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Decisione

13.2003.2

stralcio della causa per mancanza d'interesse giuridico

12 aprile 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente

per giudicare nella procedura di ricusazione arbitrale promossa con istanza del

12 febbraio 2003 da

__________, __________

(patrocinata

dall'__________, __________)

nei

confronti dell'arbitro

__________,

__________, designato da

__________, __________

(patrocinato dall'__________, __________);

premesso

che con sentenza del 28 marzo 1997 il Segretario assessore del Distretto di

Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio in luogo e vece del Pretore il

matrimonio contratto il 21 ottobre 1978 a __________ (__________) da __________

e __________;

rilevato

che nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio, parzialmente omologata

dal primo giudice, le parti hanno riservato l'esclusiva competenza di un

tribunale arbitrale per sindacare l'interpretazione, la validità e

l'applicazione della convenzione medesima;

ricordato

che, sorte divergenze fra gli ex coniugi circa l'indicizzazione della rendita

vitalizia in favore dell'ex moglie, il 18 dicembre 2002 quest'ultima ha dato

avvio al procedimento arbitrale, nominando quale arbitro __________ di __________,

mentre il 14 gennaio 2003 __________ ha designato quale arbitro, da parte sua, __________

di __________;

rammentato

che il 12 febbraio 2003 __________ si è rivolta a questa Camera, postulando la

ricusazione dell'arbitro __________ e l'assegnazione di un termine di 30 giorni

affinché __________ fosse tenuto a sceglierne un altro;

preso

Considerandi

atto che nelle sue osservazioni del 21 febbraio 2003 __________ ha proposto di

respingere l'istanza e che __________ ha chiesto finanche di dichiarare

l'istanza temeraria;

appurato

che l'11 marzo 2003 __________ e __________ hanno informato questa Camera di

avere intavolato colloqui per giungere a una composizione stragiudiziale sul

merito del contenzioso;

stabilito

che con lettera del 12 gennaio 2004 __________ ha annunciato l'intervenuto

accordo, ciò che rendeva l'arbitrato “senza oggetto” e comportava lo stralcio

del procedimento in esame, le parti rimettendosi al prudente criterio della

Camera quanto alle spese e alle ripetibili;

constatato

che il 20 gennaio 2004 __________ ha confermato di aderire allo stralcio dell'istanza

di ricusazione;

osservato

che, interpellate dal giudice delegato, le parti hanno concordemente comunicato

il 5 aprile 2005 di rinunciare a indennità per ripetibili;

accertato

che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli siccome priva d'interesse

giuridico;

ritenuto

che non è il caso di riprodurre in questa sede l'accordo stipulato dalle parti

(per altro neppure comunicato alla Camera nella sua integralità), come chiede

l'istante, il presente decreto avendo mero carattere dichiarativo;

considerato

che, ciò posto, si giustifica eccezionalmente di soprassedere al prelievo di

tasse e spese, mentre in materia di ripetibili non v'è motivo per scostarsi

dalla libera pattuizione delle parti;

richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. L'istanza

di ricusa è dichiarata priva d'interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

– , ;

– , ;

– , .

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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