13.2011.3
Anticipo delle spese giudiziarie a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili (art. 98 CPC)
22 febbraio 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
13.2011.3
Data decisione, Autorità:
22.02.2011, IIICC
Titolo:
Anticipo delle spese giudiziarie a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili (art. 98 CPC)
ANTICIPO DELLE SPESE
art. 96 CPC
art. 98 CPP
art. 2 LTG
art. 5 LTG
Incarto n.
13.2011.3
Lugano
14 febbraio 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Ermotti
segretaria:
Meyer, vicecancelliera
sedente per giudicare nell’incarto n. 13.2011.3
dipendente dal reclamo 4 febbraio 2011 (reclamo in materia di anticipazione di
spese) di
RE 1
patrocinato dall’
PA 1
contro la decisione 2 febbraio 2011 con la quale la
Segretaria assessore della Pretura del distretto di Lugano gli ha assegnato un
termine di 20 giorni per versare l’importo di fr. 400.- quale anticipo delle
spese giudiziarie nell’ambito della procedura di conciliazione (inc.
CM.2011.29) da lui promossa nei confronti di
CO 1
rilevato: che con
istanza di conciliazione 31 gennaio 2011 RE 1 ha convenuto CO 1 chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di fr. 6'846.- oltre accessori;
che con decisione
2 febbraio 2011 la Segretaria assessore della Pretura del distretto di Lugano
gli ha assegnato un termine di 20 giorni per versare l’importo di fr. 400.-
quale anticipo delle spese giudiziarie;
che con
reclamo 4 febbraio 2011 RE 1 insorge contro la precitata decisione, postulando
che l’anticipo richiesto sia ridotto “…a un importo compreso tra CHF 100.- e
CHF 200.-”;
che
l’istanza di conciliazione è stata introdotta il 31 gennaio 2011, sicché alla
stessa è applicabile il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC)
entrato in vigore 1° gennaio 2011 (art. 404 CPC);
che il
giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o
totale delle spese processuali presumibili, e impartisce un termine per la sua
prestazione (art. 98 CPC);
che le
decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante
reclamo (art. 103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura
ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria
superiore (art. 321 cpv. 2 CPC), potendosi censurare l’applicazione errata del
diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC);
che le
tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i
quali devono attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio
della copertura dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non
possono essere superiori ai costi totali della relativa attività statale o
possono al più superarli di poco, e il principio dell’equivalenza – che
concretizza i principi della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del
divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) – secondo cui la tassa non può essere
sproporzionata all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro
limiti ragionevoli;
che nei
limiti dei menzionati principi l’autorità giudicante dispone di un ampio potere
di apprezzamento e l’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità
può intervenire solo in caso di eccesso o di abuso di siffatto potere;
che in Ticino
le spese giudiziarie sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria
(LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011 la quale dispone che la tassa di
giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della
complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG);
che, per
la procedura di conciliazione, dando seguito ai dettami degli art. 95 segg.
CPC, l’art. 5 LTG prevede degli esborsi forfettari, stabiliti in modo scalare
per differenti fasce di valore di causa;
che per
valori litigiosi da fr. 5'000.- a fr. 30'000.- è prevista una tassa tra fr.
200.- e fr. 1'500.-;
che la
Segretaria assessore, a fronte di un valore litigioso di fr. 6'846.- ha
fissato l’anticipo delle spese in fr. 400.-, importo che rientra nella
forchetta prevista dalla tariffa;
che a
mente del reclamante l’importo è eccessivo, le spese processuali presumibili
della procedura di conciliazione essendo limitate dalla necessità legate
all’intimazione e alle sportule di cancelleria, e di conseguenza la Segretaria
assessore avrebbe dovuto dipartirsi dal minimo tariffale in applicazione
dell’art. 2 cpv. 2 LTG e fissare l’anticipo in un importo tra fr. 100.- e
fr. 200.-;
che il
rispetto del principio della copertura dei costi non è controverso (peraltro in
Ticino il grado di copertura dei costi della giustizia varia tra il 35% nel
2008 e il 24% nel 2009: cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 6361 sulla
revisione totale della legge sulla tariffa giudiziaria, dell’11 maggio 2010);
che, diversamente da
quanto ritenuto dal reclamante, gli esborsi forfettari comprendono tutte le
prestazioni giudiziarie e, segnatamente, i costi delle strutture giudiziarie
sicché, nella misura in cui egli tien conto solo delle spese legate alle
intimazioni e alle sportule di cancelleria, il ricorso si rivela infondato;
che, limitando l’anticipo
ai soli costi vivi come richiesto dal ricorrente, si andrebbe quindi contro la
volontà del legislatore, senza contare che si rischierebbe di svilire
l’istituto della conciliazione dove il rischio di dover in ultima analisi
sopportare i costi può costituire un incentivo a trovare un accomodamento bonale
(Rüegg, Basler Kommentar, 2010, n.
2 ad art. 95 CPC);
che il reclamante censura
la decisione impugnata rilevando ancora che l’anticipo richiesto corrisponde al
6% del valore litigioso, quando la forchetta dei valori stabilita dalla tariffa
per le cause di valore tra fr. 5'000.- e fr. 30'000.- varia tra il 4% e il 5%;
che, in effetti, applicando
il 5 %, ne risulterebbe la somma di circa fr. 342.- sicché l’importo di fr.
400.- può certo apparire generoso, ma rientra comunque nei limiti stabiliti dal
legislatore, e non si tratta di una somma esorbitante né tale da configurare
gli estremi dell’eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento da parte della
Segretaria assessore, tenuto conto che va considerato anche il possibile impegno
che la trattazione della pratica richiede all’autorità giudiziaria sicché, stabilendo
l’anticipo così come fatto, si evita il rischio di dover richiedere ulteriori
anticipi qualora la procedura di conciliazione dovesse protrarsi e si dovessero
tenere più udienze;
che, comunque, qualora la
procedura si rivelasse, a ragion veduta, più semplice del previsto, con la
decisione sulle spese (art. 207 CPC) sarà possibile stabilire un importo
inferiore all’anticipo richiesto e restituire l’eventuale differenza;
che, per
Fatti
i motivi che precedono, il reclamo è respinto;
che, per
quanto riguarda le spese, la LTG non prevede l’esenzione dal prelievo di oneri
processuali per il reclamo dell’art. 103 CPC, né un’eccezione si impone nel
caso concreto;
che
appare giustificato applicare la tassa minima prevista dall’art. 14 LTG, che
prevede per le decisioni su reclamo una tassa tra fr. 100.- e fr. 10'000.-;
per i quali motivi
pronuncia: 1. Il
reclamo 4 febbraio 2011 è respinto.
2. Le
spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico del reclamante.
3. Intimazione:
-
-
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Considerandi
Rimedi giuridici
a tergo
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore
litigioso non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo
nell’eventuale ricorso.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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