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Decisione

12.2025.2

Competenza territoriale internazionale - proroga di foro

11 giugno 2025Italiano11 min

I. L’appello 7 gennaio 2025 di AP1

Source ti.ch

Incarto n.

12.2025.2

Lugano

11 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2023.206 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 23 agosto 2023 da

AP1,

V______

patrocinata dall’avv.

PA1,

L______

contro

AO1,

L______

AO2,

S______

tutte patrocinate dall’avv.

PA2,

L______

con cui l’attrice ha

chiesto in via principale la condanna delle convenute in solido al pagamento di

EUR 28’450.- oltre interessi al 5% dal 10 luglio 2020, in via subordinata la condanna

delle convenute in solido al pagamento di CHF 27'200.20 oltre interessi al 5%

dal 10 luglio 2020, e in via ancor più subordinata la condanna della sola convenuta

AO1 al pagamento di EUR 28’450.- oltre

interessi al 5% dal 10 luglio 2020, domanda avversata dalle controparti;

ed ora sull’eccezione di

incompetenza territoriale sollevata dalle convenute con la risposta di

causa, che il Pretore aggiunto, con decisione 19 novembre 2024, ha accolto,

dichiarando con ciò irricevibile la petizione;

appellante l’attrice, con

appello 7 gennaio 2025, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio

nel senso di respingere l’eccezione o di respingerla almeno nella misura in cui

la causa riguardava la convenuta AO2,

protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

preso atto dell’istanza di

assunzione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova 16 aprile 2025 delle convenute

e delle relative osservazioni 9 maggio 2025 dell’attrice;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. Con “domanda di

immatricolazione” 2 settembre 2016 (doc. 22 di parte convenuta), allestita su

carta intestata della società maltese L______ H______. e firmata

negli uffici di P______ della società svizzera

AO1, AP1,

studentessa domiciliata in Svizzera, ha chiesto di essere iscritta al Corso di Laurea

quadriennale in Fisioterapia, Codice ML026BPHY,

erogato dalla società maltese, che a quel tempo era accreditata presso le

competenti autorità di quel Paese (doc. 2 di parte convenuta).

Dopo

aver svolto il corso a P______, essa il 23

novembre 2018 ha conseguito il diploma “Bachelor of Science in physiotherapy

Honours” (doc. 28 di parte convenuta) e il 25 febbraio 2019 l’attestazione

denominata “Europass Diploma Supplement” (doc. 29 di parte convenuta),

entrambi rilasciati da L______ H______..

2. Con petizione 23 agosto

2023 AP1, al beneficio di un’autorizzazione

ad agire rilasciata collettivamente a lei e ad altri 12 studenti della stessa

classe (doc. 42 di parte attrice), ha convenuto in giudizio innanzi alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, AO1

e la presidente della gerenza e socia di quest’ultima (doc. 14 di parte

attrice) nonché gerente e presunta avente diritto economico di L______ H______. (doc. 46 di

parte attrice) AO2, domiciliata in

Svizzera, per ottenere in via principale la loro condanna in solido al

pagamento di EUR 28’450.-, in via subordinata la loro condanna in solido al

pagamento di CHF 27'200.20 e in via ancor più subordinata la condanna della

sola AO1 al pagamento di EUR 28’450.-, in

tutti i casi oltre interessi al 5% dal 10 luglio 2020. Essa ha preteso la

rifusione delle rette e delle altre spese scolastiche pagate, sostenendo che le

due convenute, in violazione del contratto di formazione (doc. 22 di parte

convenuta) che le vedeva come controparti e al quale erano comunque vincolate

in base al principio della trasparenza (“Durchgriff”), e/o commettendo

atti illeciti costitutivi in particolare di truffa e di concorrenza sleale

nonché di violazioni della LPSU e della LPSan, l’avrebbero rassicurata,

contrariamente al vero, che i diplomi così conseguiti sarebbero stati suscettibili

di riconoscimento in Svizzera.

Le convenute si sono opposte alla

petizione, eccependo in via preliminare il mancato preventivo esperimento di un

valido tentativo di conciliazione, l’intervenuta prescrizione delle pretese

derivanti da atto illecito e/o da indebito arricchimento e l’incompetenza territoriale

del giudice adito.

3. Limitato implicitamente il

procedimento ex art. 125 lett. a CPC all’esame delle eccezioni preliminari, il

Pretore aggiunto, con decisione 19 novembre 2024, ha dichiarato irricevibile la

petizione per incompetenza territoriale e ha posto le spese processuali di CHF 500.-

nonché le spese della procedura di conciliazione di CHF 1'000.- a carico dell’attrice,

obbligata altresì a rifondere alle controparti CHF 2'000.- a titolo di ripetibili.

4. Con

l’appello 7 gennaio 2025 che qui ci occupa, a cui le convenute non hanno

presentato osservazioni - salvo aver poi inoltrato il 16 aprile 2025 un’istanza

di assunzione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, avversata dalla controparte

con osservazioni 9 maggio 2025 -, l’attrice ha chiesto la riforma del querelato

giudizio nel senso di respingere l’eccezione di incompetenza territoriale o di

respingerla almeno nella misura in cui la causa riguardava la convenuta AO2, protestando spese e ripetibili di

entrambe le sedi.

5. L’art.

308 CPC prevede tra le altre cose che sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in

caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno CHF 10'000.- (cpv. 2).

Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia

pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una

controversia patrimoniale dal valore superiore a CHF 10'000.- (e meglio di CHF 27'200.20), è

pertanto esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato in concreto inoltrato

dall’attrice alla Camera d’appello competente per materia (art. 48 lett. b n. 1

LOG) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sospeso dal 18 dicembre

al 2 gennaio incluso (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), dalla notificazione del

giudizio, avvenuta il 20 novembre 2024, è tempestivo e, da questo punto di

vista, ricevibile.

6. Il Pretore aggiunto ha

premesso che la vertenza rivestiva carattere internazionale, siccome il

contratto di formazione (doc. 22 di parte convenuta) da cui l’attrice desumeva

le sue pretese era stato concluso con una società maltese, e ha di conseguenza

ritenuto che la tematica della competenza territoriale dovesse essere esaminata

alla luce della CLug.

Ciò posto, dopo aver accertato

che nel contratto in questione era stata prevista una clausola di proroga di

foro in base alla quale l’attrice “accetta altresì, con la sottoscrizione del

presente modulo, la condizione che, in caso di controversia, viene eletto quale

unico foro competente quello di Malta”, ha ritenuto che la pattuizione,

sottoscritta per scritto dall’attrice su un modulo prestampato, adempisse i

requisiti dell’art. 23 CLug e escludesse la competenza dei tribunali svizzeri,

sia per le pretese contrattuali che per quelle delittuali.

7. A

questo stadio della lite è indubbio che nel caso concreto, a meno che sia stata

pattuita una valida e vincolante proroga di foro ex art. 23 CLug, la Pretura

del Distretto di Lugano sarebbe stata senz’altro competente a statuire sulla

controversia tra le parti, visto da un lato che la sede rispettivamente il

domicilio svizzero di tutte le convenute si trovava nel Distretto di L______ e considerato

dall’altro che il luogo in cui era stata eseguita l’obbligazione caratteristica

dedotta in giudizio - ossia la formazione - rispettivamente il luogo in cui era

avvenuto il contestato evento dannoso - ossia gli illeciti rimproverati alle

convenute - era situato in quel Distretto (per le azioni da contratto, cfr.

art. 5 n. 1 CLug; per le azioni da atto illecito, cfr. art. 5 n. 3 CLug).

8. Contrariamente

a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non si può però ritenere che in

concreto la competenza della Pretura del Distretto di Lugano sia stata

validamente derogata dalla clausola di proroga di foro a Malta contenuta nella “domanda di immatricolazione” 2 settembre 2016 (doc. 22

di parte convenuta), e ciò per il fatto che la clausola - inserita in quel

documento senza evidenziazione - non rispetta le esigenze di forma prescritte

dall’art. 23 n. 1 lett. a CLug e non è valida.

La dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già

avuto modo di stabilire che una clausola di proroga di foro, come quella in esame,

sottoscritta solo da una parte su un modulo prestampato allestito ma non

firmato dalla controparte, non costituisce “una clausola attributiva di

competenza conclusa per iscritto” ai sensi della disposizione (cfr. Kropholler / von Hein, Europäisches

Zivilprozessrecht, 9ª ed., n. 33 ad art. 23 EuGVO; Killias, in: Dasser / Oberhammer, Lugano-Übereinkommen, 3ª ed., n. 93a ad

art. 23 CLug; Infanger, Basler

Kommentar, 4ª ed., n. 27 ad art. 17 CPC; BGH IX ZR 194/13 del 16

gennaio 2014).

La

dottrina maggioritaria ha parimenti evidenziato che in presenza di una clausola

di proroga di foro vincolante una sola delle parti, come nel caso qui in

discussione in cui era stata unicamente l’attrice ad aver dichiarato di “accettare”

il foro prorogato, la dichiarazione firmata da quella sola parte non è

sufficiente per rispettare le esigenze di forma (cfr. Sutter-Somm / Hostettler, in: Sutter-Somm / Lötscher /

Leuenberger / Seiler, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 4ª ed., n. 17 ad

art. 17 CPC; Füllemann, in:

Brunner / Schwander / Vischer, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 14 ad art. 17 CPC; contra: Berger, Berner Kommentar, n. 34 ad art. 17 CPC).

Dal fatto

che la “domanda di immatricolazione” 2

settembre 2016 (doc. 22 di parte convenuta), che in sé era una mera proposta dell’attrice

e non un contratto, sia poi stata accettata per atti concludenti dalla

controparte non si può così ancora concludere che anche la - per altro

unilaterale - clausola di proroga di foro in essa contenuta, che allora

costituiva essa pure una proposta, sia stata a sua volta accettata e

soprattutto lo sia stato per scritto.

9. E comunque, nell’ipotesi in

cui il contratto di formazione (doc. 22 di parte convenuta) non fosse stato

vincolante per le convenute, come sostenuto a più riprese da queste ultime, l’attrice

aveva pure evocato in via subordinata una loro - non concorrente - responsabilità

extracontrattuale fondata sull’atto illecito, che nel caso di specie sarebbe

già stata idonea a fondare la competenza della Pretura del Distretto di Lugano

(cfr. consid. 7; cfr. pure Killias,

op. cit., n. 45 ad art. 23 CLug).

10. Ne discende, in accoglimento

dell’appello dell’attrice, che l’eccezione di incompetenza territoriale dev’essere

respinta, senza che sia necessario statuire sull’ammissibilità dei nuovi fatti

e nuovi mezzi di prova proposti dalle convenute il 16 aprile 2025 (cioè la

sentenza 11 aprile 2025 del Presidente della Pretura penale nel procedimento

contro la convenuta AO2), che per altro

erano privi di rilevanza per il presente giudizio.

Le

spese giudiziarie di primo e secondo grado, calcolate sul valore litigioso di

CHF 27'200.20, seguono la soccombenza paritaria delle appellate (art. 106 cpv.

1 e 3 CPC), ritenuto che l’esito di questo giudizio, che non pone più fine alla

lite, impone una loro riduzione in entrambe le sedi (II CCA 10 marzo 2021 inc.

n. 12.2020.130).

Per questi motivi,

decide:

Fatti

I. L’appello 7 gennaio 2025 di AP1

è accolto.

Di conseguenza la decisione 19 novembre 2024 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:

1. L’eccezione di

incompetenza territoriale è respinta.

2.

Le spese

processuali di CHF 500.- sono a carico delle convenute, che rifonderanno

all’attrice CHF 1’000.- per ripetibili.

Considerandi

II. Le

spese processuali di CHF 500.- sono a carico delle appellate in misura di metà

ciascuno, che rifonderanno nella medesima misura all’appellante CHF 1’000.- complessivi

per ripetibili.

III. Notificazione:

- avv.

PA1,

Studio legale e notarile V______ V______,

Via P______ __ / CP ____,

L______;

- avv.

PA2,

Via S______ B______ __ / CP ____,

L______.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).