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Decisione

12.2024.88

Azione di accertamento dell'inesistenza del debito. Compensabilità. Onere della prova. Riconoscimento di debito configurato da documenti fiscali (in particolare, RD con la sottoscrizione di dichiarazioni fiscali)

20 maggio 2025Italiano33 min

versato alla moglie la cifra di complessivi fr. 2'250'000.-. Per sua parte AP1 si è impegnata a cedere al marito le sue

Source ti.ch

Incarto n.

12.2024.88

12.2024.145

Lugano

20 maggio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliera:

Federspiel

Peer

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2023.2 della Pretura della giurisdizione

di Locarno-Città - promossa con petizione 20 gennaio 2023 da

AO1,

B______ s______ M______

rappr. dall’avv.

PA2,

A______

contro

AP1,

L______

rappr. dall’avv. dott.

PA1,

L______

con cui ha chiesto ex art.

85a LEF l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 280'086.65 oltre

interessi vantato da AP1 nei suoi

confronti nonché il mantenimento dell’opposizione da lui interposta al PE n. _______ dell’UE di Lo______,

domande a cui si è opposta

la convenuta e che il Pretore aggiunto (in seguito: Pretore) con sentenza

dell’11 giugno 2024 ha parzialmente accolto accertando “l’estinzione

parziale del debito di AO1 verso AP1 per fr. 230'070.-” e annullando

l’esecuzione n. _______ dell’UE di Lo______

per tale cifra e revocando inoltre “la sospensione dell’esecuzione n. _______ dell’UE di Lo______

limitatamente all’importo di fr. 50'016.55” (corretto: fr. 50'016.65) “più

interessi”,

appellante la convenuta

con atto di appello di data 8 luglio 2024 con cui postula la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione,

protestate tasse, spese e ripetibili,

appellante incidentalmente l’attore con osservazioni e

appello incidentale del 14 ottobre 2024 con cui chiede la reiezione

dell’appello principale e la riforma del querelato giudizio nel senso di

accogliere integralmente la petizione, con protesta di tasse, spese e

ripetibili,

mentre la convenuta con risposta 18 novembre 2024

postula la reiezione dell’appello incidentale pure con protesta di tasse, spese

e ripetibili;

letti e esaminati gli atti e

Fatti

i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. In

data 25 giugno 2021 il Pretore del Distretto di L______, sezione 6, ha

pronunciato il divorzio di AO1 e di AP1 (separati dal 14 dicembre 2017),

omologando l’accordo raggiunto durante il procedimento. L’intesa prevedeva in

particolare che, in liquidazione del regime matrimoniale, il marito avrebbe

versato alla moglie la cifra di complessivi fr. 2'250'000.-. Per sua parte AP1 si è impegnata a cedere al marito le sue

quote sociali di P______ Sagl (doc. D).

Per quanto oggetto di causa, è utile precisare

che dal 10 giugno 2010 al 5 novembre 2018 AP1

è stata socia e gerente di questa società con diritto di firma individuale.

2. Il

20 settembre 2021 P______ Sagl ha modificato la

propria ragione sociale in I______ Sagl.

Con

scritto di data 18 ottobre 2021 la società ha notificato ex art. 318 CO a AP1 la disdetta dei “prestiti” da lei

ricevuti per l’importo complessivo di fr. 280'086.65 (doc. F). Per chiarezza

espositiva è necessario evidenziare sin d’ora che - stando a quanto precisato

da AO1 nelle more di causa - questo importo

sarebbe composto in realtà di prestiti propriamente detti per fr. 230'645.- e

di una pretesa per il rimborso di un prelievo di fr. 50'000.- effettuato da AP1 nel gennaio 2018 (cfr. anche petizione,

punto 3, pag. 3).

3. Con

atto di cessione di data 1° dicembre 2021 I______ Sagl ha ceduto il credito di fr. 280'086.65 ad AO1; il documento è stato sottoscritto, per

conto di I______ Sagl, da AO1 medesimo, divenuto nel mentre gerente

unico della società (doc. G e E). AO1 ha

quindi dedotto questo importo dallo scoperto ancora dovuto alla ex moglie in

base alla decisione di divorzio.

A fine 2021 AP1 ha

avviato la procedura esecutiva per ottenere l’incasso del credito residuo di

fr. 280'086.65 facendo spiccare avverso l’ex marito il PE n. _______ dell’UE di Lo______

(doc. A).

In data 10 giugno 2022 il Pretore ha rigettato in via

definitiva l’opposizione interposta da AO1

contro il predetto precetto (doc. B), decisione confermata dalla CEF in data 18

novembre 2022 (doc. C).

4. In data 20 gennaio 2023 AO1 ha quindi inoltrato un’azione alla

Pretura di Locarno - Città volta all’accertamento

dell’inesistenza del debito di fr. 280'086.65, oltre interessi, vantato da AP1 nei suoi confronti nonché al

mantenimento dell’opposizione da lui interposta al PE n. _______ dell’UE di Locarno. In breve, l’attore

ha fatto valere l’estinzione

dell’importo precettato per effetto della compensazione con il credito verso la

convenuta cedutogli da I______ Sagl.

Con

decisione supercautelare del 7 marzo 2023, il Pretore ha accolto la domanda

cautelare di data 20 gennaio 2023 di AO1 e

ordinato la sospensione provvisoria dell’esecuzione.

Con risposta del 23 marzo 2023 AP1 si è opposta alla petizione contestando,

in sintesi, sia l’esistenza che l’esigibilità del credito posto in

compensazione nonché la validità della cessione di credito doc. G. In relazione,

specificatamente, al prelievo di fr. 50'000.- effettuato dal conto della

società, la convenuta ha sostenuto, tra l’altro, di aver utilizzato l’importo

per saldare delle fatture societarie e ha sollevato l’eccezione di prescrizione

in relazione all’art. 62 CO. Essa ha inoltre contestato i presupposti per la

compensazione del credito accampato dall’ex marito con il suo credito,

incontestato, scaturito dalla decisione di divorzio, richiamandosi in

particolare all’art. 125 cifra 2 CO.

Con replica 2 maggio 2023

e duplica 27 giugno 2023 le parti hanno ulteriormente sostanziato le proprie

domande e allegazioni.

5. Esperita l'istruttoria le parti hanno rinunciato alla

discussione finale presentando dei memoriali conclusivi scritti con cui hanno

ribadito le rispettive antitetiche posizioni.

6. Con sentenza 11 giugno 2024 il Pretore ha parzialmente

accolto la petizione di AO1 e accertato

l’estinzione parziale - per compensazione - del suo debito nei confronti della

ex moglie AP1 per fr. 230'070.-,

annullando di conseguenza per tale importo l’esecuzione n. _______ dell’UE di Lo______ e diminuendo la

somma precettata per tale cifra. Per la

rimanenza di fr. 50'016.55 (corretto: fr. 50'016.65; fr. 280'086.65 – fr.

230'070.-; cfr. sentenza, pag. 6 seg.) invece il Pretore ha revocato la

sospensione dell'esecuzione.

Più nel dettaglio, il Pretore dopo aver ripercorso i

fatti, ha accertato l'estinguibilità per compensazione del credito della

convenuta e l'esistenza come pure l'esigibilità del credito correntista di

I______ Sagl per fr. 230'070.- giudicandolo comprovato

dai documenti fiscali agli atti. Documenti quelli prodotti dall’attore che il

giudice di prime cure ha ritenuto autentici. Egli ha pure appurato la validità

della cessione di cui al doc. G, considerando che AO1 “era anche espressione dell'intero

societariato e, di riflesso, dell'assemblea dei soci” (sentenza cit., pag.

6) e ha pertanto accertato l’avvenuta estinzione del debito di AO1 nei confronti della ex moglie per questo

importo.

Per contro il Pretore non ha riconosciuto

l’esistenza della pretesa di rimborso di I______ Sagl verso AP1

di fr. 50'000.-, non avendo l’attore provato l’irregolarità e la non

ascrivibilità alla società dei pagamenti effettuati dalla ex moglie con questi

soldi.

Le spese processuali di fr. 11'200.- sono

state poste a carico della convenuta per fr. 9'000.- e dell'attore per fr.

2'200.- a cui la controparte è stata tenuta a rifondere fr. 12'000.- per ripetibili

ridotte.

7. Con l’appello di data 8 luglio 2024 che qui ci

occupa AP1 chiede di riformare il giudizio

impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione e di revocare

integralmente la sospensione dell'esecuzione.

In questa sede l’appellante ribadisce la

tesi secondo cui vi sarebbe incompensabilità tra il (proprio) credito compensato

e quello compensante (di AO1) per

mancanza di identità. Essa contesta anche l'esistenza del credito posto in

compensazione dall’ex marito.

AP1 argomenta inoltre che la documentazione fiscale

menzionata dal primo giudice non può produrre effetti al di fuori dell'ambito

fiscale, è stata in parte allestita unilateralmente dal marito e presenta anche

una firma che non è la sua. Non vi è pertanto - a suo dire - alcun ribaltamento

dell'onere probatorio nel senso dell'art. 17 CO, anche perché nell'ambito

dell'azione ex art. 85a LEF incomberebbe all'attore dimostrare l'inesistenza

del proprio debito; l'appellante si duole quindi di una violazione dell'art. 17

CO e dell'art. 85a LEF.

AP1 prosegue sostenendo la nullità della cessione del

credito ad AO1 avvenuta - a suo dire - in

palese conflitto d'interessi; secondo la stessa questi non poteva considerarsi

espressione dell'intero societariato e neppure poteva prescindere da

un'autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci.

L’appellante rimprovera poi al Pretore di

non aver considerato che nella convenzione di divorzio le parti avevano inteso

regolare anche le poste di dare e avere a livello societario, motivo per cui

non avendo AO1 invocato il credito in

oggetto nella procedura di divorzio egli vi avrebbe rinunciato.

Da ultimo,

AP1 contesta la validità della

cessione del credito societario di cui al doc. G e nega l’esistenza di un reale

e concreto animus cedendi.

Con osservazioni e appello incidentale del 14 ottobre

2024 AO1 chiede di respingere l’appello

principale e di modificare la decisione pretorile nel senso di accogliere

integralmente la petizione accertando l’inesistenza del suo debito avverso AP1 per l’intero importo di fr. 280'086.65.

In particolare, in relazione all’importo di fr.

50'000.- egli allega che, contrariamente

a quanto stabilito dal primo giudice, spettava alla controparte provare di

avere impiegato la somma in questione per saldare determinate fatture della società.

L’appellante incidentale contesta poi l’applicabilità

al caso di specie degli art. 62 segg. CO e sostiene - per la prima volta - che AP1 risponde contrattualmente per il prelievo

indebito verso la società di cui era gerente secondo gli art. 394 segg. CO. Egli

osserva inoltre che già una semplice lettura delle fatture pagate indica che le

stesse nulla avevano a che vedere con la società. Il Pretore avrebbe pertanto violato

l'art. 400 CC (recte: CO) e violato l’art. 8 CC rovesciando l'onere della

prova.

Con risposta 18 novembre 2024 avverso l’appello

incidentale AP1 postula la reiezione del

gravame, con argomentazioni di cui si dirà per quanto necessario in seguito, anch’essa

con protesta di spese e ripetibili.

8. L’art.

308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).

Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la

soglia testé menzionata.

9. I

termini di impugnazione, di risposta e per formulare appello incidentale sono

di 30 giorni (art. 311 cpv. 1, 312 cpv. 2 e 313 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto,

l’appello 8 luglio 2024 contro la decisione 11 giugno 2024 (notificata il giorno

successivo) è tempestivo, così come sono tempestivi le osservazioni e l’appello

incidentale di data 14 ottobre 2024 nonché la risposta all’appello incidentale del

18 novembre 2024.

10. L’atto

di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed

essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). La parte appellante deve spiegare

non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o

censurabili le motivazioni del Pretore. Essa non può dunque limitarsi a

proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire

critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello

deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure

ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

Appello principale (inc. 12.2024.88)

11. Preliminarmente,

con riferimento all’ammissibilità delle censure sollevate è necessario rilevare

che l’appello qui in esame in alcuni punti non contiene una critica puntuale al

giudizio di prima istanza ma si limita a esporre una propria lettura dei fatti

e a illustrare il proprio punto di vista senza peraltro debitamente

approfondire le tematiche sollevate. Problematica

che concerne, in particolare, la censura relativa all’autenticità dei documenti

prodotti, la (contestata) qualifica quale prestito del credito posto in

compensazione relativamente all’importo di fr. 230'070.- e la pretesa - ma non debitamente

motivata - errata applicazione alla fattispecie della giurisprudenza federale

in materia di conflitto di interessi.

L'appello in esame viene quindi esaminato nella misura

in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al

giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei

passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

12. Come poc’anzi accennato, con il suo gravame AP1 contesta nuovamente la compensabilità del

proprio credito e nega vi sia identità tra il credito compensato e il credito

compensante. A detta dell’appellante il fatto che la somma compensata fosse

parte della prevista liquidazione del regime matrimoniale escluderebbe che la

stessa possa essere posta in compensazione. Queste argomentazioni non possono essere

condivise.

Per quanto attiene alla

questione dell’identità, dottrina e giurisprudenza ritengono che, ai sensi

dell’art. 120 CO, l’identità delle prestazioni sia data quando ci si trova in

presenza di due debiti in denaro (eventualità che si realizza più

frequentemente) o di prestazioni che vertono su cose fungibili di stessa natura

e qualità. Non è di contro richiesto né che vi sia un rapporto di connessione

tra i crediti compensanti e compensati, che la maggior parte delle volte

discenderanno da cause differenti, né che abbiano lo stesso valore (Jeandin / Hulliger, in: Commentaire

Romand, CO I, 3ª ed., n. 11 e 14 ad art. 120 CO con rinvii; Müller in: Basler Kommentar, OR I, 7ª

ed., n. 10 ad art. 120 CO con rinvii; Kessler

in: KUKO, OR, 1ª ed., n. 11 seg., 15 seg. ad art. 120 CO).

In

concreto le due prestazioni poste in compensazione vertono entrambe

(pacificamente) su due somme di denaro ragion per cui non si pone alcun

problema di assenza di identità.

Nello

specifico, diversamente da quanto sembra credere l’appellante, non risulta neppure

dato uno dei casi di esclusione previsti dall’art. 125 CO. Questa norma prevede

alla cifra 2 l’inestinguibilità per compensazione di quelle prestazioni che per

loro natura devono essere effettivamente soddisfatte al creditore, come per esempio

quelle per alimenti o salari assolutamente necessari al mantenimento del

creditore e della sua famiglia.

La

dottrina e la giurisprudenza ritengono quale criterio quello del minimo vitale

utilizzato dalle autorità di esecuzione per determinare la parte pignorabile di

certi redditi del debitore (cfr. anche art. 93 LEF). Di conseguenza, il divieto

di compensare non entra in linea di conto nella misura in cui le prestazioni in

questione eccedono quello che è assolutamente necessario. L’impignorabilità

assoluta di certe prestazioni prevista dall’art. 92 LEF non esclude la

possibilità di effettuare una compensazione per l’eventuale parte del reddito

che eccede il minimo vitale del creditore compensato e della sua famiglia (Jeandin / Hulliger, in: op. cit., n. 6

segg. ad art. 125 CO con rinvii; Müller

in: op. cit., n. 1, 7 e 9 ad art. 125 CO).

Nella

fattispecie qui in esame, il credito posto in esecuzione da AP1 e per cui l’ex marito invoca l’estinzione

tramite compensazione, benché scaturisca dalla liquidazione del regime

matrimoniale, non rientra - alla luce dei principi illustrati poc’anzi - in

questa casistica non potendo lo stesso essere considerato strettamente

necessario al mantenimento della creditrice. A questo proposito vale inoltre la

pena osservare che - nell’ambito della convenzione di divorzio (doc. D)

l’appellante principale ha rinunciato a pretendere un contributo alimentare e

che l’appellato le ha già versato - per ammissione della stessa ex moglie (appello,

pag. 5) - circa fr. 1'970’000.-, importo che - come rettamente osservato dal

Pretore - è destinato a garantirle un alto tenore di vita per diversi anni,

circostanza che oltretutto AP1 neppure

contesta. In concreto, negare la compensabilità del credito in parola equivarrebbe

a misconoscere la ratio (essenzialmente sociale) dell’art. 125 cfr. 2 CO.

13. L’appellante prosegue contestando l’esistenza del

credito di fr. 230'070.- di P______ Sagl (ora

I______ Sagl) nei suoi confronti (e poi

oggetto di cessione ad AO1, aspetto su

cui si tornerà in seguito, cfr. consid 16), e nega che possa essere comprovata

dalla documentazione fiscale agli atti. In particolare, AP1 rimprovera al Pretore di avere considerato

- a suo dire erroneamente - questi documenti alla stregua di un riconoscimento

di debito e allega di non aver mai inteso riconoscere con la sottoscrizione degli

stessi un debito nei confronti della società.

13.1. Giusta

l’art. 8 CC, l’onere della prova di un fatto ricade sulla parte che se ne

prevale, nello specifico spetterebbe pertanto, di principio, ad AO1 provare l’esistenza del credito compensante.

Questo onere subisce però un capovolgimento nel caso in cui il creditore

disponga di un riconoscimento di debito (DTF 131 III 268, consid. 3.2); riconoscimento

che non soggiace ad alcuna condizione di forma e che il debitore può aver

espresso anche per atti concludenti. In

tal caso incombe al debitore provare che il credito fatto valere nei suoi

confronti non sussiste o è estinto. L’indicazione di una causale non è

necessaria. Di regola, un

riconoscimento di debito presuppone una dichiarazione del debitore rivolta al

creditore soggetta a ricezione (Schwenzer / Fountoulakis in:

Basler Kommentar, OR I, 7ª ed., n. 3 e 8 ad art. 17 CO con rinvii; Tevini, in: Commentaire Romand, CO I, 3ª ed., n. 1, 4, 5 e 7ad art. 17 con

rinvii).

Sussistono però delle eccezioni riguardo a

quest’ultimo aspetto. Secondo dottrina e giurisprudenza infatti anche documenti

indirizzati a un terzo possono configurare un riconoscimento di debito nel caso

in cui siano destinati a entrare nella sfera di conoscenza del creditore e

racchiudano la volontà del debitore di riconoscere la pretesa in oggetto (cfr.

anche Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3ª ed., n. 70 e

71 ad art. 82 LEF con rinvii). In

particolare, l’Alta Corte, in una sentenza del 3 dicembre 2018 - precisando e

relativizzando la portata di una sua precedente decisione (STF del 3 dicembre

2009 inc. 5D_135/2009) - ha indicato che non si può escludere che anche

dichiarazioni destinate ad autorità amministrative o fiscali possano costituire

un riconoscimento di debito (STF 5A_650/2018, consid. 4.3, 4.4 e 5.1).

13.2. Nel

concreto caso, AO1, per comprovare il

credito di fr. 230'070.- qui in discussione - e che AP1 aveva l’onere di smentire (v. sopra

consid. 13.1) - ha prodotto diversi documenti fiscali che il Pretore ha già

avuto modo di analizzare nel dettaglio (cfr. sentenza impugnata pag. 2 seg. a

cui si rinvia); su quelli più significativi ai fini di causa è utile però qui

soffermarsi nuovamente.

Come già rimarcato dal giudice

di prime cure, figurano in particolare agli atti le dichiarazioni

di imposta delle persone fisiche per gli anni 2013 (doc. R) e 2015 (doc. S), sulle

quali è indicato un debito di fr. 226'120.- (in quella del 2013), poi salito a

fr. 230'070.- (in quella del 2015), di AP1

verso la società P______ Sagl (il debito è

stato registrato come “PRESTITO N. BONALUMI,

PIANIFICA P______ Sagl”); le due dichiarazioni

riportano la firma di entrambi i coniugi.

Specularmente, nelle dichiarazioni di imposta 2013 e 2015 di P______ Sagl è registrato un credito di fr. 226'120.- (DI

2013, doc. P) poi aumentato a fr. 230'070.- (DI 2015, doc. Q) nei confronti di AP1. Entrambi i documenti sono firmati sia da

AO1 che da AP1

(doc. P, pag. 6 e 8, doc. Q pag. 6 e 8); sulla contestazione relativa all’autenticità

di detti documenti si tornerà in seguito (consid. 13.3).

Indipendentemente da ogni

ulteriore disquisizione, è innegabile che con la sottoscrizione dei doc. S e R AP1 ha comunicato (all’autorità fiscale) di

avere un debito personale di fr. 226’120.- (DI 2013), rispettivamente di fr.

230'070.- (DI 2015) nei confronti di P______ Sagl.

Simmetricamente, firmando,

in veste di gerente, le dichiarazioni di imposta doc. P e Q essa ha attestato (al

fisco) l’esistenza di questo credito di P______ Sagl nei suoi confronti.

Ora,

sarà anche vero - come ribadito dall’appellante - che questi documenti erano

destinati alle autorità fiscali, nondimeno questa Camera non può ignorare

questo parallelismo: da un canto, infatti, AP1

ha (chiaramente) riconosciuto (per quanto nei confronti di un terzo) di essere

debitrice dell’importo in parola verso P______ Sagl (doc. R e S) e, dall’altro,

sempre AP1 ha attestato - in qualità di

gerente della società - l’esistenza di questo credito nei suoi confronti (doc.

P e Q).

Essendovi,

nello specifico, identità tra debitrice e rappresentante della società

creditrice, è pure corretto ritenere - in linea con quanto illustrato poc’anzi (consid.

13.1) - che la dichiarazione di AP1 fosse destinata a entrare nella sfera di conoscenza della creditrice.

Racchiudendo,

di fatto, questa dichiarazione la volontà della debitrice di riconoscere la

pretesa in esame, la stessa può essere qualificata di riconoscimento di debito,

quantomeno nella forma degli atti concludenti. La

valutazione pretorile che giunge - per quanto con argomentazione sensibilmente

diversa - alla stessa conclusione non può essere giudicata errata - come invece

preteso dalla qui ricorrente - e va tutelata.

Alla

luce di tutto quanto precede, contestare ora la portata di questa manifestazione

di volontà - allegando che “questa documentazione” aveva “unicamente

uno scopo fiscale” (appello, pag. 7) stride (pure) con il principio della

buona fede e porrebbe interrogativi sulla commissione di un delitto fiscale (v.

art. 269 LT).

A questo vada aggiunto

che AP1 non ha mai fornito alcuna

spiegazione (plausibile) sul perché questo debito, rispettivamente questo

credito, sarebbe stato indicato nelle dichiarazioni di imposte in esame se non fosse

esistito e tantomeno è riuscita a giustificare la simmetricità - evidenziata in

precedenza - delle registrazioni; essa si è infatti limitata a dichiarare, in

sede di interrogatorio, “io non ho mai contratto nessun debito verso la

società” senza chiarire alcunché (interrogatorio del 23 gennaio 2024, pag.

6), attitudine processuale questa che va inevitabilmente a suo sfavore.

In quanto gerente (con

diritto di firma individuale) di P______ Sagl essa non poteva legittimamente

ignorare l’esistenza di questo credito della società nei suoi confronti,

credito che, nello specifico, essa ha (pure) attestato apponendo la sua firma in

calce alle dichiarazioni doc. P e Q.

A questo proposito è

utile ricordare che (anche) il teste O______ M______, contabile della società, ha confermato che entrambi

i coniugi erano informati dei prestiti correntisti registrati nei loro confronti;

egli si è così espresso “questi prestiti furono una delle prime cose che io

discussi con entrambi i coniugi B______

quando io presi in mano la società” ed ancora “ricordo semplicemente di

averne parlato”, pur ammettendo di non ricordare nel dettaglio le

spiegazioni che essi gli diedero (audizione testimoniale del 23 gennaio 2024

cit., pag. 4), deposizione della cui credibilità non vi è invero motivo di

dubitare e che neppure è stata debitamente contestata da AP1.

Per completezza, è utile precisare che la sentenza della

Camera di esecuzione e fallimenti del 3 novembre 2000 (inc. 14.2000.50) menzionata

dall’appellante a sostegno della propria tesi (appello, pag. 7) non è

direttamente applicabile alla fattispecie qui in esame, realizzandosi, in

concreto - diversamente che nella causa decisa dalla CEF - quelle circostanze

eccezionali evocate poc’anzi per cui anche una dichiarazione avverso un terzo

può costituire riconoscimento di debito. A questo vada aggiunto che le due vertenze soggiacciono a norme

procedurali - e, di riflesso, a esigenze allegatorie e probatorie - diverse.

13.3. Per

quanto attiene all’autenticità dei documenti prodotti da AO1, è a ragione che il Pretore ha ritenuto

non sufficientemente motivata - e pertanto non conforme alle esigenze poste

dell’art. 178 ultima frase CPC - la contestazione di AP1. In sede di duplica, la stessa si è

infatti limitata a mettere in dubbio la conformità agli originali delle

fotocopie dei doc. P e Q (duplica, pag. 3) e solo in seguito, in sede di

interrogatorio, e pertanto tardivamente, essa ha negato, rispettivamente sollevato

dubbi sull’autenticità della sua firma sia in relazione ai doc. P e Q che ai doc.

R e S (interrogatorio del 23 gennaio 2024 cit., pag. 6), senza indicare però

alcun elemento concreto a sostegno di questa tesi, come invece richiesto da

dottrina e giurisprudenza (cfr. Dolge

in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª ed., n. 2 ad art. 178 CPC con rinvii). A prescindere

dalla portata probatoria limitata di cui gode la deposizione della qui

appellante, quanto da essa sostenuto in relazione alla ricezione di lettere

anonime con della documentazione societaria confidenziale e in particolare di “una

carta velina con diversi modelli” della sua “firma ricalcati” pare

invero poco credibile (cfr. interrogatorio cit., pag. 7), questo anche perché

non sono seguiti quegli atti concreti che sarebbe stato legittimo attendersi in

una simile circostanza (cfr. anche sentenza impugnata, pag. 4). Ciò detto,

nello specifico, la censura appellatoria, peraltro incentrata sulla (sola)

firma sul doc. P, oltre che infondata si rivela (pure) inammissibile in quanto non

sufficientemente motivata (cfr. consid. 11).

13.4. Un po’ confusa pare invero la contestazione appellatoria

relativa alla pretesa violazione degli art. 17 CO e 85a LEF. Diversamente da

quanto allega l’appellante (appello, pag. 8 segg.), malgrado l’inversione dei

ruoli tra le parti, l’onere di provare il proprio credito spettava a AP1.

Questo perché

l'inversione dei ruoli dei contendenti non cambia la distribuzione dell'onere

della prova sulla base del diritto sostanziale; sebbene il creditore abbia il

ruolo di convenuto, gli incombe l'onere di dimostrare e provare l'esistenza del

suo credito, con la conseguenza che la mancata dimostrazione o l'assenza di

prova comporta la perdita del credito a causa dell'effetto di giudicato della

sentenza dichiarativa (cfr. Bangert

in: Basler Kommentar, SchKG, 3ª ed., n. 4 ad art. 85a LP con rinvii).

In linea di massima, sono

ammesse tutte le forme di prova. Vale anche qui il principio generale

codificato nell’art. 157 CPC secondo cui il giudice fonda il proprio

convincimento apprezzando liberamente le prove (Brönnimann

in: KUKO, SchKG, 2ª ed., n. 24 ad 85a LP con rinvii).

Come

visto, in concreto, il credito (qui oggetto di compensazione) posto in

esecuzione da AP1 emerge dalla decisione

di divorzio doc. D mentre che il credito (compensante) di P______ Sagl (ora I______ Sagl)

è attestato dalla documentazione fiscale prodotta da AO1 (in particolare dai doc. R, S, P e Q su

cui ci si è già espressi in precedenza, cfr. consid. 13.2 a cui si rinvia);

documenti che il Pretore ha qualificato di riconoscimento di debito e ha

giudicato atti a comprovare l’esistenza del credito della società. Valutazione

questa che viene qui condivisa. A questo punto incombeva a AP1 apportare elementi probatori di segno

opposto e dimostrare di non aver mai concluso alcun prestito, di averlo estinto

o, perlomeno, rendere questa circostanza plausibile, ciò che la stessa non ha

però fatto; omissione che inevitabilmente va ora a suo detrimento.

A

questo vada aggiunto che - come già precedentemente rimarcato (consid. 13.2) -

l’appellante non ha mai chiarito per quali ragioni avrebbe sottoscritto

(ripetutamente) dei documenti ufficiali che (stando alla sua tesi) riportavano

una posizione fittizia.

Ne

discende, sulla base di tutto quanto precede, che il credito di fr. 230'070.- di

P______ Sagl (ora I______ Sagl) avverso AP1

può ritenersi accertato.

14. Per quanto attiene alle ulteriori doglianze sollevate

dalla ricorrente, non può essere condivisa la tesi appellatoria secondo cui non

avendo AO1 “invocato il credito oggetto

di causa nella procedura di divorzio” egli “ha di fatto rinunciato allo

stesso” (appello, pag. 15); la documentazione agli atti non permette di

trarre questa conclusione. Come rettamente evidenziato dal Pretore, in sede di

divorzio le parti non potevano legittimamente influire sugli attivi societari e

tantomeno disporne o azzerarli. Ciò detto, spettava semmai a AP1 - in virtù del principio di buona fede -

sollevare la problematica del prestito al momento delle trattative e della

firma dell’accordo di divorzio.

15. Inammissibile

in quanto non sufficientemente motivata è la contestazione appellatoria

relativa alla natura del credito in discussione (cfr. anche consid. 11),

qualificato - correttamente - dal Pretore - quale credito correntista, in linea

con quanto allegato dall’attore (cfr. replica, pag. 2). La natura del credito emerge

pure dalla documentazione agli atti, in particolare dai doc. R e S - come visto

in precedenza sottoscritti dalla qui appellante (consid. 13.2) - dove è stato registrato

come “PRESTITO” (cfr. doc. R e S). Per sua parte AP1 non ha fornito alcuna spiegazione

alternativa e si è limitata a negare - malgrado le emergenze istruttorie di

segno opposto - la concessione di questo credito (su questo punto si rinvia a

quanto illustrato al consid. 13.2).

16. L’appellante prosegue contestando la validità

della cessione di credito di cui al doc. G e ne invoca la nullità in ragione

del - a suo dire - “palese conflitto di interessi esistente in capo

all’appellato” il quale, agendo quale organo di I______ Sagl (in precedenza P______ Sagl), ha ceduto il contestato credito a se stesso (appello,

pag. 19). La ricorrente nega pure l’esistenza di un reale animus cedendi (appello,

pag. 18).

16.1. Il

Pretore ha già brevemente menzionato i principi applicabili a questa tematica;

a questo stadio vale comunque la pena ricordare che secondo la dottrina

maggioritaria e la giurisprudenza del Tribunale federale la conclusione di un

contratto di un rappresentante con se stesso non è, di regola, permessa a causa

del conflitto di interesse che ne deriva e non rientra quindi - per quanto

attiene più specificatamente all’ambito societario - nello scopo della società.

Qualsiasi atto giuridico stipulato in tale contesto è quindi in linea di

principio nullo, a meno che il rischio di pregiudizio per la parte

rappresentata non sia escluso dalla natura della transazione o che la parte

rappresentata abbia specificamente autorizzato il rappresentante a concludere

il contratto con se stesso o abbia successivamente ratificato l’atto. Ciò vale

anche per la rappresentanza legale di persone giuridiche da parte dei loro

organi esecutivi. Anche in questo caso, è necessaria un'autorizzazione speciale

o una successiva ratifica da parte di un organo superiore (ovvero

dell’assemblea dei soci o degli azionisti), se esiste un rischio di pregiudizio

(cfr. Peter /

Birchler, in: Commentaire Romand, CO II,

3ª ed., n. 9, 9a 10, 10a ad art. 718b CO con rinvii; Watter in: Basler Kommentar, OR II, 6ª ed., n. 12 ad

art. 718a CO con rinvii).

Tuttavia, secondo il Tribunale federale, non vi è

alcuna necessità di tutela (della società rappresentata) se il rappresentante

che contratta con se stesso è anche l'unico azionista; in queste circostanze si

deve infatti ritenere che la conclusione dell'operazione in questione

corrisponda anche alla volontà dell'assemblea generale ed è quindi coperta dal

potere di rappresentanza dell'organo esecutivo (cfr. DTF 144 III 388 consid.

5.1 con rinvii;

Peter / Birchler, in: op. cit., n. 10b ad

art. 718b CO; P.

Schmidt, in: GesKR, 1/2019, pag. 141

segg.).

16.2. Nel concreto caso, emerge dall’incarto che al

momento della cessione del credito in parola AO1

era sia socio al 50% di I______ Sagl che

amministratore unico e azionista unico dell’altra socia al 50%, ovvero di P______

SA (cfr. doc. D e E). Pertanto, sulla base

dei principi poc’anzi illustrati, la valutazione pretorile secondo cui egli era

espressione dell’intero societariato di I______ Sagl e, di riflesso, dell’assemblea dei soci,

dispensata da qualsiasi formalità di riunione e convocazione (art. 701 e 805

CO), è ineccepibile.

Contrariamente a quanto afferma

AP1, il Pretore ha correttamente

applicato alla fattispecie in esame la giurisprudenza federale riferita ai casi

in cui il rappresentante della società che si trova in conflitto di interessi è

nel contempo l’azionista unico.

16.3. Priva

di fondamento si rivela pure la censura relativa alla pretesa assenza di un animus

cedendi. Diversamente da quanto asserisce l’appellante, le parole della

teste F______ B______ B______, contabile della

società, depongono a favore dell’avvenuta cessione del credito ad AO1; la testimone ha infatti dichiarato che “ricordo

che tempo fa mi disse che era subentrato lui nel debito verso la società e che

quindi sarebbe stato lui a dover rimborsare il prestito alla stessa”

(audizione testimoniale del 21 novembre 2023, pag. 3). Dal momento della

cessione è infatti proprio AO1 l’unico

debitore verso I______ Sagl, come emerge

peraltro dal doc. G.

La cessione è da

ritenersi pertanto perfettamente valida e operativa.

17. Per

tutti questi motivi, l’appello principale dev’essere respinto. Le spese

giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.

230'070.- seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le

spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG ammontano a fr.

10’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 RTar, sono

quantificate in fr. 8’000.-.

Appello incidentale (inc. 12.2024.145)

18. Sostanzialmente, con il suo appello incidentale AO1 critica il Pretore per non aver

riconosciuto il carattere indebito del prelievo di fr. 50'000.- effettuato da AP1 in data 22 gennaio 2018 dal conto di

P______ Sagl (poi - come visto - diventata

I______ Sagl) e per non aver ammesso la

relativa pretesa di rimborso della società nei confronti della sua ex moglie e,

quale conseguenza di ciò, per non aver accertato l’inesistenza del suo debito

per l’importo totale di fr. 280'086.65 ma unicamente per fr. 230’070.-.

19. Preliminarmente, è doveroso chiarire che -

contrariamente a quanto sembra credere AP1

(cfr. risposta all’appello incidentale di data 18 novembre 2024, pag. 2 seg.) -

l’appello incidentale non deve essere circoscritto all’oggetto dell’appello principale

ma può portare su qualsiasi parte della decisione impugnata senza essere limitato

ai punti del dispositivo interessati dal ricorso principale (cfr. Jeandin, in: Commentaire Romand, CPC I, 2ª ed., n. 6 ad art. 313 CPC con

rinvii; Spühler in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª ed., n. 5 ad

art. 313 CPC; anche STF del 21 novembre 2014 inc. 4A_241/2014

consid. 2.2 con rinvii). Per quanto

attiene al tema sollevato, l’appello incidentale è quindi ricevibile.

20. Con

riferimento all’ammissibilità delle censure sollevate è di contro necessario

rilevare che in alcuni punti l’appello incidentale non si confronta

compiutamente con il giudizio pretorile limitandosi ad esporre una propria

visione dei fatti senza peraltro debitamente approfondire e comprovare le

tematiche sollevate, carenze che ne determinano la parziale irricevibilità. Problematica

che concerne, in particolare, la lamentata (ma non debitamente dimostrata) natura

illecita del prelievo e l’asserita distrazione dei soldi prelevati. In questo

contesto è necessario menzionare pure la censura relativa alla (pretesa)

violazione dell’obbligo di rendiconto, invocata, oltretutto, per la prima volta

in questa sede e pertanto tardivamente.

21. Con l’appello incidentale, AO1 invoca - per la prima volta - una

violazione delle norme sul mandato e dell’obbligo di rendiconto da parte di AP1. Quanto da questi sostenuto in questa

sede stride con le argomentazioni addotte in corso di causa e trova

verosimilmente spiegazione nel tentativo di far fronte al mancato

riconoscimento della pretesa di rimborso di P______

Sagl (ora I______

Sagl) verso AP1

da parte del Pretore, il quale ha rimproverato all’attore di non aver

dimostrato l’asserito utilizzo irregolare di questi soldi. Al di là delle

carenze allegatorie e probatorie di questa nuova tesi, un simile agire stride

con la buona fede processuale e non può venir tutelato da questa Camera.

22. In concreto, risulta dagli atti che in data 22

gennaio 2018 AP1 - all’epoca (è utile

ricordarlo) socia e gerente della società - ha prelevato fr. 50'000.- in

contanti dal conto intestato a P______

Sagl; quale giustificazione essa ha ribadito

che il prelievo era “finalizzato unicamente al pagamento di fatture della

società che il mio ex marito si rifiutava di pagare” (interrogatorio del 23

gennaio 2024 cit., pag. 7; cfr. anche risposta del 23 marzo 2023, pag. 5 seg.),

circostanza questa già indicata in occasione del suo interrogatorio del 27

novembre 2019 durante la procedura di divorzio allorquando ha precisato “ribadisco

che come socia gerente della P______ Sagl e

su consiglio della mia legale ho prelevato Fr. 50'000.- per pagare delle

fatture della società che mio marito non saldava” (doc. M, pag. 6).

A sostegno della propria tesi AP1 ha prodotto un elenco intitolato “Pagamenti

eseguiti da AP1 ricorrendo anche al

prelievo di CHF. 50'000.-“ corredandolo dei relativi giustificativi (doc. 2

e 3). Ora vero è che per alcune fatture, in particolare quelle dello Studio

legale e notarile F______ P______, non è

possibile determinare se e in che misura esse vertessero su prestazioni erogate

esclusivamente nell’interesse della società. Tuttavia tutti questi documenti

riportano un riferimento esplicito a P______ Sagl

e non presentano elementi (anomali o sospetti) tali da incrinarne a priori la

correttezza e l’ascrivibilità alla stessa. Spettava pertanto al qui appellante

incidentale che sostiene la natura indebita del prelevamento allegare elementi solidi

atti a provare la distrazione di quella somma e, in particolare, che la stessa

era stata destinata a scopi estranei a quelli societari, ciò che egli non ha

però fatto essendosi limitato a contestazioni di natura generica. Le critiche

di AO1 sono infatti prive di concretezza e

non sono in grado di scalfire il valore probatorio dei documenti agli atti,

nello specifico del doc. 3.

A titolo abbondanziale e

per completezza, è utile rilevare che nell’ambito della procedura di divorzio

le dichiarazioni di AP1 sulla finalità del

prelievo in questione - ricordate poc’anzi (doc. M) - non hanno fatto oggetto

di contestazione e il relativo verbale di interrogatorio non è mai stato

impugnato dal qui appellante incidentale sostenendo la falsità di quanto lì

indicato, un ulteriore elemento questo a sostegno della tesi della ex moglie su

un utilizzo conforme dei soldi.

In assenza di prove di

segno opposto, è pertanto a ragione che il Pretore ha negato l’esistenza della

pretesa di rimborso di P______ Sagl (ora

I______ Sagl) verso AP1 in relazione all’importo di fr. 50'000.-.

23. L’appello

incidentale dev’essere pertanto pure respinto, con conseguente conferma della

decisione di primo grado. Il valore litigioso ammonta a fr. 50'016.65 (fr.

280'086.65 - 230'070; cfr. appello incidentale, pag. 10). Le spese processuali

vengono fissate in fr. 4'000.- (art. 2, 7 e 13 LTG), le ripetibili in fr. 2'500.-

(art. 11 RTar).

Per

questi motivi,

richiamati

l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

I. L’appello principale 8 luglio 2024 di AP1

(inc. 12.2024.88), nella misura

in cui ricevibile, è respinto.

Considerandi

II. Le spese processuali della procedura

d’appello principale, pari a fr. 10’000.-, sono a carico di AP1, che rifonderà ad AO1 fr. 8’000.- per ripetibili di seconda

sede.

III. L’appello incidentale 14 ottobre 2024 di AO1

(inc. 12.2024.145), nella misura in cui ricevibile, è respinto.

IV. Le spese processuali della procedura di appello

incidentale, pari a complessivi fr. 4’000.-, sono a carico di AO1, che rifonderà a AP1 fr. 2'500.- per ripetibili.

V. Notificazione:

- avv.

PA1,

Via C______ __,

L______;

- avv.

PA2,

Via B______ __,

A______.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).