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Decisione

13.2011.37

Ripartizione delle spese processuali nell'ambito di una procedura di iscrizione in via provvisoria dell'ipoteca legale

28 luglio 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che precedono, il reclamo deve essere accolto, riformando il

Dispositivo

dispositivo n. 4 della decisione impugnata nel senso di porre le spese

processuali di prima istanza (spese giudiziarie e spese ripetibili) a carico

dell’istante;

che in

Ticino le spese giudiziarie sono disciplinate dalla legge sulla tariffa

giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che

la tassa di giustizia è fissata in considera­zione del valore, della natura e

della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG);

che

giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del

Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e 10'000.-;

che nel

caso concreto le spese processuali vanno fissate in complessivi fr. 300.-,

poste a carico di CO 1, qui soccombente, la quale rifonderà altresì alla

controparte fr. 600.- a titolo di ripetibili;

per i quali motivi, richiamata la LTG,

pronuncia: 1. Il

reclamo 9 giugno 2011 di RE 1 è accolto.

§ Di

conseguenza il dispositivo n. 4 della decisione 30 maggio 2011 è riformato come

segue: “Le spese processuali per complessivi fr. 300.- sono poste a carico

dell’istante CO 1, la quale rifonderà alla convenuta RE 1 fr. 1'000.- a titolo

di ripetibili”.

2. Le

spese processuali di fr. 300.- per la presente decisione sono poste a carico di

CO 1, la quale rifonderà altresì fr. 600.- per ripetibili alla controparte.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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