparte (Bürki,

Die Prozessleitung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung unter

besonderer Berücksichtigung des konventions- und verfassungsmässigen

Replikrechts, Zurigo 2023, pag. 114 n. 246) ed è impugnabile soltanto con un reclamo

per denegata giustizia (STF 4D_72/2023 dell'11 giugno 2024 consid. 1). L'atto

abusivo nel senso dell'art. 132 cpv. 3 CPC neanche giustificherebbe l'apertura o

il proseguimento di una procedura (STF 4D_72/2023 dell'11 giugno 2024 consid.

1.2

con rinvii). Nulla impediva (né impedisce tuttora) pertanto all'interessata

di riproporre al giudice le proprie domande secondo i crismi procedurali (cfr.

STF 4A_55/2021 del 2 marzo 2021 consid. 5 in fine). La doglianza di diniego di

giustizia cade pertanto nel vuoto. Come non si potrebbe affermare – ciò che non

pretende nemmeno la reclamante – che l'esigenza di un allegato comprensibile e

privo di sconvenienze non sia sorretta da un interesse degno di protezione e

sia fine a sé stessa, complicando in maniera insostenibile l'attuazione del

diritto materiale o l'accesso ai tribunali (DTF 142 IV 304 consid. 1.3.2). Anche

l'eccezione di formalismo eccessivo manca dunque di consistenza.

8.

La

reclamante si duole dipoi di un'errata notificazione della decisione pretorile in

Croazia tramite il servizio postale in spregio alle norme internazionali in

materia. Ella rileva che la Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa

alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed

extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65 in: RS 0.274.131), applicabile nei rapporti tra Svizzera e

Croazia, prevede sì la possibilità di notificare direttamente, tramite la

posta, atti giudiziari alle persone che si trovano all'estero, salvo però se lo

Stato di destinazione non abbia dichiarato di opporsi (art. 10 lett. a CLA65).

E la Croazia avrebbe proprio fatto uso di questa riserva. Per il resto,

soggiunge la reclamante, la Svizzera non si sarebbe valsa della facoltà

riservata dall'art. 15 n. 2 CLA65, sicché il Pretore non avrebbe potuto "decidere

nel merito" (memoriale, pag. 4).

8.1

Si

conviene con la reclamante che la Croazia ha effettivamente dichiarato di

opporsi alla possibilità di notificare direttamente, tramite la posta, gli atti

giudiziari nel suo Paese (v. https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/status-table/notifications/?csid=955&disp=resdnhttps://www.______ca formale

si determina in base al diritto procedurale del tribunale che emette il

giudizio (Volken, Die

internationale Rechtshilfe in Zivilsachen, Zurigo 1996, pag. 30 n. 2 e pag. 62

n. 102), in concreto dunque in base al CPC svizzero. E già sotto questo profilo

v'è da chiedersi se la "decisione" pretorile, che di per sé non si

connotava come un atto procedurale formale (v. sopra, consid. 7.5) e men che

meno come decisione di "merito", rientrasse tra gli atti

giudiziari soggetti alle modalità di notifica prescritti dalla CLA65. A ben

vedere, tale comunicazione neppure era necessaria perché lo scritto abusivo del

12.

giugno 2024 – che faceva seguito alle ripetute precedenti diffide da parte

delle varie autorità giudiziarie – poteva finanche essere messo agli atti senza

ulteriore formalità e commento (Weber

in: Kurzkommentar ZPO, 3a edizione, n. 19 ad art. 132). Sia come

sia, la comunicazione in rassegna considerava, all'atto pratico, lo scritto in

parola – che, per quanto testé illustrato (sopra, consid. 7.5) neppure era idoneo

ad avviare una procedura (Messaggio concernente il CPC del 28 giugno 2006, pag.

6679) – come non presentato (conformemente a quanto previsto dall'art. 132 cpv.

1.

CPC), tanto da retrocederlo alla mittente e da prescindere da una

notificazione alla controparte. La questione può in ogni caso rimanere

irrisolta, per quanto si vedrà in appresso.

8.2

Comunque

sia, la censura della reclamante va infatti respinta senza che occorra

approfondire se la concreta notificazione sia o meno stata regolare. Come ha

ancora di recente ricordato questa Camera (sentenza inc. 12.2024.9 del 22

aprile 2024, consid. 6), la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire – con

riferimento all'applicazione di questa medesima Convenzione – che una parte non può lamentarsi in

buona fede della notificazione irregolare di un atto giudiziario se, come nel

caso specifico, ha comunque ricevuto per tempo l'atto in questione, sul quale

ha potuto esprimersi – liberamente in questa sede – e in definitiva non ha

subito alcun pregiudizio concreto dall'eventuale irregolarità (loc. cit. con

riferimento a STF 5C.179/2000 dell’11 gennaio 2001 consid. 2; cfr. pure,

più in generale, DTF 132 I 249 consid. 7, STF 4A_367/2007 del 30 novembre 2007

consid. 3.2).

8.3

si vede quale interesse possa dedurre RE1 – che da anni equivoca sul suo

effettivo domicilio che lei si ostina a indicare in Croazia seppure continui a

spedire e ritirare gli invii postali (compresa la petizione in rassegna, v. la

busta d'invio) da/a L______ dove ha fra l'altro sede il proprio studio legale

(a titolo di esempio: CEF inc. 14.2024.62 del 25 settembre 2024, consid. 3.2;

14.2023.61

del 25 aprile 2024, consid. 3.4; 15.2022.147 dell'8 marzo 2023,

consid. 4; 15.2022/64/65 dell'8 settembre 2022; II CCA, inc. 12.2022.102/112

del 25 ottobre 2022, consid. 4) – dalla censura di irregolare notifica ove appena

si consideri che, anche seguendo la sua tesi, nulla impedirebbe al primo

giudice di notificare di nuovo la comunicazione al suo domicilio professionale

a L______ (dove conviene notificare anche l'odierna decisione) o al fermo posta

di C______ da lei indicato come recapito in precedenti procedure (v. solo recentemente,

fra i tanti, anche gli inc. CEF 15.2024.39 del 5 settembre 2024; 15.2024.27 del

5.

settembre 2024; 15.2024.27 del 19 luglio 2024; 14.2024.42 del 19 luglio 2024;

15.2024.12

del 24 aprile 2024; III CCA 13.2023.120 dell'8 gennaio 2024;

13.2022.2/3 del 2 marzo 2022). Un eventuale rinvio al Pretore si esaurirebbe in

un mero e inutile esercizio formale.

9.

Ne

consegue che il reclamo vede la sua sorte segnata. Le spese processuali seguono

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato per osservazioni.

10.

L'emanazione

della presente sentenza rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nel reclamo.

11.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d CPC), l'impugnabilità di una decisione incidentale, sempre che il ricorso sia ammissibile in virtù degli art.

92.

segg. LTF, segue la via dell'azione principale. Nella fattispecie spetterà

alla reclamante rendere verosimile, ove intendesse presentare ricorso in

materia di diritto civile, che ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il

valore litigioso è di almeno fr. 30 000.–.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo 1° luglio 2024 di

RE1 è respinto.

2. Le spese processuali del reclamo, di fr. 500.-, sono

poste a carico della reclamante.

3. Notificazione:

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il cancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art.95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il termine

di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non

nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).