12.2024.96
Contratto di lavoro - termine di disdetta previsto contrattualmente contrario alla legge - sospensione del termine di disdetta in caso di malattia - diritto al bonus
14 novembre 2024Italiano36 min
merito alla nullità del termine di disdetta pattuito nella clausola n. 5.1 fosse
Source ti.ch
Incarto n.
12.2024.96
Lugano
14 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa in procedura semplificata - inc. n. SE.2021.194 della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 10 giugno 2021 da
AO1,
A______ a______ A______
rappr. dall’avv.
PA1,
M______
contro
AP1,
L______
rappr. dall’avv.
PA2,
Lo______
chiedente
la condanna della convenuta al pagamento di CHF 19'776.15, somma poi ridotta
con la replica a CHF 19'735.80, oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2020, domanda
avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con decisione 14 giugno 2024 ha accolto, condannando la
convenuta al pagamento di CHF 19'776.15 lordi oltre interessi al 5% dal 16
novembre 2020;
appellante
la convenuta, con appello 8 agosto 2024, con cui ha chiesto la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attore,
con risposta all’appello 12 settembre 2024, ha postulato la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.
AO1 è stato assunto dal 1° marzo 2018 e a
tempo indeterminato da AP1, società attiva
nel settore della commercializzazione e distribuzione di prodotti della linea spirits e wines,
in qualità di responsabile per la Svizzera
Orientale, sulla base di un contratto di lavoro (doc. C), che prevedeva, oltre
a una retribuzione lorda annua di CHF 104’000.- versata in 13 mensilità
(clausola n. 6.1), il riconoscimento di un bonus “sino ad un importo massimo
pari al 10% … del salario lordo ogni anno in caso di raggiungimento degli
obiettivi” (clausola n. 7.1), e poteva essere disdetto da entrambe le parti
“in qualsiasi data di ogni mese con un preavviso di 30 giorni” (clausola
n. 5.1).
Il 14
luglio 2020 (cfr. pure doc. E, che invero riportava una data errata) la datrice
di lavoro ha disdetto in via ordinaria il contratto di lavoro con il lavoratore
con effetto dal successivo 31 agosto.
Il 23
luglio 2020, cautelativamente, gli ha poi significato una nuova disdetta
ordinaria (doc. 1), sempre per la medesima data.
Con
scritto 29 luglio 2020 (doc. G) la datrice di lavoro ha quindi esentato il
lavoratore dall’obbligo di prestare il lavoro fino alla scadenza del termine
ordinario di disdetta.
2. Ottenuta
l’autorizzazione ad agire, con petizione 10 giugno 2021 AO1 ha convenuto in giudizio AP1 innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di un importo poi ridotto
con la replica da CHF 19'776.15 a CHF
19'735.80 arrotondati oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2020. Egli ha segnatamente
preteso CHF 8'666.65 a titolo di salario e relativa quota parte di tredicesima
fino alla corretta scadenza del termine ordinario di disdetta (ossia per il
mese di settembre 2020), CHF 7'280.- a titolo di bonus per il 2020 (corrispondente
al 7% [70% del 10%] del suo salario annuo), CHF 1'389.14 a titolo di
rimborso spese e CHF 2'400.- per averle noleggiato in 8 occasioni il proprio
bar.
La
convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
3. Esperita
l’istruttoria di causa - nell’ambito della quale sono stati in particolare
sentiti in qualità di testi alcuni ex dipendenti della convenuta (il direttore
commerciale responsabile delle vendite R______ B______, l’assistente
della direzione responsabile del customer center F______ B______ B______ e il CEO G______
K______), un
dipendente della casa madre I______ SpA (F______ B______), un dirigente della holding Il______ SpA (A______ C______),
come pure in qualità di parti l’attore e il presidente della convenuta nonché amministratore
delegato del gruppo I______ I______ (A______
M______) - e
raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 14 giugno
2024, ha accolto la petizione, nel senso che ha condannato la convenuta al
pagamento di CHF 19'776.15 lordi oltre interessi al 5% dal 16 novembre 2020, obbligandola
altresì a rifondere alla controparte CHF 3’500.- per ripetibili. Il giudice di
prime cure ha in sostanza attribuito all’attore CHF 17’333.30 a titolo di
salario e relativa quota parte di tredicesima fino alla corretta scadenza del
termine ordinario di disdetta (cioè per i mesi di settembre e ottobre 2020) e CHF
2'402.50 lordi a titolo di bonus per il 2020, non ritenendo per contro necessario
esprimersi sulle altre pretese attoree.
4. Con
l’appello 8 agosto 2024 qui in esame, avversato dall’attore con risposta 12
settembre 2024, la convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel
senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi.
5. L’art. 308 CPC prevede tra le altre cose che sono
impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza
(cpv. 1 lett. a), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore
litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di
almeno CHF 10'000.- (cpv. 2).
Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia
pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una
controversia patrimoniale dal valore superiore a CHF 10'000.- (e meglio di CHF 19'735.80), è pertanto esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato
concretamente inoltrato dalla convenuta entro il termine di 30 giorni (art. 311
cpv. 1 CPC), sospeso dal 15 luglio al 15 agosto (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC),
dalla notificazione del giudizio, avvenuta il 17 giugno 2024, è tempestivo e,
da questo punto di vista, ricevibile.
Anche la risposta all’appello, inoltrata dall’attore entro
il termine di 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC), sospeso
dal 15 luglio al 15 agosto (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), dalla notificazione del
gravame, avvenuta il 13 agosto 2024, è a sua volta tempestiva.
6. La
convenuta ha innanzitutto sostenuto che il Pretore, avendo accolto per CHF 19'776.15 lordi oltre interessi al 5% dal 16
novembre 2020 un’azione giudiziaria volta
alla sua condanna al pagamento di CHF
19'735.80 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2020, abbia attribuito all’attore CHF 40.35 in più di quanto
fosse stato richiesto, violando con ciò l’art. 58 cpv. 1 CPC, disposizione
secondo cui il
giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato,
né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte.
6.1. Ritenuto che nella sede
pretorile l’attore aveva postulato il pagamento di CHF 19'735.80 netti - o nella migliore, per lui, delle ipotesi, di
CHF 15'946.65 lordi (salari e bonus) e di CHF 3'789.15 netti (rimborso spese e noleggio del bar)
- a cui aveva poi aggiunto gli interessi al 5% dal 1° ottobre 2020, non è vero
che il giudice di prime cure, attribuendogli CHF 19'776.15 lordi oltre interessi al
5% dal 16 novembre 2020, gli abbia
riconosciuto di più, e in particolare CHF 40.35 in più, di quanto da lui richiesto.
Da una parte, viste le deduzioni sociali a carico della datrice di lavoro (che
dai doc. V e W risultano essere ampiamente superiori al 10% del salario),
l’importo in capitale concesso di CHF 19'776.15 lordi, che di fatto corrisponde
così a una somma non certo superiore a CHF 17'798.50 netti, è in effetti
inferiore a quello azionato, che era di CHF
19'735.80 netti - o nella menzionata ipotesi, di CHF 15'946.65 lordi
(somma questa non certo superiore a CHF 14'351.95 netti) e di CHF 3'789.15 netti,
ossia in totale di CHF 18'141.10 netti -. Dall’altra gli interessi del 5%, che
per altro sono stati calcolati su un importo netto che era più basso di quello
postulato, sono stati fatti decorrere dal giudice da una data successiva (di 47
giorni) da quella richiesta e, una volta capitalizzati, sono a loro
volta inferiori a quelli richiesti (per CHF 127.-). In definitiva, anche valutati in modo complessivo, il capitale e gli
interessi attribuiti risultano inferiori al capitale e agli interessi richiesti in causa
(cfr. TF 4P.322/2005 del 27 marzo 2006 consid. 3.2.2).
6.2. La questione, a ben vedere, nemmeno avrebbe dovuto
essere esaminata. Nell’occasione la convenuta non si è in effetti avveduta che
le due pretese attoree ammesse in prima istanza (CHF 17’333.30 a titolo di salario e relativa quota parte di tredicesima
fino alla corretta scadenza del termine ordinario di disdetta e CHF 2'402.50 lordi
a titolo di bonus per il 2020) assommavano
in realtà proprio a CHF 19'735.80 e che dunque il giudice di prime cure, esponendo
nel dispositivo un importo di CHF
19'776.15, era di fatto incorso in un mero errore di calcolo, che poteva e
doveva essere senz’altro rettificato in applicazione dell’art. 334 CPC (cfr. per
analogia TF 5A_117/2007 dell’8 gennaio 2008 consid. 5.2, in cui l’Alta Corte,
pur avendo allora respinto il rimedio giuridico, aveva provveduto a rettificare
d’ufficio un errore di calcolo dell’autorità cantonale).
7. Il Pretore ha attribuito all’attore CHF 17’333.30 a
titolo di salario e relativa quota parte di tredicesima fino alla corretta
scadenza del termine ordinario di disdetta, e meglio per i mesi di settembre e
ottobre 2020. Egli ha innanzitutto ritenuto che la disdetta 14 luglio 2020
fosse nulla siccome significata in un momento in cui l’attore era inabile al
lavoro per malattia (cfr. doc. D). E ha quindi ritenuto che a seguito della
nullità del termine di disdetta di 30 giorni pattuito nella clausola n. 5.1,
che, in assenza di una valida deroga contrattuale ai sensi dell’art. 335c cpv.
2 CO, doveva essere sostituito dal termine di disdetta di due mesi previsto
dall’art. 335c cpv. 1 CO (cfr. DTF 131 III 467), gli effetti della disdetta 23 luglio
2020, ricevuta il successivo 25 luglio (doc. 5, 6 e I), dovevano dapprima essere
riportati al 30 settembre 2020, e poi a seguito dell’inabilità al lavoro per
malattia dell’attore dal 26 al 31 agosto 2020 (cfr. doc. H) prorogati ulteriormente
al 31 ottobre 2020 (cfr. DTF 124 III 474).
7.1. La convenuta ha innanzitutto sostenuto che il Pretore,
avendo accolto per CHF 17’333.30 una pretesa attorea azionata per CHF 8'666.65, aveva
attribuito all’attore CHF 8'666.65 in più di quanto fosse stato richiesto, violando la
massima dispositiva.
La
censura è infondata. Quando è confrontato
con una pretesa attorea composta da più posizioni, il giudice è in effetti
vincolato soltanto dal montante totale domandato dalla parte attrice e può
modificare gli importi attribuiti sulla base delle singole posizioni (DTF 123
III 115 consid. 6d;
TF 4C.195/2001 del 12 marzo 2002
consid. 2b/aa, 4A_428/2018 del 29 agosto
2019 consid. 4.2.2, 4A_107/2019 del 18 maggio 2020 consid. 7), a meno che - ciò
che però in concreto non è avvenuto - nel petitum di causa la parte
attrice abbia esposto singolarmente le varie posizioni (DTF 142 III 234 consid.
2.2; TF 4A_709/2014 del 21 maggio 2015 consid. 4.1, 4A_54/2017 del 29 gennaio
2018 consid. 6.1).
7.2. La convenuta ha in seguito censurato l’assunto
pretorile secondo cui la disdetta 14 luglio 2020 (doc. E) sarebbe nulla, contestando
che l’attore fosse allora stato inabile al lavoro per malattia.
La
censura, non essendo in realtà rilevante per l’esito della causa per i motivi
che verranno esposti qui di seguito, non necessita di essere esaminata. E
comunque, con scritto 23 luglio 2020 (doc. 2; cfr. risposta p. 4), la convenuta
stessa aveva dato atto all’attore che quella disdetta era da considerarsi nulla.
7.3. La
convenuta ha quindi ribadito che gli effetti della disdetta 23 luglio 2020,
pacificamente notificata il successivo 25 luglio, non potevano essere riportati
al 30 settembre o al 31 ottobre 2020.
Essa
ha segnatamente osservato: che l’attore non aveva mai chiesto e allegato di
poter pretendere il pagamento del salario e relativa quota parte di tredicesima
del mese di ottobre 2020; che la motivazione pretorile sulla nullità del
termine di disdetta di 30 giorni pattuito nella clausola n. 5.1 era “carente,
lesiva dell’art. 335c CO e in ogni caso eccessivamente formale e pertanto
lesiva del diritto” (appello p. 8), visto tra l’altro che le parti, avendo
concordato la clausola per scritto, avevano validamente derogato, in virtù dell’art.
335c cpv. 2 CO, alla regolamentazione di cui all’art. 335c cpv. 1 CO; che nella
sentenza DTF 131 III 467 il Tribunale federale aveva precisato che l’inizio del
periodo di disdetta decorreva con la notifica della disdetta, per cui l’inabilità
al lavoro per malattia dell’attore dal 26 al 30 (e non al 31) agosto 2020 (doc.
H) non era in concreto tale da modificare la scadenza originaria del 31 agosto
2020; e che era in ogni caso “sbagliato e lesivo del carattere dispositivo
dell’art. 335c CO” ritenere nulla anche la parte della clausola n. 5.1
inerente alla scadenza del termine di disdetta e con ciò “fare coincidere la
fine del periodo di disdetta con la fine di un mese” (appello p. 9).
7.3.1. La
censura secondo cui l’attore non aveva mai chiesto e allegato di poter
pretendere il pagamento del salario e relativa quota parte di tredicesima del
mese di ottobre 2020 è destinata all’insuccesso. Negli allegati preliminari
l’attore aveva infatti sostanzialmente chiesto il pagamento del salario e
relativa quota parte di tredicesima fino alla corretta scadenza del termine
ordinario di disdetta. A tale scopo aveva puntualmente evocato tutte le
circostanze rilevanti, e in particolare la disdetta del 14 luglio 2020 per il
31 agosto 2020 (cfr. petizione p. 3 seg., replica p. 7 e 11), la disdetta del
23 luglio 2020 sempre per il 31 agosto 2020 (cfr. replica p. 3, 7 e 11), il suo
esonero dall’obbligo di prestare il lavoro dal 29 luglio 2020 fino alla
scadenza del termine ordinario di disdetta (cfr. replica p. 7), la sua
inabilità al lavoro per malattia dal 26 al 30 agosto 2020 (cfr. petizione p. 3
e 5, replica p. 6, 8 e 11), la presunta nullità del termine di disdetta di 30
giorni pattuito nella clausola n. 5.1 con conseguente validità del termine di
disdetta di due mesi previsto dall’art. 335c cpv. 1 CO (cfr. petizione p. 4
seg., replica p. 8 e 11 seg.). Il fatto che egli abbia poi concluso di poter
pretendere il pagamento del salario solo fino al 30 settembre 2020, anziché
fino al 31 ottobre 2020, non gli può dunque essere di alcun nocumento, anche in
considerazione dell’obbligo per il giudice, nel presente contesto, di accertare
Fatti
i fatti d’ufficio (art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC).
Ad
ogni buon conto la questione, visto quanto si dirà nei prossimi considerandi,
potrebbe anche rimanere indecisa.
7.3.2. Anche
la censura con cui la convenuta ha sostenuto che la motivazione pretorile in
merito alla nullità del termine di disdetta pattuito nella clausola n. 5.1 fosse
carente è infondata.
Occorre innanzitutto premettere che, secondo
la giurisprudenza, affinché l’obbligo di motivazione della sentenza - o su
parte di essa - sia rispettato, è sufficiente che il giudice menzioni, almeno
brevemente, le ragioni che lo hanno guidato e sulle quali ha basato la sua
decisione, affinché la parte interessata possa apprezzare la portata della
decisione e contestarla con piena cognizione di causa, e che egli non è per
contro obbligato a esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le
censure presentati dalle parti, ma può invece limitarsi a quelli che ritiene
rilevanti (TF 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.2, 4A_145/2021 del 27
ottobre 2021 consid. 4.1).
Ciò detto, nel caso di specie è
incontestabile che la motivazione pretorile sulla nullità della clausola
n. 5.1 soddisfa tali requisiti.
Sul tema, il Pretore ha
in effetti spiegato che “occorre pertanto valutare se il termine di disdetta
è quello sostenuto dalla convenuta, ossia quello contrattualmente previsto di
30 giorni a contare dalla notifica della disdetta (art. 5.2 del contratto doc.
C) oppure se valga la regola usuale come prevista dal CO all’art. 335c cpv. 1”;
che “la risposta a tale quesito è data dalla legge stessa, che al cpv. 2
dell’art. 335c specifica che i termini legali di disdetta possono essere modificati
per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo e che gli stessi
possono essere resi inferiori a un mese soltanto per contratto collettivo e per
il primo anno di servizio”; e che “pertanto” - e, si aggiunga qui,
non essendo in concreto adempiute queste ultime condizioni - “appare innanzitutto
chiaro che, trovandosi le parti nel corso del terzo anno di servizio, il
termine di disdetta applicabile al caso concreto è quello, legale, di due mesi
(in sostituzione di quanto invalidamente concordato subentra il termine legale
più breve possibile: cfr. DTF 131 III 467)” (sentenza p. 9).
La
convenuta ha del resto lasciato intendere di aver compreso perfettamente le
ragioni per cui il giudice di prime cure aveva ritenuto che il termine di
disdetta di 30 giorni pattuito nella clausola n. 5.1 fosse nullo e dovesse
essere sostituito con il termine di disdetta di due mesi previsto dall’art.
335c cpv. 1 CO, tanto da aver rilevato che quella motivazione era “lesiva
dell’art. 335c CO e in ogni caso eccessivamente formale e pertanto lesiva del
diritto” (appello p. 8) e, soprattutto, provvedendo poi ad esporre una
serie di puntuali censure a quella motivazione (che verranno esaminate nel
prossimo considerando).
7.3.3. La
convenuta ha invece ragione, almeno parzialmente, laddove ha in sostanza
censurato l’assunto pretorile secondo cui nel caso di specie doveva pertanto
entrare in considerazione il termine di disdetta di due mesi previsto dall’art.
335c cpv. 1 CO.
Essa invero
non può essere seguita laddove ha sostenuto che le parti, avendo concordato per
scritto la clausola n. 5.1 (secondo cui il contratto poteva essere disdetto “con
un preavviso di 30 giorni”), avevano validamente derogato alla
regolamentazione prevista all’art. 335c cpv. 1 CO (secondo cui, per quanto qui
interessa, dal secondo al nono anno di servizio il rapporto di lavoro poteva
essere disdetto per la fine di un mese “con preavviso di due mesi”). In
effetti, se in base all’art. 335c cpv. 2 CO
il termine di disdetta previsto dal cpv. 1 della
norma, che oltre a poter essere modificato per accordo scritto, contratto
normale o contratto collettivo, poteva essere reso inferiore a un mese soltanto
per contratto collettivo e per il primo anno di servizio, nel caso di specie il
termine in questione era invece stato reso inferiore a un mese - in tal senso
dev’essere infatti intesa la pattuizione di un termine di 30 giorni (periodo di
tempo che di regola è inferiore a un mese) - solo con un accordo scritto e
anche per il terzo anno di servizio.
Contrariamente
a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il fatto che le parti abbiano in
tal modo concordato un termine di disdetta inferiore a quello previsto
dall’art. 335c cpv. 1 CO non implica però ancora che quest’ultimo debba
sostituirsi a quello invalidamente pattuito. La dottrina e la giurisprudenza
hanno anzi già avuto modo di stabilire che in tal caso si debba far capo al
termine minimo di un mese ammesso dall’art. 335c
cpv. 2 CO (Staehelin, Zürcher
Kommentar, n. 10 ad art. 335c CO; DTF 47 II 295 consid. 2). Da quest’ultima
disposizione si
può in effetti evincere che il termine di disdetta previsto dal cpv. 1 della norma
può essere ridotto a un mese già mediante un semplice accordo scritto, per cui
è indubbio che le parti, se avessero saputo che il termine di disdetta di 30
giorni da loro pattuito era in realtà nullo siccome troppo breve, in
applicazione dell’art. 20 cpv. 2 CO avrebbero appunto optato per un termine di
disdetta di un mese, che costituiva il termine ammissibile più breve.
7.3.4. La
censura con cui la convenuta ha sostenuto che nella sentenza DTF 131 III 467 il
Tribunale federale aveva precisato che l’inizio del periodo di disdetta
decorreva con la notifica della disdetta, in concreto avvenuta il 25 luglio
2020, per cui la sua inabilità al lavoro per malattia dal 26 al 30 agosto 2020
(doc. H) non modificava la scadenza del 31 agosto 2020, è infondata.
Con la
sentenza DTF 134 III 354 (consid. 2 e 3) il Tribunale federale ha in effetti chiaramente
spiegato che con la decisione DTF 131 III 467 (consid. 2.1) non intendeva in realtà
modificare la sua precedente giurisprudenza, secondo la quale il termine di
disdetta secondo l'art. 336c cpv. 2 CO dev'essere
calcolato retroattivamente a partire dalla scadenza del contratto, e aveva evidenziato che al contrario la stessa continuava
mantenere la sua valenza (in tal senso pure TF 4A_88/2010 dell’11 maggio 2010
consid. 4, 4A_89/2011 del 27 aprile 2011 consid. 5).
7.3.5. Sostenendo
che in ogni caso era “sbagliato e lesivo del carattere dispositivo dell’art.
335c CO” ritenere nulla anche la parte della clausola n. 5.1 inerente alla
scadenza del termine e con ciò “fare coincidere la fine del periodo di
disdetta con la fine di un mese”, la convenuta, per quanto è dato di
comprendere, sembrerebbe infine aver lamentato il fatto che a seguito
dell’inabilità al lavoro per malattia dell’attore dal 26 al 30 agosto 2020 gli
effetti della disdetta 23/25 luglio 2020, che in tal modo dovevano essere prorogati
di soli 5 giorni, siano invece stati prorogati di ulteriori 25 giorni, cioè
fino alla fine del rispettivo mese (settembre 2020).
La censura
è nuovamente infondata. Nel caso di
specie il prolungamento della scadenza del termine di disdetta alla fine del
mese (di settembre 2020) tiene in effetti conto di quanto previsto all’art.
336c cpv. 3 CO, nella misura in cui - come in concreto - la fine del mese
corrisponde proprio alla fine del “periodo salariale” previsto contrattualmente
(cfr. Staehelin, op. cit., n. 21
ad art. 336c CO; JAR 1980 p. 76 consid. 1d).
7.3.6. In
definitiva, gli effetti della disdetta 23/25 luglio 2020 devono essere
riportati al 30 settembre 2020, così che all’attore, a titolo di salario fino
alla scadenza del termine ordinario di disdetta, possono essere attribuiti solo
i CHF 8'666.65 relativi a quest’ultimo mese: se la nullità del termine di
disdetta di 30 giorni stabilito nella clausola n. 5.1, che, in assenza di una
valida deroga contrattuale ai sensi dell’art. 335c cpv. 2 CO, doveva essere
sostituito dal termine di disdetta minimo di un mese ammesso da quella stessa disposizione, non ha in effetti modificato
la scadenza del 31 agosto 2020, l’inabilità al lavoro per malattia dell’attore dal
26 al 30 agosto 2020 (cfr. doc. H) ha invece fatto sì che quella scadenza
doveva appunto essere riportata al 30 settembre 2020 (art. 336c cpv. 2 e 3 CO).
8. Il
Pretore, premesso che l’attore in base al contratto poteva pretendere un bonus “sino ad un importo massimo pari al 10% …
del salario lordo ogni anno in caso di raggiungimento degli obiettivi”
(clausola n. 7.1) e che gli obiettivi da considerare erano quelli raggiunti dal
dipendente e quelli aziendali della sola convenuta e non del suo gruppo (cfr.
disposizioni ordinatorie del 14 dicembre 2021 e del 29 aprile 2022), per il
2020 gli ha attribuito a questo titolo CHF 2'402.50 lordi (e ciò per non superare l’importo complessivo
azionato di CHF 19'776.15).
Il
giudice di prime cure ha innanzitutto stabilito che i dipendenti della
convenuta avevano diritto a ottenere un bonus nonostante l’interruzione del
rapporto di lavoro: a fronte di una versione in senso contrario dell’amministratore
delegato A______ M______ (p. 11), nella lettera 26 novembre 2020 (doc. L)
la società aveva infatti lasciato intendere una prassi aziendale differente,
avendo allora indicato all’attore che non aveva raggiunto gli obiettivi aziendali
e non - come sarebbe stato il caso qualora ciò fosse stato concordato o per
prassi - che non vi era diritto al bonus vista l’interruzione del rapporto di lavoro
nel corso dell’anno.
In
merito agli obiettivi posti all’attore, il giudice di prime cure non è stato in
grado di stabilire se gli stessi dovessero essere fissati dalla casa madre
(testi F______ B______ p. 3, A______ M______ p. 12) oppure dal direttore commerciale R______
B______
(testi R______ B______ p. 2 e 5, G______ K______ p. 16 e 19), sicché
vi era “una “prima incongruenza” che si riflette però pure nella valutazione
dei doc. N e 7” (sentenza p. 13). Egli non ha potuto chiarire se dovessero
far stato gli obiettivi annuali esposti nel documento ufficiale della convenuta
(doc. 7, che escludeva il diritto al bonus per il 2020), che erano stati fissati
seguendo l’iter aziendale corretto (cfr. doc. 19), oppure quelli semestrali esposti
nel documento allestito da R______ B______ (doc. N, che quantificava il bonus per il 2020
nel 70% di quello massimo), che invece non si sapeva con precisione come
fossero stati fissati, “quindi una base di partenza incerta” (sentenza
p. 13). Ha poi aggiunto che per alcuni testimoni il doc. N non poteva essere
fedefacente siccome non allestito dalla casa madre (testi A______ C______
p. 5, 7 e 10, G______ K______ p. 7, A______ M______), mentre per altri la soluzione era opposta (testi
R______ B______
p. 6, F______ B______ B______ p. 14), per cui, riassumendo, “sulla
fedefacenza dei dati riportati nell’uno o nell’altro documento, ancora poca
chiarezza” (sentenza p. 14). E ha evidenziato che il doc. N, benché
allestito solo da R______ B______, poteva però avere una valenza altrettanto importante
di quella del doc. 7, trattandosi qui di valutare una performance semestrale e
non essendo decisivo il fatto che non riportasse la firma di A______ M______, stante che
quel documento poteva rappresentare un mezzo di controllo del business nel
corso dell’anno (testi R______ B______ p. 3, 4 e 8, A______
C______ p. 8, G______ K______ p. 17, 18), desumendone
che “vi sono risultanze che riportano la correttezza o perlomeno la
plausibilità dei dati riportati a doc. N e risultanze che li screditano
completamente, a partire dagli obiettivi e fino ai dati sui volumi di vendita”
(sentenza p. 15).
Anche
sul tema dell’andamento societario, il Pretore ha rilevato che “le
testimonianze sono state del tutto differenti” (sentenza p. 15): se alcuni
testi avevano riferito che il 2020 era stata un’ottima annata (testi F______
B______ B______
p. 10, R______ B______ p. 3, 4 e 8, G______ K______ p. 19), altri
avevano parlato di un anno disastroso (testi F______
B______ p. 2, 3, A______ M______ p. 14).
Ma, per
Considerandi
il primo giudice, “in ogni caso è l’analisi delle risultanze di bilancio,
rispettivamente del conto economico, che testimonia la discrepanza tra quanto
affermato dalla convenuta e la realtà societaria” (sentenza p. 16): nel
2020.
la società non era invero in una situazione drammatica, visto che continuava
a esporre un utile di bilancio, anche se “in erosione”; ma, soprattutto, vi
erano importanti lacune nell’esposizione della situazione societaria da parte
della convenuta, si pensi al finanziamento di CHF 100'000.- a una società
partecipata, a un’altra fetta di perdite sempre in relazione al finanziamento
di questa partecipata dovuta alla svalutazione del GBP; in sintesi, vi erano sì
state delle perdite, ma le stesse non erano necessariamente derivate da una
flessione dei volumi di vendita, che anzi sembravano essere rimasti stabili, ed
erano più che altro da ricondursi a scelte gestionali della società che nulla
avevano a che fare con la parte operativa, ciò che era confermato dal fatto che
i “ricavi da vendite”, per altro conseguiti in soli 6 mesi, erano stati di CHF
2'911'766.- rispetto ai CHF 3'043'506.- dell’intero anno precedente, sicché quanto
dichiarato da A______ M______ in merito a un’avvenuta riduzione delle vendite (p.
9) non era vero ed era quindi più verosimile che la chiusura della società,
decisa a quel momento, era stata attuata per una scelta strategica.
In
definitiva, “sulla base di queste risultanze, che lasciano trasparire una
presa di posizione da parte della convenuta smentita dalla produzione dei suoi
stessi documenti contabili, appare più corretto dare credito alla versione
attorea, per altro ulteriormente supportata da tre testimonianze (R______
B______,
F______ B______ B______, G______ K______), sul fatto che nel 2020 la performance della
società in termini di vendite (e quindi in ottica di bonus) era da considerarsi
addirittura migliore del 2019. E se, come visto, per il 2019 la società aveva
regolarmente emesso bonus, così deve essere anche per il 2020. Vista l’accertata
assenza di trasparenza della convenuta in merito alla situazione societaria, la
conseguenza in termini di apprezzamento è infatti” - in base alla
giurisprudenza (TF 4A_705/2011 del 20 dicembre 2011 consid. 5 e 4A_378/2017 del
27.
novembre 2017 consid. 3.4.1) - “quella di veder riconosciuto all’attore il
bonus proprio sulle basi del doc. N, unico documento di riferimento per questo
calcolo e pur con le debolezze di cui si è detto” (sentenza p. 17).
8.1
La
convenuta ha escluso di essere tenuta a pagare all’attore un bonus per l’anno
2020.
Essa ha in particolare osservato: che l’attore non aveva mai sostenuto, e
comunque non risultava, che lo scritto 26 novembre 2020 (doc. L) lascerebbe
intendere l’esistenza di una prassi aziendale secondo cui i dipendenti della
convenuta avevano diritto ad ottenere un bonus nonostante l’interruzione del
rapporto di lavoro; che l’attore non aveva provato di aver adempiuto gli
obiettivi personali per il riconoscimento del bonus, la testimonianza di chi
aveva allestito il conteggio non ufficiale di cui al doc. N, R______ B______, interessato
all’esito della lite, non potendo essere considerata sufficiente ed essendo per
altro stata smentita da A______ M______, mentre le presunte vendite milionarie
procacciate dall’attore risultanti dal doc. N essendo state a loro volta sconfessate
dal doc. 9, in cui quelle vendite risultavano essere state solo di CHF
436'003.78; che l’attore nemmeno aveva dimostrato che fossero adempiuti gli
obiettivi aziendali per l’attribuzione del bonus, la testimonianza di R______
B______ non
potendo essere considerata sufficiente e il conto economico della società avendo
pur sempre esposto per il 2020 una perdita di CHF 312'939.- (doc. 8 e 9),
superiore al 10% della cifra d’affari realizzata; e che il giudice di prime
cure neppure si era espresso sulle contestazioni sollevate in merito
all’ammontare del bonus, ad esempio al punto 6 della risposta di causa.
8.1.1
Come
rilevato dalla convenuta, l’attore non può pretendere l’attribuzione del bonus
per il 2020 già per il fatto di non aver mai sostenuto né dimostrato che alla
luce del doc. L i dipendenti della convenuta avevano diritto ad ottenere un
bonus nonostante l’interruzione del rapporto di lavoro. Nessuna allegazione in
tal senso è in effetti evincibile dai suoi allegati preliminari. Quanto poi allo
scritto 26 novembre 2020 (doc. L), con cui, a detta del giudice di prime cure,
la convenuta avrebbe lasciato intendere l’esistenza di una prassi aziendale
differente, avendo essa allora indicato all’attore che non aveva raggiunto gli
obiettivi aziendali e non - come sarebbe stato il caso qualora ciò fosse stato
concordato o per prassi - che non vi era diritto al bonus vista l’interruzione
del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, si osserva che lo stesso, anche a
fronte della deposizione in senso contrario di A______ M______ (p. 11), non
è in realtà sufficiente per ritenere che l’attore abbia adempiuto all’onere della
prova che gli incombeva a tale proposito (cfr. TF 4A_430/2018 del 4 febbraio
2019.
consid. 5.2.1 e 7.2), già per il solo fatto che dal documento in questione
non è comunque possibile intravvedere alcuna ammissione della convenuta in
merito a un suo eventuale obbligo di pagare all’attore il bonus per quell’anno.
8.1.2
Ma l’attribuzione del bonus per il 2020 dev’essere
esclusa anche per il fatto che, anche alla luce delle censure sollevate
nell’appello (e segnatamente della ridotta forza probatoria - per il suo
interesse all’esito della lite (p. 1) - della testimonianza di R______ B______, cioè di
colui che aveva poi allestito il controverso conteggio di cui al doc. N), la
lunga e dettagliata argomentazione pretorile sul tema non appare in realtà
convincente.
Come
detto, il primo giudice aveva accertato, in merito agli obiettivi posti
all’attore, che vi era “una “prima incongruenza” che si riflette però pure
nella valutazione dei doc. N e 7”, che vi era “quindi una base di
partenza incerta”, che “sulla fedefacenza dei dati riportati nell’uno o
nell’altro documento” vi era “ancora poca chiarezza” (tanto che
nemmeno si sapeva con precisione come fossero stati fissati gli obiettivi
semestrali nel doc. N) e che “vi sono risultanze che riportano la
correttezza o perlomeno la plausibilità dei dati riportati a doc. N e
risultanze che li screditano completamente, a partire dagli obiettivi e fino ai
dati sui volumi di vendita”. Stando così le cose, non si vede proprio come
a seguito della sola “analisi delle risultanze di bilancio, rispettivamente
del conto economico”, che a ben vedere riguardava altri aspetti e meglio i
risultati (e dunque gli obiettivi) societari, si possa ragionevolmente concludere
per la correttezza degli obiettivi posti all’attore nel doc. N e che l’attore
li abbia effettivamente conseguiti. Si aggiunga che, a fronte di un contratto di
lavoro che prevedeva un bonus annualmente (doc. C) e di obiettivi fissati
all’attore annualmente (doc. 19, da lui controfirmato), è assai arduo
ipotizzare poi l’attribuzione di un bonus sulla base di un calcolo fondato solo
su obiettivi semestrali, “ridotti” non si sa come (quelli risultanti dal doc.
N).
Ma
anche sul tema degli obiettivi societari la conclusione pretorile non appare
condivisibile. Premesso che, per il primo giudice, anche sul tema
dell’andamento societario “le testimonianze sono state del tutto differenti”,
il fatto che dall’ “analisi delle risultanze di bilancio, rispettivamente
del conto economico”, sia risultato che nel 2020 la società continuava ad
esporre un utile di bilancio, sia pure “in erosione”, e che le perdite
intervenute quell’anno non erano necessariamente derivate da una flessione dei
volumi di vendita ed erano più che altro da ricondursi a scelte gestionali
della società, non permette ragionevolmente ancora di concludere che “sulla
base di queste risultanze, che lasciano trasparire una presa di posizione da
parte della convenuta smentita dalla produzione dei suoi stessi documenti
contabili, appare più corretto dare credito alla versione attorea, per altro
ulteriormente supportata da tre testimonianze (R______ B______, F______
B______ B______,
G______ K______)”
- che, come detto, per il Pretore stesso erano però contraddette da altre testimonianze
e deposizioni (testi F______ B______ p. 2, 3, A______ M______ p. 14) - “sul
fatto che nel 2020 la performance della società in termini di vendite (e quindi
in ottica di bonus) era da considerarsi addirittura migliore del 2019”.
A
prescindere da ogni considerazione, non essendo stato preteso che il bilancio o
il conto economico fossero falsi, resta poi il fatto che nel 2020 la società
aveva pur sempre conseguito una perdita ingente (di CHF 312'939.-, cfr. doc. 8),
il che esclude che gli obiettivi aziendali possano essere considerati
raggiunti.
8.1.3
La
convenuta ha invero ragione anche laddove ha rimproverato all’attore di non essersi
espresso sulle contestazioni da lei esposte al punto 6 della risposta e in
particolare sulle carenze allegatorie e probatorie in merito agli obiettivi
quantitativi fissatigli per il 2020 e in merito al loro concreto
raggiungimento, e dunque sull’ammontare del bonus effettivamente dovuto. La complessa
tabella di cui al doc. N (e lo stesso vale per quella di cui al doc. 7), le cui
posizioni (“Actual” e “OB”) e soprattutto il calcolo che ne
risulta (“Result %”, “Result $”, “Result % Total”, “Result
$ Total” e “Bonus to be payed”) non sono stati illustrati e spiegati
negli allegati preliminari, non è in effetti comprensibile, per cui, in assenza
della necessaria prova peritale (non richiesta), non è possibile stabilire se e
in che misura l’importo rivendicato a titolo di bonus possa essere confermato.
9.
Confrontato con un giudizio con cui il Pretore - alla
luce di quanto deciso con riferimento alle prime due pretese attoree a titolo
di salario e relativa quota parte di tredicesima fino alla corretta scadenza
del termine ordinario di disdetta e a titolo di bonus per il 2020 - non aveva
ritenuto necessario esprimersi anche sulle altre due pretese a titolo di
rimborso spese (CHF 1'389.14) e per il noleggio del bar (CHF 2'400.-), la
convenuta ha osservato di aver invece diritto a una decisione motivata anche su
queste ultime, evidenziando da una parte che “la decisione impugnata è
carente perché non si esprime sulla pretesa al risarcimento di spese lavorative
e nemmeno sull’eccezione di compensazione debitamente formulata dalla
convenuta, la quale ha in ogni caso diritto di vedere dedotto l’importo di CHF
1'000.- a titolo di anticipo spese corrisposto, mai restituito e mai contestato
dall’attore in corso di procedura”, e rilevando dall’altra di aver sostenuto
che la pretesa per il noleggio del bar “non può essere giudicata nell’ambito
di una procedura semplificata per pretese derivanti da contratto di lavoro”
e di poter pretendere una decisione motivata “che si esprima sia sulla
(contestata) competenza materiale di codesto lodevole giudice che (in base al
valore di CHF 2'400.-) sulla procedura da adottare” (appello p. 13).
Dal
canto suo l’attore, dopo aver contestato che il giudice di prime cure avesse
violato l’obbligo di motivazione della sentenza per non essersi espresso sulle due
pretese a titolo di rimborso spese e per il noleggio del bar, ha comunque voluto
precisare, in merito alla prima pretesa, e meglio laddove “AP1 pretendeva di compensare un
anticipo di CHF 1'000.- versato all’inizio del rapporto di lavoro al signor AO1 con la pretesa di CHF 1'389.15 (doc. O)”,
che “non venendo la questione del rimborso spese più trattata perché con i
punti precedenti la pretesa dell’attore era stata già integralmente
soddisfatta, non è nemmeno possibile considerare la presunta pretesa di compensazione”,
rispettivamente ha osservato, in merito alla seconda pretesa, che “la stessa
AP1 nel suo allegato conclusivo del 13
luglio 2023 afferma e chiede: «Questa pretesa dell’attore non ha nulla a che vedere
con il rapporto di lavoro, trattandosi di attività accessoria indipendente … Questa
pretesa non può pertanto essere giudicata nell’ambito di una procedura
semplificata per pretese derivanti da contratto di lavoro … la convenuta chiede
pertanto di non entrare nel merito di questa pretesa»”, desumendone
poi che tutte “le richieste sono evidentemente contraddittorie …”
(risposta all’appello p. 17).
9.1
La domanda con cui la
convenuta, lamentando in sostanza il fatto che il Pretore non si sia a torto espresso
su queste ultime due pretese dell’attore, ha chiesto a questa Camera di volersi
invece pronunciare sulle stesse, deve di principio essere dichiarata
irricevibile per l'assenza di gravamen, ovvero di un interesse degno di
protezione dell'appellante, indispensabile premessa per la ricevibilità della
sua impugnativa (art. 59 cpv. 2 CPC; sul tema cfr. Steiner, Die Beschwerde nach der Schweizerischen
Zivilprozessordnung, p. 155 seg.; TF 5A_916/2016 del 7 luglio 2017 consid. 2.3).
La convenuta, anche in considerazione del fatto che l’attore nella sua risposta
all’appello non ha poi chiesto di esaminare queste due pretese nel caso in cui
il giudizio sulle altre fosse stato riformato, non dispone in effetti di un
interesse degno di protezione ad impugnare la decisione pretorile su questa
particolare tematica, che in definitiva le era già del tutto favorevole, stante
che il giudice di prime cure non l’aveva condannata al pagamento di questi
ulteriori importi (cfr. per analogia II CCA 13 agosto 2010 inc. n. 12.2009.24,
in cui l’allora convenuto e appellante aveva impugnato un decreto di stralcio
della causa postulandone l’annullamento e con ciò la continuazione della causa
stessa). Ciò vale, a maggior ragione, per quanto riguarda la pretesa per il
noleggio del bar, atteso che nell’occasione la convenuta ha di fatto chiesto a
questa Camera di volerla dichiarare irricevibile.
9.2
La domanda d’appello della
convenuta avrebbe comunque dovuto essere dichiarata irricevibile anche per il
fatto che quest’ultima, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311
cpv. 1 CPC), non ha indicato né in quali passaggi dei suoi memoriali
preliminari avrebbe allegato i fatti di cui si è qui prevalsa (TF 4A_297/2021
del 3 febbraio 2022 consid. 2.2) né quali sarebbero state le risultanze dell’istruttoria
comprovanti la bontà delle sue argomentazioni sul tema (DTF 139 II 7 consid.
7.1; TF 4A_194/2019 del 1° luglio 2020 consid. 5.2).
In particolare, per quanto
riguarda la sua richiesta di aver “in ogni caso diritto di vedere dedotto”,
nell’ambito della pretesa a titolo di rimborso spese azionata dall’attore, “l’importo
di CHF 1'000.- a titolo di anticipo spese corrisposto, mai restituito e mai
contestato dall’attore in corso di procedura”, si osserva che essa non solo
non ha indicato in quali passaggi della risposta avrebbe sostenuto di aver
versato un anticipo spese di CHF 1'000.- poi mai rimborsatole e in quali punti
della replica la controparte non avrebbe contestato quella contropretesa (cfr.
anzi p. 10), ma soprattutto non ha spiegato né dimostrato per quali ragioni l’attore
non avrebbe potuto pretendere, almeno in ragione di CHF 1'000.-, i CHF 1'389.14
da lui ancora fatti valere a questo titolo, premessa fondamentale per esigerne il
risarcimento.
10.
Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello
della convenuta, che quest’ultima dev’essere condannata unicamente al pagamento
di CHF 8'666.65 lordi oltre interessi al 5% dalla data (non oggetto di censura)
del 16 novembre 2020.
Le
spese giudiziarie della procedura di primo e secondo grado, calcolate sulla
base del valore qui ancora litigioso di CHF 19'776.15 lordi, seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che, trattandosi di una
controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso non
superiore a CHF 30'000.-, alle parti non possono però essere addossate spese processuali
(art. 114 lett. c CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 106 CPC
decide:
I. L’appello 8 agosto 2024 di AP1
è parzialmente accolto. Di conseguenza la
decisione 14 giugno 2024 del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente
accolta e di conseguenza la convenuta AP1
è condannata a versare
all’attore AO1
CHF 8'666.65 lordi oltre interessi al 5% dal 16
novembre 2020.
2.
Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese processuali. L’attore
rifonderà alla convenuta CHF 500.- per ripetibili parziali.
II. Non si prelevano spese processuali. L’appellato
rifonderà all’appellante CHF 500.- per ripetibili parziali d’appello.
III. Notificazione:
- _________;
- avv.
PA1,
s______ L______-L______ L______,
V______ d______ C______ _,
M______.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno CHF 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
lett. a e 100 cpv. 1 LTF).