12.2025.22
Contratto di compravendita - pagamento del prezzo - difettosità della cosa compravenduta - recesso
21 luglio 2025Italiano22 min
segnatamente nella importazione e rivendita di prodotti di ogni genere, in particolare
Source ti.ch
Incarto n.
12.2025.22
Lugano,
21 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2023.136 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2, promossa con petizione 12 settembre 2023 da
AP1, ora in M______
patrocinata dall'avv.
PA1,
L______
contro
AO2 - AO1,
Me______
patrocinata dall'avv.
PA2,
M______
con cui l'attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di EUR 38'979.36 oltre
interessi del 5% dal 13 maggio 2020 nonché il rigetto definitivo delle
opposizioni da quest'ultima interposte ai PE n. _______ e _______ dell'UE di
L______;
domanda avversata dalla
controparte e che il Pretore ha parzialmente accolto con decisione 21 gennaio
2025 per EUR 23'933.67 oltre interessi al 5% dal 26 aprile 2022, rigettando in
via definitiva per fr. 24'481.75 oltre interessi e spese esecutive
l'opposizione al PE n. _______;
appellante la convenuta
che, con appello 21 febbraio 2025, postula la riforma della decisione impugnata
nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con risposta 29
aprile 2025 l'appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e
ripetibili di seconda sede;
viste altresì la replica
spontanea 9 maggio 2025 dell'appellante e la duplica spontanea 28 maggio 2025
dell'appellata, in cui le parti hanno ribadito il loro punto di vista;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. La
AO2 – AO1 di Me______ è una società che si occupa fra l'altro della erogazione
di servizi di assistenza amministrativa e tecnica, con particolare riguardo
alla sicurezza. La AP1 di B______ (ora in M______) è invece una società attiva
segnatamente nella importazione e rivendita di prodotti di ogni genere, in particolare
cinesi.
B. Il 15 aprile 2020
M______ F______, responsabile amministrativo di A______ Srl – società vicina ma
distinta dalla AO2 – AO1, seppure attiva anch'essa nel campo dell'antinfortunistica
e riconducibile ad alcuni famigliari dell'amministratore unico (M______
D______) di quest'ultima – ha inviato un "odine mascherine"
alla AP1 riguardante 100'000 "mascherine KN95", di cui 20'000
destinate alla AO2 – AO1 e 80'000 destinate alla A______ Srl, al costo di EUR
2.25 l'una, oltre a 50'000 "mascherine igieniche", di cui
10'000 destinate alla AO2 – AO1 e 40'000 destinate alla A______ Srl, al prezzo
di EUR 0.38 l'una (doc. A). Quello stesso giorno la AP1 ha inviato alla AO2 –
AO1 una "fattura proforma" che indicava i termini di pagamento
("50% all'ordine + 50% p. della consegna") e la seguente
"descrizione dei beni": 20'000 pezzi "Disposable
respirator NK95/FFP2 (Origin China)" e 10'000 pezzi "Civil
Surgical disposable masks 3ply" (doc. 1).
C. La AO2 – AO1 ha
ritirato parte della merce ordinata. Sono in particolare documentate le
consegne di 5'000 mascherine KN95 il 24 aprile 2020 (doc. B), di 6'000
mascherine KN95 il 30 aprile 2020, di 2'000 mascherine igieniche il 5 maggio
2020 e di 5'000 mascherine igieniche il 13 maggio 2020 (doc. B).
D. Intanto, il 30 aprile
2020, l'ing. P______ C______ della AO2 – AO1 ha scritto alla AP1 per illustrare
come il marchio "ECM" (Ente Certificazione Macchine) presente
sul "Certificate of Compliance" che accompagnava la merce
consegnata non sembrava essere una sufficiente certificazione (doc. 2). Il 4
maggio seguente la AO2 – AO1 tornava sull'argomento rilevando che "ad
oggi non siamo ancora in possesso di una certificazione adeguata per poter
immettere sul mercato i prodotti. Vogliate provvedere quanto prima a
trasmetterci idonea certificazione" (doc. 3).
E. Il 25 marzo 2022 la
AP1 ha sollecitato il pagamento di un saldo di EUR 10'589.64 riferito alle
mascherine KN95 (15'000 pezzi) e alle mascherine igieniche (7'000 pezzi) già
consegnate come pure di un saldo di EUR 28'497.42 per le 5'000 mascherine
"NH95" (recte: KN95) e per le 3'000 mascherine
igieniche oltre che per 300 termometri infrarossi mai ritirati (doc. C, D). Dal
canto suo la AO2 – AO1 ha contestato ogni debito residuo obiettando che il
prodotto consegnato non corrispondeva alle "caratteristiche tecniche
ordinate" (doc. 6).
F. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire (CM.2023.217), con petizione 12 settembre 2023 la AP1
ha convenuto in giudizio la AO2 – AO1 dinanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento di EUR 38'979.36 più
interessi del 5% dal 13 maggio 2020 nonché il rigetto definitivo delle
opposizioni da quest'ultima interposte ai PE n. _______ e _______ dell'UE di
Lugano che le erano nel frattempo stati fatti notificare (doc. J).
G. Con risposta del 24
ottobre 2023 la convenuta si è opposta alla petizione postulandone l'integrale
reiezione. In sintesi, per la convenuta, sin dalla fine di aprile 2020 si era posto
il problema, poi rivelatosi insormontabile, dell'assenza delle "certificazioni
aggiuntive" che le avrebbero permesso di rivendere sul mercato le
mascherine KN95 come FFP2. L'attrice avrebbe invero, dopo specifica richiesta,
trasmesso delle certificazioni che però erano senza valore. E di fronte all'inadempienza
contrattuale della controparte essa avrebbe "lasciato cadere ogni
discorso" e si sarebbe rifiutata di prendere in consegna la merce
residua e di pagare il saldo. Con replica del 30 novembre 2023 e duplica del 29
gennaio 2024 le parti hanno ribadito le loro posizioni.
H. Esperita
l'istruttoria e raccolti i memoriali conclusivi 17 e 20 dicembre 2024 delle
parti, il Pretore con decisione 21 gennaio 2025 ha parzialmente accolto la
petizione nel senso che ha condannato la convenuta a pagare all'attrice EUR 23'933.67
oltre interessi del 5% dal 26 aprile 2022 e ha rigettato in via definitiva per
fr. 24'481.75 oltre interessi e spese esecutive l'opposizione al PE n. _______.
Le spese processuali di fr. 3'350.- (compresi fr. 600.- per la procedura di
conciliazione) sono state poste per due quinti a carico dell'attrice e per tre
quinti a carico della convenuta che è stata obbligata a rifondere alla
controparte fr. 1'000.- per ripetibili ridotte.
I. Contro la decisione
appena citata la AO2 – AO1 è insorta a questa Camera con un appello del 21
febbraio 2025 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di
respingere integralmente la petizione, con seguito di spese e ripetibili di
entrambe le sedi a carico dell'attrice.
L. Con risposta 29
aprile 2025 la AP1 propone di respingere il gravame, con protesta di spese e
ripetibili di secondo grado.
M. Con la replica
spontanea 9 maggio 2025 e la duplica spontanea 28 maggio 2025 le parti hanno mantenuto
il loro punto di vista.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
L’art.
308.
cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le
decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali
il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione
sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera
pacificamente la soglia testé menzionata. Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, i termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e
312.
CPC). Nel caso specifico, la decisione impugnata è stata notificata al
patrocinatore della convenuta il 22 gennaio 2025 (tracciamento dell'invio n.
__.__.______.________, agli atti), di modo che l'appello depositato il 21
febbraio 2025 (timbro postale sulla busta d'invio) – ultimo giorno utile – si
rivela, sotto questo profilo, ricevibile. Tempestiva è inoltre pure la risposta
all'appello 29 aprile 2025.
2.
Nella decisione
impugnata il Pretore, rilevata l'assenza di prove in merito all'ordinazione dei
termometri, per quel che era delle mascherine ha operato una distinzione tra
quelle igieniche e le KN95. Relativamente alle prime egli ha accertato che a
fronte di un ordinativo di 10'000 pezzi la convenuta ne aveva ritirate in due
tempi solo 7'000 sicché le 3'000 mascherine mai prese in consegna andavano
pagate. Quanto alle seconde, il Pretore ha appurato – quale circostanza non
contestata e in parte documentata – il ritiro di 15'000 pezzi complessivi: 5'000
il 23 (recte: 24) aprile 2020 (doc. B), 6'000 il 30 aprile 2020 (doc. B)
e 4'000 il 5 maggio 2020 (doc. D). A fronte di un'ordinazione di 20'000 pezzi,
l'attrice rivendicava quindi il pagamento delle 5'000 mascherine non ritirate per
un importo complessivo di EUR 12'116.25. Quanto alla obiezione della convenuta
secondo cui nulla era dovuto siccome l'attrice avrebbe violato il contratto
fornendo mascherine diverse da quelle ordinate e volute, rispettivamente
sprovviste della necessaria certificazione, per il primo giudice l'ordine di
cui al doc. A era chiaro nel descrivere la tipologia di mascherine (KN95) e, al
momento in cui era stato effettuato, la convenuta sapeva o non poteva ignorare
che i produttori cinesi avevano interrotto la produzione con la doppia dicitura
KN95/FFP2 abbandonando la prassi precedente. Nella replica – ha proseguito il
Pretore – l'attrice aveva infatti ben spiegato che le parti si erano incontrate
il 10 aprile 2020 proprio per discutere di questo cambiamento deciso dai
produttori cinesi, circostanza che era rimasta incontestata da parte della
convenuta e che aveva trovato sostanziale conferma nelle dichiarazioni rese da
M______ D______ (per la convenuta) e L______ S______ (azionista totalitario
dell'attrice). La convenuta non era invece riuscita a provare che le parti,
nelle loro trattative precontrattuali, avessero sempre parlato di mascherine
FFP2 e si fossero intese che esse avrebbero dovuto beneficiare di una
certificazione. L'ordine era chiaro e si riferiva alle mascherine KN95 le quali,
nell'urgenza pandemica, potevano ancora essere commercializzate, come in
effetti era anche avvenuto in parte. Che poi la "fattura proforma"
del 15 aprile 2020 riportasse la dicitura "Disposable respirator
NK95/FFP2" si doveva a un refuso di precedenti ordini, come aveva
spiegato in maniera credibile l'attrice. E comunque la forza attribuibile a
tale indicazione non era comparabile a quella derivante dall'oggetto
dell'ordinazione e dai termini in cui essa era avvenuta.
A ciò si aggiungeva che la
convenuta, pur sapendo che le mascherine che andava ad acquistare non portavano
più la denominazione KN95/FFP2, non aveva mai eccepito alcunché, ritirando
anche parte della merce senza obiezioni e procedendo pure a smerciarla. Per quanto
atteneva alla tematica delle certificazioni, poi, era possibile che gli
interessati, in quel periodo concitato, avessero sottovalutato la questione,
rispettivamente fossero partiti dal presupposto che anche le mascherine KN95
avrebbero potuto essere rivendute senza problemi e avessero scoperto solo in un
secondo tempo che così non era. Sta di fatto che gli utili e i rischi della
cosa erano passati al compratore con il perfezionamento del contratto (art. 185
CO), sicché l'obiezione della convenuta mancava di consistenza. Né mutava
alcunché al riguardo lo scritto 4 maggio 2020 della convenuta che al limite
attestava gli sforzi profusi a posteriori per rimediare al problema nel
frattempo sopraggiunto delle certificazioni. L'istruttoria aveva infatti
dimostrato che la compratrice era informata del cambiamento imposto dai
produttori cinesi e aveva accettato che venissero fornite mascherine KN95 che
poi del resto ha in parte ritirato e pagato. Ne ha desunto così il primo
giudice che l'attrice aveva diritto a ricevere EUR 52'557.60, di cui EUR
48'465.- per le 20'000 mascherine KN95 (a EUR 2.25 l'una, più IVA) ed EUR
4'092.60 per le 10'000 mascherine igieniche (a EUR 0.38 l'una, più IVA), da cui
andavano dedotti gli acconti versati di EUR 28'623.93. Onde una pretesa residua
di EUR 23'933.67 più interessi di mora dall'indomani dell'interpellazione,
intervenuta il 25 marzo 2022 (doc. D).
3.
L’atto di appello
deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere
motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le
sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria
tesi e una propria lettura dei fatti, bensì – seguendo l'impostazione del primo
giudice - deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché
l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente
le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime (STF 4A_213/2023
del 9 ottobre 2023 consid. 4.3). Nel caso concreto, l'atto di appello soddisfa
solo in parte queste esigenze formali. In particolare, il punto n. 1
(memoriale, pag. 3 a 6) è la trascrizione ("copia e incolla")
del memoriale conclusivo (pag. 2 a 5). In tale misura (come per altro era già
stato ricordato di recente al patrocinatore dell'appellante nelle sentenze inc.
12.2021.14
del 26 agosto 2021 e 12.2022.171 del 24 luglio 2023, consid. 3)
l'appello si rivela d'acchito irricevibile e sfugge a ogni disamina (DTF 138
III 374 consid. 4.3.1).
4.
Litigiosa rimane in
questa sede la valutazione relativa alle "mascherine KN95 'cinesi'"
(memoriale, pag. 7). In una prima censura l'appellante sembra dolersi di una
carente motivazione – da lei reputata "misteriosa" – della
decisione pretorile in merito al fatto che le parti si sarebbero intese sulla
fornitura di 20'000 mascherine KN95 "cinesi" (loc. cit.). Basta
tuttavia leggere pag. 4 della decisione pretorile (testé riportata, v. sopra,
consid. 2) per ritrovare l'argomentazione su cui si è fondato il Pretore per
ammettere l'accordo delle parti circa la fornitura delle 20'000 mascherine
KN95. Senza contare che l'appellante medesima si immagina "per
deduzione" che il Pretore abbia tratto il suo convincimento
dall'ordine di cui al doc. A (loc. cit., pag. 8).
5.
Ma anche nella
misura in cui riduce quell'ordine a una semplice e sbrigativa conferma finale di
una serie di – non meglio precisati e documentati – accordi stabiliti in
precedenza e obietta che l'attrice, dopo l'ordine di cui al doc. A, aveva
emesso una fattura che verteva su 20'000 mascherine "KN95/FFP2"
(doc. 1), l'appellante sorvola completamente sulla motivazione pretorile (decisione
impugnata, pag. 4). Da un lato essa perde di vista che l'accenno nella fattura
proforma del 15 aprile 2020 era stato qualificato come un verosimile refuso di
precedenti ordini e che la situazione era cambiata alla luce di quanto
tematizzato all'incontro del 10 aprile 2020 in merito all'interruzione della
produzione cinese con la doppia dicitura "KN95/FFP2".
Dall'altro la convenuta non considera la constatazione secondo cui essa non
aveva provato che le parti avessero sempre parlato, nelle trattative
precontrattuali, delle mascherine FFP2 e si fossero intese sul fatto che esse
dovevano beneficiare di una certificazione. Poco importa al riguardo il "banalissimo
(quanto inefficace, ndr) esempio" - per riprendere la
terminologia dell'appellante (memoriale, pag. 8) - riproposto dalla medesima a
sostegno della propria posizione concernente la vendita di 1000 pennarelli
indelebili neri e di 500 penne biro blu di cui al momento della conferma non si
accenna più al colore pur essendo esso noto alle parti.
6.
L'appello non è
destinato a miglior sorte neppure ove cerca di ridimensionare la tesi del
refuso nel doc. 1 come una "sgangherata argomentazione 'dell'ultima
spiaggia' proposta dal proprietario – L______ S______" (memoriale,
pag. 9). L'appellante fa carico al Pretore di non avere considerato che il
refuso si era in realtà ripetuto anche nelle successive fatture di cui ai doc.
8.
e 11 e che la tesi (del refuso) ripresa nella decisione impugnata confliggeva
con l'impostazione seguita dall'attrice in prima sede laddove essa – come ad
esempio nella replica a pag. 3 – aveva spiegato che la dicitura KN95/FFP2
apposta sulle proprie fatture si giustificava con il fatto che, a mente della
stessa venditrice, le KN95 "cinesi" e le KN95 con certificazione FFP2
europea erano sostanzialmente la stessa cosa. Oltre a ciò la convenuta deplora
che il Pretore abbia fondato la propria decisione su tale tesi sebbene mai
nessuno, prima della deposizione di L______ S______, avesse lontanamente
parlato di un errore di compilazione delle fatture (loc. cit.).
Ora che l'erronea
indicazione "KN95/FFP2" possa essersi ripetuta il 23 aprile
2020.
al momento della fattura n. 2 (doc. 8) e il 27 aprile seguente per una
fattura destinata alla – distinta (v. verbale 18 luglio 2024 di M______
D______, pag. 2) – società italiana A______ Srl (doc. 11) non toglie forza alla
tesi pretorile del refuso. Tanto meno se si considera che il Pretore ha
spiegato tale posizione dopo avere accertato – sulla base delle indicazioni
fornite dall'attrice e in assenza di contestazione da parte della convenuta –
il cambiamento deciso dai produttori cinesi in merito alla denominazione delle
mascherine in questione e l'incontro tra le parti in causa tenutosi il 10
aprile 2020 nel quale tale cambiamento era stato tematizzato. Né l'appellante
può essere seguita laddove rimprovera al Pretore di avere addotto un argomento
mai avanzato prima della deposizione di L______ S______, trascurando che in
realtà l'attrice aveva già sollevato la questione con la replica (a pag. 4).
Per tacere del fatto che l'appellante non si confronta con l'argomentazione
abbondanziale del Pretore secondo cui "in ogni caso"
l'indicazione sulle fatture non aveva una forza comparabile a quella derivante
dall'oggetto dell'ordinazione e dai noti termini in cui era avvenuta. Privo di
sufficiente motivazione, su questo punto l'appello sfugge pertanto finanche all'esame.
7.
Alla luce di quanto
precede è dunque a torto che l'appellante ritiene maggiormente credibile la
propria tesi a sostegno di un ordine di 20'000 mascherine KN95/FFP2 e obietta che
le sia stata fornita merce differente da quella ordinata (memoriale, pag. 10). Giova
del resto ricordare alla convenuta che, ove una parte – come nella fattispecie la
compratrice – si richiama a un senso divergente dal tenore letterale (in
concreto: chiaro [doc. A]) del contratto, l'onere di allegazione e della prova grava
su di essa (cfr., in una fattispecie analoga, Handelsgericht di Zurigo
HG200162 del 30 agosto 2021 consid. 2.5.1). Non occorre quindi, per quanto
testé illustrato, chinarsi sulle presunte differenze qualitative – per altro semplicemente
allegate oltre che contestate (v. risposta all'appello, pag. 8) – tra i due
prodotti (mascherine KN95 con certificazione europea FFP2 e le "semplici
mascherine KN95 'cinesi'") relativamente alle quali l'appellante
rinvia almeno in parte in maniera inammissibile all'allegato di duplica.
8.
L'appellante fa
valere che se anche – come aveva dichiarato il suo titolare M______ D______ –
essa si era dovuta risolvere ad accettare quanto fornitole, ciò era avvenuto
con la precisazione che "la certificazione era essenziale e doveva
esserci", intendendosi con essa la certificazione CE o
l'autorizzazione speciale rilasciata dalla SECO – recte: da S______
S______ (v. Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus del 19
giugno 2020; RS 818.101.24) – che sarebbe stata indispensabile per permettere
di rivendere le mascherine KN95. La convenuta rileva al proposito che la
questione centrale della controversia non era se essa avesse ordinato
mascherine KN95/FFP2 oppure mascherine KN95 "cinesi" bensì se queste
ultime fossero provviste di una valida certificazione CE oppure di una speciale
autorizzazione che le rendesse commerciabili in Svizzera (memoriale, pag. 11
seg.).
L'appellante argomenta – come se si trovasse ancora
davanti al giudice di prima sede – a ruota libera, ma non si confronta con la
motivazione del Pretore. Essa trascura che trattare un appello non
significa rifare il processo ma verificare se la decisione impugnata resiste alla critica. Ora,
il Pretore ha spiegato come il problema delle certificazioni non si sia posto
subito al momento della conclusione del contratto – e quindi con il
trasferimento degli utili e rischi della cosa acquistata (art. 185 CO) – ma sia
sopraggiunto solo in seguito, sicché poco importavano gli sforzi intrapresi a
posteriori per rimediarvi (decisione impugnata, pag. 4 seg.). Se non che
l'appellante non si confronta con tale argomentazione, di modo che al riguardo
non occorre attardarsi.
9.
Per
le medesime ragioni testé esposte, si rivelano senza rilievo anche le
considerazioni addotte dalla convenuta a sostegno dell'attivazione immediata
(già il 28 aprile [doc. 17] e poi ancora il 4 maggio 2020 [doc. 18]), da parte
sua, per l'ottenimento di un certificato di conformità delle mascherine in
questione, in merito al rimprovero mosso alla controparte di avere messo in
atto dei goffi tentativi per consegnarle dei certificati "farlocchi"
e in relazione alle dichiarazioni scritte (doc. 4, 20) da parte della F______
SA di B______ che doveva provvedere alle operazioni di esportazione in Italia
delle mascherine destinate alla A______ Srl (memoriale, pag. 12 a 15). Contrariamente
all'opinione dell'appellante, la mancata disamina di tali obiezioni da parte
del Pretore non è censurabile.
10.
Sulla
scorta degli accertamenti pretorili rimasti senza efficace contestazione, il
giudizio impugnato può così senz'altro essere condiviso, le parti essendosi
intese sull'acquisto di un determinato oggetto (almeno nella sua specie: le
mascherine KN95) a prescindere dall'esistenza – a quel momento – di determinati
certificati di controllo (CE o equivalenti), a dimostrazione del fatto che alla
stipula del contratto la loro esistenza non costituiva per esse un elemento
determinante (in questo senso cfr. Handelsgericht di Zurigo
HG200162 del 30 agosto 2021 consid. 2.5.1).
11.
Ma quand'anche per
denegata ipotesi si volesse seguire la tesi della convenuta della fornitura di
merce differente da quella ordinata (v. memoriale, pag. 10), l'appellante trascura
che in tal caso, avendo il venditore consegnato una cosa che non corrispondeva
(per quantità o qualità) alla specie pattuita, la fattispecie si connoterebbe –
stando alla dottrina dominante (v. Honsell
in: Basler Kommentar, OR I, 7a edizione, n. 3 ad art. 206 CO: Hohl in: Commentaire romand, CO I, 3ª
edizione, n. 6 ad art. 71 CO) – come un inadempimento contrattuale (aliud)
e non come un non corretto adempimento (peius), di modo che troverebbero
applicazione gli art. 97 segg. CO ma non le norme sulla garanzia per difetti
(art. 197 segg. CO). E in tale eventualità, persistendo la pretesa di
adempimento, la convenuta non avrebbe potuto recedere – oltretutto in maniera
solo parziale – dal contratto ("memoriale, pag. 15: "Inutile dire
che l'appellante […] ha lasciato perdere tutto e tagliato definitivamente i
ponti […], rifiutando di prendersi in carico ulteriori mascherine") senza
procedere – previa messa in mora – secondo le modalità dell'art. 107 CO. Alle
quali l'appellante non accenna nemmeno di scorcio. E non essendo dimostrati i
presupposti per un recesso, se ne deve concludere che il contratto sarebbe
rimasto in essere anche nell'ipotesi della consegna di un aliud (in questo senso cfr. Handelsgericht
di Zurigo HG200162 del 30 agosto 2021 consid. 2.5.2). Anche sotto questo
aspetto l'appello è dunque destinato all'insuccesso.
12.
Da ultimo l'appellante
obietta che delle "finte" mascherine KN95 essa può essere
chiamata a rispondere solo per l'unico lotto di 5'000 pezzi ritirato che è
riuscita a rivendere prima che si ponesse il problema delle certificazioni.
Nulla potrebbe invece esserle richiesto per le altre 15'000 mascherine (KN95)
che non sono mai state ritirate (memoriale, pag. 19). Così facendo, la convenuta
si limita a esporre una propria personale versione dei fatti ma non si
confronta con l'argomentazione del primo giudice secondo cui essa aveva
ritirato 5'000 pezzi il 23 (recte: 24) aprile 2020, 6'000 pezzi il 30
aprile 2020 e 4'000 pezzi il 5 maggio 2020, precisando che "il ritiro
parziale della merce come qui riassunto non è contestato" oltre che in
parte documentato (doc. B, D, F; decisione impugnata, pag. 2). Orbene,
l'appellante non discute la mancata contestazione in prima sede di tale
circostanza, sicché la questione potrebbe già esaurirsi in questi termini,
l'appello rivelandosi al riguardo irricevibile per difetto di motivazione. A
parte ciò, l'appellante neppure spiega perché l'accertamento pretorile sarebbe
erroneo. Per tacere del fatto che l'avvenuto ritiro di un unico lotto di 5'000
pezzi e il mancato ritiro delle restanti 15'000 mascherine KN95 contrasta pure
con l'interrogatorio del proprio titolare M______ D______ (verbale 18 luglio
2024, pag. 3: "Mi viene chiesto di spiegare come mai, essendomi reso
conto della mancanza della certificazione dopo il ritiro del primo lotto, ho
proceduto ad altri due ritiri di merce").
13.
Ciò posto, considerato
che la convenuta non contesta più di essere debitrice per le 10'000 mascherine
chirurgiche, né revoca in dubbio il prezzo unitario di queste ultime (EUR 0.38,
più IVA) come pure di quelle KN95 (EUR 2.225, più IVA), l'importo calcolato dal
primo giudice per le 20'000 mascherine KN95 (EUR 48'465.-) e per le 10'000
mascherine igieniche (EUR 4'092.60) va confermato. E non essendo l'ammontare
degli acconti accertati dal Pretore (EUR 28'623.93) più censurato in questa
sede (v. replica 9 maggio 2025, pag. 11), la decisione di condannare la
convenuta al pagamento di EUR 23'933.67 merita tutela.
14.
Se ne conclude che
l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese seguono la soccombenza
dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) che rifonderà all'appellata un'adeguata
indennità per ripetibili. Il valore litigioso, determinante per un eventuale
ricorso al Tribunale federale, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.- prevista
dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. Nella misura in cui
è ricevibile, l’appello 21 febbraio 2025 della AO2 – AO1 è respinto.
2. Le spese processuali
della procedura di appello, di fr. 2'500.-, sono a carico dell'appellante che
rifonderà alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
- ________;
- avv.
PA1,
via G______ B______ __,
L______.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).