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Decisione

12.2024.96

Contratto di lavoro - termine di disdetta previsto contrattualmente contrario alla legge - sospensione del termine di disdetta in caso di malattia - diritto al bonus

14 novembre 2024Italiano36 min

merito alla nullità del termine di disdetta pattuito nella clausola n. 5.1 fosse

Source ti.ch

Incarto n.

12.2024.96

Lugano

14 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa in procedura semplificata - inc. n. SE.2021.194 della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 10 giugno 2021 da

AO1,

A______ a______ A______

rappr. dall’avv.

PA1,

M______

contro

AP1,

L______

rappr. dall’avv.

PA2,

Lo______

chiedente

la condanna della convenuta al pagamento di CHF 19'776.15, somma poi ridotta

con la replica a CHF 19'735.80, oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2020, domanda

avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e

che il Pretore con decisione 14 giugno 2024 ha accolto, condannando la

convenuta al pagamento di CHF 19'776.15 lordi oltre interessi al 5% dal 16

novembre 2020;

appellante

la convenuta, con appello 8 agosto 2024, con cui ha chiesto la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attore,

con risposta all’appello 12 settembre 2024, ha postulato la reiezione del

gravame, protestando spese e ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.

AO1 è stato assunto dal 1° marzo 2018 e a

tempo indeterminato da AP1, società attiva

nel settore della commercializzazione e distribuzione di prodotti della linea spirits e wines,

in qualità di responsabile per la Svizzera

Orientale, sulla base di un contratto di lavoro (doc. C), che prevedeva, oltre

a una retribuzione lorda annua di CHF 104’000.- versata in 13 mensilità

(clausola n. 6.1), il riconoscimento di un bonus “sino ad un importo massimo

pari al 10% … del salario lordo ogni anno in caso di raggiungimento degli

obiettivi” (clausola n. 7.1), e poteva essere disdetto da entrambe le parti

“in qualsiasi data di ogni mese con un preavviso di 30 giorni” (clausola

n. 5.1).

Il 14

luglio 2020 (cfr. pure doc. E, che invero riportava una data errata) la datrice

di lavoro ha disdetto in via ordinaria il contratto di lavoro con il lavoratore

con effetto dal successivo 31 agosto.

Il 23

luglio 2020, cautelativamente, gli ha poi significato una nuova disdetta

ordinaria (doc. 1), sempre per la medesima data.

Con

scritto 29 luglio 2020 (doc. G) la datrice di lavoro ha quindi esentato il

lavoratore dall’obbligo di prestare il lavoro fino alla scadenza del termine

ordinario di disdetta.

2. Ottenuta

l’autorizzazione ad agire, con petizione 10 giugno 2021 AO1 ha convenuto in giudizio AP1 innanzi alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di un importo poi ridotto

con la replica da CHF 19'776.15 a CHF

19'735.80 arrotondati oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2020. Egli ha segnatamente

preteso CHF 8'666.65 a titolo di salario e relativa quota parte di tredicesima

fino alla corretta scadenza del termine ordinario di disdetta (ossia per il

mese di settembre 2020), CHF 7'280.- a titolo di bonus per il 2020 (corrispondente

al 7% [70% del 10%] del suo salario annuo), CHF 1'389.14 a titolo di

rimborso spese e CHF 2'400.- per averle noleggiato in 8 occasioni il proprio

bar.

La

convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

3. Esperita

l’istruttoria di causa - nell’ambito della quale sono stati in particolare

sentiti in qualità di testi alcuni ex dipendenti della convenuta (il direttore

commerciale responsabile delle vendite R______ B______, l’assistente

della direzione responsabile del customer center F______ B______ B______ e il CEO G______

K______), un

dipendente della casa madre I______ SpA (F______ B______), un dirigente della holding Il______ SpA (A______ C______),

come pure in qualità di parti l’attore e il presidente della convenuta nonché amministratore

delegato del gruppo I______ I______ (A______

M______) - e

raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 14 giugno

2024, ha accolto la petizione, nel senso che ha condannato la convenuta al

pagamento di CHF 19'776.15 lordi oltre interessi al 5% dal 16 novembre 2020, obbligandola

altresì a rifondere alla controparte CHF 3’500.- per ripetibili. Il giudice di

prime cure ha in sostanza attribuito all’attore CHF 17’333.30 a titolo di

salario e relativa quota parte di tredicesima fino alla corretta scadenza del

termine ordinario di disdetta (cioè per i mesi di settembre e ottobre 2020) e CHF

2'402.50 lordi a titolo di bonus per il 2020, non ritenendo per contro necessario

esprimersi sulle altre pretese attoree.

4. Con

l’appello 8 agosto 2024 qui in esame, avversato dall’attore con risposta 12

settembre 2024, la convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel

senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le

sedi.

5. L’art. 308 CPC prevede tra le altre cose che sono

impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza

(cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore

litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di

almeno CHF 10'000.- (cpv. 2).

Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia

pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una

controversia patrimoniale dal valore superiore a CHF 10'000.- (e meglio di CHF 19'735.80), è pertanto esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato

concretamente inoltrato dalla convenuta entro il termine di 30 giorni (art. 311

cpv. 1 CPC), sospeso dal 15 luglio al 15 agosto (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC),

dalla notificazione del giudizio, avvenuta il 17 giugno 2024, è tempestivo e,

da questo punto di vista, ricevibile.

Anche la risposta all’appello, inoltrata dall’attore entro

il termine di 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC), sospeso

dal 15 luglio al 15 agosto (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), dalla notificazione del

gravame, avvenuta il 13 agosto 2024, è a sua volta tempestiva.

6. La

convenuta ha innanzitutto sostenuto che il Pretore, avendo accolto per CHF 19'776.15 lordi oltre interessi al 5% dal 16

novembre 2020 un’azione giudiziaria volta

alla sua condanna al pagamento di CHF

19'735.80 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2020, abbia attribuito all’attore CHF 40.35 in più di quanto

fosse stato richiesto, violando con ciò l’art. 58 cpv. 1 CPC, disposizione

secondo cui il

giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato,

né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte.

6.1. Ritenuto che nella sede

pretorile l’attore aveva postulato il pagamento di CHF 19'735.80 netti - o nella migliore, per lui, delle ipotesi, di

CHF 15'946.65 lordi (salari e bonus) e di CHF 3'789.15 netti (rimborso spese e noleggio del bar)

- a cui aveva poi aggiunto gli interessi al 5% dal 1° ottobre 2020, non è vero

che il giudice di prime cure, attribuendogli CHF 19'776.15 lordi oltre interessi al

5% dal 16 novembre 2020, gli abbia

riconosciuto di più, e in particolare CHF 40.35 in più, di quanto da lui richiesto.

Da una parte, viste le deduzioni sociali a carico della datrice di lavoro (che

dai doc. V e W risultano essere ampiamente superiori al 10% del salario),

l’importo in capitale concesso di CHF 19'776.15 lordi, che di fatto corrisponde

così a una somma non certo superiore a CHF 17'798.50 netti, è in effetti

inferiore a quello azionato, che era di CHF

19'735.80 netti - o nella menzionata ipotesi, di CHF 15'946.65 lordi

(somma questa non certo superiore a CHF 14'351.95 netti) e di CHF 3'789.15 netti,

ossia in totale di CHF 18'141.10 netti -. Dall’altra gli interessi del 5%, che

per altro sono stati calcolati su un importo netto che era più basso di quello

postulato, sono stati fatti decorrere dal giudice da una data successiva (di 47

giorni) da quella richiesta e, una volta capitalizzati, sono a loro

volta inferiori a quelli richiesti (per CHF 127.-). In definitiva, anche valutati in modo complessivo, il capitale e gli

interessi attribuiti risultano inferiori al capitale e agli interessi richiesti in causa

(cfr. TF 4P.322/2005 del 27 marzo 2006 consid. 3.2.2).

6.2. La questione, a ben vedere, nemmeno avrebbe dovuto

essere esaminata. Nell’occasione la convenuta non si è in effetti avveduta che

le due pretese attoree ammesse in prima istanza (CHF 17’333.30 a titolo di salario e relativa quota parte di tredicesima

fino alla corretta scadenza del termine ordinario di disdetta e CHF 2'402.50 lordi

a titolo di bonus per il 2020) assommavano

in realtà proprio a CHF 19'735.80 e che dunque il giudice di prime cure, esponendo

nel dispositivo un importo di CHF

19'776.15, era di fatto incorso in un mero errore di calcolo, che poteva e

doveva essere senz’altro rettificato in applicazione dell’art. 334 CPC (cfr. per

analogia TF 5A_117/2007 dell’8 gennaio 2008 consid. 5.2, in cui l’Alta Corte,

pur avendo allora respinto il rimedio giuridico, aveva provveduto a rettificare

d’ufficio un errore di calcolo dell’autorità cantonale).

7. Il Pretore ha attribuito all’attore CHF 17’333.30 a

titolo di salario e relativa quota parte di tredicesima fino alla corretta

scadenza del termine ordinario di disdetta, e meglio per i mesi di settembre e

ottobre 2020. Egli ha innanzitutto ritenuto che la disdetta 14 luglio 2020

fosse nulla siccome significata in un momento in cui l’attore era inabile al

lavoro per malattia (cfr. doc. D). E ha quindi ritenuto che a seguito della

nullità del termine di disdetta di 30 giorni pattuito nella clausola n. 5.1,

che, in assenza di una valida deroga contrattuale ai sensi dell’art. 335c cpv.

2 CO, doveva essere sostituito dal termine di disdetta di due mesi previsto

dall’art. 335c cpv. 1 CO (cfr. DTF 131 III 467), gli effetti della disdetta 23 luglio

2020, ricevuta il successivo 25 luglio (doc. 5, 6 e I), dovevano dapprima essere

riportati al 30 settembre 2020, e poi a seguito dell’inabilità al lavoro per

malattia dell’attore dal 26 al 31 agosto 2020 (cfr. doc. H) prorogati ulteriormente

al 31 ottobre 2020 (cfr. DTF 124 III 474).

7.1. La convenuta ha innanzitutto sostenuto che il Pretore,

avendo accolto per CHF 17’333.30 una pretesa attorea azionata per CHF 8'666.65, aveva

attribuito all’attore CHF 8'666.65 in più di quanto fosse stato richiesto, violando la

massima dispositiva.

La

censura è infondata. Quando è confrontato

con una pretesa attorea composta da più posizioni, il giudice è in effetti

vincolato soltanto dal montante totale domandato dalla parte attrice e può

modificare gli importi attribuiti sulla base delle singole posizioni (DTF 123

III 115 consid. 6d;

TF 4C.195/2001 del 12 marzo 2002

consid. 2b/aa, 4A_428/2018 del 29 agosto

2019 consid. 4.2.2, 4A_107/2019 del 18 maggio 2020 consid. 7), a meno che - ciò

che però in concreto non è avvenuto - nel petitum di causa la parte

attrice abbia esposto singolarmente le varie posizioni (DTF 142 III 234 consid.

2.2; TF 4A_709/2014 del 21 maggio 2015 consid. 4.1, 4A_54/2017 del 29 gennaio

2018 consid. 6.1).

7.2. La convenuta ha in seguito censurato l’assunto

pretorile secondo cui la disdetta 14 luglio 2020 (doc. E) sarebbe nulla, contestando

che l’attore fosse allora stato inabile al lavoro per malattia.

La

censura, non essendo in realtà rilevante per l’esito della causa per i motivi

che verranno esposti qui di seguito, non necessita di essere esaminata. E

comunque, con scritto 23 luglio 2020 (doc. 2; cfr. risposta p. 4), la convenuta

stessa aveva dato atto all’attore che quella disdetta era da considerarsi nulla.

7.3. La

convenuta ha quindi ribadito che gli effetti della disdetta 23 luglio 2020,

pacificamente notificata il successivo 25 luglio, non potevano essere riportati

al 30 settembre o al 31 ottobre 2020.

Essa

ha segnatamente osservato: che l’attore non aveva mai chiesto e allegato di

poter pretendere il pagamento del salario e relativa quota parte di tredicesima

del mese di ottobre 2020; che la motivazione pretorile sulla nullità del

termine di disdetta di 30 giorni pattuito nella clausola n. 5.1 era “carente,

lesiva dell’art. 335c CO e in ogni caso eccessivamente formale e pertanto

lesiva del diritto” (appello p. 8), visto tra l’altro che le parti, avendo

concordato la clausola per scritto, avevano validamente derogato, in virtù dell’art.

335c cpv. 2 CO, alla regolamentazione di cui all’art. 335c cpv. 1 CO; che nella

sentenza DTF 131 III 467 il Tribunale federale aveva precisato che l’inizio del

periodo di disdetta decorreva con la notifica della disdetta, per cui l’inabilità

al lavoro per malattia dell’attore dal 26 al 30 (e non al 31) agosto 2020 (doc.

H) non era in concreto tale da modificare la scadenza originaria del 31 agosto

2020; e che era in ogni caso “sbagliato e lesivo del carattere dispositivo

dell’art. 335c CO” ritenere nulla anche la parte della clausola n. 5.1

inerente alla scadenza del termine di disdetta e con ciò “fare coincidere la

fine del periodo di disdetta con la fine di un mese” (appello p. 9).

7.3.1. La

censura secondo cui l’attore non aveva mai chiesto e allegato di poter

pretendere il pagamento del salario e relativa quota parte di tredicesima del

mese di ottobre 2020 è destinata all’insuccesso. Negli allegati preliminari

l’attore aveva infatti sostanzialmente chiesto il pagamento del salario e

relativa quota parte di tredicesima fino alla corretta scadenza del termine

ordinario di disdetta. A tale scopo aveva puntualmente evocato tutte le

circostanze rilevanti, e in particolare la disdetta del 14 luglio 2020 per il

31 agosto 2020 (cfr. petizione p. 3 seg., replica p. 7 e 11), la disdetta del

23 luglio 2020 sempre per il 31 agosto 2020 (cfr. replica p. 3, 7 e 11), il suo

esonero dall’obbligo di prestare il lavoro dal 29 luglio 2020 fino alla

scadenza del termine ordinario di disdetta (cfr. replica p. 7), la sua

inabilità al lavoro per malattia dal 26 al 30 agosto 2020 (cfr. petizione p. 3

e 5, replica p. 6, 8 e 11), la presunta nullità del termine di disdetta di 30

giorni pattuito nella clausola n. 5.1 con conseguente validità del termine di

disdetta di due mesi previsto dall’art. 335c cpv. 1 CO (cfr. petizione p. 4

seg., replica p. 8 e 11 seg.). Il fatto che egli abbia poi concluso di poter

pretendere il pagamento del salario solo fino al 30 settembre 2020, anziché

fino al 31 ottobre 2020, non gli può dunque essere di alcun nocumento, anche in

considerazione dell’obbligo per il giudice, nel presente contesto, di accertare

Fatti

i fatti d’ufficio (art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC).

Ad

ogni buon conto la questione, visto quanto si dirà nei prossimi considerandi,

potrebbe anche rimanere indecisa.

7.3.2. Anche

la censura con cui la convenuta ha sostenuto che la motivazione pretorile in

merito alla nullità del termine di disdetta pattuito nella clausola n. 5.1 fosse

carente è infondata.

Occorre innanzitutto premettere che, secondo

la giurisprudenza, affinché l’obbligo di motivazione della sentenza - o su

parte di essa - sia rispettato, è sufficiente che il giudice menzioni, almeno

brevemente, le ragioni che lo hanno guidato e sulle quali ha basato la sua

decisione, affinché la parte interessata possa apprezzare la portata della

decisione e contestarla con piena cognizione di causa, e che egli non è per

contro obbligato a esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le

censure presentati dalle parti, ma può invece limitarsi a quelli che ritiene

rilevanti (TF 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.2, 4A_145/2021 del 27

ottobre 2021 consid. 4.1).

Ciò detto, nel caso di specie è

incontestabile che la motivazione pretorile sulla nullità della clausola

n. 5.1 soddisfa tali requisiti.

Sul tema, il Pretore ha

in effetti spiegato che “occorre pertanto valutare se il termine di disdetta

è quello sostenuto dalla convenuta, ossia quello contrattualmente previsto di

30 giorni a contare dalla notifica della disdetta (art. 5.2 del contratto doc.

C) oppure se valga la regola usuale come prevista dal CO all’art. 335c cpv. 1”;

che “la risposta a tale quesito è data dalla legge stessa, che al cpv. 2

dell’art. 335c specifica che i termini legali di disdetta possono essere modificati

per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo e che gli stessi

possono essere resi inferiori a un mese soltanto per contratto collettivo e per

il primo anno di servizio”; e che “pertanto” - e, si aggiunga qui,

non essendo in concreto adempiute queste ultime condizioni - “appare innanzitutto

chiaro che, trovandosi le parti nel corso del terzo anno di servizio, il

termine di disdetta applicabile al caso concreto è quello, legale, di due mesi

(in sostituzione di quanto invalidamente concordato subentra il termine legale

più breve possibile: cfr. DTF 131 III 467)” (sentenza p. 9).

La

convenuta ha del resto lasciato intendere di aver compreso perfettamente le

ragioni per cui il giudice di prime cure aveva ritenuto che il termine di

disdetta di 30 giorni pattuito nella clausola n. 5.1 fosse nullo e dovesse

essere sostituito con il termine di disdetta di due mesi previsto dall’art.

335c cpv. 1 CO, tanto da aver rilevato che quella motivazione era “lesiva

dell’art. 335c CO e in ogni caso eccessivamente formale e pertanto lesiva del

diritto” (appello p. 8) e, soprattutto, provvedendo poi ad esporre una

serie di puntuali censure a quella motivazione (che verranno esaminate nel

prossimo considerando).

7.3.3. La

convenuta ha invece ragione, almeno parzialmente, laddove ha in sostanza

censurato l’assunto pretorile secondo cui nel caso di specie doveva pertanto

entrare in considerazione il termine di disdetta di due mesi previsto dall’art.

335c cpv. 1 CO.

Essa invero

non può essere seguita laddove ha sostenuto che le parti, avendo concordato per

scritto la clausola n. 5.1 (secondo cui il contratto poteva essere disdetto “con

un preavviso di 30 giorni”), avevano validamente derogato alla

regolamentazione prevista all’art. 335c cpv. 1 CO (secondo cui, per quanto qui

interessa, dal secondo al nono anno di servizio il rapporto di lavoro poteva

essere disdetto per la fine di un mese “con preavviso di due mesi”). In

effetti, se in base all’art. 335c cpv. 2 CO

il termine di disdetta previsto dal cpv. 1 della

norma, che oltre a poter essere modificato per accordo scritto, contratto

normale o contratto collettivo, poteva essere reso inferiore a un mese soltanto

per contratto collettivo e per il primo anno di servizio, nel caso di specie il

termine in questione era invece stato reso inferiore a un mese - in tal senso

dev’essere infatti intesa la pattuizione di un termine di 30 giorni (periodo di

tempo che di regola è inferiore a un mese) - solo con un accordo scritto e

anche per il terzo anno di servizio.

Contrariamente

a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il fatto che le parti abbiano in

tal modo concordato un termine di disdetta inferiore a quello previsto

dall’art. 335c cpv. 1 CO non implica però ancora che quest’ultimo debba

sostituirsi a quello invalidamente pattuito. La dottrina e la giurisprudenza

hanno anzi già avuto modo di stabilire che in tal caso si debba far capo al

termine minimo di un mese ammesso dall’art. 335c

cpv. 2 CO (Staehelin, Zürcher

Kommentar, n. 10 ad art. 335c CO; DTF 47 II 295 consid. 2). Da quest’ultima

disposizione si

può in effetti evincere che il termine di disdetta previsto dal cpv. 1 della norma

può essere ridotto a un mese già mediante un semplice accordo scritto, per cui

è indubbio che le parti, se avessero saputo che il termine di disdetta di 30

giorni da loro pattuito era in realtà nullo siccome troppo breve, in

applicazione dell’art. 20 cpv. 2 CO avrebbero appunto optato per un termine di

disdetta di un mese, che costituiva il termine ammissibile più breve.

7.3.4. La

censura con cui la convenuta ha sostenuto che nella sentenza DTF 131 III 467 il

Tribunale federale aveva precisato che l’inizio del periodo di disdetta

decorreva con la notifica della disdetta, in concreto avvenuta il 25 luglio

2020, per cui la sua inabilità al lavoro per malattia dal 26 al 30 agosto 2020

(doc. H) non modificava la scadenza del 31 agosto 2020, è infondata.

Con la

sentenza DTF 134 III 354 (consid. 2 e 3) il Tribunale federale ha in effetti chiaramente

spiegato che con la decisione DTF 131 III 467 (consid. 2.1) non intendeva in realtà

modificare la sua precedente giurisprudenza, secondo la quale il termine di

disdetta secondo l'art. 336c cpv. 2 CO dev'essere

calcolato retroattivamente a partire dalla scadenza del contratto, e aveva evidenziato che al contrario la stessa continuava

mantenere la sua valenza (in tal senso pure TF 4A_88/2010 dell’11 maggio 2010

consid. 4, 4A_89/2011 del 27 aprile 2011 consid. 5).

7.3.5. Sostenendo

che in ogni caso era “sbagliato e lesivo del carattere dispositivo dell’art.

335c CO” ritenere nulla anche la parte della clausola n. 5.1 inerente alla

scadenza del termine e con ciò “fare coincidere la fine del periodo di

disdetta con la fine di un mese”, la convenuta, per quanto è dato di

comprendere, sembrerebbe infine aver lamentato il fatto che a seguito

dell’inabilità al lavoro per malattia dell’attore dal 26 al 30 agosto 2020 gli

effetti della disdetta 23/25 luglio 2020, che in tal modo dovevano essere prorogati

di soli 5 giorni, siano invece stati prorogati di ulteriori 25 giorni, cioè

fino alla fine del rispettivo mese (settembre 2020).

La censura

è nuovamente infondata. Nel caso di

specie il prolungamento della scadenza del termine di disdetta alla fine del

mese (di settembre 2020) tiene in effetti conto di quanto previsto all’art.

336c cpv. 3 CO, nella misura in cui - come in concreto - la fine del mese

corrisponde proprio alla fine del “periodo salariale” previsto contrattualmente

(cfr. Staehelin, op. cit., n. 21

ad art. 336c CO; JAR 1980 p. 76 consid. 1d).

7.3.6. In

definitiva, gli effetti della disdetta 23/25 luglio 2020 devono essere

riportati al 30 settembre 2020, così che all’attore, a titolo di salario fino

alla scadenza del termine ordinario di disdetta, possono essere attribuiti solo

i CHF 8'666.65 relativi a quest’ultimo mese: se la nullità del termine di

disdetta di 30 giorni stabilito nella clausola n. 5.1, che, in assenza di una

valida deroga contrattuale ai sensi dell’art. 335c cpv. 2 CO, doveva essere

sostituito dal termine di disdetta minimo di un mese ammesso da quella stessa disposizione, non ha in effetti modificato

la scadenza del 31 agosto 2020, l’inabilità al lavoro per malattia dell’attore dal

26 al 30 agosto 2020 (cfr. doc. H) ha invece fatto sì che quella scadenza

doveva appunto essere riportata al 30 settembre 2020 (art. 336c cpv. 2 e 3 CO).

8. Il

Pretore, premesso che l’attore in base al contratto poteva pretendere un bonus “sino ad un importo massimo pari al 10% …

del salario lordo ogni anno in caso di raggiungimento degli obiettivi”

(clausola n. 7.1) e che gli obiettivi da considerare erano quelli raggiunti dal

dipendente e quelli aziendali della sola convenuta e non del suo gruppo (cfr.

disposizioni ordinatorie del 14 dicembre 2021 e del 29 aprile 2022), per il

2020 gli ha attribuito a questo titolo CHF 2'402.50 lordi (e ciò per non superare l’importo complessivo

azionato di CHF 19'776.15).

Il

giudice di prime cure ha innanzitutto stabilito che i dipendenti della

convenuta avevano diritto a ottenere un bonus nonostante l’interruzione del

rapporto di lavoro: a fronte di una versione in senso contrario dell’amministratore

delegato A______ M______ (p. 11), nella lettera 26 novembre 2020 (doc. L)

la società aveva infatti lasciato intendere una prassi aziendale differente,

avendo allora indicato all’attore che non aveva raggiunto gli obiettivi aziendali

e non - come sarebbe stato il caso qualora ciò fosse stato concordato o per

prassi - che non vi era diritto al bonus vista l’interruzione del rapporto di lavoro

nel corso dell’anno.

In

merito agli obiettivi posti all’attore, il giudice di prime cure non è stato in

grado di stabilire se gli stessi dovessero essere fissati dalla casa madre

(testi F______ B______ p. 3, A______ M______ p. 12) oppure dal direttore commerciale R______

B______

(testi R______ B______ p. 2 e 5, G______ K______ p. 16 e 19), sicché

vi era “una “prima incongruenza” che si riflette però pure nella valutazione

dei doc. N e 7” (sentenza p. 13). Egli non ha potuto chiarire se dovessero

far stato gli obiettivi annuali esposti nel documento ufficiale della convenuta

(doc. 7, che escludeva il diritto al bonus per il 2020), che erano stati fissati

seguendo l’iter aziendale corretto (cfr. doc. 19), oppure quelli semestrali esposti

nel documento allestito da R______ B______ (doc. N, che quantificava il bonus per il 2020

nel 70% di quello massimo), che invece non si sapeva con precisione come

fossero stati fissati, “quindi una base di partenza incerta” (sentenza

p. 13). Ha poi aggiunto che per alcuni testimoni il doc. N non poteva essere

fedefacente siccome non allestito dalla casa madre (testi A______ C______

p. 5, 7 e 10, G______ K______ p. 7, A______ M______), mentre per altri la soluzione era opposta (testi

R______ B______

p. 6, F______ B______ B______ p. 14), per cui, riassumendo, “sulla

fedefacenza dei dati riportati nell’uno o nell’altro documento, ancora poca

chiarezza” (sentenza p. 14). E ha evidenziato che il doc. N, benché

allestito solo da R______ B______, poteva però avere una valenza altrettanto importante

di quella del doc. 7, trattandosi qui di valutare una performance semestrale e

non essendo decisivo il fatto che non riportasse la firma di A______ M______, stante che

quel documento poteva rappresentare un mezzo di controllo del business nel

corso dell’anno (testi R______ B______ p. 3, 4 e 8, A______

C______ p. 8, G______ K______ p. 17, 18), desumendone

che “vi sono risultanze che riportano la correttezza o perlomeno la

plausibilità dei dati riportati a doc. N e risultanze che li screditano

completamente, a partire dagli obiettivi e fino ai dati sui volumi di vendita”

(sentenza p. 15).

Anche

sul tema dell’andamento societario, il Pretore ha rilevato che “le

testimonianze sono state del tutto differenti” (sentenza p. 15): se alcuni

testi avevano riferito che il 2020 era stata un’ottima annata (testi F______

B______ B______

p. 10, R______ B______ p. 3, 4 e 8, G______ K______ p. 19), altri

avevano parlato di un anno disastroso (testi F______

B______ p. 2, 3, A______ M______ p. 14).

Ma, per

Considerandi

il primo giudice, “in ogni caso è l’analisi delle risultanze di bilancio,

rispettivamente del conto economico, che testimonia la discrepanza tra quanto

affermato dalla convenuta e la realtà societaria” (sentenza p. 16): nel

2020.

la società non era invero in una situazione drammatica, visto che continuava

a esporre un utile di bilancio, anche se “in erosione”; ma, soprattutto, vi

erano importanti lacune nell’esposizione della situazione societaria da parte

della convenuta, si pensi al finanziamento di CHF 100'000.- a una società

partecipata, a un’altra fetta di perdite sempre in relazione al finanziamento

di questa partecipata dovuta alla svalutazione del GBP; in sintesi, vi erano sì

state delle perdite, ma le stesse non erano necessariamente derivate da una

flessione dei volumi di vendita, che anzi sembravano essere rimasti stabili, ed

erano più che altro da ricondursi a scelte gestionali della società che nulla

avevano a che fare con la parte operativa, ciò che era confermato dal fatto che

i “ricavi da vendite”, per altro conseguiti in soli 6 mesi, erano stati di CHF

2'911'766.- rispetto ai CHF 3'043'506.- dell’intero anno precedente, sicché quanto

dichiarato da A______ M______ in merito a un’avvenuta riduzione delle vendite (p.

9) non era vero ed era quindi più verosimile che la chiusura della società,

decisa a quel momento, era stata attuata per una scelta strategica.

In

definitiva, “sulla base di queste risultanze, che lasciano trasparire una

presa di posizione da parte della convenuta smentita dalla produzione dei suoi

stessi documenti contabili, appare più corretto dare credito alla versione

attorea, per altro ulteriormente supportata da tre testimonianze (R______

B______,

F______ B______ B______, G______ K______), sul fatto che nel 2020 la performance della

società in termini di vendite (e quindi in ottica di bonus) era da considerarsi

addirittura migliore del 2019. E se, come visto, per il 2019 la società aveva

regolarmente emesso bonus, così deve essere anche per il 2020. Vista l’accertata

assenza di trasparenza della convenuta in merito alla situazione societaria, la

conseguenza in termini di apprezzamento è infatti” - in base alla

giurisprudenza (TF 4A_705/2011 del 20 dicembre 2011 consid. 5 e 4A_378/2017 del

27.

novembre 2017 consid. 3.4.1) - “quella di veder riconosciuto all’attore il

bonus proprio sulle basi del doc. N, unico documento di riferimento per questo

calcolo e pur con le debolezze di cui si è detto” (sentenza p. 17).

8.1

La

convenuta ha escluso di essere tenuta a pagare all’attore un bonus per l’anno

2020.

Essa ha in particolare osservato: che l’attore non aveva mai sostenuto, e

comunque non risultava, che lo scritto 26 novembre 2020 (doc. L) lascerebbe

intendere l’esistenza di una prassi aziendale secondo cui i dipendenti della

convenuta avevano diritto ad ottenere un bonus nonostante l’interruzione del

rapporto di lavoro; che l’attore non aveva provato di aver adempiuto gli

obiettivi personali per il riconoscimento del bonus, la testimonianza di chi

aveva allestito il conteggio non ufficiale di cui al doc. N, R______ B______, interessato

all’esito della lite, non potendo essere considerata sufficiente ed essendo per

altro stata smentita da A______ M______, mentre le presunte vendite milionarie

procacciate dall’attore risultanti dal doc. N essendo state a loro volta sconfessate

dal doc. 9, in cui quelle vendite risultavano essere state solo di CHF

436'003.78; che l’attore nemmeno aveva dimostrato che fossero adempiuti gli

obiettivi aziendali per l’attribuzione del bonus, la testimonianza di R______

B______ non

potendo essere considerata sufficiente e il conto economico della società avendo

pur sempre esposto per il 2020 una perdita di CHF 312'939.- (doc. 8 e 9),

superiore al 10% della cifra d’affari realizzata; e che il giudice di prime

cure neppure si era espresso sulle contestazioni sollevate in merito

all’ammontare del bonus, ad esempio al punto 6 della risposta di causa.

8.1.1

Come

rilevato dalla convenuta, l’attore non può pretendere l’attribuzione del bonus

per il 2020 già per il fatto di non aver mai sostenuto né dimostrato che alla

luce del doc. L i dipendenti della convenuta avevano diritto ad ottenere un

bonus nonostante l’interruzione del rapporto di lavoro. Nessuna allegazione in

tal senso è in effetti evincibile dai suoi allegati preliminari. Quanto poi allo

scritto 26 novembre 2020 (doc. L), con cui, a detta del giudice di prime cure,

la convenuta avrebbe lasciato intendere l’esistenza di una prassi aziendale

differente, avendo essa allora indicato all’attore che non aveva raggiunto gli

obiettivi aziendali e non - come sarebbe stato il caso qualora ciò fosse stato

concordato o per prassi - che non vi era diritto al bonus vista l’interruzione

del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, si osserva che lo stesso, anche a

fronte della deposizione in senso contrario di A______ M______ (p. 11), non

è in realtà sufficiente per ritenere che l’attore abbia adempiuto all’onere della

prova che gli incombeva a tale proposito (cfr. TF 4A_430/2018 del 4 febbraio

2019.

consid. 5.2.1 e 7.2), già per il solo fatto che dal documento in questione

non è comunque possibile intravvedere alcuna ammissione della convenuta in

merito a un suo eventuale obbligo di pagare all’attore il bonus per quell’anno.

8.1.2

Ma l’attribuzione del bonus per il 2020 dev’essere

esclusa anche per il fatto che, anche alla luce delle censure sollevate

nell’appello (e segnatamente della ridotta forza probatoria - per il suo

interesse all’esito della lite (p. 1) - della testimonianza di R______ B______, cioè di

colui che aveva poi allestito il controverso conteggio di cui al doc. N), la

lunga e dettagliata argomentazione pretorile sul tema non appare in realtà

convincente.

Come

detto, il primo giudice aveva accertato, in merito agli obiettivi posti

all’attore, che vi era “una “prima incongruenza” che si riflette però pure

nella valutazione dei doc. N e 7”, che vi era “quindi una base di

partenza incerta”, che “sulla fedefacenza dei dati riportati nell’uno o

nell’altro documento” vi era “ancora poca chiarezza” (tanto che

nemmeno si sapeva con precisione come fossero stati fissati gli obiettivi

semestrali nel doc. N) e che “vi sono risultanze che riportano la

correttezza o perlomeno la plausibilità dei dati riportati a doc. N e

risultanze che li screditano completamente, a partire dagli obiettivi e fino ai

dati sui volumi di vendita”. Stando così le cose, non si vede proprio come

a seguito della sola “analisi delle risultanze di bilancio, rispettivamente

del conto economico”, che a ben vedere riguardava altri aspetti e meglio i

risultati (e dunque gli obiettivi) societari, si possa ragionevolmente concludere

per la correttezza degli obiettivi posti all’attore nel doc. N e che l’attore

li abbia effettivamente conseguiti. Si aggiunga che, a fronte di un contratto di

lavoro che prevedeva un bonus annualmente (doc. C) e di obiettivi fissati

all’attore annualmente (doc. 19, da lui controfirmato), è assai arduo

ipotizzare poi l’attribuzione di un bonus sulla base di un calcolo fondato solo

su obiettivi semestrali, “ridotti” non si sa come (quelli risultanti dal doc.

N).

Ma

anche sul tema degli obiettivi societari la conclusione pretorile non appare

condivisibile. Premesso che, per il primo giudice, anche sul tema

dell’andamento societario “le testimonianze sono state del tutto differenti”,

il fatto che dall’ “analisi delle risultanze di bilancio, rispettivamente

del conto economico”, sia risultato che nel 2020 la società continuava ad

esporre un utile di bilancio, sia pure “in erosione”, e che le perdite

intervenute quell’anno non erano necessariamente derivate da una flessione dei

volumi di vendita ed erano più che altro da ricondursi a scelte gestionali

della società, non permette ragionevolmente ancora di concludere che “sulla

base di queste risultanze, che lasciano trasparire una presa di posizione da

parte della convenuta smentita dalla produzione dei suoi stessi documenti

contabili, appare più corretto dare credito alla versione attorea, per altro

ulteriormente supportata da tre testimonianze (R______ B______, F______

B______ B______,

G______ K______)”

- che, come detto, per il Pretore stesso erano però contraddette da altre testimonianze

e deposizioni (testi F______ B______ p. 2, 3, A______ M______ p. 14) - “sul

fatto che nel 2020 la performance della società in termini di vendite (e quindi

in ottica di bonus) era da considerarsi addirittura migliore del 2019”.

A

prescindere da ogni considerazione, non essendo stato preteso che il bilancio o

il conto economico fossero falsi, resta poi il fatto che nel 2020 la società

aveva pur sempre conseguito una perdita ingente (di CHF 312'939.-, cfr. doc. 8),

il che esclude che gli obiettivi aziendali possano essere considerati

raggiunti.

8.1.3

La

convenuta ha invero ragione anche laddove ha rimproverato all’attore di non essersi

espresso sulle contestazioni da lei esposte al punto 6 della risposta e in

particolare sulle carenze allegatorie e probatorie in merito agli obiettivi

quantitativi fissatigli per il 2020 e in merito al loro concreto

raggiungimento, e dunque sull’ammontare del bonus effettivamente dovuto. La complessa

tabella di cui al doc. N (e lo stesso vale per quella di cui al doc. 7), le cui

posizioni (“Actual” e “OB”) e soprattutto il calcolo che ne

risulta (“Result %”, “Result $”, “Result % Total”, “Result

$ Total” e “Bonus to be payed”) non sono stati illustrati e spiegati

negli allegati preliminari, non è in effetti comprensibile, per cui, in assenza

della necessaria prova peritale (non richiesta), non è possibile stabilire se e

in che misura l’importo rivendicato a titolo di bonus possa essere confermato.

9.

Confrontato con un giudizio con cui il Pretore - alla

luce di quanto deciso con riferimento alle prime due pretese attoree a titolo

di salario e relativa quota parte di tredicesima fino alla corretta scadenza

del termine ordinario di disdetta e a titolo di bonus per il 2020 - non aveva

ritenuto necessario esprimersi anche sulle altre due pretese a titolo di

rimborso spese (CHF 1'389.14) e per il noleggio del bar (CHF 2'400.-), la

convenuta ha osservato di aver invece diritto a una decisione motivata anche su

queste ultime, evidenziando da una parte che “la decisione impugnata è

carente perché non si esprime sulla pretesa al risarcimento di spese lavorative

e nemmeno sull’eccezione di compensazione debitamente formulata dalla

convenuta, la quale ha in ogni caso diritto di vedere dedotto l’importo di CHF

1'000.- a titolo di anticipo spese corrisposto, mai restituito e mai contestato

dall’attore in corso di procedura”, e rilevando dall’altra di aver sostenuto

che la pretesa per il noleggio del bar “non può essere giudicata nell’ambito

di una procedura semplificata per pretese derivanti da contratto di lavoro”

e di poter pretendere una decisione motivata “che si esprima sia sulla

(contestata) competenza materiale di codesto lodevole giudice che (in base al

valore di CHF 2'400.-) sulla procedura da adottare” (appello p. 13).

Dal

canto suo l’attore, dopo aver contestato che il giudice di prime cure avesse

violato l’obbligo di motivazione della sentenza per non essersi espresso sulle due

pretese a titolo di rimborso spese e per il noleggio del bar, ha comunque voluto

precisare, in merito alla prima pretesa, e meglio laddove “AP1 pretendeva di compensare un

anticipo di CHF 1'000.- versato all’inizio del rapporto di lavoro al signor AO1 con la pretesa di CHF 1'389.15 (doc. O)”,

che “non venendo la questione del rimborso spese più trattata perché con i

punti precedenti la pretesa dell’attore era stata già integralmente

soddisfatta, non è nemmeno possibile considerare la presunta pretesa di compensazione”,

rispettivamente ha osservato, in merito alla seconda pretesa, che “la stessa

AP1 nel suo allegato conclusivo del 13

luglio 2023 afferma e chiede: «Questa pretesa dell’attore non ha nulla a che vedere

con il rapporto di lavoro, trattandosi di attività accessoria indipendente … Questa

pretesa non può pertanto essere giudicata nell’ambito di una procedura

semplificata per pretese derivanti da contratto di lavoro … la convenuta chiede

pertanto di non entrare nel merito di questa pretesa»”, desumendone

poi che tutte “le richieste sono evidentemente contraddittorie …”

(risposta all’appello p. 17).

9.1

La domanda con cui la

convenuta, lamentando in sostanza il fatto che il Pretore non si sia a torto espresso

su queste ultime due pretese dell’attore, ha chiesto a questa Camera di volersi

invece pronunciare sulle stesse, deve di principio essere dichiarata

irricevibile per l'assenza di gravamen, ovvero di un interesse degno di

protezione dell'appellante, indispensabile premessa per la ricevibilità della

sua impugnativa (art. 59 cpv. 2 CPC; sul tema cfr. Steiner, Die Beschwerde nach der Schweizerischen

Zivilprozessordnung, p. 155 seg.; TF 5A_916/2016 del 7 luglio 2017 consid. 2.3).

La convenuta, anche in considerazione del fatto che l’attore nella sua risposta

all’appello non ha poi chiesto di esaminare queste due pretese nel caso in cui

il giudizio sulle altre fosse stato riformato, non dispone in effetti di un

interesse degno di protezione ad impugnare la decisione pretorile su questa

particolare tematica, che in definitiva le era già del tutto favorevole, stante

che il giudice di prime cure non l’aveva condannata al pagamento di questi

ulteriori importi (cfr. per analogia II CCA 13 agosto 2010 inc. n. 12.2009.24,

in cui l’allora convenuto e appellante aveva impugnato un decreto di stralcio

della causa postulandone l’annullamento e con ciò la continuazione della causa

stessa). Ciò vale, a maggior ragione, per quanto riguarda la pretesa per il

noleggio del bar, atteso che nell’occasione la convenuta ha di fatto chiesto a

questa Camera di volerla dichiarare irricevibile.

9.2

La domanda d’appello della

convenuta avrebbe comunque dovuto essere dichiarata irricevibile anche per il

fatto che quest’ultima, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311

cpv. 1 CPC), non ha indicato né in quali passaggi dei suoi memoriali

preliminari avrebbe allegato i fatti di cui si è qui prevalsa (TF 4A_297/2021

del 3 febbraio 2022 consid. 2.2) né quali sarebbero state le risultanze dell’istruttoria

comprovanti la bontà delle sue argomentazioni sul tema (DTF 139 II 7 consid.

7.1; TF 4A_194/2019 del 1° luglio 2020 consid. 5.2).

In particolare, per quanto

riguarda la sua richiesta di aver “in ogni caso diritto di vedere dedotto”,

nell’ambito della pretesa a titolo di rimborso spese azionata dall’attore, “l’importo

di CHF 1'000.- a titolo di anticipo spese corrisposto, mai restituito e mai

contestato dall’attore in corso di procedura”, si osserva che essa non solo

non ha indicato in quali passaggi della risposta avrebbe sostenuto di aver

versato un anticipo spese di CHF 1'000.- poi mai rimborsatole e in quali punti

della replica la controparte non avrebbe contestato quella contropretesa (cfr.

anzi p. 10), ma soprattutto non ha spiegato né dimostrato per quali ragioni l’attore

non avrebbe potuto pretendere, almeno in ragione di CHF 1'000.-, i CHF 1'389.14

da lui ancora fatti valere a questo titolo, premessa fondamentale per esigerne il

risarcimento.

10.

Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello

della convenuta, che quest’ultima dev’essere condannata unicamente al pagamento

di CHF 8'666.65 lordi oltre interessi al 5% dalla data (non oggetto di censura)

del 16 novembre 2020.

Le

spese giudiziarie della procedura di primo e secondo grado, calcolate sulla

base del valore qui ancora litigioso di CHF 19'776.15 lordi, seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che, trattandosi di una

controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso non

superiore a CHF 30'000.-, alle parti non possono però essere addossate spese processuali

(art. 114 lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 106 CPC

decide:

I. L’appello 8 agosto 2024 di AP1

è parzialmente accolto. Di conseguenza la

decisione 14 giugno 2024 del Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

1. La petizione è parzialmente

accolta e di conseguenza la convenuta AP1

è condannata a versare

all’attore AO1

CHF 8'666.65 lordi oltre interessi al 5% dal 16

novembre 2020.

2.

Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese processuali. L’attore

rifonderà alla convenuta CHF 500.- per ripetibili parziali.

II. Non si prelevano spese processuali. L’appellato

rifonderà all’appellante CHF 500.- per ripetibili parziali d’appello.

III. Notificazione:

- _________;

- avv.

PA1,

s______ L______-L______ L______,

V______ d______ C______ _,

M______.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno CHF 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

lett. a e 100 cpv. 1 LTF).