12.2025.2
Competenza territoriale internazionale - proroga di foro
11 giugno 2025Italiano11 min
I. L’appello 7 gennaio 2025 di AP1
Source ti.ch
Incarto n.
12.2025.2
Lugano
11 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2023.206 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 23 agosto 2023 da
AP1,
V______
patrocinata dall’avv.
PA1,
L______
contro
AO1,
L______
AO2,
S______
tutte patrocinate dall’avv.
PA2,
L______
con cui l’attrice ha
chiesto in via principale la condanna delle convenute in solido al pagamento di
EUR 28’450.- oltre interessi al 5% dal 10 luglio 2020, in via subordinata la condanna
delle convenute in solido al pagamento di CHF 27'200.20 oltre interessi al 5%
dal 10 luglio 2020, e in via ancor più subordinata la condanna della sola convenuta
AO1 al pagamento di EUR 28’450.- oltre
interessi al 5% dal 10 luglio 2020, domanda avversata dalle controparti;
ed ora sull’eccezione di
incompetenza territoriale sollevata dalle convenute con la risposta di
causa, che il Pretore aggiunto, con decisione 19 novembre 2024, ha accolto,
dichiarando con ciò irricevibile la petizione;
appellante l’attrice, con
appello 7 gennaio 2025, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere l’eccezione o di respingerla almeno nella misura in cui
la causa riguardava la convenuta AO2,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
preso atto dell’istanza di
assunzione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova 16 aprile 2025 delle convenute
e delle relative osservazioni 9 maggio 2025 dell’attrice;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Con “domanda di
immatricolazione” 2 settembre 2016 (doc. 22 di parte convenuta), allestita su
carta intestata della società maltese L______ H______. e firmata
negli uffici di P______ della società svizzera
AO1, AP1,
studentessa domiciliata in Svizzera, ha chiesto di essere iscritta al Corso di Laurea
quadriennale in Fisioterapia, Codice ML026BPHY,
erogato dalla società maltese, che a quel tempo era accreditata presso le
competenti autorità di quel Paese (doc. 2 di parte convenuta).
Dopo
aver svolto il corso a P______, essa il 23
novembre 2018 ha conseguito il diploma “Bachelor of Science in physiotherapy
Honours” (doc. 28 di parte convenuta) e il 25 febbraio 2019 l’attestazione
denominata “Europass Diploma Supplement” (doc. 29 di parte convenuta),
entrambi rilasciati da L______ H______..
2. Con petizione 23 agosto
2023 AP1, al beneficio di un’autorizzazione
ad agire rilasciata collettivamente a lei e ad altri 12 studenti della stessa
classe (doc. 42 di parte attrice), ha convenuto in giudizio innanzi alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, AO1
e la presidente della gerenza e socia di quest’ultima (doc. 14 di parte
attrice) nonché gerente e presunta avente diritto economico di L______ H______. (doc. 46 di
parte attrice) AO2, domiciliata in
Svizzera, per ottenere in via principale la loro condanna in solido al
pagamento di EUR 28’450.-, in via subordinata la loro condanna in solido al
pagamento di CHF 27'200.20 e in via ancor più subordinata la condanna della
sola AO1 al pagamento di EUR 28’450.-, in
tutti i casi oltre interessi al 5% dal 10 luglio 2020. Essa ha preteso la
rifusione delle rette e delle altre spese scolastiche pagate, sostenendo che le
due convenute, in violazione del contratto di formazione (doc. 22 di parte
convenuta) che le vedeva come controparti e al quale erano comunque vincolate
in base al principio della trasparenza (“Durchgriff”), e/o commettendo
atti illeciti costitutivi in particolare di truffa e di concorrenza sleale
nonché di violazioni della LPSU e della LPSan, l’avrebbero rassicurata,
contrariamente al vero, che i diplomi così conseguiti sarebbero stati suscettibili
di riconoscimento in Svizzera.
Le convenute si sono opposte alla
petizione, eccependo in via preliminare il mancato preventivo esperimento di un
valido tentativo di conciliazione, l’intervenuta prescrizione delle pretese
derivanti da atto illecito e/o da indebito arricchimento e l’incompetenza territoriale
del giudice adito.
3. Limitato implicitamente il
procedimento ex art. 125 lett. a CPC all’esame delle eccezioni preliminari, il
Pretore aggiunto, con decisione 19 novembre 2024, ha dichiarato irricevibile la
petizione per incompetenza territoriale e ha posto le spese processuali di CHF 500.-
nonché le spese della procedura di conciliazione di CHF 1'000.- a carico dell’attrice,
obbligata altresì a rifondere alle controparti CHF 2'000.- a titolo di ripetibili.
4. Con
l’appello 7 gennaio 2025 che qui ci occupa, a cui le convenute non hanno
presentato osservazioni - salvo aver poi inoltrato il 16 aprile 2025 un’istanza
di assunzione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, avversata dalla controparte
con osservazioni 9 maggio 2025 -, l’attrice ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere l’eccezione di incompetenza territoriale o di
respingerla almeno nella misura in cui la causa riguardava la convenuta AO2, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi.
5. L’art.
308 CPC prevede tra le altre cose che sono impugnabili mediante appello le
decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a), posto che in
caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno CHF 10'000.- (cpv. 2).
Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia
pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa in una
controversia patrimoniale dal valore superiore a CHF 10'000.- (e meglio di CHF 27'200.20), è
pertanto esperibile il rimedio dell’appello, che, essendo stato in concreto inoltrato
dall’attrice alla Camera d’appello competente per materia (art. 48 lett. b n. 1
LOG) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sospeso dal 18 dicembre
al 2 gennaio incluso (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC), dalla notificazione del
giudizio, avvenuta il 20 novembre 2024, è tempestivo e, da questo punto di
vista, ricevibile.
6. Il Pretore aggiunto ha
premesso che la vertenza rivestiva carattere internazionale, siccome il
contratto di formazione (doc. 22 di parte convenuta) da cui l’attrice desumeva
le sue pretese era stato concluso con una società maltese, e ha di conseguenza
ritenuto che la tematica della competenza territoriale dovesse essere esaminata
alla luce della CLug.
Ciò posto, dopo aver accertato
che nel contratto in questione era stata prevista una clausola di proroga di
foro in base alla quale l’attrice “accetta altresì, con la sottoscrizione del
presente modulo, la condizione che, in caso di controversia, viene eletto quale
unico foro competente quello di Malta”, ha ritenuto che la pattuizione,
sottoscritta per scritto dall’attrice su un modulo prestampato, adempisse i
requisiti dell’art. 23 CLug e escludesse la competenza dei tribunali svizzeri,
sia per le pretese contrattuali che per quelle delittuali.
7. A
questo stadio della lite è indubbio che nel caso concreto, a meno che sia stata
pattuita una valida e vincolante proroga di foro ex art. 23 CLug, la Pretura
del Distretto di Lugano sarebbe stata senz’altro competente a statuire sulla
controversia tra le parti, visto da un lato che la sede rispettivamente il
domicilio svizzero di tutte le convenute si trovava nel Distretto di L______ e considerato
dall’altro che il luogo in cui era stata eseguita l’obbligazione caratteristica
dedotta in giudizio - ossia la formazione - rispettivamente il luogo in cui era
avvenuto il contestato evento dannoso - ossia gli illeciti rimproverati alle
convenute - era situato in quel Distretto (per le azioni da contratto, cfr.
art. 5 n. 1 CLug; per le azioni da atto illecito, cfr. art. 5 n. 3 CLug).
8. Contrariamente
a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non si può però ritenere che in
concreto la competenza della Pretura del Distretto di Lugano sia stata
validamente derogata dalla clausola di proroga di foro a Malta contenuta nella “domanda di immatricolazione” 2 settembre 2016 (doc. 22
di parte convenuta), e ciò per il fatto che la clausola - inserita in quel
documento senza evidenziazione - non rispetta le esigenze di forma prescritte
dall’art. 23 n. 1 lett. a CLug e non è valida.
La dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già
avuto modo di stabilire che una clausola di proroga di foro, come quella in esame,
sottoscritta solo da una parte su un modulo prestampato allestito ma non
firmato dalla controparte, non costituisce “una clausola attributiva di
competenza conclusa per iscritto” ai sensi della disposizione (cfr. Kropholler / von Hein, Europäisches
Zivilprozessrecht, 9ª ed., n. 33 ad art. 23 EuGVO; Killias, in: Dasser / Oberhammer, Lugano-Übereinkommen, 3ª ed., n. 93a ad
art. 23 CLug; Infanger, Basler
Kommentar, 4ª ed., n. 27 ad art. 17 CPC; BGH IX ZR 194/13 del 16
gennaio 2014).
La
dottrina maggioritaria ha parimenti evidenziato che in presenza di una clausola
di proroga di foro vincolante una sola delle parti, come nel caso qui in
discussione in cui era stata unicamente l’attrice ad aver dichiarato di “accettare”
il foro prorogato, la dichiarazione firmata da quella sola parte non è
sufficiente per rispettare le esigenze di forma (cfr. Sutter-Somm / Hostettler, in: Sutter-Somm / Lötscher /
Leuenberger / Seiler, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 4ª ed., n. 17 ad
art. 17 CPC; Füllemann, in:
Brunner / Schwander / Vischer, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 14 ad art. 17 CPC; contra: Berger, Berner Kommentar, n. 34 ad art. 17 CPC).
Dal fatto
che la “domanda di immatricolazione” 2
settembre 2016 (doc. 22 di parte convenuta), che in sé era una mera proposta dell’attrice
e non un contratto, sia poi stata accettata per atti concludenti dalla
controparte non si può così ancora concludere che anche la - per altro
unilaterale - clausola di proroga di foro in essa contenuta, che allora
costituiva essa pure una proposta, sia stata a sua volta accettata e
soprattutto lo sia stato per scritto.
9. E comunque, nell’ipotesi in
cui il contratto di formazione (doc. 22 di parte convenuta) non fosse stato
vincolante per le convenute, come sostenuto a più riprese da queste ultime, l’attrice
aveva pure evocato in via subordinata una loro - non concorrente - responsabilità
extracontrattuale fondata sull’atto illecito, che nel caso di specie sarebbe
già stata idonea a fondare la competenza della Pretura del Distretto di Lugano
(cfr. consid. 7; cfr. pure Killias,
op. cit., n. 45 ad art. 23 CLug).
10. Ne discende, in accoglimento
dell’appello dell’attrice, che l’eccezione di incompetenza territoriale dev’essere
respinta, senza che sia necessario statuire sull’ammissibilità dei nuovi fatti
e nuovi mezzi di prova proposti dalle convenute il 16 aprile 2025 (cioè la
sentenza 11 aprile 2025 del Presidente della Pretura penale nel procedimento
contro la convenuta AO2), che per altro
erano privi di rilevanza per il presente giudizio.
Le
spese giudiziarie di primo e secondo grado, calcolate sul valore litigioso di
CHF 27'200.20, seguono la soccombenza paritaria delle appellate (art. 106 cpv.
1 e 3 CPC), ritenuto che l’esito di questo giudizio, che non pone più fine alla
lite, impone una loro riduzione in entrambe le sedi (II CCA 10 marzo 2021 inc.
n. 12.2020.130).
Per questi motivi,
decide:
Fatti
I. L’appello 7 gennaio 2025 di AP1
è accolto.
Di conseguenza la decisione 19 novembre 2024 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:
1. L’eccezione di
incompetenza territoriale è respinta.
2.
Le spese
processuali di CHF 500.- sono a carico delle convenute, che rifonderanno
all’attrice CHF 1’000.- per ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese processuali di CHF 500.- sono a carico delle appellate in misura di metà
ciascuno, che rifonderanno nella medesima misura all’appellante CHF 1’000.- complessivi
per ripetibili.
III. Notificazione:
- avv.
PA1,
Studio legale e notarile V______ V______,
Via P______ __ / CP ____,
L______;
- avv.
PA2,
Via S______ B______ __ / CP ____,
L______.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).