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Decisione

13.2004.8

lodo arbitrale, dichiarazione di forza esecutiva

15 settembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per giudicare sull'istanza del 4 agosto 2004

presentata da

ISTA1

(patrocinato dal lic. iur. __________,

RAPP1)

chiedente

che sia dichiarato esecutivo il lodo emanato il 30 settembre 2000

dall'arbitro unico arch. __________, __________, nella causa promossa contro

l'istante con petizione del 2 ottobre 1998 da

e __________ CONV1

in

merito a pretese derivanti dall'uso, dal godimento, dall'amministrazione e

dalla manutenzione delle particelle n. 1602 e 2364 RT (ora particella n. 1130

RT) di __________, come pure della particella n. 872 RFD di __________, oltre

che dagli investimenti profusi in tali immobili;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolta

l'istanza;

2. Il

giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: che,

chiamato a statuire su pretese derivanti dall'uso, dal godimento, dall'amministrazione

e dalla manutenzione delle particelle n. 1602 e 2364 RT (ora particella n. 1130

RT) di __________, come pure della particella n. 872 RFD di __________, oltre

che dagli investimenti profusi in tali immobili, l'arbitro unico arch.

__________ ha fissato in complessivi fr. 67 790.15 la spettanza di ISTA1

nei confronti della madre CONV1, in

fr. 29 035.35 quella di ISTA1

nei confronti del fratello CONV1 e in fr. 99 971.80 quella di CONV1 nei

confronti della madre CONV1;

che con

istanza del 4 agosto 2004 ISTA1 ha invitato questa Camera a certificare la

forza esecutiva del lodo;

che il

giudice delegato della Camera ha impartito ad CONV1 e CONV1, il 9 agosto 2004,

un termine di dieci giorni per formulare eventuali osservazioni, avvertendoli

che la decorrenza infruttuosa del termine sarebbe stata interpretata come

rinuncia a contestazioni;

che nulla

è pervenuto a tutt'oggi da parte loro;

e considerando

in diritto: che

giusta l'art. 44 cpv. 1 CIA (RS 279 = RL 3.3.2.1.5) su richiesta di una parte

l'autorità giudiziaria prevista dall'art. 3 lett. g CIA dichiara esecutivo,

Considerandi

come una sentenza ordinaria, un lodo verten­te su qualsiasi pretesa

compromettibile (art. 5 CIA) qualora le parti abbiano accettato il lodo

formalmente (lett. a), non sia stato interposto un tempestivo ricorso per

nullità (lett. b), non sia stato attribuito effetto sospensivo a un ricorso per

nullità introdotto in tempo utile (lett. c) oppure un eventuale ricorso per nullità

sia divenuto privo di oggetto o sia stato respinto (lett. d);

che

l'autorità giudiziaria prevista dall'art. 3 lett. g CIA è, nel Cantone Ticino,

la Camera civile di appello (art. 2 del decreto legislativo concernente

l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sull'arbitrato: RL

3.3.2.1

), la quale statuisce applicando la procedura non contenziosa di

camera di consiglio (art. 3 cpv. 2 del decreto medesimo, con rinvio all'art.

360.

CPC);

che in

concreto la decisione prodotta è effettivamente un lodo arbitrale (non un semplice

referto di arbitratore né una decisione provvisionale o interlocutoria), emesso

a termini di equità, e che l'oggetto della contestazione rientrava senza dubbio

nella libera disponibilità delle parti;

che

contro tale lodo CONV1 e CONV1 hanno esperito il 30 ottobre 2000 un ricorso per

nullità, il quale tuttavia è stato respinto da questa Camera con sentenza del

15.

novembre 2001 (inc. 11.2000.134);

che

quest'ultima sentenza non è stata impugnata sul piano federale ed è pertanto

passata in giudicato;

che, ciò

premesso, le condizioni disposte dall'art. 44 cpv. 1 CIA sono date e il lodo

dev'essere dichiarato esecutivo alla stregua di una sentenza ordinaria, con

relativa menzione in calce all'esemplare prodotto (art. 44 cpv. 2 CIA);

che gli

oneri processuali vanno a carico dell'istante, CONV1 e CONV1 non essendosi

opposti alla dichiarazione di esecutività e non potendo quindi essere considerati

soccombenti (nell'accezione dell'art. 148 cpv. 1 CPC);

che per

gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza

è accolta, nel senso che il lodo emesso fra le parti il

30.

settembre 2000 dall'arbitro unico arch. __________ è dichiarato esecutivo.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.

sono

posti a carico dell'istante.

3.

Intimazione:

–,;

–;

–.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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