13.2011.29
Tassazione della nota professionaleq
12 agosto 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
13.2011.29
Data decisione, Autorità:
12.08.2011, IIICC
Titolo:
Tassazione della nota professionaleq
SPESE E RIPETIBILI
art. 104 CPC
art. 110 CPC
art. 319 let. A CPP
Incarto n.
13.2011.29
Lugano
12 agosto
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire sul reclamo del 4 aprile 2011 presentato
da
avv. RE 1
contro la decisione emessa il 22 marzo
2011 dal Pretore aggiunto del Distretto di __________, concernente la nota
professionale del 17 marzo 2011 per la retribuzione del gratuito patrocinio
emessa nell’ambito della procedura di divorzio comune con accordo completo
promossa in data 29 ottobre 2010 (inc. n. OA.2010.781) da
PI 1
e
PI 2
entrambi patrocinati dal reclamante.
esaminati
gli atti;
ritenuto
in fatto e in diritto :
1. PI 1 e PI 2 hanno chiesto, in data 29 ottobre 2010 nell’ambito della
procedura di divorzio comune con accordo completo promossa dinnanzi alla
Pretura di __________, di essere posti al beneficio dell’assistenza giudiziaria
e del gratuito patrocinio.
Con
decisione 16 febbraio 2011, il Pretore aggiunto ha sciolto per divorzio il
matrimonio contratto da PI 1 e PI 2, ponendo le parti al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. Pietro Simona.
2. Per
le proprie prestazioni l’avv. RE 1 ha trasmesso alla Pretura la nota
professionale 17 marzo 2011 di complessivi fr. 2'059.20, di cui fr.
1'716.- di onorario, fr. 211.30 di spese e fr. 131.90 di IVA.
Il
Pretore aggiunto ha tassato la nota con decisione 22 marzo 2011, fissando l'onorario
fino al 31 dicembre 2010 in fr. 225.-, le relative spese in fr. 22.50 e l’IVA
al 7.6% in fr. 18.80 e riconoscendo dal 1° gennaio 2011 un onorario di fr.
495.-, le relative spese di fr. 49.50 e l’IVA all’8% di fr. 43.55, per un
totale di complessivi fr. 848.05.
3. Con
reclamo 4 aprile 2011 alla Sezione civile del Tribunale d’appello, l’avv. RE 1
insorge contro la citata tassazione, chiedendo in via principale la modifica
della decisione impugnata nel senso di riconoscergli integralmente il dispendio
di tempo (9 ore e 32 minuti) e le spese come esposti nella nota d’onorario, in
via subordinata l’annullamento della decisione stessa e la trasmissione degli
atti alla Pretura per l’emanazione di una nuova decisione previa audizione.
Le
parti non sono state invitate a formulare osservazioni.
4. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale
svizzero (CPC) che disciplina, tra l’altro, l’assistenza giudiziaria e il
gratuito patrocinio (art. 117-123 CPC). L’art. 404 CPC prescrive che fino alla
loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti
al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto
procedurale previgente. Di conseguenza, considerato che per la litispendenza fa
stato l’inoltro dell’istanza, avvenuta in concreto il 29 ottobre 2010 (inc. n.
OA.2010.781), al procedimento di cui trattasi è ancora applicabile il sistema
di tassazione delle note d’onorario previsto dal CPC-TI e dalla Legge sul
patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (vLag). La
rimunerazione del patrocinatore di un assistito al beneficio del gratuito
patrocinio non deve quindi necessariamente essere compresa nella decisione
sulle spese giudiziarie unitamente al merito della procedura come previsto dal
nuovo CPC (art. 104 cpv. 1 e 122 cpv. 1 lett. a e b CPC), bensì può essere
tassata separatamente ai sensi della vLag, come fatto nel caso in esame.
5. Per
quanto concerne i rimedi di diritto, l’art. 405 CPC stabilisce che alle impugnazioni
si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione.
L’applicazione dell’art. 405 CPC è indubbia nel caso di decisioni finali,
mentre è controversa di fronte a decisioni incidentali che non pongono fine al
procedimento. Occorre dunque innanzitutto stabilire la natura della decisione
con la quale il giudice fissa l’onorario del patrocinatore in regime di
assistenza giudiziaria.
5.1 Il giudizio
sulla tassazione della nota professionale viene emanato alla fine della procedura
di merito, dovendosi tener conto di tutta l’attività compiuta dal patrocinatore
sino al termine del suo mandato. Il giudizio sull’onorario dell’avvocato
è quindi parte della decisione finale. Ciò significa avantutto che, tenuto
conto che il Pretore aggiunto ha tassato la nota professionale
con decisione 22 marzo 2011, in applicazione
dell’art. 405 CPC, nel caso concreto sono dati i rimedi di diritto
previsti dal nuovo Codice di procedura civile svizzero.
5.2 Ciò premesso, va rilevato che
l’onorario dell’avvocato di un cliente al beneficio del
gratuito patrocinio è parte delle spese giudiziarie (art. 110 CPC; cfr. Fischer, in: Baker & McKenzie,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 6 ad art. 110; Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 3
ad art. 110), sulle quali il giudice statuisce con la decisione finale (art.
104 cpv. 1 CPC). La decisione sulle spese è impugnabile unitamente alla
sentenza finale, con appello se il merito è appellabile, o in caso contrario
con reclamo. L’art. 110 CPC prevede tuttavia che, laddove il dispositivo sulle
spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del
reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello
oppure a reclamo. La proponibilità del solo reclamo ha quale effetto una
limitazione del potere di cognizione dell’autorità superiore, ma non modifica
la natura della decisione impugnata, che rimane una decisione finale. Di
conseguenza neppure vi sono effetti sui termini di ricorso, che rimangono
invariati. Trattandosi di decisione giusta l’art. 319 lett. a CPC, competente a occuparsi del gravame sarebbe, nel caso concreto, considerato
che trattasi di una causa di stato, la prima Camera civile del Tribunale
d’appello, ma lo stesso è trattato dalla terza Camera civile per l’art. 48
lett. c cifra 2 LOG;
6. In
ossequio ai requisiti minimi di motivazione che discendono dal diritto federale
(la legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria non si
sospinge oltre tali presupposti), ai fini di una decisione l'autorità può
limitarsi a enunciare le circostanze significative, atte a influire in qualche
modo sull'esito del giudizio. Essenziale è che l'interessato possa capire
perché l'autorità abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e che la
giurisdizione di ricorso sia in grado di verificare se la decisione sia
conforme al diritto (DTF 129 I 236 consid. 3.2, 126 I 102 consid. 2b). Se in
materia di ripetibili la decisione con cui un giudice fissa l'ammontare
dell'indennità non dev'essere necessariamente motivata, per lo meno ove non si
scosti dai limiti tariffali e non si diano circostanze straordinarie (DTF 111
Ia 1 consid. 2, 93 I 120 consid. 2), in presenza di un conteggio
particolareggiato il giudice che intende scostarsene deve invece motivare
almeno brevemente i motivi per cui ritiene ingiustificate le prestazioni da
stralciare o da ridurre, senza di che il destinatario non potrebbe ricorrere
all'autorità superiore con sufficiente cognizione di causa (sentenza del
Tribunale federale 1P.85/2005 del 15 marzo 2005, consid. 2.1 con riferimenti).
Tale giurisprudenza può senz'altro applicarsi, per analogia, anche alla
retribuzione dei patrocinatori d'ufficio.
7. L'art.
7 vLag prescrive che il patrocinatore designato deve presentare all'autorità di
concessione la sua nota professionale dettagliata e che l'autorità procede alla
tassazione mediante decreto “succintamente motivato”. Nel rispetto degli
imperativi che sgorgano dal diritto federale l'autorità che intende scostarsi
da una nota professionale deve quindi indicare, almeno brevemente, i motivi per
cui stralcia o riduce determinate poste.
Nella
fattispecie, il Pretore aggiunto enunciati alcuni principi generali, ha così
motivato la decisione: "che … si ritiene adeguato quantificare in 4 ore il
tempo di lavoro necessario per l’adeguata conduzione del mandato, per un
onorario di CHF 720.00”.
Invano
si cercano nella decisione impugnata indizi che permettano di stabilire dove e
per quale motivo il giusdicente abbia ritenuto il dispendio di tempo esposto
dal legale eccedere lo stretto necessario. In mancanza di tali indicazioni, non
solo il destinatario si è trovato nell'impossibilità di contestare partitamente
la decisione di tassazione, ma nemmeno questa Camera è in grado di verificare
se l'opinione del Pretore possa essere condivisa. Il patrocinatore si è
occupato di una procedura di divorzio con accordo completo, ciò che presuppone
la previa definizione delle conseguenze accessorie. Tenuto conto del tempo
dedicato all’udienza (iniziata alle 08.30 e terminata alle 10.00: verbale 16
febbraio 2011) e alla relativa trasferta, seguendo l’opinione del primo
giudice, il patrocinatore avrebbe avuto a disposizione poco più di due ore per
Fatti
i colloqui con i due coniugi, l’acquisizione e la verifica della documentazione,
la preparazione e le trattative per la convenzione e la redazione dell’istanza
di divorzio, ciò che appare, di primo acchito, di assai dubbia fattibilità. Siffatta
riduzione del tempo riconosciuto per lo svolgimento di una procedura completa
di divorzio a sole 4 ore (mezza giornata di lavoro) in luogo delle 9 h e 32
minuti esposti (una giornata di lavoro) necessita indubbiamente di una ben più
sostanziosa motivazione.
8. La
decisone va pertanto annullata. Diversamente da quanto postulato dal ricorrente
in via principale, questa Camera non procede alla tassazione della nota
d'onorario, essendo necessario rinviare l'incarto alla Pretura affinché emani
una nuova decisione, debitamente motivata. Dato l'esito della procedura, le
spese di giudizio sono poste a carico del Cantone. Al ricorrente sono assegnate
congrue ripetibili.
Per
i quali motivi
pronuncia: 1. Il
ricorso è parzialmente accolto. La decisione 22 marzo 2011 del Pretore aggiunto
del distretto di Lugano è annullata.
§ Gli atti sono
rinviati al Pretore aggiunto di Lugano affinché emani una nuova decisione ai
Considerandi
sensi dei considerandi.
2.
Le
spese di giudizio in fr. 200.- sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino,
il quale rifonderà al ricorrente fr. 300.– di ripetibili.
3.
Notificazione a:
-
- PI 1 - PI 2 -
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
-
Stato del Cantone Ticino, Divisione della giustizia, Bellinzona
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso non raggiunge i fr.
30'000.-, contro la presente decisione il ricorso in materia civile - da
inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, nel termine di 30 giorni
dalla notifica della decisione (art. 100 LTF) - è ammissibile solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove
non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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