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Decisione

13.2006.4

NOMINA DI ARBITRO cia

28 novembre 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

13.2006.4

Data decisione, Autorità:

28.11.2006, IICCA

Titolo:

NOMINA DI ARBITRO cia

DESIGNAZIONE O NOMINA DEGLI ARBITRI

art. 3 CIA

Incarto n.

13.2006.4

Lugano

28 novembre

2006/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Pellegrini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare, quale autorità competente in

materia arbitrale ai sensi dell’art. 2 del DL concernente l’adesione del Canton

Ticino al Concordato intercantonale sull’arbitrato e l’attuazione della legge

federale sul diritto internazionale privato in materia di arbitrato

internazionale, sull’istanza di nomina di arbitro del 3 novembre 2006 presentata da

IS 1 __________

rappr. dall’ RA 1

contro

CO 1

CO 2

sentita la sola parte convenuta all'udienza di

discussione 22 novembre 2006 alla quale l’istante non ha presenziato;

Letti ed esaminati gli

atti ed i documenti dell'incarto

Considerato

in fatto ed in

diritto:

che le parti hanno sottoscritto il 5 novembre 1992 un contratto di

locazione relativo a locali commerciali (negozio di vendita, deposito, ecc.)

nella casa __________ part. n. __________ RF a M__________;

che

il contratto prevede che eventuali controversie derivanti da quegli accordi

sono da sottoporre al giudizio di un arbitro unico che deciderà secondo equità

seguendo la procedura prevista dal Concordato intercantonale sull’arbitrato

(clausola compromissoria n. 15);

che

le parti non hanno potuto accordarsi sul nome dell’arbitro, sicché la parte

istante si è rivolta al presidente della seconda Camera civile del Tribunale di appello, a norma della

clausola compromissoria;

che

quest'autorità giudiziaria provvede alla nomina dell’arbitro, ai sensi dei

combinati art. 3 CIA e 2 DL concernente l'adesione del Canton Ticino al Concordato

intercantonale sull'arbitrato e l'attuazione della legge federale sul diritto

internazionale privato in materia di arbitrato internazionale, designando

l'avv. R__________ __________, B__________, che già si è dichiarato d'accordo;

che

la tassa di giustizia e le spese vanno poste a carico dell’istante, i convenuti

essendosi rimessi al giudizio della Camera e non potendo pertanto essere

considerati soccombenti;

Per i quali motivi

visto l'art. 3 CIA

e, per le spese, gli

art. 147 CPC e la vigente TG

dichiara e

pronuncia:

1. L'istanza

di nomina di arbitro 3 novembre 2006 di IS 1, M__________, è accolta e di

conseguenza l’avv. R__________, B__________, è designato arbitro unico per

occuparsi della controversia che oppone l'istante a P__________ e L__________ M__________,

M__________.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 250.-), da

anticiparsi dall'istante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono

ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

-

Comunicazione all'arbitro designato avv. R__________ T__________,

B__________.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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