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Decisione

13.2011.22

Restituzione dei termini, art. 148 CPC-CH

6 giugno 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i dispositivi della sentenza 12 aprile 2011 e confermare la piena validità

della decisione di sfratto 3/7 febbraio 2011. Essa rimprovera al Pretore di

aver mal gestito l’intera procedura e di aver dichiarato nulla una decisione

cresciuta in giudicato da lui stesso pronunciata, benché la controparte non ne

avesse chiesto l’annullamento. A suo modo di vedere solo l’autorità di ricorso

potrebbe annullare una decisione cresciuta in giudicato.

Nel

termine assegnatole, la parte convenuta non ha inoltrato osservazioni.

5. L’art.

148 CPC stabilisce che ad istanza della parte che non ha osservato un termine,

il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la

parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in

lieve misura (cpv. 1). La domanda deve essere

presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza

(cpv. 2), ossia dalla fine dell’impedimento, onde evitare i probabili ritardi

dovuti alla possibilità di presentare in ogni tempo siffatta richiesta (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 148,

pag. 620-621). Se vi è già stata pronuncia del giudice, la restituzione del

termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in

giudicato (cpv. 3). In altre parole, l’istituto della restituzione si applica

per un periodo di sei mesi anche alle inosservanze che hanno condotto ad una

decisione contumaciale passata in giudicato. Il Pretore può in questi casi

annullare la decisione senza che ciò comporti un pericolo per la sicurezza del

diritto e il processo viene rimesso nella situazione in cui si trovava prima

dell’inosservanza (Trezzini, op.

cit., art. 148, pag. 621; Staehelin,

in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, art. 148 n.

15; Gozzi, Basler Kommentar ZPO,

2010, art. 148 n. 43-44).

6. Per

quanto concerne il modo di procedere, l’art. 149 CPC dispone che il giudice dà

alla controparte l’opportunità di presentare le proprie osservazioni all’istanza

e decide definitivamente. Tale norma sottrae in definitiva il provvedimento

relativo alla restituzione sia alla possibilità d’impugnativa ex art. 319

lett. b n. 2 CPC, sia alla possibilità di postularne la modifica in

applicazione del principio generale valido per le disposizioni ordinatorie. In

altre parole, la decisione non può essere impugnata in maniera autonoma. La

definitività (“Endgültigkeit”) della decisione concerne però soltanto la

concessione di restituzione in quanto tale, ma non la decisione finale di

merito, che può essere contestata censurando la violazione dell’art. 148 CPC (Trezzini, op. cit., art. 149, pag. 621; Staehelin, op. cit., art. 149 n. 4; Gozzi, op. cit., art. 149 n. 10-11).

7. Nel caso in esame il

Pretore ha accolto l’istanza di sfratto postulata dall’istante in data 17/18

gennaio 2011 con decisione 3/7 febbraio 2011, rimasta inimpugnata. Con

successiva decisione 12 aprile 2011, vale a dire nel termine di sei mesi stabilito

dall’art. 148 cpv. 3 CPC, il Pretore, in accoglimento dell’istanza di

restituzione in intero 7 marzo 2011 della parte convenuta, ha annullato la

summenzionata decisione di sfratto, notificando nuovamente alla convenuta

l’istanza di sfratto e citando le parti ad un nuova udienza di discussione.

Considerandi

Va

avantutto rilevato che, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, tale

agire del Pretore è senz’altro conforme alla legge, ritenuto che, come già

esposto sopra (consid. 5), egli può annullare una decisione di merito da lui

stesso pronunciata, anche quando questa sia passata in giudicato e finanche sia

stata eseguita (Gozzi, op. cit.

art. 148 n. 43). Già si è detto anche che contro tale decisione non sono

dati rimedi diritto, l’art. 149 CPC disponendo chiaramente che il giudice decide definitiva­- mente sulla restituzione, con una

decisione che non può essere impugnata in maniera autonoma, bensì unicamente

con la decisione finale di merito. È quindi a torto che la reclamante ritiene

che, essendo dato un pregiudizio difficilmente

riparabile, sia “in linea di principio proponibile anche la via del reclamo”.

Di conseguenza

il presente reclamo deve essere dichiarato irricevibile, ciò che rende

superfluo l’esame delle questioni di merito.

8.

In Ticino

le spese giudiziarie sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria

(LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di

giustizia è fissata in considera­zione del valore, della natura e della

complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG). Giusta l’art. 14 LTG la tassa di

giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr.

100.

- e 10'000.-. Nel caso concreto, stante la particolarità della fattispecie,

la tassa e spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 200.- e sono

poste a carico della reclamante.

Non si

attribuiscono ripetibili alla controparte, che non ha presentato osservazioni

al reclamo.

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 26 aprile 2011 di RE 1 è irricevibile.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 200.- (fr. 150.- tassa di giustizia e fr.

50.

- di spese) sono poste a carico di RE 1SA. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100.

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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