13.2011.25
Procedura di conciliazione, decisione di stralcio della causa dal ruolo perché priva d'oggetto
16 maggio 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
13.2011.25
Data decisione, Autorità:
16.05.2011, IIICC
Titolo:
Procedura di conciliazione, decisione di stralcio della causa dal ruolo perché priva d'oggetto
ESPERIMENTO DI CONCILIAZIONE
art. 206 CPC
Incarto n.
13.2011.25
Lugano
16 maggio
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Ermotti (supplente)
segretaria:
Meyer, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura di conciliazione inc.
n. 031/11 dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno,
promossa con istanza 25 febbraio 2011 da
RE 1
e
RE 2
contro
CO 1
rilevato
in fatto e in diritto: che con scritto 25
febbraio 2011 RE 1 e RE 2, rilevata l’esistenza di difetti della cosa locata,
hanno chiesto all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno (in
seguito UC) “… di voler fissare un appuntamento con noi per una visita della
casa da parte vostra. Non siamo più disposti a pagare un affitto di fr. 730.-
finché non sono stati eliminati tutti i difetti”;
che
all’udienza di conciliazione del 7 aprile 2011 la parte istante non è comparsa,
sicché l’UC, richiamato l’art. 206 CPC, ha dichiarato la procedura priva
d’oggetto stralciandola dai ruoli;
che con
scritto 4 maggio 2011 gli istanti propongono reclamo contro la decisione di
stralcio della procedura adducendo di aver dovuto recarsi a Zurigo per assistere
il padre che è stato ricoverato per 3 settimane all’ospedale;
che il
reclamo non è stato intimato alla controparte;
che la procedura di conciliazione è un procedimento ben distinto
dalla causa di merito, e la decisione con la quale l’autorità di conciliazione stralcia
la causa dal ruolo perché priva d’oggetto chiude la procedura medesima sicché
costituisce una decisione finale;
che,
seguendo il sistema dei rimedi di diritto del CPC, siffatta decisione è impugnabile
Considerandi
mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), da proporre nel
termine di 30 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 311 cpv. 1
CPC), oppure mediante reclamo, sempre nel termine di 30 giorni (art. 319 a. CPC) qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-;
che, in concreto, competente a trattare il gravame sarebbe di
conseguenza la seconda Camera civile del Tribunale d’appello, ma lo stesso è
trattato dalla terza Camera civile per l’art. 48 lett. c cifra 2 LOG;
che se
l’attore ingiustificatamente non compare, l’istanza di conciliazione è da considerare
ritirata e la causa stralciata dai ruoli in quanto priva d’oggetto (art. 206
cpv. 1 CPC);
che la
parte istante non ha comunicato né giustificato la propria assenza all’udienza,
né risulta - e neppure essa lo sostiene – che fosse impossibilitata a chiederne
il rinvio;
che, di
conseguenza, la decisione dell’UC appare corretta e il reclamo è da respingere;
che nella
misura in cui i reclamanti sostengono di aver dovuto assistere il padre infermo
e di non aver potuto, per questo motivo, presenziare all’udienza, la questione
andava - se del caso - fatta valere con una domanda di restituzione del
termine, da inoltrare all’UC entro 10 giorni dalla cessazione del motivo
dell’inosservanza (art. 148 cpv. 2 CPC) rendendo verosimile di non aver colpa
nella mancata comparsa all’udienza (art. 148 CPC), non invece mediante reclamo,
che risulta irricevibile;
che, per
quanto precede, il reclamo va respinto, ritenuto comunque che i reclamanti
potranno, se del caso, inoltrare una nuova istanza di conciliazione all’UC di
Agno;
che,
stante la particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelevare tasse e
spese;
per i quali motivi
pronuncia: 1. Il
reclamo 4 maggio 2011 di RE 1 e RE 2 è respinto.
2.
Non
si prelevano tasse né spese.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore
litigioso non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo
nell’eventuale ricorso.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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