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Decisione

12.2025.5

Domanda riconvenzionale - azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso

14 settembre 2025Italiano50 min

in materia finanziaria, fiscale, immobiliare e aziendale, esclusa però l'attività

Source ti.ch

Incarto n.

12.2025.5

Lugano

14 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2021.5 della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio - Sud promossa con petizione 18 marzo 2021 da

AP1,

Z______

AP3,

C______

AP2,

W______

tutti

patrocinati dagli avvocati dott. PA1 e

PA2, L______

contro

AO1,

F______ M______ (I)

patrocinata dagli avvocati PA3 e

PA4, L______

con cui gli attori hanno

chiesto di accertare che la convenuta non vanta alcun credito nei loro

confronti e che essa è tenuta a versare a AP3 EUR 48'437.- oltre interessi al

5% dal 18 marzo 2021;

domande avversate dalla

convenuta che in via riconvenzionale ha postulato la condanna in solido degli

attori al pagamento di somme non quantificate in EUR e USD più interessi al 5%

dal 1° giugno 2018 (o in subordine da varie scadenze con riferimento ai singoli

investimenti effettuati) oltre a EUR 618'612.- con interessi al 5% da

imprecisata data;

domanda riconvenzionale cui

si sono opposti AP1, AP3 e AP2 i quali ne hanno eccepito l'inammissibilità;

e ora sulla decisione 4

dicembre 2024 con cui il Pretore ha accolto l'eccezione di inammissibilità

sollevata dagli attori in relazione alla domanda riconvenzionale non

quantificata;

appellante la convenuta

che, con appello 11 gennaio 2025, postula la riforma della decisione impugnata

nel senso di respingere l'eccezione di inammissibilità della domanda

riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di prima e seconda sede;

mentre gli attori con

risposta 4 marzo 2025 propongono di respingere il gravame, pure con protesta di

spese e ripetibili di secondo grado;

viste altresì la replica

spontanea 17 marzo 2025 dell'appellante e la duplica spontanea 2 aprile 2025

degli appellati;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AP1 è una società con

sede a Z______ (fino al gennaio 2018 a C______) con lo scopo di fornire

consulenza finanziaria, fiscale, immobiliare, aziendale e informatica (doc. F).

AP3 è una società controllata di AP1, con sede a C______, il cui scopo consiste

nella vendita ed erogazione di servizi di consulenza direzionale e strategica

in materia finanziaria, fiscale, immobiliare e aziendale, esclusa però l'attività

di gestione patrimoniale (doc. G). AP2 è membro del consiglio di

amministrazione della AP1 (con firma individuale) e presidente nonché delegato

della AP3 (doc. F, G). Egli è pure stato dipendente in qualità di CEO di AP1

dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, allorché il contratto di lavoro è

stato ripreso da AP3 fino al 30 novembre 2019, prima di essere di nuovo

riassunto da AP1 (doc. P, Q, R).

AO1 è una società per azioni di diritto italiano con sede a

F______ M______ e il cui oggetto sociale è l'assunzione diretta e/o per

interposizione fiduciaria a scopo di stabile investimento e non di

collocamento, la permuta e la vendita di partecipazioni (doc. S).

C. Nell'ottobre del 2013

AP1 e F______ S.p.A. (società operativa del gruppo F______ F______) hanno

sottoscritto un accordo di collaborazione (doc. AC). Il 1° novembre 2014 AP1 ha

stipulato con AO1 e con F______ S.p.A. due contratti di consulenza volti a

"supportare il controllo della strategia ALM (Asset Liability Management)

del Cliente", esclusa ogni attività di gestione patrimoniale (doc. AU,

AV). Il 19 dicembre 2016 AP1 ha comunicato a AP3 il trasferimento – dal 1°

gennaio 2017 – a quest'ultima del contratto sottoscritto il 1° novembre 2014

con AO1 (doc. BL).

D. In tale contesto AO1 ha

effettuato svariati investimenti, in particolare in un fondo lussemburghese

S______ R______, gestito da V*______ SA e di cui V____SA era la banca

depositaria, per circa EUR 50'000'000.-. Il 14 maggio 2020 AO1, per il tramite

dei propri legali italiani, ha scritto a AP1, AP3 e a AP2, dolendosi di avere

subito perdite per EUR 40'000'000.-, rimproverando ai destinatari di avere

consigliato investimenti non adeguati al profilo di rischio – essa intendendo

mettere a frutto la propria tesoreria senza esporre a rischi il capitale – e

manifestando dubbi circa l'indipendenza di AP1 per rapporto al fondo

d'investimento consigliato e al suo gestore. Contestualmente AO1 assegnava un

termine di 7 giorni a AP1, AP3 e a AP2 per proporre possibili soluzioni per

reintegrare la perdita subita, riservandosi di "esperire ogni possibile

rimedio per tutelare le ragioni di F______ F______ in qualsiasi sede"

(doc. E).

E. Ottenuta, il 1°

dicembre 2020, l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2020.48), con petizione 18

marzo 2021 AP1, AP3 e AP2 hanno convenuto AO1 dinanzi alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio-Sud per fare accertare che la convenuta non vantava

alcun credito nei loro confronti e ottenere la condanna della medesima al

pagamento di EUR 48'437.- oltre interessi al 5% dal 18 marzo 2021 in favore di AP3.

In sintesi, gli attori hanno contestato ogni loro responsabilità (contrattuale,

extracontrattuale, amministrativa o altro, in relazione alla violazione di

qualsiasi norma applicabile alla fattispecie, di diritto italiano, svizzero o

altro) nei confronti di AO1 in relazione a fatti, azioni od omissioni avvenuti

ovunque (tra cui Svizzera, Italia o altrove) e hanno rilevato come le pretese

economiche della convenuta creavano una grave incertezza che giustificava la

loro domanda di accertamento negativo. Oltre a ciò la convenuta doveva essere

condannata a versare alla AP3 il saldo delle prestazioni fornite in virtù del

ricordato contratto di consulenza (doc. AU, BL).

F. In esito alla

richiesta 15 giugno 2021 della convenuta di limitare il processo alla verifica

della (in)esistenza del presupposto dell'interesse degno di protezione degli

attori, il Pretore ha sospeso l'indomani il termine per la risposta e il 7

dicembre 2021 ha respinto l'eccezione di carenza del presupposto processuale

sollevata da AO1

G. Con risposta 17

settembre 2022 AO1 si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha

postulato la condanna di AP1, AP3 e AP2 al pagamento di somme non quantificate

in EUR e USD più interessi al 5% dal 1° giugno 2018 (o in subordine da varie

scadenze con riferimento ai singoli investimenti effettuati nei vari comparti

del fondo) in risarcimento del danno per la carente consulenza agli

investimenti oltre a EUR 618'612.- con interessi al 5% da imprecisata data in

restituzione delle fatture pagate (doc. 94). Contestualmente essa ha eccepito

la carenza di valida autorizzazione ad agire per la domanda creditoria (per EUR

48'437.- oltre interessi) degli attori.

H. Mediante replica e

risposta riconvenzionale 25 maggio 2023 AP1, AP3 e AP2 hanno ribadito le

proprie richieste di petizione e si sono opposti alla domanda riconvenzionale

non cifrata della controparte, contestandone la proponibilità.

I. Con duplica e

replica riconvenzionale 13 febbraio 2024 AO1 ha mantenuto la propria posizione,

salvo quantificare in via parziale – sulla scorta di una analisi del

portafoglio 31 gennaio 2024 (doc. 108) affidata al prof. T______ B______

dell'Università di G______ – le proprie pretese riconvenzionali in EUR

7'500'000.- e USD 3'000'000.- più interessi del 5% dal 1° giugno 2018 (o in

subordine da varie scadenze con riferimento ai singoli investimenti effettuati

nei vari comparti del fondo) oltre a EUR 618'612.- più interessi del 5% dalla

medesima data. Quanto alla mancata quantificazione della propria domanda

riconvenzionale con il primo allegato, AO1 ha rilevato che aveva dovuto

procedere in tal senso in difetto delle informazioni e prove necessarie. Gli

attori hanno rinunciato a presentare una duplica riconvenzionale.

L. Al dibattimento del 2

dicembre 2024 il Pretore ha limitato la procedura all'esame delle eccezioni di

mancata valida autorizzazione ad agire per la domanda creditoria attorea e di

inammissibilità, per mancato rispetto dell'art. 85 CPC, della domanda

(inizialmente non cifrata) riconvenzionale della convenuta. Non dovendosi assumere

prove al di fuori dei documenti prodotti, il Pretore ha rinunciato a indire le

arringhe finali o a raccogliere memoriali conclusivi e ha prospettato la sua

decisione.

M. Con decisione

incidentale 4 dicembre 2024 il Pretore ha respinto l'eccezione di carente

valida autorizzazione ad agire per la domanda creditoria attorea sollevata da

AO1, rinviando la decisione sulle spese al giudizio di merito (dispositivi n. 1

e 2). Egli ha per contro accolto l'eccezione di inammissibilità sollevata da AP1,

AP3 e AP2 in relazione alla domanda (inizialmente non cifrata) riconvenzionale

17 settembre 2022 di AO1 che ha perciò dichiarato irricevibile, a esclusione

della domanda creditoria tendente a ottenere la condanna in solido di AP1, AP3

e AP2 al pagamento di EUR 618'612.- più interessi del 5% dal 1° giugno 2018

(dispositivo n. 3). Le spese processuali relative a quest'ultima decisione, di

fr. 20'000.-, sono state poste a carico di AO1, che è stata altresì obbligata a

rifondere a AP1, AP3 e AP2, in solido, fr. 30'000.- per ripetibili (dispositivo

n. 4).

N. Contro la decisione

appena citata AO1 è insorta a questa Camera con un appello dell'11 gennaio 2025

per ottenerne la riforma dei dispositivi n. 3 e 4, nel senso di respingere

l'eccezione di inammissibilità inerente alla propria domanda riconvenzionale,

con protesta di spese e ripetibili di prima e seconda sede. Con risposta 4

marzo 2025 gli attori principali propongono di respingere il gravame in ordine

e nel merito, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.

O. Con replica spontanea

17 marzo 2025 l’appellante ha riaffermato il proprio punto di vista contestando

le argomentazioni della controparte. Altrettanto hanno fatto gli appellati

nella loro duplica spontanea del 2 aprile 2025.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

ll

1° gennaio 2025 è entrata in vigore la modifica del 17 marzo 2023 del Codice di

diritto processuale civile svizzero (CPC). La procedura innanzi al Pretore è

iniziata ed è terminata prima di tale data (ovvero con decisione 4 dicembre

2024, notificata l'indomani), sicché sia essa sia la presente procedura di

appello sono rette di principio dal diritto previgente (art. 404 e 405 CPC),

fatta salva – ove di rilievo – l'eventuale applicazione immediata delle nuove

norme di cui all'art. 407f CPC.

2.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili

mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che

in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).

Nella fattispecie, il valore litigioso – considerati gli importi in discussione

(sopra, Lett. I) – supera ampiamente la soglia testé menzionata. I termini di

impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso

concreto, l’appello 11 gennaio 2025 contro la decisione 4 dicembre 2024,

notificata ai patrocinatori di AO1 il giorno

successivo, è tempestivo tenuto conto della sospensione dei termini dal 18

dicembre al 2 gennaio inclusi (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC). Come sono

tempestive la risposta all’appello 4 marzo 2025 nonché la replica e la duplica

spontanee (allegati questi ultimi che non sono tuttavia di principio idonei

a completare o integrare l’appello o la risposta all’appello,

segnatamente a introdurre delle censure che non erano state evocate in quei

memoriali: cfr. DTF 142 III 413 consid. 2.2.4).

3.

3.1

Litigiosa

in questa sede rimane unicamente l'ammissibilità della domanda riconvenzionale

di AO1. A tal proposito, nella decisione

impugnata il Pretore ha anzitutto ricordato che giusta l'art. 85 CPC – nella

versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2024 – se

non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l'entità della pretesa

sia precisata già all'inizio del processo, l'attore può promuovere un'azione

creditoria senza quantificare il valore litigioso, fermo restando che egli deve

tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio (cpv. 1)

e precisare l'entità della pretesa appena sia in grado di farlo dopo

l'assunzione delle prove o dopo che il convenuto ha fornito informazioni in

merito, il giudice adito rimanendo competente anche se il valore litigioso

eccede la sua competenza per materia (cpv. 2). Ciò posto, il Pretore ha

rilevato che l'eccezione all'obbligo – sancito dall'art. 84 cpv. 2 CPC – di

quantificare un credito in denaro si ipotizza in particolare nei casi in cui

solo il procedimento probatorio fornisca la base per la quantificazione della

richiesta attorea (DTF 140 III 409 consid. 4.3.2). L'attore non può tuttavia

rinunciare – egli ha proseguito sulla scorta dei dettami giurisprudenziali –

alla quantificazione richiesta solo per mancanza di informazioni (limitandosi

per esempio a indicare che l'ammontare del danno e la richiesta di risarcimento

possono essere determinati solo dopo il procedimento probatorio, ovvero dopo

l'assunzione di una perizia: STF 4A_581/2021 del 3 maggio 2022, consid. 5 non

pubblicato in DTF 148 III 322) ma deve spiegare e dimostrare già nel primo

allegato introduttivo (Klageschrift) perché e in che misura la

quantificazione sia impossibile o irragionevole, pena l'inammissibilità della

domanda non cifrata e senza che il giudice debba procedere a un interpello

(art. 56 CPC) o fissare un termine suppletorio nel senso dell'art. 132 CPC, a

maggior ragione ove una parte sia patrocinata (loc. cit., pag. 4 a 6).

3.2

Nella fattispecie, il

Pretore ha accertato che AO1 aveva avanzato nell'allegato di domanda

riconvenzionale, l'unico determinante, delle richieste (principali e

subordinate) di natura condannatoria in USD ed EUR in parte non cifrate,

limitandosi ad affermare laconicamente, dopo aver esposto alcune considerazioni

sul suo deficit probatorio e informativo, che "l'attrice riconvenzionale

indica un valore litigioso minimo provvisorio in Eur 1'000'000.-, inteso come

allo stadio attuale non sia possibile, né possa essere ragionevolmente preteso

che l'entità della pretesa sia precisata già all'inizio del processo, ritenuto

comunque che l'attrice ossequierà qui l'onere di allegazione, indicando le

contestazioni/violazioni lamentate, quantificando l'ammontare delle pretese

dopo l'evasione delle edizioni documentali e dell'accertamento peritale, in

ragione della loro tecnicità" (risposta con domanda riconvenzionale,

pag. 149, punto 6). Così facendo AO1 si era però limitata, a mente del primo

giudice, a riprendere e richiamare le condizioni di applicazione dell'art. 85

CPC, riferendosi alla necessità di chiarimenti istruttori per cifrare le

proprie pretese pecuniarie, quando invece avrebbe dovuto spiegare – ciò che non

aveva fatto – con un minimo di dettaglio perché nel caso concreto le fosse

impossibile quantificare sin dall'inizio le proprie domande (loc. cit., pag. 6,

secondo e terzo paragrafo). In particolare, a fronte di una domanda

riconvenzionale in cui sembrava essere chiesta in via principale la rifusione

dell'interesse positivo a seguito di una violazione contrattuale da parte degli

attori, sarebbe spettato alla procedente riconvenzionale spiegare per quale

ragione non potesse allegare come si sarebbe composto un portafoglio ipotetico

conforme alle istruzioni concordate e quale risultato esso avrebbe comportato,

per esempio, basandosi sulle pubbliche informazioni sull'andamento dei vari

mercati, per poi confrontarlo con i risultati degli investimenti litigiosi, al

fine di determinare il danno patito e suscettibile di essere risarcito. Parimenti,

con riguardo alla domanda subordinata di rifusione dell'interesse negativo, non

si comprendeva né l'attrice riconvenzionale spiegava per quale ragione le fosse

impossibile quantificare le perdite subite e le spese inutilmente sostenute,

così da poter quantificare la propria pretesa pecuniaria. Né l'attrice aveva precisato

quali documenti richiesti in edizione fossero necessari a cifrare le sue

pretese, rispettivamente quali aspetti puntuali avrebbero dovuto essere

chiariti dal perito giudiziario, accennando unicamente in modo generico ai

mezzi di prova in questione (loc. cit., pag. 6 terzo paragrafo).

3.3

Comunque sia, ha

soggiunto il Pretore, la tesi "abbozzata" dall'attrice

riconvenzionale secondo cui fosse necessaria l'istruttoria (perizia ed edizione

documenti) per quantificare le proprie pretese era stata smentita dallo stesso

contegno dell'interessata, la quale, sorprendentemente, aveva quantificato le

proprie domande condannatorie con la replica riconvenzionale optando per

un'azione parziale di EUR 7'500'000.- e USD 3'000'000.- a fronte di un danno di

EUR 49'000'000.- (loc. cit., pag. 7, primo paragrafo). Non avendo pertanto AO1,

nella domanda riconvenzionale, allegato e dimostrato perché e in che misura la

quantificazione delle sue domande creditorie fosse impossibile o irragionevole

(non bastando un rinvio alle condizioni di legge senza enuclearle per rapporto

al caso specifico), le pretese non cifrate avanzate da AO1 – a differenza della

domanda creditoria cifrata di EUR 618'612.- più interessi – si rivelavano

inammissibili (loc. cit., pag. 7 terzo paragrafo).

3.4

A titolo abbondanziale

– ha epilogato il Pretore che per finire ha tuttavia lasciato aperta la

questione, visto l'esito del giudizio – era dubbio, in ragione anche del

diritto di essere sentita della controparte, che l'attrice riconvenzionale (la

quale non aveva spiegato in virtù di quali fondamenti giuridici ciò fosse

possibile) potesse, con la replica riconvenzionale, modificare l'impostazione

processuale, passando da un'azione senza quantificazione del valore litigioso

(art. 85 CPC) per l'integralità del danno a un'azione parziale quantificata

(art. 86 CPC), posto che, quand'anche ciò fosse stato possibile, una simile

limitazione era assimilabile a un parziale ritiro della domanda (senza effetto

di regiudicata) che avrebbe comportato una parziale soccombenza (loc. cit.,

pag. 7 seg.)

4.

L'appellante

esordisce con una propria esposizione dei fatti – fine a sé stessa – dalla

quale non si evince però alcuna contestazione del giudizio impugnato (loc.

cit., pag. 5 a 8). Al riguardo non giova dunque attardarsi.

5.

L'appellante, dopo

avere ricordato che il diritto processuale deve servire alla realizzazione del

diritto sostanziale e che l'indicazione del valore minimo (art. 85 cpv. 1

seconda frase CPC) mira in primo luogo a determinare la competenza per materia

del tribunale e il genere di procedura applicabile, premette che nella

letteratura e nella giurisprudenza cantonale la fissazione di un simile valore

è stata talvolta considerata superflua (memoriale, pag. 8 seg.). A parte però che

non si vede quali conseguenze giuridiche l'appellante intenda trarre da tale premessa,

essa risulta fuori argomento ove appena si consideri che – per quanto già

rilevato dal Pretore (decisione impugnata, pag. 7 secondo paragrafo in fine) –

controversa in concreto non è l'indicazione di un valore minimo bensì

l'allegazione e dimostrazione dell'impossibilità o dell'irragionevolezza di una

quantificazione della pretesa. A parte ciò, la letteratura e giurisprudenza

cantonale – precedente all'entrata in vigore del CPC federale – è senza utilità

alla luce del chiaro tenore dell'art. 85 cpv. 1 CPC. Senza contare – per

abbondanza e come obiettano a ragione gli appellati (risposta all'appello, pag.

12.

in fondo) – che la stessa citazione riprodotta dall'appellante a pag. 9 del

rimedio giuridico sembra smentire la tesi proposta ("[…] Die Pflicht

zur Angabe eines Mindestwerts ergibt sich explizit aus dem Gesetz und ist in

der Lehre weitgehend unbestritten"). Anche su questo aspetto non

occorre diffondersi.

6.

Ripercorsa la

decisione impugnata (memoriale, pag. 9 a 12) e anticipati alcuni argomenti

ricorsuali che ha ripreso e trattato in seguito (loc. cit., pag. 13 seg.),

l'appellante rimprovera al Pretore di non avere considerato la complessità

della fattispecie e, in violazione del suo diritto di essere sentita, di non

avere tenuto sufficientemente conto delle argomentazioni da lei addotte con cui

aveva tematizzato a più riprese le ragioni per le quali non le era stato

possibile né ragionevolmente esigibile cifrare il danno già nel primo allegato

di causa (loc. cit.). L'ammontare di tale danno – fa valere l'appellante –

poteva essere legittimamente indicato con una certa approssimazione nella fase

pregiudiziale, con riferimento alla perdita subita, per poi essere espresso in

cifrata domanda di causa (loc. cit., pag. 15). E trattando la domanda

principale degli attori (accertamento dell'inesistenza del debito) e la domanda

riconvenzionale la medesima situazione in maniera speculare, seppure inversa,

la conclusione del primo giudice che ha considerato il primo allegato di

domanda riconvenzionale come l'unico determinante si rivela a suo parere

eccessivamente formalistico. La precipitosa azione di accertamento negativo

costringe infatti il creditore a intervenire intempestivamente in giudizio con

le inevitabili ripercussioni per quanto concerne la ricerca delle prove e la

quantificazione del danno. Ciò posto, l'appellante reputa che – contrariamente

all'opinione del Pretore che, applicando "meccanicamente norme formali",

non avrebbe spiegato la sua posizione contraria – anche le argomentazioni

esposte con la risposta principale nonché quelle addotte nella duplica

principale e nella replica riconvenzionale per accertare i medesimi fatti

andavano considerate come un tutt'uno, come più volte esposto nella propria

risposta principale (loc. cit., pag. 16).

6.1

Che l'ammontare del

danno potesse essere indicato con una certa approssimazione nella fase

pregiudiziale, con riferimento alla perdita subita, per essere successivamente

espresso in una domanda di causa cifrata, sarà anche possibile (cfr. Baumann-Wey, Die unbezifferte

Forderungsklage nach Art. 85 ZPO, tesi Lucerna 2013, pag. 236, secondo cui nel

caso di una azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso può

bastare che l'entità della pretesa sia affermata a grandi linee ["in

Umrissen"], rispettivamente sia esposta con supposizioni plausibili). Il

problema è che con riferimento alle perdite subite (a differenza di quanto

richiesto invece per la restituzione degli importi pagati per la contestata

consulenza che essa ha quantificato nel petitum in EUR 618'612.-: v.

risposta con domanda riconvenzionale, pag. 149 e pag. 176 segg.) l'appellante

ha omesso di indicare nel primo allegato di risposta con domanda riconvenzionale

anche solo per ordine di grandezza – nonostante in precedenza, il 14 maggio

2020, avesse lamentato nei confronti degli (allora non ancora) attori perdite

per EUR 40'000'000.- (doc. E) – la pretesa in questione. E che il primo atto

introduttivo fosse quello decisivo, l'attrice (riconvenzionale) dovendo già

esporre e dimostrare in quella fase perché, per motivi oggettivi, le fosse

impossibile o ragionevolmente inesigibile cifrare la pretesa, lo ha stabilito

di recente, senza possibilità di equivoco e spiegandone i motivi, il Tribunale

federale (DTF 148 III 322). Non si vede inoltre ragione perché tale

giurisprudenza non dovrebbe applicarsi anche al caso in rassegna. Per tacere

del fatto che – oltre ad avere già avuto modo in fase preprocessuale di

quantificare, almeno per ordine di grandezza, le perdite subite (doc. E) – AO1 (come

fanno notare anche gli appellati nella duplica spontanea, pag. 3) ha avuto

quasi un anno e mezzo di tempo dalla notificazione (il 22 marzo 2021: v. act.

I, retro) della petizione per preparare la propria risposta e domanda

riconvenzionale, sicché anche l'argomento del forzato intervento intempestivo

manca di consistenza. A maggior ragione se si considera che, una volta ricevuta

la replica con risposta riconvenzionale (il 25 maggio 2023) in cui gli attori

principali avevano sollevato il tema della carente quantificazione della

pretesa, la convenuta ha, comunque sia, potuto raccogliere dal prof. T______

B______ una valutazione specialistica (del 31 gennaio 2024) nel giro di otto

mesi (doc. 108), da cui è peraltro scaturita una stima del danno (di EUR

49'000'000.-) nemmeno troppo distante dalle previsioni avanzate in fase

preprocessuale.

6.2

Riguardo all'obiezione

che il Pretore dovesse considerare determinanti anche le argomentazioni esposte

nel medesimo atto di risposta principale, non v'è dubbio che, dandosi

pretese e contropretese che possono essere trattate in un solo procedimento, è

possibile sfruttare – nell'interesse dell'economia processuale – le rispettive

sinergie istruttorie e allegatorie (Trezzini

in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale

civile svizzero, IIIa ed., Vol. 2, n. 3 ad art. 224). Ciò non

toglie che l'azione riconvenzionale è un'azione indipendente e che il suo

allegato, nella procedura ordinaria, soggiace alle prescrizioni valide per la

petizione (art. 221 CPC) e deve contenere l'esposizione dei fatti su cui si

fonda (art. 221 cpv. 1 lett. e CPC; Willisegger

in: Basler Kommentar, ZPO, 4a edizione, n. 37 ad art. 224 CPC; Heinzmann/Hermann-Heiniger in: Petit

commentaire, CPC, Basilea 2021, n. 49 ad art. 224 con richiami). Per quel che è

della sua forma, ove – come in concreto – sia presentato un solo allegato, le

richieste di giudizio e l'esposizione dei fatti devono, comunque sia, essere

esposte separatamente, con duplici domande (principali e riconvenzionali) e

duplice allegazione (per il processo principale nella risposta e per l'azione

riconvenzionale nel relativo capitolo), pur essendo possibili rinvii incrociati

(Willisegger, op. cit., n. 38 ad

art. 224; Trezzini, op. cit., n. 7

ad art. 224). Ciò premesso, le argomentazioni addotte da AO1 nell'allegato

di risposta di prima sede potevano essere considerate ai fini dell'azione

riconvenzionale (e viceversa) solo in virtù di specifici rinvii, come

aveva per altro espressamente riconosciuto la stessa società nelle osservazioni

preliminari alla domanda riconvenzionale (loc. cit., pag. 148 n. 3 e pag. 149

n. 7). Se ciò sia avvenuto in relazione alla pretesa impossibilità o

inesigibilità di quantificare sin dal primo atto introduttivo il danno

lamentato, sarà vagliato in appresso.

A titolo di esempio l'appellante

cita alcuni passaggi del suo primo memoriale di causa di prima sede in cui figurerebbero

numerosi rimandi alle necessità istruttorie e/o alla difficoltà di cifrare il

danno (memoriale, pag. 24). L'appellante omette però di precisare dove, nella domanda

riconvenzionale, avrebbe rinviato specificatamente ai passaggi

menzionati della risposta (o viceversa), di modo che già per questo motivo l'accertamento

relativo al difetto di una valida allegazione non è censurabile. A parte ciò, l'interessata

si limita ad accennare a passaggi decontestualizzati in cui – come eccepiscono

correttamente gli appellati (risposta all'appello, pag. 18) – AO1 nemmeno si

esprimeva concretamente sull'impossibilità o sull'inesigibilità di precisare il

danno già all'inizio del processo (art. 85 cpv. 1 CPC). Nelle circostanze

descritte non si poteva di certo pretendere dal giudice che cercasse in un

memoriale di 188 pagine eventuali possibili collegamenti non specificatamente

indicati. Ma anche laddove si potesse ravvisare un siffatto rinvio (così per il

passaggio n. 2 di pag. 140 dell'allegato di risposta [v. appello, pag. 26 seg.

e pag. 41]), la convenuta non aveva minimamente spiegato né invero preteso

(oltre che dimostrato) in quel passaggio che, per motivi oggettivi, le fosse

impossibile o ragionevolmente inesigibile cifrare il danno senza fare capo a

una perizia (in quell'allegato AO1 avendo unicamente accennato alle rilevanti

perdite subite, in particolare nel febbraio/marzo 2020, e quindi al danno

"che verrà definito e quantificato in perizia"). Non potendosi

dunque fondare su tali allegazioni, al riguardo l'appello manca di consistenza.

6.3

Quanto alla

possibilità di considerare le argomentazioni addotte con la duplica principale

e la replica riconvenzionale, la richiesta si scontra con la giurisprudenza

del Tribunale federale – correttamente individuata dal Pretore – secondo cui la

parte attrice (lo stesso dovendo valere per l'attrice riconvenzionale) deve già

esporre e dimostrare nella petizione (o con la domanda riconvenzionale) e non

più tardi nell'ambito di un eventuale ulteriore memoriale in che misura una

quantificazione sia impossibile o ragionevolmente inesigibile (DTF 148 III 322

consid. 3.4 e 3.5). Nella misura in cui accenna agli argomenti addotti con la

duplica principale e la replica riconvenzionale (appello, pag. 18 a 21),

l'appello sfugge pertanto all'esame.

6.4

Per quanto attiene

invece alle allegazioni addotte con la domanda riconvenzionale, prima di

passare al vaglio le singole argomentazioni richiamate dall'appellante, va

ricordato che – come ha già rilevato il Pretore – non basta rinunciare alla di

per sé necessaria quantificazione della pretesa appellandosi semplicemente alla

mancanza di prove che devono essere ancora fornite, bensì l'attore

(riconvenzionale) deve dimostrare in che misura non gli è possibile o almeno

esigibile d'indicare sin dall'inizio della causa l'ammontare della pretesa (DTF

140.

III 409 consid. 4.3.2; STF 4A_581/2021 del 3 maggio 2022 consid. 5 non

pubblicato in DTF 148 III 322; STF 4A_618/2017 dell'11 gennaio 2018 consid.

4.2). Dall'attore (riconvenzionale) non si può pretendere invero che si procuri

gli elementi necessari prima dell'avvio della causa con l'assunzione di prove a

titolo cautelare (art. 158 CPC) né che egli a tal fine intraprenda sforzi

eccessivi o debba sopportare costi sproporzionati, segnatamente facendo

eseguire preliminarmente una costosa perizia di parte (STF 4A_502/2019 del15

giugno 2020 consid. 7.4.1; Rapporto esplicativo del giugno 2003 concernente

l'avamprogetto della commissione di esperti sul CPC, pag. 42; cfr. pure Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2a

edizione, n. 13 ad art. 85). Ciò nondimeno, la possibilità o l'esigibilità di

quantificare la pretesa viene meno soltanto se la procedura probatoria risulta

imprescindibile già solo per formulare allegazioni concludenti. In difetto di

un tale presupposto, che spetta all'attore (riconvenzionale) provare, la

pretesa va quantificata secondo il principio dell'art. 84 cpv. 2 CPC e, in

mancanza di ciò, l'azione va dichiarata irricevibile senza che il giudice debba

procedere a un interpello nel senso dell'art. 56 CPC o assegnare un termine

supplementare nel senso dell'art. 132 CPC per rimediare al vizio (DTF 148 III

322.

consid. 4; 140 III 409 consid. 4.3.2). Non basta così sostenere che la

diminuzione degli attivi non sarebbe quantificabile senza una analisi peritale

dei conti interessati e richiedere a tal fine una perizia giudiziaria (STF

4A_581/2021 del 3 maggio 2022 consid. 5 non pubblicato in DTF 148 III 322). Né

è sufficiente un mero riferimento alle informazioni mancanti, l'attore

(riconvenzionale) dovendo dimostrare concretamente e precisamente con la

petizione (o la domanda riconvenzionale) perché gli è oggettivamente

impossibile o inesigibile quantificare la pretesa di causa (Trezzini, op. cit., n. 6 ad art. 85 CPC; Dorschner/Bell, in: Basler Kommentar,

op. cit., n. 8 ad art. 85). Al proposito l'onere di allegazione e di

specificazione non è attenuato (Baumann-Wey,

op. cit., pag. 236).

Pretendere dall'attore

(riconvenzionale), che chiede il pagamento di una somma in denaro, la

formulazione di una domanda quantificata nella petizione (o nell'azione

riconvenzionale) oppure la dimostrazione nel medesimo atto che una tale

quantificazione sia impossibile o inesigibile non costituisce un formalismo

eccessivo, potendosi attendere con un certo rigore, soprattutto da una parte

patrocinata, che formuli correttamente le proprie richieste di giudizio (DTF

148.

III 322 consid. 3.7 in fine; STF 4A_555/2022 dell'11 aprile 2023 consid.

2.7).

6.5

Trattandosi delle

singole allegazioni contenute nella domanda riconvenzionale, non si disconosce

– come fa valere l'appellante (memoriale, pag. 16 n. 50) – che a pag. 149 n. 5

del relativo memoriale essa abbia anche affermato di essere stata "precocemente

costretta in sede giudiziaria dalla prematura e vessatoria azione principale di

accertamento negativo dei qui convenuti e non dispone ancora, a sostegno delle

proprie pretese, di tutte le informazioni e prove alle quali più vicine sono le

convenute che ne detengono il possesso ed alle quali è chiesto di collaborare

(CPC 160), ritenuto come la fattispecie, tecnica, si è in gran parte dispiegata

nella loro sfera d'influenza. L'attrice si riserva sin d'ora il completamento

delle proprie prove ed allegazioni in sede di replica riconvenzionale ed in

ambito dibattimentale a seguito delle ulteriori risultanze documentali,

testimoniali e peritali, queste ultime giustificate dalla valenza tecnica della

fattispecie". Sta di fatto che con l'allegazione in questione la

convenuta – la quale, come visto in precedenza (sopra, consid. 6.1), ha avuto quasi

un anno e mezzo di tempo per preparare la propria difesa – non ha spiegato

quali informazioni e prove le mancassero concretamente, ma soprattutto non ha

preteso – né tanto meno dimostrato – che esse fossero imprescindibili per

consentirle di formulare allegazioni concludenti sulle poste di danno invocate

e le impedissero perciò di quantificare la pretesa di causa, il semplice e vago

accenno alla natura tecnica della fattispecie e alla circostanza che

quest'ultima si fosse "in gran parte" dispiegata nella sfera

d'influenza degli attori non bastando – e da lungi, alla luce di quanto esposto

dianzi al consid. 6.4 – a recare tale prova.

Per il resto la riproposta

(v. memoriale, pag. 17 seg.) di alcuni passaggi della domanda riconvenzionale,

in cui AO1 rinviava sì alla risposta principale ma in merito ad altre questioni

(quali i rapporti tra le parti e lo sviluppo del mandato di consulenza)

estranee a quella in esame dell'impossibilità o dell'inesigibilità di

quantificare il danno, non sussidia all'appellante. Laddove invece si limita a

rilevare che "altri specifici riferimenti ai temi esposti con risposta

principale, a valere anche per l'azione riconvenzionale, sono riscontrabili a

pag. 159, 160, 161, 164, 165, 166, 173, 176" (memoriale, pag. 18),

l'appello si rivela d'acchito irricevibile per difetto di motivazione, la

convenuta non spiegando la rilevanza e la pertinenza di questi indistinti

rinvii con il tema in disamina. Né spetta a questa Camera sostituirsi a questo

suo obbligo.

L'appellante richiama

inoltre pag. 173 n. 4 dell'allegato di risposta con domanda riconvenzionale che

a suo parere contiene un "esposto riassuntivo delle principali

allegazioni e contestazioni, comprese a definire deficit probatorio e

informativo, ciascuna delle quali è accompagnata e documentata dalla relativa e

necessaria richiesta di prova" (memoriale, pag. 23). Se è vero che in

quel capitolo ("7. Le contestazioni di F______ SpA") venivano

precisate alcune prove richieste (indicazione dei testi, della perizia

giudiziaria ["avente oggetto la concentrazione attivi F______ SpA nei

vari comparti, la valutazione della volatilità (dicembre 2019 a marzo 202[0]),

il calcolo leve, occulte e complessive, nei singoli comparti e nel fondo e

differenze tra la leva finanziaria prevista dalla normativa contrattuale del

fondo e la leva finanziaria reale incorporata negli investimenti, la

diversificazione fondo-comparti / concentrazione prodotti comparto, l'effettivo

controlli rischi e la quantificazione del danno / portafoglio ipotetico"]

e dei documenti chiesti in edizione dagli attori e da terzi [in merito ai

"risultati precisi degli stress test con le misure dei principali

rischi, i relativi limiti impostati e le eventuali azioni intraprese, nonché

tutta la documentazione attestante chi era l'unità deputata alla misura del

rischio quali procedure e misure utilizzava per misurare il rischio; quali

erano i valori impostati per tali misure di rischio e se erano stati superati;

se era stato informato il Board del fondo riguardo ai livelli di rischio

presenti; i risultati degli stress test eseguiti"]), mancava ogni spiegazione

e prova sul perché l'assunzione di tali prove fosse indispensabile già per

permetterle di formulare allegazioni concludenti sulle specifiche poste di

danno rivendicate (di cui si dirà sotto, consid. 8-8.3) e sul perché senza di

esse una quantificazione del danno fosse impossibile o almeno inesigibile (cfr.

STF 4A_581/2021 del 3 maggio 2022, consid. 5 non pubblicato in DTF 148 III

322).

Nulla muta, sotto questo

profilo, per quanto testé esposto, l'elenco dei mezzi di prova aggiunto in

calce a quel primo allegato di causa di prima sede (da pag. 179 a pag. 188) –

al quale si richiama l'appellante (appello, pag. 26) – in cui la convenuta e

attrice riconvenzionale aveva ribadito, tra l'altro, l'allestimento di una

perizia sugli aspetti già evocati – e qui appena trattati – a pag. 173 n. 4 dello

stesso memoriale.

6.6

Che poi il Pretore

dovesse considerare – come sembra fare valere l'appellante (memoriale, pag. 31

seg.) – finanche gli argomenti addotti da AO1 prima della presentazione

della risposta con domanda riconvenzionale, segnatamente quelli addotti (da 15

a 9 mesi prima del ricordato memoriale, quando il tema in discussione era

tutt'altro) nell'ambito dell'esame limitato all'interesse degno di protezione

di AP1, AP3 e AP2 all'azione di accertamento negativo e terminato con la

decisione incidentale del 7 dicembre 2021 (sopra, Lett. F), è un'obiezione che

non può trovare ascolto perché non tiene conto delle regole procedurali (v.

sopra, consid. 6.2) che – soprattutto nell'ambito di una causa complessa e

voluminosa come quella in rassegna, retta dal principio dispositivo e

attitatorio – vanno seguite responsabilmente e con un certo rigore dal giudice

come pure dalle parti per garantire una condotta processuale chiara e ordinata.

6.7

Anche sotto questo

punto di vista e valutato l'insieme degli argomenti di prima sede testé esaminati

e qui ritenuti ai fini del giudizio, la decisione del primo giudice di non

considerare sufficientemente esposti, ancora prima che provati, i motivi che

avrebbero oggettivamente impedito alla convenuta di cifrare sin dall'inizio il

danno lamentato, resiste così alla critica.

6.8

Non giova inoltre

all'appellante invocare (memoriale, pag. 25 a 29) i precedenti

giurisprudenziali individuati dallo stesso Pretore per giustificare la propria

posizione, non foss'altro perché le fattispecie non sono paragonabili. In

particolare non soccorre all'interessata richiamare i considerandi della DTF

149.

III 405, il Tribunale federale avendo – a differenza del caso in rassegna –

accertato in quel precedente (in cui il tema litigioso era oltretutto un altro,

ovvero il momento della successiva quantificazione della pretesa secondo l'art.

85.

cpv. 2 prima frase CPC) come incontestato ("unbestritten")

che la quantificazione della pretesa all'inizio della procedura non era

possibile o quanto meno ragionevolmente esigibile e avendo ritenuto, sulla

scorta degli accertamenti vincolanti dell'istanza precedente ("Nach den

[für das Bundesgericht verbindlichen] vorinstanzlichen Feststellungen"),

che in quel caso una perizia sulla stima del valore venale del fondo era

decisiva ("entscheidend"; loc. cit., consid. 4.2 e 4.4). Né sussidia

all'appellante il riferimento alle STF 4A_618/2017 dell'11 gennaio 2018 e

4A_236/2023 dell'11 settembre 2023 poiché l'attrice riconvenzionale non ha nel

caso in esame – per quanto testé illustrato – spiegato né dimostrato nella

prima comparsa scritta l'imprescindibilità di una perizia per permetterle di

formulare già delle allegazioni concludenti sulle poste di danno rivendicate.

La critica – invocata dall'appellante (memoriale, pag. 29) – di Bohnet (De l'importance de la

formulation des conclusions; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_618/2017

in: Newsletter rcassurances.ch, maggio 2018) riguarda poi, se mai, la questione

della mancata possibilità di rimediare (nel senso dell'art. 132 CPC) al vizio

dell'insufficiente quantificazione e dell'eventuale interpello (art. 56 CPC).

Aspetti che il Tribunale federale ha tuttavia ribadito nel frattempo in DTF 148

III 322 consid. 3.8.

6.9

L'appellante equivoca

dipoi sul senso della decisione impugnata nella misura in cui rimprovera al

Pretore di non avere spiegato perché una perizia giudiziaria sarebbe stata

"irrilevante alfine della quantificazione del danno positivo relativo

al portafoglio ipotetico, oltre che sui parametri di base, in questo caso noti

alla mandataria" (memoriale, pag. 27). A parte che l'interessata non

indica dove il primo giudice avrebbe espresso questo argomento, essa trascura

che il Pretore non ha ritenuto irrilevante la perizia giudiziaria ma piuttosto

ha fatto carico all'attrice riconvenzionale di non avere spiegato – nella prima

comparsa scritta – "per quale ragione essa non potesse allegare (ciò

che non ha fatto) come si sarebbe composto un portafoglio ipotetico conforme

alle istruzioni concordate e quale risultato avrebbe questo comportato (…) per

poi confrontarlo con i risultati degli investimenti qui litigiosi, al fine di

determinare il danno patito e suscettibile di essere risarcito"

(decisione impugnata, pag. 6 terzo paragrafo), rendendo con ciò imprescindibile

una perizia per permetterle finanche di formulare allegazioni concludenti sul

danno invocato. Né può soccorrere all'appellante il tentativo di rimediare in

questa sede alle sue carenze allegatorie di prima sede (v. memoriale, pag. 30).

Similmente, l'appellante fraintende la decisione impugnata laddove lamenta di

avere dovuto provare o rendere oggetto di precisa argomentazione il portafoglio

ipotetico già nel primo allegato di causa (memoriale, pag. 36 seg.), non

essendo questo il senso del passaggio testé menzionato.

6.10

Che poi il Pretore non

avesse "speso una sola parola" sul fatto che una

quantificazione della pretesa non fosse "ragionevolmente pretendibile"

(memoriale, pag. 27 e pag. 33), è una doglianza smentita dalla decisione

impugnata nella misura in cui il Pretore a pag. 7 (terzo paragrafo) ha concluso

che "alla luce di quanto precede, non avendo l'attrice riconvenzionale,

nella domanda riconvenzionale, allegato e dimostrato che - e in che misura - la

quantificazione delle sue domande creditorie fosse impossibile o irragionevole

- ribadito che un mero rinvio alle condizioni poste dalla legge, senza

enuclearle rispetto al caso concreto non bastava - le pretese non cifrate

proposte vanno dichiarate inammissibili".

7.

L'appellante si

duole altresì del fatto che il Pretore non avrebbe esaminato la questione – da

lei avanzata – dell'applicabilità dell'art. 42 cpv. 2 CO alla fattispecie in

rassegna, e più precisamente il tema di sapere se il danno derivante dalla

cattiva gestione patrimoniale e dalla consulenza agli investimenti o da atto

illecito rientri nello spazio applicativo di tale norma. Essa rileva al

proposito di avere esplicitamente affrontato la tematica nell'allegato di

risposta con domanda riconvenzionale (pag. 174 seg.), sostenendo in particolare

che, nella denegata ipotesi in cui si fosse voluto impropriamente ritenere una

consulenza puntuale riferita al singolo investimento (anziché all'intero

portafoglio), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 42 cpv. 2 CO, il

danno sarebbe stato definito non sulla base di un portafoglio ipotetico bensì

dei singoli investimenti disposti nel fondo S______ R______, mentre nel caso

del calcolo dell'interesse positivo, l'art. 42 cpv. 2 CO sarebbe tornato

applicabile. Ciò posto, l'attrice riconvenzionale conclude che essa non era

tenuta a cifrare il proprio danno nemmeno in sede di duplica e replica

riconvenzionale, non essendo la quantificazione una condizione imposta

dall'art. 42 cpv. 2 CO in relazione con l'art. 85 CPC (memoriale, pag. 34 a

36).

7.1

Non senza pertinenza

gli appellati (risposta all'appello, pag. 11 seg.) obiettano che AO1 si era

limitata ad accennare in prima sede all'art. 42 cpv. 2 CO solo nella risposta

con domanda riconvenzionale (pag. 174 seg.), per di più all'interno di un

inciso (tra parentesi) e senza alcuna spiegazione aggiuntiva e solo per

l'ipotesi subordinata (e denegata) in cui per il calcolo del danno ci si fosse

riferiti ai singoli investimenti (anziché all'intero portafoglio) e in tale

evenienza una valutazione non fosse stata possibile né potesse essere

dimostrata ("In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si

volesse fare astrazione dell'effettiva e convenuta consulenza riferita

all'insieme della tesoreria aziendale dell'attrice ["sorgfaltswidrige

Verwaltung des gesamten Portefeuille"], limitandosi a voler invece

impropriamente ritenere una consulenza puntuale e riferita al singolo

investimento del portafoglio [sorgfaltswidrige Verwaltung im Zusammenhang mit

einzelnen Posten des Portefeuille] e nel caso in cui la valutazione del danno

sia possibile e possa essere dimostrata [diversamente, applicazione CO 42 cpv.

2, DTF 4C.295/206], il danno sarà definito non sulla base di un portafoglio

ipotetico ma dei singoli investimenti disposti nel fondo S______ R______").

Accenno che non figurava invece più – come osservano gli appellati senza

contestazione da parte dell'appellante nella replica spontanea – nella duplica

con replica riconvenzionale. Ciò posto, il rimprovero mosso al Pretore di non

avere vagliato l'applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO non si giustifica.

7.2

Ma anche facendo

astrazione da quanto precede, la doglianza non sarebbe destinata a miglior

sorte. Come riconosciuto dalla stessa appellante (memoriale, pag. 35), l'azione

risarcitoria senza quantificazione del valore litigioso nel senso dell'art. 42

cpv. 2 CO presuppone, comunque sia, che il danneggiato abbia, nella misura di

ciò che è possibile e da lui esigibile, allegato e dimostrato tutte le

circostanze indizianti dell'esistenza del danno e che ne consentano o facilitino

la valutazione (DTF 143 III 297 consid. 8.2.5.2; 140 III 409 consid. 4.3.1).

Ove il danneggiato non adempia il suo dovere di fornire informazioni rilevanti

per la valutazione del danno, non v'è spazio per l'applicazione dell'art. 42

cpv. 2 CO (DTF 144 III 155 consid. 2.3). Ora, che l'attrice riconvenzionale

abbia adempiuto ciò, è escluso, per quanto illustrato dianzi (sopra, consid.

6-6.10) e per quanto si dirà in appresso (sotto, consid. 8-8.3) in relazione allo

specifico danno rivendicato. Ad ogni buon conto, come eccepiscono a ragione gli

appellati (risposta all'appello, pag. 12), l'appellante trascura che l'art. 42

cpv. 2 CO entra in linea di conto unicamente nel caso in cui, sin dall'inizio,

risulta che l'ammontare della pretesa vantata in giudizio non sarà mai

suscettibile di essere quantificata esattamente, neppure dopo la procedura

probatoria, ma sarà piuttosto il giudice a doverla valutare (Trezzini, op. cit., n. 38 ad art. 85

CPC; Dorschner/Bell, op. cit., n.

29.

ad art. 85 CPC). Prova ne è che – come rileva la stessa appellante

(memoriale, pag. 35 in fine) – l'obbligo prescritto dall'art. 85 cpv. 2 CPC di

precisare l'entità della pretesa non appena possibile, dopo l'assunzione delle

prove, non trova applicazione nell'ambito delle azioni di puro apprezzamento (reine

Ermessensklagen) quali sono quelle fondate sull'art. 42 cpv. 2 CO (DTF 143

III 297 consid. 8.2.5.2). Visto però che nel caso concreto l'attrice

riconvenzionale è stata in grado di quantificare il danno con l'allegato di

duplica e replica riconvenzionale, dopo avere fatto capo a una perizia di parte

a cura del prof. T______ B______ (doc. 108), il riferimento all'art. 42 cpv. 2

CO cade nel vuoto.

8.

Relativamente al

danno rivendicato (e non quantificato con la prima comparsa scritta in

Pretura), l'appellante non discute anzitutto l'accertamento pretorile secondo

cui "con riguardo alla domanda subordinata di rifusione dell'interesse

negativo, mal si comprende, né ella lo spiega, per quale ragione fosse

impossibile all'attrice riconvenzionale quantificare le perdite subite e le

spese inutilmente sostenute, così da poter quantificare la propria pretesa

pecuniaria" (decisione impugnata, pag. 6 ultimo paragrafo). Manca nell'appello

un confronto critico con tale motivazione indipendente, sicché, già sotto

questo aspetto, l'appello si dimostra al proposito di dubbia ricevibilità (DTF

142.

III 364 consid. 2.4). Ma anche a prescindere da ciò, l'esito del giudizio

non muterebbe.

8.1

L'appellante deplora

che, invece di analizzare i motivi addotti che non le permettevano di

quantificare il danno già con la domanda riconvenzionale, il Pretore avrebbe

tratto conclusioni affrettate sul danno positivo, rispettivamente negativo,

confondendo l'aspetto della quantificazione dell'azione riconvenzionale con

quello della prova di merito (memoriale, pag. 37). La doglianza è senza pregio.

Il Pretore ha dichiarato irricevibile la domanda riconvenzionale con

riferimento alle pretese (inizialmente) non quantificate perché ha –

correttamente, alla luce di quanto visto in precedenza – stabilito che AO1 non

aveva sin dall'inizio spiegato né dimostrato l'impossibilità o l'inesigibilità

di quantificare le pretese in questione. Al riguardo non giova ripetersi.

Quanto all'obiezione per cui il Pretore avrebbe tratto conclusioni affrettate

su una questione di merito, l'appellante dimentica che il danno richiesto era

proprio quello derivante dalla presunta cattiva consulenza agli investimenti,

sicché per determinare se erano dati i presupposti dell'azione non quantificata

nel senso dell'art. 85 cpv. 1 CPC, e più precisamente se l'attrice

riconvenzionale poteva fare valere che non le era possibile né si poteva da lei

ragionevolmente esigere che precisasse l'entità del danno già all'inizio del

processo, occorreva necessariamente riferirsi a quello specifico danno.

8.2

Ingiustamente

l'appellante ravvisa poi una contraddizione nella decisione impugnata per avere

il Pretore insistito sul fatto che essa avrebbe dovuto spiegare l'impossibilità

di una quantificazione della pretesa, salvo poi affermare che una tale

determinazione sarebbe stata possibile in virtù, segnatamente, delle pubbliche

informazioni sull'andamento dei vari mercati (memoriale, pag. 37 seg.).

L'interessata disconosce che in realtà in quel passaggio – riportato solo in

parte e decontestualizzato – il Pretore, senza contraddizione alcuna, aveva

argomentato che essa non aveva spiegato, come avrebbe dovuto, per

quale ragione non potesse allegare 1) come si sarebbe composto un

portafoglio ipotetico conforme alle istruzioni concordate e 2) quale risultato

avrebbe questo comportato, per esempio basandosi sulle pubbliche informazioni

sull'andamento dei vari mercati, per poi confrontarlo con i risultati degli

investimenti qui litigiosi, al fine di determinare il danno patito e suscettibile

di essere risarcito. Il Pretore poteva limitarsi alla constatazione che

l'attrice riconvenzionale non aveva spiegato (né tanto meno provato) i motivi

che le avrebbero impedito di quantificare la pretesa. Spettava dunque semmai a

lei – e non al Pretore, contrariamente a quanto essa opina (memoriale, pag. 39 seg.

n. 121 e 122) – indicare perché ciò non fosse eventualmente ("per

esempio") possibile sulla scorta di informazioni di pubblico accesso

sull'andamento dei vari mercati.

8.3

L'appellante obietta

che le perdite conseguite non coincidono con il danno e che dunque il Pretore

con troppa severità ha preteso da lei di cifrare la pretesa allorché non erano

noti l'entità e la tipologia dei prodotti finanziari (e sottostanti) contenuti

nei comparti del fondo S______ S______, le reali leve applicate rispetto a quelle

indicate nel prospetto, la diversificazione e concentrazione dei prodotti (e

sottostanti) immessi nei singoli comparti del fondo nel quale l'appellante è

stata indotta a investire né i ruoli delle parti coinvolte. Contrariamente

all'opinione del Pretore, non si trattava di informazioni pubbliche, tant'è che

lo stesso perito di parte aveva assai faticato per reperirne alcune, mentre in

parte tali informazioni sarebbero state eliminate con la liquidazione dei

comparti del fondo e sarebbero, comunque sia, tuttora solo nella sfera

d'influenza degli attori (memoriale, pag. 39).

Perché le perdite subite

non corrispondessero al danno, almeno nell'ipotesi (incontestata: v. sopra,

consid. 8) di rifusione dell'interesse negativo (nel cui caso il danno sarebbe consistito

nella differenza tra lo stato patrimoniale con e senza gli importi investiti

nel noto fondo: cfr. IICCA del 16 febbraio 2022, inc. 12.2021.94, consid. 16,

che però sottolinea come una rifusione dell'interesse negativo in questo ambito

è possibile solo in via eccezionale), come ha indicato il Pretore, e perché

essa non potesse quantificare tali perdite (dopo avere indicato nella stessa

risposta con domanda riconvenzionale [pag. 164] di avere investito circa EUR

50'000'000.- nel ricordato fondo [v. risposta all'appello, pag. 23]),

l'appellante non spiega, sicché al riguardo l'appello risulta finanche

irricevibile per difetto di motivazione. A parte ciò, l'asserita impossibilità

o inesigibilità di quantificare il danno per i motivi testé addotti andava

illustrata e dimostrata con l'atto introduttivo della domanda riconvenzionale.

Ciò che AO1 non ha fatto. Per tacere del fatto che non si vede come gli

elementi (asseritamente mancanti) dianzi invocati dall'appellante per

giustificare il suo agire iniziale potessero averle impedito di allegare (prima

ancora di dimostrare con un certo grado di verosimiglianza) quale sarebbe stato

– nella prospettiva di una rifusione dell'interesse positivo (DTF 144 III 155)

– l'ipotetico andamento di un portafoglio o dei singoli investimenti

alternativi nel caso di una corretta consulenza. In particolare, per quanto

concerne la rifusione del danno derivante dalla cattiva gestione dell'intero

portafoglio – richiesta che l'attrice riconvenzionale aveva formulato in via

principale – giustamente gli appellati rilevano (risposta all'appello: pag. 21

a 23) che AO1 aveva accennato, nella risposta con domanda riconvenzionale (pag.

174.

n. 5), solo in maniera generica al tema, indicando che il danno andava

calcolato confrontando il risultato di un portafoglio amministrato in

violazione del contratto di consulenza all'investimento con quello di un

portafoglio ipotetico della medesima ampiezza gestito nel medesimo periodo

secondo gli obiettivi di rendimento concordati. Per contro l'attrice

riconvenzionale non aveva spiegato, né tanto meno dimostrato, perché essa non

potesse concretamente calcolare questi due parametri, omettendo in particolare

di indicare perché le fosse impossibile o inesigibile di quantificare lo stato

effettivo del patrimonio gestito (DTF 144 III 155 consid. 2.2), di illustrare

il genere di strumenti finanziari che un consulente diligente avrebbe dovuto

consigliare conformemente alla strategia d'investimento concordata e di

determinare il risultato di un portafoglio così gestito, come del resto è stata

in grado di fare con la replica riconvenzionale sulla scorta della analisi 31

gennaio 2024 del prof. T______ B______ (v. doc. 108, pag. 1: "The main

objectives of this analysis are to: […] d. Provide alternative portfolio strategies

in line with the initial objective and compare their performance and risk

during the period 1st June 2018 – 14 May 2020"; pag. 20:

"A linear interpolation on May 14th 2020 values the

hypothetical portfolio at Eur 49'346'639.91"). Mancando ogni

spiegazione (oltre che prova) al proposito, l'appello è destinato

all'insuccesso. Poco importano, sotto questo profilo, le eventuali risultanze scaturite

dall'accesso, "solo nelle scorse settimane", alla deposizione

degli organi di V______ S______ e del fondo oltre che al rapporto redatto da

D______ D______ in merito alle presunte responsabilità interne della banca

depositaria V______ B______ (memoriale, pag. 40 seg.).

9.

Nel contestare

l'accertamento pretorile che le rimproverava di non avere neppure spiegato nel

dettaglio quali documenti richiesti in edizione fossero necessari per cifrare

le sue pretese, rispettivamente quali aspetti puntuali avrebbero dovuto essere

chiariti dal perito giudiziario, l'appellante richiama quanto allegato nella

risposta con domanda riconvenzionale laddove (a pag. 140) aveva precisato di aver

"subito, in particolare nel febbraio/marzo 2020, rilevanti perdite e

così un danno (che verrà definito e quantificato in perizia) quale conseguenza

della consulenza agli investimenti prestata dalle parti attrici, con altre

persone fisiche e giuridiche ausiliarie appartenenti al medesimo gruppo, in

lesione dei doveri fondamentali del mandatario e nell'adempimento di illeciti

di molteplice natura. Ciò sarà oggetto della seguente azione creditoria

riconvenzionale (cfr. infra Domanda riconvenzionale, pag. 148 ss) a cui si

rimanda" e di avere formulato richiesta di edizione documentale "sia

da V*______ SA, che V*______ AG e da V______ SA (dato che le parti attrici

negano - a torto - di disporne) di 'tutte le posizioni ed estratti conto

giornalieri del fondo e dei singoli comparti con dettaglio dei singoli prodotti

presenti a datare dal 1° aprile 2018 al 31 maggio 2020'", ciò nel

manifesto intento di "conoscere i prodotti finanziari presenti nei

comparti del fondo (come i pochi termsheets trovati e oggetto del referto

peritale del prof. T______ B______ (doc. 108, pag. 23, Appendix l) per poterne

valutare aderenza con il profilo dell'appellante e con i prospetti, valutarne

la volatilità, determinare calcolo delle leve occulte e complessive nei singoli

comparti e nel fondo (nonché le differenze tra la leva finanziaria prevista

dalla normativa contrattuale del fondo e la leva finanziaria reale incorporata

negli investimenti), la diversificazione tra i comparti del fondo e la

concentrazione dei prodotti finanziari nel comparto, ciò alfine di calcolare

danno, con portafoglio ipotetico, temi oggetto della richiesta perizia"

(memoriale, pag. 41 seg.).

Per quel che è della doglianza

inerente alla perizia giudiziaria, non occorre tornare su quanto già esposto

dianzi al consid. 6.2 (in fine) in cui già si è detto che AO1 non aveva

spiegato né provato che, per motivi oggettivi, le fosse impossibile o

ragionevolmente inesigibile cifrare il danno – nei suoi elementi specifici al

caso in esame, illustrati al consid. 8.3 – senza fare capo a una perizia. Poco

importa che l'appellante tenti di rimediare a tale mancanza in questa sede. Lo

stesso vale in relazione all'edizione documentale di "tutte le

posizioni ed estratti conto giornalieri del fondo e dei singoli comparti con

dettaglio dei singoli prodotti presenti a datare dal 1° aprile 2018 al 31

maggio 2020", ritenuto oltretutto che la richiesta era formulata in

maniera generica e avulsa in calce (pag. 187) all'allegato di risposta e

domanda riconvenzionale, senza alcuno specifico riferimento (nel senso

dell'art. 221 cpv. 1 lett. e CPC) e collegamento con i fatti in questione

(ovvero: l'impossibilità o l'inesigibilità di quantificare il danno in esame; v.

sopra, consid. 6.5 e 8-8.3).

10.

L'appellante equivoca

dipoi sul senso della decisione impugnata nella misura in cui – riferendosi al

passaggio a pag. 7 primo paragrafo: "la tesi "abbozzata"

dall'attrice riconvenzionale, secondo cui fosse necessaria l'istruttoria

(perizia e edizione documenti) per quantificare le proprie pretese, è stata

smentita dallo stesso contegno dell'interessata, la quale, sorprendentemente, ha

poi quantificato le proprie domande condannatorie in sede di duplica con

replica riconvenzionale, optando qui per un'azione parziale (Teilklage) di EUR

7'500'000.- e USD 3'000'000.- a fronte di un danno di EUR 49'000'000.-"

– assume che il Pretore "riconosce che l'attrice riconvenzionale ha

allegato che, per quantificare le proprie pretese, fosse necessaria

l'istruttoria di causa (perizia giudiziaria e edizione di documenti) [cfr. 'tesi

abbozzata dall’attrice riconvenzionale']" (memoriale, pag. 42). A ben

vedere e per quanto già esaminato nei precedenti considerandi, il Pretore non

ha riconosciuto ciò, quanto meno non con riferimento al momento decisivo della

prima comparsa scritta di AO1 né alle modalità prescritte dall'art. 85 cpv. 1

CPC, bensì ha – se mai – accennato alla "tesi abbozzata dall'attrice

riconvenzionale" per evidenziare che essa era in ogni caso stata smentita

dal contegno mostrato in seguito dall'interessata la quale, con la replica

riconvenzionale (in risposta alle obiezioni di ordine formale della controparte),

era stata improvvisamente in grado di cifrare le proprie domande. Ogni altra

interpretazione contraddirebbe – senza valida ragione - l'intero impianto

argomentativo della decisione impugnata.

11.

Dovendosi di

conseguenza confermare il giudizio di inammissibilità della domanda

riconvenzionale di AO1, a esclusione della domanda creditoria tendente a

ottenere la condanna in solido di AP1, AP3 e AP2 al pagamento di EUR 618'612.-

(più interessi), non occorre vagliare oltre l'argomento "abbondanziale"

– lasciato per finire irrisolto dallo stesso Pretore (sopra, consid. 3.4) – della

possibilità di modificare, con la duplica e replica riconvenzionale, un'azione

senza quantificazione del valore litigioso (art. 85 CPC) in un'azione parziale (art.

86.

CPC). Le argomentazioni ricorsuali su questo aspetto (memoriale, pag. 44 a

47) non necessitano pertanto di particolare approfondimento.

12.

Da ultimo l'appellante

(ancorché nel capitolo "7. L'ammissibilità dell'azione parziale")

sembra valersi di una lesione dell'art. 6 CEDU siccome nel suo esito la

decisione impugnata la priverebbe di una tutela giudiziaria adeguata, facendo

prevalere la forma sulla sostanza degli atti. Al proposito ricorda che, secondo

la giurisprudenza della CEDU, nell'applicare le norme procedurali, i tribunali

nazionali devono evitare il formalismo eccessivo che è contrario al diritto di

accesso effettivo a un tribunale nel senso dell'art. 6 CEDU (memoriale, pag. 46

seg.).

Al riguardo basta rinviare

a quanto già accennato al consid. 6.4, ovvero che non costituisce formalismo

eccessivo pretendere dall'attore (riconvenzionale) – a maggior ragione se è

patrocinato – che chiede il pagamento di una somma in denaro la formulazione di

una domanda quantificata nella petizione (o nell'azione riconvenzionale) oppure

la dimostrazione nel medesimo atto che una tale quantificazione è impossibile o

inesigibile. E per quanto testé illustrato nulla impediva all'attrice

riconvenzionale, assistita da due legali, di spiegare concretamente e con

precisione – nelle modalità previste dall'art. 85 cpv. 1 CPC – perché non le

fosse possibile o esigibile di quantificare lo specifico danno derivante dalla

presunta cattiva consulenza agli investimenti. Nelle circostanze descritte non

v'è dunque spazio neppure per una violazione dell'art. 6 CEDU.

13.

Se ne conclude che

l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese processuali di secondo grado, calcolate

sulla base di un valore litigioso di EUR 7'500'000.- e USD 3'000'000.-, importi

che devono essere convertiti in franchi

svizzeri al corso che vigeva quando è sorta la litispendenza (cfr. TF

4A_39/2017 del 19 luglio 2017 consid. 1), in concreto alla data del deposito dell'azione

riconvenzionale (17 settembre 2022), ovvero in CHF 10'149'900.- (1 EUR = 0.9684

CHF; 1 USD = 0.9623; www.fxtop.com), seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). Fissate secondo quanto prescritto dagli art. 2, 7 e 13 LTG, esse sono

stabilite in fr. 25’000.- onde tener conto del tema limitato della presente

decisione ma anche dell'importante dispendio causato dall'appello (memoriale di

47.

pag., risposta all'appello di 24 pag., replica spontanea di 15 pag. e

duplica spontanea di 5 pag.). Le ripetibili, quantificate sulla base dell’art.

11.

cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e

dell’IVA e opportunamente ridotte ai sensi dell’art. 13 RTar, sono pure stabilite

in fr. 25'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 11 gennaio 2025 di AO1 è respinto.

2. Le

spese processuali della procedura di appello, di fr. 25'000.-, sono poste a

carico dell'appellante che rifonderà agli appellati complessivi fr. 25'000.-

per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

- _________;

- ________

.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF).

Il

ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento

(art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne

soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre

decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le

stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).