13.2011.22
Restituzione dei termini, art. 148 CPC-CH
6 giugno 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
13.2011.22
Data decisione, Autorità:
06.06.2011, IIICC
Titolo:
Restituzione dei termini, art. 148 CPC-CH
RESTITUZIONE IN INTERO DEI TERMINI
art. 148 CPC
art. 149 CPC
Incarto n.
13.2011.22
Lugano
6 giugno 2011lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Ermotti (supplente)
segretaria:
Meyer, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.175
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 17/18
gennaio 2011 da
RE 1
patrocinata
dall’ PA 1
contro
CO 1
patrocinato
dall’ PA 2
chiedente lo sfratto della convenuta in seguito alla
mancata riconsegna dell’ente locato alla scadenza del contratto di locazione di
durata determinata;
domanda sulla quale la convenuta non si è espressa,
non essendo comparsa all’udienza di discussione 3 febbraio 2011 e che il
Pretore ha accolto con decisione 3/7 febbraio 2011;
e ora sul reclamo 26 aprile 2011 dell’istante contro
la decisione 12 aprile 2011 con la quale il Pretore ha accolto l’istanza di
restituzione dei termini presentata dalla convenuta in data 7 marzo 2011,
annullando la decisione di sfratto 3/7 febbraio 2011;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. CO
1 conduceva in locazione l’appartamento nr. __________ nello stabile R__________,
sito in via __________ a __________, di proprietà di RE 1, in virtù di un contratto di locazione di durata determinata dal 1° al 15 gennaio 2011 (doc. C). A
seguito della mancata restituzione dell’ente locato al momento della scadenza
contrattuale, con istanza 17/18 gennaio 2011, RE 1 ha postulato lo sfratto di CO 1. La parte convenuta non ha ritirato la raccomandata contenente
l’istanza e la citazione e non è comparsa all’udienza di discussione, rimanendo
preclusa.
Con decisione
3 febbraio 2011 il Pretore ha accolto l’istanza e ordinato lo sfratto. La
decisione è passata in giudicato ai primi di marzo 2011.
2. Con
istanza di restituzione dei termini datata 7 marzo 2011, la convenuta CO 1 ha chiesto la revoca della decisione di sfratto, l’intimazione per il tramite del suo legale
dell’istanza di sfratto, la restituzione del termine per inoltrare la risposta e
la valutazione del comportamento processuale dell’istante ex art. 128 CPC
(inc. SO.2011.834), sostenendo in sostanza, per quanto qui di rilievo, di aver
informato l’amministratore unico di RE 1, avv. P__________, già il 19 gennaio
2011 di essere patrocinata dall’avv. PA 2, a cui avrebbe dovuto essere inviata la corrispondenza e adducendo di non aver ritirato la surriferita raccomandata
poiché assente all’estero dal 17 gennaio al 4 marzo 2011.
All’udienza
di discussione 24 marzo 2011 la parte convenuta si è riconfermata nella propria
istanza, alla quale l’istante si è opposta contestando in particolare l’assenza
all’estero della controparte, la quale ha ritirato un precetto esecutivo
notificatole in data 27 gennaio 2011.
3. In
data 12 aprile 2011 il Pretore dopo aver constatato che RE 1, nella persona del
suo amministratore unico avv. P__________, era stata informata del fatto che
l’avv. PA 2 patrocinava la parte convenuta e che quest’ultima non era stata
validamente citata all’udienza di discussione, essendo venuta a conoscenza
dell’esistenza della procedura di sfratto soltanto a decisione emanata, ha
accolto l’istanza di restituzione dei termini della convenuta, annullando la
decisione di sfratto.
4. Con
reclamo 26 aprile 2011, l’istante postula la modifica della decisione impugnata
nel senso di respingere la richiesta di restituzione della convenuta, annullare
Fatti
i dispositivi della sentenza 12 aprile 2011 e confermare la piena validità
della decisione di sfratto 3/7 febbraio 2011. Essa rimprovera al Pretore di
aver mal gestito l’intera procedura e di aver dichiarato nulla una decisione
cresciuta in giudicato da lui stesso pronunciata, benché la controparte non ne
avesse chiesto l’annullamento. A suo modo di vedere solo l’autorità di ricorso
potrebbe annullare una decisione cresciuta in giudicato.
Nel
termine assegnatole, la parte convenuta non ha inoltrato osservazioni.
5. L’art.
148 CPC stabilisce che ad istanza della parte che non ha osservato un termine,
il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la
parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in
lieve misura (cpv. 1). La domanda deve essere
presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza
(cpv. 2), ossia dalla fine dell’impedimento, onde evitare i probabili ritardi
dovuti alla possibilità di presentare in ogni tempo siffatta richiesta (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 148,
pag. 620-621). Se vi è già stata pronuncia del giudice, la restituzione del
termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in
giudicato (cpv. 3). In altre parole, l’istituto della restituzione si applica
per un periodo di sei mesi anche alle inosservanze che hanno condotto ad una
decisione contumaciale passata in giudicato. Il Pretore può in questi casi
annullare la decisione senza che ciò comporti un pericolo per la sicurezza del
diritto e il processo viene rimesso nella situazione in cui si trovava prima
dell’inosservanza (Trezzini, op.
cit., art. 148, pag. 621; Staehelin,
in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, art. 148 n.
15; Gozzi, Basler Kommentar ZPO,
2010, art. 148 n. 43-44).
6. Per
quanto concerne il modo di procedere, l’art. 149 CPC dispone che il giudice dà
alla controparte l’opportunità di presentare le proprie osservazioni all’istanza
e decide definitivamente. Tale norma sottrae in definitiva il provvedimento
relativo alla restituzione sia alla possibilità d’impugnativa ex art. 319
lett. b n. 2 CPC, sia alla possibilità di postularne la modifica in
applicazione del principio generale valido per le disposizioni ordinatorie. In
altre parole, la decisione non può essere impugnata in maniera autonoma. La
definitività (“Endgültigkeit”) della decisione concerne però soltanto la
concessione di restituzione in quanto tale, ma non la decisione finale di
merito, che può essere contestata censurando la violazione dell’art. 148 CPC (Trezzini, op. cit., art. 149, pag. 621; Staehelin, op. cit., art. 149 n. 4; Gozzi, op. cit., art. 149 n. 10-11).
7. Nel caso in esame il
Pretore ha accolto l’istanza di sfratto postulata dall’istante in data 17/18
gennaio 2011 con decisione 3/7 febbraio 2011, rimasta inimpugnata. Con
successiva decisione 12 aprile 2011, vale a dire nel termine di sei mesi stabilito
dall’art. 148 cpv. 3 CPC, il Pretore, in accoglimento dell’istanza di
restituzione in intero 7 marzo 2011 della parte convenuta, ha annullato la
summenzionata decisione di sfratto, notificando nuovamente alla convenuta
l’istanza di sfratto e citando le parti ad un nuova udienza di discussione.
Considerandi
Va
avantutto rilevato che, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, tale
agire del Pretore è senz’altro conforme alla legge, ritenuto che, come già
esposto sopra (consid. 5), egli può annullare una decisione di merito da lui
stesso pronunciata, anche quando questa sia passata in giudicato e finanche sia
stata eseguita (Gozzi, op. cit.
art. 148 n. 43). Già si è detto anche che contro tale decisione non sono
dati rimedi diritto, l’art. 149 CPC disponendo chiaramente che il giudice decide definitiva- mente sulla restituzione, con una
decisione che non può essere impugnata in maniera autonoma, bensì unicamente
con la decisione finale di merito. È quindi a torto che la reclamante ritiene
che, essendo dato un pregiudizio difficilmente
riparabile, sia “in linea di principio proponibile anche la via del reclamo”.
Di conseguenza
il presente reclamo deve essere dichiarato irricevibile, ciò che rende
superfluo l’esame delle questioni di merito.
8.
In Ticino
le spese giudiziarie sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria
(LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di
giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della
complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG). Giusta l’art. 14 LTG la tassa di
giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr.
100.
- e 10'000.-. Nel caso concreto, stante la particolarità della fattispecie,
la tassa e spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 200.- e sono
poste a carico della reclamante.
Non si
attribuiscono ripetibili alla controparte, che non ha presentato osservazioni
al reclamo.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 26 aprile 2011 di RE 1 è irricevibile.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 200.- (fr. 150.- tassa di giustizia e fr.
50.
- di spese) sono poste a carico di RE 1SA. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100.
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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