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Decisione

13.2011.30

Reclamo contro la tassazione della nota d'onorario del patrocinatore

22 giugno 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

13.2011.30

Data decisione, Autorità:

22.06.2011, IIICC

Titolo:

Reclamo contro la tassazione della nota d'onorario del patrocinatore

SPESE E RIPETIBILI

art. 59 CPC

art. 319 let. a CPC

Incarto n.

13.2011.30

Lugano

22 giugno

2011/rs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente,

Pellegrini e Ermotti (supplente)

vicecancelliera:

Meyer

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.1409

della Pretura di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 8 aprile 2011 da

PI 1,

patr. dall’avv. PA 1,

contro

RE 1,

patr. dall’avv. PA 2,

iedente l’adozione di misure a protezione

dell’unione coniugale;

visto il verbale di udienza 20 aprile 2011,

nell’ambito della quale la lite è stata stralciata dal ruolo per avvenuta

transazione e le parti sono state poste entrambe al beneficio del gratuito

patrocinio;

e ora sul reclamo della convenuta contro il decreto 11

maggio 2011, con il quale il Pretore ha tassato la nota d’onorario 21 aprile

2011 esposta dall’avv. __________ (dello studio legale PA 2);

considerato

in fatto e in diritto:

1. Con

istanza 8 aprile 2011 PI 1 ha chiesto l’adozione di misure a protezione

dell’unione coniugale con contestuali domande di provvedimenti supercautelari e

cautelari, postulando nello stesso tempo di essere posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Con

decisione 12 aprile 2011 il Pretore ha fatto ordine alla moglie RE 1 di consegnare all’istante tutte le chiavi dell’abitazione coniugale

e di permettergli il libero accesso alla stessa. Avendo la convenuta rifiutato

di ottemperare al summenzionato ordine, il Pretore, con decreto supercautelare

14 aprile 2011, ha autorizzato l’istante a far cambiare il cilindro della porta

d’accesso dell’abitazione coniugale.

Con

istanza 18 aprile 2011 la convenuta ha inoltrato a sua volta un’istanza di

adozione di misure a protezione dell’unione coniugale con contestuali domande

supercautelari, la richiesta di concessione dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio, nonché la revoca immediata del decreto supercautelare

emanato il 14 aprile 2011.

All’udienza

di discussione 20 aprile 2011 la lite è stata stralciata dal ruolo per avvenuta

transazione e ambo le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito

patrocinio.

2. Il

21 aprile 2011 l’avv. __________ ha trasmesso al Pretore la nota professionale

per le prestazioni dello studio PA 2 a favore di RE 1 dall’11 al 20 aprile 2011, per un ammontare di fr. 1'987.20, di

cui fr. 1'610.- di onorario, fr. 230.- di spese e fr. 147.20 di IVA

all’8%.

Con

decisione 11 maggio 2011 il Pretore ha tassato la nota in fr. 1'283.05, di

cui fr. 1'080.- di onorario, fr. 108.- di spese e fr. 95.05 di

IVA all’8%.

3. Con

reclamo 23 maggio 2011 al Tribunale d’appello, RE 1 insorge contro la citata

decisione, chiedendo la modifica della decisione impugnata nel senso di

riconoscere integralmente alla sua patrocinatrice il dispendio di tempo e le

spese come esposto nella nota d’onorario.

La controparte e la Pretura non sono state invitate a inoltrare

osservazioni.

4. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale

svizzero (CPC) che disciplina, tra l’altro, l’assistenza giudiziaria e il

gratuito patrocinio (art. 117-123 CPC). Giusta i combinati art. 104 cpv. 1 e

122 cpv. 1 lett. a e b CPC, la rimunerazione del patrocinatore di un assistito

al beneficio del gratuito patrocinio è parte della decisione sulle spese

giudiziarie, e va di regola decisa unitamente al merito della procedura e non

deve invece essere tassata separatamente, come fatto dal Pretore nel caso

concreto secondo le modalità – non più in vigore – del sistema di tassazione

delle note d’onorario previsto dal CPC-TI e dalla Legge sul patrocinio

d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (vLag), ciò

considerato che il procedimento di tassazione della nota d’onorario non è da

considerare quale procedura a sé stante, bensì quale parte della decisione

sulle spese giudiziarie (cfr. Fischer,

in: Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 6 ad

art. 110; Rüegg, Basler Kommentar,

ZPO, 2010, n. 3 ad art. 110). Nella concreta fattispecie, rilevato che la

procedura è stata stralciata dai ruoli per transazione, il modo di procedere

del primo giudice appare comunque adeguato, considerato altresì che questo modo

di procedere non ha creato pregiudizio né alle parti né ai loro patrocinatori.

4.1 Le misure a

tutela dell’unione coniugale sono trattate in procedura sommaria (art. 271

CPC). Contro le decisioni di prima istanza pronunciate in procedura sommaria è

dato il rimedio dell’appello, da proporre nel termine di 10 giorni dalla

notificazione della decisione (art. 314 CPC). In materia di controversie

patrimoniali il valore litigioso deve però raggiungere 10'000 franchi (art. 308

CPC), in difetto di che è dato solo il rimedio del reclamo, sempre nel termine

di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

4.2 La decisione

sulle spese può essere impugnata in uno con la decisione di merito, con il

medesimo rimedio di diritto, oppure a titolo indipendente, ma solo mediante

reclamo (art. 110 CPC). La determinazione dell’onorario del patrocinatore in

caso di gratuito patrocinio è, in quanto parte della decisione sulle spese

giudiziarie, una decisione finale di prima istanza ai sensi

dell’art. 319 lett. a CPC. Essa non rientra per contro nel novero delle altre

decisioni di prima istanza giusta l’art. 319 lett. b CPC, poiché siffatte

decisioni comprendono unicamente le decisioni su questioni incidentali

meramente processuali (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale del 28 giugno

2006, pag. 6748; Blickenstorfer,

in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 10 e

segg. ad art. 319 CPC). Il fatto che l’art. 110 CPC escluda l’appellabilità

della decisione sulle spese qualora essa sia impugnata a titolo indipendente

non è circostanza atta a mutarne la natura di decisione finale. Di conseguenza

il termine di impugnazione è quello applicabile alla decisione di merito della

sentenza: 30 giorni se è dato il rimedio dell’appello e 30 giorni,

rispettivamente 10 giorni in procedura sommaria se è dato il rimedio del

reclamo.

Nel caso

concreto il termine per interporre reclamo è quello di 10 giorni previsto

dall’art. 321 cpv. 2 CPC. Per quanto riguarda la tempestività, il gravame

inoltrato il 23 maggio 2011 è tempestivo e, da questo punto di vista,

ricevibile.

4.3 L’autorità

competente a trattare il reclamo a titolo indipendente è la Camera competente a

trattare l’impugnazione della decisione di merito. Nel caso concreto,

trattandosi di una procedura di protezione dell’unione coniugale, sarebbe data

la competenza della prima Camera civile. Il gravame viene

nondimeno trattato dalla terza Camera civile, chiamata a occuparsene in

applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.

5. Per l’art. 59 CPC il giudice entra nel merito di un’azione o istanza

se sono dati i presupposti processuali, segnatamente l’interesse degno di

protezione dell’attore o istante (cpv. 2 lett. a). Va quindi esaminato

avantutto se RE 1 abbia un

interesse a interporre reclamo contro il decreto impugnato. Avverso la

decisione di tassazione di note professionali emesse dal proprio patrocinatore,

la persona beneficiaria può ricorrere se è lesa direttamente nei suoi legittimi

interessi giuridici o di fatto dalla decisione impugnata. Lesa nei suoi

legittimi interessi non è la persona toccata nella sua posizione giuridica, ma

quella pregiudicata nelle sue spettanze di natura economica, ideale o morale (Zürcher in

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, n. 12 e 14 ad art. 59;

Olgiati, Il codice di diritto

processuale civile svizzero, 2010, pag. 68 e 207; Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 110, pag. 447 e art. 59,

pag. 174; Gehri, Basler Kommentar

ZPO, 2010, n.7 ad art. 59; Müller

in Brunner/Gasser/Schwander, op. cit. n. 49 ad

art. 59). Un interesse legittimo della persona beneficiaria a ricorrere

contro una decisione di retribuzione sussiste quindi sicuramente nella misura

in cui tale persona potrà essere chiamata dallo Stato a rifondere quanto lo

Stato medesimo ha corrisposto al patrocinatore (art. 123 CPC).

5.1 Nella

fattispecie in esame, la reclamante chiede tuttavia di riconoscere a favore

della sua patrocinatrice, avv. PA 2, la nota d’onorario

da lei esposta, di complessivi fr. 1'987.20. Essa non indica però quale

sarebbe il suo interesse economico, materiale o ideale toccato dalla decisione

impugnata, limitandosi a contestare la deduzione effettuata dal Pretore, senza

spendere una parola sui vantaggi ch’essa potrebbe trarre dall’accogli­mento del

reclamo. Essendo d’altra parte evidente che, ove il reclamo fosse accolto, la

reclamante si vedrebbe costretta a rifondere allo Stato un importo più elevato

rispetto a quello fissato dal Pretore (art. 123 cpv. 1 CPC), non si ravvisa

alcun vantaggio per la stessa.

5.2 Per il resto

si osserva che il mancato riconoscimento di prestazioni professionali non

abilita in nessun caso la patrocina­trice dell’assistita al beneficio del

gratuito patrocinio a esigere dalla cliente stessa un’indennità complementare a

quella ricevuta dallo Stato, la quale copre l’intero mandato, dal principio

alla fine (DTF 108 Ia 12 consid. 1; Fellmann/Zindel, Kommentar zum

Anwaltsgesetz, 2005, n. 149 ad art. 12;

Wollfers, Der Rechtsanwalt in der Schweiz, 1986, pag. 165 n. IV;

Messaggio 06.062 concernente il CPC, pag. 6676 ad art. 120 cpv. 1). Di

conseguenza spettava semmai alla legale impugnare la decisione di tassazione,

la reclamante non essendo legittimata a difendere interessi di terzi (DTF 121

Considerandi

II 55 consid. 2c/aa con ulteriori riferimenti).

Alla luce delle

circostanze sopra descritte, il ricorso è irricevibile (Zürcher in Sutter-Somm/

Hasenböhler/ Leuenberger, op. cit., n. 2 ad art. 59; Trezzini, op. cit., art. 59, pag. 168; Gehri, op. cit., n. 5 ad art. 59).

6.

Stante

la particolarità della fattispecie, in via del tutto eccezionale e per la

particolarità del caso, si giustifica di rinunciare al prelievo di tasse e

spese di giustizia.

Per i quali motivi, richiamati

in particolare gli art. 104, 110, 117 e segg., 319 e

321.

CPC,

pronuncia: 1. Il reclamo 23 maggio 2011 di RE 1 è irricevibile.

2.

Non

si prelevano tasse né spese, non si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione:

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile

contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF

(art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia

civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116.

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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