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Decisione

13.2011.19

Gratuito patrocinio nell'ambito di una procedura di diffida ai debitori

4 maggio 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i principi dell’art. 29 cpv. 3 Cost. non sono stati modificati con l’entrata in

vigore del nuovo CPC;

che

non si prelevano né tassa di giustizia, né spese per questa decisione (art. 119

cpv. 6 CPC);

per i quali motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo 11 aprile 2011 di RE 1 è respinto.

Considerandi

2.

L’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio

presentata da RE 1 per la procedura di reclamo è respinta.

3.

Non si prelevano né tasse né spese.

4.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è

ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).

Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune

conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,

o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.

91.

LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate

separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92

cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il

ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio

irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una

decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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