13.2004.8
lodo arbitrale, dichiarazione di forza esecutiva
15 settembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
13.2004.8
Data decisione, Autorità:
15.09.2004, ICCA
Titolo:
lodo arbitrale, dichiarazione di forza esecutiva
DICHIARAZIONE DI FORZA ESECUTIVA
Incarto n.
13.2004.8
Lugano,
15 settembre
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza del 4 agosto 2004
presentata da
ISTA1
(patrocinato dal lic. iur. __________,
RAPP1)
chiedente
che sia dichiarato esecutivo il lodo emanato il 30 settembre 2000
dall'arbitro unico arch. __________, __________, nella causa promossa contro
l'istante con petizione del 2 ottobre 1998 da
e __________ CONV1
in
merito a pretese derivanti dall'uso, dal godimento, dall'amministrazione e
dalla manutenzione delle particelle n. 1602 e 2364 RT (ora particella n. 1130
RT) di __________, come pure della particella n. 872 RFD di __________, oltre
che dagli investimenti profusi in tali immobili;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza;
2. Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: che,
chiamato a statuire su pretese derivanti dall'uso, dal godimento, dall'amministrazione
e dalla manutenzione delle particelle n. 1602 e 2364 RT (ora particella n. 1130
RT) di __________, come pure della particella n. 872 RFD di __________, oltre
che dagli investimenti profusi in tali immobili, l'arbitro unico arch.
__________ ha fissato in complessivi fr. 67 790.15 la spettanza di ISTA1
nei confronti della madre CONV1, in
fr. 29 035.35 quella di ISTA1
nei confronti del fratello CONV1 e in fr. 99 971.80 quella di CONV1 nei
confronti della madre CONV1;
che con
istanza del 4 agosto 2004 ISTA1 ha invitato questa Camera a certificare la
forza esecutiva del lodo;
che il
giudice delegato della Camera ha impartito ad CONV1 e CONV1, il 9 agosto 2004,
un termine di dieci giorni per formulare eventuali osservazioni, avvertendoli
che la decorrenza infruttuosa del termine sarebbe stata interpretata come
rinuncia a contestazioni;
che nulla
è pervenuto a tutt'oggi da parte loro;
e considerando
in diritto: che
giusta l'art. 44 cpv. 1 CIA (RS 279 = RL 3.3.2.1.5) su richiesta di una parte
l'autorità giudiziaria prevista dall'art. 3 lett. g CIA dichiara esecutivo,
Considerandi
come una sentenza ordinaria, un lodo vertente su qualsiasi pretesa
compromettibile (art. 5 CIA) qualora le parti abbiano accettato il lodo
formalmente (lett. a), non sia stato interposto un tempestivo ricorso per
nullità (lett. b), non sia stato attribuito effetto sospensivo a un ricorso per
nullità introdotto in tempo utile (lett. c) oppure un eventuale ricorso per nullità
sia divenuto privo di oggetto o sia stato respinto (lett. d);
che
l'autorità giudiziaria prevista dall'art. 3 lett. g CIA è, nel Cantone Ticino,
la Camera civile di appello (art. 2 del decreto legislativo concernente
l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sull'arbitrato: RL
3.3.2.1
), la quale statuisce applicando la procedura non contenziosa di
camera di consiglio (art. 3 cpv. 2 del decreto medesimo, con rinvio all'art.
360.
CPC);
che in
concreto la decisione prodotta è effettivamente un lodo arbitrale (non un semplice
referto di arbitratore né una decisione provvisionale o interlocutoria), emesso
a termini di equità, e che l'oggetto della contestazione rientrava senza dubbio
nella libera disponibilità delle parti;
che
contro tale lodo CONV1 e CONV1 hanno esperito il 30 ottobre 2000 un ricorso per
nullità, il quale tuttavia è stato respinto da questa Camera con sentenza del
15.
novembre 2001 (inc. 11.2000.134);
che
quest'ultima sentenza non è stata impugnata sul piano federale ed è pertanto
passata in giudicato;
che, ciò
premesso, le condizioni disposte dall'art. 44 cpv. 1 CIA sono date e il lodo
dev'essere dichiarato esecutivo alla stregua di una sentenza ordinaria, con
relativa menzione in calce all'esemplare prodotto (art. 44 cpv. 2 CIA);
che gli
oneri processuali vanno a carico dell'istante, CONV1 e CONV1 non essendosi
opposti alla dichiarazione di esecutività e non potendo quindi essere considerati
soccombenti (nell'accezione dell'art. 148 cpv. 1 CPC);
che per
gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che il lodo emesso fra le parti il
30.
settembre 2000 dall'arbitro unico arch. __________ è dichiarato esecutivo.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.
–
sono
posti a carico dell'istante.
3.
Intimazione:
–,;
–;
–.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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