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Decisione

12.2025.22

Contratto di compravendita - pagamento del prezzo - difettosità della cosa compravenduta - recesso

21 luglio 2025Italiano22 min

segnatamente nella importazione e rivendita di prodotti di ogni genere, in particolare

Source ti.ch

Incarto n.

12.2025.22

Lugano,

21 luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2023.136 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2, promossa con petizione 12 settembre 2023 da

AP1, ora in M______

patrocinata dall'avv.

PA1,

L______

contro

AO2 - AO1,

Me______

patrocinata dall'avv.

PA2,

M______

con cui l'attrice ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di EUR 38'979.36 oltre

interessi del 5% dal 13 maggio 2020 nonché il rigetto definitivo delle

opposizioni da quest'ultima interposte ai PE n. _______ e _______ dell'UE di

L______;

domanda avversata dalla

controparte e che il Pretore ha parzialmente accolto con decisione 21 gennaio

2025 per EUR 23'933.67 oltre interessi al 5% dal 26 aprile 2022, rigettando in

via definitiva per fr. 24'481.75 oltre interessi e spese esecutive

l'opposizione al PE n. _______;

appellante la convenuta

che, con appello 21 febbraio 2025, postula la riforma della decisione impugnata

nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

mentre con risposta 29

aprile 2025 l'appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e

ripetibili di seconda sede;

viste altresì la replica

spontanea 9 maggio 2025 dell'appellante e la duplica spontanea 28 maggio 2025

dell'appellata, in cui le parti hanno ribadito il loro punto di vista;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti di causa;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. La

AO2 – AO1 di Me______ è una società che si occupa fra l'altro della erogazione

di servizi di assistenza amministrativa e tecnica, con particolare riguardo

alla sicurezza. La AP1 di B______ (ora in M______) è invece una società attiva

segnatamente nella importazione e rivendita di prodotti di ogni genere, in particolare

cinesi.

B. Il 15 aprile 2020

M______ F______, responsabile amministrativo di A______ Srl – società vicina ma

distinta dalla AO2 – AO1, seppure attiva anch'essa nel campo dell'antinfortunistica

e riconducibile ad alcuni famigliari dell'amministratore unico (M______

D______) di quest'ultima – ha inviato un "odine mascherine"

alla AP1 riguardante 100'000 "mascherine KN95", di cui 20'000

destinate alla AO2 – AO1 e 80'000 destinate alla A______ Srl, al costo di EUR

2.25 l'una, oltre a 50'000 "mascherine igieniche", di cui

10'000 destinate alla AO2 – AO1 e 40'000 destinate alla A______ Srl, al prezzo

di EUR 0.38 l'una (doc. A). Quello stesso giorno la AP1 ha inviato alla AO2 –

AO1 una "fattura proforma" che indicava i termini di pagamento

("50% all'ordine + 50% p. della consegna") e la seguente

"descrizione dei beni": 20'000 pezzi "Disposable

respirator NK95/FFP2 (Origin China)" e 10'000 pezzi "Civil

Surgical disposable masks 3ply" (doc. 1).

C. La AO2 – AO1 ha

ritirato parte della merce ordinata. Sono in particolare documentate le

consegne di 5'000 mascherine KN95 il 24 aprile 2020 (doc. B), di 6'000

mascherine KN95 il 30 aprile 2020, di 2'000 mascherine igieniche il 5 maggio

2020 e di 5'000 mascherine igieniche il 13 maggio 2020 (doc. B).

D. Intanto, il 30 aprile

2020, l'ing. P______ C______ della AO2 – AO1 ha scritto alla AP1 per illustrare

come il marchio "ECM" (Ente Certificazione Macchine) presente

sul "Certificate of Compliance" che accompagnava la merce

consegnata non sembrava essere una sufficiente certificazione (doc. 2). Il 4

maggio seguente la AO2 – AO1 tornava sull'argomento rilevando che "ad

oggi non siamo ancora in possesso di una certificazione adeguata per poter

immettere sul mercato i prodotti. Vogliate provvedere quanto prima a

trasmetterci idonea certificazione" (doc. 3).

E. Il 25 marzo 2022 la

AP1 ha sollecitato il pagamento di un saldo di EUR 10'589.64 riferito alle

mascherine KN95 (15'000 pezzi) e alle mascherine igieniche (7'000 pezzi) già

consegnate come pure di un saldo di EUR 28'497.42 per le 5'000 mascherine

"NH95" (recte: KN95) e per le 3'000 mascherine

igieniche oltre che per 300 termometri infrarossi mai ritirati (doc. C, D). Dal

canto suo la AO2 – AO1 ha contestato ogni debito residuo obiettando che il

prodotto consegnato non corrispondeva alle "caratteristiche tecniche

ordinate" (doc. 6).

F. Ottenuta

l'autorizzazione ad agire (CM.2023.217), con petizione 12 settembre 2023 la AP1

ha convenuto in giudizio la AO2 – AO1 dinanzi alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento di EUR 38'979.36 più

interessi del 5% dal 13 maggio 2020 nonché il rigetto definitivo delle

opposizioni da quest'ultima interposte ai PE n. _______ e _______ dell'UE di

Lugano che le erano nel frattempo stati fatti notificare (doc. J).

G. Con risposta del 24

ottobre 2023 la convenuta si è opposta alla petizione postulandone l'integrale

reiezione. In sintesi, per la convenuta, sin dalla fine di aprile 2020 si era posto

il problema, poi rivelatosi insormontabile, dell'assenza delle "certificazioni

aggiuntive" che le avrebbero permesso di rivendere sul mercato le

mascherine KN95 come FFP2. L'attrice avrebbe invero, dopo specifica richiesta,

trasmesso delle certificazioni che però erano senza valore. E di fronte all'inadempienza

contrattuale della controparte essa avrebbe "lasciato cadere ogni

discorso" e si sarebbe rifiutata di prendere in consegna la merce

residua e di pagare il saldo. Con replica del 30 novembre 2023 e duplica del 29

gennaio 2024 le parti hanno ribadito le loro posizioni.

H. Esperita

l'istruttoria e raccolti i memoriali conclusivi 17 e 20 dicembre 2024 delle

parti, il Pretore con decisione 21 gennaio 2025 ha parzialmente accolto la

petizione nel senso che ha condannato la convenuta a pagare all'attrice EUR 23'933.67

oltre interessi del 5% dal 26 aprile 2022 e ha rigettato in via definitiva per

fr. 24'481.75 oltre interessi e spese esecutive l'opposizione al PE n. _______.

Le spese processuali di fr. 3'350.- (compresi fr. 600.- per la procedura di

conciliazione) sono state poste per due quinti a carico dell'attrice e per tre

quinti a carico della convenuta che è stata obbligata a rifondere alla

controparte fr. 1'000.- per ripetibili ridotte.

I. Contro la decisione

appena citata la AO2 – AO1 è insorta a questa Camera con un appello del 21

febbraio 2025 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di

respingere integralmente la petizione, con seguito di spese e ripetibili di

entrambe le sedi a carico dell'attrice.

L. Con risposta 29

aprile 2025 la AP1 propone di respingere il gravame, con protesta di spese e

ripetibili di secondo grado.

M. Con la replica

spontanea 9 maggio 2025 e la duplica spontanea 28 maggio 2025 le parti hanno mantenuto

il loro punto di vista.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

L’art.

308.

cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali

il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione

sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera

pacificamente la soglia testé menzionata. Quanto alla tempestività del rimedio

giuridico, i termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e

312.

CPC). Nel caso specifico, la decisione impugnata è stata notificata al

patrocinatore della convenuta il 22 gennaio 2025 (tracciamento dell'invio n.

__.__.______.________, agli atti), di modo che l'appello depositato il 21

febbraio 2025 (timbro postale sulla busta d'invio) – ultimo giorno utile – si

rivela, sotto questo profilo, ricevibile. Tempestiva è inoltre pure la risposta

all'appello 29 aprile 2025.

2.

Nella decisione

impugnata il Pretore, rilevata l'assenza di prove in merito all'ordinazione dei

termometri, per quel che era delle mascherine ha operato una distinzione tra

quelle igieniche e le KN95. Relativamente alle prime egli ha accertato che a

fronte di un ordinativo di 10'000 pezzi la convenuta ne aveva ritirate in due

tempi solo 7'000 sicché le 3'000 mascherine mai prese in consegna andavano

pagate. Quanto alle seconde, il Pretore ha appurato – quale circostanza non

contestata e in parte documentata – il ritiro di 15'000 pezzi complessivi: 5'000

il 23 (recte: 24) aprile 2020 (doc. B), 6'000 il 30 aprile 2020 (doc. B)

e 4'000 il 5 maggio 2020 (doc. D). A fronte di un'ordinazione di 20'000 pezzi,

l'attrice rivendicava quindi il pagamento delle 5'000 mascherine non ritirate per

un importo complessivo di EUR 12'116.25. Quanto alla obiezione della convenuta

secondo cui nulla era dovuto siccome l'attrice avrebbe violato il contratto

fornendo mascherine diverse da quelle ordinate e volute, rispettivamente

sprovviste della necessaria certificazione, per il primo giudice l'ordine di

cui al doc. A era chiaro nel descrivere la tipologia di mascherine (KN95) e, al

momento in cui era stato effettuato, la convenuta sapeva o non poteva ignorare

che i produttori cinesi avevano interrotto la produzione con la doppia dicitura

KN95/FFP2 abbandonando la prassi precedente. Nella replica – ha proseguito il

Pretore – l'attrice aveva infatti ben spiegato che le parti si erano incontrate

il 10 aprile 2020 proprio per discutere di questo cambiamento deciso dai

produttori cinesi, circostanza che era rimasta incontestata da parte della

convenuta e che aveva trovato sostanziale conferma nelle dichiarazioni rese da

M______ D______ (per la convenuta) e L______ S______ (azionista totalitario

dell'attrice). La convenuta non era invece riuscita a provare che le parti,

nelle loro trattative precontrattuali, avessero sempre parlato di mascherine

FFP2 e si fossero intese che esse avrebbero dovuto beneficiare di una

certificazione. L'ordine era chiaro e si riferiva alle mascherine KN95 le quali,

nell'urgenza pandemica, potevano ancora essere commercializzate, come in

effetti era anche avvenuto in parte. Che poi la "fattura proforma"

del 15 aprile 2020 riportasse la dicitura "Disposable respirator

NK95/FFP2" si doveva a un refuso di precedenti ordini, come aveva

spiegato in maniera credibile l'attrice. E comunque la forza attribuibile a

tale indicazione non era comparabile a quella derivante dall'oggetto

dell'ordinazione e dai termini in cui essa era avvenuta.

A ciò si aggiungeva che la

convenuta, pur sapendo che le mascherine che andava ad acquistare non portavano

più la denominazione KN95/FFP2, non aveva mai eccepito alcunché, ritirando

anche parte della merce senza obiezioni e procedendo pure a smerciarla. Per quanto

atteneva alla tematica delle certificazioni, poi, era possibile che gli

interessati, in quel periodo concitato, avessero sottovalutato la questione,

rispettivamente fossero partiti dal presupposto che anche le mascherine KN95

avrebbero potuto essere rivendute senza problemi e avessero scoperto solo in un

secondo tempo che così non era. Sta di fatto che gli utili e i rischi della

cosa erano passati al compratore con il perfezionamento del contratto (art. 185

CO), sicché l'obiezione della convenuta mancava di consistenza. Né mutava

alcunché al riguardo lo scritto 4 maggio 2020 della convenuta che al limite

attestava gli sforzi profusi a posteriori per rimediare al problema nel

frattempo sopraggiunto delle certificazioni. L'istruttoria aveva infatti

dimostrato che la compratrice era informata del cambiamento imposto dai

produttori cinesi e aveva accettato che venissero fornite mascherine KN95 che

poi del resto ha in parte ritirato e pagato. Ne ha desunto così il primo

giudice che l'attrice aveva diritto a ricevere EUR 52'557.60, di cui EUR

48'465.- per le 20'000 mascherine KN95 (a EUR 2.25 l'una, più IVA) ed EUR

4'092.60 per le 10'000 mascherine igieniche (a EUR 0.38 l'una, più IVA), da cui

andavano dedotti gli acconti versati di EUR 28'623.93. Onde una pretesa residua

di EUR 23'933.67 più interessi di mora dall'indomani dell'interpellazione,

intervenuta il 25 marzo 2022 (doc. D).

3.

L’atto di appello

deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere

motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le

sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria

tesi e una propria lettura dei fatti, bensì – seguendo l'impostazione del primo

giudice - deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché

l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente

le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime (STF 4A_213/2023

del 9 ottobre 2023 consid. 4.3). Nel caso concreto, l'atto di appello soddisfa

solo in parte queste esigenze formali. In particolare, il punto n. 1

(memoriale, pag. 3 a 6) è la trascrizione ("copia e incolla")

del memoriale conclusivo (pag. 2 a 5). In tale misura (come per altro era già

stato ricordato di recente al patrocinatore dell'appellante nelle sentenze inc.

12.2021.14

del 26 agosto 2021 e 12.2022.171 del 24 luglio 2023, consid. 3)

l'appello si rivela d'acchito irricevibile e sfugge a ogni disamina (DTF 138

III 374 consid. 4.3.1).

4.

Litigiosa rimane in

questa sede la valutazione relativa alle "mascherine KN95 'cinesi'"

(memoriale, pag. 7). In una prima censura l'appellante sembra dolersi di una

carente motivazione – da lei reputata "misteriosa" – della

decisione pretorile in merito al fatto che le parti si sarebbero intese sulla

fornitura di 20'000 mascherine KN95 "cinesi" (loc. cit.). Basta

tuttavia leggere pag. 4 della decisione pretorile (testé riportata, v. sopra,

consid. 2) per ritrovare l'argomentazione su cui si è fondato il Pretore per

ammettere l'accordo delle parti circa la fornitura delle 20'000 mascherine

KN95. Senza contare che l'appellante medesima si immagina "per

deduzione" che il Pretore abbia tratto il suo convincimento

dall'ordine di cui al doc. A (loc. cit., pag. 8).

5.

Ma anche nella

misura in cui riduce quell'ordine a una semplice e sbrigativa conferma finale di

una serie di – non meglio precisati e documentati – accordi stabiliti in

precedenza e obietta che l'attrice, dopo l'ordine di cui al doc. A, aveva

emesso una fattura che verteva su 20'000 mascherine "KN95/FFP2"

(doc. 1), l'appellante sorvola completamente sulla motivazione pretorile (decisione

impugnata, pag. 4). Da un lato essa perde di vista che l'accenno nella fattura

proforma del 15 aprile 2020 era stato qualificato come un verosimile refuso di

precedenti ordini e che la situazione era cambiata alla luce di quanto

tematizzato all'incontro del 10 aprile 2020 in merito all'interruzione della

produzione cinese con la doppia dicitura "KN95/FFP2".

Dall'altro la convenuta non considera la constatazione secondo cui essa non

aveva provato che le parti avessero sempre parlato, nelle trattative

precontrattuali, delle mascherine FFP2 e si fossero intese sul fatto che esse

dovevano beneficiare di una certificazione. Poco importa al riguardo il "banalissimo

(quanto inefficace, ndr) esempio" - per riprendere la

terminologia dell'appellante (memoriale, pag. 8) - riproposto dalla medesima a

sostegno della propria posizione concernente la vendita di 1000 pennarelli

indelebili neri e di 500 penne biro blu di cui al momento della conferma non si

accenna più al colore pur essendo esso noto alle parti.

6.

L'appello non è

destinato a miglior sorte neppure ove cerca di ridimensionare la tesi del

refuso nel doc. 1 come una "sgangherata argomentazione 'dell'ultima

spiaggia' proposta dal proprietario – L______ S______" (memoriale,

pag. 9). L'appellante fa carico al Pretore di non avere considerato che il

refuso si era in realtà ripetuto anche nelle successive fatture di cui ai doc.

8.

e 11 e che la tesi (del refuso) ripresa nella decisione impugnata confliggeva

con l'impostazione seguita dall'attrice in prima sede laddove essa – come ad

esempio nella replica a pag. 3 – aveva spiegato che la dicitura KN95/FFP2

apposta sulle proprie fatture si giustificava con il fatto che, a mente della

stessa venditrice, le KN95 "cinesi" e le KN95 con certificazione FFP2

europea erano sostanzialmente la stessa cosa. Oltre a ciò la convenuta deplora

che il Pretore abbia fondato la propria decisione su tale tesi sebbene mai

nessuno, prima della deposizione di L______ S______, avesse lontanamente

parlato di un errore di compilazione delle fatture (loc. cit.).

Ora che l'erronea

indicazione "KN95/FFP2" possa essersi ripetuta il 23 aprile

2020.

al momento della fattura n. 2 (doc. 8) e il 27 aprile seguente per una

fattura destinata alla – distinta (v. verbale 18 luglio 2024 di M______

D______, pag. 2) – società italiana A______ Srl (doc. 11) non toglie forza alla

tesi pretorile del refuso. Tanto meno se si considera che il Pretore ha

spiegato tale posizione dopo avere accertato – sulla base delle indicazioni

fornite dall'attrice e in assenza di contestazione da parte della convenuta –

il cambiamento deciso dai produttori cinesi in merito alla denominazione delle

mascherine in questione e l'incontro tra le parti in causa tenutosi il 10

aprile 2020 nel quale tale cambiamento era stato tematizzato. Né l'appellante

può essere seguita laddove rimprovera al Pretore di avere addotto un argomento

mai avanzato prima della deposizione di L______ S______, trascurando che in

realtà l'attrice aveva già sollevato la questione con la replica (a pag. 4).

Per tacere del fatto che l'appellante non si confronta con l'argomentazione

abbondanziale del Pretore secondo cui "in ogni caso"

l'indicazione sulle fatture non aveva una forza comparabile a quella derivante

dall'oggetto dell'ordinazione e dai noti termini in cui era avvenuta. Privo di

sufficiente motivazione, su questo punto l'appello sfugge pertanto finanche all'esame.

7.

Alla luce di quanto

precede è dunque a torto che l'appellante ritiene maggiormente credibile la

propria tesi a sostegno di un ordine di 20'000 mascherine KN95/FFP2 e obietta che

le sia stata fornita merce differente da quella ordinata (memoriale, pag. 10). Giova

del resto ricordare alla convenuta che, ove una parte – come nella fattispecie la

compratrice – si richiama a un senso divergente dal tenore letterale (in

concreto: chiaro [doc. A]) del contratto, l'onere di allegazione e della prova grava

su di essa (cfr., in una fattispecie analoga, Handelsgericht di Zurigo

HG200162 del 30 agosto 2021 consid. 2.5.1). Non occorre quindi, per quanto

testé illustrato, chinarsi sulle presunte differenze qualitative – per altro semplicemente

allegate oltre che contestate (v. risposta all'appello, pag. 8) – tra i due

prodotti (mascherine KN95 con certificazione europea FFP2 e le "semplici

mascherine KN95 'cinesi'") relativamente alle quali l'appellante

rinvia almeno in parte in maniera inammissibile all'allegato di duplica.

8.

L'appellante fa

valere che se anche – come aveva dichiarato il suo titolare M______ D______ –

essa si era dovuta risolvere ad accettare quanto fornitole, ciò era avvenuto

con la precisazione che "la certificazione era essenziale e doveva

esserci", intendendosi con essa la certificazione CE o

l'autorizzazione speciale rilasciata dalla SECO – recte: da S______

S______ (v. Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus del 19

giugno 2020; RS 818.101.24) – che sarebbe stata indispensabile per permettere

di rivendere le mascherine KN95. La convenuta rileva al proposito che la

questione centrale della controversia non era se essa avesse ordinato

mascherine KN95/FFP2 oppure mascherine KN95 "cinesi" bensì se queste

ultime fossero provviste di una valida certificazione CE oppure di una speciale

autorizzazione che le rendesse commerciabili in Svizzera (memoriale, pag. 11

seg.).

L'appellante argomenta – come se si trovasse ancora

davanti al giudice di prima sede – a ruota libera, ma non si confronta con la

motivazione del Pretore. Essa trascura che trattare un appello non

significa rifare il processo ma verificare se la decisione impugnata resiste alla critica. Ora,

il Pretore ha spiegato come il problema delle certificazioni non si sia posto

subito al momento della conclusione del contratto – e quindi con il

trasferimento degli utili e rischi della cosa acquistata (art. 185 CO) – ma sia

sopraggiunto solo in seguito, sicché poco importavano gli sforzi intrapresi a

posteriori per rimediarvi (decisione impugnata, pag. 4 seg.). Se non che

l'appellante non si confronta con tale argomentazione, di modo che al riguardo

non occorre attardarsi.

9.

Per

le medesime ragioni testé esposte, si rivelano senza rilievo anche le

considerazioni addotte dalla convenuta a sostegno dell'attivazione immediata

(già il 28 aprile [doc. 17] e poi ancora il 4 maggio 2020 [doc. 18]), da parte

sua, per l'ottenimento di un certificato di conformità delle mascherine in

questione, in merito al rimprovero mosso alla controparte di avere messo in

atto dei goffi tentativi per consegnarle dei certificati "farlocchi"

e in relazione alle dichiarazioni scritte (doc. 4, 20) da parte della F______

SA di B______ che doveva provvedere alle operazioni di esportazione in Italia

delle mascherine destinate alla A______ Srl (memoriale, pag. 12 a 15). Contrariamente

all'opinione dell'appellante, la mancata disamina di tali obiezioni da parte

del Pretore non è censurabile.

10.

Sulla

scorta degli accertamenti pretorili rimasti senza efficace contestazione, il

giudizio impugnato può così senz'altro essere condiviso, le parti essendosi

intese sull'acquisto di un determinato oggetto (almeno nella sua specie: le

mascherine KN95) a prescindere dall'esistenza – a quel momento – di determinati

certificati di controllo (CE o equivalenti), a dimostrazione del fatto che alla

stipula del contratto la loro esistenza non costituiva per esse un elemento

determinante (in questo senso cfr. Handelsgericht di Zurigo

HG200162 del 30 agosto 2021 consid. 2.5.1).

11.

Ma quand'anche per

denegata ipotesi si volesse seguire la tesi della convenuta della fornitura di

merce differente da quella ordinata (v. memoriale, pag. 10), l'appellante trascura

che in tal caso, avendo il venditore consegnato una cosa che non corrispondeva

(per quantità o qualità) alla specie pattuita, la fattispecie si connoterebbe –

stando alla dottrina dominante (v. Honsell

in: Basler Kommentar, OR I, 7a edizione, n. 3 ad art. 206 CO: Hohl in: Commentaire romand, CO I, 3ª

edizione, n. 6 ad art. 71 CO) – come un inadempimento contrattuale (aliud)

e non come un non corretto adempimento (peius), di modo che troverebbero

applicazione gli art. 97 segg. CO ma non le norme sulla garanzia per difetti

(art. 197 segg. CO). E in tale eventualità, persistendo la pretesa di

adempimento, la convenuta non avrebbe potuto recedere – oltretutto in maniera

solo parziale – dal contratto ("memoriale, pag. 15: "Inutile dire

che l'appellante […] ha lasciato perdere tutto e tagliato definitivamente i

ponti […], rifiutando di prendersi in carico ulteriori mascherine") senza

procedere – previa messa in mora – secondo le modalità dell'art. 107 CO. Alle

quali l'appellante non accenna nemmeno di scorcio. E non essendo dimostrati i

presupposti per un recesso, se ne deve concludere che il contratto sarebbe

rimasto in essere anche nell'ipotesi della consegna di un aliud (in questo senso cfr. Handelsgericht

di Zurigo HG200162 del 30 agosto 2021 consid. 2.5.2). Anche sotto questo

aspetto l'appello è dunque destinato all'insuccesso.

12.

Da ultimo l'appellante

obietta che delle "finte" mascherine KN95 essa può essere

chiamata a rispondere solo per l'unico lotto di 5'000 pezzi ritirato che è

riuscita a rivendere prima che si ponesse il problema delle certificazioni.

Nulla potrebbe invece esserle richiesto per le altre 15'000 mascherine (KN95)

che non sono mai state ritirate (memoriale, pag. 19). Così facendo, la convenuta

si limita a esporre una propria personale versione dei fatti ma non si

confronta con l'argomentazione del primo giudice secondo cui essa aveva

ritirato 5'000 pezzi il 23 (recte: 24) aprile 2020, 6'000 pezzi il 30

aprile 2020 e 4'000 pezzi il 5 maggio 2020, precisando che "il ritiro

parziale della merce come qui riassunto non è contestato" oltre che in

parte documentato (doc. B, D, F; decisione impugnata, pag. 2). Orbene,

l'appellante non discute la mancata contestazione in prima sede di tale

circostanza, sicché la questione potrebbe già esaurirsi in questi termini,

l'appello rivelandosi al riguardo irricevibile per difetto di motivazione. A

parte ciò, l'appellante neppure spiega perché l'accertamento pretorile sarebbe

erroneo. Per tacere del fatto che l'avvenuto ritiro di un unico lotto di 5'000

pezzi e il mancato ritiro delle restanti 15'000 mascherine KN95 contrasta pure

con l'interrogatorio del proprio titolare M______ D______ (verbale 18 luglio

2024, pag. 3: "Mi viene chiesto di spiegare come mai, essendomi reso

conto della mancanza della certificazione dopo il ritiro del primo lotto, ho

proceduto ad altri due ritiri di merce").

13.

Ciò posto, considerato

che la convenuta non contesta più di essere debitrice per le 10'000 mascherine

chirurgiche, né revoca in dubbio il prezzo unitario di queste ultime (EUR 0.38,

più IVA) come pure di quelle KN95 (EUR 2.225, più IVA), l'importo calcolato dal

primo giudice per le 20'000 mascherine KN95 (EUR 48'465.-) e per le 10'000

mascherine igieniche (EUR 4'092.60) va confermato. E non essendo l'ammontare

degli acconti accertati dal Pretore (EUR 28'623.93) più censurato in questa

sede (v. replica 9 maggio 2025, pag. 11), la decisione di condannare la

convenuta al pagamento di EUR 23'933.67 merita tutela.

14.

Se ne conclude che

l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese seguono la soccombenza

dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) che rifonderà all'appellata un'adeguata

indennità per ripetibili. Il valore litigioso, determinante per un eventuale

ricorso al Tribunale federale, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.- prevista

dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1. Nella misura in cui

è ricevibile, l’appello 21 febbraio 2025 della AO2 – AO1 è respinto.

2. Le spese processuali

della procedura di appello, di fr. 2'500.-, sono a carico dell'appellante che

rifonderà alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

- ________;

- avv.

PA1,

via G______ B______ __,

L______.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).