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Decisione

13.2011.29

Tassazione della nota professionaleq

12 agosto 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i colloqui con i due coniugi, l’acquisizione e la verifica della documentazione,

la preparazione e le trattative per la convenzione e la redazione dell’istanza

di divorzio, ciò che appare, di primo acchito, di assai dubbia fattibilità. Siffatta

riduzione del tempo riconosciuto per lo svolgimento di una procedura completa

di divorzio a sole 4 ore (mezza giornata di lavoro) in luogo delle 9 h e 32

minuti esposti (una giornata di lavoro) necessita indubbiamente di una ben più

sostanziosa motivazione.

8. La

decisone va pertanto annullata. Diversamente da quanto postulato dal ricorrente

in via principale, questa Camera non procede alla tassazione della nota

d'onorario, essendo necessario rinviare l'incarto alla Pretura affinché emani

una nuova decisione, debitamente motivata. Dato l'esito della procedura, le

spese di giudizio sono poste a carico del Cantone. Al ricorrente sono assegnate

congrue ripetibili.

Per

i quali motivi

pronuncia: 1. Il

ricorso è parzialmente accolto. La decisione 22 marzo 2011 del Pretore aggiunto

del distretto di Lugano è annullata.

§ Gli atti sono

rinviati al Pretore aggiunto di Lugano affinché emani una nuova decisione ai

Considerandi

sensi dei considerandi.

2.

Le

spese di giudizio in fr. 200.- sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino,

il quale rifonderà al ricorrente fr. 300.– di ripetibili.

3.

Notificazione a:

-

- PI 1 - PI 2 -

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6

-

Stato del Cantone Ticino, Divisione della giustizia, Bellinzona

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000.-, contro la presente decisione il ricorso in materia civile - da

inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, nel termine di 30 giorni

dalla notifica della decisione (art. 100 LTF) - è ammissibile solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove

non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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