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Decisione

13.2011.18

Proposta di giudizio in procedura di conciliazione

16 maggio 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che precedono, l’appello deve essere respinto;

che in

Ticino le spese giudiziarie sono disciplinate dalla legge sulla tariffa

giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che

la tassa di giustizia è fissata in considera­zione del valore, della natura e

della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG);

che, per

la procedura di appello al Tribunale d’appello contro decisioni dell’autorità

di conciliazione, dando seguito ai dettami degli art. 95 segg. CPC, l’art. 17

LTG prevede una tassa di giustizia tra fr. 100.- e fr. 20'000.-;

che nel

caso concreto, a fronte di un valore litigioso di fr. 387’000.- la tassa

di giustizia va fissata in fr. 1'500.-;

che, non

avendo la appellata AO 1 dovuto inoltrare né osservazioni né una risposta

all’appello di controparte, non si assegnano ripetibili;

per i quali motivi

pronuncia: 1. L’appello

8 aprile 2011 di AP 1 è respinto.

2. Le

spese processuali di fr. 1'500.- sono poste a carico dell’appellante. Non si

assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

-

Considerandi

-

Comunicazione

all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici sulla pagina seguente

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore

litigioso non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo

nell’eventuale ricorso.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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