12.2025.139@141025
Numero d'incarto: 12.2025.139
Data decisione, Autorità: 30.03.2026, IICCA
Titolo: Reclamo - spese processuali - misure cautelari
Incarto n.
12.2025.139
Lugano
30 marzo 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
cancelliere:
D’Andrea
sedente per statuire nella causa inc. n. CA.2025.365 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza 25 luglio 2025 da
AP1, G______
patrocinata da: avv. PA1, L______
contro
AO1, C______
patrocinato da: avv. PA2, L______
con cui l’istante ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, di fare divieto al convenuto di recarsi presso il cantiere sul mapp. ___ RFD, B______ A______, e di asportare materiale o manufatti di qualsiasi natura, ovvero di istruire terze persone in tal senso e di impartire tale divieto con la comminatoria penale dell’art. 292 CP;
domande non contestate dal convenuto e che il Pretore ha accolto dapprima con decisione supercautelare 25 luglio 2025 e in seguito in via cautelare con decisione 20 novembre 2025, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 1’500.-;
reclamante l’istante con reclamo28 novembre 2025, con cui chiede in via principale di riformare la suddetta decisione nel senso che le spese processuali di fr. 1'500.- vengano poste a carico del convenuto e che quest’ultimo venga condannato a rifonderle un’indennità per ripetibili; e in via sussidiaria di annullare il pt. 3 del dispositivo e di rinviare la causa al Pretore affinché decida in merito alla ripartizione delle spese giudiziarie; il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili;
mentre il convenuto con scritto 22 dicembre 2025 ha postulato la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
Considerandi
che AP1 è proprietaria del mapp. 312 RFD, B______ A______ (doc. B);
che ella ha incaricato AO1, titolare della ditta individuale “D______ A______ di AO1”, della progettazione e realizzazione chiavi in mano di una casa unifamiliare di tipo prefabbricato a fronte di un’offerta di fr. 1'316'150.- (doc. D);
che nel mese di gennaio 2025, dopo avere corrisposto l’ennesimo acconto sulla base del rapporto di fiducia che nel frattempo si era creato, AP1 si è resa conto del fatto che gli acconti corrisposti, di complessivi fr. 1'944'049.90 (doc. E), superavano di molto la mercede pattuita;
che questo fatto è stato confermato dal perito incaricato da AP1 per valutare lo stato di avanzamento dei lavori e la congruità del totale pagato con quanto eseguito. Il perito è giunto a stabilire che il valore dell’edificio costruito ammontava a fr. 765'000.-, per cui tramite acconti erano stati versati fr. 1'179'049.- di troppo (doc. F e G);
che inoltre AO1 non ha mai messo a disposizione la documentazione tecnica per permettere una valutazione più approfondita;
che l’11 giugno 2025 l’appaltatore ha ancora chiesto il pagamento di un acconto e, non ricevendolo, ha interrotto i lavori abbandonando all’incuria e alle intemperie il cantiere e la parte delle opere già eseguite e installate;
che il 17 luglio 2025 AP1 è stata informata della presenza di operai sul cantiere intenti ad asportare alcune opere già installate (e pagate), fra cui infissi e la termopompa. Recatasi immediatamente sul cantiere, un operario le ha confidato di aver ricevuto ordine da AO1 di asportare tale materiale in quanto sarebbe poi stato venduto a terzi;
che sollecitato in merito all’illiceità di tale fatto il patrocinatore di AO1 ha risposto in data 17 luglio 2025 che il materiale era stato asportato per questioni di sicurezza in vista delle ferie dell’edilizia (doc. M);
che il 25 luglio 2025 AP1 ha rinunciato alla prestazione dell’appaltatore, riservandosi il risarcimento del danno, e diffidando quest’ultimo dal recarsi sul cantiere (doc. N);
che il medesimo giorno, con istanza 25 luglio 2025, AP1 ha chiesto in via supercautelare e cautelare di far divieto a AO1 di recarsi presso il cantiere sul mapp. ___ RFD di B______ A______ e di asportare materiale o manufatti di qualsiasi natura, ovvero di istruire terze persone in tal senso, con la comminatoria dell’art. 292 CP e una multa disciplinare fino a fr. 5'000.- in caso di violazione del divieto. L’istante ha inoltre protestato tasse, spese e ripetibili. Ella ha sostenuto che quanto affermato dagli operai è in contrasto con la versione poco verosimile del legale del convenuto, motivo per cui la già gravosa situazione del cantiere rischia di peggiorare ulteriormente con l’illecita asportazione di quanto già posato e pagato. Quanto all’urgenza della misura, ella ha spiegato che l’asportazione di alcuni oggetti è avvenuta in tempi recenti e che la rinuncia alla prestazione potrebbe spingere il convenuto a recarsi nuovamente sul cantiere prima che subentri un nuovo appaltatore. Ha poi allegato che la misura è proporzionata poiché, non avendo il convenuto alcun diritto di asportare materiale o di utilizzare quanto già asportato senza autorizzazione, la salvaguardia dei suoi interessi legittimi prevale;
che con decisione 25 luglio 2025 il Pretore ha accolto in via supercautelare l’istanza e di conseguenza ha fatto divieto a AO1 di recarsi presso il cantiere sul mapp. ___ RFD, B______ A______, e asportare materiale o manufatti di qualsiasi natura, ovvero di istruire terze persone in tal senso (v. decisione di rettifica del 28 luglio 2025), con la comminatoria dell’art. 292 CP e una multa disciplinare di fr. 5'000.- in caso di violazione dell’ordine. In aggiunta, ha condannato l’istante a pagare fr. 1'000.- di spese processuali, riservata una diversa attribuzione con la decisione cautelare. Il primo giudice ha ritenuto che gli elementi addotti da AP1 rendono verosimile l’esistenza di una minaccia ai suoi diritti tale da arrecarle un considerevole pregiudizio. Ha inoltre riconosciuto l’urgenza e la proporzionalità delle misure richieste. Infine, ha fissato al convenuto un termine di 20 giorni per formulare eventuali osservazioni;
che il termine per le osservazioni è stato prorogato più volte su richiesta dell’avvocato di AO1: una prima volta il 29 luglio 2025 fino al 15 settembre 2025, poi il 12 settembre 2025 per ulteriori 30 giorni e ancora il 14 ottobre 2025 per altri 10 giorni;
che essendo scaduto infruttuoso l’ultimo termine impartito al convenuto, il 14 novembre 2025 l’istante ha chiesto l’emanazione del giudizio;
che con decisione cautelare 20 novembre 2025 il Pretore ha confermato la decisione supercautelare del 25 luglio precedente, ha fissato all’istante un termine di 90 giorni per introdurre l’azione di merito e ha condannato quest’ultima al pagamento delle spese processuali di fr. 1'500.- (ivi compresi i fr. 1'000.- della decisione supercautelare). Ritenuti per assodati i fatti presentati dall’istante – vista l’assenza di opposizione da parte del convenuto – il Pretore ha accertato l’esistenza di un rischio difficilmente riparabile, poiché il convenuto potrebbe accedere senza autorizzazione al cantiere per asportare del materiale, come fatto in passato, da cui l’urgenza della misura. Posto che non si palesano motivi che giustifichino l’accesso al cantiere, la misura imposta al convenuto non è atta a portare pregiudizio ai suoi interessi, motivo per cui essa è stata considerata proporzionata. Quanto alle spese processuali, il giudice di prime cure le ha poste a carico dell’istante in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, sotto riserva di una diversa ripartizione se ella dovesse ottenere ragione nel processo di merito. Ha spiegato che in una procedura a titolo cautelare non si statuisce sui diritti sostanziali delle parti e quindi “non entra in considerazione il determinare la parte vittoriosa e la parte soccombente ai fini della ripartizione delle spese secondo l’esito del processo (art. 106 CPC)” (decisione impugnata, pag. 4, 2° paragrafo). Inoltre, la misura cautelare è sempre nell’interesse di chi la richiede e “costringe la (potenziale futura) parte avversa a subire una procedura prima di essere eventualmente convenuta nel processo di merito” (decisione impugnata, pag. 4, 2° paragrafo). Il Pretore ha poi esposto che “Se l’istante rinuncia all’avvio del procedimento per far valere la sua pretesa, ciò equivale ad una soccombenza ed è corretto che le spese giudiziarie dell’assunzione delle prove in via cautelare rimangano definitivamente a suo carico, altrimenti la parte convenuta dovrebbe avviare un’azione di accertamento negativo sull’inesistenza della pretesa sostanziale dell’istante per giungere, in caso di suo successo, ad una diversa ripartizione dei costi cautelari (DTF 140 III 30, consid. 3.6)” (decisione impugnata, pag. 4, 2° paragrafo). Infine, il Pretore non ha assegnato né ripetibili né indennità d’inconvenienza al convenuto in quanto non si è costituito in giudizio;
che con reclamo 28 novembre 2025 AP1 è insorta contro tale giudizio limitatamente al tema delle spese giudiziarie postulando in via principale la riforma del pt. 3 del dispositivo nel senso che le spese processuali di fr. 1'500.- vengano poste a carico del convenuto, tenuto altresì a rifonderle un’indennità per ripetibili; e in via sussidiaria l’annullamento del pt. 3 del dispositivo con rinvio della causa al Pretore affinché decida in merito alla ripartizione delle spese giudiziarie come da considerandi; il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili;
che con scritto 22 dicembre 2025 AO1 ha chiesto la conferma della decisione impugnata, ritenendo che le spese processuali debbano essere poste a carico dell’istante;
che la decisione sulle spese giudiziarie con cui il Pretore fissa le spese processuali e assegna le ripetibili è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla medesima mediante appello o reclamo a dipendenza del valore litigioso. Giusta l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente, è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo;
che nel caso di specie con il reclamo viene contestato solamente il punto del dispositivo riguardante le spese processuali, motivo per cui il rimedio giuridico scelto è quello corretto;
che essendo la decisione cautelare stata prese nella procedura sommaria, il termine per opporre reclamo è di 10 giorni. Considerato che la decisione impugnata è stata notificata il 21 novembre 2025 (doc. A prodotto con il reclamo), il reclamo 28 novembre 2025 è tempestivo e pertanto ricevibile in ordine;
che questa Camera, nella composizione di un giudice unico (art. 48 lett. b n. 7a LOG), è senz’altro competente a statuire sullo stesso;
che giusta l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei fatti; l’atto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC);
che nella fissazione degli oneri processuali e delle ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi delle tariffe applicabili (v. sentenza IICCA del 18 marzo 2024, inc. 12.2023.130, pag. 3);
che in concreto la reclamante rimprovera al Pretore di aver applicato erroneamente alla fattispecie una prassi valevole nell’ambito delle procedure di assunzione di prove a titolo cautelare ex art. 158 CPC, ancorate al concetto di mezzo di prova e non riguardanti la dimostrazione dei presupposti materiali del provvedimento cautelare. Ella conclude che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, nei procedimenti cautelari ex art. 261 segg. CPC esiste una parte vittoriosa e una soccombente, sicché torna applicabile il principio di ripartizione delle spese giudiziarie previsto dall’art. 106 CPC. Di conseguenza le spese giudiziarie devono essere poste a carico del convenuto, risultato soccombente;
che l'art. 104 cpv. 1 CPC dispone che il giudice statuisce sulle spese giudiziarie nella decisione finale. In caso di provvedimenti cautelari nondimeno l'art. 104 cpv. 3 CPC permette di rinviare la decisione sulle relative spese giudiziarie alla sentenza di merito. Si tratta di una norma potestativa che lascia al giudice ampia latitudine di apprezzamento;
che se egli accoglie – in tutto o in parte – la richiesta cautelare, un rinvio della decisione sulle spese giudiziarie alla sentenza di merito può apparire opportuno se la causa di merito è già pendente. Se invece non lo è, il rinvio non è indicato, poiché vi è il rischio che un altro tribunale debba fissare le spese processuali (Tappy, in: Commentaire romand CPC, 2a ed., 2019, n. 13 ad art. 104 CPC; Sterchi, in: Berner Kommentar ZPO, 2a ed., 2025, n. 17 ad art. 104 CPC);
che se la causa di merito non è ancora pendente, il giudice assegna all’istante un termine per promuoverla, con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso d’inosservanza del termine (art. 263 CPC);
che di principio le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);
che l’art. 107 CPC contiene delle eccezioni a questo principio fondate sull’equità. Il giudice decide liberamente se e come applicare questa disposizione e gode di un ampio margine d’apprezzamento. Tuttavia, deve applicarla con grande riserbo – ovvero soltanto in presenza di circostanze particolari che vanno valutate di caso in caso prendendo in considerazione tutti i criteri pertinenti – poiché rappresenta pur sempre un’eccezione al principio dell’art. 106 cpv. 1 CPC (DTF 143 III 261 consid. 4.2.5 e segg.);
che pertanto per applicare l’eccezione al principio della soccombenza prevista all’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC non è sufficiente allegare che il provvedimento cautelare è nel solo interesse dell’istante;
che il Pretore, omettendo di motivare l’analogia, ha applicato la giurisprudenza in vigore per la procedura di assunzione di prove a titolo cautelare, secondo la quale, considerate le particolarità della procedura regolata all’art. 158 CPC come l’assenza di diritti materiali da giudicare e l’impossibilità per la parte convenuta di influenzare la sentenza – per esempio con il riconoscimento dell’istanza – il principio della soccombenza non si applica e, ritenuto che il procedimento è nell’interesse dell’istante, il quale può rinunciare ad avviare la causa di merito, e tenuto conto che al convenuto deve essere data la possibilità di contestare l’assunzione di mezzi di prova senza il rischio di subire delle spese, queste devono essere poste a carico dell’istante (DTF 140 III 30 consid. 3.4.1 e 3.5). Nel caso concreto invece il procedimento ha per oggetto dei provvedimenti cautelari ai sensi degli art. 261 segg. CPC, richiesti dall’istante a protezione dei suoi diritti (diritto alla proprietà e diritti derivanti dal contratto d’appalto) e contro i quali il convenuto avrebbe potuto opporsi dimostrando che non erano giustificati, motivo per cui applicare il principio della soccombenza risulta pertinente, mentre l’estensione della giurisprudenza appena citata non trova giustificazione;
che le misure cautelari richieste dall’istante sono state integralmente accolte e non sono state impugnate dal convenuto, che è quindi risultato soccombente;
che per il resto non si ravvisano motivi per cui ci si debba distanziare dal principio della soccombenza;
che la ripartizione decisa dal Pretore non è corretta anche per un altro motivo: se l’istante non dovesse proseguire con la procedura di merito per mancanza d’interesse – ciò che è possibile se nel frattempo i lavori dovessero essere stati affidati a un nuovo appaltatore – il dispositivo della decisione cautelare sulle spese giudiziarie diverrebbe definitivo, in dissonanza con il principio della soccombenza;
che per tutti questi motivi il reclamo merita accoglimento e le spese processuali fissate dal Pretore – il cui importo non è stato contestato – devono essere poste a carico del convenuto soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Quest’ultimo è tenuto inoltre a versare a AP1 un’indennità per ripetibili, considerato che il suo silenzio non è sufficiente per esonerarlo da tale condanna (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 106 CPC). Vista in particolare la ricostruzione dettagliata dei fatti inserita nell’allegato d’istanza, l’importo di fr. 2'000.- proposto dalla reclamante (reclamo, pag. 4, 2° paragrafo) appare congruo e pertanto può esserle riconosciuto (art. 12 e 13 RTar);
che le spese processuali di secondo grado, parzialmente anticipate dalla reclamante, sono fissate a fr. 600.- (art. 2 e 14 LTG) e vengono poste a carico di AO1, il quale rifonderà alla controparte fr. 1'000.- a titolo di ripetibili (art. 11 cpv. 1, 2 e 5 e art. 13 RTar).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
I. Il reclamo 28 novembre 2025 di AP1 è accolto. Di conseguenza il pt. 3 del dispositivo della decisione cautelare 20 novembre 2025 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 (inc. n. CA.2025.365), è così riformato:
3. Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.- (ivi compresi i fr. 1'000.- della decisione supercautelare), sono poste a carico di AO1, il quale rifonderà a AP1 fr. 2'000.- di ripetibili.
II. Le spese processuali della procedura di reclamo di fr. 600.- sono poste a carico di AO1. L’anticipo versato sarà restituito a AP1. AO1 rifonderà inoltre a AP1 fr. 1’000.- a titolo di ripetibili di seconda istanza.
III. Notificazione:
- avv. PA1, PA2, Via C______ F______ _, L______;
- avv. PA2, PA2, Via N______ __/CP ____, L______.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).