Lexipedia

Decisione

13.2011.33

Ripartizione e quantificazione delle spese processuali

22 giugno 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

13.2011.33

Data decisione, Autorità:

22.06.2011, IIICC

Titolo:

Ripartizione e quantificazione delle spese processuali

SPESE E RIPETIBILI

art. 104 CPC

art. 110 CPC

art. 148 CPC-TI

Incarto n.

13.2011.33

Lugano

22 giugno

2011

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente,

Pellegrini e Ermotti (supplente)

vicecancelliera:

Meyer

sedente per statuire nella causa inc. n. IU.2010.209

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con istanza 10/16

agosto 2010 da

CO 1

contro

Avv. RE 1

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 10/16 agosto 2010 CO 1 ha chiesto la condanna dell’avvocato RE 1 al pagamento di fr. 3'500.- a titolo di onorario per

l’esecuzione di un contratto di mandato ed entro tali limiti il rigetto in via

definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’Ufficio

esecuzione di __________;

che all’udienza

di discussione 23 novembre 2010 il convenuto si è opposto alle richieste dell’istante,

contestando di essere legittimato passivamente, negando di aver stipulato un

contratto di mandato con la stessa e sostenendo di aver invece agito in nome e

per conto di V__________ e S__________, e domandando la condanna dell’istante

al pagamento di ripetibili maggiorate, avendo essa agito con temerarietà;

che alla

discussione finale 2 marzo 2011 la parte istante non è comparsa, mentre la

parte convenuta ha confermato la richiesta di integrale reiezione dell’istanza;

che con

decisione 4 maggio 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, dopo aver

constatato l’inesistenza di un rapporto di rappresentanza tra il convenuto da

una parte e V__________ e S__________ dall’altra e dopo aver accertato il

conferimento all’istante da parte del convenuto di un mandato consistente nella

stima dei costi di gestione di due esercizi pubblici e nell’allestimento di due

business plan, ha dapprima respinto l’eccezione di carenza di

legittimazione passiva e, in secondo luogo, ha respinto la domanda dell’istante,

non avendo quest’ultima provato la congruità della nota professionale di

fr. 3'500.- fatta valere in giudizio;

che i

costi della causa sono stati posti a carico delle parti in ragione di metà

ciascuna e le indennità compensate;

che con

reclamo 1° giugno 2011 il convenuto chiede che il dispositivo n. 2 della

decisione impugnata sia riformato nel senso di porre interamente a carico della

parte istante la tassa e le spese di giustizia e di condannarla al pagamento di

fr. 875.- a titolo di indennità, rimproverando al Pretore di aver ripartito le

spese giudiziarie e compensato le ripetibili in modo arbitrario, in contrasto

col principio di equità e abusando del proprio potere di apprezzamento;

che il

reclamo non è stato intimato alla controparte;

che è qui

avantutto da determinare quale sia il diritto applicabile al procedimento in

oggetto, poiché dallo stesso dipende l’impugnabilità della decisione di cui

trattasi;

che, il

1° gennaio 2011, è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile

svizzero (CPC);

che

l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla

giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in

vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;

che di

conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con istanza 10

agosto 2010, in applicazione del diritto transitorio del CPC allo stesso

continua a essere applicabile il CPC-TI;

che l’art.

405 cpv. 1 CPC, la cui applicazione è indubbia nel caso di decisioni finali che

Considerandi

pongono fine al procedimento, stabilisce che alle impugnazioni si applica il

diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;

che la

decisione con la quale il Pretore fissa la tassa e le spese di giustizia e

assegna le ripetibili è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1

CPC), impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se il merito

è appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), da proporre nel

termine di 30 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 311 cpv. 1

CPC), oppure mediante reclamo, sempre nel termine di 30 giorni (art. 319

lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC) qualora il valore litigioso sia inferiore a fr.

10'000.-;

che

l’art. 110 CPC prevede tuttavia che, laddove il dispositivo sulle spese sia

impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo, ciò a

prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini,

CPC Comm., 2010, art. 110, pag. 447), da proporre nel medesimo termine del

rimedio ordinario, in concreto 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC);

che il reclamo

in esame è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ricevibile;

che

essendo la decisione sulla ripartizione e quantificazione delle spese parte

della decisione finale, la trattazione del gravame competerebbe nel caso

concreto alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello, ma l’incarto è

trasmesso alla terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2

LOG;

che

giusta l’art. 148 CPC-TI il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare

all’altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1), ritenuto

che, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, egli può

ripartirle parzialmente o per intero fra loro (cpv. 2);

che la

giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che nella determinazione degli

oneri processuali e delle ripetibili il Pretore dispone di ampia latitudine,

nel senso che la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso del

potere di apprezzamento (IICCA 11 agosto 2005, inc. 12.2005.5, consid. 7; 24

marzo 2005, inc. 12.2004.15, consid. 3.1; Cocchi/Trezzini,

CPC–TI, 2000, m. 32 e 51 ad art. 148);

che nella

presente fattispecie, il Pretore aggiunto ha tenuto conto del fatto che la

parte istante è risultata vincente sul principio del conferimento del mandato -

contestato dal convenuto - soccombendo poi per non aver comprovato la congruità

della pretesa;

che,

dipartendosi dal principio della soccombenza aritmetica e tenendo conto anche del

fatto che l’istante risulta comunque vincente sul principio del conferimento

del mandato - respingendo quindi anche le accuse di temerarietà e malafede rivolte

non senza leggerezza dal convenuto alla controparte - il primo giudice non ha

ecceduto né abusato del potere di apprezzamento, né il suo giudizio può essere

ritenuto arbitrario (cfr. IICCA 6 settembre 1999, inc. 12.1999.13,

consid. 34; 12 marzo 1999, inc. 12.1998.130, consid. 3; 23 maggio 1996,

inc. 12.1996.109);

che di

conseguenza non v’è motivo di modificare la ripartizione delle spese

giudiziarie così come effettuata dal Pretore aggiunto;

che, per

le ragioni sopra esposte, il reclamo deve dunque essere respinto;

che in

Ticino le spese giudiziarie sono disciplinate dalla legge sulla tariffa

giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che

la tassa di giustizia è fissata in considera­zione del valore, della natura e

della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG);

che

giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del

Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e 10'000.-;

che nel

caso concreto le spese processuali per questa decisione vanno fissate in

complessivi fr. 300.- e poste a carico del reclamante, soccombente;

che non

avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;

per i quali motivi, richiamata anche la legge sulla

tariffa giudiziaria (LTG) in vigore dal 1° gennaio 2011,

pronuncia: 1. Il

reclamo 1° giugno 2011 dell’avv. RE 1 è respinto.

2.

Le

spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico dell’avv. RE 1. Non si

assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster