13.2009.6
Arbitrato internazionale - nomina di arbitro
2 febbraio 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
13.2009.6
Data decisione, Autorità:
02.02.2010, IICCA
Titolo:
Arbitrato internazionale - nomina di arbitro
ARBITRATO INTERNAZIONALE
COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE
art. 179 LDIP
Incarto n.
13.2009.6
Lugano
2 febbraio 2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare - quale autorità competente in
materia arbitrale ai sensi dell'art. 179 LDIP e dell'art. 5 del DL concernente
l'adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sull'arbitrato e
l'attuazione della legge federale sul diritto internazionale privato in materia
di arbitrato internazionale - sull'istanza di nomina di arbitro presentata il
13 ottobre 2009 da
IS 1
rappr. dall’ RA
1
contro
CO 1
CO 2
CO 3
CO 4
tutti rappr. dall’
RA 2
sentite le parti all'udienza di discussione 29 gennaio
2010;
Letti ed esaminati gli
atti ed i documenti dell'incarto;
considerato
in fatto ed in
diritto:
che IS 1, CO 1, CO 4 e CO 3, tutti soci della E__________, volendo
"… concordare i meccanismi contrattuali che permettono la gestione
armoniosa della società, volta ad assicurarne stabilità e crescita …"
hanno stipulato in data 31 marzo 2005 un patto societario;
che il menzionato patto, al punto numero 15, recita: “Per il
rimanente i presenti patti sono retti dal diritto svizzero.
Per ogni disputa che dovesse insorgere in connessione con i presenti patti, le
Parti
si impegnano a sottoporre la vertenza ad un arbitro secondo le norme del
Regolamento d’arbitrato della Camera di commercio dell’industria e dell’artigianato
del Cantone Ticino.
Il collegio arbitrale sarà composto da un arbitro unico designato di comune
accordo dalle parti, oppure in caso di disaccordo sulla sua persona, l’arbitro
sarà nominato dal presidente pro tempore del Tribunale d’Appello del Cantone
Ticino. Il lodo sarà pronunciato in termini di equità e sarà inappellabile. La
procedura sarà stabilita dall’arbitro e sede dell’arbitrato è Lugano”;
che
la parte istante si è rivolta alla seconda Camera civile del Tribunale di appello, a norma del punto numero 15 del patto societario dianzi citato, adducendo
che le controparti hanno declinato il nominativo dell’arbitro da essa proposto;
che,
giusta l'art. 179 cpv. 2 e 3 LDIP, qui pacificamente applicabile, il giudice
del luogo di sede del tribunale arbitrale cui è stata affidata la nomina di un
arbitro soddisfa tale richiesta eccetto che, da un esame sommario, risulti che
le parti non sono legate da un patto d'arbitrato;
che,
pertanto, la seconda Camera civile di appello provvede alla nomina dell’arbitro,
designando l'__________, __________, che già si è dichiarato d'accordo;
che
le spese del procedimento vanno sopportate dall’istante;
Per i quali motivi,
visti l’art. 179 cpv. 2
e 3 LDIP, e per le spese la vigente TG,
pronuncia:
1. L'istanza
di nomina di arbitro 13 ottobre 2009 di __________ è accolta e di conseguenza
l’__________, è designato arbitro unico nella controversia che oppone l'istante
ai signori CO 1, __________, CO 2, __________, CO 3, __________, CO 4, __________.
2. La
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 250.- sono poste a carico
dell'istante.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
all’arbitro designato, __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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