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Decisione

12.2025.59

Società anomima - restituzione di prestazioni da parte dell'amministratore - mutuo - onere della prova

2 ottobre 2025Italiano16 min

R______ di Lo______ di, rispettivamente, fr. 10'000, fr. 3'000.- e fr. 2'558.30,

Source ti.ch

Incarto n.

12.2025.59

Lugano

2 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Stefani

e Grisanti

cancelliere:

D'Andrea

sedente

per statuire nella causa inc. n. SE.2024.296 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3, promossa con petizione 4 ottobre 2024 da

B,

M______

patrocinata dall'avv.

PA1,

Lo______

contro

A,

M______

patrocinato dall'avv.

PA2,

L______

con cui l'attrice ha

chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 25'558.30 più interessi

del 5% dal 31 maggio 2024 come pure il rigetto in via definitiva

dell'opposizione da quest'ultimo interposta al PE n. _______ dell'UE di L______;

domanda avversata dal

convenuto e che il Pretore aggiunto ha accolto con decisione del 5 maggio 2025;

appellante il convenuto

che, con appello del 5 giugno 2025, postula la riforma del querelato giudizio

nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di

entrambe le sedi;

mentre l'attrice, con

risposta 11 agosto 2025, propone il rigetto del gravame, con protesta di spese

e ripetibili di seconda sede;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. B è una società il

cui scopo è l'acquisto, la detenzione e la vendita di partecipazioni di società

e di diritti sportivi, di diritti pubblicitari e di diritti di immagine di

sportivi e società sportive (doc. D). A è stato suo amministratore unico dal 28

febbraio 2020 (data d'iscrizione della società) al 16 dicembre 2021, quando gli

è subentrato in tal ruolo L______ G______. PA1 è inoltre stato direttore della

società dal 28 febbraio 2020 all'8 aprile 2021.

B. Il 4 e il 12 agosto

2021 come pure l'8 settembre 2021 A ha effettuato tre distinti prelevamenti dal

conto (C______ ____ ____ ____ ____ _) intestato alla società presso la Banca

R______ di Lo______ di, rispettivamente, fr. 10'000, fr. 3'000.- e fr. 2'558.30,

per complessivi fr. 15'558.30 (doc. E).

C. Successivamente

all'uscita societaria di A, B ha effettuato il 7 luglio 2022 un versamento

bancario, dal medesimo conto, di fr. 10'000.- in favore di "P______ J

B______, Via C______ __, ____ C______" indicando quale causale "Prestito

del 07.07.2022" (doc. F).

D. Il 18 aprile 2024 B

ha notificato, con riferimento ai quattro "prelievi" testé

menzionati di complessivi fr. 25'558.30, "da considerarsi quali

contratto di mutuo", la disdetta, sollecitando il rimborso entro sei

settimane dalla notifica ex art. 318 CO (doc. G). L'indomani A ha risposto con

un messaggio di posta elettronica che "La preghiamo di contattare il

signor S______ C______ che ci legge in copia per questa questione"

(doc. H).

E. In difetto di ogni

rimborso, il 10 gugno 2024 B ha fatto notificare a A – per tale importo – il PE

n. _______ dell'UE di L______ al quale quest'ultimo ha interposto opposizione

(doc. A).

F. Ottenuta

l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2024.353), con petizione 4 ottobre 2024 B ha

convenuto in giudizio A dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione

3, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 25'558.30 più interessi del 5%

dal 31 maggio 2024 come pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione al PE

n. _______ dell'UE di Lugano.

G. Con risposta del 29

novembre 2024 A si è opposto alla petizione. Eccepita l'incapacità di

postulazione dell'avv. PA1 per un suo presunto conflitto di interessi, il

convenuto ha contestato l'esistenza di qualsiasi mutuo. Oltre a mancare un

contratto scritto, egli ha rilevato che per i tre prelievi in contanti la

causale (prestito) si fondava su una mera allegazione processuale dell'attrice

senza valore probatorio, mentre per il bonifico del 7 luglio 2022 essa si

riconduceva alla annotazione di costei al momento della transazione, ovvero ugualmente

a una dichiarazione di parte che non dimostrava nulla e tanto meno un obbligo

di restituzione.

H. Al dibattimento del

27 febbraio 2025 le parti si sono riconfermate nelle loro posizioni e hanno

rinunciato a replicare e duplicare, notificando mezzi di prova. In coda

all'udienza il Pretore aggiunto ha respinto l'eccezione di incapacità di

postulazione sollevata dal convenuto, ha acquisito agli atti i documenti

prodotti e ha assegnato ai contendenti un termine di 30 giorni per presentare i

memoriali conclusivi, dato che essi avevano rinunciato a essere convocati per

le arringhe finali. Nei loro memoriali del 28 (l'attrice) e del 31 (il

convenuto) marzo 2025 le parti hanno mantenuto il loro punto di vista.

I. Con decisione 5

maggio 2025 il Pretore aggiunto ha accolto la petizione nel senso che ha ha

condannato A al pagamento di fr. 25'558.30 più interessi del 5% dal 1° giugno

(anziché dal 31 maggio) 2024 ed entro questo limite ha rigettato in via

definitiva l'opposizione al PE n. _______. Le spese processuali di fr. 1'400.-

(più le spese della procedura di conciliazione di fr. 1'000.-) sono state poste

a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 3'000.- per

ripetibili.

L. Contro la decisione appena

citata A è insorto a questa Camera con un appello del 5 giugno 2025 per

ottenerne la riforma nel senso di respingere la petizione, con protesta di

spese e ripetibili di entrambe le sedi.

M. Con risposta 11

agosto 2025 B propone di respingere il gravame, pure con protesta di spese e

ripetibili di secondo grado.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

L’art.

308.

cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale

valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, i termini di impugnazione e risposta sono

di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso specifico, la decisione impugnata è

stata notificata al patrocinatore del convenuto il 6 maggio 2025 (tracciamento

dell'invio agli atti), di modo che l'appello (e non il reclamo, come ha

erroneamente indicato il Pretore aggiunto in calce alla decisione) presentato

il 5 giugno 2025 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, si

rivela tempestivo. Tempestiva è inoltre pure la risposta all'appello 11 agosto

2025.

2.

Nella decisione

impugnata il Pretore aggiunto, dopo avere premesso che la decisione che aveva

respinto l'eccezione di incapacità di postulazione avverso l'avv. PA1 era

passata in giudicato, ha ricordato i principi che presiedono al riconoscimento

di un contratto di mutuo (art. 312 CO) e all'obbligo di restituzione in base alle

regole di interpretazione dei contratti (art. 18 CO), precisando che in casi

particolari la semplice consegna di denaro può costituire un elemento

sufficiente per ritenere l'obbligo di rimborso, sempre che si debba

ragionevolmente ritenere che non vi siano alternative logiche all'esistenza di

un contratto di mutuo (DTF 144 III 93). Rammentato che il contratto di mutuo

non richiede la forma scritta, egli ha stabilito, per quanto atteneva ai tre

prelevamenti in contanti, che essi erano stati eseguiti dal convenuto, allora

amministratore unico della società attrice, senza che fosse dato di vedere in

che misura ciò sarebbe avvenuto a beneficio della società anziché dello stesso

amministratore unico, posto come le fatture societarie siano usualmente pagate

tramite banca (bonifico bancario o pagamento e-banking). Pur riconoscendo di

avere ricevuto gli importi in questione, il convenuto, malgrado la sua

posizione, non aveva indicato la destinazione del denaro, come invece avrebbe ragionevolmente

fatto ove i fondi fossero stati destinati all'amministrata. Né egli aveva mai

sostenuto in causa, e tanto meno comprovato, di avere prelevato gli importi

nell'interesse della società (ad esempio per procedere a pagamenti a suo

carico) o di averli ricevuti a saldo di proprie pretese nei confronti di B o in

rimborso di suoi anticipi in favore della medesima. In altri termini egli non

aveva fornito spiegazioni in merito ai prelievi e alla loro destinazione ma si

era limitato a sostenere che la controparte non aveva dimostrato che gli stessi

erano avvenuti a titolo di mutuo, trascurando che l'attrice all'epoca era

amministrata dal solo convenuto e difficilmente poteva dimostrare quanto egli

chiedeva. Non poteva dunque esservi altra logica spiegazione se non quella per

cui i prelievi in contanti erano avvenuti a titolo di mutuo. Per quel che era

invece del bonifico bancario di fr. 10'000.- (doc. F), il Pretore aggiunto ha

appurato che esso menzionava in modo ben visibile anche per il beneficiario (il

convenuto) la causale "prestito del 07.07.2022" senza che

costui l'abbia mai contestata né dopo la ricezione del denaro né dopo la

richiesta di rimborso (doc. G, H), come invece sarebbe stato logico e

necessario secondo la buona fede qualora il bonifico fosse avvenuto per altro titolo.

Essendo per il resto i quattro mutui stati validamente disdetti (art. 318 CO;

doc. G), il convenuto doveva essere astretto a pagare all'attrice l'importo

richiesto di fr. 25'558.30 più interessi del 5% dal 1° giugno 2024 e in tale

misura l'opposizione da lui interposta al noto PE doveva essere rigettata in

via definitiva.

3.

L'appellante si

duole di un'erronea applicazione del diritto e in particolare delle regole in

materia di onere della prova per avere il Pretore aggiunto accolto la petizione

in ragione, sostanzialmente, di un unico motivo, ovvero che egli non avrebbe

fornito spiegazioni circa i flussi di denaro in rassegna. Ricordato che il

giudice, per determinare – secondo le regole dell'interpretazione dei contratti

– se le parti si sono intese su un obbligo di restituzione, si fonda su tutte

le circostanze del caso che spetta al mutuante dimostrare, il convenuto rileva

che nella fattispecie toccava all'attrice provare – ciò che essa non era

riuscita a fare - che le somme rivendicate fossero soggette a un obbligo di

restituzione. L'appellante – che lamenta in tale misura un accertamento erroneo

dei fatti – nega dipoi di avere riconosciuto la ricezione degli importi in

questione, rilevando al proposito come nelle osservazioni del 29 novembre 2024

egli aveva esplicitamente contestato di avere effettuato prelievi a titolo di

prestito e di avere beneficiato di prestiti da parte dell'attrice.

Relativamente ai prelevamenti bancari in contanti, egli ribadisce che sui

giustificativi non vi era alcuna indicazione che si trattasse di un prestito e

che non spettava a lui giustificare i motivi del prelevamento non essendo

gravato dall'onere della prova. Essendo all'epoca l'amministratore della

società, egli poteva avere svariate ragioni per prelevare tali importi. Oltre a

ciò egli ne era stato anche il promotore finanziario, sicché era poco

realistico – oltre che privo di riscontro documentale e contrario a ogni logica

economica e gestionale - che egli avesse prelevato denaro a titolo di mutuo

dalla società da lui stesso finanziata. Riguardo all'ordine di bonifico del 7

luglio 2022, l'appellante rileva che, oltre a mancare il dettaglio contabile,

la sua compilazione da parte dell'attrice lo rende un documento di parte senza

valore probatorio, il cui difetto non è compensato nemmeno dalla e-mail (doc.

H) in cui egli indicava all'attrice di rivolgersi al proprio (di lui) commercialista

S______ C______ ma che costei non ha provato di avere contattato. Da ultimo

l'appellante fa carico al primo giudice di non essersi confrontato con le

contestazioni da lui offerte, segnatamente in merito al mancato valore

probatorio delle allegazioni attoree.

4.

Nella misura in cui

si duole di un'erronea applicazione delle regole in materia di onere della prova,

l'appellante non si avvede che il primo giudice non ha proceduto a invertire

l'onere a carico di lui ma piuttosto ha – legittimamente, per quanto si dirà in

appresso - attenuato l'onere a carico dell'attrice. A ben vedere, il Pretore

aggiunto si è infatti dipartito da una presunzione di fatto fondata

sull'esperienza generale della vita, ovvero dalla circostanza per cui le

fatture societarie sono "usualmente" pagate tramite bonifico

bancario o e-banking (e sono quindi tracciabili) – che il convenuto non discute

–, come pure dall'accertamento – parimenti incontestato - secondo cui, nella

sua posizione di amministratore unico, costui avrebbe ragionevolmente indicato

la destinazione del denaro se i fondi fossero stati destinati alla società. Considerato

che per il resto l'appellante non revoca – giustamente – in dubbio che, vista

la di lui posizione di unico amministratore, l'attrice ben difficilmente poteva

dimostrare – a maggior ragione in difetto di prove contabili (risposta

all'appello, pag. 5 seg.) - che i prelievi da lui effettuati erano avvenuti a

titolo di mutuo, la decisione del Pretore di ritenere, per finire, i prelievi

in questione come avvenuti a beneficio personale anziché della società e non altrimenti

spiegabili se non attraverso l'ipotesi di un mutuo da restituire, non è

criticabile.

Dandosi una presunzione di

fatto e una difficoltà – se non addirittura un'emergenza (Beweisnot) –

probatoria nel senso illustrato, nulla impediva infatti al primo giudice di

attenuare l'onere della prova a carico dell'attrice (cfr. STF 4A_314/2023 del

1° febbraio 2024 consid. 5 con rinvii) e considerare, nell'ambito del libero

apprezzamento delle prove (art. 157 CPC), che il silenzio e la mancata

collaborazione del convenuto – che malgrado la sua posizione di unico

amministratore non aveva fornito spiegazioni in merito ai prelievi e alla loro

destinazione ma si era limitato a sostenere che la controparte non aveva

dimostrato che gli stessi erano avvenuti a titolo di mutuo – potessero essere

interpretati quali indizi a favore delle circostanze allegate dalla parte

attrice gravata dall'onere della prova (Schmid

in: Basler Kommentar, ZPO, 4a edizione, n. 11 ad art. 160 CPC; Lienhard, Beweislast und Beweislastumkehr

im Schweizer Privatrecht in: ZZZ 2021/53 pag. 401 seg.). Per invalidare la

presunzione di fatto e le conseguenze che il Pretore aggiunto ne ha tratto

(prelievi non altrimenti spiegabili se non a titolo di mutuo personale e

implicanti l'obbligo di restituzione), l'appellante non doveva apportare la

prova del contrario – come sembra erroneamente credere – ma doveva quanto meno

sollevare giustificati dubbi – di un certo spessore – sulla correttezza degli

indizi o delle conclusioni trattene (STF 4A_314/2023 del 1° febbraio 2024

consid. 5 con rinvii). Se non che ancora in questa sede il convenuto si limita

a obiettare in maniera del tutto vaga e insufficiente a ribaltare

l'apprezzamento pretorile che egli, in qualità di amministratore unico "poteva

avere svariate ragioni per prelevare tali importi". Perché poi il

fatto di essere stato anche promotore finanziario dell'attrice rendesse poco

realistico il prelievo da parte sua di denaro a titolo di mutuo dalla società

da lui stesso finanziata, l'appellante non spiega. Senza contare che la

doglianza si rivela oltretutto nuova e come tale è ugualmente irricevibile

(art. 317 CPC).

5.

Per abbondanza giovi

rilevare che quand'anche la tesi attorea dell'obbligo di restituzione dei mutui

non fosse stata – per denegata ipotesi – da accogliere, il tentativo del

convenuto di sottrarsi all'obbligo di restituzione degli importi da lui

prelevati a contanti dal conto della società e dei quali egli non ha fornito la

minima spiegazione in merito alla destinazione, né risulta traccia contabile,

sarebbe stato, comunque sia, destinato all'insuccesso per un'ulteriore ragione.

A norma dell'art. 678 cpv. 1 CO gli azionisti, i membri del consiglio d’amministrazione,

le persone che si occupano della gestione e i membri del consiglio consultivo

sono tenuti a restituire dividendi, tantièmes, altre quote di utili,

retribuzioni, interessi per il periodo d’avviamento, riserve legali da capitale

e da utili o altre prestazioni che abbiano riscosso indebitamente. E trattandosi

nella fattispecie di versamenti che il convenuto non ha saputo giustificare, pur

essendo – nella sua posizione – l'unico in grado di farlo, e di cui per altro non

figura alcuna traccia contabile (in violazione delle norme sulla presentazione

dei conti, segnatamente dei principi di esaustività, verità e chiarezza del

bilancio), l'obbligo di restituzione avrebbe riguardato in tal caso prestazioni

indebite nel senso di quel disposto (cfr. Chenaux/Gachet

in: Commentaire romand, CO I, 3a edizione, ni. 20, 27a, 28, 29, 46 e

98.

ad art. 678 CO con rimandi).

6.

Nella misura in cui contesta

invece la qualifica giuridica del bonifico del 7 luglio 2022, si rileva

anzitutto che l'appellante non discute che l'indicazione sull'ordine "prestito

del 07.07.2022" fosse ben visibile anche per lui né che egli non abbia

contestato la causale ivi menzionata né alla ricezione del denaro né al momento

della richiesta di rimborso del 18 aprile 2024 (doc. G). Il convenuto si limita

a contestare per la prima volta – e quindi in maniera irricevibile (art. 317 cpv.

1.

CPC) – in questa sede che l'attrice non avrebbe versato alcun dettaglio

contabile né avrebbe contattato per la questione il proprio fiduciario

commercialista S______ C______, contrariamente a quanto egli aveva invitato a

fare con la e-mail del 18 aprile 2024 (doc. H). A parte l'improponibilità delle

obiezioni, non se ne vede tuttavia neppure l'utilità ai fini della qualifica

del bonifico. Che poi la causale sia stata – pacificamente - indicata

dall'attrice al momento dell'accredito, non inficia la valutazione pretorile.

Di fronte al silenzio del convenuto – che nemmeno in questa sede tenta di fornire

un'altra spegazione plausibile – il Pretore aggiunto poteva infatti ben

ritenere che il versamento fosse avvenuto al titolo indicato e presumere per

logica e buona fede che altrimenti il convenuto avrebbe manifestato la sua

opposizione.

7.

Pretestuosa appare

infine – alla luce di quanto esposto dianzi – la doglianza ricorsuale circa il

mancato confronto del Pretore aggiunto con le contestazioni sollevate dal

convenuto avverso il valore probatorio delle allegazioni della controparte.

8.

Se ne conclude che

l'appello vede la sua sorte segnata. Le

spese giudiziarie della procedura d'appello, calcolate su un valore litigioso

di fr. 25'558.30, seguono la

soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) che rifonderà un'adeguata

indennità per ripetibili alla controparte.

9.

Il valore litigioso determinante ai fini di un'eventuale

impugnazione dinanzi al Tribunale federale non raggiunge la soglia di fr.

30'000.- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1. Nella misura in cui è

ricevibile, l’appello 5 giugno 2025 di A è respinto.

2. Le spese processuali

di fr. 3'500.-, sono poste a carico dell'appellante che rifonderà alla

controparte fr. 2'000.- per ripetibili.

3. Notificazione:

- avv.

PA2,

S______ L______,

Via

N______ __/CP ____,

L______;

- avv.

PA1,

Via a______ R______ __,

Lo______.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

cancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).