Lexipedia

Decisione

13.2011.3

Anticipo delle spese giudiziarie a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili (art. 98 CPC)

22 febbraio 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che precedono, il reclamo è respinto;

che, per

quanto riguarda le spese, la LTG non prevede l’esenzione dal prelievo di oneri

processuali per il reclamo dell’art. 103 CPC, né un’eccezione si impone nel

caso concreto;

che

appare giustificato applicare la tassa minima prevista dall’art. 14 LTG, che

prevede per le decisioni su reclamo una tassa tra fr. 100.- e fr. 10'000.-;

per i quali motivi

pronuncia: 1. Il

reclamo 4 febbraio 2011 è respinto.

2. Le

spese processuali di fr. 100.- sono poste a carico del reclamante.

3. Intimazione:

-

-

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Considerandi

Rimedi giuridici

a tergo

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore

litigioso non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo

nell’eventuale ricorso.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster