13.2009.4
Arbitrato internazionale - nomina di arbitro
30 settembre 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
13.2009.4
Data decisione, Autorità:
30.09.2010, IICCA
Titolo:
Arbitrato internazionale - nomina di arbitro
ARBITRATO INTERNAZIONALE
COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE
art. 179 cpv. 2 LDIP
art. 179 cpv. 3 LDIP
Incarto n.
13.2009.4
Lugano
30 settembre 2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare - quale autorità giudiziaria
competente in materia arbitrale ai sensi dell’art. 179 LDIP e dell’art. 5 del
DL concernente l’adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale
sull’arbitrato e l’attuazione della legge federale sul diritto internazionale
privato in materia di arbitrato internazionale - sull’istanza di nomina di
arbitro presentata il 20 luglio 2009 da
IS 1
patr. da RA 1
contro
CO 1
rappr. da RA 2
patr. dall’ RA 4
alla quale la parte convenuta si è opposta;
sentite le parti all’udienza di discussione del 14
settembre 2009, alla quale è seguito seduta stante il dibattimento finale in
presenza del vice presidente;
letti ed esaminati gli atti di causa e i documenti
prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che nel regolamento per l'amministrazione e l'uso delle PPP
costituite sui fondi part. ni __________di __________ (Centro residenziale M__________)
figura una clausola (no 41) secondo la quale “tutte le divergenze fra i comproprietari
sono decise esclusivamente e inappellabilmente in via equitativa da un arbitro
unico scelto di comune accordo dalle parti”, ritenuto che in caso di mancato
accordo tra le parti, la scelta dell'arbitro spetta al Presidente della II
Camera civile del Tribunale d'appello;
che
la parte istante si è rivolta alla seconda Camera civile del Tribunale di appello, a norma della clausola dianzi citata, adducendo la necessità di designare
un arbitro per dirimere una vertenza dipendente dall’impugnazione di decisioni
dell’assemblea dei condomini del 5 giugno 2009;
che
all’udienza indetta per il 14 settembre 2009, alla quale sono comparse entrambe
le parti, la parte convenuta si è opposta all’stanza, sostenendo che con
decisione del 1° giugno 1996 l’assemblea dei condomini aveva proceduto alla
modifica del regolamento condominiale, togliendo la clausola arbitrale a favore
del giudice ordinario;
che,
con la replica, la parte istante ha rilevato come a registro fondiario sia
annotato il regolamento del condominio contenente la clausola arbitrale, non
invece il regolamento modificato, che pertanto non gli è opponibile, neppure
essendovi peraltro certezza su eventuali altre modifiche, la questione dovendo essere
esaminata e chiarita sulla scorta dei verbali delle deliberazioni di tutte le
assemblee dei condomini;
che,
dopo l’udienza di discussione, le parti sono state ancora convocate per
un’udienza di conciliazione durante la quale è stata proposta una soluzione
transattiva, accettata dalla parte istante, ma rifiutata dall’assemblea dei
condomini del 26 agosto 2010;
che,
giusta l’art. 179 cpv. 2 e 3 LDIP, qui pacificamente applicabile, il giudice
del luogo di sede del tribunale arbitrale cui è stata affidata la nomina di un
arbitro soddisfa tale richiesta eccetto che, da un esame sommario, risulti che
le parti non sono legate da un patto d’arbitrato;
che per
dar seguito a una domanda di nomina di un arbitro è dunque necessario che vi
sia almeno l’apparenza dell’esistenza di una convenzione d’arbitrato tra le
parti materialmente applicabile alla lite (Jolidon,
Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, 1984, p. 99 e 215; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Arbitrage
International, Droit et pratique à la lumière de la LDIP, 2006, n. 340; Lalive/Poudret/Reymond, Le
droit de l’arbitrage interne et International en Suisse, 1989, p. 82; Peter/Legler, Basler Kommentar,
Internationales Privatrecht, 2007, n. 41 ad art. 179 LDIP; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches
Schiedsgerichtsrecht, 1993, p. 20 e 124; DTF 118 Ia 20 consid. 5b), ritenuto
che l’esame da parte dell’autorità giudiziaria circa l’esistenza di un valido
patto arbitrale è effettuato “prima facie”, vale a dire in base ad un
giudizio di pura apparenza e dopo un’indagine forzatamente sommaria (Jolidon, op. cit., p. 182 e 216; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit.,
ibidem; Patocchi/Geisinger, IPRG,
2000, n. 8 ad art. 179 LDIP; Peter/Legler,
op. cit., n. 40 ad art. 179 LDIP; Vischer,
Zürcher Kommentar zum IPRG, 2004, n. 15 ad art. 179 LDIP; SJ 1980 445; DTF 108 Ia
308 consid. 2a; II CCA 13 ottobre 2008, inc. 13.2008.5);
che non
spetta pertanto alla presente Camera, ma semmai al tribunale arbitrale stesso
(art. 8 CIA) pronunciarsi definitivamente sulle questioni a sapere se la
convenzione d’arbitrato tra le parti sia effettivamente valida e quale ne sia
la reale portata (Jolidon, op.
cit., p. 100 e 215; Lalive/Poudret/Reymond,
op. cit., ibidem; DTF 108 Ia 308 consid. 2a);
che, nel
caso concreto, il punto 41 del regolamento condominiale annotato a registro fondiario
dispone che tutte le divergenze fra i comproprietari sono decise da un arbitro
unico scelto di comune accordo dalle parti;
che, a un
esame sommario della situazione, la validità di tale clausola non può essere
esclusa, non potendosi escludere l’inopponibilità all’istante delle successive
modifiche del regolamento su questo punto, mai annotate a registro fondiario,
con la quale la clausola arbitrale è stata rimossa;
che
la seconda Camera civile di appello provvede di conseguenza alla nomina dell’arbitro,
ai sensi dei combinati art.
3
CIA e 2 DL concernente l'adesione del Canton Ticino al Concordato
intercantonale sull'arbitrato e l'attuazione della legge federale sul diritto
internazionale privato in materia di arbitrato internazionale, arbitro che,
qualora le questioni fossero riproposte, esaminare avantutto la validità della clausola
arbitrale;
che
quale arbitro è designato l'avv. __________, __________, che già si è
dichiarato d'accordo;
che
le spese del procedimento vanno sopportate dalla parte convenuta;
Per i quali motivi,
visto l'art. 3 CIA
e, per le spese, gli
art. 147 CPC e la vigente TG,
pronuncia:
1. L'istanza
di nomina di arbitro 20 agosto 2009 di IS 1 è accolta e di conseguenza l’avv. __________,
è designato arbitro unico nella controversia che oppone l'istante alla
Comunione dei comproprietari della PPP __________ (condominio __________) e
riguardante la contestazione delle delibere assembleari del 5 giugno 2009.
2. La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.- sono poste a carico della
parte convenuta, la quale inoltre rifonderà all’istante fr. 300.- per
ripetibili.
3. Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
all’arbitro designato, avv. Bruno Cocchi, Sala Capriasca
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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