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12.2025.106@141095

Numero d'incarto: 12.2025.106

Data decisione, Autorità: 04.02.2026, IICCA

Titolo: Contratto di assicurazione - eventuale prezzo di acquisto inferiore rispetto al valore venale maggiorato - onere della prova

Incarto n.
12.2025.106

Lugano

4 febbraio 2026

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

cancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2025.12 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio - Sud promossa con petizione 28 febbraio 2025 da

AP1, V______

patrocinato dall'avv. PA1, L______

contro

AO1, W______

patrocinata dall'avv. PA2, L______

con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi al 5% dal 9 febbraio 2021;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha parzialmente accolto con decisione 17 luglio 2025, condannando AO1 al pagamento di fr. 16'785.- più interessi al 5% dal 9 novembre 2023;

appellante la convenuta che con appello del 15 settembre 2025 postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione con seguito di spese e ripetibili di entrambe le sedi a carico dell'attore o, in subordine, di annullare la decisione querelata e rinviare la causa al Pretore per complemento istruttorio e nuova decisione, con seguito delle spese giudiziarie di secondo grado a carico dell'attore;

mentre AP1, con risposta del 4 novembre 2025, propone di respingere il gravame con protesta di spese e ripetibili;

con replica spontanea 14 novembre 2025 l'appellante ha riaffermato il proprio punto di vista contestando le argomentazioni della controparte. Altrettanto ha fatto l'appellato con la duplica spontanea del 25 novembre 2025.

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

Fatti

in fatto:

A. AP1 è detentore dell'autovettura Porsche C______ ___ (993 __), numero di telaio WP______, che è stata a lui intestata dal 15 novembre 2000 al 22 gennaio 2018 ed è poi stata rimessa in circolazione dal 20 aprile 2018 al 1° febbraio 2022 (doc. CC).

B. L'11 ottobre 2019 AP1 ha stipulato con AO1 un'assicurazione veicoli a motore comprendente in particolare il rischio collisione (casco totale) con copertura anche in caso di colpa grave e franchigia di fr. 500.-, i cui termini sono precisati nelle Condizioni generali (CG) per l'assicurazione veicoli (doc. B e, per quanto concerne segnatamente l'assicurazione casco, doc. C). L'art. G 8.1 (edizione 01.2012) prevede in particolare che se le spese di riparazione superano il valore attuale, si ha un danno totale che dall'ottavo anno di utilizzo del veicolo viene indennizzato in base al valore attuale maggiorato del 20%. Per l'art. G 9.1, inoltre, se l'indennizzo calcolato è superiore al prezzo al quale è stato acquistato il veicolo dall'assicurato, viene rimborsato il prezzo di acquisto, in ogni caso una somma non inferiore al valore attuale, salvo eventuale franchigia (doc. C).

C. Il 21 dicembre 2020 il veicolo in questione, guidato da AP1, è stato coinvolto in un incidente stradale a C______. Giunto a un'intersezione, il conducente ha perso il controllo della propria vettura, sprovvista degli pneumatici invernali, ed è andato a sbattere prima contro un muro in roccia e poi a urtare un altro veicolo che proveniva regolarmente sulla sua carreggiata (bagnata) dal senso opposto di marcia. L'urto ha interessato la parte frontale del veicolo di AP1 e la fiancata dell'altra vettura (doc. J e doc. M).

D. L'8 febbraio 2021 P______ D______ della T______ AG ha allestito per AO1 una perizia che stabiliva il valore attuale ante sinistro del veicolo di AP1 in fr. 84'300.- e i costi di riparazione in fr. 103'008.08 (doc. N).

E. Il 9 febbraio 2021 AO1 ha riconosciuto un indennizzo di fr. 56'550.-. Considerato un danno totale, l'assicuratore ha calcolato un valore venale dell'autoveicolo di fr. 84'300.-, da cui ha dedotto il valore del relitto (rimasto all'assicurato) di fr. 27'250.- e la franchigia di fr. 500.- (doc. 8). Da parte sua l'assicurato ha rifiutato l'indennizzo contestando l'esistenza di un danno totale e quantificando in EUR 73'458.27 (IVA esclusa) il costo di ripristino del veicolo sulla scorta di una perizia privata (doc. P).

F. Il 1° aprile 2021 AO1 ha ribadito la propria posizione e ha precisato di non potere riconoscere il valore venale maggiorato siccome l'assicurato non forniva la documentazione richiesta inerente alla proprietà del veicolo dal 1998 ("come da lui verbalmente confermato"; doc. 9).

G. Su istanza 9 novembre 2023 di AP1, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha incaricato l'ing. M______ D______ di allestire una perizia giudiziaria ai sensi dell'art. 58 (cpv. 2) LCA sul valore attuale ante sinistro del veicolo e sui costi di riparazione del medesimo. D'intesa fra le parti, le spese sono state da esse anticipate in ragione di metà ciascuno, riservata una diversa ripartizione con il merito. Il perito ha rilasciato il proprio referto il 22 marzo 2024 (inc. SO.2023.900).

H. Ottenuta l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2023.87), con petizione 28 febbraio 2025 AP1 ha convenuto in giudizio l'AO1 dinanzi alla medesima Pretura per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi al 5% dal 9 febbraio 2021. Considerato che dall'ottavo anno di utilizzo le condizioni generali per l'assicurazione veicoli (art. G8.1) prevedevano un indennizzo corrispondente al valore attuale maggiorato del 20%, l'attore ha calcolato un credito di complessivi fr. 116'220.- (valore attuale ante sinistro fr. 96'850.- più la maggiorazione del 20%), da cui ha dedotto l'acconto sul danno già ricevuto di fr. 56'625.- e il valore del relitto di fr. 27'250.-, onde una pretesa residua arrotondata a fr. 30'000.-.

I. Con osservazioni del 20 maggio 2025 la convenuta si è opposta integralmente alla petizione. In sintesi essa ha rilevato che se, in caso di danno totale, il veicolo venale maggiorato del 20% supera il prezzo di acquisto, quest'ultimo costituisce l'indennizzo massimo (quello minimo essendo stabilito invece dal valore venale ante sinistro). E siccome l'attore non ha mai comunicato (né in passato né nel corso della procedura) il prezzo pagato per l'acquisto del veicolo, non entra in linea di conto una maggiorazione del valore venale che potrebbe eccedere il prezzo di acquisto e costituire un sovraindennizzo.

L. Con "presa di posizione spontanea" del 30 maggio 2025 l'attore ha precisato che il prezzo di acquisto, di cui la convenuta non avrebbe mai fatto menzione in precedenza, era superiore al prezzo di listino più accessori di fr. 149'200.- ma che, essendo il trasferimento avvenuto oltre dieci anni addietro, egli non era più in possesso della documentazione contrattuale (né era tenuto per legge a conservarla) e non si ricordava perciò la cifra esatta. Fondandosi su quanto indicato dal perito giudiziario, egli ha però sottolineato come il valore del veicolo in rassegna non è diminuito bensì aumentato in media dell'8% annuo.

M. Con osservazioni 10 giugno 2025 l'assicuratore ha contestato di non avere mai menzionato prima il tema del prezzo di acquisto. A parte che la questione era nota all'attore giacché era menzionata nelle condizioni generali (art. G 9.1), costui vi era stato reso attento già il 1° aprile 2021 (v. sopra, lett. F) e anche in sede di assunzione della perizia giudiziaria ex art. 58 LCA (inc. SO.2023.900), il 15 gennaio 2024, essa aveva ribadito la necessità di conoscere il prezzo di acquisto per potersi determinare sull'eventuale erogazione della maggiorazione del 20%. Se non che l'attore non avrebbe mai fornito le informazioni richieste (data di acquisto, prezzo pagato, chilometraggio al momento dell'acquisto) e dovute in virtù dell'art. 39 cpv. 1 LCA. In ogni caso ha contestato i valori indicati dall'attore, posto come le valutazioni Eurotax dell'anno 2000 (doc. 10) attestavano un deprezzamento importante (da fr. 129'200.- a fr. 74'200.-) del valore del veicolo in esame.

N. Con ulteriore presa di posizione spontanea 18 giugno 2025, notificata al dibattimento del 20 giugno 2025, AP1 ha precisato di avere fornito alla convenuta tutte le informazioni disponibili, tra cui il prezzo indicato (a mano) sulla polizza (doc. JJ). Dal canto suo la convenuta ha contestato ciò e ha confermato la propria posizione. In coda all'udienza il Pretore ha respinto l'assunzione di altri mezzi di prova oltre ai documenti già agli atti.

O. Con decisione 17 luglio 2025 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha condannato la convenuta a pagare all'attore fr. 16'785.- oltre interessi al 5% dal 9 novembre 2023. Le spese processuali di fr. 2'000.- sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Le spese della procedura di conciliazione di fr. 1'000.- sono state poste per 5/6 a carico di AP1 (stante una sua richiesta subordinata in quella sede di fr. 102'728.40) e per 1/6 a carico della convenuta.

P. Contro la decisione appena citata l'AO1 è insorta a questa Camera con un appello del 15 settembre 2025 in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione con seguito di spese e ripetibili di entrambe le sedi a carico dell'attore o, in subordine, di annullare la decisione querelata e rinviare la causa al Pretore per complemento istruttorio e nuova decisione, con seguito delle spese giudiziarie di secondo grado a carico dell'attore. Con risposta 4 novembre 2025 AP1 propone di respingere il gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.

Q. Con replica spontanea 14 novembre 2025 l’appellante ha riaffermato il proprio punto di vista contestando le argomentazioni della controparte. Altrettanto ha fatto l'appellato nella sua duplica spontanea del 25 novembre 2025.

Considerandi

in diritto:

1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie, il valore litigioso (fr. 30'000.-) supera la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto, l’appello 15 settembre 2025 contro la decisione 17 luglio 2025, notificata al patrocinatore della convenuta il 22 luglio 2025 (tracciamento dell'invio, agli atti), è tempestivo in virtù della sospensione dei termini dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Come sono tempestive la risposta all’appello 4 novembre 2025 nonché la replica e la duplica spontanee (allegati questi ultimi che non sono tuttavia di principio idonei a completare o integrare l’appello o la risposta all’appello, segnatamente a introdurre delle censure che non erano state evocate in quei memoriali: cfr. DTF 142 III 413 consid. 2.2.4).

2. Nella decisione impugnata il Pretore ha ricordato che l'esistenza di un danno totale non era più contestata e che rimanevano controversi il valore attuale ante sinistro del veicolo accidentato e la debenza del valore venale maggiorato. Riguardo alla prima questione – che non è più litigiosa in questa sede – il Pretore si è basato sulle risultanze della perizia giudiziaria ex art. 58 LCA, che fissava in maniera chiara, completa e concludente il valore venale ante sinistro tra fr. 75'000.- e fr. 85'000.-, e ha ritenuto che il valore riconosciuto dall'assicurazione di fr. 84'300.- non prestava il fianco alla critica (loc. cit., pag. 4 seg.).

Riguardo al valore venale maggiorato, egli ha rilevato che esso ammontava a fr. 101'160.- (fr. 84'300.- maggiorati del 20%). Ciò posto, il primo giudice ha accertato (in generale) che l'onere della prova riguardante l'eventuale prezzo di acquisto inferiore spetta all'assicuratore, trattandosi di un fatto che riduce la richiesta di risarcimento. Così come incombe al medesimo il fatto di dimostrare che il contraente abbia indicato un prezzo di acquisto – che lo stesso è tenuto a dichiarare in virtù dell'art. 39 cpv. 1 LCA – falso con l'intenzione di frodare. All'assicurato incombe pertanto l'onere di informare, su richiesta, l'assicurazione circa il prezzo di acquisto, mentre l'assicuratore deve dimostrare che detto prezzo giustifica una riduzione dell'indennità, rispettivamente che il prezzo dichiarato non corrisponde alla realtà. Passando al caso specifico, il Pretore ha desunto che l'onere della prova in merito a un eventuale sovraindennizzo incombeva all'AO1 cui spettava di dimostrare che il prezzo di acquisto era inferiore all'indennizzo con maggiorazione del valore venale garantito dalla polizza e che la convenuta non poteva sottrarsi ai propri doveri asserendo che l'attore sarebbe venuto meno al proprio obbligo di fornire tale dato. A tal proposito non risultava in ogni caso che l'assicuratore avesse mai esplicitamente richiesto al procedente informazioni in merito al prezzo di acquisto del veicolo, né alla stipulazione del contratto né nel corso della procedura con la richiesta di assunzione di mezzi di prova (quali una domanda di edizione documenti dalla controparte con la comminatoria dell'art. 164 CPC in caso di rifiuto indebito, un suo interrogatorio o una perizia giudiziaria) idonei a comprovare, anche solo con il grado della verosimiglianza preponderante, il prezzo di acquisto del veicolo al momento della transazione (loc. cit., pag. 5 seg.).

Priva di valore – ha proseguito il Pretore – era inoltre la valutazione Eurotax prodotta dalla convenuta (doc. 10) poiché, come indicato dal perito, per la tipologia del veicolo in rassegna non era possibile fare capo alle classiche valutazioni per stabilirne il valore e il presumibile prezzo di acquisto. La convenuta non aveva dunque portato alcun elemento oggettivo suscettibile di comprovare il preteso sovraindennizzo e di smentire l'allegazione attorea secondo cui il valore di acquisto sarebbe stato superiore al prezzo di listino, oltre accessori, di fr. 149'200.-. Ne ha concluso che essa aveva dunque fallito la prova, con alto grado di verosimiglianza, che il prezzo di acquisto fosse inferiore al valore attuale ante sinistro maggiorato del 20%, ovvero a fr. 101'160.- (loc. cit., pag. 6 seg.).

Per abbondanza il Pretore ha constatato che dal listino prezzi del catalogo ufficiale Porsche valido dal 1995, prodotto dall'assicuratore medesimo (doc. 6), si evinceva un prezzo di vendita di fr. 129'200.-, cui si aggiungevano gli accessori indicati dalla convenuta stessa in fr. 10'280.- (doc. 7), per un prezzo a nuovo complessivo di fr. 139'480.-. Considerato che tale tipologia di vettura aumenta il proprio valore nel tempo, come ha indicato il perito, appariva in ogni caso altamente verosimile che il prezzo di acquisto fosse superiore a fr. 101'160.-. Rafforzava tale conclusione pure il fatto che sulla polizza la convenuta avesse indicato un valore del veicolo di fr. 129'200.- e fr. 20'000.- per equipaggiamenti e accessori quantunque tali valori non corrispondessero al loro valore commerciale (loc. cit., pag. 7).

Non avendo la convenuta reso altamente verosimile un caso di sovraindennizzo, all'assicurato andava pertanto rimborsato – secondo il Pretore - il valore venale maggiorato di fr. 101'160.-, da cui andavano dedotti fr. 56'625.- (già pagati), fr. 27'250.- (il valore del relitto) e fr. 500.- (franchigia) per un saldo di fr. 16'785.- più interessi al 5% dal 9 novembre 2023 (data dell'istanza di conciliazione, in difetto di una precedente interpellazione; loc. cit.).

3. L'appellante, dopo una sintesi dei fatti essenziali (memoriale, pag. 3 a 6) e un'esposizione delle allegazioni di causa sul prezzo di acquisto del veicolo (loc. cit., pag. 6 a 8), si duole anzitutto di una errata applicazione del diritto in merito all'onere della prova dell'attore. Ricordato che in virtù dell'art. 8 CC l'assicurato deve provare i fatti costitutivi della pretesa assicurativa e in particolare l'entità della medesima, la convenuta rileva che l'assicurazione casco è un'assicurazione contro i danni e non un'assicurazione di somme. Essa non garantisce pertanto una prestazione predeterminata a prescindere dalle conseguenze patrimoniali bensì pone la perdita patrimoniale effettiva come condizione autonoma del diritto alle prestazioni. Anche nel caso specifico l'indennizzo del valore venale maggiorato è dovuto a specifiche condizioni e non rappresenta una prestazione predeterminata. Ciò premesso, l'assicurato ha l'obbligo di sottoporre al giudice tutti i fatti necessari all'accoglimento della propria pretesa. A lui incombe l'onere di provare l'adempimento delle specifiche condizioni previste dalle CGA, non potendo egli trarre alcun vantaggio economico dall'evento dannoso (loc. cit., pag. 8 a 10).

Nel caso concreto – argomenta la convenuta - le circostanze relative all'acquisto del veicolo assicurato e in particolare l'indicazione del prezzo pagato sono fatti rilevanti (rechtsbegründende Tatsachen) che permettono all'assicurato di percepire un indennizzo maggiore rispetto a quello minimo corrispondente al valore venale ante sinistro (art. G 9.1 CG) e rientrano pertanto nel perimetro delle allegazioni dell'attore relative all'estensione della propria pretesa che egli – contrariamente a quanto ha fatto – è tenuto a dimostrare con verosimiglianza preponderante. L'appellante fa carico al Pretore di avere accolto parzialmente la petizione senza accertare se la pretesa dell'attore fosse provata almeno in modo verosimilmente preponderante. Egli ha esaminato soltanto se essa avesse reso altamente verosimile un motivo di riduzione dell'indennizzo senza però verificare se la pretesa dell'attore fosse fondata invertendo così l'onere della prova (art. 8 CC). Il Pretore avrebbe invece dovuto dapprima determinarsi sulla pretesa dell'attore valutando se le informazioni addotte relative al prezzo d'acquisto apparivano verosimili in modo preponderante e solo in tal caso stabilire poi se vi erano le premesse per escludere o limitare l'obbligo di prestazione. Il Pretore, a fronte di un'asserita assenza di prova da parte sua, ha ritenuto, in maniera manifestamente insostenibile, fondata l'allegazione dell'attore secondo cui egli avrebbe pagato il veicolo a un prezzo maggiore di fr. 149'200.- trascurando che tale importo è il doppio del valore stimato dalle valutazioni Eurotax, per le quali nel 2000 (quattro anni dopo l'immatricolazione) il veicolo aveva un valore di fr. 74'200.- (doc. 10). L'errore del primo giudice consiste nell'avere considerato plausibile (sulla base di una semplice allegazione non comprovata e poco credibile) che l'attore avesse pagato il veicolo assicurato almeno fr. 101'160.- (loc. cit., pag. 10 seg.).

3.1 Non fa dubbio che l'assicurazione casco in rassegna configuri un'assicurazione contro i danni e non un'assicurazione di somme e che in quanto tale essa mira a compensare (totalmente o parzialmente) un danno effettivo (DTF 146 III 339 consid. 5.2.3). Per quel che è della ripartizione dell'onere della prova nell'ambito del contratto di assicurazione, si conviene inoltre con la convenuta che l'avente diritto deve provare i fatti che "giustificano la pretesa assicurativa" e cioè segnatamente l'esistenza di un contratto di assicurazione, l'insorgere di un caso di assicurazione e l'estensione della pretesa, mentre all'assicuratore incombe l'onere di provare i fatti che gli permettono di ridurre o rifiutare la prestazione contrattuale (DTF 148 III 105). Sta di fatto che il primo giudice ha tratto la propria conclusione in merito all'onere della prova incombente all'assicuratore per quanto riguarda l'eventuale prezzo di acquisto inferiore (rispetto al valore venale maggiorato) dalla STF 4A_211/2017 del 4 dicembre 2017, considerando tale circostanza come un fatto che riduce la richiesta di risarcimento. E in effetti in quel precedente, dovendo interpretare una clausola simile a quella in rassegna, il Tribunale federale, appurato che il valore venale maggiorato indicato dal perito non era contestato, aveva rilevato che l'assicurato aveva adempiuto il proprio obbligo di allegare e provare i fatti fondanti la propria pretesa e che spettava alla compagnia di assicurazione provare – trattandosi di un elemento che riduceva l'indennità - che quest'ultima eccedeva il prezzo pagato per l'acquisto del veicolo.

Certo, non si disconosce – come eccepisce l'appellante – che in quella occasione l'assicurato aveva fornito il contratto di acquisto del veicolo, a differenza di quanto fatto in concreto da AP1. Ciò non toglie che il Tribunale federale ha stabilito senza equivoco nel ricordato precedente che la circostanza che il valore venale maggiorato possa essere inferiore al prezzo di acquisto del veicolo è un elemento di riduzione dell'indennizzo per il quale l'assicuratore sopporta l'onere della prova. Ne discende che la doglianza circa l'erronea ripartizione dell'onere della prova a carico della convenuta manca di consistenza. La questione si rivela tuttavia senza rilievo se trovasse conferma la motivazione abbondanziale del Pretore circa il fatto che il prezzo di acquisto superava in ogni caso, con verosimiglianza preponderante, il valore venale maggiorato ante sinistro. Su tale aspetto come pure sul fatto di sapere se l'assicurato abbia adempiuto l'obbligo di informazione che gli incombeva in virtù dell'art. 39 LCA si tornerà a ogni modo ancora in appresso (sotto consid. 5.3.2 e consid. 7). Per il resto l'appellante non discute l'accertamento pretorile secondo cui l'onere della prova riguardante un eventuale sovraindennizzo incombeva a lei.

3.2 Che il Pretore abbia accolto parzialmente la petizione senza accertare se la pretesa dell'attore fosse provata almeno in modo verosimilmente preponderante è quindi, per quanto testé illustrato, un'obiezione smentita dalla decisione impugnata nella misura in cui il primo giudice, a titolo abbondanziale, ha concluso come altamente verosimile che il prezzo di acquisto fosse superiore a fr. 101'160.- (loc. cit., pag. 7, secondo e terzo capoverso) e giustificasse così il riconoscimento del valore venale maggiorato ante sinistro.

3.3 Sul preteso errore del Pretore di avere considerato plausibile che l'attore avesse pagato il veicolo assicurato almeno fr. 101'160.- si tornerà in seguito (sotto, consid. 7).

4. L'appellante lamenta una errata applicazione del diritto in relazione all'onere della prova a suo carico e fa valere che le due sentenze invocate dal Pretore (STF 4A_211/2017 del 4 dicembre 2017 e IICCA del 17 ottobre 2018, inc. 12.2027.84) a sostegno della sua motivazione non si attagliano al caso concreto poiché in quei casi l'assicurato aveva prodotto in causa il contratto di compravendita relativo al veicolo incidentato e aveva così adempiuto il proprio obbligo d'informazione ex art. 39 LCA, mentre l'assicuratore aveva fallito la controprova che il prezzo pagato (ovvero quello effettivo) fosse inferiore all'indennizzo del valore venale maggiorato (memoriale, pag. 12 seg.). Al proposito non occorre tuttavia ripetersi e si può rinviare a quanto già detto sul tema al consid. 3.1.

5. L'appellante osserva che la testimonianza – respinta dal Pretore - di F______ C______ (ovvero di colui che gestiva la pratica assicurativa in questione) avrebbe potuto dimostrare, ove non fossero stati ritenuti sufficienti gli elementi agli atti, che AP1 era rimasto passivo alle richieste di delucidazione, tra cui quella documentata dal doc. 9, circa il prezzo di acquisto del veicolo assicurato. In tal modo il Pretore avrebbe commesso un triplice errore in materia di onere della prova: non ha esaminato la fondatezza della pretesa del convenuto (recte: attore) omettendo di verificare che essa fosse allegata e provata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante; ha ritenuto che la pretesa dell'attore fosse fondata a seguito di un'asserita assenza di controprove da parte della convenuta; infine ha capovolto l'onere della prova pretendendo che incombesse a lei "inficiare" le informazioni che l'attore avrebbe dovuto fornire ex art. 39 LCA ma che di fatto non ha mai fornito (memoriale, pag. 12 a 14).

L'appellante postula poi, in subordine, il rinvio degli atti al Pretore per complemento istruttorio e nuova decisione, lamentando una violazione del suo diritto di essere sentita per avere il primo giudice respinto la testimonianza in parola. Reputa la deposizione di F______ C______ di rilievo nella misura in cui i riscontri agli atti non permettano già di concludere che l'attore non abbia fornito le informazioni richieste ex art. 39 LCA. La rinuncia alla testimonianza – epiloga l'appellante – non si giustificava: a torto il Pretore ha ritenuto che costui non fosse chiamato a riferire circa il prezzo di acquisto e le ha rimproverato di non aver provato la richiesta d'informazioni sul prezzo di acquisto sebbene il doc. 9 concernesse inequivocabilmente tale richiesta (memoriale, pag. 18 a 20).

5.1 Nella misura in cui lamenta il rifiuto di esperire prove da parte del Pretore, ci si potrebbe domandare se l'interessata non dovesse chiederne l'assunzione da parte di questa Camera (art. 316 cpv. 3 CPC) e se pertanto la richiesta subordinata volta a far annullare la decisione impugnata e a ritornare gli atti in prima sede per nuovo giudizio non vada respinta già solo per questo motivo (in questo senso la giurisprudenza invalsa della I CCA, da ultimo ribadita nella sentenza del 30 ottobre 2025 inc. 11.2022.156-158, consid. 6, con riferimento a DTF 138 III 376 consid. 4.3.1). La questione può tuttavia rimanere irrisolta. Al dibattimento del 20 giugno 2025 l'unico punto litigioso meritevole di approfondimento istruttorio era il prezzo di acquisto dell'autoveicolo in esame (verbale d'udienza, pag. 2) ma l'offerta di prova verteva – per quanto concerne la testimonianza di F______ C______ – genericamente "sulla liquidazione del sinistro in base alle condizioni contenute nel contratto assicurativo" (v. elenco prove della convenuta, accluso al citato verbale). In condizioni del genere, la decisione del Pretore di considerare che nemmeno il teste in questione fosse chiamato a deporre sull'aspetto decisivo non era dunque criticabile.

5.2 Nella misura in cui si duole che il Pretore non avrebbe verificato che la pretesa era stata allegata e provata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante, l'appellante riafferma quanto già esaminato e smentito al consid. 3.2. Al proposito non giova ripetersi.

5.3 Non è invece chiaro – mancando ogni riferimento alla sentenza impugnata – a quale accertamento essa accenni laddove rimprovera al Pretore di avere ritenuto che la pretesa dell'attore fosse fondata a seguito di una asserita mancanza di controprove da parte sua. Lo stesso vale in merito alla censura secondo cui il primo giudice avrebbe capovolto l'onere della prova pretendendo che incombesse a lei di inficiare le informazioni che l'attore avrebbe dovuto fornire ex art. 39 LCA. Al riguardo l'appello si rivela dunque finanche irricevibile per difetto di motivazione. Dovesse l'appellante riferirsi all'accertamento pretorile secondo cui essa non avrebbe mai esplicitamente richiesto al procedente informazioni in merito al prezzo di acquisto del veicolo (decisione impugnata, pag. 6, quarto capoverso), l'appello non sarebbe, comunque sia, destinato a miglior sorte.

5.3.1 A parte che l'appellante non revoca in dubbio che tale informazione non sia stata richiesta alla stipulazione del contratto, essa nemmeno contesta di non avere domandato al Pretore l'edizione di documenti dalla controparte (con la comminatoria dell'art. 164 CPC), l'interrogatorio di quest'ultima o l'assunzione di una perizia giudiziaria idonea a stabilire il valore del veicolo al momento della transazione. Certo, la convenuta contesta (a monte) il fatto di sopportare l'onere della prova a tale riguardo, di modo che – almeno implicitamente – essa si oppone anche alla messa a suo carico delle conseguenze della mancata assunzione dei mezzi destinati a tale accertamento. Sta di fatto che alla luce di quanto visto dianzi (sopra, consid. 3.1), la valutazione pretorile resiste alla critica. E siccome l'appellante non discute – in quanto tale – l'idoneità dei mezzi di prova menzionati dal primo giudice per chiarire il prezzo di acquisto del veicolo, non v'è ragione di diffondersi al riguardo.

5.3.2 Comunque sia, anche volendo seguire l'appellante in merito al fatto di avere almeno nel corso della procedura – ma non prima, il doc. 9 riguardando una richiesta d'informazioni inerente alla "proprietà" del veicolo e non specificatamente al prezzo di acquisto della vettura (sull'obbligo di formulare in modo sufficientemente preciso la domanda d'informazioni dell'assicuratore cfr. Gaulis/Jaccard in: Commentaire romand, LCA, n. 14 ad art. 39 LCA; Brunner in: Basler Kommentar, VVG, 2a edizione, n. 11 segg. LCA) – richiesto esplicitamente ragguagli sul tema, l'esito del giudizio non muterebbe. Come accenna (ancorché in misura solo parziale) l'appellante medesima (memoriale, pag. 7), l'attore ha risposto alla richiesta d'informazioni al più tardi il 30 maggio 2025, precisando che il veicolo era stato acquistato ben più di 10 anni addietro, ch'egli non era più in possesso della documentazione contrattuale da ben prima dell'incidente (non essendovi per altro tenuto per legge) e che, non rammentando la cifra esatta, non poteva inventarsene una (loc. cit.). Orbene, non consta che la convenuta abbia contestato queste allegazioni né tanto meno essa ha preteso che le medesime non fossero veritiere o ha addotto altrimenti circostanze che inducessero a siffatta conclusione. Nelle circostanze descritte, anche la censurata violazione dell'obbligo d'informazione ai sensi dell'art. 39 LCA cade dunque nel vuoto.

6. L'appellante fa valere dipoi un erroneo accertamento dei fatti e un'errata applicazione del diritto per avere il Pretore negato valore probante alla valutazione Eurotax da lei prodotta in causa (doc. 10). Rileva che la perizia giudiziaria dell'ing. M______ D______, su cui si è fondato il giudizio impugnato, aveva per oggetto la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro (18 dicembre 2020) e dei costi di riparazione. E per rispondere ai quesiti peritali, l'esperto aveva esaminato l'evoluzione del valore del veicolo nel periodo ottobre 2011 – marzo 2024, precisando che "nella fattispecie" non era possibile fare capo alle classiche valutazioni quali Eurotax o altro, ove per "fattispecie" – prosegue la convenuta – il perito avrebbe inteso il periodo testé indicato. Da ciò l'appellante desume che le valutazioni del perito giudiziario si riferivano specificatamente al mese di dicembre 2020 mentre non accennava in alcun modo ai metodi per determinare il valore di un veicolo negli anni immediatamente successivi alla prima messa in circolazione (in concreto nel 1996). Onde l'insostenibilità delle considerazioni pretorili in merito all'inutilizzabilità delle valutazioni Eurotax. Oltre a ciò – precisa l'appellante – è notorio che il valore venale dei veicoli a motore scende drasticamente nei primi anni di immatricolazione, come ha avuto modo di evidenziare il Tribunale federale nella sentenza 4A_119/2015 del 3 giugno 2015. Senza contare che, stando alla dottrina di riferimento, il deprezzamento non seguirebbe un andamento lineare nel tempo bensì risulterebbe più marcato all'inizio. Il Pretore non avrebbe quindi compreso la portata della perizia e ha effettuato delle deduzioni infondate relative al prezzo che l'attore avrebbe potuto pagare negli anni immediatamente successivi all'immatricolazione del veicolo assicurato (memoriale, pag. 14 a 17).

6.1 Non fa dubbio che la perizia giudiziaria avesse per oggetto la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro (18 dicembre 2020) e dei costi di riparazione. È pacifico inoltre che il perito ha esaminato – a tale fine - l'evoluzione del valore del veicolo nel periodo ottobre 2011 – marzo 2024. Che però l'ing. M______ D______ abbia dichiarato di non potersi riferire alle classiche valutazioni di Eurotax o altro soltanto per questo periodo, è una deduzione personale – avanzata per altro per la prima volta con l'appello – che l'appellante estrapola dal contesto del referto e che non trova riscontro negli atti. Come rileva a ragione l'appellato (risposta all'appello, pag. 11), l'esperto aveva spiegato che "Considerata la tipologia di vettura" – qualificata in seguito da collezione (v. referto, pag. 9 seg.) – "la sua valutazione commerciale va effettuata tenendo conto del mercato relativo a veicoli di questo genere". Ciò premesso, egli aveva poi precisato che "Nella fattispecie non è infatti possibile fare capo alle classiche valutazioni quali Eurotax o altro. È pertanto necessario considerare le offerte di compra-vendita pubblicate sui portali dedicati a tale scopo – considerando unicamente le inserzioni esposte da aziende attive nel commercio di autoveicoli – e su portali specializzati in veicoli da collezione" (referto, pag. 8). In condizioni del genere la conclusione del Pretore secondo cui l'impossibilità di fare capo alle classiche valutazioni quali Eurotax o altro si riferiva alla tipologia del veicolo (da collezione) e non al periodo in esame va pienamente condivisa.

6.2 Circa la notorietà del fatto che il valore venale dei veicoli a motore scenda drasticamente nei primi anni dall'immatricolazione, nulla permette di concludere che tale principio generale – riconosciuto dalla giurisprudenza (STF 4A_119/2015 del 3 giugno 2015 consid. 2.4) – valga anche per i veicoli da collezione come quello in rassegna, il primo giudice avendo anzi accertato sulla scorta della perizia giudiziaria come il valore di tale tipologia di vettura cresca al contrario nel tempo (referto, pag. 10, secondo cui dal 2011 l'aumento è stato dell'8% annuo con una chiara tendenza al rialzo). E non avendo la convenuta – per quanto detto dianzi – chiesto di allestire una perizia giudiziaria sul valore del veicolo al momento dell'acquisto, essa va rimessa alle proprie responsabilità. Anche al riguardo l'appello è pertanto destinato all'insuccesso.

7. Da ultimo l'appellante (memoriale, pag. 17 seg.) censura l'accertamento che il Pretore ha addotto a titolo abbondanziale in merito al fatto che il prezzo di acquisto fosse, con alta verosimiglianza, superiore al valore venale maggiorato ante sinistro (fr. 101'160.-).

7.1 Al proposito essa ritorna ("come argomentato in precedenza") sulla circostanza che il Pretore avrebbe interpretato in maniera non condivisibile la perizia giudiziaria ex art. 58 LCA e ne avrebbe frainteso la portata ritenendo senza motivi oggettivi che gli aumenti dei valori registrati nel periodo 2011-2024 potessero essere applicati per analogia alla determinazione del possibile prezzo pagato dall'assicurato negli anni immediatamente successivi all'anno di immatricolazione (memoriale, pag. 17). Se non che l'argomento è già stato vagliato - e scartato - dianzi (sopra, consid 6). Al proposito non occorre dunque ripetersi.

7.2 Con riferimento all'argomento rafforzativo - che il Pretore ha esposto a sostegno della sua conclusione abbondanziale - dell'inserimento nella polizza (doc. I) di un valore assicurato del veicolo di fr. 129'200.- e degli equipaggiamenti e accessori di fr. 20'000.-, l'appellante reputa il medesimo insufficiente per accertare che il prezzo di acquisto fosse superiore a fr. 101'160.-. Al proposito rileva come per lo stesso Pretore gli importi indicati nella polizza non si riferissero al valore commerciale del veicolo (memoriale, pag. 17 seg.).

Che i valori indicati nella polizza non corrispondessero al valore commerciale del veicolo, come ha in effetti sottolineato il Pretore stesso, non impediva di considerare, comunque sia, la circostanza come un ulteriore indizio a sostegno della tesi di fondo. Si ricorda d'altronde che nel contratto di assicurazione il premio e la prestazione si trovano in un rapporto sinallagmatico. E se l'assicuratore calcola – come risulta essere il caso in concreto (doc. I e doc. 6) - il premio in base al prezzo di listino, l'assicurato non deve di per sé attendersi una limitazione delle prestazioni al prezzo di acquisto. Anche perché – come osserva non senza pertinenza l'appellato (risposta all'appello, pag. 2 seg. e pag. 11) – nulla impediva all'assicuratore di domandare il prezzo di acquisto già al momento della stipulazione del contratto e di tenerne debitamente conto ai fini della determinazione del premio (v. Fuhrer nel suo commento della STF 4A_119/2015 del 3 giugno 2015 in: HAVE 2015 pag. 411).

7.3 Per il resto l'appellante non reca ulteriori elementi suscettibili di far vacillare l'accertamento pretorile e la credibilità dei fatti presentati dall'avente diritto (STF 4A_211/2017 del 4 dicembre 2017, consid. 3.1; Gaulis/Jaccard, op. cit., n. 54 ad art. 39 LCA). Se ne conclude che l'appello vede la sua sorte segnata.

8. Le spese processuali della procedura d'appello, calcolate su un valore rimasto litigioso in questa sede di fr. 16'785.- (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) che rifonderà a AP1 un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1. L’appello 15 settembre 2025 di AO1 è respinto.

2. Le spese processuali di appello di fr. 2'000.- sono poste a carico dell'appellante che rifonderà a AP1 fr. 2'000.- per ripetibili.

3. Notificazione:

- avv. PA2, PA2, Via E______ B______ _, L______;

- avv. PA1, Via L______ L______ _, L______.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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