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Decisione

13.2011.34

Ripartizione e quantificazione delle spese ripetibili

22 giugno 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che precedono, il reclamo deve essere respinto;

che in

Ticino le spese giudiziarie sono disciplinate dalla legge sulla tariffa

giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che

la tassa di giustizia è fissata in considera­zione del valore, della natura e

della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG);

che

giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del

Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e 10'000.-;

che nel

caso concreto le spese processuali vanno fissate in complessivi fr. 300.-, poste

a carico del reclamante, soccombente;

che, non

avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni al reclamo, non si

assegnano ripetibili;

per i quali motivi, richiamata la LTG,

pronuncia: 1. Il

reclamo 21 aprile 2011 di RE 1 è respinto.

2. Le

spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico di RE 1. Non si assegnano

ripetibili.

3. Intimazione:

Considerandi

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici sulla pagina seguente

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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