12.2024.92
Ordine di indicare e documentare determinate movimentazioni di averi patrimoniali; qualifica della decisione impugnata e definizione del rimedio giuridico esperibile; provvedimento cautelare, assunzione di prove in via cautelare, ordinanza sulle prove
1 ottobre 2024Italiano24 min
stato assunto dapprima dallo stesso RE 1 e dal maggio 2024, dopo le sue dimissioni,
Source ti.ch
Incarto n.
12.2024.92
Lugano
1° ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nelle cause - inc. n. CA.2024.168/184 della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 2 - promosse con istanze 3 e 14 maggio 2024 da
CO
1
patrocinata dagli avv.ti
PA 2
contro
RE
1
patrocinato dagli avv.ti PA
1
con cui l’istante ha chiesto, in via
supercautelare e cautelare, di imporre al convenuto
una serie di divieti, la restituzione di
una somma asseritamente sottratta alla società
ungherese H__________ e l’edizione di svariati
documenti;
visto il decreto cautelare 10 luglio
2024 con cui il Pretore ha, fra l’altro, ordinato a RE 1 di indicare e
documentare, entro 20 giorni, determinate
movimentazioni di somme e beni mobili,
con la comminatoria dell’art. 292 CPS;
insorgente RE 1, che con reclamo (subordinatamente appello) del 17
luglio 2024 ha postulato preliminarmente
il conferimento dell'effetto sospensivo e nel
merito di annullare l’ordine suddetto, con
protesta di tasse, spese e ripetibili;
richiamata la decisione 24 luglio 2024
con cui questa Camera ha accolto la richiesta di
effetto sospensivo;
tenuto conto che CO 1 in liquidazione con
risposta 9 agosto 2024 ha
postulato preliminarmente di revocare
l’effetto sospensivo, respingendo la relativa
istanza dell’insorgente, e nel merito di
dichiarare il gravame irricevibile o
subordinatamente di respingerlo, pure
con protesta di tasse, spese e ripetibili;
considerate altresì la replica spontanea
22 agosto 2024 dell’insorgente e la duplica
spontanea 29 agosto 2024 della
resistente;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
La CO 1 (attualmente di
proprietà di A__________ C__________ quale azionista unico) è una società con
sede a Lugano di cui RE 1 è stato amministratore unico (AU) da fine gennaio
2019 a fine gennaio 2024. Con decisione assembleare del 30 gennaio 2024, la
società è stata sciolta e posta in liquidazione. Il ruolo di liquidatore è
stato assunto dapprima dallo stesso RE 1 e dal maggio 2024, dopo le sue dimissioni,
dalla P__________ SA.
B.
Fra CO 1 in liquidazione e RE
1 vige una controversia relativa alla proprietà della società ungherese H__________,
Budapest, e alla liceità di determinati comportamenti messi in atto da RE 1 in
relazione a quest’ultima.
C.
Con istanza supercautelare e
cautelare 3 maggio 2024 (inc. CA.2024.168), CO 1 in liquidazione (qui di
seguito anche solo “CO 1”) ha convenuto RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto
di Lugano, in sintesi rivendicando la proprietà di H__________ e rimproverandogli
condotte pregiudizievoli a danno del suo patrimonio, fra cui una serie di
trasferimenti di denaro, per complessivi 3.3 milioni di Euro, confluiti dai
conti di H__________ a una società da lui controllata, la X__________ Ltd, Dubai
(di seguito: “X__________”) a partire dal 20 settembre 2023. Conseguentemente,
ha formulato una serie di richieste in via supercautelare e cautelare, e
meglio:
1.
di fare divieto a RE 1 di compiere
qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardante CO 1 e
H__________;
2.
di fare divieto a RE 1 di impartire
istruzioni, direttamente o indirettamente, in particolare tramite la società X__________,
che potessero pregiudicare o modificare la situazione patrimoniale di CO 1 o H__________;
3.
di fare divieto a RE 1 di compiere
qualsiasi atto che potesse modificare lo stato di fatto riguardante la
struttura societaria, i beni patrimoniali, l’amministrazione, la gestione e la
documentazione delle società CO 1 e H__________;
4.
di fare divieto a RE 1 di
alterare, modificare, manomettere qualsiasi dato su supporto informatico e/o
cartaceo riguardante CO 1 e H__________;
5.
di obbligare RE 1 a ristornare a
favore di H__________ l’intera somma da questa trasferita in favore di X__________;
6.
di imporre a RE 1 l’edizione dei
seguenti documenti:
6.1
i documenti giustificativi della
causale degli accrediti di 3.3 milioni di Euro a debito di H__________ e in
favore di X__________;
6.2
i documenti con le istruzioni date
a H__________ a tal riguardo;
6.3
i documenti attestanti il prezzo
pagato da X__________ per il presunto acquisto del capitale sociale di H__________;
6.4
le registrazioni contabili presso CO
1, H__________ e X__________ delle transazioni relative a tale asserita
cessione di H__________;
6.5
i documenti del conto bancario
intestato a X__________ sui quali si evincono gli accrediti per complessivi 3.3
milioni di Euro, il saldo al 31.12.2022 e al 31.12.2023, i documenti di
apertura del conto e il saldo attuale.
D.
Con decisione 6 maggio 2024 il
Pretore ha respinto ogni richiesta supercautelare, osservando altresì che le richieste
n. 5 e 6 dell’istante configuravano già delle domande di merito, dunque
inammissibili in quella forma e a quello stadio cautelare.
E.
Con una nuova istanza
supercautelare e cautelare 14 maggio 2024 (inc. CA.2024.184), CO 1 in
liquidazione ha osservato di avere appreso che RE 1 aveva dato disposizioni per
la vendita dell’appartamento adibito a ufficio di H__________ situato a
Budapest, nonché fatto nominare un suo collaboratore (__________ R__________)
quale amministratore di quest’ultima società, chiedendo pertanto di fargli pure
divieto di compiere ogni atto di qualsiasi natura finalizzato alla vendita del
predetto appartamento-ufficio e del relativo arredamento e /o di incassare e/o
trasferire il provento della relativa compravendita.
F.
Con decisione 14 maggio 2024
(inc. CA.2024.168/184), il Pretore ha ancora una volta respinto ogni richiesta
supercautelare.
G.
Con osservazioni 22 maggio
2024 (inc. CA.2024.168) RE 1 si è opposto all’istanza 3 maggio 2024 della controparte,
sostenendo in particolare che non avrebbe mai adottato alcuna condotta volta a
danneggiare il patrimonio di CO 1 (nella quale non rivestiva più alcun ruolo),
che fino a maggio 2023 H__________ sarebbe stata detenuta da CO 1 in via
fiduciaria per suo conto, che il 16 maggio 2023 egli avrebbe acquistato, per il
tramite di X__________, il 100% delle quote di H__________, e che i trasferimenti
di denaro sarebbero avvenuti quale distribuzione di dividendi da H__________
all’azionista X__________.
H.
Con decreto cautelare 24 maggio
2024 (inc. CA.2024.168/184) il Pretore ha accolto il provvedimento chiesto con
l’istanza 14 maggio 2024 da CO 1, onde preservare l’appartamento e/o l’eventuale
provento della sua vendita, e ha nominato il contabile/revisore __________ M__________
quale perito di comprensione allo scopo di verificare la fondatezza dei
rimproveri mossi al convenuto sulla base dei documenti e delle spiegazioni di
quest’ultimo, puntualizzando che il suo incarico sarebbe stato maggiormente
precisato e definito successivamente.
I.
Con osservazioni 31 maggio
2024 (inc. CA.2024.184), RE 1 ha contestato l’istanza 14 maggio 2024 della
controparte, ribadendo di essere proprietario di H__________ per il tramite di
X__________ e che la messa in vendita dell’appartamento-ufficio sarebbe
perfettamente legittima.
J.
Nel frattempo, con replica
spontanea nell’inc. CA.2024.168, pure del 31 maggio 2024, CO 1ha prodotto nuovi
documenti da cui emergerebbero ulteriori transazioni sospette, ovvero che RE 1
avrebbe fatto pagare a H__________ le fatture per l’acquisto della sua
automobile Ferrari dalla L__________ SA e di due orologi Patek Philippe dalla T__________
SA. Essa ha altresì specificato quale sarebbe stato l’oggetto della sua azione
di merito (accertamento che CO 1è proprietaria di H__________, trasferimento
del controllo formale ed effettivo di H__________, risarcimento danni per
violazione da parte del convenuto dei suoi obblighi di AU e liquidatore e per
atto illecito, restituzione dell’indebito arricchimento relativo ai 3.3 milioni
di Euro, all’automobile e agli orologi, rendicontazione esaustiva da parte di RE
1 relativamente alle sue attività di AU e liquidatore). Inoltre, CO 1 ha
precisato che la sua richiesta n. 6 (edizione documenti) era stata formulata ex
art. 158 CPC quale istanza cautelare probatoria, poiché l’integrità e la
completezza di tali documenti sarebbe stata in pericolo.
K.
All’udienza del 3 giugno 2024
(relativa agli inc. CA.2024.168/184) CO 1 in liquidazione ha prodotto una replica
anche alle osservazioni 31 maggio 2024 del convenuto nell’inc. CA.2024.184. In
tale data, la medesima società ha parimenti introdotto la sua istanza di
conciliazione riferita al merito della lite (inc. CM.2024.291), postulando di:
1) accertare che CO 1è proprietaria al 100% di H__________; 2) accertare il valore
di H__________ al 23 maggio 2023; 3) condannare in solido RE 1, A__________ SA,
__________ L__________ e __________ R__________ (società/collaboratori del
convenuto) a versare a CO 110 milioni di franchi; 4) condannare RE 1 e A__________
SA a presentare rendiconto esaustivo con relativi giustificativi per tutte le
prestazioni effettuate per conto di CO 1in relazione a H__________, nonché
quali organi de iure et de facto di CO 1 e H__________ e in esecuzione
del mandato datato 14 ottobre 2022.
L.
Il 18 giugno 2024 RE 1 ha
presentato le sue due dupliche spontanee per gli inc. CA.2024.168/184.
M.
Con ordinanza 27 giugno 2024
il Pretore ha precisato l’incarico del perito di comprensione formulando 6
quesiti peritali riguardanti la proprietà di H__________, la verifica dei
trasferimenti patrimoniali da H__________ a X__________ nonché della relativa
causale e delle spiegazioni date da RE 1, la verifica della possibilità per RE
1 di movimentare direttamente o indirettamente questi importi e la valutazione
della legittimità di tali atti. Il Pretore ha altresì ordinato ad A__________ C__________
e RE 1 di spiegare e giustificare documentalmente la loro condotta dichiarativa
rispetto al bene fiduciario conteso (H__________).
N.
Il perito __________ M__________
ha reso il suo referto in data 5 luglio 2024, evidenziando in sintesi che la
partecipazione della H__________ non era indicata nel bilancio e nelle
dichiarazioni fiscali di CO 1ma rappresentava un suo attivo societario
consistente (ovvero non un mero bene in gestione fiduciaria), che la vendita di
H__________ da CO 1 a X__________ appariva di dubbia validità, che il
trasferimento dei 3.3 milioni di Euro da H__________ a X__________ e la
condotta di RE 1 risultavano pure dubbiosi e che quest’ultimo, qualora fosse
ancora il beneficiario economico di X__________, manteneva la possibilità di
movimentare i suddetti averi patrimoniali.
O.
Con decisione (“Decreto
cautelare”) 10 luglio 2024 (inc. CA.2024.168/CA.2024.184/CM.2024.291), il
Pretore ha notificato alle parti la perizia 5 luglio 2024 e ha:
1.
prorogato la prevista udienza
fissata per il 19 agosto 2024 al 17 settembre 2024;
2.
fatto divieto a RE 1, con effetto
immediato e sotto comminatoria penale ex art. 292 CP, di disporre in qualsiasi
forma, rispettivamente di compiere direttamente o indirettamente qualsivoglia
atto finalizzato a movimentare:
· gli importi di cui ai versamenti 20.9.2023 (EUR
300'000.-), 21.09.2023 (EUR 200'000.-), 26.10.2023 (EUR 500'000.-), 15.12.2023
(EUR 2'000'000.-) e 19.01.2024 (EUR 300'000.-), per complessivi EUR 3'300'000.-
già confluiti sui conti di X__________, Dubai (doc. 28);
· l’automobile FERRARI di cui all’operazione effettuata
con L__________ SA (doc. 61) per l’importo di CHF 93'776.70;
· i beni mobili di cui all’operazione effettuata con T__________
SA (doc. 62) per l’importo di CHF 154'000.-;
3.
fatto ordine a RE 1, con effetto
immediato e sotto comminatoria penale ex art. 292 CP, di indicare, documentandoli,
entro 20 giorni (non sospesi dalle ferie) gli eventuali atti di disposizione da
lui direttamente o indirettamente compiuti riguardo a:
· gli importi di cui ai versamenti 20.9.2023 (EUR
300'000.-), 21.09.2023 (EUR 200'000.-), 26.10.2023 (EUR 500'000.-), 15.12.2023
(EUR 2'000'000.-) e 19.01.2024 (EUR 300'000.-), per complessivi EUR 3'300'000.-
già confluiti sui conti di X__________, Dubai (doc. 28);
· l’automobile FERRARI di cui all’operazione effettuata
con L__________ SA (doc. 61) per l’importo di CHF 93'776.70;
· i beni mobili di cui all’operazione effettuata con T__________
SA (doc. 62) per l’importo di CHF 154'000.-;
a far tempo dal 20 settembre 2023 in poi.
P.
Con reclamo (subordinatamente
appello) 17 luglio 2024 RE 1 è insorto contro il dispositivo n. 3, postulandone
l’annullamento, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, con
protesta di tasse, spese e ripetibili.
Q.
Con decisione 24 luglio 2024
questa Camera ha accolto la richiesta di effetto sospensivo.
R.
Con risposta 9 agosto 2024 CO
1 in liquidazione ha chiesto preliminarmente di revocare l’effetto sospensivo
respingendo la relativa richiesta dell’insorgente, e nel merito di dichiarare
inammissibile o subordinatamente respingere il gravame della controparte.
S.
Con replica spontanea 22
agosto 2024 RE 1 ha contestato la validità della procura conferita dalla
controparte aPA 2 (priva di data e firma), e approfondito ulteriormente la sua
posizione.
T.
Con scritto 27 agosto 2024 CO
1 in liquidazione ha prodotto una procura firmata. Con duplica spontanea 29
agosto 2024 si è poi riconfermata nelle proprie tesi.
U.
Delle argomentazioni delle
parti si dirà, per quanto qui di rilievo, nei considerandi di diritto.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
Ogni parte con capacità
processuale può farsi rappresentare nel processo (art. 68 cpv. 1 CPC). In tal
caso, il rappresentante deve legittimarsi mediante procura (art. 68 cpv. 3
CPC), che non è tuttavia presupposto processuale ai sensi dell'art. 59 cpv. 2 lett.
c CPC. La mancanza della procura è considerata carenza formale, che può essere
sanata non solo entro un termine fissato a tal fine dal giudice (art. 132 cpv.
1.
prima frase CPC), bensì anche mediante ratifica a posteriori degli atti già
intrapresi, ai sensi dell'art. 38 cpv. 1 CO (STF 4A_131/2022 del 20 giugno 2023
consid. 4.3, 5D_142/2017 del 24 aprile 2018 consid. 3.1).
Nel caso specifico, la resistente ha trasmesso una
procura sprovvista di data e firma, ma ha poi provveduto a sanare
spontaneamente la lacuna producendone una nuova debitamente sottoscritta. Nulla
osta pertanto a riconoscere la rappresentanza professionale in giudizio dei
suoi patrocinatori.
2.
L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni di prima istanza in
materia di provvedimenti cautelari, posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). I termini di impugnazione
e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti
cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC).
Le disposizioni ordinatorie processuali, come
l’ordinanza sulle prove o la decisione che ammette un’istanza di assunzione di
prove a titolo cautelare (cfr. IICCA del 22 maggio 2023, inc. 12.2023.10,
consid. 6, IIICCA del 15 marzo 2021, inc. 13.2020.121, consid. 1, STF
4A_597/2018 del 27 giugno 2019 consid. 1.2.2 e 1.2.3), sono impugnabili in modo
indipendente tramite reclamo, ma solamente quando vi è il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b cifra 2 CPC). Il termine
di reclamo è pure di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
3.
Nella fattispecie, il gravame
della controparte è sicuramente tempestivo. Relativamente al rimedio giuridico esperito,
alla sua ricevibilità e al suo fondamento, si osserva quanto segue.
4.
L’insorgente ritiene che il
dispositivo pretorile n. 3 da lui impugnato, qualificabile quale obbligo di
edizione di documenti relativi alla movimentazione di determinati averi
patrimoniali, sia una disposizione ordinatoria processuale in materia di prove
(art. 124 e 154 CPC) impugnabile mediante reclamo. Il suo pregiudizio
difficilmente riparabile sarebbe dato, essendo egli tenuto a produrre dati
relativi all'utilizzo di reddito e sostanza e quindi attinenti alla sua sfera
privata e finanche a quella di una persona terza con sede all’estero (X__________)
neppure regolarmente convenuta in causa tramite rogatoria, dal fatto che la
controparte non avrebbe alcun diritto di riceverli e che la loro divulgazione
sarebbe definitiva e non sanabile a posteriori. RE 1 rileva altresì che il
contestato ordine pretorile non troverebbe alcun riscontro nelle domande di
giudizio formulate dalla controparte nell’istanza 3 maggio 2024, violerebbe la
massima dispositiva e quella attitatoria, sarebbe indagatorio, non motivato, e
privo di utilità per la decisione cautelare o di merito.
5.
Con la sua risposta, la
resistente sostiene che tali censure di RE 1 (che in prima sede si era limitato
a opporsi alla postulata edizione di documenti) siano nuove e inammissibili. In
ogni caso, essa pure ritiene che il dispositivo n. 3 costituisca una
disposizione ordinatoria processuale in materia di prove. Osserva tuttavia che la
stessa sarebbe riferibile alla domanda di giudizio n. 6 di cui alla sua istanza
3.
maggio 2024 (e meglio che il primo punto del dispositivo n. 3 si poggi sulla
sua richiesta n. 6.5), che sarebbe qualificabile quale istanza cautelare
probatoria ai sensi dell’art. 158 CPC (come specificato nella sua replica 31
maggio 2024). A suo modo di vedere, essa era giustificata poiché riguardante
documenti a rischio di manipolazione relativi a movimentazioni di dubbia
liceità per il tramite di un veicolo societario, fondamentali per suffragare la
sua azione giudiziaria e che le avrebbero permesso di valutare se inoltrare una
causa di merito dopo esperimento del tentativo di conciliazione. La resistente
evidenzia inoltre che la misura, succintamente motivata dal primo giudice e ben
circoscritta a determinati averi, costituirebbe un corollario strumentale
(rispettivamente una misura esecutiva) senza il quale il dispositivo n. 2 (non
impugnato ed essenziale anche alla luce dei riscontri peritali) perderebbe di
efficacia, giacché permetterebbe di conoscere l’ubicazione degli averi ivi
menzionati e dunque di verificare l’osservanza del relativo divieto di
disporre. In proposito, la resistente annette al suo scritto (quale doc. 4)
l’istanza 5 agosto 2024 da lei presentata allo scopo di permettere alla Pretura
di conoscere l’ubicazione nonché ulteriori dettagli relativi ai beni bloccati e
verificare l’osservanza di tale divieto.
Infine, osserva che la misura impugnata non
arrecherebbe alcun pregiudizio difficilmente riparabile e non riguarderebbe
soggetti terzi estranei alla controversia, bensì unicamente RE 1 e una società
di cui egli è AU e unico beneficiario economico.
6.
Con la replica spontanea 22
agosto 2024 RE 1 evidenzia in sintesi che non poteva in prima sede esprimersi su
richieste mai avanzate dalla controparte, che nell’istanza 3 maggio 2024 non
era contenuta alcuna domanda ex art. 158 CPC (norma mai menzionata dal
Pretore), che la richiesta di edizione ivi contenuta riguardava il merito (come
peraltro ammesso dalla resistente), doveva essere postulata nella futura causa
di merito ed era pertanto inammissibile in quello stadio procedurale (v. anche decreto
supercautelare del 6 maggio 2024) e che il divieto di cui al dispositivo 2 della
decisione 10 luglio 2024 era vincolante indipendentemente dal contestato
dispositivo n. 3.
7.
Con la duplica spontanea 29
agosto 2024, la resistente si riconferma nelle proprie posizioni, ribadendo che
il dispositivo impugnato costituisce a suo modo di vedere un’assunzione di
prove a titolo cautelare ex art. 158 CPC, essenziale per verificare la
destinazione finale dei beni controversi e verificare il rispetto del divieto
di cui al dispositivo n. 2.
8.
Nell’ambito delle procedure
rette dalla massima dispositiva e da quella attitatoria, vi sono varie
possibilità per imporre a una parte convenuta l’obbligo di fornire informazioni.
In ambito istruttorio, la parte attrice può ad esempio postulare il suo
interrogatorio o la sua deposizione, oppure rivolgerle richieste di edizione di
documenti (finanche in via cautelare, qualora siano adempiuti i presupposti di
cui all’art. 158 CPC). L’onere di collaborazione trova altresì espressione
nell’obbligo di contestare e fornire la controprova rispetto alle allegazioni
attoree, nonché nella possibilità di trarre delle conseguenze giuridiche dalla
mancata cooperazione. Sussistono inoltre diritti di informazione previsti dal
diritto materiale, ad esempio sulla base del diritto al rendiconto (art. 400 cpv.
1.
CO), del diritto societario (art. 697 seg., 802 CO), di famiglia (art. 170
cpv. 2 CC) o successorio (art. 607 cpv. 3 o 610 cpv. 2 CC). Trattandosi di
diritti materiali, essi possono costituire l’oggetto di un’azione in esecuzione
ove il giudice, previo esame completo in fatto e in diritto, può ordinare alla
parte convenuta di fornire determinate informazioni o documenti, regolando
definitivamente la pretesa, che si esaurisce con l’avvenuta comunicazione.
Pertanto, di principio il giudice non può ordinare in via cautelare ex art. 158
o 261 seg. CPC una misura che, per sua natura, è anticipatoria del merito,
ovvero implica un effetto definitivo sul destino della pretesa informativa in
questione, sicché di regola, e riservate eccezioni, la richiesta di rendiconto
in via cautelare non è ammissibile. Più in generale, l’imposizione di obblighi
informativi già a titolo cautelare è delicata e può essere ammessa solo in casi
particolari (DTF 138 III 728 consid. 2.7, 141 III 564 consid. 4.2.2, STF
4A_263/2022 del 23 giugno 2023 consid. 4.2.1; Trezzini
in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a
ed. Vol. II, n. 80 seg. ad Osservazioni preliminari agli art. 261-269).
9.
Ora, per quanto riguarda
l’istanza (super)cautelare 3 maggio 2024 inoltrata da CO 1, essa non contiene
alcuna richiesta ai sensi dell’art. 158 CPC, dal momento che non menziona né la
norma, né i relativi requisiti. La domanda n. 6 è una semplice domanda di
edizione di documenti che avrebbero potuto contribuire a far luce sulla
controversia, neppure specificamente correlati con necessità probatorie
relative all’ottenimento dei postulati divieti cautelari e non coincidenti con
il contenuto del qui impugnato dispositivo n. 3 (come si dirà ancora in
seguito). Così come genericamente formulata, essa appare dunque irricevibile,
dovendo casomai essere proposta nell’ambito di una procedura di merito, come
d’altronde già rilevato dal Pretore (seppur unicamente nell’ambito della
decisione supercautelare 6 maggio 2024). Solo a posteriori, con la replica
spontanea 31 maggio 2024, l’istante ha provato a sanare la problematica
sostenendo che la stessa avrebbe dovuto essere intesa quale istanza di
assunzione di prove a titolo cautelare ex art.158 CPC, accennando brevemente e
superficialmente al fatto che tali documenti sarebbero stati esposti a
pericolo. Un tale modo di procedere è inammissibile, ritenuto oltretutto che
nella procedura sommaria la fase allegatoria termina dopo l’inoltro delle
osservazioni del convenuto, a meno che il Pretore ordini eccezionalmente (ciò
che non è avvenuto nella fattispecie) un secondo scambio di scritti (“Aktenschluss”,
cfr. DTF 144 III 117 consid. 2.2, STF 4A_250/2022 del 3 ottobre 2023 consid.
3.2, IICCA del 28 aprile 2022, inc. 12.2021.175, consid. 4.1). Comunque sia, la
decisione pretorile 10 luglio 2024 non risulta fondata sull’art. 158 CPC,
considerato che neppure lo menziona né tantomeno espone o analizza i
presupposti che lo contraddistinguono.
10.
Dal contenuto del suddetto “Decreto cautelare”, di natura non finale (decisione
cautelare intermedia) si evince unicamente che il primo giudice, alla luce delle
verifiche peritali e delle criticità importanti evidenziate dal perito, ha
ritenuto necessario e giustificato impedire eventuali atti distrattivi da parte
del convenuto, inibendogli la possibilità di movimentare ancora gli importi
fuoriusciti da H__________ e finiti sul conto di Dubai di X__________ e di
disporre dei beni verosimilmente acquistati mediante mezzi già di pertinenza di
H__________, divieti che sono sfociati nel dispositivo n. 2. Al contempo, ha
“invitato” RE 1 a comunicare, documentandoli, gli eventuali atti da lui
compiuti relativamente ai beni oggetto del suddetto divieto, ciò che ha
concretizzato nel dispositivo n. 3. Quest’ultimo risulta tuttavia privo di
motivazione, giacché è semplicemente preannunciato all’interno dei considerandi,
senza alcun riferimento a norme di legge o spiegazioni. La lacuna rende oltremodo
difficoltoso comprendere le basi giuridiche e i ragionamenti che hanno indotto
il Pretore a pronunciarlo. Esso è sicuramente correlato con quello precedente (n.
2), riguardando i medesimi beni, ma non pare una semplice misura di esecuzione ex
art. 267 CPC volta a conferirgli efficacia, dal momento che è mirato (anche) a
ricostruire movimentazioni passate e che comunque i divieti di disporre hanno
una loro valenza autonoma.
Pur riguardando anche aspetti probatori (obbligo di
produrre documentazione) tale dispositivo, essendo stato ordinato “in via
cautelare”, inserito in un “Decreto cautelare” per cui il Pretore ha unicamente
indicato il rimedio dell’appello, correlato come detto con il provvedimento
cautelare di cui al dispositivo n. 2 e formulato quale obbligo per il convenuto
di fornire indicazioni e documenti giustificativi su determinate movimentazioni
di beni che potrebbero essere avvenute nell’arco temporale ivi indicato, con
annessa comminatoria penale ai sensi dell’art. 292 CPS, si apparenta piuttosto a
una richiesta informativa e/o di rendiconto in via cautelare. Come tale, esso sarebbe
piuttosto impugnabile mediante appello (con le riserve qui sopra evidenziate al
considerando 8). Comunque sia, le menzionate difficoltà nell’inquadrare correttamente
la natura giuridica e il senso dell’ordine pretorile, che sancisce in maniera
definitiva degli obblighi di cooperazione del convenuto, toccando anche gli
interessi di una società terza con sede all’estero non convenuta in causa e
comportando il rischio di incorrere in una condanna penale (v. in proposito
anche STF 5A_215/2016 del 26 settembre 2016 consid. 1.2, 5A_548/2012 del 28
settembre 2012 consid. 2.3), inducono a valutare con minore rigidità la scelta
del rimedio giuridico operata dall’insorgente e a entrare nel merito delle sue
censure (senza contare che egli ha chiesto di considerare se del caso il suo
gravame quale appello, consapevole delle criticità qui sopra esposte).
11.
I contestati obblighi di cui al dispositivo n. 3 potrebbero senz’altro
consentire di verificare se i beni bloccati mediante il dispositivo n. 2 siano
ancora in possesso e/o di proprietà di RE 1, rispettivamente se tali divieti
siano da mantenere, adeguare o abrogare, nonché di chiarire ulteriormente la
situazione ai fini della risoluzione della controversia. Nondimeno, essi vanno
come detto oltre la semplice misura di esecuzione (ordinabile anche d’ufficio
ex art. 267 CPC), non trovano riscontro in una corrispondente domanda di giudizio
dell’istante cautelare (ritenuto che la richiesta n. 6 dell’istanza 3 maggio
2024.
sollecitava un’edizione di documenti non riferita ai beni asseritamente
acquistati da RE 1 presso la L__________ SA o la T__________ SA, né alla
ricostruzione delle movimentazioni dei vari averi qui in discussione), e si
pongono pertanto in contrasto, come rettamente rileva l’insorgente, con la
massima dispositiva e con il principio attitatorio che reggono la presente
procedura. Essi neppure sono fondati e motivati sulla base dell’art. 158 CPC, e
oltrepassano la semplice richiesta di documentazione, pretendendo (apparentemente)
dal convenuto di fornire delle spiegazioni che mal si conciliano con il
summenzionato divieto di massima di ordinare un rendiconto già in via
cautelare. Ne discende che il dispositivo n. 3 dev’essere annullato, ritenuto
che le relative informazioni potranno essere se del caso pretese dal convenuto entro
i margini d’azione del giudice, rispettivamente sulla base delle richieste che
la parte CO 1vorrà formulare nelle debite forme e sedi.
12.
Per tutti questi motivi il
gravame di RE 1, qui trattato quale appello, dev’essere accolto, con
conseguente annullamento del dispositivo n. 3 della decisione 10 luglio 2024. Gli
altri dispositivi rimangono invariati.
13.
Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza della
resistente (art. 106 CPC), e sono calcolate sulla base degli art. 2, 10 e 13
LTG, 11 e 13 RTar. Il valore litigioso, determinante per un eventuale ricorso
al Tribunale federale, supera agevolmente i fr. 30'000.- previsti dall’art. 74
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar,
decide:
I. Il “reclamo” 17 luglio 2024 di RE 1è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 10 luglio 2024 del
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 (inc. CA.2024.168/CA.2024.184/ CM.2024.291)
è così riformata:
1. Invariato.
2. Invariato.
3. Annullato.
4.
Invariato.
II. Le
spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 2’000.-, sono poste a
carico di CO 1 in liquidazione, che rifonderà a RE 1 identico importo per
ripetibili di seconda sede.
III. Notificazione:
-
ti ed ,
;
-
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è
ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).
Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune
conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,
o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.
91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92
cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il
ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio
irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale
deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119
LTF). Contro le decisioni in materia di
misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è
sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti
l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).