13.2011.16
Tassazione nota onorario del patrocinatore
27 aprile 2011Italiano12 min
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Numero d'incarto:
Fatti
13.2011.16
Data decisione, Autorità:
27.04.2011, IIICC
Titolo:
Tassazione nota onorario del patrocinatore
SPESE E RIPETIBILI
art. 29 cpv. 3 COST
art. 59 cpv. 2 let. a CPC
art. 110 CPC
art. 319 let. a CPC
art. 9 LAG
Incarto n.
13.2011.16
Lugano
27 aprile
2011/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Epiney-Colombo
segretaria:
Meyer, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.206
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con istanza 11
ottobre 2010 da
RE 1
rappr. dall’ RA
1
contro
CO 1
chiedente, sulla base di un contratto di lavoro ai
sensi degli art. 319 e segg. CO, la condanna della convenuta al pagamento di
fr. 8'155.95 oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2010;
domanda sulla quale la convenuta non si è espressa,
non essendo comparsa all’udienza di discussione;
e ora sul reclamo dell’istante contro il decreto 30
marzo 2011, con il quale il Pretore ha tassato la nota d’onorario esposta
dall’avv. RA 1;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
istanza 11 ottobre 2010 RE 1 ha chiesto, sulla base di un contratto di lavoro
ai sensi degli art. 319 e segg. CO, la condanna di CO 1 al pagamento di fr.
8'155.95 oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2010 corrispondenti al salario
mensile netto per i mesi di giugno, luglio e agosto 2010, postulando nello
stesso tempo di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio.
Con
sentenza 25 novembre 2010 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-nord ha accolto
l’istanza, condannando la convenuta al pagamento di fr. 8'155.95 oltre accessori
e ponendo a suo carico fr. 900.- di ripetibili. Ha altresì accolto la domanda
di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio dell’istante.
Considerandi
2.
Il
14.
gennaio 2011 l’avv. RA 1 ha trasmesso al Pretore la nota professionale per
le proprie prestazioni dal 24 settembre 2010 al 12 gennaio 2011, per un
ammontare di fr. 2'963.52, di cui fr. 2'744.- di onorario e spese e
fr. 219.52 di IVA all’8%.
Con decisione
30.
marzo 2011 il Pretore ha tassato la nota in fr. 950.70, di cui
fr. 1'455.- di onorario fino al 31 dicembre 2010, fr. 265.- di spese
sino a tale data e fr. 130.70 di IVA al 7.6% su fr. 1'720.-, da cui ha
dedotto fr. 900.- per eventuali ripetibili di possibile incasso facendo
riferimento alla sentenza del 25 novembre 2010.
3.
Con
reclamo 6 aprile 2011, RE 1 insorge contro la citata decisione, chiedendo che
la nota d’onorario esposta dal suo patrocinatore, RA 1, sia tassata a favore di
quest’ultimo in complessivi fr. 1'850.70, ossia senza la deduzione di fr.
900.
- per eventuali ripetibili di possibile incasso.
4.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale
svizzero (CPC) che disciplina, tra l’altro, l’assistenza giudiziaria e il
gratuito patrocinio (art. 117-123 CPC). L’art. 404 CPC prescrive che fino alla
loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti
al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto
procedurale previgente. Di conseguenza, considerato che per la litispendenza fa
stato l’inoltro dell’istanza, avvenuta in concreto l’11 ottobre 2010, al
procedimento di cui trattasi è ancora applicabile il sistema di tassazione
delle note d’onorario previsto dal CPC-TI e dalla Legge sul patrocinio
d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (vLag). La
rimunerazione del patrocinatore di un assistito al beneficio del gratuito
patrocinio non deve quindi necessariamente essere compresa nella decisione
sulle spese giudiziarie unitamente al merito della procedura come previsto dal
nuovo CPC (art. 104 cpv. 1 e 122 cpv. 1 lett. a e b CPC), bensì può essere
tassata separatamente ai sensi della vLag, come fatto nel caso in esame.
4.1
Per quanto
concerne i rimedi di diritto, l’art. 405 CPC stabilisce che alle impugnazioni
si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione.
La questione se tale norma sia applicabile solo alle decisioni finali oppure
anche a quelle che non pongono fine al procedimento non è qui di rilievo,
considerato che la decisione con la quale il giudice fissa l’onorario del
patrocinatore è comunque una decisione finale, e ciò a prescindere dalla
questione se il procedimento di tassazione della nota d’onorario già pendente
al momento dell’entrata in vigore del CPC sia da considerare quale procedura a
sé stante o - come nel nuovo CPC - quale parte della decisione sulle spese
giudiziarie. Il giudizio sulla tassazione è pertanto impugnabile giusta l’art.
319.
CPC mediante reclamo.
4.2
Per quanto riguarda
il termine di impugnazione, non risulta in modo chiaro dalla legge quale sia il
termine applicabile nel caso concreto. Si potrebbe sostenere che, nella misura
in cui la decisione di tassazione è retta dal diritto previgente (art. 404
CPC), stante la sua particolare natura, essa rientra nel novero delle “altre
decisioni” giusta l’art. 319 lett. b CPC, ciò che comporterebbe un termine di reclamo
di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Esaminando però la decisione di tassazione
nel contesto del sistema delle impugnazioni secondo il nuovo CPC, pare
tuttavia più coerente trattarla quale decisione inerente le spese giudiziarie e
assoggettarne quindi l’impugnazione all’art. 319 lett. a CPC. Così
facendo, il termine di impugnazione è quello applicabile alla decisione di
merito della sentenza: 30 giorni se è dato il rimedio dell’appello e 30 giorni,
rispettivamente 10 giorni in procedura sommaria se è dato il rimedio del
reclamo. L’art. 110 CPC prevede tuttavia che, laddove il dispositivo sulle
spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del
reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta a reclamo oppure
ad appello (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 110, pag. 447). L’autorità
competente a trattare il reclamo a titolo indipendente è la camera competente a
trattare l’impugnazione della decisione di merito. Nel caso concreto, stante il
valore di causa, sarebbe data la competenza della Camera civile dei reclami. Il
gravame viene nondimeno trattato dalla terza Camera
civile, chiamata a occuparsene in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
5.
Per
quanto riguarda la tempestività, si rileva che il gravame, interposto il 6
aprile 2011 alla Camera civile dei reclami è tempestivo e, da questo punto di
vista, ricevibile.
6.
Per
l’art. 59 CPC il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i
presupposti processuali, segnatamente l’interesse degno di protezione
dell’attore o istante (cpv. 2 lett. a). Va quindi esaminato avantutto se RE 1
abbia un interesse a interporre reclamo contro il decreto impugnato. Avverso la
decisione di tassazione di note professionali emesse dal proprio patrocinatore,
la persona beneficiaria può ricorrere se è lesa direttamente nei suoi legittimi
interessi giuridici o di fatto dalla decisione impugnata. Lesa nei suoi
legittimi interessi non è la persona toccata nella sua posizione giuridica, ma
quella pregiudicata nelle sue spettanze di natura economica, ideale o morale (Zürcher in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, art. 59 n. 12 e 14; Olgiati, Il codice di diritto
processuale civile svizzero, 2010, pag. 68 e 207; Trezzini, op. cit., art. 110, pag. 447 e art. 59, pag. 174; Gehri, Basler Kommentar ZPO, 2010, art. 59,
n. 7). Un interesse legittimo della persona
beneficiaria a ricorrere contro una decisione di retribuzione sussiste quindi
sicuramente nella misura in cui tale persona potrà essere chiamata dallo Stato
a rifondere quanto lo Stato medesimo ha corrisposto al patrocinatore
(art. 123 CPC).
Nella
fattispecie in esame, la reclamante chiede tuttavia di riconoscere a favore del
suo patrocinatore, avv. RA 1, la nota d’onorario da lui
esposta, di complessivi fr. 1'850.70, senza dedurre fr. 900.- per
eventuali ripetibili di possibile incasso. Essa non indica però quale sarebbe
il suo interesse economico, materiale o ideale toccato dalla decisione
impugnata, limitandosi a contestare la deduzione di fr. 900.- senza spendere
una parola sui vantaggi ch’essa potrebbe trarre dall’accoglimento del ricorso.
È evidente che, ove il ricorso fosse accolto, la reclamante si vedrebbe
costretta a rifondere alla Stato un importo più elevato rispetto a quello
fissato dal Pretore (art. 9 cpv. 1 vLag). Non si ravvisa dunque alcun vantaggio
per la stessa. Per il resto si osserva che il mancato riconoscimento di
prestazioni professionali non abilita in nessun caso il patrocinatore
dell’assistito al beneficio del gratuito patrocinio a esigere dal cliente
stesso un’indennità complementare a quella ricevuta dallo Stato, la quale copre
l’intero mandato, dal principio alla fine (DTF 108 Ia 12 consid. 1; Fellmann/Zindel,
Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2005, n. 149 ad art. 12; Wollfers, Der Rechtsanwalt in der Schweiz, 1986, pag. 165
n. IV; Messaggio 06.062 concernente il CPC, pag. 6676 ad art. 120 cpv. 1). Di
conseguenza spettava semmai al legale impugnare la decisione di tassazione, la
reclamante non essendo legittimata a difendere interessi di terzi (DTF 121 II
55.
consid. 2c/aa con ulteriori riferimenti).
Alla luce delle
circostanze sopra descritte, il ricorso deve quindi essere dichiarato irricevibile
e respinto in ordine (Zürcher in Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger, op. cit., art. 59 n. 2; Trezzini, op. cit., art. 59, pag. 168; Gehri, op. cit., art. 59, n. 5).
7.
La
reclamante rileva a ragione che, allorquando la parte cui è stato concesso il
gratuito patrocinio risulta vincente e le ripetibili non possono o non potranno
presumibilmente essere riscosse con successo presso la controparte, il
patrocinatore della parte vincente è adeguatamente remunerato dal Cantone, ciò
rientrando nei diritti minimi garantiti dall’art. 29 cpv. 3 Cost. In effetti, negare
l’obbligo dello Stato di remunerare l’importo delle ripetibili non incassate, significherebbe
violare il principio costituzionale dell’equa remunerazione del legale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, m. a2 e a3 ad art. 155 vCPC-TI, massime che sono applicabili anche nell’ambito della vLag;
cfr. anche art. 122 cpv. 2 CPC; Messaggio 06.062 concernente il CPC,
pag. 6676 ad art. 120 cpv. 2 e Trezzini, op. cit., art.
122, pag. 496-497, con rinvii). Nondimeno, sebbene il
fallimento della convenuta, intervenuto dopo l’emanazione della sentenza di
merito del 25 novembre 2010 e prima della tassazione della nota professionale
in data 30 marzo 2011 (cfr. doc. E ed F prodotti con il ricorso) comporti
l’impossibilità di incassare le ripetibili, ciò nulla modifica alla conclusione
che il ricorso deve essere respinto in ordine perché irricevibile, la
reclamante non facendo valere alcun interesse degno di protezione.
8.
Abbondanzialmente,
e senza che ciò abbia un influsso sull’esito del gravame, si rileva che,
procedendo alla tassazione della nota d’onorario del patrocinatore in regime di
gratuito patrocinio, il Pretore stabilisce quale sia la remunerazione congrua
per l’esecuzione del mandato di patrocinio. L’accertamento della possibilità di
incassare le ripetibili esula di per sé dal contesto della tassazione,
trattandosi di una questione che attiene invero alle
modalità di pagamento dell'onorario. Il primo giudice in effetti ha indicato
gli importi riconosciuti per onorari, spese e IVA seguendo i criteri della Lag
e del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Ha poi
ridotto l’importo così ottenuto di un importo pari alle ripetibili accordate al
beneficiario con la decisione di merito. Questo modo di procedere è invero
usuale, e di regola non comporta particolari problemi. Qualora, contrariamente
alle previsioni, le ripetibili risultino di impossibile incasso, è però da
evitare che il patrocinatore venga definitivamente privato della possibilità di
chiedere allo Stato la remunerazione delle sue prestazioni, poiché ciò
significherebbe negare perlomeno in parte il beneficio, già accordato, del
gratuito patrocinio, l'avvocato di una parte vincente posta al beneficio del
gratuito patrocinio avendo il diritto di essere remunerato dallo Stato se la
parte soccombente, condannata al pagamento delle spese processuali, non può
essere escussa con successo (DTF 102 I 322). Di ciò, l’autorità richiesta del
pagamento della nota d’onorario ha da tener conto.
9.
Stante
la particolarità della fattispecie, in via del tutto eccezionale e per la
particolarità del caso, si giustifica di rinunciare al prelievo di tasse e
spese di giustizia.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 6 aprile 2011 di RE 1 è irricevibile.
2.
Non
si prelevano tasse né spese, non si attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione:
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici sulla pagine seguente
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100.
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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