13.2011.30
Reclamo contro la tassazione della nota d'onorario del patrocinatore
22 giugno 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
Fatti
13.2011.30
Data decisione, Autorità:
22.06.2011, IIICC
Titolo:
Reclamo contro la tassazione della nota d'onorario del patrocinatore
SPESE E RIPETIBILI
art. 59 CPC
art. 319 let. a CPC
Incarto n.
13.2011.30
Lugano
22 giugno
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Ermotti (supplente)
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.1409
della Pretura di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 8 aprile 2011 da
PI 1,
patr. dall’avv. PA 1,
contro
RE 1,
patr. dall’avv. PA 2,
iedente l’adozione di misure a protezione
dell’unione coniugale;
visto il verbale di udienza 20 aprile 2011,
nell’ambito della quale la lite è stata stralciata dal ruolo per avvenuta
transazione e le parti sono state poste entrambe al beneficio del gratuito
patrocinio;
e ora sul reclamo della convenuta contro il decreto 11
maggio 2011, con il quale il Pretore ha tassato la nota d’onorario 21 aprile
2011 esposta dall’avv. __________ (dello studio legale PA 2);
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con
istanza 8 aprile 2011 PI 1 ha chiesto l’adozione di misure a protezione
dell’unione coniugale con contestuali domande di provvedimenti supercautelari e
cautelari, postulando nello stesso tempo di essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Con
decisione 12 aprile 2011 il Pretore ha fatto ordine alla moglie RE 1 di consegnare all’istante tutte le chiavi dell’abitazione coniugale
e di permettergli il libero accesso alla stessa. Avendo la convenuta rifiutato
di ottemperare al summenzionato ordine, il Pretore, con decreto supercautelare
14 aprile 2011, ha autorizzato l’istante a far cambiare il cilindro della porta
d’accesso dell’abitazione coniugale.
Con
istanza 18 aprile 2011 la convenuta ha inoltrato a sua volta un’istanza di
adozione di misure a protezione dell’unione coniugale con contestuali domande
supercautelari, la richiesta di concessione dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio, nonché la revoca immediata del decreto supercautelare
emanato il 14 aprile 2011.
All’udienza
di discussione 20 aprile 2011 la lite è stata stralciata dal ruolo per avvenuta
transazione e ambo le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito
patrocinio.
2. Il
21 aprile 2011 l’avv. __________ ha trasmesso al Pretore la nota professionale
per le prestazioni dello studio PA 2 a favore di RE 1 dall’11 al 20 aprile 2011, per un ammontare di fr. 1'987.20, di
cui fr. 1'610.- di onorario, fr. 230.- di spese e fr. 147.20 di IVA
all’8%.
Con
decisione 11 maggio 2011 il Pretore ha tassato la nota in fr. 1'283.05, di
cui fr. 1'080.- di onorario, fr. 108.- di spese e fr. 95.05 di
IVA all’8%.
3. Con
reclamo 23 maggio 2011 al Tribunale d’appello, RE 1 insorge contro la citata
decisione, chiedendo la modifica della decisione impugnata nel senso di
riconoscere integralmente alla sua patrocinatrice il dispendio di tempo e le
spese come esposto nella nota d’onorario.
La controparte e la Pretura non sono state invitate a inoltrare
osservazioni.
4. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale
svizzero (CPC) che disciplina, tra l’altro, l’assistenza giudiziaria e il
gratuito patrocinio (art. 117-123 CPC). Giusta i combinati art. 104 cpv. 1 e
122 cpv. 1 lett. a e b CPC, la rimunerazione del patrocinatore di un assistito
al beneficio del gratuito patrocinio è parte della decisione sulle spese
giudiziarie, e va di regola decisa unitamente al merito della procedura e non
deve invece essere tassata separatamente, come fatto dal Pretore nel caso
concreto secondo le modalità – non più in vigore – del sistema di tassazione
delle note d’onorario previsto dal CPC-TI e dalla Legge sul patrocinio
d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (vLag), ciò
considerato che il procedimento di tassazione della nota d’onorario non è da
considerare quale procedura a sé stante, bensì quale parte della decisione
sulle spese giudiziarie (cfr. Fischer,
in: Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 6 ad
art. 110; Rüegg, Basler Kommentar,
ZPO, 2010, n. 3 ad art. 110). Nella concreta fattispecie, rilevato che la
procedura è stata stralciata dai ruoli per transazione, il modo di procedere
del primo giudice appare comunque adeguato, considerato altresì che questo modo
di procedere non ha creato pregiudizio né alle parti né ai loro patrocinatori.
4.1 Le misure a
tutela dell’unione coniugale sono trattate in procedura sommaria (art. 271
CPC). Contro le decisioni di prima istanza pronunciate in procedura sommaria è
dato il rimedio dell’appello, da proporre nel termine di 10 giorni dalla
notificazione della decisione (art. 314 CPC). In materia di controversie
patrimoniali il valore litigioso deve però raggiungere 10'000 franchi (art. 308
CPC), in difetto di che è dato solo il rimedio del reclamo, sempre nel termine
di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
4.2 La decisione
sulle spese può essere impugnata in uno con la decisione di merito, con il
medesimo rimedio di diritto, oppure a titolo indipendente, ma solo mediante
reclamo (art. 110 CPC). La determinazione dell’onorario del patrocinatore in
caso di gratuito patrocinio è, in quanto parte della decisione sulle spese
giudiziarie, una decisione finale di prima istanza ai sensi
dell’art. 319 lett. a CPC. Essa non rientra per contro nel novero delle altre
decisioni di prima istanza giusta l’art. 319 lett. b CPC, poiché siffatte
decisioni comprendono unicamente le decisioni su questioni incidentali
meramente processuali (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale del 28 giugno
2006, pag. 6748; Blickenstorfer,
in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 10 e
segg. ad art. 319 CPC). Il fatto che l’art. 110 CPC escluda l’appellabilità
della decisione sulle spese qualora essa sia impugnata a titolo indipendente
non è circostanza atta a mutarne la natura di decisione finale. Di conseguenza
il termine di impugnazione è quello applicabile alla decisione di merito della
sentenza: 30 giorni se è dato il rimedio dell’appello e 30 giorni,
rispettivamente 10 giorni in procedura sommaria se è dato il rimedio del
reclamo.
Nel caso
concreto il termine per interporre reclamo è quello di 10 giorni previsto
dall’art. 321 cpv. 2 CPC. Per quanto riguarda la tempestività, il gravame
inoltrato il 23 maggio 2011 è tempestivo e, da questo punto di vista,
ricevibile.
4.3 L’autorità
competente a trattare il reclamo a titolo indipendente è la Camera competente a
trattare l’impugnazione della decisione di merito. Nel caso concreto,
trattandosi di una procedura di protezione dell’unione coniugale, sarebbe data
la competenza della prima Camera civile. Il gravame viene
nondimeno trattato dalla terza Camera civile, chiamata a occuparsene in
applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
5. Per l’art. 59 CPC il giudice entra nel merito di un’azione o istanza
se sono dati i presupposti processuali, segnatamente l’interesse degno di
protezione dell’attore o istante (cpv. 2 lett. a). Va quindi esaminato
avantutto se RE 1 abbia un
interesse a interporre reclamo contro il decreto impugnato. Avverso la
decisione di tassazione di note professionali emesse dal proprio patrocinatore,
la persona beneficiaria può ricorrere se è lesa direttamente nei suoi legittimi
interessi giuridici o di fatto dalla decisione impugnata. Lesa nei suoi
legittimi interessi non è la persona toccata nella sua posizione giuridica, ma
quella pregiudicata nelle sue spettanze di natura economica, ideale o morale (Zürcher in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, n. 12 e 14 ad art. 59;
Olgiati, Il codice di diritto
processuale civile svizzero, 2010, pag. 68 e 207; Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 110, pag. 447 e art. 59,
pag. 174; Gehri, Basler Kommentar
ZPO, 2010, n.7 ad art. 59; Müller
in Brunner/Gasser/Schwander, op. cit. n. 49 ad
art. 59). Un interesse legittimo della persona beneficiaria a ricorrere
contro una decisione di retribuzione sussiste quindi sicuramente nella misura
in cui tale persona potrà essere chiamata dallo Stato a rifondere quanto lo
Stato medesimo ha corrisposto al patrocinatore (art. 123 CPC).
5.1 Nella
fattispecie in esame, la reclamante chiede tuttavia di riconoscere a favore
della sua patrocinatrice, avv. PA 2, la nota d’onorario
da lei esposta, di complessivi fr. 1'987.20. Essa non indica però quale
sarebbe il suo interesse economico, materiale o ideale toccato dalla decisione
impugnata, limitandosi a contestare la deduzione effettuata dal Pretore, senza
spendere una parola sui vantaggi ch’essa potrebbe trarre dall’accoglimento del
reclamo. Essendo d’altra parte evidente che, ove il reclamo fosse accolto, la
reclamante si vedrebbe costretta a rifondere allo Stato un importo più elevato
rispetto a quello fissato dal Pretore (art. 123 cpv. 1 CPC), non si ravvisa
alcun vantaggio per la stessa.
5.2 Per il resto
si osserva che il mancato riconoscimento di prestazioni professionali non
abilita in nessun caso la patrocinatrice dell’assistita al beneficio del
gratuito patrocinio a esigere dalla cliente stessa un’indennità complementare a
quella ricevuta dallo Stato, la quale copre l’intero mandato, dal principio
alla fine (DTF 108 Ia 12 consid. 1; Fellmann/Zindel, Kommentar zum
Anwaltsgesetz, 2005, n. 149 ad art. 12;
Wollfers, Der Rechtsanwalt in der Schweiz, 1986, pag. 165 n. IV;
Messaggio 06.062 concernente il CPC, pag. 6676 ad art. 120 cpv. 1). Di
conseguenza spettava semmai alla legale impugnare la decisione di tassazione,
la reclamante non essendo legittimata a difendere interessi di terzi (DTF 121
Considerandi
II 55 consid. 2c/aa con ulteriori riferimenti).
Alla luce delle
circostanze sopra descritte, il ricorso è irricevibile (Zürcher in Sutter-Somm/
Hasenböhler/ Leuenberger, op. cit., n. 2 ad art. 59; Trezzini, op. cit., art. 59, pag. 168; Gehri, op. cit., n. 5 ad art. 59).
6.
Stante
la particolarità della fattispecie, in via del tutto eccezionale e per la
particolarità del caso, si giustifica di rinunciare al prelievo di tasse e
spese di giustizia.
Per i quali motivi, richiamati
in particolare gli art. 104, 110, 117 e segg., 319 e
321.
CPC,
pronuncia: 1. Il reclamo 23 maggio 2011 di RE 1 è irricevibile.
2.
Non
si prelevano tasse né spese, non si attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile
contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF
(art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia
civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116.
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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