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Decisione

12.2024.98

Mutuo fruttifero, recesso dal contratto per mancato pagamento degli interessi, restituzione della somma; disconoscimento del debito, clausola rebus sic stantibus, forza maggiore

18 novembre 2024Italiano21 min

alcuni progetti immobiliari e di investimento, cfr. premesse, lett. b) un finanziamento di Euro 3'500'000.-, di cui Euro

Source ti.ch

Incarto n.

12.2024.98

Lugano

18 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2023.27 della Pretura della giurisdizione

di Mendrisio-Nord - promossa con petizione 5 ottobre 2023 da

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

AO

1 (S______)

patrocinata dall’ PA 2

con cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento del

debito di fr. 2'223'338.27 oltre interessi del 5% dal 17 giugno 2023, oggetto

dell’esecuzione di cui al PE n. _______ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha

respinto con decisione 25 giugno 2024;

appellante l’attrice con atto di appello del 19 agosto 2024, con cui ha

chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la sua petizione,

con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 18 ottobre 2024 ha

postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di

seconda sede;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Con “contratto di

finanziamento” del 20 maggio 2020 (doc. E) la AO 1 (quale mutuante) si è

impegnata a concedere alla AP 1 (quale mutuataria intenzionata a sviluppare

alcuni progetti immobiliari e di investimento, cfr. premesse, lett. b) un finanziamento di Euro 3'500'000.-, di cui Euro

2'200'000.- da versare alla firma del contratto e i rimanenti Euro 1'300'000.-

da erogare “in una o più rate con l’avanzamento dei progetti previa

accettazione del Mutuante” (clausola n. 2). Il contratto stabiliva l’obbligo

per AP 1 di pagare interessi annui del 4% da corrispondere ogni sei mesi con

scadenza al 2 gennaio e al 1° luglio di ogni anno (clausola n. 3), la scadenza

del 20 maggio 2030 (data in cui la mutuataria avrebbe dovuto rimborsare il

capitale in denaro o, a determinate condizioni, mediante l’attribuzione di

partecipazioni societarie, cfr. clausole n. 4 e 5) e il diritto per la mutuataria

di procedere a un rimborso anticipato (clausola n. 6).

L’importo di Euro 2'200'000.- è stato regolarmente versato in favore

della mutuataria.

B.

Con scritto del 6 aprile 2023

(doc. F) la AO 1 ha sollecitato la AP 1 a provvedere al pagamento degli

interessi scaduti il 2 gennaio (ovvero relativi al secondo semestre del 2022) pari a Euro 44'977.78 entro e non oltre il 14 aprile 2023.

C.

Il 17 aprile 2023 (doc. L) la AP

1 ha indicato di non essere in grado di far fronte al pagamento per effetto

delle gravose ripercussioni economiche (segnatamente: cattivo andamento degli

investimenti effettuati) causate dalla pandemia da Covid-19 a partire dal 2020 e

dallo scoppio della guerra tra Ucraina e Russia nel mese di febbraio 2022,

ovvero un’impossibilità di adempimento per cause di forza maggiore, evocando

altresì la possibilità di derogare al contratto in presenza di circostanze

straordinarie e impreviste (clausola rebus sic stantibus),

rispettivamente di valutare un pagamento differito degli interessi ed eventuali

soluzioni transattive.

D.

Con scritto del 2 maggio 2023

(doc. N) la AO 1 si è

opposta alla suddetta presa di posizione della controparte e, preso atto del

mancato pagamento degli interessi scaduti entro il termine fissato, ha notificato alla AP 1 il formale recesso dal contratto di finanziamento,

chiedendo il pagamento di complessivi Euro 2'298'710.- (Euro 2'200'000.- a

titolo di rimborso in capitale, Euro 78'710.95 a titolo di interessi fino al

pagamento ed Euro 20'000.- quale risarcimento delle spese legali maturate sino

a quel momento).

E.

Con PE n. _______

emesso dall’UE di Mendrisio in data 6 luglio 2023 (doc. M), la AO 1 ha escusso

la AP 1 per l’importo di fr. 2'298'710.- oltre interessi del 5% dal 17 giugno

2023 indicando quale titolo il “contratto di finanziamento”. L’opposizione

interposta da quest’ultima è stata rigettata in via provvisoria dal Pretore aggiunto di Mendrisio-Nord con

decisione del 21 settembre 2023 (inc.

SO.2023.604, cfr. doc. C) per l’importo

di fr. 2'223'338.27 oltre interessi del 5% dal 17 giugno 2023 (corrispondente

all’importo in capitale di Euro 2'200'000.- e agli interessi scaduti di Euro

78'710.95).

F.

Con petizione 5 ottobre 2023

la AP 1 ha convenuto la AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord, postulando il disconoscimento del suddetto debito di fr. 2'223'338.27 oltre

interessi (art. 83 cpv. 2 LEF).

G.

Con risposta 7 novembre 2023

la convenuta si è opposta alla petizione postulandone l’integrale reiezione.

H.

Con replica 4 dicembre 2023 e

duplica 13 dicembre 2023 le parti hanno approfondito le proprie antitetiche

posizioni.

I.

Dopo esperimento del

dibattimento e di una breve istruttoria orale, le parti hanno prodotto le

proprie rispettive conclusioni scritte in data 16 maggio 2024 (l’attrice) e 24

maggio 2024 (la convenuta).

J.

Con decisione 25 giugno 2024

il Pretore ha respinto la petizione, con seguito di spese processuali

(complessivi fr. 16’000.-) e ripetibili (fr. 30'000.-) a carico dell’attrice.

K.

Con appello 19 agosto 2024 l’attrice

si è aggravata contro il suddetto giudizio, postulandone la riforma nel senso di

accogliere la sua petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le

sedi.

L.

Con risposta 18 ottobre 2024

la convenuta si è opposta al gravame postulandone la reiezione, pure con

protesta di spese e ripetibili.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia

testé menzionata.

2.

I termini di impugnazione e

risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 19

agosto 2024 contro la decisione 25 giugno 2024 è tempestivo (tenuto conto delle

ferie giudiziarie estive, v. art. 145 cpv. 1 lett. b CPC), così com’è

tempestiva la risposta 18 ottobre 2024 dell’appellata.

3.

Con l’appello possono essere

censurati l’errata applicazione del diritto oppure l’errato accertamento dei

fatti (art. 310 CPC). L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di

diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC). La parte

appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma

perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore, ovvero deve

cercare di dimostrare che la sua tesi si impone su quella della decisione

impugnata. Non può semplicemente riproporre le allegazioni di fatto o gli

argomenti giuridici fatti valere in prima istanza, ma deve cercare di far

emergere che la decisione impugnata è errata per quanto riguarda i fatti

accertati o le conclusioni giuridiche tratte da essi. Può farlo solo

ripresentando l'impostazione del primo giudice e sottolineando le lacune del

suo ragionamento con critiche puntuali, esplicite e circostanziate, indicando

precisamente i passaggi della decisione che contesta e le prove su cui si

fonda, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di

comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle

medesime (STF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3, 4A_213/2023 del 9

ottobre 2023 consid. 4.3).

Nel

presente caso si può sin d’ora anticipare che l’appello in vari punti non

ossequia questi presupposti, limitandosi a opporre al giudizio pretorile delle

opinioni soggettive e delle considerazioni a tratti confuse di cui si fatica a

comprendere la pertinenza ai fini del giudizio.

4.

Con l’impugnata decisione, il

Pretore ha dapprima esposto le caratteristiche dell’azione di disconoscimento

di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF, per poi evidenziare che l’attrice ha eccepito

l’estinzione dell’obbligo di pagamento degli interessi (in

applicazione della clausola rebus sic stantibus e per causa di forza

maggiore), la conseguente nullità del

recesso contrattuale della controparte e pertanto il mancato obbligo di versare

gli interessi contrattuali

relativi al secondo semestre del 2022 e di restituire la somma ricevuta.

Ciò posto, ha qualificato il contratto sottoscritto fra le parti in

data 20 maggio 2020, in virtù del quale la AO 1 ha pacificamente versato alla AP

1.

Euro 2'200'000.-, quale contratto di mutuo fruttifero di interessi in base all’ammontare della somma erogata e al periodo

di messa a disposizione di tale somma (art. 312 seg. CO) e che il pagamento

degli interessi non era sottoposto ad altre condizioni.

Il primo giudice ha in particolare precisato che, pur essendo la AO 1

consapevole che la AP 1 avrebbe

utilizzato la somma mutuata per specifici investimenti in ambito immobiliare e

finanziario (obbligazionario e azionario), il contratto non prevedeva che

l’obbligo di pagamento degli interessi, il loro ammontare o l’obbligo di

rimborso dipendessero dall’andamento (risultati e redditività) degli

investimenti fatti dalla AP 1 attingendo alla somma oggetto di mutuo (ciò che

gli organi di quest’ultima O______ L______ e G______ P______ neppure hanno

preteso in sede di deposizione). In siffatte circostanze, il cattivo andamento

degli investimenti a causa della pandemia e del conflitto russo-ucraino e la

conseguente eventuale impossibilità di far fronte al pagamento degli interessi

(tesi neppure correttamente allegata ancor prima che dimostrata) rientravano in

ogni caso nella sfera di rischio della medesima. Infine, il giudice di prima

sede ha escluso che la pandemia

da Covid-19 potesse nel caso concreto costituire un caso di applicazione della

clausola rebus sic stantibus o un caso di forza maggiore, giacché all’epoca della sottoscrizione del contratto (12

maggio 2020), l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva già da tempo

qualificato l’epidemia da Covid-19 con il grado di pandemia (11 marzo 2020) e a

livello internazionale erano già in vigore chiusure e restrizioni (sicché tale

evento non era in quel momento inaspettato e imprevedibile). Il Pretore ha

dunque concluso che le tesi attoree erano ingiustificate, rispettivamente che

gli interessi erano dovuti e che il loro mancato versamento legittimava la AO 1

ad avvalersi dell’art. 107 CO, assegnando dapprima un ultimo termine di

pagamento e, alla sua scadenza infruttuosa, recedendo dal contratto (con

conseguente diritto al rimborso della somma mutuata, cfr. DTF 100 II 345

consid. 3).

5.

Con una prima censura (che

invero non brilla per chiarezza) l’appellante sostiene che, avendo l’obbligo di

pagamento degli interessi, nell’ambito del contratto di mutuo, natura

accessoria, l’omesso pagamento di un semestre di interessi “non determina

alcun diritto di credito in capo al mutuante e/o diritto di recesso dal

contratto” e che il credito della controparte sarebbe inesistente poiché

non ancora sorto. Afferma pure che, anche qualora l’obbligo di pagamento degli

interessi possa essere considerato un’obbligazione principale e autonoma, il

suo inadempimento non potrebbe legittimare il recesso del mutuante anche dal

contratto di mutuo, essendo il termine per la restituzione del capitale

previsto per il 20 maggio 2030 (e dunque ancora pendente).

Queste

argomentazioni sono però inammissibili già solo per il fatto che non risultano

dalla decisione pretorile né l’appellante indica se e dove le avrebbe già

ritualmente esposte in prima sede o perché non sarebbe stata in grado di farlo

(art. 317 CPC), oltre a essere scarsamente motivate in quanto non confrontate

con il contenuto degli art. 102 e 107 CO e con la giurisprudenza menzionata dal

Pretore (DTF 100 II 345 consid. 3). Esse ad ogni modo sono pure infondate

giacché trascurano che l’onere di pagare gli interessi nell’ambito di un

contratto di mutuo fruttifero costituisce un’obbligazione facente parte del

sinallagma (messa a disposizione di capitale dietro pagamento di interessi) il

cui inadempimento comporta la mora del debitore ai sensi dell’art. 102 CO

(ritenuto che l’appellante non contesta l’esigibilità della prestazione e la

sua valida messa in mora) e il diritto per il creditore di esercitare le

opzioni previste dall’art. 107 CO, ivi compreso il diritto a recedere dal

contratto (v. anche DTF 100 II 345 consid. 3; Maurenbrecher/Schärer,

in: Basler

Kommentar Obligationenrecht I, 7a ed., n. 8 ad art. 313; Weber in: Berner Kommentar, Das

Obligationenrecht, n. 37 ad art. 314; Higi

in: Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, 3a ed., n. 19 ad art. 314).

Si può qui altresì ricordare che nel

diritto privato vige il concetto secondo cui i debiti monetari continuano a

esistere anche se è impossibile o è diventato impossibile per il debitore

saldarli, che l’adempimento di un debito pecuniario non può mai diventare

impossibile e che pertanto il fatto che un mutuatario si trovi privo del

sufficiente denaro senza sua colpa non lo libera dalle sue obbligazioni e non

impedisce la sua caduta in mora (secondo il principio “Geld muss man haben”,

cfr. STF 4A_474/2009 del 25 maggio 2010 consid. 5.2; Maurenbrecher/Schärer,

op. cit., n. 14 ad art. 312; Aepli in:

Zürcher Kommentar Obligationenrecht, n. 49 ad art. 119).

6.

L’appellante cita altresì il

pto. c delle premesse del contratto di finanziamento (secondo cui “Il

Mutuante dispone delle conoscenze necessarie per comprendere le caratteristiche

di tale Finanziamento, in tutti i suoi aspetti e ha la capacità economica per

poter sopportare eventuali rischi...” per sostenere che, a suo modo di

vedere, già nel contratto la AO 1 si sarebbe assunta gli eventuali rischi

derivanti dagli investimenti eseguiti con il capitale finanziato.

La

tesi è stata tuttavia già trattata e giustamente scartata dal primo giudice,

dal momento che tale astratta premessa, pur attestante la consapevolezza della

mutuante sull’uso che la controparte avrebbe fatto del denaro, non può bastare

per ritenere che il pagamento degli interessi o il rimborso del mutuo fossero

legati all’andamento degli investimenti. Un simile e impegnativo accordo

avrebbe piuttosto dovuto essere formulato con la sufficiente chiarezza dalle

parti del contratto, che pur regolando nel dettaglio le modalità di computo e

corresponsione degli interessi e della restituzione della somma mutuata, è del

tutto silente al riguardo. L’appellante non si confronta peraltro minimamente

con le deposizioni dei suoi organi citate dal primo giudice e attestanti che

una simile pattuizione non vi era mai stata. Sul tema, il gravame è pertanto

irricevibile per carente motivazione, oltre che infondato.

7.

L’appellante rimprovera al

Pretore di non aver minimamente motivato né considerato quanto dichiarato dalla

stessa AO 1, che avrebbe sostanzialmente riconosciuto la fondatezza e la

validità dei motivi giustificativi da lei addotti accettando implicitamente di

sospendere ed eventualmente posticipare la corresponsione degli interessi per

il secondo semestre 2022. Ciò si desumerebbe dalle dichiarazioni di A______

D______ D______ (gerente della AO 1) contenute nell’e-mail di cui al doc. I

(ove egli scriveva: “Speriamo che le situazioni si riprendano in questo

nuovo anno almeno già in parte. Visto la situazione posso capire la

posticipazione del pagamento degli interessi...”) e poi effettuate in sede

di deposizione del 29 aprile 2024 (ove aveva specificato che “Con il mio

scritto mail doc. l avevo comunicato a O______ L______ che potevo capire i

problemi di cassa di AP1. Comprendevo quindi la richiesta di posticipazione del

pagamento degli interessi sperando che sarebbe stata recuperata al più presto”).

Ancora

una volta, trattasi tuttavia di un’opinione soggettiva e non condivisibile, non

potendosi dedurre, da tali generiche (e temporanee) manifestazioni di

comprensione da parte dell’organo di AO 1 nel gennaio 2023 (laddove il primo

sollecito di pagamento è avvenuto in data 6 aprile 2023), un formale accordo a

un differimento degli interessi sine die o una rinuncia ad avvalersi

delle facoltà di cui agli art. 102 seg. CO.

8.

Nel seguito, l’appellante

ribadisce le sue tesi secondo cui l’obbligo di pagamento degli interessi

relativi al secondo semestre del 2022 doveva considerarsi estinto per cause di

forza maggiore dovute alla pandemia e al conflitto fra Russia e Ucraina

(clausola rebus sic stantibus).

8.1

Le argomentazioni dell’appellante alle p. 5-7 dell’impugnativa

relative al carattere accessorio dell’obbligo di pagamento degli interessi e al

fatto che l'impossibilità sopravvenuta per forza maggiore deve valere anche per

esso ex lege (indipendentemente da una pattuizione contrattuale) sono

manifestamente inadatte a sovvertire l’esito del primo giudizio poiché, oltre a

essere nebulose e a non evidenziare un errore nel ragionamento pretorile, non

hanno alcun influsso sul relativo esito che, riservato quanto sopra esposto in

relazione alla facoltà del creditore di avvalersi dell’art. 107 CO, non dipende

dal carattere più o meno accessorio del suddetto obbligo.

8.2

L’appellante contesta di avere allegato in

maniera carente e di non avere dimostrato gli investimenti eseguiti mediante i

fondi mutuati e il loro cattivo andamento, rilevando che già nell’ambito della

conclusione del contratto essi erano stati ampiamente e dettagliatamente

illustrati alla mutuante ed erano stati effettuati con l’accordo della medesima.

L’appellante li aveva poi analiticamente e dettagliatamente elencati

nell’e-mail del 30 dicembre 2022 (doc. G), illustrandone l'andamento (anche in

termini percentuali sull'ammontare mutuato) ed evidenziandone la correlazione

con la crisi economica generale causata dalla pandemia e dalla guerra in

Ucraina (ciò che è stato poi confermato in sede di deposizione dagli organi

societari della AP 1, cfr. verbale di udienza del 29 aprile 2024 p. 2 e 3). Per

l’appellante, il nesso di causalità fra tali eventi e l’andamento negativo

degli investimenti a livello mondiale sarebbe evidente, pacificamente ammesso anche

dalla controparte e notorio.

Ora, posto che le allegazioni devono essere

contenute negli scritti introduttivi di prima sede e non solamente nei

documenti annessi (che possono essere considerati solo se opportunamente riferiti

a sufficienti allegazioni), e che in caso di contestazioni formulate dalla convenuta,

le affermazioni di fatto dell’attrice devono essere ancor più precisate e rese

concrete (IICCA del 27 febbraio 2019, inc. 12.2017.11, consid. 5.1.1; IICCA del

22.

agosto 2023, inc. 12.2023.45 consid. 7), il gravame non si confronta

debitamente con il consid. 14.2 della decisione impugnata, secondo cui

l’attrice si era limitata a una generica allegazione circa “investimenti

immobiliari/azionari/obbligazionari” e, malgrado le contestazioni della

convenuta, non l’aveva maggiormente specificata indicando i singoli

investimenti eseguiti (ricordato che i fatti non sufficientemente allegati non

consentono alla controparte la contestazione né al giudice la sussunzione sotto

i pertinenti principi giuridici e non possono essere oggetto di prova). Non è

poi affatto notorio che qualsiasi tipo di investimento abbia avuto un andamento

negativo a causa della pandemia o della guerra, né che un cattivo risultato

dipenda forzatamente da ciò. L’attrice avrebbe piuttosto dovuto esporre nei

suoi allegati di causa gli investimenti concretamente effettuati e offrire

delle prove oggettive in merito all’impatto avuto dai menzionati eventi sui

loro risultati e sulle sue difficoltà economiche, ciò che non risulta essere

avvenuto (non bastando peraltro le generiche affermazioni rese a verbale dal

suo azionista e dal suo amministratore unico). La censura appellatoria è

pertanto irricevibile, oltre che infondata. Ma se anche così non fosse,

l’appello non sarebbe destinato a miglior sorte, per i motivi che seguiranno.

8.3

L’appellante ribadisce che, al momento della

stipulazione del contratto (maggio 2020), malgrado l’epidemia da Covid-19

(iniziata nel mese di febbraio 2020) fosse già stata qualificata come pandemia,

non era possibile prevedere e neanche lontanamente ipotizzare il disastro

economico che si è prodotto nel periodo 2020-2023 e la sua durata, che ha

irrimediabilmente colpito i mercati finanziari e gli investimenti in svariati

settori mobiliari, immobiliari, azionari e obbligazionari e i cui deleteri

effetti, dispiegatisi solo in un momento successivo al maggio 2020, si sono

acuiti con lo scoppio della guerra fra Russia e Ucraina. Tant’è che in un primo

momento (dal maggio 2020 sino al primo semestre del 2022), la AP 1 aveva corrisposto

regolarmente alla AO 1 gli interessi contrattualmente pattuiti. La successiva

impossibilità di pagamento non dipenderebbe dunque da un errore di valutazione

della AP 1 relativamente agli investimenti effettuati con il capitale mutuato,

bensì da una causa di forza maggiore estranea alla sua volontà e per la quale

non le potrebbe essere addebitata alcuna responsabilità né contrattuale né

extracontrattuale, e che non rientrerebbe nella sua sfera di rischio.

Sennonché, per principio, ciascuna parte

deve sopportare il rischio di sviluppi futuri inattesi, e aspettative disattese

di regola non permettono d’invalidare un contratto (STF 4A_335/2018 del 9

maggio 2019 consid. 5.1.1, 4A_379/2022 del 28 giugno 2023 consid. 6.1.1).

Solamente qualora le circostanze materiali o di fatto prese in considerazione dalle

parti al momento della sua stipulazione si fossero successivamente modificate

in modo oggettivamente imprevedibile e inevitabile, causando una grave ed

evidente perturbazione dell’equivalenza delle prestazioni originariamente

pattuite, tale da rendere insostenibile il mantenimento del contratto, è

possibile pretenderne unilateralmente un adeguamento derogando al principio pacta

sunt servanda (“clausola rebus sic stantibus”, cfr. DTF 135 III 1

consid. 2.4, 127 III 300 consid. 5b; IICCA

del 16 novembre 2022, inc. 12.2022.17, consid. 7.2). Si è invece in presenza di

“forza maggiore” con il verificarsi di un evento esterno (non legato

all’attività della persona interessata) imprevedibile e straordinario, che

sopraggiunge con una violenza a cui non si può resistere (DTF 102 Ib 257

consid. 5, 111 II 429 consid. 1b; STF 4C.45/2005 del 18 maggio 2005 consid.

4.2.3), e che può avere l’effetto di interrompere il nesso di causalità fra una

violazione contrattuale e un relativo danno, comportare l’estinzione di un’obbligazione

contrattuale (art. 119 CO) o trovare spazio in clausole contrattuali formulate ad

hoc (ciò che non è successo nella fattispecie).

Per quanto riguarda il caso concreto, richiamato

quanto già sopra esposto (v. consid. 5) in relazione alla possibilità di

adempimento dei debiti pecuniari e alla mora della mutuataria (art. 102 e 107

CO), va premesso che l’eventualità di permettere a quest’ultima di continuare a

beneficiare della somma mutuata sospendendo però il pagamento degli interessi

non ripristina un rapporto di equivalenza delle prestazioni, ma piuttosto lo

incrina, come pure che anche in caso di impossibilità oggettiva duratura,

l’art. 119 cpv. 2 CO prevede l’obbligo per la parte debitrice di restituire la

controprestazione già ricevuta. Comunque sia, le affermazioni dell’appellante

sono oltremodo generiche e soggettive e non smentiscono l’assunto pretorile

secondo cui, al momento della stipulazione del contratto, le parti non avevano

vincolato i reciproci obblighi contrattuali all’andamento dei prospettati

investimenti (sicché ciò non era una condizione posta alla base del contratto),

come pure secondo cui la pandemia era già scoppiata e aveva già raggiunto

un’estensione e delle conseguenze tali (chiusure e restrizioni varie) da

rendere prevedibili delle ripercussioni negative (gravi) sui mercati finanziari.

D’altronde, una persona che chiede un ingente prestito per effettuare

investimenti con un orizzonte temporale di 10 anni (dal 2020 al 2030) non può

ragionevolmente riporre un affidamento certo sul fatto che in quel periodo, a

livello globale, non vi potranno mai essere conflitti o crisi tali da

influenzare, anche pesantemente, l’andamento dei mercati finanziari e

commerciali (e che fanno parte dei rischi insiti in tale attività). Conseguentemente,

a giusta ragione il Pretore ha stabilito che la AP 1 non poteva pretendere una

sospensione dell’obbligo di pagamento degli interessi o un suo diritto a non

restituire la somma mutuata invocando la forza maggiore o la clausola rebus

sic stantibus e che la domanda di disconoscimento del debito non poteva

pertanto avere buon esito.

9.

In conclusione, l’appello

dev’essere respinto nei limiti della sua ricevibilità, con conseguente conferma

della decisione impugnata.

10.

Le spese giudiziarie di

seconda sede, fissate sulla base di un valore litigioso di fr. 2'223'338.27,

seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese

processuali ammontano a fr. 35’000.- (art. 2, 7 e 13 LTG). Le ripetibili,

calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar e

opportunamente ridotte ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 RTar onde tener conto della

sproporzione fra l’onorario calcolato sulla base della tariffa e il ridotto

dispendio di tempo generato al patrocinatore della parte appellata (che ha

prodotto una risposta di sole 5 pagine), sono quantificate in fr. 7'000.- (già

comprensivi di spese e IVA).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar,

decide:

1. L’appello 19 agosto 2024 di AP 1 è respinto nei limiti della

sua ricevibilità.

2. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 35’000.-,

sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 7’000.- per

ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

- ;

-

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione

sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve

presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).