12.2025.40
Ordine di assunzione di documenti a titolo cautelare - domanda di esecuzione
19 agosto 2025Italiano17 min
Fellmann/Walter/Weber/Stephan, Haftpflichtprozess 2014, 2014, p. 87 seg.; Stanischewski, Die vorsorgliche
Source ti.ch
Incarto n.
12.2025.40
Lugano
19 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2025.174 della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con istanza di esecuzione 14 marzo
2024 (recte: 2025) da
AP1,
B______
patrocinata dall’avv.
PA1,
A______
contro
AO1,
W______
patrocinata dall’avv.
PA2,
L______
con cui l’istante ha
chiesto di condannare la convenuta a produrre alla Pretura della giurisdizione
di Mendrisio nord, con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa
disciplinare di CHF 1'000.- per ogni giorno di ritardo, i documenti già oggetto
del dispositivo n. 1.1 della decisione 5 luglio 2024 della medesima Pretura
(inc. n. CA.2024.29), domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la
reiezione dell’istanza, e che il Pretore con decisione 22 aprile 2025 ha respinto;
insorgente l’istante, con
reclamo 2 maggio 2025, con cui ha chiesto, in via principale, l’annullamento
del querelato giudizio con conseguente rinvio degli atti all’autorità inferiore
per una nuova pronuncia ai sensi dei considerandi e, in via subordinata, la
riforma della decisione pretorile nel senso di accogliere l’istanza di
esecuzione, in entrambi i casi protestando spese e ripetibili;
mentre la convenuta, con
risposta 1° luglio 2025, ha postulato la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 5 luglio 2024 (doc. B), in accoglimento
dell’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare ai sensi dell’art. 158
cpv. 1 lett. b ultima parte CPC promossa il 6 maggio 2024 dal AP1 - in qualità di cessionario ex art. 260
LEF delle pretese vantate dalla fallita E______ SA nei confronti di AO1
- contro AO1 (inc. n. CA.2024.29), il
Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord ha fatto ordine a quest’ultima, nel
dispositivo n. 1.1, di produrre entro 20 giorni alla
Pretura i seguenti documenti: “copia della polizza assicurativa (n.
__.___.__) di E______ SA in liquidazione; copia delle condizioni generali
relative alla predetta polizza; copia delle comunicazioni rilasciate da E______
SA ad AO1 ai fini della stipulazione del contratto
di assicurazione” e, nel dispositivo n. 2, ha posto le spese processuali e
le ripetibili a carico del AP1.
Il
21 ottobre 2024 (doc. C) la terza Camera civile del Tribunale d’appello ha
dichiarato inammissibile il reclamo presentato da AO1 contro la pronuncia pretorile.
2. Con
istanza di esecuzione 14 marzo 2025, promossa in procedura sommaria (art. 339
cpv. 2 CPC), il AP1 ha nuovamente convenuto
in giudizio AO1 innanzi alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio nord, per ottenerne ora la condanna a produrre alla
medesima Pretura, con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa
disciplinare di CHF 1'000.- per ogni giorno di ritardo, i documenti già oggetto
del dispositivo n. 1.1 della decisione 5 luglio 2024.
La
convenuta si è opposta all’istanza con scritto 4 aprile 2025.
3. Con
decisione 22 aprile 2025 il Pretore ha respinto l’istanza di esecuzione e ha
posto la tassa di giustizia e le spese, di complessivi CHF 500.-, a carico
dell’istante, obbligato altresì a rifondere alla controparte CHF 700.- a titolo
di ripetibili.
4. Con
il reclamo 2 maggio 2025 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con
risposta 1° luglio 2025, l’istante ha chiesto, in via principale,
l’annullamento del querelato giudizio con conseguente rinvio degli atti
all’autorità inferiore per una nuova pronuncia ai sensi dei considerandi e, in
via subordinata, la riforma della decisione pretorile nel senso di accogliere
l’istanza di esecuzione, in entrambi i casi protestando spese e ripetibili.
5. L’art.
308 CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e
incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a) e le decisioni di prima istanza
in materia di provvedimenti cautelari (cpv. 1 lett. b), posto che in caso di
controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione sia di almeno CHF 10'000.- (cpv. 2). L’art. 309
CPC stabilisce tuttavia che l’appello è improponibile, tra le altre cose,
contro le decisioni del giudice dell’esecuzione (lett. a).
Nel caso di specie, nei confronti della pronuncia
pretorile in esame, che è una decisione finale di prima istanza resa dal
giudice dell’esecuzione, è pertanto esperibile il rimedio del reclamo (art. 319
lett. a CPC), che, essendo stato in concreto inoltrato dall’istante alla Camera
d’appello competente per materia (art. 48 lett. b n. 5 LOG) entro il termine di
10 giorni dalla notificazione del giudizio (art. 321 cpv. 2 CPC),
avvenuta il 23 aprile 2025 (cfr. estratto Track & Trace relativo all’invio __.__.______.________ contenuto nell’incarto
pretorile), è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.
Anche
la risposta al reclamo, inoltrata dalla convenuta entro il termine di 10 giorni
dalla notificazione del gravame (art. 322 cpv. 2 CPC), avvenuta il 23 giugno
2025 (cfr. estratto Track & Trace relativo all’invio __.__.______.________ versato agli atti con quel
memoriale), è a sua volta tempestiva.
6. L’istante, con la sua domanda in via principale, ha chiesto
l’annullamento della decisione pretorile, resa il 22 aprile 2025, rimproverando
al giudice di prime cure di aver violato il suo diritto di essere sentito per non
avergli concesso la facoltà di replicare, entro il termine di 10 giorni
previsto dalla giurisprudenza, alle osservazioni 4 aprile 2025 della convenuta,
che gli erano state notificate solo il 15 aprile 2025 (doc. B allegato al reclamo),
ciò di cui la controparte ha per altro dato atto (risposta al reclamo p. 3).
6.1. Il diritto di
essere sentito è una garanzia costituzionale (art. 29 cpv. 2 Cost.)
formale, la cui violazione implica in linea di principio l'annullamento della
decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito del
ricorso inoltrato.
Il diritto di
essere sentito, riconosciuto anche nell’ambito del processo civile (art.
53 cpv. 1 CPC), è un aspetto della garanzia generale dell'equo processo secondo
gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU. Esso comprende segnatamente
il diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione sottoposta
al tribunale e di potersi esprimere al proposito (cosiddetto “diritto di replica”), indipendentemente dalla
circostanza che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che
si presti concretamente a influire sul giudizio. Spetta infatti alle parti, e
non al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento versato agli
atti contiene degli elementi determinanti che richiedono delle osservazioni. Prima
della pronuncia della sua decisione, il giudice deve pertanto comunicare alle
parti ogni presa di posizione o documento versato agli atti per permettere loro
di decidere se vogliono o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (cfr.
TF 5A_685/2013 del 6 novembre 2013 consid. 2.2). Dal 1° gennaio 2025 il
codice di rito impone esplicitamente al giudice di impartire alle parti un
termine di almeno 10 giorni per esprimersi su tutti gli atti di causa della
controparte (art. 53 cpv. 3 CPC).
Per
giurisprudenza invalsa una violazione non particolarmente grave del diritto di
essere sentito può
essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità
di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la
censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale che
può esaminare liberamente l'applicazione del diritto. La prassi ha stabilito
anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente
persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale
eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe
un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi
superflui, i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse
della parte onerata di essere sentita nell'ambito di una
celere trattazione della procedura di merito (cfr. DTF 142 II 218 consid.
2.8.1; TF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2).
6.2. Nel caso di specie è incontestabile che il giudice di
prime cure, rendendo la sua decisione il
22 aprile 2025, senza aver concesso all’istante la facoltà di replicare alle
osservazioni della controparte che gli erano state notificate, oltretutto senza
la necessaria assegnazione di un termine di almeno 10 giorni per eventualmente procedere
in tal senso (art. 53
cpv. 3 CPC), solo il 15 aprile 2025, abbia effettivamente violato il suo diritto di
replica, nulla mutando con riferimento a questo particolare diritto -
contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta - se, nell’ambito della
procedura sommaria, l’art. 253 CPC preveda, di principio, un unico scambio di
scritti (cfr. DTF 144 III 117 consid. 2.1; TF 4A_250/2022 del 3 ottobre 2023
consid. 3.2).
È
tuttavia parimenti incontestabile che la violazione del suo diritto di essere sentiti
sia senz’altro stata sanata innanzi alla scrivente Camera, autorità di ricorso
dotata di pieno potere di esame sulle questioni, che nel caso concreto
risultano essere qui solo litigiose, di diritto (cfr. art. 320 lett. a CPC; DTF
130 I 100 consid. 4.9 e contrario, 142 III 48 consid. 4.3, 146 III 97
consid. 3.5.2). L’istante ha in effetti avuto modo di esprimersi compiutamente sulle argomentazioni sollevate dalla convenuta nelle
osservazioni 4 aprile 2025, da lui regolarmente ricevute, nell’ambito della sua
attuale impugnativa, in cui ha provveduto ad approfondire le sue ragioni sul
tema - allora in discussione - dell’ammissibilità o meno di una domanda di
esecuzione in caso dell’ordine a una parte di produrre determinati documenti nell’ambito
di un’istanza indipendente di assunzione
di prove a titolo cautelare (reclamo p. 7 segg.). In tali circostanze l’annullamento della decisione pretorile costituirebbe
un inutile formalismo e condurrebbe a ritardi superflui, non compatibili con l'
(almeno equivalente) interesse dell’istante nell'ambito di una celere
trattazione della procedura di merito.
7. Il
Pretore, dovendosi ora
esaminare il merito della lite, ha in
sostanza ritenuto che il dispositivo reso nell’ambito di un’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare
ex art. 158 cpv. 1 lett. b ultima parte CPC non potesse far oggetto di una domanda di
esecuzione ai sensi dell’art. 335 segg. e in particolare dell’art. 338 CPC,
costituendo una semplice “disposizione ordinatoria” (cfr. Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2ª
ed., 2017, n. 9 ad art. 335 CPC). A suo giudizio, la disposizione ordinatoria
con la quale veniva fatto ordine a una parte di produrre determinati documenti in
base all’art. 158 CPC ricadeva infatti esclusivamente sotto il regime degli
art. 160 segg. CPC, che trattavano l’obbligo di cooperazione nell’assunzione
delle prove, e le conseguenze del mancato rispetto dell’obbligo di
collaborazione erano pure regolate, in maniera esauriente in questo stesso
capitolo dedicato all’obbligo di cooperazione, ritenuto che la dottrina era pressoché
unanime nel ritenere che il dovere di collaborazione delle parti non costituiva
a ben vedere un vero e proprio obbligo ma solo un onere processuale (cfr. Jeandin, Commentaire Romand, 2ª ed., 2019,
n. 1 ad art. 164 CPC; Schmid,
Basler Kommentar, 4ª ed., 2025, n. 1 ad art. 164 CPC; Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 160 CPC), visto che l’eventuale
loro indebito rifiuto di collaborare non poteva essere né direttamente sanzionato
né essere oggetto di un’esecuzione coattiva, ma aveva come conseguenza solo che
il giudice ne avrebbe tenuto conto nell’apprezzamento delle prove (art. 164
CPC). Il rinvio generico sancito dall’art. 158 cpv. 2 CPC alle disposizioni in
materia di provvedimenti cautelari nulla mutava, dato che lo stesso non
riguardava tutte le norme degli art. 261 segg. CPC e in particolare non riguardava
l’art. 267 CPC che concerneva le norme dell’esecuzione (cfr. Trezzini, op. cit., n. 70 ad art. 158
CPC; Zürcher, in:
Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2ª ed., 2016, n. 34 ad art. 158 CPC).
7.1. In
questa sede l’istante, nell’ambito della
sua domanda in via subordinata, ha ribadito, facendo riferimento a una recente
giurisprudenza (TF 4A_421/2018 dell’8 novembre 2018 consid. 4), che il dispositivo reso nell’ambito di un’istanza indipendente di assunzione di prove a
titolo cautelare poteva per contro far oggetto di una domanda di esecuzione.
7.2. La
censura dell’istante deve senz’altro essere accolta.
Nella
sentenza 4A_421/2018
dell’8 novembre 2018 il Tribunale federale ha
innanzitutto evidenziato che il giudizio con cui nell’ambito di un’istanza indipendente - cioè al di fuori di una
causa già pendente tra le parti - di assunzione di prove a titolo cautelare,
come nel caso qui in esame, viene ordinata la produzione (al tribunale) di
determinati documenti e viene deciso sulle spese giudiziarie costituisce una
decisione finale ai sensi dell’art. 90 LTF (consid. 4; in tal senso pure TF 4A_597/2018 del
27 giugno 2019 consid. 1.2.5, 4A_609/2023 del 20 dicembre 2024 consid. 1.1) e
ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC
(consid. 7),
per cui non è una semplice “disposizione ordinatoria” ma una “decisione
finale di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari”, ossia una
decisione secondo l’art. 261 segg. CPC (cfr. pure il rinvio alle disposizioni
in materia di provvedimenti cautelari contenuto all’art. 158 cpv. 2 CPC). Ciò in quanto la prova richiesta non necessitava di
nessun altro atto da parte del giudice e quella pronuncia aveva posto fine alla
procedura di assunzione di prove a titolo cautelare. Ma, soprattutto, in quel precedente
l’Alta Corte ha pure avuto modo di precisare che se la parte obbligata a
produrre quei documenti non dà seguito, oppure dà seguito solo in modo parziale
all’ingiunzione del giudice, si renderà se del caso necessaria - ed è quello
che qui importa - una nuova e distinta procedura d’esecuzione fondata sull’art.
267 CPC e sugli art. 335 segg. CPC (consid. 4: “Il est certes possible
que la recourante ne se soumette pas, ou seulement imparfaitement à
l'injonction du juge …. L'exécution forcée nécessitera alors une procédure
nouvelle, distincte, à entreprendre par les intimés sur la base de l'art. 267
et des art. 335 et ss CPC”; così pure Tribunal cantonal de Neuchâtel, Cour d’appel
civil CACIV.2024.4 del 12 marzo 2024 consid. 1b, pubbl. in: RJN 2024 p. 183; Tribunal
Cantonal de Vaud, Chambre des recours civile JE23.055799-240772, 199 del 19
agosto 2024 consid. 1.1.3).
Fatti
I
riferimenti dottrinali e giurisprudenziali in senso contrario riproposti in
questa sede dalla convenuta (e in particolare Domej,
Art. 158 ZPO in der Praxis - Ende einer Hoffnung?, in:
Fellmann/Walter/Weber/Stephan, Haftpflichtprozess 2014, 2014, p. 87 seg.; Stanischewski, Die vorsorgliche
Beweisführung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, p. 39 seg.; Zürcher, op. cit., n. 14 ad art.
158 CPC; Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Zivilgericht 400 17 135 del
9 maggio 2017 consid. 4; Handelsgericht Zürich, Einzelrichter HE170139 del 10
agosto 2017 consid. 9), per altro antecedenti al 2018, nulla mutano a tale
proposito, non tenendo conto dell’inequivocabile giurisprudenza del Tribunale
federale di cui si è appena detto ed essendo comunque stati superati dalla
medesima.
7.3. La
soluzione opposta, proposta dalla convenuta e adottata dal Pretore, secondo cui
un ordine di edizione di documenti deciso nell’ambito di un’istanza
indipendente ex art. 158 cpv. 1 lett. b ultima parte CPC, seppur indebitamente
non rispettato dalla parte obbligata a produrre quei documenti, non potrebbe
essere posto in esecuzione, risulterebbe per altro assai insoddisfacente nel
suo risultato pratico, rendendo di fatto inutile, in un caso del genere, la
procedura di assunzione di prove a titolo cautelare prevista dalla legge. Da un
punto di vista generale è in effetti scioccante che la parte oggetto di un tale
ordine possa semplicemente ignorarlo, venendo tra l’altro meno all’obbligo di
cooperazione a suo carico previsto dall’art. 160 CPC. Ciò si rivela ancor più
inaccettabile se si considera che in precedenza la controparte, oltre a essersi
Considerandi
adoperata per ottenere quell’ordine giudiziario dimostrando i presupposti
materiali previsti dall’art. 158 CPC, ha dovuto assumersi tutte le spese
giudiziarie e ha persino dovuto rifonderle un’indennità per ripetibili.
È pertanto con pertinenza che nella dottrina era stato
proposto, laddove fosse stata nell’occasione confermata l’esistenza di una
lacuna nella legge, che la stessa dovesse essere colmata nel senso che il
giudice avrebbe potuto ordinare per analogia le misure contenute nell’art. 167
CPC (quelle previste in caso di rifiuto indebito di cooperare dei terzi) e nell’art.
128.
cpv. 1 CPC (quelle previste nei confronti di una parte che, durante il
procedimento, offende le convenienze o turba l’andamento della causa),
rispettivamente - con una soluzione analoga a quella ora adottata da questa
Camera - avrebbe potuto applicare per analogia, in forza del rinvio sancito dall’art. 158
cpv. 2 CPC alle disposizioni in materia di provvedimenti cautelari, l’art. 267 CPC e con ciò far capo al catalogo di
misure previste dall’art. 343 CPC (sul tema cfr. Salvadè, Assunzione di prove a titolo cautelare in base al
Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2017, p. 158 segg.).
8.
Ne discende che il reclamo dev’essere accolto nella
sua richiesta subordinata, nel senso cioè che in riforma del giudizio pretorile
l’istanza di esecuzione dev’essere accolta.
Le
spese giudiziarie di entrambe le sedi, calcolate su un valore ampiamente
superiore a CHF 30'000.- (l’istante essendo stata iscritta nella graduatoria
del fallimento di E______ SA quale creditrice per un importo di CHF
1'018'697.-; cfr. pure doc. C),
seguono di principio la soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC). Di per sé, se il reclamante soccombe nella domanda principale
e vince in quella subordinata, sarebbe parzialmente soccombente e dovrebbe
partecipare alle spese giudiziarie (cfr. ad esempio Hofmann/Baeckert, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 7 ad art. 106
CPC). Dato che però con la domanda subordinata ottiene già tutto (ossia
l’accoglimento dell’istanza di esecuzione), si giustifica di porre tutte le
spese a carico della convenuta.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. Il reclamo 2 maggio 2025 del AP1
è accolto nella sua domanda
subordinata.
Di conseguenza la decisione 22 aprile 2025 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord è così riformata:
1.
L’istanza di esecuzione è accolta.
§ Di conseguenza AO1 è
condannata a produrre alla
Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord,
entro 20 giorni, i documenti già oggetto del dispositivo n. 1.1 della decisione
5 luglio 2024 della medesima Pretura (inc. n. CA.2024.29), e meglio: copia
della polizza assicurativa (n. __.___.__) di E______ SA in liquidazione;
copia delle condizioni generali relative alla predetta polizza; copia delle
comunicazioni rilasciate da E______ SA ad AO1 ai
fini della stipulazione del contratto di assicurazione.
§§ L’ordine di cui sopra è munito dalle seguenti misure:
a)
La comminatoria penale secondo l’art. 292 CP che recita:
“chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente
o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel
presente articolo, è punito con la multa”;
b)
Una multa disciplinare di CHF 1'000.- per ogni giorno di ritardo.
2.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi
CHF 500.-, sono poste a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte
CHF 700.- a titolo di ripetibili.
II. Le
spese processuali della procedura di reclamo di CHF 1’000.- sono poste a carico
della resistente, che rifonderà al reclamante CHF 1’000.- a titolo di
ripetibili.
Al reclamante verrà restituito l’anticipo di CHF 1’000.-
da lui versato.
III. Notificazione:
- avv.
PA1,
b______ sa,
C______
___, A______;
- avv.
PA2,
S______ l______,
Via
C______ F______ _,
L______.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il cancelliere
Rimedi
giuridici
Nei confronti di una sentenza concernente l'esecuzione
di una decisione pronunciata in materia di diritto civile con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1, 74 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF).