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Decisione

13.2011.28

Procedura di diffida ai debitori, reclamo contro la decisione sulla ripartizione e quantificazione delle spese

22 giugno 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

il valore del capitale che rappresentano (cpv. 1), ritenuto che, in caso di

durata incerta o illimitata, è da considerare quale valore capitalizzato

l’importo annuo della prestazione moltiplicato per venti (cpv. 2);

che, per

quanto precede, la decisione con la quale il primo giudice ha determinato il

valore litigioso in applicazione dell’art. 92 cpv. 1 CPC, considerando i contributi

alimentari dovuti a ciascun figlio dal mese dell’ordine di trattenuta del

salario sino al compimento del loro 18esimo anno di età, per un totale di circa

fr. 132'040.-, appare corretta;

che le

tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), e

nella sua applicazione l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di

apprezzamento, l’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità potendo

intervenire solo in caso di eccesso o di abuso di siffatto potere;

che

l’art. 7 LTG prevede degli esborsi forfettari, stabiliti in modo scalare per

differenti fasce di valore di causa;

che per

valori litigiosi da fr. 100'000.- a fr. 200'000.- è prevista una tassa tra fr. 3'000.-

e fr. 12'000.-;

che per

la procedura sommaria la tariffa essendo la metà di quella per la procedura

ordinaria (art. 9 LTG), in concreto la tassa minima sarebbe di fr. 1'500.-;

che le

ripetibili vanno invece stabilite sulla scorta del regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar);

che, per

valori litigiosi da fr. 100'000.- a fr. 500'000.- l’art. 11 Rtar prevede per le

ripetibili una percentuale tra il 6 e il 9%, ritenuto che nelle procedure

speciali civili le stesse sono fissate tra il 20 e il 70% dell’importo così

calcolato;

che in

concreto l’importo minimo delle ripetibili sarebbe di fr. 1'584.-;

che

fissando la tassa di giustizia in fr. 1'000.- e le ripetibili in

fr. 1'500.-, il Pretore ha prelevato un importo inferiore al minimo

previsto dalla LTG e attribuito ripetibili inferiori al minimo previsto dal

Rtar;

che non

Considerandi

si intravvede quindi nell’operato del giusdicente un eccesso né un abuso del

potere di apprezzamento, né tanto meno la decisione può essere ritenuta

arbitraria, considerato non da ultimo che il reclamante neppure indica quale

dovrebbe essere a suo avviso il valore pecuniario in base al quale calcolare le

spese giudiziarie;

che di

conseguenza il reclamo dev’essere respinto;

che

l’istanza di assistenza giudiziaria deve pure essere respinta, mancando sin

dall’inizio la probabilità di esito favorevole del reclamo;

che le

spese processuali seguono la soccombenza;

che, non

avendo CO 1 dovuto per il momento inoltrare osservazioni al reclamo di

controparte, non si assegnano ripetibili;

per i quali motivi

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto.

2.

L’istanza

di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio formulata da RE

1.

con reclamo 10 maggio 2011 è respinta.

3.

Le

spese processuali in fr. 250.- sono poste a carico del reclamante. Non si

assegnano ripetibili.

4.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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