13.2011.35
Reclamo contro ordinanza sulle prove
22 giugno 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
13.2011.35
Data decisione, Autorità:
22.06.2011, IIICC
Titolo:
Reclamo contro ordinanza sulle prove
RECLAMO
art. 319 let. b CPC
Incarto n.
13.2011.35
Lugano
22 giugno
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Ermotti (supplente)
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire sul reclamo di
RE 1
contro l’ordinanza 7 giugno 2011 del Pretore aggiunto del
Distretto di Lugano, nella causa inc. n. DM.2011.127 (modifica di sentenza di
divorzio), promossa con petizione 17 maggio 2011 contro
CO 1
ritenuto
in fatto e in diritto:
che RE 1
e CO 1 si sono uniti in matrimonio l’11 ottobre 1976;
che con
sentenza 27 novembre 1996 il Pretore di Mendrisio Sud ha sciolto il matrimonio
per divorzio imponendo a RE 1 tra l’altro un contributo alimentare mensile di
fr. 400.- a favore di CO 1;
che
accogliendo parzialmente la domanda 10 dicembre 2007 di RE 1, con sentenza 16
settembre 2008 il Pretore del Distretto di Lugano ha ridotto il menzionato contributo
alimentare a fr. 82.- mensili;
che con
istanza 17 maggio 2011 RE 1 ha chiesto la soppressione del contributo
alimentare;
che con
ordinanza 20 maggio 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha
assegnato a CO 1 un termine di 20 giorni per presentare la risposta di causa e
l’usuale documentazione su redditi e spese;
che, a
seguito dell’istanza 30 maggio 2011 di CO 1, con ordinanza 7 giugno 2011, il
Pretore aggiunto ha prorogato il termine fino al 10 luglio;
che, con
appello (recte: reclamo) 13 giugno 2011 alla I Camera civile del Tribunale di appello,
RE 1 postula che la richiesta di proroga sia rifiutata;
che il
reclamo non è stato intimato alla controparte;
che la
decisione impugnata è un’ordinanza sulle prove del Pretore aggiunto, e come
tale costituisce una disposizione ordinatoria processuale di prima istanza,
impugnabile con il rimedio del reclamo (art. 319 CPC) a condizione che vi sia
il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b n. 2
CPC), nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
siffatti reclami sono di competenza della terza Camera civile d’appello (art.
48 lett. c n. 1 LOG);
che con
il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e
l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC);
che con
Fatti
il proprio gravame il reclamante si limita in sostanza a sostenere che la
domanda di proroga è intesa unicamente a procrastinare una situazione di fatto
nel solo intento di continuare a lederlo;
che, a
prescindere dalle considerazioni di merito sollevate, il reclamante invece
neppure si confronta con il requisito del pregiudizio difficilmente riparabile
– che a lui incombeva di addurre e rendere verosimile - sicché il gravame si
rivela di primo acchito irricevibile e può essere evaso ancor prima di
intimarlo alla controparte;
che le spese processuali seguono la soccombenza.
Per i quali motivi, richiamati
in particolare gli art. 106, 319 e 321 CPC,
pronuncia: 1. L’appello (recte: reclamo) 13 giugno 2011 di RE 1 è
irricevibile.
2. Le
spese processuali di fr. 50.- sono poste a carico di RE 1.
3. Intimazione:
-
Considerandi
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il
valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso
non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove
non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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