13.2003.2
stralcio della causa per mancanza d'interesse giuridico
12 aprile 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
13.2003.2
Data decisione, Autorità:
12.04.2005, ICCA
Titolo:
stralcio della causa per mancanza d'interesse giuridico
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
MANCANZA DI INTERESSE
RICUSAZIONE
STRALCIO
art. 351 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
13.2003.2
Lugano
12 aprile 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente
per giudicare nella procedura di ricusazione arbitrale promossa con istanza del
12 febbraio 2003 da
__________, __________
(patrocinata
dall'__________, __________)
nei
confronti dell'arbitro
__________,
__________, designato da
__________, __________
(patrocinato dall'__________, __________);
premesso
che con sentenza del 28 marzo 1997 il Segretario assessore del Distretto di
Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio in luogo e vece del Pretore il
matrimonio contratto il 21 ottobre 1978 a __________ (__________) da __________
e __________;
rilevato
che nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio, parzialmente omologata
dal primo giudice, le parti hanno riservato l'esclusiva competenza di un
tribunale arbitrale per sindacare l'interpretazione, la validità e
l'applicazione della convenzione medesima;
ricordato
che, sorte divergenze fra gli ex coniugi circa l'indicizzazione della rendita
vitalizia in favore dell'ex moglie, il 18 dicembre 2002 quest'ultima ha dato
avvio al procedimento arbitrale, nominando quale arbitro __________ di __________,
mentre il 14 gennaio 2003 __________ ha designato quale arbitro, da parte sua, __________
di __________;
rammentato
che il 12 febbraio 2003 __________ si è rivolta a questa Camera, postulando la
ricusazione dell'arbitro __________ e l'assegnazione di un termine di 30 giorni
affinché __________ fosse tenuto a sceglierne un altro;
preso
Considerandi
atto che nelle sue osservazioni del 21 febbraio 2003 __________ ha proposto di
respingere l'istanza e che __________ ha chiesto finanche di dichiarare
l'istanza temeraria;
appurato
che l'11 marzo 2003 __________ e __________ hanno informato questa Camera di
avere intavolato colloqui per giungere a una composizione stragiudiziale sul
merito del contenzioso;
stabilito
che con lettera del 12 gennaio 2004 __________ ha annunciato l'intervenuto
accordo, ciò che rendeva l'arbitrato “senza oggetto” e comportava lo stralcio
del procedimento in esame, le parti rimettendosi al prudente criterio della
Camera quanto alle spese e alle ripetibili;
constatato
che il 20 gennaio 2004 __________ ha confermato di aderire allo stralcio dell'istanza
di ricusazione;
osservato
che, interpellate dal giudice delegato, le parti hanno concordemente comunicato
il 5 aprile 2005 di rinunciare a indennità per ripetibili;
accertato
che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli siccome priva d'interesse
giuridico;
ritenuto
che non è il caso di riprodurre in questa sede l'accordo stipulato dalle parti
(per altro neppure comunicato alla Camera nella sua integralità), come chiede
l'istante, il presente decreto avendo mero carattere dichiarativo;
considerato
che, ciò posto, si giustifica eccezionalmente di soprassedere al prelievo di
tasse e spese, mentre in materia di ripetibili non v'è motivo per scostarsi
dalla libera pattuizione delle parti;
richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L'istanza
di ricusa è dichiarata priva d'interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
– , ;
– , ;
– , .
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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