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Decisione

12.2024.92

Ordine di indicare e documentare determinate movimentazioni di averi patrimoniali; qualifica della decisione impugnata e definizione del rimedio giuridico esperibile; provvedimento cautelare, assunzione di prove in via cautelare, ordinanza sulle prove

1 ottobre 2024Italiano24 min

stato assunto dapprima dallo stesso RE 1 e dal maggio 2024, dopo le sue dimissioni,

Source ti.ch

Incarto n.

12.2024.92

Lugano

1° ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nelle cause - inc. n. CA.2024.168/184 della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 2 - promosse con istanze 3 e 14 maggio 2024 da

CO

1

patrocinata dagli avv.ti

PA 2

contro

RE

1

patrocinato dagli avv.ti PA

1

con cui l’istante ha chiesto, in via

supercautelare e cautelare, di imporre al convenuto

una serie di divieti, la restituzione di

una somma asseritamente sottratta alla società

ungherese H__________ e l’edizione di svariati

documenti;

visto il decreto cautelare 10 luglio

2024 con cui il Pretore ha, fra l’altro, ordinato a RE 1 di indicare e

documentare, entro 20 giorni, determinate

movimentazioni di somme e beni mobili,

con la comminatoria dell’art. 292 CPS;

insorgente RE 1, che con reclamo (subordinatamente appello) del 17

luglio 2024 ha postulato preliminarmente

il conferimento dell'effetto sospensivo e nel

merito di annullare l’ordine suddetto, con

protesta di tasse, spese e ripetibili;

richiamata la decisione 24 luglio 2024

con cui questa Camera ha accolto la richiesta di

effetto sospensivo;

tenuto conto che CO 1 in liquidazione con

risposta 9 agosto 2024 ha

postulato preliminarmente di revocare

l’effetto sospensivo, respingendo la relativa

istanza dell’insorgente, e nel merito di

dichiarare il gravame irricevibile o

subordinatamente di respingerlo, pure

con protesta di tasse, spese e ripetibili;

considerate altresì la replica spontanea

22 agosto 2024 dell’insorgente e la duplica

spontanea 29 agosto 2024 della

resistente;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

La CO 1 (attualmente di

proprietà di A__________ C__________ quale azionista unico) è una società con

sede a Lugano di cui RE 1 è stato amministratore unico (AU) da fine gennaio

2019 a fine gennaio 2024. Con decisione assembleare del 30 gennaio 2024, la

società è stata sciolta e posta in liquidazione. Il ruolo di liquidatore è

stato assunto dapprima dallo stesso RE 1 e dal maggio 2024, dopo le sue dimissioni,

dalla P__________ SA.

B.

Fra CO 1 in liquidazione e RE

1 vige una controversia relativa alla proprietà della società ungherese H__________,

Budapest, e alla liceità di determinati comportamenti messi in atto da RE 1 in

relazione a quest’ultima.

C.

Con istanza supercautelare e

cautelare 3 maggio 2024 (inc. CA.2024.168), CO 1 in liquidazione (qui di

seguito anche solo “CO 1”) ha convenuto RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto

di Lugano, in sintesi rivendicando la proprietà di H__________ e rimproverandogli

condotte pregiudizievoli a danno del suo patrimonio, fra cui una serie di

trasferimenti di denaro, per complessivi 3.3 milioni di Euro, confluiti dai

conti di H__________ a una società da lui controllata, la X__________ Ltd, Dubai

(di seguito: “X__________”) a partire dal 20 settembre 2023. Conseguentemente,

ha formulato una serie di richieste in via supercautelare e cautelare, e

meglio:

1.

di fare divieto a RE 1 di compiere

qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardante CO 1 e

H__________;

2.

di fare divieto a RE 1 di impartire

istruzioni, direttamente o indirettamente, in particolare tramite la società X__________,

che potessero pregiudicare o modificare la situazione patrimoniale di CO 1 o H__________;

3.

di fare divieto a RE 1 di compiere

qualsiasi atto che potesse modificare lo stato di fatto riguardante la

struttura societaria, i beni patrimoniali, l’amministrazione, la gestione e la

documentazione delle società CO 1 e H__________;

4.

di fare divieto a RE 1 di

alterare, modificare, manomettere qualsiasi dato su supporto informatico e/o

cartaceo riguardante CO 1 e H__________;

5.

di obbligare RE 1 a ristornare a

favore di H__________ l’intera somma da questa trasferita in favore di X__________;

6.

di imporre a RE 1 l’edizione dei

seguenti documenti:

6.1

i documenti giustificativi della

causale degli accrediti di 3.3 milioni di Euro a debito di H__________ e in

favore di X__________;

6.2

i documenti con le istruzioni date

a H__________ a tal riguardo;

6.3

i documenti attestanti il prezzo

pagato da X__________ per il presunto acquisto del capitale sociale di H__________;

6.4

le registrazioni contabili presso CO

1, H__________ e X__________ delle transazioni relative a tale asserita

cessione di H__________;

6.5

i documenti del conto bancario

intestato a X__________ sui quali si evincono gli accrediti per complessivi 3.3

milioni di Euro, il saldo al 31.12.2022 e al 31.12.2023, i documenti di

apertura del conto e il saldo attuale.

D.

Con decisione 6 maggio 2024 il

Pretore ha respinto ogni richiesta supercautelare, osservando altresì che le richieste

n. 5 e 6 dell’istante configuravano già delle domande di merito, dunque

inammissibili in quella forma e a quello stadio cautelare.

E.

Con una nuova istanza

supercautelare e cautelare 14 maggio 2024 (inc. CA.2024.184), CO 1 in

liquidazione ha osservato di avere appreso che RE 1 aveva dato disposizioni per

la vendita dell’appartamento adibito a ufficio di H__________ situato a

Budapest, nonché fatto nominare un suo collaboratore (__________ R__________)

quale amministratore di quest’ultima società, chiedendo pertanto di fargli pure

divieto di compiere ogni atto di qualsiasi natura finalizzato alla vendita del

predetto appartamento-ufficio e del relativo arredamento e /o di incassare e/o

trasferire il provento della relativa compravendita.

F.

Con decisione 14 maggio 2024

(inc. CA.2024.168/184), il Pretore ha ancora una volta respinto ogni richiesta

supercautelare.

G.

Con osservazioni 22 maggio

2024 (inc. CA.2024.168) RE 1 si è opposto all’istanza 3 maggio 2024 della controparte,

sostenendo in particolare che non avrebbe mai adottato alcuna condotta volta a

danneggiare il patrimonio di CO 1 (nella quale non rivestiva più alcun ruolo),

che fino a maggio 2023 H__________ sarebbe stata detenuta da CO 1 in via

fiduciaria per suo conto, che il 16 maggio 2023 egli avrebbe acquistato, per il

tramite di X__________, il 100% delle quote di H__________, e che i trasferimenti

di denaro sarebbero avvenuti quale distribuzione di dividendi da H__________

all’azionista X__________.

H.

Con decreto cautelare 24 maggio

2024 (inc. CA.2024.168/184) il Pretore ha accolto il provvedimento chiesto con

l’istanza 14 maggio 2024 da CO 1, onde preservare l’appartamento e/o l’eventuale

provento della sua vendita, e ha nominato il contabile/revisore __________ M__________

quale perito di comprensione allo scopo di verificare la fondatezza dei

rimproveri mossi al convenuto sulla base dei documenti e delle spiegazioni di

quest’ultimo, puntualizzando che il suo incarico sarebbe stato maggiormente

precisato e definito successivamente.

I.

Con osservazioni 31 maggio

2024 (inc. CA.2024.184), RE 1 ha contestato l’istanza 14 maggio 2024 della

controparte, ribadendo di essere proprietario di H__________ per il tramite di

X__________ e che la messa in vendita dell’appartamento-ufficio sarebbe

perfettamente legittima.

J.

Nel frattempo, con replica

spontanea nell’inc. CA.2024.168, pure del 31 maggio 2024, CO 1ha prodotto nuovi

documenti da cui emergerebbero ulteriori transazioni sospette, ovvero che RE 1

avrebbe fatto pagare a H__________ le fatture per l’acquisto della sua

automobile Ferrari dalla L__________ SA e di due orologi Patek Philippe dalla T__________

SA. Essa ha altresì specificato quale sarebbe stato l’oggetto della sua azione

di merito (accertamento che CO 1è proprietaria di H__________, trasferimento

del controllo formale ed effettivo di H__________, risarcimento danni per

violazione da parte del convenuto dei suoi obblighi di AU e liquidatore e per

atto illecito, restituzione dell’indebito arricchimento relativo ai 3.3 milioni

di Euro, all’automobile e agli orologi, rendicontazione esaustiva da parte di RE

1 relativamente alle sue attività di AU e liquidatore). Inoltre, CO 1 ha

precisato che la sua richiesta n. 6 (edizione documenti) era stata formulata ex

art. 158 CPC quale istanza cautelare probatoria, poiché l’integrità e la

completezza di tali documenti sarebbe stata in pericolo.

K.

All’udienza del 3 giugno 2024

(relativa agli inc. CA.2024.168/184) CO 1 in liquidazione ha prodotto una replica

anche alle osservazioni 31 maggio 2024 del convenuto nell’inc. CA.2024.184. In

tale data, la medesima società ha parimenti introdotto la sua istanza di

conciliazione riferita al merito della lite (inc. CM.2024.291), postulando di:

1) accertare che CO 1è proprietaria al 100% di H__________; 2) accertare il valore

di H__________ al 23 maggio 2023; 3) condannare in solido RE 1, A__________ SA,

__________ L__________ e __________ R__________ (società/collaboratori del

convenuto) a versare a CO 110 milioni di franchi; 4) condannare RE 1 e A__________

SA a presentare rendiconto esaustivo con relativi giustificativi per tutte le

prestazioni effettuate per conto di CO 1in relazione a H__________, nonché

quali organi de iure et de facto di CO 1 e H__________ e in esecuzione

del mandato datato 14 ottobre 2022.

L.

Il 18 giugno 2024 RE 1 ha

presentato le sue due dupliche spontanee per gli inc. CA.2024.168/184.

M.

Con ordinanza 27 giugno 2024

il Pretore ha precisato l’incarico del perito di comprensione formulando 6

quesiti peritali riguardanti la proprietà di H__________, la verifica dei

trasferimenti patrimoniali da H__________ a X__________ nonché della relativa

causale e delle spiegazioni date da RE 1, la verifica della possibilità per RE

1 di movimentare direttamente o indirettamente questi importi e la valutazione

della legittimità di tali atti. Il Pretore ha altresì ordinato ad A__________ C__________

e RE 1 di spiegare e giustificare documentalmente la loro condotta dichiarativa

rispetto al bene fiduciario conteso (H__________).

N.

Il perito __________ M__________

ha reso il suo referto in data 5 luglio 2024, evidenziando in sintesi che la

partecipazione della H__________ non era indicata nel bilancio e nelle

dichiarazioni fiscali di CO 1ma rappresentava un suo attivo societario

consistente (ovvero non un mero bene in gestione fiduciaria), che la vendita di

H__________ da CO 1 a X__________ appariva di dubbia validità, che il

trasferimento dei 3.3 milioni di Euro da H__________ a X__________ e la

condotta di RE 1 risultavano pure dubbiosi e che quest’ultimo, qualora fosse

ancora il beneficiario economico di X__________, manteneva la possibilità di

movimentare i suddetti averi patrimoniali.

O.

Con decisione (“Decreto

cautelare”) 10 luglio 2024 (inc. CA.2024.168/CA.2024.184/CM.2024.291), il

Pretore ha notificato alle parti la perizia 5 luglio 2024 e ha:

1.

prorogato la prevista udienza

fissata per il 19 agosto 2024 al 17 settembre 2024;

2.

fatto divieto a RE 1, con effetto

immediato e sotto comminatoria penale ex art. 292 CP, di disporre in qualsiasi

forma, rispettivamente di compiere direttamente o indirettamente qualsivoglia

atto finalizzato a movimentare:

· gli importi di cui ai versamenti 20.9.2023 (EUR

300'000.-), 21.09.2023 (EUR 200'000.-), 26.10.2023 (EUR 500'000.-), 15.12.2023

(EUR 2'000'000.-) e 19.01.2024 (EUR 300'000.-), per complessivi EUR 3'300'000.-

già confluiti sui conti di X__________, Dubai (doc. 28);

· l’automobile FERRARI di cui all’operazione effettuata

con L__________ SA (doc. 61) per l’importo di CHF 93'776.70;

· i beni mobili di cui all’operazione effettuata con T__________

SA (doc. 62) per l’importo di CHF 154'000.-;

3.

fatto ordine a RE 1, con effetto

immediato e sotto comminatoria penale ex art. 292 CP, di indicare, documentandoli,

entro 20 giorni (non sospesi dalle ferie) gli eventuali atti di disposizione da

lui direttamente o indirettamente compiuti riguardo a:

· gli importi di cui ai versamenti 20.9.2023 (EUR

300'000.-), 21.09.2023 (EUR 200'000.-), 26.10.2023 (EUR 500'000.-), 15.12.2023

(EUR 2'000'000.-) e 19.01.2024 (EUR 300'000.-), per complessivi EUR 3'300'000.-

già confluiti sui conti di X__________, Dubai (doc. 28);

· l’automobile FERRARI di cui all’operazione effettuata

con L__________ SA (doc. 61) per l’importo di CHF 93'776.70;

· i beni mobili di cui all’operazione effettuata con T__________

SA (doc. 62) per l’importo di CHF 154'000.-;

a far tempo dal 20 settembre 2023 in poi.

P.

Con reclamo (subordinatamente

appello) 17 luglio 2024 RE 1 è insorto contro il dispositivo n. 3, postulandone

l’annullamento, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, con

protesta di tasse, spese e ripetibili.

Q.

Con decisione 24 luglio 2024

questa Camera ha accolto la richiesta di effetto sospensivo.

R.

Con risposta 9 agosto 2024 CO

1 in liquidazione ha chiesto preliminarmente di revocare l’effetto sospensivo

respingendo la relativa richiesta dell’insorgente, e nel merito di dichiarare

inammissibile o subordinatamente respingere il gravame della controparte.

S.

Con replica spontanea 22

agosto 2024 RE 1 ha contestato la validità della procura conferita dalla

controparte aPA 2 (priva di data e firma), e approfondito ulteriormente la sua

posizione.

T.

Con scritto 27 agosto 2024 CO

1 in liquidazione ha prodotto una procura firmata. Con duplica spontanea 29

agosto 2024 si è poi riconfermata nelle proprie tesi.

U.

Delle argomentazioni delle

parti si dirà, per quanto qui di rilievo, nei considerandi di diritto.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Ogni parte con capacità

processuale può farsi rappresentare nel processo (art. 68 cpv. 1 CPC). In tal

caso, il rappresentante deve legittimarsi mediante procura (art. 68 cpv. 3

CPC), che non è tuttavia presupposto processuale ai sensi dell'art. 59 cpv. 2 lett.

c CPC. La mancanza della procura è considerata carenza formale, che può essere

sanata non solo entro un termine fissato a tal fine dal giudice (art. 132 cpv.

1.

prima frase CPC), bensì anche mediante ratifica a posteriori degli atti già

intrapresi, ai sensi dell'art. 38 cpv. 1 CO (STF 4A_131/2022 del 20 giugno 2023

consid. 4.3, 5D_142/2017 del 24 aprile 2018 consid. 3.1).

Nel caso specifico, la resistente ha trasmesso una

procura sprovvista di data e firma, ma ha poi provveduto a sanare

spontaneamente la lacuna producendone una nuova debitamente sottoscritta. Nulla

osta pertanto a riconoscere la rappresentanza professionale in giudizio dei

suoi patrocinatori.

2.

L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni di prima istanza in

materia di provvedimenti cautelari, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). I termini di impugnazione

e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti

cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC).

Le disposizioni ordinatorie processuali, come

l’ordinanza sulle prove o la decisione che ammette un’istanza di assunzione di

prove a titolo cautelare (cfr. IICCA del 22 maggio 2023, inc. 12.2023.10,

consid. 6, IIICCA del 15 marzo 2021, inc. 13.2020.121, consid. 1, STF

4A_597/2018 del 27 giugno 2019 consid. 1.2.2 e 1.2.3), sono impugnabili in modo

indipendente tramite reclamo, ma solamente quando vi è il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b cifra 2 CPC). Il termine

di reclamo è pure di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

3.

Nella fattispecie, il gravame

della controparte è sicuramente tempestivo. Relativamente al rimedio giuridico esperito,

alla sua ricevibilità e al suo fondamento, si osserva quanto segue.

4.

L’insorgente ritiene che il

dispositivo pretorile n. 3 da lui impugnato, qualificabile quale obbligo di

edizione di documenti relativi alla movimentazione di determinati averi

patrimoniali, sia una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove

(art. 124 e 154 CPC) impugnabile mediante reclamo. Il suo pregiudizio

difficilmente riparabile sarebbe dato, essendo egli tenuto a produrre dati

relativi all'utilizzo di reddito e sostanza e quindi attinenti alla sua sfera

privata e finanche a quella di una persona terza con sede all’estero (X__________)

neppure regolarmente convenuta in causa tramite rogatoria, dal fatto che la

controparte non avrebbe alcun diritto di riceverli e che la loro divulgazione

sarebbe definitiva e non sanabile a posteriori. RE 1 rileva altresì che il

contestato ordine pretorile non troverebbe alcun riscontro nelle domande di

giudizio formulate dalla controparte nell’istanza 3 maggio 2024, violerebbe la

massima dispositiva e quella attitatoria, sarebbe indagatorio, non motivato, e

privo di utilità per la decisione cautelare o di merito.

5.

Con la sua risposta, la

resistente sostiene che tali censure di RE 1 (che in prima sede si era limitato

a opporsi alla postulata edizione di documenti) siano nuove e inammissibili. In

ogni caso, essa pure ritiene che il dispositivo n. 3 costituisca una

disposizione ordinatoria processuale in materia di prove. Osserva tuttavia che la

stessa sarebbe riferibile alla domanda di giudizio n. 6 di cui alla sua istanza

3.

maggio 2024 (e meglio che il primo punto del dispositivo n. 3 si poggi sulla

sua richiesta n. 6.5), che sarebbe qualificabile quale istanza cautelare

probatoria ai sensi dell’art. 158 CPC (come specificato nella sua replica 31

maggio 2024). A suo modo di vedere, essa era giustificata poiché riguardante

documenti a rischio di manipolazione relativi a movimentazioni di dubbia

liceità per il tramite di un veicolo societario, fondamentali per suffragare la

sua azione giudiziaria e che le avrebbero permesso di valutare se inoltrare una

causa di merito dopo esperimento del tentativo di conciliazione. La resistente

evidenzia inoltre che la misura, succintamente motivata dal primo giudice e ben

circoscritta a determinati averi, costituirebbe un corollario strumentale

(rispettivamente una misura esecutiva) senza il quale il dispositivo n. 2 (non

impugnato ed essenziale anche alla luce dei riscontri peritali) perderebbe di

efficacia, giacché permetterebbe di conoscere l’ubicazione degli averi ivi

menzionati e dunque di verificare l’osservanza del relativo divieto di

disporre. In proposito, la resistente annette al suo scritto (quale doc. 4)

l’istanza 5 agosto 2024 da lei presentata allo scopo di permettere alla Pretura

di conoscere l’ubicazione nonché ulteriori dettagli relativi ai beni bloccati e

verificare l’osservanza di tale divieto.

Infine, osserva che la misura impugnata non

arrecherebbe alcun pregiudizio difficilmente riparabile e non riguarderebbe

soggetti terzi estranei alla controversia, bensì unicamente RE 1 e una società

di cui egli è AU e unico beneficiario economico.

6.

Con la replica spontanea 22

agosto 2024 RE 1 evidenzia in sintesi che non poteva in prima sede esprimersi su

richieste mai avanzate dalla controparte, che nell’istanza 3 maggio 2024 non

era contenuta alcuna domanda ex art. 158 CPC (norma mai menzionata dal

Pretore), che la richiesta di edizione ivi contenuta riguardava il merito (come

peraltro ammesso dalla resistente), doveva essere postulata nella futura causa

di merito ed era pertanto inammissibile in quello stadio procedurale (v. anche decreto

supercautelare del 6 maggio 2024) e che il divieto di cui al dispositivo 2 della

decisione 10 luglio 2024 era vincolante indipendentemente dal contestato

dispositivo n. 3.

7.

Con la duplica spontanea 29

agosto 2024, la resistente si riconferma nelle proprie posizioni, ribadendo che

il dispositivo impugnato costituisce a suo modo di vedere un’assunzione di

prove a titolo cautelare ex art. 158 CPC, essenziale per verificare la

destinazione finale dei beni controversi e verificare il rispetto del divieto

di cui al dispositivo n. 2.

8.

Nell’ambito delle procedure

rette dalla massima dispositiva e da quella attitatoria, vi sono varie

possibilità per imporre a una parte convenuta l’obbligo di fornire informazioni.

In ambito istruttorio, la parte attrice può ad esempio postulare il suo

interrogatorio o la sua deposizione, oppure rivolgerle richieste di edizione di

documenti (finanche in via cautelare, qualora siano adempiuti i presupposti di

cui all’art. 158 CPC). L’onere di collaborazione trova altresì espressione

nell’obbligo di contestare e fornire la controprova rispetto alle allegazioni

attoree, nonché nella possibilità di trarre delle conseguenze giuridiche dalla

mancata cooperazione. Sussistono inoltre diritti di informazione previsti dal

diritto materiale, ad esempio sulla base del diritto al rendiconto (art. 400 cpv.

1.

CO), del diritto societario (art. 697 seg., 802 CO), di famiglia (art. 170

cpv. 2 CC) o successorio (art. 607 cpv. 3 o 610 cpv. 2 CC). Trattandosi di

diritti materiali, essi possono costituire l’oggetto di un’azione in esecuzione

ove il giudice, previo esame completo in fatto e in diritto, può ordinare alla

parte convenuta di fornire determinate informazioni o documenti, regolando

definitivamente la pretesa, che si esaurisce con l’avvenuta comunicazione.

Pertanto, di principio il giudice non può ordinare in via cautelare ex art. 158

o 261 seg. CPC una misura che, per sua natura, è anticipatoria del merito,

ovvero implica un effetto definitivo sul destino della pretesa informativa in

questione, sicché di regola, e riservate eccezioni, la richiesta di rendiconto

in via cautelare non è ammissibile. Più in generale, l’imposizione di obblighi

informativi già a titolo cautelare è delicata e può essere ammessa solo in casi

particolari (DTF 138 III 728 consid. 2.7, 141 III 564 consid. 4.2.2, STF

4A_263/2022 del 23 giugno 2023 consid. 4.2.1; Trezzini

in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a

ed. Vol. II, n. 80 seg. ad Osservazioni preliminari agli art. 261-269).

9.

Ora, per quanto riguarda

l’istanza (super)cautelare 3 maggio 2024 inoltrata da CO 1, essa non contiene

alcuna richiesta ai sensi dell’art. 158 CPC, dal momento che non menziona né la

norma, né i relativi requisiti. La domanda n. 6 è una semplice domanda di

edizione di documenti che avrebbero potuto contribuire a far luce sulla

controversia, neppure specificamente correlati con necessità probatorie

relative all’ottenimento dei postulati divieti cautelari e non coincidenti con

il contenuto del qui impugnato dispositivo n. 3 (come si dirà ancora in

seguito). Così come genericamente formulata, essa appare dunque irricevibile,

dovendo casomai essere proposta nell’ambito di una procedura di merito, come

d’altronde già rilevato dal Pretore (seppur unicamente nell’ambito della

decisione supercautelare 6 maggio 2024). Solo a posteriori, con la replica

spontanea 31 maggio 2024, l’istante ha provato a sanare la problematica

sostenendo che la stessa avrebbe dovuto essere intesa quale istanza di

assunzione di prove a titolo cautelare ex art.158 CPC, accennando brevemente e

superficialmente al fatto che tali documenti sarebbero stati esposti a

pericolo. Un tale modo di procedere è inammissibile, ritenuto oltretutto che

nella procedura sommaria la fase allegatoria termina dopo l’inoltro delle

osservazioni del convenuto, a meno che il Pretore ordini eccezionalmente (ciò

che non è avvenuto nella fattispecie) un secondo scambio di scritti (“Aktenschluss”,

cfr. DTF 144 III 117 consid. 2.2, STF 4A_250/2022 del 3 ottobre 2023 consid.

3.2, IICCA del 28 aprile 2022, inc. 12.2021.175, consid. 4.1). Comunque sia, la

decisione pretorile 10 luglio 2024 non risulta fondata sull’art. 158 CPC,

considerato che neppure lo menziona né tantomeno espone o analizza i

presupposti che lo contraddistinguono.

10.

Dal contenuto del suddetto “Decreto cautelare”, di natura non finale (decisione

cautelare intermedia) si evince unicamente che il primo giudice, alla luce delle

verifiche peritali e delle criticità importanti evidenziate dal perito, ha

ritenuto necessario e giustificato impedire eventuali atti distrattivi da parte

del convenuto, inibendogli la possibilità di movimentare ancora gli importi

fuoriusciti da H__________ e finiti sul conto di Dubai di X__________ e di

disporre dei beni verosimilmente acquistati mediante mezzi già di pertinenza di

H__________, divieti che sono sfociati nel dispositivo n. 2. Al contempo, ha

“invitato” RE 1 a comunicare, documentandoli, gli eventuali atti da lui

compiuti relativamente ai beni oggetto del suddetto divieto, ciò che ha

concretizzato nel dispositivo n. 3. Quest’ultimo risulta tuttavia privo di

motivazione, giacché è semplicemente preannunciato all’interno dei considerandi,

senza alcun riferimento a norme di legge o spiegazioni. La lacuna rende oltremodo

difficoltoso comprendere le basi giuridiche e i ragionamenti che hanno indotto

il Pretore a pronunciarlo. Esso è sicuramente correlato con quello precedente (n.

2), riguardando i medesimi beni, ma non pare una semplice misura di esecuzione ex

art. 267 CPC volta a conferirgli efficacia, dal momento che è mirato (anche) a

ricostruire movimentazioni passate e che comunque i divieti di disporre hanno

una loro valenza autonoma.

Pur riguardando anche aspetti probatori (obbligo di

produrre documentazione) tale dispositivo, essendo stato ordinato “in via

cautelare”, inserito in un “Decreto cautelare” per cui il Pretore ha unicamente

indicato il rimedio dell’appello, correlato come detto con il provvedimento

cautelare di cui al dispositivo n. 2 e formulato quale obbligo per il convenuto

di fornire indicazioni e documenti giustificativi su determinate movimentazioni

di beni che potrebbero essere avvenute nell’arco temporale ivi indicato, con

annessa comminatoria penale ai sensi dell’art. 292 CPS, si apparenta piuttosto a

una richiesta informativa e/o di rendiconto in via cautelare. Come tale, esso sarebbe

piuttosto impugnabile mediante appello (con le riserve qui sopra evidenziate al

considerando 8). Comunque sia, le menzionate difficoltà nell’inquadrare correttamente

la natura giuridica e il senso dell’ordine pretorile, che sancisce in maniera

definitiva degli obblighi di cooperazione del convenuto, toccando anche gli

interessi di una società terza con sede all’estero non convenuta in causa e

comportando il rischio di incorrere in una condanna penale (v. in proposito

anche STF 5A_215/2016 del 26 settembre 2016 consid. 1.2, 5A_548/2012 del 28

settembre 2012 consid. 2.3), inducono a valutare con minore rigidità la scelta

del rimedio giuridico operata dall’insorgente e a entrare nel merito delle sue

censure (senza contare che egli ha chiesto di considerare se del caso il suo

gravame quale appello, consapevole delle criticità qui sopra esposte).

11.

I contestati obblighi di cui al dispositivo n. 3 potrebbero senz’altro

consentire di verificare se i beni bloccati mediante il dispositivo n. 2 siano

ancora in possesso e/o di proprietà di RE 1, rispettivamente se tali divieti

siano da mantenere, adeguare o abrogare, nonché di chiarire ulteriormente la

situazione ai fini della risoluzione della controversia. Nondimeno, essi vanno

come detto oltre la semplice misura di esecuzione (ordinabile anche d’ufficio

ex art. 267 CPC), non trovano riscontro in una corrispondente domanda di giudizio

dell’istante cautelare (ritenuto che la richiesta n. 6 dell’istanza 3 maggio

2024.

sollecitava un’edizione di documenti non riferita ai beni asseritamente

acquistati da RE 1 presso la L__________ SA o la T__________ SA, né alla

ricostruzione delle movimentazioni dei vari averi qui in discussione), e si

pongono pertanto in contrasto, come rettamente rileva l’insorgente, con la

massima dispositiva e con il principio attitatorio che reggono la presente

procedura. Essi neppure sono fondati e motivati sulla base dell’art. 158 CPC, e

oltrepassano la semplice richiesta di documentazione, pretendendo (apparentemente)

dal convenuto di fornire delle spiegazioni che mal si conciliano con il

summenzionato divieto di massima di ordinare un rendiconto già in via

cautelare. Ne discende che il dispositivo n. 3 dev’essere annullato, ritenuto

che le relative informazioni potranno essere se del caso pretese dal convenuto entro

i margini d’azione del giudice, rispettivamente sulla base delle richieste che

la parte CO 1vorrà formulare nelle debite forme e sedi.

12.

Per tutti questi motivi il

gravame di RE 1, qui trattato quale appello, dev’essere accolto, con

conseguente annullamento del dispositivo n. 3 della decisione 10 luglio 2024. Gli

altri dispositivi rimangono invariati.

13.

Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza della

resistente (art. 106 CPC), e sono calcolate sulla base degli art. 2, 10 e 13

LTG, 11 e 13 RTar. Il valore litigioso, determinante per un eventuale ricorso

al Tribunale federale, supera agevolmente i fr. 30'000.- previsti dall’art. 74

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar,

decide:

I. Il “reclamo” 17 luglio 2024 di RE 1è accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 10 luglio 2024 del

Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 (inc. CA.2024.168/CA.2024.184/ CM.2024.291)

è così riformata:

1. Invariato.

2. Invariato.

3. Annullato.

4.

Invariato.

II. Le

spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 2’000.-, sono poste a

carico di CO 1 in liquidazione, che rifonderà a RE 1 identico importo per

ripetibili di seconda sede.

III. Notificazione:

-

ti ed ,

;

-

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del

Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è

ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).

Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune

conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,

o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.

91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate

separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92

cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il

ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio

irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una

decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale

deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119

LTF). Contro le decisioni in materia di

misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è

sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti

l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).