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Decisione

13.2011.16

Tassazione nota onorario del patrocinatore

27 aprile 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

13.2011.16

Data decisione, Autorità:

27.04.2011, IIICC

Titolo:

Tassazione nota onorario del patrocinatore

SPESE E RIPETIBILI

art. 29 cpv. 3 COST

art. 59 cpv. 2 let. a CPC

art. 110 CPC

art. 319 let. a CPC

art. 9 LAG

Incarto n.

13.2011.16

Lugano

27 aprile

2011/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente,

Pellegrini e Epiney-Colombo

segretaria:

Meyer, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.206

della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con istanza 11

ottobre 2010 da

RE 1

rappr. dall’ RA

1

contro

CO 1

chiedente, sulla base di un contratto di lavoro ai

sensi degli art. 319 e segg. CO, la condanna della convenuta al pagamento di

fr. 8'155.95 oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2010;

domanda sulla quale la convenuta non si è espressa,

non essendo comparsa all’udienza di discussione;

e ora sul reclamo dell’istante contro il decreto 30

marzo 2011, con il quale il Pretore ha tassato la nota d’onorario esposta

dall’avv. RA 1;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con

istanza 11 ottobre 2010 RE 1 ha chiesto, sulla base di un contratto di lavoro

ai sensi degli art. 319 e segg. CO, la condanna di CO 1 al pagamento di fr.

8'155.95 oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2010 corrispondenti al salario

mensile netto per i mesi di giugno, luglio e agosto 2010, postulando nello

stesso tempo di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio.

Con

sentenza 25 novembre 2010 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-nord ha accolto

l’istanza, condannando la convenuta al pagamento di fr. 8'155.95 oltre accessori

e ponendo a suo carico fr. 900.- di ripetibili. Ha altresì accolto la domanda

di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio dell’istante.

Considerandi

2.

Il

14.

gennaio 2011 l’avv. RA 1 ha trasmesso al Pretore la nota professionale per

le proprie prestazioni dal 24 settembre 2010 al 12 gennaio 2011, per un

ammontare di fr. 2'963.52, di cui fr. 2'744.- di onorario e spese e

fr. 219.52 di IVA all’8%.

Con decisione

30.

marzo 2011 il Pretore ha tassato la nota in fr. 950.70, di cui

fr. 1'455.- di onorario fino al 31 dicembre 2010, fr. 265.- di spese

sino a tale data e fr. 130.70 di IVA al 7.6% su fr. 1'720.-, da cui ha

dedotto fr. 900.- per eventuali ripetibili di possibile incasso facendo

riferimento alla sentenza del 25 novembre 2010.

3.

Con

reclamo 6 aprile 2011, RE 1 insorge contro la citata decisione, chiedendo che

la nota d’onorario esposta dal suo patrocinatore, RA 1, sia tassata a favore di

quest’ultimo in complessivi fr. 1'850.70, ossia senza la deduzione di fr.

900.

- per eventuali ripetibili di possibile incasso.

4.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale

svizzero (CPC) che disciplina, tra l’altro, l’assistenza giudiziaria e il

gratuito patrocinio (art. 117-123 CPC). L’art. 404 CPC prescrive che fino alla

loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti

al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto

procedurale previgente. Di conseguenza, considerato che per la litispendenza fa

stato l’inoltro dell’istanza, avvenuta in concreto l’11 ottobre 2010, al

procedimento di cui trattasi è ancora applicabile il sistema di tassazione

delle note d’onorario previsto dal CPC-TI e dalla Legge sul patrocinio

d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (vLag). La

rimunerazione del patrocinatore di un assistito al beneficio del gratuito

patrocinio non deve quindi necessariamente essere compresa nella decisione

sulle spese giudiziarie unitamente al merito della procedura come previsto dal

nuovo CPC (art. 104 cpv. 1 e 122 cpv. 1 lett. a e b CPC), bensì può essere

tassata separatamente ai sensi della vLag, come fatto nel caso in esame.

4.1

Per quanto

concerne i rimedi di diritto, l’art. 405 CPC stabilisce che alle impugnazioni

si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione.

La questione se tale norma sia applicabile solo alle decisioni finali oppure

anche a quelle che non pongono fine al procedimento non è qui di rilievo,

considerato che la decisione con la quale il giudice fissa l’onorario del

patrocinatore è comunque una decisione finale, e ciò a prescindere dalla

questione se il procedimento di tassazione della nota d’onorario già pendente

al momento dell’entrata in vigore del CPC sia da considerare quale procedura a

sé stante o - come nel nuovo CPC - quale parte della decisione sulle spese

giudiziarie. Il giudizio sulla tassazione è pertanto impugnabile giusta l’art.

319.

CPC mediante reclamo.

4.2

Per quanto riguarda

il termine di impugnazione, non risulta in modo chiaro dalla legge quale sia il

termine applicabile nel caso concreto. Si potrebbe sostenere che, nella misura

in cui la decisione di tassazione è retta dal diritto previgente (art. 404

CPC), stante la sua particolare natura, essa rientra nel novero delle “altre

decisioni” giusta l’art. 319 lett. b CPC, ciò che comporterebbe un termine di reclamo

di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Esaminando però la decisione di tassazione

nel contesto del sistema delle impugna­zioni secondo il nuovo CPC, pare

tuttavia più coerente trattarla quale decisione inerente le spese giudiziarie e

assoggettarne quindi l’impugnazione all’art. 319 lett. a CPC. Così

facendo, il termine di impugnazione è quello applicabile alla decisione di

merito della sentenza: 30 giorni se è dato il rimedio dell’appello e 30 giorni,

rispettivamente 10 giorni in procedura sommaria se è dato il rimedio del

reclamo. L’art. 110 CPC prevede tuttavia che, laddove il dispositivo sulle

spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del

reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta a reclamo oppure

ad appello (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 110, pag. 447). L’autorità

competente a trattare il reclamo a titolo indipendente è la camera competente a

trattare l’impugnazione della decisione di merito. Nel caso concreto, stante il

valore di causa, sarebbe data la competenza della Camera civile dei reclami. Il

gravame viene nondimeno trattato dalla terza Camera

civile, chiamata a occuparsene in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

5.

Per

quanto riguarda la tempestività, si rileva che il gravame, interposto il 6

aprile 2011 alla Camera civile dei reclami è tempestivo e, da questo punto di

vista, ricevibile.

6.

Per

l’art. 59 CPC il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i

presupposti processuali, segnatamente l’interesse degno di protezione

dell’attore o istante (cpv. 2 lett. a). Va quindi esaminato avantutto se RE 1

abbia un interesse a interporre reclamo contro il decreto impugnato. Avverso la

decisione di tassazione di note professionali emesse dal proprio patrocinatore,

la persona beneficiaria può ricorrere se è lesa direttamente nei suoi legittimi

interessi giuridici o di fatto dalla decisione impugnata. Lesa nei suoi

legittimi interessi non è la persona toccata nella sua posizione giuridica, ma

quella pregiudicata nelle sue spettanze di natura economica, ideale o morale (Zürcher in

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, art. 59 n. 12 e 14; Olgiati, Il codice di diritto

processuale civile svizzero, 2010, pag. 68 e 207; Trezzini, op. cit., art. 110, pag. 447 e art. 59, pag. 174; Gehri, Basler Kommentar ZPO, 2010, art. 59,

n. 7). Un interesse legittimo della persona

beneficiaria a ricorrere contro una decisione di retribuzione sussiste quindi

sicuramente nella misura in cui tale persona potrà essere chiamata dallo Stato

a rifondere quanto lo Stato medesimo ha corrisposto al patrocinatore

(art. 123 CPC).

Nella

fattispecie in esame, la reclamante chiede tuttavia di riconoscere a favore del

suo patrocinatore, avv. RA 1, la nota d’onorario da lui

esposta, di complessivi fr. 1'850.70, senza dedurre fr. 900.- per

eventuali ripetibili di possibile incasso. Essa non indica però quale sarebbe

il suo interesse economico, materiale o ideale toccato dalla decisione

impugnata, limitandosi a contestare la deduzione di fr. 900.- senza spendere

una parola sui vantaggi ch’essa potrebbe trarre dall’accoglimento del ricorso.

È evidente che, ove il ricorso fosse accolto, la reclamante si vedrebbe

costretta a rifondere alla Stato un importo più elevato rispetto a quello

fissato dal Pretore (art. 9 cpv. 1 vLag). Non si ravvisa dunque alcun vantaggio

per la stessa. Per il resto si osserva che il mancato riconoscimento di

prestazioni professionali non abilita in nessun caso il patrocina­tore

dell’assistito al beneficio del gratuito patrocinio a esigere dal cliente

stesso un’indennità complementare a quella ricevuta dallo Stato, la quale copre

l’intero mandato, dal principio alla fine (DTF 108 Ia 12 consid. 1; Fellmann/Zindel,

Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2005, n. 149 ad art. 12; Wollfers, Der Rechtsanwalt in der Schweiz, 1986, pag. 165

n. IV; Messaggio 06.062 concernente il CPC, pag. 6676 ad art. 120 cpv. 1). Di

conseguenza spettava semmai al legale impugnare la decisione di tassazione, la

reclamante non essendo legittimata a difendere interessi di terzi (DTF 121 II

55.

consid. 2c/aa con ulteriori riferimenti).

Alla luce delle

circostanze sopra descritte, il ricorso deve quindi essere dichiarato irricevibile

e respinto in ordine (Zürcher in Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger, op. cit., art. 59 n. 2; Trezzini, op. cit., art. 59, pag. 168; Gehri, op. cit., art. 59, n. 5).

7.

La

reclamante rileva a ragione che, allorquando la parte cui è stato concesso il

gratuito patrocinio risulta vincente e le ripetibili non possono o non potranno

presumibilmente essere riscosse con successo presso la controparte, il

patrocinatore della parte vincente è adeguatamente remunerato dal Cantone, ciò

rientrando nei diritti minimi garantiti dall’art. 29 cpv. 3 Cost. In effetti, negare

l’obbligo dello Stato di remunerare l’importo delle ripetibili non incassate, significherebbe

violare il principio costitu­zionale dell’equa remunerazione del legale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, m. a2 e a3 ad art. 155 vCPC-TI, massime che sono appli­cabili anche nell’ambito della vLag;

cfr. anche art. 122 cpv. 2 CPC; Messaggio 06.062 concernente il CPC,

pag. 6676 ad art. 120 cpv. 2 e Trezzini, op. cit., art.

122, pag. 496-497, con rinvii). Nondimeno, sebbene il

fallimento della convenuta, intervenuto dopo l’emanazione della sentenza di

merito del 25 novembre 2010 e prima della tassa­zione della nota professionale

in data 30 marzo 2011 (cfr. doc. E ed F prodotti con il ricorso) comporti

l’impossibilità di incassare le ripetibili, ciò nulla modifica alla conclusione

che il ricorso deve essere respinto in ordine perché irricevibile, la

reclamante non facendo valere alcun interesse degno di protezione.

8.

Abbondanzialmente,

e senza che ciò abbia un influsso sull’esito del gravame, si rileva che,

procedendo alla tassazione della nota d’onorario del patrocinatore in regime di

gratuito patrocinio, il Pretore stabilisce quale sia la remunerazione congrua

per l’esecuzione del mandato di patrocinio. L’accertamento della possibilità di

incassare le ripetibili esula di per sé dal contesto della tassazione,

trattandosi di una questione che attiene invero alle

modalità di pagamento dell'onorario. Il primo giudice in effetti ha indicato

gli importi riconosciuti per onorari, spese e IVA seguendo i criteri della Lag

e del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Ha poi

ridotto l’importo così ottenuto di un importo pari alle ripetibili accordate al

beneficiario con la decisione di merito. Questo modo di procedere è invero

usuale, e di regola non comporta particolari problemi. Qualora, contrariamente

alle previsioni, le ripetibili risultino di impossibile incasso, è però da

evitare che il patrocinatore venga definitivamente privato della possibilità di

chiedere allo Stato la remunerazione delle sue prestazioni, poiché ciò

significherebbe negare perlomeno in parte il beneficio, già accordato, del

gratuito patrocinio, l'avvocato di una parte vincente posta al beneficio del

gratuito patrocinio avendo il diritto di essere remunerato dallo Stato se la

parte soccombente, condannata al pagamento delle spese processuali, non può

essere escussa con successo (DTF 102 I 322). Di ciò, l’autorità richiesta del

pagamento della nota d’onorario ha da tener conto.

9.

Stante

la particolarità della fattispecie, in via del tutto eccezionale e per la

particolarità del caso, si giustifica di rinunciare al prelievo di tasse e

spese di giustizia.

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 6 aprile 2011 di RE 1 è irricevibile.

2.

Non

si prelevano tasse né spese, non si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione:

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici sulla pagine seguente

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100.

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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