13.2011.34
Ripartizione e quantificazione delle spese ripetibili
22 giugno 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
13.2011.34
Data decisione, Autorità:
22.06.2011, IIICC
Titolo:
Ripartizione e quantificazione delle spese ripetibili
SPESE E RIPETIBILI
art. 105 CPC
Incarto n.
13.2011.34
Lugano
22 giugno
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Ermotti (supplente)
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2011.923 (annotazione
provvisoria di un’ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3 promossa con istanza 14 marzo 2011 da
CO 1
patrocinato
dall’ PA 1
contro
RE 1
patrocinato
dall’ PA 2
rilevato
in fatto e diritto: che
con istanza cautelare e supercautelare 14 marzo 2011 CO 1 ha chiesto nei confronti di RE 1, proprietario della part. n. __________ RFD di __________,
l’iscrizione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori per l’importo di fr. 170'297.25 oltre interessi per i lavori di riattazione
dell’abitazione sita sul surriferito fondo, protestando tasse, spese e
ripetibili;
che con decisione
14 marzo 2011 il Pretore ha accolto la domanda di adozione di provvedimenti
cautelari inaudita altera parte, citando le parti all’udienza di discussione;
che all’udienza
del 14 aprile 2011 la parte convenuta si è opposta all’istanza, contestando
l’entità e il valore dei lavori svolti, nonché il rispetto dei termini e delle
esigenze formali del nuovo CPC, chiedendo la reiezione dell’istanza e la
cancellazione dell’ipoteca legale iscritta in via supercautelare;
che con
sentenza 14 aprile 2011 il Pretore ha confermato la decisione supercautelare, ordinando
l’annotazione in via provvisoria dell’ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori per la somma di fr. 170'297.25 oltre interessi a carico della
part. n. __________ RFD di __________ di proprietà di RE 1 e a favore di CO 1,
ponendo a carico del convenuto la tassa di giustizia di fr. 1'600.- e le
spese, con l’obbligo di rifondere all’istante fr. 7'000.- a titolo di
ripetibili;
che con
reclamo 21 aprile 2011 RE 1 insorge contro la precitata decisione, chiedendo in
via principale l’annullamento e la riformulazione del dispositivo n. 3 della
sentenza impugnata, in via subordinata l’annullamento del dispositivo n. 3 e il
rinvio dell’incarto al Pretore per nuovo giudizio, censurando l’assegnazione di
ripetibili all’istante, sostenendo che quest’ultima non avrebbe postulato né
tantomeno quantificato l’attribuzione di ripetibili a suo favore, motivo per
cui il Pretore avrebbe violato l’art. 105 CPC;
che con
osservazioni 3 giugno 2011 CO 1 ha postulato la reiezione del reclamo, evidenziando
– per quanto qui di rilievo – di aver “protestato” le ripetibili;
che
l’istanza di iscrizione in via provvisoria dell’ipoteca legale è stata
introdotta il 14 marzo 2011, sicché la procedura è retta dal Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC) entrato in vigore 1° gennaio 2011, il quale
prevede l’applicazione della procedura sommaria (art. 249 lett. d n. 11);
che la
decisione con la quale il Pretore fissa la tassa e le spese di giustizia e
assegna le ripetibili è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1
CPC), impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se il merito
è appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), o mediante reclamo
qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-;
che, per
l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo sulle spese è impugnato in modo
indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo, ciò a prescindere se la
controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini,
op. cit., art. 110, pag. 447), e ciò sempre nel medesimo termine per
l’impugnazione del merito, trattandosi comunque di una decisione finale;
che
contro le decisioni di prima istanza pronunciate in procedura sommaria è dato
il rimedio dell’appello, da proporre nel termine di 10 giorni dalla
notificazione della decisione (art. 314 CPC). In materia di controversie
patrimoniali il valore litigioso deve però raggiungere 10'000 franchi (art. 308
CPC), in difetto di che è dato solo il rimedio del reclamo, sempre nel termine
di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che,
essendo la decisione sulla ripartizione e quantificazione delle spese parte
della decisione finale, la trattazione del gravame competerebbe nel caso
concreto alla prima Camera civile del Tribunale d’appello, ma l’incarto è trasmesso
alla terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG;
che nel
caso in esame il reclamo è tempestivo e, sotto questo aspetto, ricevibile;
che con
il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento
manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC);
che l’art.
105 CPC stabilisce che le spese processuali sono fissate e ripartite d’ufficio
(cpv. 1), mentre le ripetibili sono assegnate dal giudice secondo le tariffe,
ritenuto che le parti possono presentare una nota delle loro spese (cpv. 2);
che in
altre parole, le spese ripetibili non sono attribuite d’ufficio, essendo
necessario che la parte formuli esplicita richiesta in tal senso, affinché la
controparte possa prendere posizione;
che la
richiesta può essere formulata in modo generico e non quantificata, oppure con
una domanda precisa, quantificata o meno, corredata eventualmente dalla
relativa nota spese (Trezzini, CPC
Comm., 2010, art. 105, pag. 430; Jenny,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2010, n. 6 ad art.
105; Rüegg, Basler Kommentar ZPO,
2010, n. 2 ad art. 105; Schmid,
in: Oberhammer, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 2 e 3 ad art. 105);
che, nel
caso concreto, l’istante ha formulato tale richiesta in modo generico con
l’usuale formula “protestate tasse, spese e ripetibili” (cfr. petitum
nr. 3, pag. 5 dell’istanza 14 marzo 2011), ciò che secondo la giurisprudenza e
la summenzionata dottrina è sufficiente;
che contrariamente
a quanto sostenuto dal reclamante, il Pretore non ha dunque violato l’art. 105
CPC;
che il
reclamante censura unicamente l’attribuzione delle ripetibili in quanto tale,
sostenendo che la controparte non le avrebbe chieste, senza però contestare il
loro ammontare, ragione per cui non occorre in questa sede chinarsi sulla
congruità delle stesse;
che, per
Fatti
i motivi che precedono, il reclamo deve essere respinto;
che in
Ticino le spese giudiziarie sono disciplinate dalla legge sulla tariffa
giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che
la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e
della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG);
che
giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del
Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e 10'000.-;
che nel
caso concreto le spese processuali vanno fissate in complessivi fr. 300.-, poste
a carico del reclamante, soccombente;
che, non
avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni al reclamo, non si
assegnano ripetibili;
per i quali motivi, richiamata la LTG,
pronuncia: 1. Il
reclamo 21 aprile 2011 di RE 1 è respinto.
2. Le
spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico di RE 1. Non si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione:
Considerandi
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici sulla pagina seguente
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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