12.2025.59
Società anomima - restituzione di prestazioni da parte dell'amministratore - mutuo - onere della prova
2 ottobre 2025Italiano16 min
R______ di Lo______ di, rispettivamente, fr. 10'000, fr. 3'000.- e fr. 2'558.30,
Source ti.ch
Incarto n.
12.2025.59
Lugano
2 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Stefani
e Grisanti
cancelliere:
D'Andrea
sedente
per statuire nella causa inc. n. SE.2024.296 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, promossa con petizione 4 ottobre 2024 da
B,
M______
patrocinata dall'avv.
PA1,
Lo______
contro
A,
M______
patrocinato dall'avv.
PA2,
L______
con cui l'attrice ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 25'558.30 più interessi
del 5% dal 31 maggio 2024 come pure il rigetto in via definitiva
dell'opposizione da quest'ultimo interposta al PE n. _______ dell'UE di L______;
domanda avversata dal
convenuto e che il Pretore aggiunto ha accolto con decisione del 5 maggio 2025;
appellante il convenuto
che, con appello del 5 giugno 2025, postula la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre l'attrice, con
risposta 11 agosto 2025, propone il rigetto del gravame, con protesta di spese
e ripetibili di seconda sede;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. B è una società il
cui scopo è l'acquisto, la detenzione e la vendita di partecipazioni di società
e di diritti sportivi, di diritti pubblicitari e di diritti di immagine di
sportivi e società sportive (doc. D). A è stato suo amministratore unico dal 28
febbraio 2020 (data d'iscrizione della società) al 16 dicembre 2021, quando gli
è subentrato in tal ruolo L______ G______. PA1 è inoltre stato direttore della
società dal 28 febbraio 2020 all'8 aprile 2021.
B. Il 4 e il 12 agosto
2021 come pure l'8 settembre 2021 A ha effettuato tre distinti prelevamenti dal
conto (C______ ____ ____ ____ ____ _) intestato alla società presso la Banca
R______ di Lo______ di, rispettivamente, fr. 10'000, fr. 3'000.- e fr. 2'558.30,
per complessivi fr. 15'558.30 (doc. E).
C. Successivamente
all'uscita societaria di A, B ha effettuato il 7 luglio 2022 un versamento
bancario, dal medesimo conto, di fr. 10'000.- in favore di "P______ J
B______, Via C______ __, ____ C______" indicando quale causale "Prestito
del 07.07.2022" (doc. F).
D. Il 18 aprile 2024 B
ha notificato, con riferimento ai quattro "prelievi" testé
menzionati di complessivi fr. 25'558.30, "da considerarsi quali
contratto di mutuo", la disdetta, sollecitando il rimborso entro sei
settimane dalla notifica ex art. 318 CO (doc. G). L'indomani A ha risposto con
un messaggio di posta elettronica che "La preghiamo di contattare il
signor S______ C______ che ci legge in copia per questa questione"
(doc. H).
E. In difetto di ogni
rimborso, il 10 gugno 2024 B ha fatto notificare a A – per tale importo – il PE
n. _______ dell'UE di L______ al quale quest'ultimo ha interposto opposizione
(doc. A).
F. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2024.353), con petizione 4 ottobre 2024 B ha
convenuto in giudizio A dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
3, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 25'558.30 più interessi del 5%
dal 31 maggio 2024 come pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione al PE
n. _______ dell'UE di Lugano.
G. Con risposta del 29
novembre 2024 A si è opposto alla petizione. Eccepita l'incapacità di
postulazione dell'avv. PA1 per un suo presunto conflitto di interessi, il
convenuto ha contestato l'esistenza di qualsiasi mutuo. Oltre a mancare un
contratto scritto, egli ha rilevato che per i tre prelievi in contanti la
causale (prestito) si fondava su una mera allegazione processuale dell'attrice
senza valore probatorio, mentre per il bonifico del 7 luglio 2022 essa si
riconduceva alla annotazione di costei al momento della transazione, ovvero ugualmente
a una dichiarazione di parte che non dimostrava nulla e tanto meno un obbligo
di restituzione.
H. Al dibattimento del
27 febbraio 2025 le parti si sono riconfermate nelle loro posizioni e hanno
rinunciato a replicare e duplicare, notificando mezzi di prova. In coda
all'udienza il Pretore aggiunto ha respinto l'eccezione di incapacità di
postulazione sollevata dal convenuto, ha acquisito agli atti i documenti
prodotti e ha assegnato ai contendenti un termine di 30 giorni per presentare i
memoriali conclusivi, dato che essi avevano rinunciato a essere convocati per
le arringhe finali. Nei loro memoriali del 28 (l'attrice) e del 31 (il
convenuto) marzo 2025 le parti hanno mantenuto il loro punto di vista.
I. Con decisione 5
maggio 2025 il Pretore aggiunto ha accolto la petizione nel senso che ha ha
condannato A al pagamento di fr. 25'558.30 più interessi del 5% dal 1° giugno
(anziché dal 31 maggio) 2024 ed entro questo limite ha rigettato in via
definitiva l'opposizione al PE n. _______. Le spese processuali di fr. 1'400.-
(più le spese della procedura di conciliazione di fr. 1'000.-) sono state poste
a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 3'000.- per
ripetibili.
L. Contro la decisione appena
citata A è insorto a questa Camera con un appello del 5 giugno 2025 per
ottenerne la riforma nel senso di respingere la petizione, con protesta di
spese e ripetibili di entrambe le sedi.
M. Con risposta 11
agosto 2025 B propone di respingere il gravame, pure con protesta di spese e
ripetibili di secondo grado.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
L’art.
308.
cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le
decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale
valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, i termini di impugnazione e risposta sono
di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso specifico, la decisione impugnata è
stata notificata al patrocinatore del convenuto il 6 maggio 2025 (tracciamento
dell'invio agli atti), di modo che l'appello (e non il reclamo, come ha
erroneamente indicato il Pretore aggiunto in calce alla decisione) presentato
il 5 giugno 2025 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, si
rivela tempestivo. Tempestiva è inoltre pure la risposta all'appello 11 agosto
2025.
2.
Nella decisione
impugnata il Pretore aggiunto, dopo avere premesso che la decisione che aveva
respinto l'eccezione di incapacità di postulazione avverso l'avv. PA1 era
passata in giudicato, ha ricordato i principi che presiedono al riconoscimento
di un contratto di mutuo (art. 312 CO) e all'obbligo di restituzione in base alle
regole di interpretazione dei contratti (art. 18 CO), precisando che in casi
particolari la semplice consegna di denaro può costituire un elemento
sufficiente per ritenere l'obbligo di rimborso, sempre che si debba
ragionevolmente ritenere che non vi siano alternative logiche all'esistenza di
un contratto di mutuo (DTF 144 III 93). Rammentato che il contratto di mutuo
non richiede la forma scritta, egli ha stabilito, per quanto atteneva ai tre
prelevamenti in contanti, che essi erano stati eseguiti dal convenuto, allora
amministratore unico della società attrice, senza che fosse dato di vedere in
che misura ciò sarebbe avvenuto a beneficio della società anziché dello stesso
amministratore unico, posto come le fatture societarie siano usualmente pagate
tramite banca (bonifico bancario o pagamento e-banking). Pur riconoscendo di
avere ricevuto gli importi in questione, il convenuto, malgrado la sua
posizione, non aveva indicato la destinazione del denaro, come invece avrebbe ragionevolmente
fatto ove i fondi fossero stati destinati all'amministrata. Né egli aveva mai
sostenuto in causa, e tanto meno comprovato, di avere prelevato gli importi
nell'interesse della società (ad esempio per procedere a pagamenti a suo
carico) o di averli ricevuti a saldo di proprie pretese nei confronti di B o in
rimborso di suoi anticipi in favore della medesima. In altri termini egli non
aveva fornito spiegazioni in merito ai prelievi e alla loro destinazione ma si
era limitato a sostenere che la controparte non aveva dimostrato che gli stessi
erano avvenuti a titolo di mutuo, trascurando che l'attrice all'epoca era
amministrata dal solo convenuto e difficilmente poteva dimostrare quanto egli
chiedeva. Non poteva dunque esservi altra logica spiegazione se non quella per
cui i prelievi in contanti erano avvenuti a titolo di mutuo. Per quel che era
invece del bonifico bancario di fr. 10'000.- (doc. F), il Pretore aggiunto ha
appurato che esso menzionava in modo ben visibile anche per il beneficiario (il
convenuto) la causale "prestito del 07.07.2022" senza che
costui l'abbia mai contestata né dopo la ricezione del denaro né dopo la
richiesta di rimborso (doc. G, H), come invece sarebbe stato logico e
necessario secondo la buona fede qualora il bonifico fosse avvenuto per altro titolo.
Essendo per il resto i quattro mutui stati validamente disdetti (art. 318 CO;
doc. G), il convenuto doveva essere astretto a pagare all'attrice l'importo
richiesto di fr. 25'558.30 più interessi del 5% dal 1° giugno 2024 e in tale
misura l'opposizione da lui interposta al noto PE doveva essere rigettata in
via definitiva.
3.
L'appellante si
duole di un'erronea applicazione del diritto e in particolare delle regole in
materia di onere della prova per avere il Pretore aggiunto accolto la petizione
in ragione, sostanzialmente, di un unico motivo, ovvero che egli non avrebbe
fornito spiegazioni circa i flussi di denaro in rassegna. Ricordato che il
giudice, per determinare – secondo le regole dell'interpretazione dei contratti
– se le parti si sono intese su un obbligo di restituzione, si fonda su tutte
le circostanze del caso che spetta al mutuante dimostrare, il convenuto rileva
che nella fattispecie toccava all'attrice provare – ciò che essa non era
riuscita a fare - che le somme rivendicate fossero soggette a un obbligo di
restituzione. L'appellante – che lamenta in tale misura un accertamento erroneo
dei fatti – nega dipoi di avere riconosciuto la ricezione degli importi in
questione, rilevando al proposito come nelle osservazioni del 29 novembre 2024
egli aveva esplicitamente contestato di avere effettuato prelievi a titolo di
prestito e di avere beneficiato di prestiti da parte dell'attrice.
Relativamente ai prelevamenti bancari in contanti, egli ribadisce che sui
giustificativi non vi era alcuna indicazione che si trattasse di un prestito e
che non spettava a lui giustificare i motivi del prelevamento non essendo
gravato dall'onere della prova. Essendo all'epoca l'amministratore della
società, egli poteva avere svariate ragioni per prelevare tali importi. Oltre a
ciò egli ne era stato anche il promotore finanziario, sicché era poco
realistico – oltre che privo di riscontro documentale e contrario a ogni logica
economica e gestionale - che egli avesse prelevato denaro a titolo di mutuo
dalla società da lui stesso finanziata. Riguardo all'ordine di bonifico del 7
luglio 2022, l'appellante rileva che, oltre a mancare il dettaglio contabile,
la sua compilazione da parte dell'attrice lo rende un documento di parte senza
valore probatorio, il cui difetto non è compensato nemmeno dalla e-mail (doc.
H) in cui egli indicava all'attrice di rivolgersi al proprio (di lui) commercialista
S______ C______ ma che costei non ha provato di avere contattato. Da ultimo
l'appellante fa carico al primo giudice di non essersi confrontato con le
contestazioni da lui offerte, segnatamente in merito al mancato valore
probatorio delle allegazioni attoree.
4.
Nella misura in cui
si duole di un'erronea applicazione delle regole in materia di onere della prova,
l'appellante non si avvede che il primo giudice non ha proceduto a invertire
l'onere a carico di lui ma piuttosto ha – legittimamente, per quanto si dirà in
appresso - attenuato l'onere a carico dell'attrice. A ben vedere, il Pretore
aggiunto si è infatti dipartito da una presunzione di fatto fondata
sull'esperienza generale della vita, ovvero dalla circostanza per cui le
fatture societarie sono "usualmente" pagate tramite bonifico
bancario o e-banking (e sono quindi tracciabili) – che il convenuto non discute
–, come pure dall'accertamento – parimenti incontestato - secondo cui, nella
sua posizione di amministratore unico, costui avrebbe ragionevolmente indicato
la destinazione del denaro se i fondi fossero stati destinati alla società. Considerato
che per il resto l'appellante non revoca – giustamente – in dubbio che, vista
la di lui posizione di unico amministratore, l'attrice ben difficilmente poteva
dimostrare – a maggior ragione in difetto di prove contabili (risposta
all'appello, pag. 5 seg.) - che i prelievi da lui effettuati erano avvenuti a
titolo di mutuo, la decisione del Pretore di ritenere, per finire, i prelievi
in questione come avvenuti a beneficio personale anziché della società e non altrimenti
spiegabili se non attraverso l'ipotesi di un mutuo da restituire, non è
criticabile.
Dandosi una presunzione di
fatto e una difficoltà – se non addirittura un'emergenza (Beweisnot) –
probatoria nel senso illustrato, nulla impediva infatti al primo giudice di
attenuare l'onere della prova a carico dell'attrice (cfr. STF 4A_314/2023 del
1° febbraio 2024 consid. 5 con rinvii) e considerare, nell'ambito del libero
apprezzamento delle prove (art. 157 CPC), che il silenzio e la mancata
collaborazione del convenuto – che malgrado la sua posizione di unico
amministratore non aveva fornito spiegazioni in merito ai prelievi e alla loro
destinazione ma si era limitato a sostenere che la controparte non aveva
dimostrato che gli stessi erano avvenuti a titolo di mutuo – potessero essere
interpretati quali indizi a favore delle circostanze allegate dalla parte
attrice gravata dall'onere della prova (Schmid
in: Basler Kommentar, ZPO, 4a edizione, n. 11 ad art. 160 CPC; Lienhard, Beweislast und Beweislastumkehr
im Schweizer Privatrecht in: ZZZ 2021/53 pag. 401 seg.). Per invalidare la
presunzione di fatto e le conseguenze che il Pretore aggiunto ne ha tratto
(prelievi non altrimenti spiegabili se non a titolo di mutuo personale e
implicanti l'obbligo di restituzione), l'appellante non doveva apportare la
prova del contrario – come sembra erroneamente credere – ma doveva quanto meno
sollevare giustificati dubbi – di un certo spessore – sulla correttezza degli
indizi o delle conclusioni trattene (STF 4A_314/2023 del 1° febbraio 2024
consid. 5 con rinvii). Se non che ancora in questa sede il convenuto si limita
a obiettare in maniera del tutto vaga e insufficiente a ribaltare
l'apprezzamento pretorile che egli, in qualità di amministratore unico "poteva
avere svariate ragioni per prelevare tali importi". Perché poi il
fatto di essere stato anche promotore finanziario dell'attrice rendesse poco
realistico il prelievo da parte sua di denaro a titolo di mutuo dalla società
da lui stesso finanziata, l'appellante non spiega. Senza contare che la
doglianza si rivela oltretutto nuova e come tale è ugualmente irricevibile
(art. 317 CPC).
5.
Per abbondanza giovi
rilevare che quand'anche la tesi attorea dell'obbligo di restituzione dei mutui
non fosse stata – per denegata ipotesi – da accogliere, il tentativo del
convenuto di sottrarsi all'obbligo di restituzione degli importi da lui
prelevati a contanti dal conto della società e dei quali egli non ha fornito la
minima spiegazione in merito alla destinazione, né risulta traccia contabile,
sarebbe stato, comunque sia, destinato all'insuccesso per un'ulteriore ragione.
A norma dell'art. 678 cpv. 1 CO gli azionisti, i membri del consiglio d’amministrazione,
le persone che si occupano della gestione e i membri del consiglio consultivo
sono tenuti a restituire dividendi, tantièmes, altre quote di utili,
retribuzioni, interessi per il periodo d’avviamento, riserve legali da capitale
e da utili o altre prestazioni che abbiano riscosso indebitamente. E trattandosi
nella fattispecie di versamenti che il convenuto non ha saputo giustificare, pur
essendo – nella sua posizione – l'unico in grado di farlo, e di cui per altro non
figura alcuna traccia contabile (in violazione delle norme sulla presentazione
dei conti, segnatamente dei principi di esaustività, verità e chiarezza del
bilancio), l'obbligo di restituzione avrebbe riguardato in tal caso prestazioni
indebite nel senso di quel disposto (cfr. Chenaux/Gachet
in: Commentaire romand, CO I, 3a edizione, ni. 20, 27a, 28, 29, 46 e
98.
ad art. 678 CO con rimandi).
6.
Nella misura in cui contesta
invece la qualifica giuridica del bonifico del 7 luglio 2022, si rileva
anzitutto che l'appellante non discute che l'indicazione sull'ordine "prestito
del 07.07.2022" fosse ben visibile anche per lui né che egli non abbia
contestato la causale ivi menzionata né alla ricezione del denaro né al momento
della richiesta di rimborso del 18 aprile 2024 (doc. G). Il convenuto si limita
a contestare per la prima volta – e quindi in maniera irricevibile (art. 317 cpv.
1.
CPC) – in questa sede che l'attrice non avrebbe versato alcun dettaglio
contabile né avrebbe contattato per la questione il proprio fiduciario
commercialista S______ C______, contrariamente a quanto egli aveva invitato a
fare con la e-mail del 18 aprile 2024 (doc. H). A parte l'improponibilità delle
obiezioni, non se ne vede tuttavia neppure l'utilità ai fini della qualifica
del bonifico. Che poi la causale sia stata – pacificamente - indicata
dall'attrice al momento dell'accredito, non inficia la valutazione pretorile.
Di fronte al silenzio del convenuto – che nemmeno in questa sede tenta di fornire
un'altra spegazione plausibile – il Pretore aggiunto poteva infatti ben
ritenere che il versamento fosse avvenuto al titolo indicato e presumere per
logica e buona fede che altrimenti il convenuto avrebbe manifestato la sua
opposizione.
7.
Pretestuosa appare
infine – alla luce di quanto esposto dianzi – la doglianza ricorsuale circa il
mancato confronto del Pretore aggiunto con le contestazioni sollevate dal
convenuto avverso il valore probatorio delle allegazioni della controparte.
8.
Se ne conclude che
l'appello vede la sua sorte segnata. Le
spese giudiziarie della procedura d'appello, calcolate su un valore litigioso
di fr. 25'558.30, seguono la
soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) che rifonderà un'adeguata
indennità per ripetibili alla controparte.
9.
Il valore litigioso determinante ai fini di un'eventuale
impugnazione dinanzi al Tribunale federale non raggiunge la soglia di fr.
30'000.- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello 5 giugno 2025 di A è respinto.
2. Le spese processuali
di fr. 3'500.-, sono poste a carico dell'appellante che rifonderà alla
controparte fr. 2'000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
- avv.
PA2,
S______ L______,
Via
N______ __/CP ____,
L______;
- avv.
PA1,
Via a______ R______ __,
Lo______.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
cancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).