12.2025.72@141082
Numero d'incarto: 12.2025.72
Data decisione, Autorità: 01.12.2025, IICCA
Titolo: Società anominma - responsabilità degli amministratori - danno da procrastinazione - valore di liquidazione
Incarto n.
12.2025.72
Lugano
1° dicembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Stefani e Grisanti
cancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2020.68 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 25 maggio 2020 da
AP1, T______ (I) e
avv. PA1, Lu______
nella loro qualità di cessionari ex art. 260 LEF della massa
dei creditori della fallita FA1
in liquidazione, Lu______
(patrocinati dagli avvocati PA2 e
PA3, Lo______)
contro
AO5, L______ (UK)
AO3, L______ (UK)
(patrocinati dall'avv. PA4, Lu______)
AO2, K______ a______ R______
(patrocinato dall'avv. PA5, Lu______)
AO4, S______ e
AO6, Lu______
(patrocinata da PA6, Lu______)
con cui gli attori hanno chiesto – con un'azione parziale - di riconoscere la responsabilità personale ex art. 754 segg. CO dei convenuti, in qualità di amministratori (formali e/o di fatto) e revisori della FA1, per il danno di almeno fr. 30'001.- e di condannarli, in quella loro qualità, a rifondere loro in solido (per fr. 30'001.- a carico di AO5 e AO3, per fr. 10'000.- a carico degli altri convenuti) quel danno oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2013 o, in subordine, a condannarli al pagamento, fino a concorrenza di complessivi fr. 30'001.- più interessi, della somma che il giudice avrebbe determinato per ognuno di loro in virtù dell'art. 759 cpv. 2 CO;
domande avversate dalle controparti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto – dopo che la causa nei confronti di AO6 è stata stralciata dai ruoli il 21 ottobre 2021 – ha respinto con decisione 16 maggio 2025;
appellanti gli attori, con appello 18 giugno 2025, con cui postulano la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione (nella sua domanda principale, fatta eccezione per la posizione di AO6, dimessa dalla lite) o in subordine l'annullamento della decisione e il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i convenuti, con risposte all'appello del 26 agosto (AO2) e 15 settembre 2025 (AO5 e AO3), propongono di respingere il gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di appello; ritenuto che AO4 non si è invece espresso;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
Fatti
in fatto:
FA1, società avente lo scopo di esplicare servizi e consulenze in tema di marketing e brand aziendali, la gestione e la formazione di risorse umane, l'organizzazione di eventi e manifestazioni, specialmente nel settore dello sport, la gestione e la commercializzazione di marchi e brevetti, è fallita il 5 ottobre 2017. AO5 è stato formalmente suo amministratore unico dal 22 settembre 2008 al 13 dicembre 2012, quando gli è subentrata in questa funzione AO3 fino al 18 febbraio 2015. Dopo di allora e fino al 21 gennaio 2016 tale ruolo è poi stato assunto da AO2 che è poi stato sostituito da AO4 fino al fallimento della società. AO6 ha invece ricoperto il ruolo di ufficio di revisione dal 23 gennaio 2012 al 23 settembre 2015 (doc. D).
B. Nella graduatoria della FA1 in liquidazione sono stati inseriti fra gli altri un credito della AP1 per fr. 1'047'961.73 (fondato su una sentenza n. 4957/2016 del 18 ottobre 2018, riconosciuta in Svizzera il 27 aprile 2017, del Tribunale di T______ che confermava un decreto ingiuntivo 23 luglio 2014) derivante da un accordo di sponsorizzazione e un credito dell'avv. PA1 di fr. 20'384.- per prestazioni legali (doc. E, F, EE).
C. L'11 giugno 2019 AP1 e PA1 si sono fatti cedere ai sensi dell'art. 260 LEF dall'amministrazione del fallimento di FA1 in liquidazione il diritto di promuovere azione civile o penale nei confronti degli organi della fallita a norma degli art. 754/757 CO (doc. C).
D. Ottenuta l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2019.671), con petizione 25 maggio 2020 AP1 e PA1, in qualità di cessionari della massa della fallita FA1 in liquidazione, hanno convenuto in giudizio e in solido per l'importo complessivo di fr. 30'001.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2013 AO5 e AO3 (per fr. 30'001.-) con AO2, AO4 e AO6 (per fr. 10'000.-) o, in subordine, hanno postulato la loro condanna al pagamento della somma che il giudice avrebbe determinato per ognuno di loro in virtù dell'art. 759 cpv. 2 CO, fino a concorrenza di complessivi fr. 30'001.- più interessi.
E. I convenuti AO2 (il 7 luglio 2020), AO6 (il 15 luglio 2020) e AO5 con AO3 (il 14 settembre 2020) si sono integralmente opposti alla petizione sollevando tra l'altro varie eccezioni di ordine formale. AO4 non ha invece presentato alcuna risposta.
F. Con replica 11 gennaio 2021 e dupliche 10 febbraio (AO2), 16 marzo (AO6) e 18 marzo 2021 (AO5 con AO3) le parti hanno ribadito le loro rispettive posizioni. In esito a un accordo extragiudiziario raggiunto tra gli attori e la AO6, il 21 ottobre 2021 il Pretore ha stralciato la causa nei confronti di costei.
G. Esperita l'istruttoria – nell'ambito della quale fra l'altro è stata allestita una perizia giudiziaria a cura di M______ B______ – e raccolti gli allegati conclusivi 8 novembre 2024 di AO2, 13 gennaio 2025 degli attori e 27 febbraio 2025 di AO5 e AO3, in cui le parti hanno mantenuto il loro punto di vista, il Pretore aggiunto – cui il Pretore aveva nel frattempo (il 26 agosto 2024) attribuito l'incarto per competenza (art. 34 LOG) – ha respinto la petizione con decisione 16 maggio 2025, ponendo la tassa di giustizia (fr. 3'500.-, comprensiva di quella relativa alla procedura di conciliazione) e le spese (fr. 27'500.-, comprese quelle peritali) a carico degli attori in solido, tenuti a rifondere, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 6'000.- a AO5 e AO3 e fr. 6'000.- a AO2 a titolo di ripetibili.
H. Contro la decisione appena citata AP1 e PA1 sono insorti a questa Camera con un appello del 18 giugno 2025 per ottenerne la riforma nel senso di accogliere la petizione (nella sua domanda principale, fatta eccezione per la posizione di AO6, dimessa dalla lite) o in subordine il suo annullamento e il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio, con seguito di spese e ripetibili (di cui fr. 12'000.- per il solo primo grado) di entrambe le sedi a carico, in solido, dei convenuti AO5, AO3, AO2 e AO4.
I. Con risposte 26 agosto e 15 settembre 2025 AO2, da un lato, e AO5 con AO3, dall'altro, propongono di respingere il gravame (in ordine e nel merito), pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado. AO4 non si è invece determinato sull'appello.
Considerandi
in diritto:
1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie, il valore litigioso (fr. 30'001.-) supera la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto, l’appello 18 giugno 2025 contro la decisione 16 maggio 2025, notificata ai patrocinatori degli attori il 20 maggio 2025 (tracciamento dell'invio, agli atti), è tempestivo. Come sono tempestive le risposte all’appello 26 agosto e 15 settembre 2025, tenuto conto della sospensione dei termini dal 15 luglio al 15 agosto inclusi (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC).
2.
2.1 Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha anzitutto respinto una serie di eccezioni d'ordine formale sollevate dai convenuti (avverso la validità dell'autorizzazione ad agire per il fatto che la AP1 non aveva comunicato la sua assenza all'udienza di conciliazione [art. 204 cpv. 3 lett. a CPC]; contro la validità della procura rilasciata alla medesima; in merito a una presunta violazione del segreto professionale da parte dell'avv. PA1 [validamente liberato dall'allora amministratore unico AO4] e avverso la tempestività della petizione) e ha rifiutato la richiesta di tornare sulla decisione incidentale 10 novembre 2022 con cui il Pretore aveva già respinto una loro domanda di stralciare (anche nei loro confronti) la procedura in ragione della transazione raggiunta dagli attori con la AO6 (loc. cit., pag. 3 seg.).
2.2 Trattandosi della responsabilità degli amministratori (art. 754 CO) nel fallimento della società lesa (art. 757 CO), il Pretore aggiunto, appurata la legittimazione degli attori (in quanto cessionari dei diritti della massa in virtù dell'art. 260 LEF) a chiedere il risarcimento del danno subito dalla fallita, ha esaminato il primo presupposto (violazione di un dovere), in particolare in ordine agli obblighi di tenuta contabile e di avviso del giudice in caso sovraindebitamento della società (art. 725 CO, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2022, i fatti determinanti essendosi svolti prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2023, della modifica del 19 giugno 2020 [art. 1 delle relative Disposizioni transitorie]; loc. cit., pag. 4 seg.).
Relativamente a AO5, egli ha constatato che costui, oltre a essere stato amministratore unico dal 22 settembre 2008 al 13 dicembre 2012, aveva continuato ad agire come organo di fatto della società anche dopo di allora, rivestendo un ruolo centrale nel processo decisionale della società, tant'è che per la teste S______ B______ (consulente marketing per la società dal 2013 al 2016) l'interessato ancora nel 2016 era il titolare della medesima insieme a AO3. Egli aveva in particolare deciso nel 2015 di sollevare G______ G______ (divenuta A______ A______) dal mandato di assistenza nella contabilità e di incaricare G______ s______ fiduciari SA quantunque l'amministratore unico della società fosse AO2; continuava a istruire quest'ultimo in merito ai pagamenti da eseguire e aveva firmato, il 19 maggio 2015, insieme a AO3 i conti annuali e il rapporto di gestione 2013 nonostante entrambi non fossero più amministratori della società, suscitando le perplessità dello stesso legale della società (avv. PA1). L'istruttoria ha poi evidenziato che la tenuta contabile di FA1 era incompleta e inesatta (fatture doppie o non registrate, mancati o insufficienti accantonamenti in particolare per rapporto all'esposizione creditoria – di oltre fr. 1.8 milioni al 31 dicembre 2013 [perizia 25 agosto 2023, pag. 10 in fondo] – verso E______ T______ [che si trovava in grosse difficoltà finanziarie e che è fallita il 4 marzo 2015] e al debito per imposte alla fonte di almeno fr. 1.1 milioni), al punto da indurre la AO6 a revocare il proprio mandato. Le risultanze peritali (pag. 21 seg.) illustravano poi in maniera pacifica che la società versava in uno stato di sovraindebitamento che andava annunciato al giudice nella prospettiva dell'art. 725 vCO. Se non che AO5 non aveva intrapreso nulla in tale senso (loc. cit., pag. 5 a 7).
Le stesse considerazioni valevano, per il Pretore aggiunto, in relazione a AO3. Quanto alla situazione di AO2, il primo giudice gli ha ugualmente rimproverato di non avere avvisato il giudice malgrado l'indebitamento della società. La mancata trasmissione dei libri contabili da lui più volte richiesti prima dell'entrata in carica non lo liberava dalle sue responsabilità. Senza contare che a metà del 2015 egli aveva ricevuto la chiusura del 2013 ma non aveva compiuto approfondimenti (limitandosi a constatare che la società aveva un capitale sociale di fr. 1.240 milioni, dato però senza rilievo per la valutazione di un sovraindebitamento che risultava invece dalla incapacità degli attivi di coprire il capitale di terzi), nemmeno dopo avere ricevuto un precetto esecutivo da parte dell'attrice. Passività rimproverata, infine, anche a AO4, amministratore della società dal 21 gennaio 2016 fino al fallimento, il quale non aveva intrapreso nulla con riferimento agli obblighi previsti dall'art. 725 vCO (loc. cit., pag. 7 seg.).
2.3 Passando poi alla verifica del danno, il Pretore aggiunto ha rilevato che il pregiudizio causato da un ritardo nell'apertura della procedura fallimentare (il cosiddetto danno da procrastinazione: Fortführungsschaden) si determina confrontando la perdita registrata a bilancio (secondo i valori di liquidazione e non di esercizio) nel momento (t1) in cui il fallimento sarebbe stato pronunciato se l'amministrazione avesse rispettato il suo dovere di notifica al giudice, con la perdita a bilancio (sempre secondo i valori di liquidazione) nel momento (t2) in cui il fallimento è stato effettivamente pronunciato. Ricordato che spetta alla parte che procede contro l'amministratore allegare e provare il momento determinante, il Pretore aggiunto ha stabilito che gli attori inizialmente, con la petizione, si erano limitati a indicare vagamente il 2012 come l'anno che doveva "far accendere (…) un campanello d'allarme", salvo poi precisare in sede di replica (pag. 21) al 31 dicembre 2013 la data in cui gli amministratori avrebbero dovuto procedere con l'avviso al giudice. E seppure gli attori non avessero indicato la data in cui il fallimento sarebbe stato presumibilmente pronunciato, il primo giudice, fondandosi su una presunzione naturale riconosciuta da una parte della dottrina (Böckli, Schweizer Aktienrecht, 5a edizione, pag. 2356 n. 225) che fissa indicativamente tale termine in quattro/sei settimane dal momento in cui si sarebbe dovuto avvisare il giudice, ha concluso che quel momento (t1) poteva essere stabilito per la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2014.
Occorreva quindi confrontare la situazione debitoria nel momento t1 con quella esistente nel momento t2 in cui il fallimento era stato effettivamente pronunciato, ovvero il 4 ottobre 2017. Il perito, partendo dalle date (31 luglio 2014 e 31 luglio 2015) da lui indicate (in base alle domande che gli erano state fatte) come determinanti per procedere con l'avviso al giudice, aveva invero dichiarato di non essere in grado di determinare il danno a causa dell'inutilizzabilità del bilancio al 31 dicembre 2014 (perizia, pag. 21, 22 e 24). Se non che – ha precisato il Pretore aggiunto – gli attori nella replica avevano indicato il 31 dicembre 2013 (e nel memoriale conclusivo il 1° luglio 2013) quale data determinante per procedere con l'avviso al giudice e avrebbero dovuto di conseguenza allegare i valori a liquidazione a quel momento. Ciò che però non avevano fatto. Certo, essi avevano accennato più volte alla necessità di ricorrere al perito. Sta di fatto che sarebbe bastato chiedergli di allestire un bilancio al valore di liquidazione al 31 dicembre 2013 (operazione che sarebbe stata possibile siccome l'ultimo conto annuale firmato e corredato dei dettagli contabili era proprio quello a quella data). Ciò che essi invece non avevano fatto, privando così la causa delle indicazioni che avrebbero permesso al limite di procedere nel senso dell'art. 42 cpv. 2 CO e di calcolare i valori esistenti al momento t1 (gennaio/febbraio 2014) sulla base dei dati temporalmente vicini al 31 dicembre 2013. In difetto di qualsiasi dato riferibile al momento t1, veniva pertanto a mancare il primo dato determinante per potere calcolare il danno che risultava così non provato (loc. cit., pag. 8 a 10).
3. Preliminarmente, i convenuti AO5 e AO3 contestano "prudenzialmente" la ricevibilità dell'appello per il fatto che il memoriale è firmato per procura ("p.p.") da una terza persona che non risulta disporre del potere di rappresentanza (risposta all'appello, pag. 2). Visto l'esito dell'appello, la questione di sapere se la firma in questione sia ascrivibile – come sembrerebbe a prima vista – a una collega figurante nella carta intestata dello studio dell'avv. PA2 e sia coperta dalla procura agli atti che prevede la facoltà di subdelega (doc. A) può rimanere irrisolta. Non occorre pertanto istruire oltre la questione e procedere in base all'art. 132 CPC.
4. Gli appellanti, riepilogati i principi applicabili in materia, sostengono di avere adempiuto le esigenze di allegazione del danno così come le ha tracciate il Tribunale federale segnatamente nella sentenza 4A_218/2020 del 19 gennaio 2021. Rilevano che è sulla base delle loro richieste che il perito giudiziario ha allestito il bilancio – improntato ai principi di correttezza e prudenza – al 31 dicembre 2013. Bilancio (d'esercizio rettificato) che secondo loro equivaleva al bilancio a liquidazione del momento t1. Mentre la liquidità non era suscettibile di essere rettificata, i crediti da forniture e prestazioni (di cui il credito verso E______ T______ e le imposte alla fonte da pagare) contemplavano già i necessari accantonamenti per svalutazione di fr. 1.5 milioni. Quanto ai "ratei e risconti attivi" non si trattava di materiale utile ai fini dell'analisi contabile e comunque era di valore irrisorio, allorché il valore di liquidazione per gli "investimenti materiali" era per forza inferiore a quello esposto dal perito per una società in attività. Sul fronte dei passivi, poi, il perito si era espresso quando ha (ri)definito gli accantonamenti sicché la loro esposizione era congrua. Tali valutazioni – proseguono gli attori – non richiedono particolari conoscenze contabili ma si fondano su semplici competenze tecniche che ogni giurista – e a maggior ragione un giudice – deve avere. Da ciò essi desumono che seppure il perito non abbia espressamente indicato un valore di liquidazione, l'analisi contabile ha permesso di accertarlo in maniera incontrovertibile. Del resto il perito, nel suo complemento peritale del 1° luglio 2024, ha solo ribadito, a torto, che in difetto di bilanci intermedi non era possibile riferirsi al bilancio annuale più vicino. Cosa che invece il Pretore aggiunto, nel determinare il momento determinante t1 avrebbe correttamente fatto applicando l'art. 42 cpv. 2 CO. Sulla scorta del bilancio rettificato al 31 dicembre 2013 (ed equivalente a quello di liquidazione) essi concludono che al momento t1 il valore di liquidazione era di fr. -1'357'726.- (a fronte di attivi per fr. 7'966'003.- il capitale di terzi ammontava a fr. 9'323'729.-). Quanto al valore t2, esso si evinceva dalla graduatoria di fallimento (doc. F) e assommava a fr. - 1'416'094.83. Onde un danno da procrastinazione, pari alla differenza tra i valori t1 e t2, di almeno fr. 58'368.83 fondato su un mero calcolo logico-aritmetico che qualsiasi persona, quindi anche il giudice, può fare senza disporre di competenze particolari (memoriale, pag. 6 a 11).
Poco importa, per gli appellanti, che il perito, a torto e in maniera incomprensibile, non abbia ritenuto possibile determinare il valore di liquidazione in difetto dei bilanci intermedi che i convenuti avrebbero dovuto allestire in caso di sovraindebitamento. Seguire tale ragionamento significherebbe infatti rendere illusoria ogni causa di responsabilità. Ciò di cui era consapevole lo stesso Pretore aggiunto quando ha determinato il momento t1. Il primo giudice li avrebbe biasimati per non avere chiesto al perito di allestire un bilancio a valore di liquidazione al 31 dicembre 2013 ma in realtà è il perito che ha frainteso il momento determinante reputando non possibile allestire il medesimo. Spettava dunque al Pretore aggiunto, che disponeva di tutti gli elementi, determinare il danno da procrastinazione. Tanto più che essi con le conclusioni avevano spiegato che il perito giudiziario aveva già apportato le correzioni e avevano quantificato il danno che è sicuramente superiore ai fr. 30'001.- fatti valere in causa, sicché non occorreva precisarlo poiché raggiungeva almeno l'importo rivendicato (loc. cit., pag. 11 seg.).
4.1 Nella misura in cui rilevano che è sulla base delle loro richieste che il perito giudiziario ha allestito il bilancio al 31 dicembre 2013, gli appellanti non si avvedono che tale valutazione era stata da loro domandata nella prospettiva dell'art. 725 cpv. 2 vCO (v. perizia 25 agosto 2023, pag. 21, quesito n. 10), ovvero per determinare quale fosse il grado di sovraindebitamento a quella data e per stabilire quando l'amministratore unico avrebbe dovuto depositare i bilanci. Che il perito abbia compiuto tale esame sulla base del bilancio (esistente) a valore di esercizio non fa dubbio e non è censurabile (Wüstner in: Basler Kommentar, OR II, 4a edizione, n. 22 ad art. 725 vCO; Peter/Cavadini in: Commentaire romand, CO II, 2a edizione, n. 37 ad art. 725 vCO). Per contro che il bilancio a valore d'esercizio (pur con le rettifiche degli accantonamenti supplementari proposti dal perito sempre nell'ottica dell'art. 725 cpv. 2 vCO: perizia, pag. 21 seg.) al 31 dicembre 2013 equivalesse al bilancio a valore di liquidazione è un argomento nuovo, formulato in questi termini per la prima volta nell'appello e come tale irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC), oltre che fondato sulla mera opinione degli attori che non trova riscontro oggettivo. Nuovi e improponibili sono in particolare i motivi addotti dai medesimi per considerare le varie voci di bilancio rettificato ("liquidità", "crediti da forniture e prestazioni", "altri crediti", "ratei e risconti attivi", "investimenti materiali" e "passivi") equivalenti ai valori di liquidazione (v. appello, pag. 9 per rapporto al memoriale conclusivo del 13 gennaio 2025, pag. 14). A parte ciò, i valori d'esercizio dei beni della società non possono essere ripresi come valori di liquidazione senza una conferma peritale (giudiziaria; sull'insufficienza invece di una perizia di parte ai fini di tale determinazione cfr. Böckli, op. cit., pag. 2358) che nulla impediva agli attori di chiedere in prima istanza.
4.2 Come riconoscono per altro gli stessi appellanti nelle premesse del loro memoriale (pag. 4 seg.), nel calcolo del danno da procrastinazione entrano infatti unicamente in linea di conto i valori di liquidazione dei beni della società, poiché il suo fallimento ne comporta lo scioglimento (art. 736 n. 3 CO) e la liquidazione in conformità alle norme del diritto fallimentare (art. 740 cpv. 5 CO; DTF 136 III 322 consid. 3.2.1). Il valore di liquidazione è determinante non solo per fissare lo scoperto alla data in cui il fallimento è stato pronunciato, ma anche per definire il deficit alla data in cui il fallimento avrebbe dovuto essere pronunciato (DTF 136 III 322 consid. 3.2). In entrambi i casi il valore d'esercizio non ha invece più alcuna pertinenza nell'ottica della liquidazione societaria (DTF 136 III 322 consid. 3.2.1; STF 4A_97/2017 del 4 ottobre 2017 consid. 4.1.2). La determinazione del valore di liquidazione permette di far emergere eventuali riserve latenti (che possono risultare da ammortamenti, correzioni di valore, sopravvalutazioni dei passivi o sottovalutazione degli attivi) e che non sono invece considerate nel calcolo del valore di esercizio. Spetta all'attore sollecitare il tribunale affinché questo faccia allestire una perizia in cui vengono stabiliti i valori di liquidazione nei due predetti momenti determinanti (sentenze 4A_97/2017 del 4 ottobre 2017 consid. 4.1.2; 4A_270/2016 del 7 ottobre 2016 consid. 2.2.2), poiché è solo in questo modo che è possibile stabilire se il danno totale (subito dalla società) è almeno equivalente alle conclusioni prese dall'attore. A tal fine è irrilevante che l'incartamento della causa contenga tutti i documenti (segnatamente quelli contabili) disponibili. Non compete infatti al giudice ricostituire lo stato del patrimonio della società, atteso che in linea di principio solo un perito dispone delle necessarie conoscenze tecniche (STF 4A_97/2017, loc. cit.). Se l'attore non riesce ad allegare e provare il danno, il giudice deve statuire in suo sfavore in applicazione dell'art. 8 CC (DTF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b).
4.3 Non essendo stato chiesto al perito – al più tardi in sede di delucidazione e complemento – di allestire un bilancio a valore di liquidazione al 31 dicembre 2013 (o al 1° luglio 2013 in esito alle stesse risultanze peritali [pag. 21]) sulla scorta della documentazione esistente (firmata e corredata dei dettagli contabili: perizia, pag. 24), la conclusione pretorile, secondo cui gli attori non hanno fornito le indicazioni necessarie sullo stato della società a quel momento, sfugge alla critica. Contrariamente all'opinione – nuova - degli appellanti, non si tratta di un mero calcolo aritmetico fondato sulla logica che qualsiasi persona (e a maggior ragione un giudice) poteva fare senza competenze particolari e prescindendo da un accertamento specialistico. Anche perché tutto si ignora (i valori di liquidazione a quella data non essendo stati richiesti al perito e le correzioni da lui apportate riguardando altri aspetti) sull'esistenza di eventuali riserve latenti nel senso della giurisprudenza testé illustrata che avrebbe al limite permesso di abbozzare un simile calcolo (cfr. a tal proposito anche Böckli, op. cit., pag. 2357, secondo cui i valori di liquidazione di regola non sono desumibili dalla contabilità bensì richiedono misure probatorie dispendiose). Contrariamente a quanto asseverano gli appellanti, il Pretore aggiunto non disponeva di tutti gli elementi necessari per determinare il danno da procrastinazione. Né v'era spazio, in condizioni del genere, per un'applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO, a prescindere dal fatto che l'esistenza di un danno potesse ritenersi certa (STF 4A_97/2017 del 4 ottobre 2017 consid. 4.1.3). È infatti solo con l'ausilio di una perizia che accerta i valori di liquidazione che è possibile stabilire se il danno totale subito dalla società è almeno equivalente alle conclusioni prese dall'attore. In mancanza dei valori di liquidazione così accertati il danno da procrastinazione non può essere stabilito, nemmeno procedendo a una stima fondata sui bilanci agli atti a valore d'esercizio (STF 4A_587/2016 del 22 gennaio 2018 consid. 4 e consid. 4.3). Il richiamo di quest'ultima sentenza non giova così affatto alla tesi degli appellanti (v. memoriale, pag. 13 seg.).
4.4 Gli attori equivocano inoltre nella misura in cui rimproverano al perito di non avere ritenuto possibile determinare il valore di liquidazione non essendo stati allestiti, da parte dei convenuti, i bilanci intermedi come invece avrebbero dovuto fare in caso di sovraindebitamento. Gli appellanti trascurano infatti l'accertamento pretorile secondo cui il perito aveva indicato di non potere determinare il danno da procrastinazione per via dell'inutilizzabilità del bilancio al 31 dicembre 2014 – e non solo (come pretendono gli appellanti) per la mancanza (per altro tipica in questi casi: Böckli, op. cit., pag. 2356) dei bilanci intermedi – dovuta all'assenza dei bilanci ordinari dopo il 31 dicembre 2013, visto che l'ultimo conto annuale firmato e corredato dei dettagli contabili era quello a quest'ultima data. Essi dimenticano inoltre che, stando sempre alla decisione impugnata, tale conclusione peritale conseguiva dal fatto che M______ B______ aveva inteso, in base alle domande che gli erano state fatte, calcolare il danno partendo dalle date da lui indicate come momenti determinanti (il 31 luglio 2014 e il 31 luglio 2015, essendo il bilancio al 31 dicembre 2012 stato presentato solo con ritardo il 28 maggio 2014 anziché come avrebbe dovuto essere entro il 30 giugno 2013, e quello al 31 dicembre 2013 essendo stato presentato solo il 19 maggio 2015 anziché entro il 30 giugno 2014) per fissare il giorno (t1) in cui si sarebbe dovuto avvisare il giudice a norma dell'art. 725 cpv. 2 vCO (sentenza impugnata, pag. 9 seg., con riferimento alla perizia del 25 agosto 2023, pag. 21, 22 e 24). Orbene, con tale argomentazione gli attori nemmeno si confrontano sicché al proposito l'appello risulta finanche irricevibile per carenza di motivazione. A parte ciò, gli appellanti trascurano che lo stesso perito giudiziario aveva – contrariamente a quanto essi pretendono – anche in sede di complemento 1° luglio 2024 (pag. 3) posto l'accento sulla mancanza della documentazione societaria (e non sull'assenza di bilanci intermedi, come detto tipica in situazioni del genere) per rilevare l'impossibilità di determinare il danno da procrastinazione alle date da lui indicate come momenti determinanti (il 31 luglio 2014 e il 31 luglio 2015) in base alle domande che gli erano state fatte. Tant'è che in quella occasione M______ B______ aveva precisato che la documentazione societaria (contratti, fatture, corrispondenza, ecc.) "permetterebbe, anche se probabilmente con molta difficoltà, di tentare di allestire un bilancio intermedio di liquidazione alla data della mancata notifica di insolvenza" (come detto da lui indicata, sulla base delle domande che gli erano state fatte, ovvero al 31 luglio 2014 e al 31 luglio 2015). E ad ogni buon conto – come già detto dianzi (sopra, consid. 4.1 e 4.3) - nulla avrebbe impedito agli attori di chiedere al perito di determinarsi sul valore a liquidazione al 31 dicembre 2013 (ovvero alla data da loro indicata nella replica come determinante per procedere all'avviso), posto che tale accertamento avrebbe poi al limite permesso al Pretore aggiunto di calcolare – in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO – i valori alla fine di gennaio o all’inizio di febbraio 2014, ovvero alla data in cui sulla base della presunzione naturale applicata dal primo giudice il fallimento sarebbe stato poi presumibilmente pronunciato (v. decisione impugnata, pag. 10).
5. Gli appellanti si riferiscono alla STF 4A_271/2016 del 16 gennaio 2017 (parzialmente pubblicata in DTF 143 III 106) per sostenere che nel caso specifico il perito avrebbe effettuato proprio quanto aveva richiesto il Tribunale federale in quel precedente, ovvero la correzione dei valori, per determinare la corretta situazione contabile della società (memoriale, pag. 12 seg.). Essi accennano tuttavia agli argomenti dell'attrice in quel procedimento la quale per rimediare all'assenza di bilanci a valore di liquidazione con l'ausilio di una perizia di parte aveva – invano – effettuato delle correzioni di valore che il tribunale commerciale di Zurigo, negando l'applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO per la determinazione del danno, aveva per finire ritenuto insufficientemente allegate e sostanziate (loc. cit., consid. 4.1 e 4.2). A parte ciò, già si è detto che le correzioni effettuate dal perito giudiziario nella procedura in rassegna riguardavano altri aspetti (segnatamente: gli accantonamenti supplementari di fr. 1.5 milioni per il credito verso E______ T______ e di fr. 1.1 milioni per l'imposta alla fonte da pagare) e seguivano altre finalità (l'accertamento del momento determinante per l'avviso secondo l'art. 725 vCO sulla scorta del bilancio a valore di esercizio), sicché non potevano essere riprese per considerarle ai fini di un bilancio a valore di liquidazione. Al proposito non giova ripetersi.
6. In via subordinata gli appellanti postulano che la decisione impugnata sia annullata e che la causa sia rinviata al primo giudice per nuovo giudizio. Essi rilevano che, nonostante il Pretore avesse ordinato il 4 agosto 2021 al perito di accertare la veridicità dei bilanci 2012-2014 e di apportare gli adeguamenti necessari, rispettivamente di allestire una perizia giudiziaria sul valore di liquidazione della società sia al momento in cui avrebbe dovuto essere aperto il fallimento che al momento del fallimento effettivo, calcolando il danno da procrastinazione, il primo giudice a torto ha addossato loro la mancata risposta del perito quantunque avessero più volte sollecitato l'esperto a rispondere. Avvedendosi che l'esperto non rispondeva correttamente sul valore di liquidazione nei momenti determinanti, il primo giudice avrebbe dovuto a loro parere, trattandosi di una questione di diritto, formulare lui d'ufficio la domanda in questione in applicazione degli art. 153 cpv. 2, 56 e 183 cpv. 1 CPC. Ciò non li avrebbe avvantaggiati indebitamente, non avendo essi agito in maniera negligente ed essendo, al contrario, i convenuti venuti meno al loro obbligo di collaborazione omettendo di fornire la documentazione necessaria alla quantificazione del danno (memoriale, pag. 15 seg.).
6.1 Gli appellanti perdono di vista tuttavia la motivazione del Pretore aggiunto il quale, come già visto prima (consid. 4.4), ha accertato che il perito aveva indicato di non potere determinare il danno da procrastinazione per via dell'inutilizzabilità del bilancio al 31 dicembre 2014 dovuta all'assenza dei bilanci ordinari dopo il 31 dicembre 2013 (visto che l'ultimo conto annuale firmato e corredato dei dettagli contabili era quello a quest'ultima data) e che tale conclusione peritale conseguiva dal fatto che M______ B______ aveva inteso, in base alle domande che gli erano state fatte, calcolare il danno partendo dalle date da lui indicate come momenti determinanti (il 31 luglio 2014 e il 31 luglio 2015, essendo il bilancio al 31 dicembre 2012 stato presentato solo con ritardo il 28 maggio 2014, e quello al 31 dicembre 2013 solo il 19 maggio 2015) per fissare il giorno (t1) in cui si sarebbe dovuto avvisare il giudice a norma dell'art. 725 cpv. 2 vCO. Come detto, gli appellanti non discutono questo accertamento, sicché la decisione impugnata sfugge al riguardo alla critica.
6.2 Ma quand'anche si volesse fare astrazione da ciò, l'esito del giudizio non muterebbe. Sulla base dei quesiti n. 9 e 10 posti dagli attori ("Dica il perito se dai bilanci agli atti (considerando la documentazione contabile mancante e non prodotta agli atti, dopo le eventuali correzioni che il perito apporterà ai bilanci agli atti) risulta una situazione di cui all'art. 725 cpv. 2 CO al 31 dicembre 2012[/2013] e di stabilire esattamente quale sarebbe stato il grado di sovraindebitamento della società. In caso affermativo, indichi il perito a partire da quale data l'amministratore unico avrebbe dovuto depositare i bilanci"), il perito (pag. 21) aveva risposto in merito al quesito n. 9 (situazione al 31 dicembre 2012) che "In relazione alla data di un eventuale avviso al Giudice, in considerazione della data di allestimento del bilancio al 31.12.2012 del 28.5.2014 (ricordo che il termine per la chiusura secondo il CO sarebbe stato il 30.6.2013), la società avrebbe dovuto allestire un bilancio intermedio al 31 maggio 2014 con i valori di continuazione e di alienazione. Se anche dai bilanci intermedi fosse risultata una situazione di sovraindebitamento e in assenza di una possibilità o volontà degli azionisti di risanare il bilancio, a mio parere al più tardi al 31.7.2014 CDC avrebbe dovuto avvisare il giudice della situazione di sovraindebitamento". E in merito del quesito n. 10 (situazione al 31 dicembre 2013) egli aveva risposto (pag. 22) che "in considerazione della data di allestimento del bilancio al 31.12.2013 del 19.5.2015 (ricordo che il termine per la chiusura secondo il CO sarebbe stato il 30.6.2014), la società avrebbe dovuto allestire un bilancio intermedio al 31.5.2015 con i valori di continuazione e di alienazione. Se anche dai bilanci intermedi fosse risultata una situazione di sovraindebitamento e in assenza di una possibilità o volontà degli azionisti di risanare il bilancio, a mio parere al più tardi al 31.7.2015 CDC avrebbe dovuto avvisare il giudice della situazione di sovraindebitamento".
Ciò posto, al perito era poi stato chiesto (quesito n. 12) di allestire "se ha risposto affermativamente ai quesiti peritali no. 9 e/o 10 e/o 11, una perizia del valore di liquidazione della società FA1, sia al momento in cui avrebbe dovuto essere aperto il fallimento, che al momento dell'effettiva pronuncia del medesimo". Al che M______ B______ (pag. 24) aveva risposto che "In assenza di bilanci ordinari dopo il 31.12.2013, dei bilanci intermedi a valori di liquidazione (da allestire ai sensi dell'art. 725 cpv. 2 quando vi è un fondato timore che la società possa essere sovraindebitata) e della documentazione societaria (fatture, contratti, corrispondenza ecc…), non è a mio parere possibile allestire una perizia sul valore di liquidazione di CDC sia al momento in cui avrebbe dovuto essere pronunciato il fallimento che al momento dell'effettiva pronuncia del medesimo", atteso che "l'ultimo conto annuale firmato e corredato dai dettagli contabili" era quello al 31 dicembre 2013 e aveva trovato conferma anche nell'ultima dichiarazione fiscale inoltrata, allorché i bilanci al 31 dicembre 2014 divergevano tra di loro e non erano stati firmati mentre quello al 31 dicembre 2015 (doc. 3) non aveva alcun collegamento logico con i bilanci precedenti.
Alla luce di questi accertamenti, la conclusione pretorile secondo cui spettava agli attori – che con la replica avevano indicato al 31 dicembre 2013 la data determinante per procedere con l'avviso al giudice – allegare i valori di liquidazione a quel momento e, per la necessità di fare capo a un perito, chiedere a costui di stilare un bilancio al valore di liquidazione al 31 dicembre 2013 (ciò che sarebbe stato senz'altro possibile per quanto illustrato dianzi), non è censurabile. Incombe infatti all'attore l'onere di allegare e provare il peggioramento della situazione finanziaria della società, ovvero allegare e dimostrare, al valore di liquidazione, lo stato patrimoniale della società alle due date di riferimento, fermo restando che se l'attore non vi riesce, il giudice deve statuire in suo sfavore in applicazione dell'art. 8 CC (STF 4A_97/2017 del 4 ottobre 2017 consid. 4.1.3). Gli appellanti vanno dunque rimessi alle proprie responsabilità.
6.3 Non soccorre infine agli appellanti (memoriale, pag. 15 segg.) il richiamo all'art. 153 cpv. 2 CPC, norma che, in via eccezionale, introduce un alleggerimento della massima dispositiva e regola la raccolta di prove d'ufficio in caso – estraneo alla fattispecie in rassegna – di notevoli dubbi su fatti non controversi. Né giova loro l'invocazione dell'art. 56 CPC. Debitamente assistiti da un rappresentante professionale, gli attori non potevano infatti ignorare l'onere di allegazione e di deduzione delle prove loro incombente e testé descritto, di modo che non potevano contare su un interpello del Pretore aggiunto e quindi su uno strumento che mira a evitare che una parte perda un proprio diritto in ragione della sua inesperienza e che in ogni caso – dato l'obbligo di imparzialità del giudice - non è destinato a compensare negligenze processuali delle parti (DTF 4A_282/2024 del 7 maggio 2025, consid. 3.1.3 con richiami). Similmente è escluso il ricorso all'art. 183 cpv. 1 CPC per sostenere che spettava al Pretore aggiunto formulare d'ufficio la domanda in questione. Il Tribunale federale ha ribadito ancora di recente che la facoltà concessa da tale disposto non può svuotare di ogni portata la massima dispositiva, che essa è in un certo senso un'alternativa all'interpello ma non deve contravvenire al dovere di imparzialità del giudice e che se gli attori sono patrocinati da un avvocato il giudice non può avvalersi di tale norma (STF 4A_47/2023 del 1° novembre 2024 consid. 4). Che poi i convenuti non abbiano fornito tutta la documentazione necessaria non dispensava gli attori dai loro obblighi processuali, a prescindere da un eventuale alleggerimento probatorio offerto dall'art. 42 cpv. 2 CO (Böckli, op. cit., pag. 2352). L'appello manca pertanto di consistenza.
7. Poiché già il primo presupposto (l'esistenza e l'ammontare del danno) per un risarcimento fondato sull'art. 754 CO viene meno, non occorre vagliare le ulteriori condizioni e in particolare il tema della violazione degli obblighi degli amministratori che gli appellati rimettono in discussione (osservazioni di AO2, pag. 2 segg.; osservazioni di AO5 e AO3, pag. 3 seg.). Come non giova esaminare la questione dell'eventuale solidarietà e del regresso tra più responsabili (art. 759 CO) sollevata dagli appellanti (memoriale, pag. 14).
8. Se ne conclude che l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese processuali della procedura d'appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 30'001.- (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza – metà ciascuno (art. 106 cpv. 3 CPC; Hofmann/Baeckert in: Basler Kommentar, ZPO, 4a edizione, n. 10 ad art. 106 CPC) – degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC) che rifonderanno – sempre metà ciascuno – a AO5 con AO3 e a AO2 un'adeguata indennità per ripetibili. Nessuna indennità è invece attribuita a AO4 che non ha presentato osservazioni al gravame.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 18 giugno 2025 di AP1 e di PA1 è respinto.
2. Le spese processuali di appello di fr. 4'000.- sono poste per metà ciascuno a carico degli appellanti che rifonderanno, sempre metà ciascuno, a AO5 e AO3 complessivi fr. 3'000.- e a AO2 fr. 3'000.- per ripetibili.
3. Notificazione:
- avvocati PA2 e PA3, Via a______ R______ __, Lo______;
- AO4, Via S______ ___, S______;
- ________;
- avv. PA5, S______ F______, Via L______ _/Via C______ ___, Lu______.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).