13.2011.28
Procedura di diffida ai debitori, reclamo contro la decisione sulla ripartizione e quantificazione delle spese
22 giugno 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
13.2011.28
Data decisione, Autorità:
22.06.2011, IIICC
Titolo:
Procedura di diffida ai debitori, reclamo contro la decisione sulla ripartizione e quantificazione delle spese
SPESE E RIPETIBILI
art. 92 CPC
art. 104 CPC
art. 302 CPC
art. 110 CPP
Incarto n.
13.2011.28
Lugano
22 giugno
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Ermotti (supplente)
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.171 (procedura
sommaria, diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio
sud promossa con istanza 15 marzo 2011 da
CO 1
patrocinata
dall’ PA 2
contro
RE 1
patrocinato
dall’ PA 1
rilevato
in fatto e diritto: che
nell’ambito della procedura di protezione dell’unione coniugale, inc. n.
DI.2008.186, con sentenza 3 gennaio 2011, RE 1 è stato condannato a versare
alla moglie CO 1 un importo di fr. 2'620.- a titolo di contributo alimentare
mensile a favore dei figli, con effetto a partire dal 1° gennaio 2011;
che con
istanza 15 marzo 2011, inc. n. SO.2011.171, CO 1 ha chiesto che sia fatto ordine al datore di lavoro del marito, __________ , di trattenere dal
salario mensile spettante a RE 1, l’importo di fr. 2'620.-, non avendo
egli versato i contributi alimentari dovuti ai figli in base alla summenzionata
sentenza;
che con
decisione supercautelare 15 marzo 2011 il Pretore ha accolto la domanda
dell’istante, ordinando al datore di lavoro di RE 1 di trattenere fr. 2'620.-
dal salario del proprio dipendente;
che
all’udienza di discussione cautelare 8 aprile 2011, il convenuto ha chiesto la
revoca della trattenuta di salario ordinata dal Pretore, sostenendo che la
stessa lede la sua immagine di fronte al suo datore di lavoro e poiché non
corrisponde al vero che egli non abbia voluto versare i contributi alimentari;
che con
sentenza 22 aprile 2011 il Pretore ha confermato la decisione supercautelare,
evidenziando che il convenuto ha mancato al proprio dovere di mantenimento sin
dal primo termine di scadenza, senza mostrare l’intenzione di voler adempiere a
quanto statuito e senza sollevare motivazioni atte a revocare la trattenuta di
salario, ragione per cui ha accolto l’istanza di diffida ai debitori e posto a
carico del convenuto la tassa di giustizia di fr. 1'000.-, le spese e la
rifusione all’istante di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili;
che con reclamo
10 maggio 2011 RE 1 insorge contro la precitata decisione, chiedendo
l’annullamento del dispositivo n. 2 nel senso di ridurre la tassa di giustizia a
fr. 400.- e le ripetibili a fr. 600.-, formulando nello stesso tempo una
domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio;
che il
gravame non è stato intimato alla controparte;
che
l’istanza di diffida ai debitori è stata introdotta il 15 marzo 2011, sicché la
procedura è retta dal Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC)
entrato in vigore 1° gennaio 2011;
che, al
di fuori del processo concernente l’obbligo di mantenimento da parte dei
genitori, la diffida ai debitori per il mantenimento del figlio è trattata con
la procedura sommaria (art. 302 CPC);
che
contro le decisioni di prima istanza pronunciate in procedura sommaria è dato
il rimedio dell’appello, da proporre nel termine di 10 giorni dalla
notificazione della decisione (art. 314 CPC). In materia di controversie
patrimoniali il valore litigioso deve però raggiungere 10'000 franchi (art. 308
CPC), in difetto di che è dato solo il rimedio del reclamo, sempre nel termine
di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che nel
caso in esame il reclamo è tempestivo e, sotto questo aspetto, ricevibile;
che, la
decisione con la quale il Pretore fissa la tassa e le spese di giustizia e
assegna le ripetibili è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1
CPC), impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se il merito
è appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), o mediante reclamo qualora
il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-;
che, per l’art.
110 CPC, laddove il dispositivo sulle spese è impugnato in modo indipendente, è
dato unicamente il rimedio del reclamo, ciò a prescindere se la controversia in
sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini, CPC Comm.,
2011, art. 110, pag. 447), da proporre nel medesimo termine per
l’impugnazione del merito;
che, essendo
la decisione sulla ripartizione e quantificazione delle spese parte della
decisione finale, la trattazione del gravame competerebbe nel caso concreto alla
prima Camera civile del Tribunale d’appello, ma l’incarto è trasmesso alla
terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG;
che con
il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e
l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC);
che nel
caso concreto, il reclamante sostiene che la tassa di giustizia e le ripetibili
sono eccessive e prive di fondamento, rimproverando al Pretore di aver erroneamente
calcolato il valore di causa sulla base dei contributi alimentari dovuti;
che va
anzitutto rilevato come – contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante – il
Pretore non ha sostenuto che il contributo alimentare è fuori discussione, limitandosi
invece a constatare che le motivazioni addotte dal convenuto sono irrilevanti
nella misura in cui tendono a rimettere in discussione la ripartizione dei
compiti tra i coniugi, già fissata nella sentenza di procedura a protezione
dell’unione coniugale, ormai cresciuta in giudicato;
che la
causa oggetto di esame ha indubbiamente un valore pecuniario, che deve essere
determinato giusta l’art. 92 CPC, secondo cui le prestazioni periodiche hanno
Fatti
il valore del capitale che rappresentano (cpv. 1), ritenuto che, in caso di
durata incerta o illimitata, è da considerare quale valore capitalizzato
l’importo annuo della prestazione moltiplicato per venti (cpv. 2);
che, per
quanto precede, la decisione con la quale il primo giudice ha determinato il
valore litigioso in applicazione dell’art. 92 cpv. 1 CPC, considerando i contributi
alimentari dovuti a ciascun figlio dal mese dell’ordine di trattenuta del
salario sino al compimento del loro 18esimo anno di età, per un totale di circa
fr. 132'040.-, appare corretta;
che le
tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), e
nella sua applicazione l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di
apprezzamento, l’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità potendo
intervenire solo in caso di eccesso o di abuso di siffatto potere;
che
l’art. 7 LTG prevede degli esborsi forfettari, stabiliti in modo scalare per
differenti fasce di valore di causa;
che per
valori litigiosi da fr. 100'000.- a fr. 200'000.- è prevista una tassa tra fr. 3'000.-
e fr. 12'000.-;
che per
la procedura sommaria la tariffa essendo la metà di quella per la procedura
ordinaria (art. 9 LTG), in concreto la tassa minima sarebbe di fr. 1'500.-;
che le
ripetibili vanno invece stabilite sulla scorta del regolamento sulla tariffa
per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar);
che, per
valori litigiosi da fr. 100'000.- a fr. 500'000.- l’art. 11 Rtar prevede per le
ripetibili una percentuale tra il 6 e il 9%, ritenuto che nelle procedure
speciali civili le stesse sono fissate tra il 20 e il 70% dell’importo così
calcolato;
che in
concreto l’importo minimo delle ripetibili sarebbe di fr. 1'584.-;
che
fissando la tassa di giustizia in fr. 1'000.- e le ripetibili in
fr. 1'500.-, il Pretore ha prelevato un importo inferiore al minimo
previsto dalla LTG e attribuito ripetibili inferiori al minimo previsto dal
Rtar;
che non
Considerandi
si intravvede quindi nell’operato del giusdicente un eccesso né un abuso del
potere di apprezzamento, né tanto meno la decisione può essere ritenuta
arbitraria, considerato non da ultimo che il reclamante neppure indica quale
dovrebbe essere a suo avviso il valore pecuniario in base al quale calcolare le
spese giudiziarie;
che di
conseguenza il reclamo dev’essere respinto;
che
l’istanza di assistenza giudiziaria deve pure essere respinta, mancando sin
dall’inizio la probabilità di esito favorevole del reclamo;
che le
spese processuali seguono la soccombenza;
che, non
avendo CO 1 dovuto per il momento inoltrare osservazioni al reclamo di
controparte, non si assegnano ripetibili;
per i quali motivi
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto.
2.
L’istanza
di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio formulata da RE
1.
con reclamo 10 maggio 2011 è respinta.
3.
Le
spese processuali in fr. 250.- sono poste a carico del reclamante. Non si
assegnano ripetibili.
4.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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