13.2011.18
Proposta di giudizio in procedura di conciliazione
16 maggio 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
13.2011.18
Data decisione, Autorità:
16.05.2011, IIICC
Titolo:
Proposta di giudizio in procedura di conciliazione
ESPERIMENTO DI CONCILIAZIONE
art. 209 cpv. 1 let. b CPC
art. 212 CPC
art. 308 CPC
art. 319 let. a CPC
art. 210 CPP
Incarto n.
13.2011.18
Lugano
16 maggio
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Ermotti (supplente)
segretaria:
Meyer, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. 010/11 dipendente
dall’appello 8 aprile 2011 della
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro la decisione 31 marzo 2011, con la quale
l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione ha rilasciato
l’autorizzazione ad agire giusta l’art. 209 CPC nell’ambito della procedura
di locazione promossa nei confronti di
AO 1
rappr. dall’ RA
2
rilevato
in fatto e diritto: che
con istanza di conciliazione del 20 gennaio 2011 all’ufficio di conciliazione
in materia di locazione di __________ (UC), AP 1 (conduttrice) ha convenuto in
giudizio AO 1 (locatrice) chiedendo di annullare la disdetta inoltrata da
quest’ultima il 21 dicembre 2010 con effetto al 31 dicembre 2011 e, in via subordinata,
di concedere un proroga del contratto di locazione fino al 31 dicembre 2017;
che
all’udienza 31 marzo 2011 sono comparsi per la parte istante V__________ - così
delegato dagli organi della AP 1 - assistito dal suo legale, mentre la parte
convenuta non è comparsa personalmente, ma solo il di lei patrocinatore;
che
all’udienza l’istante ha confermato le proprie domande, chiedendo inoltre
all’UC di sottoporre comunque alle parti una proposta di giudizio e, in caso di
mancato accordo, di decidere nel merito come previsto dall’art. 273 cpv. 4
CO;
che in
data medesima, l’UC ha deciso di non dare seguito alle richieste dell’istante a
causa dell’assenza della parte convenuta, rilasciando al medesimo istante l’autorizzazione
ad agire ex art. 209 cpv. 1 lett. b CPC;
che con
appello 8 aprile 2011 AP 1 insorge contro la precitata decisione, chiedendone
l’annullamento e il rinvio degli atti all’autorità di conciliazione affinché
formuli una proposta di giudizio o emetta un decisione di merito;
che il
gravame non è stato intimato alla controparte;
che
l’istanza di conciliazione è stata introdotta il 20 gennaio 2011, sicché la
procedura di conciliazione è retta dal Codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC) entrato in vigore 1° gennaio 2011;
che,
costituendo la procedura di conciliazione un procedimento ben distinto dalla
causa di merito, la decisione con la quale l’autorità di conciliazione
autorizza l’istante ad agire è una decisione finale nell’ambito della
conciliazione, impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2
CPC), da proporre nel termine di 30 giorni all’autorità giudiziaria superiore
(art. 311 cpv. 1 CPC), oppure mediante reclamo, sempre nel termine di 30
giorni (art. 319 lett. a CPC) qualora il valore litigioso sia inferiore a fr.
10'000.-;
che, in
concreto, competente a trattare il gravame sarebbe di conseguenza la seconda
Camera civile del tribunale d’appello, ma lo stesso è trattato dalla terza
Camera civile per l’art. 48 lett. c cifra 2 LOG;
che nel
caso in rassegna il gravame è tempestivo e quindi, da questo punto di vista,
ricevibile;
che, per
l’art. 206 CPC, in caso di mancata comparizione personale della parte
convenuta, l’autorità di conciliazione procede come in caso di mancata
conciliazione e di conseguenza, in applicazione degli art. 209-212 CPC, essa
valuta se rilasciare l’autorizzazione ad agire (art. 209 CPC), se sottoporre
alle parti una proposta di giudizio (art. 210 CPC) o, ancora se emanare di una
decisione nel merito (Messaggio del Consiglio federale concernente il Codice di
diritto processuale civile svizzero n. 06.062 del 28 giugno 2006, pag. 6704);
che per
l’art. 210 CPC l’autorità di conciliazione può sottoporre alle parti una
proposta di giudizio segnatamente nelle controversie in materia di locazione
vertenti sulla protezione dalla disdetta o sulla protrazione del rapporto di
locazione;
che la
proposta di giudizio nei casi previsti dall’art. 210 CPC è un’opzione a
disposizione dell’Ufficio di conciliazione, di cui esso può avvalersi secondo il
proprio libero apprezzamento (messaggio CPC cit., pag. 6706; Honegger in Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, n. 2, 5 e 7 ad art. 210; Infanger, Basler Kommentar ZPO, 2010,
n. 4 ad art. 210; Gloor/Umbricht in Oberhammer, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 1 ad art. 210);
che con l’entrata
in vigore del nuovo CPC sono stati abrogati segnatamente gli art. 259i, 273 e
274a-g CO che conferivano all’UC la competenza di emettere una decisione, e la
procedura davanti all’UC è ora retta dal CPC (art. 373 cpv. 4 CO);
che
pertanto, nel caso concreto, l’UC poteva certo sottoporre alle parti una
proposta di giudizio, ma la decisione, invece di procedere in tal senso, di
rilasciare l’autorizzazione ad agire è frutto del suo libero apprezzamento e
non è sindacabile, non potendosi imporle l’una piuttosto che l’altra soluzione;
che,
abbondanzialmente, si rileva che la proposta di giudizio non dev’essere
sistematica, bensì prudenziale, limitata ai casi dove sussistono concrete
possibilità di accettazione, ciò che secondo la dottrina non è di regola il
caso laddove la parte convenuta non partecipa senza giustificazioni alla
procedura di conciliazione (Trezzini,
CPC Comm., 2011, art. 200 pag. 919, art. 210, pag. 943; cfr. anche Honegger in Sutter-Somm/Hasenböhler/
Leuenberger, op. cit., n. 2 ad art. 210), sicché la
decisione impugnata appare, comunque sia, sostenibile;
che il
reclamante postula che, qualora l’UC non voglia formulare una proposta di
giudizio, esso decida nel merito;
che per
l’art. 212 cpv. 1 CPC l’ufficio di conciliazione, su richiesta
dell’attore, può giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un
valore litigioso fino a 2'000.- franchi, vale a dire nei casi di “litigio
bagatella” già maturi per il giudizio (Trezzini,
op. cit., art. 202 pag. 925, art. 212 pag. 948; Infanger, op. cit., n.
1, 4 e 12 ad art. 212; Gloor/Umbricht in Oberhammer, op. cit., n. 3 ad art. 212);
che in
merito al valore litigioso, in applicazione dell’art. 92 CPC, le prestazioni
periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano (cpv. 1) ritenuto
che, in caso di durata incerta o illimitata, è da considerare quale valore
capitalizzato l’importo annuo della prestazione moltiplicato per venti (cpv.
2);
che
conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale sull’art. 36 OG in
materia di contratto di locazione, nel litigio che verte sulla disdetta della
locazione il valore litigioso si determina:
-
secondo la pigione dovuta per il periodo durante
il quale il contratto continuava a sussistere nell’ipotesi che la disdetta non
sia valida, ovvero fino al momento in cui una nuova disdetta possa essere data
(DTF 111 II 384), rispettivamente per i tre anni susseguenti alla fine di un
procedimento di conciliazione o giudiziario in relazione con la locazione
(art. 271a cpv. 1 lettera e CO), giurisprudenza poi applicata dalla IICCA
agli art. 7 (che corrisponde in sostanza al nuovo art. 92 CPC) e art. 8 CPC-TI
(cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, m. 1 ad art. 7 e m. 1 e 2 ad art. 8 CPC-TI; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI Appendice, 2005, n. 18 ad art. 8 CPC-TI),
-
in caso di contestazione relativa alla
protrazione della locazione secondo le pigioni e alle spese accessorie dovute
per la durata della protrazione richiesta (Trezzini,
op. cit., art. 92 pag. 381);
che, nel
caso concreto, il canone di locazione relativo all’anno 2010 risulta essere di
fr. 129'006.10 sicché considerando la domanda principale di annullamento della
disdetta del contratto, il valore minimo di causa è di circa fr. 387'000.-,
corrispondente alla pigione di tre anni, ossia il periodo durante il quale il
contratto di locazione doc. B non potrebbe essere disdetto qualora la disdetta
21 dicembre 2010 (doc. D) non fosse valida, considerato che in questo caso
il summenzionato contratto non potrebbe essere disdetto prima della scadenza
dei tre anni previsti dall’art. 271a CO;
che,
tenuto conto del limiti di fr. 2'000.- imposto dall’art. 212 cpv. 1 CPC,
nella misura in cui la reclamante chiede che l’incarto sia retrocesso all’UC
affinché emani una decisione di merito, il gravame non solo è manifestamente
infondato, ma anche temerario, e va respinto;
che, per
Fatti
i motivi che precedono, l’appello deve essere respinto;
che in
Ticino le spese giudiziarie sono disciplinate dalla legge sulla tariffa
giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che
la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e
della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG);
che, per
la procedura di appello al Tribunale d’appello contro decisioni dell’autorità
di conciliazione, dando seguito ai dettami degli art. 95 segg. CPC, l’art. 17
LTG prevede una tassa di giustizia tra fr. 100.- e fr. 20'000.-;
che nel
caso concreto, a fronte di un valore litigioso di fr. 387’000.- la tassa
di giustizia va fissata in fr. 1'500.-;
che, non
avendo la appellata AO 1 dovuto inoltrare né osservazioni né una risposta
all’appello di controparte, non si assegnano ripetibili;
per i quali motivi
pronuncia: 1. L’appello
8 aprile 2011 di AP 1 è respinto.
2. Le
spese processuali di fr. 1'500.- sono poste a carico dell’appellante. Non si
assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
-
Considerandi
-
Comunicazione
all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici sulla pagina seguente
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore
litigioso non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo
nell’eventuale ricorso.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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