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Decisione

13.2009.3

Nomina di arbitro

19 ottobre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

13.2009.3

Data decisione, Autorità:

19.10.2009, IICCA

Titolo:

Nomina di arbitro

DESIGNAZIONE O NOMINA DEGLI ARBITRI

NOMINA DELL'ARBITRO

art. 3 CIA

Incarto n.

13.2009.3

Lugano

19 ottobre 2009/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per giudicare - quale autorità competente in

materia arbitrale ai sensi dell'art. 179 LDIP e dell'art. 5 del DL concernente

l'adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sull'arbitrato e

l'attuazione della legge federale sul diritto internazionale privato in materia

di arbitrato internazionale - sull'istanza di nomina di arbitro presentata il 2

luglio 2009 da

IS 1

contro

CO 1

rappr. dall'RA 1

,

patrocinata

dall'____________________, __________

sentite le parti all'udienza di discussione 20 agosto

2009;

Letti ed esaminati gli

atti ed i documenti dell'incarto;

considerato

in fatto ed in

diritto:

che nei regolamenti per l'amministrazione e l'uso delle PPP

costituite sui fondi part. No __________, rispettivamente __________ e __________

di __________, (__________), figura una clausola (no III 1.) secondo la quale

“tutte le controversie che possono sorgere tra i condomini oppure tra questi e

l'amministrazione per riguardo all'ordinamento della comunione, in particolare

all'applicazione del regolamento condominiale, sono devolute al giudizio

esclusivo e definitivo di un arbitro unico …";

che

in caso di mancato accordo tra le parti, la scelta dell'arbitro spetta al

Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello (no III 3.);

che

la parte istante si è rivolta alla seconda Camera civile del Tribunale di appello, a norma delle clausole

dianzi citate, adducendo che controparte non è disponibile a scegliere un

arbitro di comune accordo;

che

all’udienza indetta il 20 agosto 2009, alla quale sono comparse entrambe le

parti, sono stati indicati i nominativi di 3 possibili arbitri, ritenuto che la

parte istante aveva la facoltà di comunicare entro 10 giorni eventuali

opposizioni;

che

con lettera 1° settembre 2009, inviata via telefax, l’istante ha indicato il

nome di 3 persone in sostituzione di quelle indicate all'udienza, senza

peraltro sollevare opposizione di sorta nei confronti delle persone indicate

all'udienza di discussione;

che

la seconda Camera civile di appello provvede alla nomina dell’arbitro, ai sensi

dei combinati art. 3 CIA e 2 DL concernente l'adesione del Canton Ticino al

Concordato intercantonale sull'arbitrato e l'attuazione della legge federale

sul diritto internazionale privato in materia di arbitrato internazionale,

designando l'avv. __________, __________, che già si è dichiarato d'accordo;

che

le spese del procedimento vanno sopportate dall’istante;

Per i quali motivi,

visto l'art. 3 CIA

e, per le spese, gli

art. 147 CPC e la vigente TG,

pronuncia:

1. L'istanza

di nomina di arbitro 2 luglio 2009 di IS 1 è accolta e di conseguenza l’avv. __________,

è designato arbitro unico nella controversia che oppone l'istante alla

Comunione dei comproprietari della PPP __________, __________ e __________

(condominio __________) di __________ e riguardante la contestazione delle

delibere assembleari del 18 aprile 2009.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell'istante.

3.

Intimazione:

- ,

-

Comunicazione

all’arbitro designato, __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le

decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure

ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se

queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine

al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure

ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e

concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In

presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è

ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se

l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale

consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.

93.

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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