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Decisione

13.2008.8

Dichiarazione esecutività lodo arbitrale internazionale

30 gennaio 2009Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

13.2008.8

Data decisione, Autorità:

30.01.2009, IICCA

Titolo:

Dichiarazione esecutività lodo arbitrale internazionale

CLAUSOLA ARBITRALE

art. 192 cpv. 1 LDIP

Incarto n.

13.2008.8

Lugano

30 gennaio

2009/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

statuente quale autorità giudiziaria ai sensi

dell’art. 5 del Decreto legislativo concernente l’adesione del Cantone Ticino

al Concordato intercantonale sull’arbitrato (CIA) e l’attuazione della legge

federale sul diritto internazionale privato in materia di arbitrato

internazionale;

vista l’istanza 15 dicembre 2008 presentata da Tomo

Mahoric, chiedente che sia dichiarato esecutivo il lodo arbitrale pronunciato

dall’arbitro unico avv. Gianluca Generali, Lugano, il 7 novembre 2008 nella

vertenza che oppone

IS 1

rappr. dall’avv. __________ __________ __________ __________

Considerandi

a

CO 1

rappr. da PA 2

accertato che il

lodo in questione è stato notificato alle parti il medesimo 7 novembre 2008 e

che contro di esso non è stato interposto ricorso, come confermato dalla

Cancelleria del Tribunale federale il 12 gennaio 2009;

constatato che le

parti hanno sottoscritto il 28 gennaio 2005 un contratto la cui clausola

arbitrale esclude l’impugnabilità del lodo giusta l’art. 192 cpv. 1 LDIP;

in applicazione degli

art. 192 cpv. 2, 193 cpv. 2 LDIP;

decreta 1. Il

lodo emanato il 7 novembre 2008 dall’arbitro unico avv. __________ __________, __________,

nella procedura vertente tra IS 1 e CO 1, è esecutivo.

2.

La

tassa di giustizia (fr. 150.--) e le spese (fr. 50.-) di complessivi fr. 200.--

sono a carico dell'istante.

3.

Intimazione:

- __________ __________

-

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- (in concreto il valore ammonta a €

218'000.-) è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14.

, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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