13.2009.3
Nomina di arbitro
19 ottobre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
13.2009.3
Data decisione, Autorità:
19.10.2009, IICCA
Titolo:
Nomina di arbitro
DESIGNAZIONE O NOMINA DEGLI ARBITRI
NOMINA DELL'ARBITRO
art. 3 CIA
Incarto n.
13.2009.3
Lugano
19 ottobre 2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per giudicare - quale autorità competente in
materia arbitrale ai sensi dell'art. 179 LDIP e dell'art. 5 del DL concernente
l'adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sull'arbitrato e
l'attuazione della legge federale sul diritto internazionale privato in materia
di arbitrato internazionale - sull'istanza di nomina di arbitro presentata il 2
luglio 2009 da
IS 1
contro
CO 1
rappr. dall'RA 1
,
patrocinata
dall'____________________, __________
sentite le parti all'udienza di discussione 20 agosto
2009;
Letti ed esaminati gli
atti ed i documenti dell'incarto;
considerato
in fatto ed in
diritto:
che nei regolamenti per l'amministrazione e l'uso delle PPP
costituite sui fondi part. No __________, rispettivamente __________ e __________
di __________, (__________), figura una clausola (no III 1.) secondo la quale
“tutte le controversie che possono sorgere tra i condomini oppure tra questi e
l'amministrazione per riguardo all'ordinamento della comunione, in particolare
all'applicazione del regolamento condominiale, sono devolute al giudizio
esclusivo e definitivo di un arbitro unico …";
che
in caso di mancato accordo tra le parti, la scelta dell'arbitro spetta al
Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello (no III 3.);
che
la parte istante si è rivolta alla seconda Camera civile del Tribunale di appello, a norma delle clausole
dianzi citate, adducendo che controparte non è disponibile a scegliere un
arbitro di comune accordo;
che
all’udienza indetta il 20 agosto 2009, alla quale sono comparse entrambe le
parti, sono stati indicati i nominativi di 3 possibili arbitri, ritenuto che la
parte istante aveva la facoltà di comunicare entro 10 giorni eventuali
opposizioni;
che
con lettera 1° settembre 2009, inviata via telefax, l’istante ha indicato il
nome di 3 persone in sostituzione di quelle indicate all'udienza, senza
peraltro sollevare opposizione di sorta nei confronti delle persone indicate
all'udienza di discussione;
che
la seconda Camera civile di appello provvede alla nomina dell’arbitro, ai sensi
dei combinati art. 3 CIA e 2 DL concernente l'adesione del Canton Ticino al
Concordato intercantonale sull'arbitrato e l'attuazione della legge federale
sul diritto internazionale privato in materia di arbitrato internazionale,
designando l'avv. __________, __________, che già si è dichiarato d'accordo;
che
le spese del procedimento vanno sopportate dall’istante;
Per i quali motivi,
visto l'art. 3 CIA
e, per le spese, gli
art. 147 CPC e la vigente TG,
pronuncia:
1. L'istanza
di nomina di arbitro 2 luglio 2009 di IS 1 è accolta e di conseguenza l’avv. __________,
è designato arbitro unico nella controversia che oppone l'istante alla
Comunione dei comproprietari della PPP __________, __________ e __________
(condominio __________) di __________ e riguardante la contestazione delle
delibere assembleari del 18 aprile 2009.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell'istante.
3.
Intimazione:
- ,
-
Comunicazione
all’arbitro designato, __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93.
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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