13.2011.33
Ripartizione e quantificazione delle spese processuali
22 giugno 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
13.2011.33
Data decisione, Autorità:
22.06.2011, IIICC
Titolo:
Ripartizione e quantificazione delle spese processuali
SPESE E RIPETIBILI
art. 104 CPC
art. 110 CPC
art. 148 CPC-TI
Incarto n.
13.2011.33
Lugano
22 giugno
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Ermotti (supplente)
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. IU.2010.209
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con istanza 10/16
agosto 2010 da
CO 1
contro
Avv. RE 1
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 10/16 agosto 2010 CO 1 ha chiesto la condanna dell’avvocato RE 1 al pagamento di fr. 3'500.- a titolo di onorario per
l’esecuzione di un contratto di mandato ed entro tali limiti il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’Ufficio
esecuzione di __________;
che all’udienza
di discussione 23 novembre 2010 il convenuto si è opposto alle richieste dell’istante,
contestando di essere legittimato passivamente, negando di aver stipulato un
contratto di mandato con la stessa e sostenendo di aver invece agito in nome e
per conto di V__________ e S__________, e domandando la condanna dell’istante
al pagamento di ripetibili maggiorate, avendo essa agito con temerarietà;
che alla
discussione finale 2 marzo 2011 la parte istante non è comparsa, mentre la
parte convenuta ha confermato la richiesta di integrale reiezione dell’istanza;
che con
decisione 4 maggio 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, dopo aver
constatato l’inesistenza di un rapporto di rappresentanza tra il convenuto da
una parte e V__________ e S__________ dall’altra e dopo aver accertato il
conferimento all’istante da parte del convenuto di un mandato consistente nella
stima dei costi di gestione di due esercizi pubblici e nell’allestimento di due
business plan, ha dapprima respinto l’eccezione di carenza di
legittimazione passiva e, in secondo luogo, ha respinto la domanda dell’istante,
non avendo quest’ultima provato la congruità della nota professionale di
fr. 3'500.- fatta valere in giudizio;
che i
costi della causa sono stati posti a carico delle parti in ragione di metà
ciascuna e le indennità compensate;
che con
reclamo 1° giugno 2011 il convenuto chiede che il dispositivo n. 2 della
decisione impugnata sia riformato nel senso di porre interamente a carico della
parte istante la tassa e le spese di giustizia e di condannarla al pagamento di
fr. 875.- a titolo di indennità, rimproverando al Pretore di aver ripartito le
spese giudiziarie e compensato le ripetibili in modo arbitrario, in contrasto
col principio di equità e abusando del proprio potere di apprezzamento;
che il
reclamo non è stato intimato alla controparte;
che è qui
avantutto da determinare quale sia il diritto applicabile al procedimento in
oggetto, poiché dallo stesso dipende l’impugnabilità della decisione di cui
trattasi;
che, il
1° gennaio 2011, è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC);
che
l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla
giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in
vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;
che di
conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con istanza 10
agosto 2010, in applicazione del diritto transitorio del CPC allo stesso
continua a essere applicabile il CPC-TI;
che l’art.
405 cpv. 1 CPC, la cui applicazione è indubbia nel caso di decisioni finali che
Considerandi
pongono fine al procedimento, stabilisce che alle impugnazioni si applica il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;
che la
decisione con la quale il Pretore fissa la tassa e le spese di giustizia e
assegna le ripetibili è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1
CPC), impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se il merito
è appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), da proporre nel
termine di 30 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 311 cpv. 1
CPC), oppure mediante reclamo, sempre nel termine di 30 giorni (art. 319
lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC) qualora il valore litigioso sia inferiore a fr.
10'000.-;
che
l’art. 110 CPC prevede tuttavia che, laddove il dispositivo sulle spese sia
impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo, ciò a
prescindere se la controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini,
CPC Comm., 2010, art. 110, pag. 447), da proporre nel medesimo termine del
rimedio ordinario, in concreto 30 giorni (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 1 CPC);
che il reclamo
in esame è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ricevibile;
che
essendo la decisione sulla ripartizione e quantificazione delle spese parte
della decisione finale, la trattazione del gravame competerebbe nel caso
concreto alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello, ma l’incarto è
trasmesso alla terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2
LOG;
che
giusta l’art. 148 CPC-TI il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare
all’altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1), ritenuto
che, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, egli può
ripartirle parzialmente o per intero fra loro (cpv. 2);
che la
giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che nella determinazione degli
oneri processuali e delle ripetibili il Pretore dispone di ampia latitudine,
nel senso che la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso del
potere di apprezzamento (IICCA 11 agosto 2005, inc. 12.2005.5, consid. 7; 24
marzo 2005, inc. 12.2004.15, consid. 3.1; Cocchi/Trezzini,
CPC–TI, 2000, m. 32 e 51 ad art. 148);
che nella
presente fattispecie, il Pretore aggiunto ha tenuto conto del fatto che la
parte istante è risultata vincente sul principio del conferimento del mandato -
contestato dal convenuto - soccombendo poi per non aver comprovato la congruità
della pretesa;
che,
dipartendosi dal principio della soccombenza aritmetica e tenendo conto anche del
fatto che l’istante risulta comunque vincente sul principio del conferimento
del mandato - respingendo quindi anche le accuse di temerarietà e malafede rivolte
non senza leggerezza dal convenuto alla controparte - il primo giudice non ha
ecceduto né abusato del potere di apprezzamento, né il suo giudizio può essere
ritenuto arbitrario (cfr. IICCA 6 settembre 1999, inc. 12.1999.13,
consid. 34; 12 marzo 1999, inc. 12.1998.130, consid. 3; 23 maggio 1996,
inc. 12.1996.109);
che di
conseguenza non v’è motivo di modificare la ripartizione delle spese
giudiziarie così come effettuata dal Pretore aggiunto;
che, per
le ragioni sopra esposte, il reclamo deve dunque essere respinto;
che in
Ticino le spese giudiziarie sono disciplinate dalla legge sulla tariffa
giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che
la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e
della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG);
che
giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del
Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e 10'000.-;
che nel
caso concreto le spese processuali per questa decisione vanno fissate in
complessivi fr. 300.- e poste a carico del reclamante, soccombente;
che non
avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;
per i quali motivi, richiamata anche la legge sulla
tariffa giudiziaria (LTG) in vigore dal 1° gennaio 2011,
pronuncia: 1. Il
reclamo 1° giugno 2011 dell’avv. RE 1 è respinto.
2.
Le
spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico dell’avv. RE 1. Non si
assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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