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Decisione

13.2011.35

Reclamo contro ordinanza sulle prove

22 giugno 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il proprio gravame il reclamante si limita in sostanza a sostenere che la

domanda di proroga è intesa unicamente a procrastinare una situazione di fatto

nel solo intento di continuare a lederlo;

che, a

prescindere dalle considerazioni di merito sollevate, il reclamante invece

neppure si confronta con il requisito del pregiudizio difficilmente riparabile

– che a lui incombeva di addurre e rendere verosimile - sicché il gravame si

rivela di primo acchito irricevibile e può essere evaso ancor prima di

intimarlo alla controparte;

che le spese processuali seguono la soccombenza.

Per i quali motivi, richiamati

in particolare gli art. 106, 319 e 321 CPC,

pronuncia: 1. L’appello (recte: reclamo) 13 giugno 2011 di RE 1 è

irricevibile.

2. Le

spese processuali di fr. 50.- sono poste a carico di RE 1.

3. Intimazione:

-

Considerandi

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il

valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso

non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove

non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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