12.2024.98
Mutuo fruttifero, recesso dal contratto per mancato pagamento degli interessi, restituzione della somma; disconoscimento del debito, clausola rebus sic stantibus, forza maggiore
18 novembre 2024Italiano21 min
alcuni progetti immobiliari e di investimento, cfr. premesse, lett. b) un finanziamento di Euro 3'500'000.-, di cui Euro
Source ti.ch
Incarto n.
12.2024.98
Lugano
18 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2023.27 della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio-Nord - promossa con petizione 5 ottobre 2023 da
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
AO
1 (S______)
patrocinata dall’ PA 2
con cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento del
debito di fr. 2'223'338.27 oltre interessi del 5% dal 17 giugno 2023, oggetto
dell’esecuzione di cui al PE n. _______ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha
respinto con decisione 25 giugno 2024;
appellante l’attrice con atto di appello del 19 agosto 2024, con cui ha
chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la sua petizione,
con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 18 ottobre 2024 ha
postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di
seconda sede;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Con “contratto di
finanziamento” del 20 maggio 2020 (doc. E) la AO 1 (quale mutuante) si è
impegnata a concedere alla AP 1 (quale mutuataria intenzionata a sviluppare
alcuni progetti immobiliari e di investimento, cfr. premesse, lett. b) un finanziamento di Euro 3'500'000.-, di cui Euro
2'200'000.- da versare alla firma del contratto e i rimanenti Euro 1'300'000.-
da erogare “in una o più rate con l’avanzamento dei progetti previa
accettazione del Mutuante” (clausola n. 2). Il contratto stabiliva l’obbligo
per AP 1 di pagare interessi annui del 4% da corrispondere ogni sei mesi con
scadenza al 2 gennaio e al 1° luglio di ogni anno (clausola n. 3), la scadenza
del 20 maggio 2030 (data in cui la mutuataria avrebbe dovuto rimborsare il
capitale in denaro o, a determinate condizioni, mediante l’attribuzione di
partecipazioni societarie, cfr. clausole n. 4 e 5) e il diritto per la mutuataria
di procedere a un rimborso anticipato (clausola n. 6).
L’importo di Euro 2'200'000.- è stato regolarmente versato in favore
della mutuataria.
B.
Con scritto del 6 aprile 2023
(doc. F) la AO 1 ha sollecitato la AP 1 a provvedere al pagamento degli
interessi scaduti il 2 gennaio (ovvero relativi al secondo semestre del 2022) pari a Euro 44'977.78 entro e non oltre il 14 aprile 2023.
C.
Il 17 aprile 2023 (doc. L) la AP
1 ha indicato di non essere in grado di far fronte al pagamento per effetto
delle gravose ripercussioni economiche (segnatamente: cattivo andamento degli
investimenti effettuati) causate dalla pandemia da Covid-19 a partire dal 2020 e
dallo scoppio della guerra tra Ucraina e Russia nel mese di febbraio 2022,
ovvero un’impossibilità di adempimento per cause di forza maggiore, evocando
altresì la possibilità di derogare al contratto in presenza di circostanze
straordinarie e impreviste (clausola rebus sic stantibus),
rispettivamente di valutare un pagamento differito degli interessi ed eventuali
soluzioni transattive.
D.
Con scritto del 2 maggio 2023
(doc. N) la AO 1 si è
opposta alla suddetta presa di posizione della controparte e, preso atto del
mancato pagamento degli interessi scaduti entro il termine fissato, ha notificato alla AP 1 il formale recesso dal contratto di finanziamento,
chiedendo il pagamento di complessivi Euro 2'298'710.- (Euro 2'200'000.- a
titolo di rimborso in capitale, Euro 78'710.95 a titolo di interessi fino al
pagamento ed Euro 20'000.- quale risarcimento delle spese legali maturate sino
a quel momento).
E.
Con PE n. _______
emesso dall’UE di Mendrisio in data 6 luglio 2023 (doc. M), la AO 1 ha escusso
la AP 1 per l’importo di fr. 2'298'710.- oltre interessi del 5% dal 17 giugno
2023 indicando quale titolo il “contratto di finanziamento”. L’opposizione
interposta da quest’ultima è stata rigettata in via provvisoria dal Pretore aggiunto di Mendrisio-Nord con
decisione del 21 settembre 2023 (inc.
SO.2023.604, cfr. doc. C) per l’importo
di fr. 2'223'338.27 oltre interessi del 5% dal 17 giugno 2023 (corrispondente
all’importo in capitale di Euro 2'200'000.- e agli interessi scaduti di Euro
78'710.95).
F.
Con petizione 5 ottobre 2023
la AP 1 ha convenuto la AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord, postulando il disconoscimento del suddetto debito di fr. 2'223'338.27 oltre
interessi (art. 83 cpv. 2 LEF).
G.
Con risposta 7 novembre 2023
la convenuta si è opposta alla petizione postulandone l’integrale reiezione.
H.
Con replica 4 dicembre 2023 e
duplica 13 dicembre 2023 le parti hanno approfondito le proprie antitetiche
posizioni.
I.
Dopo esperimento del
dibattimento e di una breve istruttoria orale, le parti hanno prodotto le
proprie rispettive conclusioni scritte in data 16 maggio 2024 (l’attrice) e 24
maggio 2024 (la convenuta).
J.
Con decisione 25 giugno 2024
il Pretore ha respinto la petizione, con seguito di spese processuali
(complessivi fr. 16’000.-) e ripetibili (fr. 30'000.-) a carico dell’attrice.
K.
Con appello 19 agosto 2024 l’attrice
si è aggravata contro il suddetto giudizio, postulandone la riforma nel senso di
accogliere la sua petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le
sedi.
L.
Con risposta 18 ottobre 2024
la convenuta si è opposta al gravame postulandone la reiezione, pure con
protesta di spese e ripetibili.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia
testé menzionata.
2.
I termini di impugnazione e
risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 19
agosto 2024 contro la decisione 25 giugno 2024 è tempestivo (tenuto conto delle
ferie giudiziarie estive, v. art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), così com’è
tempestiva la risposta 18 ottobre 2024 dell’appellata.
3.
Con l’appello possono essere
censurati l’errata applicazione del diritto oppure l’errato accertamento dei
fatti (art. 310 CPC). L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di
diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC). La parte
appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma
perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore, ovvero deve
cercare di dimostrare che la sua tesi si impone su quella della decisione
impugnata. Non può semplicemente riproporre le allegazioni di fatto o gli
argomenti giuridici fatti valere in prima istanza, ma deve cercare di far
emergere che la decisione impugnata è errata per quanto riguarda i fatti
accertati o le conclusioni giuridiche tratte da essi. Può farlo solo
ripresentando l'impostazione del primo giudice e sottolineando le lacune del
suo ragionamento con critiche puntuali, esplicite e circostanziate, indicando
precisamente i passaggi della decisione che contesta e le prove su cui si
fonda, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di
comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle
medesime (STF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3, 4A_213/2023 del 9
ottobre 2023 consid. 4.3).
Nel
presente caso si può sin d’ora anticipare che l’appello in vari punti non
ossequia questi presupposti, limitandosi a opporre al giudizio pretorile delle
opinioni soggettive e delle considerazioni a tratti confuse di cui si fatica a
comprendere la pertinenza ai fini del giudizio.
4.
Con l’impugnata decisione, il
Pretore ha dapprima esposto le caratteristiche dell’azione di disconoscimento
di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF, per poi evidenziare che l’attrice ha eccepito
l’estinzione dell’obbligo di pagamento degli interessi (in
applicazione della clausola rebus sic stantibus e per causa di forza
maggiore), la conseguente nullità del
recesso contrattuale della controparte e pertanto il mancato obbligo di versare
gli interessi contrattuali
relativi al secondo semestre del 2022 e di restituire la somma ricevuta.
Ciò posto, ha qualificato il contratto sottoscritto fra le parti in
data 20 maggio 2020, in virtù del quale la AO 1 ha pacificamente versato alla AP
1.
Euro 2'200'000.-, quale contratto di mutuo fruttifero di interessi in base all’ammontare della somma erogata e al periodo
di messa a disposizione di tale somma (art. 312 seg. CO) e che il pagamento
degli interessi non era sottoposto ad altre condizioni.
Il primo giudice ha in particolare precisato che, pur essendo la AO 1
consapevole che la AP 1 avrebbe
utilizzato la somma mutuata per specifici investimenti in ambito immobiliare e
finanziario (obbligazionario e azionario), il contratto non prevedeva che
l’obbligo di pagamento degli interessi, il loro ammontare o l’obbligo di
rimborso dipendessero dall’andamento (risultati e redditività) degli
investimenti fatti dalla AP 1 attingendo alla somma oggetto di mutuo (ciò che
gli organi di quest’ultima O______ L______ e G______ P______ neppure hanno
preteso in sede di deposizione). In siffatte circostanze, il cattivo andamento
degli investimenti a causa della pandemia e del conflitto russo-ucraino e la
conseguente eventuale impossibilità di far fronte al pagamento degli interessi
(tesi neppure correttamente allegata ancor prima che dimostrata) rientravano in
ogni caso nella sfera di rischio della medesima. Infine, il giudice di prima
sede ha escluso che la pandemia
da Covid-19 potesse nel caso concreto costituire un caso di applicazione della
clausola rebus sic stantibus o un caso di forza maggiore, giacché all’epoca della sottoscrizione del contratto (12
maggio 2020), l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva già da tempo
qualificato l’epidemia da Covid-19 con il grado di pandemia (11 marzo 2020) e a
livello internazionale erano già in vigore chiusure e restrizioni (sicché tale
evento non era in quel momento inaspettato e imprevedibile). Il Pretore ha
dunque concluso che le tesi attoree erano ingiustificate, rispettivamente che
gli interessi erano dovuti e che il loro mancato versamento legittimava la AO 1
ad avvalersi dell’art. 107 CO, assegnando dapprima un ultimo termine di
pagamento e, alla sua scadenza infruttuosa, recedendo dal contratto (con
conseguente diritto al rimborso della somma mutuata, cfr. DTF 100 II 345
consid. 3).
5.
Con una prima censura (che
invero non brilla per chiarezza) l’appellante sostiene che, avendo l’obbligo di
pagamento degli interessi, nell’ambito del contratto di mutuo, natura
accessoria, l’omesso pagamento di un semestre di interessi “non determina
alcun diritto di credito in capo al mutuante e/o diritto di recesso dal
contratto” e che il credito della controparte sarebbe inesistente poiché
non ancora sorto. Afferma pure che, anche qualora l’obbligo di pagamento degli
interessi possa essere considerato un’obbligazione principale e autonoma, il
suo inadempimento non potrebbe legittimare il recesso del mutuante anche dal
contratto di mutuo, essendo il termine per la restituzione del capitale
previsto per il 20 maggio 2030 (e dunque ancora pendente).
Queste
argomentazioni sono però inammissibili già solo per il fatto che non risultano
dalla decisione pretorile né l’appellante indica se e dove le avrebbe già
ritualmente esposte in prima sede o perché non sarebbe stata in grado di farlo
(art. 317 CPC), oltre a essere scarsamente motivate in quanto non confrontate
con il contenuto degli art. 102 e 107 CO e con la giurisprudenza menzionata dal
Pretore (DTF 100 II 345 consid. 3). Esse ad ogni modo sono pure infondate
giacché trascurano che l’onere di pagare gli interessi nell’ambito di un
contratto di mutuo fruttifero costituisce un’obbligazione facente parte del
sinallagma (messa a disposizione di capitale dietro pagamento di interessi) il
cui inadempimento comporta la mora del debitore ai sensi dell’art. 102 CO
(ritenuto che l’appellante non contesta l’esigibilità della prestazione e la
sua valida messa in mora) e il diritto per il creditore di esercitare le
opzioni previste dall’art. 107 CO, ivi compreso il diritto a recedere dal
contratto (v. anche DTF 100 II 345 consid. 3; Maurenbrecher/Schärer,
in: Basler
Kommentar Obligationenrecht I, 7a ed., n. 8 ad art. 313; Weber in: Berner Kommentar, Das
Obligationenrecht, n. 37 ad art. 314; Higi
in: Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, 3a ed., n. 19 ad art. 314).
Si può qui altresì ricordare che nel
diritto privato vige il concetto secondo cui i debiti monetari continuano a
esistere anche se è impossibile o è diventato impossibile per il debitore
saldarli, che l’adempimento di un debito pecuniario non può mai diventare
impossibile e che pertanto il fatto che un mutuatario si trovi privo del
sufficiente denaro senza sua colpa non lo libera dalle sue obbligazioni e non
impedisce la sua caduta in mora (secondo il principio “Geld muss man haben”,
cfr. STF 4A_474/2009 del 25 maggio 2010 consid. 5.2; Maurenbrecher/Schärer,
op. cit., n. 14 ad art. 312; Aepli in:
Zürcher Kommentar Obligationenrecht, n. 49 ad art. 119).
6.
L’appellante cita altresì il
pto. c delle premesse del contratto di finanziamento (secondo cui “Il
Mutuante dispone delle conoscenze necessarie per comprendere le caratteristiche
di tale Finanziamento, in tutti i suoi aspetti e ha la capacità economica per
poter sopportare eventuali rischi...” per sostenere che, a suo modo di
vedere, già nel contratto la AO 1 si sarebbe assunta gli eventuali rischi
derivanti dagli investimenti eseguiti con il capitale finanziato.
La
tesi è stata tuttavia già trattata e giustamente scartata dal primo giudice,
dal momento che tale astratta premessa, pur attestante la consapevolezza della
mutuante sull’uso che la controparte avrebbe fatto del denaro, non può bastare
per ritenere che il pagamento degli interessi o il rimborso del mutuo fossero
legati all’andamento degli investimenti. Un simile e impegnativo accordo
avrebbe piuttosto dovuto essere formulato con la sufficiente chiarezza dalle
parti del contratto, che pur regolando nel dettaglio le modalità di computo e
corresponsione degli interessi e della restituzione della somma mutuata, è del
tutto silente al riguardo. L’appellante non si confronta peraltro minimamente
con le deposizioni dei suoi organi citate dal primo giudice e attestanti che
una simile pattuizione non vi era mai stata. Sul tema, il gravame è pertanto
irricevibile per carente motivazione, oltre che infondato.
7.
L’appellante rimprovera al
Pretore di non aver minimamente motivato né considerato quanto dichiarato dalla
stessa AO 1, che avrebbe sostanzialmente riconosciuto la fondatezza e la
validità dei motivi giustificativi da lei addotti accettando implicitamente di
sospendere ed eventualmente posticipare la corresponsione degli interessi per
il secondo semestre 2022. Ciò si desumerebbe dalle dichiarazioni di A______
D______ D______ (gerente della AO 1) contenute nell’e-mail di cui al doc. I
(ove egli scriveva: “Speriamo che le situazioni si riprendano in questo
nuovo anno almeno già in parte. Visto la situazione posso capire la
posticipazione del pagamento degli interessi...”) e poi effettuate in sede
di deposizione del 29 aprile 2024 (ove aveva specificato che “Con il mio
scritto mail doc. l avevo comunicato a O______ L______ che potevo capire i
problemi di cassa di AP1. Comprendevo quindi la richiesta di posticipazione del
pagamento degli interessi sperando che sarebbe stata recuperata al più presto”).
Ancora
una volta, trattasi tuttavia di un’opinione soggettiva e non condivisibile, non
potendosi dedurre, da tali generiche (e temporanee) manifestazioni di
comprensione da parte dell’organo di AO 1 nel gennaio 2023 (laddove il primo
sollecito di pagamento è avvenuto in data 6 aprile 2023), un formale accordo a
un differimento degli interessi sine die o una rinuncia ad avvalersi
delle facoltà di cui agli art. 102 seg. CO.
8.
Nel seguito, l’appellante
ribadisce le sue tesi secondo cui l’obbligo di pagamento degli interessi
relativi al secondo semestre del 2022 doveva considerarsi estinto per cause di
forza maggiore dovute alla pandemia e al conflitto fra Russia e Ucraina
(clausola rebus sic stantibus).
8.1
Le argomentazioni dell’appellante alle p. 5-7 dell’impugnativa
relative al carattere accessorio dell’obbligo di pagamento degli interessi e al
fatto che l'impossibilità sopravvenuta per forza maggiore deve valere anche per
esso ex lege (indipendentemente da una pattuizione contrattuale) sono
manifestamente inadatte a sovvertire l’esito del primo giudizio poiché, oltre a
essere nebulose e a non evidenziare un errore nel ragionamento pretorile, non
hanno alcun influsso sul relativo esito che, riservato quanto sopra esposto in
relazione alla facoltà del creditore di avvalersi dell’art. 107 CO, non dipende
dal carattere più o meno accessorio del suddetto obbligo.
8.2
L’appellante contesta di avere allegato in
maniera carente e di non avere dimostrato gli investimenti eseguiti mediante i
fondi mutuati e il loro cattivo andamento, rilevando che già nell’ambito della
conclusione del contratto essi erano stati ampiamente e dettagliatamente
illustrati alla mutuante ed erano stati effettuati con l’accordo della medesima.
L’appellante li aveva poi analiticamente e dettagliatamente elencati
nell’e-mail del 30 dicembre 2022 (doc. G), illustrandone l'andamento (anche in
termini percentuali sull'ammontare mutuato) ed evidenziandone la correlazione
con la crisi economica generale causata dalla pandemia e dalla guerra in
Ucraina (ciò che è stato poi confermato in sede di deposizione dagli organi
societari della AP 1, cfr. verbale di udienza del 29 aprile 2024 p. 2 e 3). Per
l’appellante, il nesso di causalità fra tali eventi e l’andamento negativo
degli investimenti a livello mondiale sarebbe evidente, pacificamente ammesso anche
dalla controparte e notorio.
Ora, posto che le allegazioni devono essere
contenute negli scritti introduttivi di prima sede e non solamente nei
documenti annessi (che possono essere considerati solo se opportunamente riferiti
a sufficienti allegazioni), e che in caso di contestazioni formulate dalla convenuta,
le affermazioni di fatto dell’attrice devono essere ancor più precisate e rese
concrete (IICCA del 27 febbraio 2019, inc. 12.2017.11, consid. 5.1.1; IICCA del
22.
agosto 2023, inc. 12.2023.45 consid. 7), il gravame non si confronta
debitamente con il consid. 14.2 della decisione impugnata, secondo cui
l’attrice si era limitata a una generica allegazione circa “investimenti
immobiliari/azionari/obbligazionari” e, malgrado le contestazioni della
convenuta, non l’aveva maggiormente specificata indicando i singoli
investimenti eseguiti (ricordato che i fatti non sufficientemente allegati non
consentono alla controparte la contestazione né al giudice la sussunzione sotto
i pertinenti principi giuridici e non possono essere oggetto di prova). Non è
poi affatto notorio che qualsiasi tipo di investimento abbia avuto un andamento
negativo a causa della pandemia o della guerra, né che un cattivo risultato
dipenda forzatamente da ciò. L’attrice avrebbe piuttosto dovuto esporre nei
suoi allegati di causa gli investimenti concretamente effettuati e offrire
delle prove oggettive in merito all’impatto avuto dai menzionati eventi sui
loro risultati e sulle sue difficoltà economiche, ciò che non risulta essere
avvenuto (non bastando peraltro le generiche affermazioni rese a verbale dal
suo azionista e dal suo amministratore unico). La censura appellatoria è
pertanto irricevibile, oltre che infondata. Ma se anche così non fosse,
l’appello non sarebbe destinato a miglior sorte, per i motivi che seguiranno.
8.3
L’appellante ribadisce che, al momento della
stipulazione del contratto (maggio 2020), malgrado l’epidemia da Covid-19
(iniziata nel mese di febbraio 2020) fosse già stata qualificata come pandemia,
non era possibile prevedere e neanche lontanamente ipotizzare il disastro
economico che si è prodotto nel periodo 2020-2023 e la sua durata, che ha
irrimediabilmente colpito i mercati finanziari e gli investimenti in svariati
settori mobiliari, immobiliari, azionari e obbligazionari e i cui deleteri
effetti, dispiegatisi solo in un momento successivo al maggio 2020, si sono
acuiti con lo scoppio della guerra fra Russia e Ucraina. Tant’è che in un primo
momento (dal maggio 2020 sino al primo semestre del 2022), la AP 1 aveva corrisposto
regolarmente alla AO 1 gli interessi contrattualmente pattuiti. La successiva
impossibilità di pagamento non dipenderebbe dunque da un errore di valutazione
della AP 1 relativamente agli investimenti effettuati con il capitale mutuato,
bensì da una causa di forza maggiore estranea alla sua volontà e per la quale
non le potrebbe essere addebitata alcuna responsabilità né contrattuale né
extracontrattuale, e che non rientrerebbe nella sua sfera di rischio.
Sennonché, per principio, ciascuna parte
deve sopportare il rischio di sviluppi futuri inattesi, e aspettative disattese
di regola non permettono d’invalidare un contratto (STF 4A_335/2018 del 9
maggio 2019 consid. 5.1.1, 4A_379/2022 del 28 giugno 2023 consid. 6.1.1).
Solamente qualora le circostanze materiali o di fatto prese in considerazione dalle
parti al momento della sua stipulazione si fossero successivamente modificate
in modo oggettivamente imprevedibile e inevitabile, causando una grave ed
evidente perturbazione dell’equivalenza delle prestazioni originariamente
pattuite, tale da rendere insostenibile il mantenimento del contratto, è
possibile pretenderne unilateralmente un adeguamento derogando al principio pacta
sunt servanda (“clausola rebus sic stantibus”, cfr. DTF 135 III 1
consid. 2.4, 127 III 300 consid. 5b; IICCA
del 16 novembre 2022, inc. 12.2022.17, consid. 7.2). Si è invece in presenza di
“forza maggiore” con il verificarsi di un evento esterno (non legato
all’attività della persona interessata) imprevedibile e straordinario, che
sopraggiunge con una violenza a cui non si può resistere (DTF 102 Ib 257
consid. 5, 111 II 429 consid. 1b; STF 4C.45/2005 del 18 maggio 2005 consid.
4.2.3), e che può avere l’effetto di interrompere il nesso di causalità fra una
violazione contrattuale e un relativo danno, comportare l’estinzione di un’obbligazione
contrattuale (art. 119 CO) o trovare spazio in clausole contrattuali formulate ad
hoc (ciò che non è successo nella fattispecie).
Per quanto riguarda il caso concreto, richiamato
quanto già sopra esposto (v. consid. 5) in relazione alla possibilità di
adempimento dei debiti pecuniari e alla mora della mutuataria (art. 102 e 107
CO), va premesso che l’eventualità di permettere a quest’ultima di continuare a
beneficiare della somma mutuata sospendendo però il pagamento degli interessi
non ripristina un rapporto di equivalenza delle prestazioni, ma piuttosto lo
incrina, come pure che anche in caso di impossibilità oggettiva duratura,
l’art. 119 cpv. 2 CO prevede l’obbligo per la parte debitrice di restituire la
controprestazione già ricevuta. Comunque sia, le affermazioni dell’appellante
sono oltremodo generiche e soggettive e non smentiscono l’assunto pretorile
secondo cui, al momento della stipulazione del contratto, le parti non avevano
vincolato i reciproci obblighi contrattuali all’andamento dei prospettati
investimenti (sicché ciò non era una condizione posta alla base del contratto),
come pure secondo cui la pandemia era già scoppiata e aveva già raggiunto
un’estensione e delle conseguenze tali (chiusure e restrizioni varie) da
rendere prevedibili delle ripercussioni negative (gravi) sui mercati finanziari.
D’altronde, una persona che chiede un ingente prestito per effettuare
investimenti con un orizzonte temporale di 10 anni (dal 2020 al 2030) non può
ragionevolmente riporre un affidamento certo sul fatto che in quel periodo, a
livello globale, non vi potranno mai essere conflitti o crisi tali da
influenzare, anche pesantemente, l’andamento dei mercati finanziari e
commerciali (e che fanno parte dei rischi insiti in tale attività). Conseguentemente,
a giusta ragione il Pretore ha stabilito che la AP 1 non poteva pretendere una
sospensione dell’obbligo di pagamento degli interessi o un suo diritto a non
restituire la somma mutuata invocando la forza maggiore o la clausola rebus
sic stantibus e che la domanda di disconoscimento del debito non poteva
pertanto avere buon esito.
9.
In conclusione, l’appello
dev’essere respinto nei limiti della sua ricevibilità, con conseguente conferma
della decisione impugnata.
10.
Le spese giudiziarie di
seconda sede, fissate sulla base di un valore litigioso di fr. 2'223'338.27,
seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese
processuali ammontano a fr. 35’000.- (art. 2, 7 e 13 LTG). Le ripetibili,
calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar e
opportunamente ridotte ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 RTar onde tener conto della
sproporzione fra l’onorario calcolato sulla base della tariffa e il ridotto
dispendio di tempo generato al patrocinatore della parte appellata (che ha
prodotto una risposta di sole 5 pagine), sono quantificate in fr. 7'000.- (già
comprensivi di spese e IVA).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar,
decide:
1. L’appello 19 agosto 2024 di AP 1 è respinto nei limiti della
sua ricevibilità.
2. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 35’000.-,
sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 7’000.- per
ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
- ;
-
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione
sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve
presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).