13.2011.37
Ripartizione delle spese processuali nell'ambito di una procedura di iscrizione in via provvisoria dell'ipoteca legale
28 luglio 2011Italiano11 min
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Numero d'incarto:
13.2011.37
Data decisione, Autorità:
28.07.2011, IIICC
Titolo:
Ripartizione delle spese processuali nell'ambito di una procedura di iscrizione in via provvisoria dell'ipoteca legale
SPESE E RIPETIBILI
art. 104 CPC
art. 106 CPC
art. 107 CPC
art. 110 CPC
Incarto n.
13.2011.37
Lugano
28 luglio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. CA.2011.12 (annotazione
provvisoria di un’ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Città, promossa con istanza 14 aprile 2011 da
CO 1
patr. dall’ RA
1
contro
RE 1
patr. dall’ PA
1
rilevato
in fatto e diritto: che
con istanza cautelare e supercautelare 14 aprile 2011 CO 1 ha chiesto l’iscrizione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per
l’importo di fr. 29'752.40 rispettivamente fr. 4'464.70 oltre interessi al
5% dal 15 febbraio 2011 a carico delle part. n. __________ e __________ RFD di __________,
di proprietà di RE 1, per i lavori di ristrutturazione effettuati sui fondi
medesimi, protestando tasse, spese e ripetibili;
che con
decisione 15 aprile 2011 il Pretore aggiunto della Pretura di Locarno-Città ha
accolto la domanda di adozione di provvedimenti cautelari senza sentire la
controparte, citando le parti all’udienza di discussione;
che
all’udienza del 25 maggio 2011 la parte istante ha ridotto la propria domanda,
rinunciando all’ipoteca legale sulla part. n. __________ e limitando quella
sulla part. n. __________ a fr. 24'217.10;
che la
parte convenuta ha contestato genericamente le tesi di fatto e diritto esposte
dall’istante, dichiarando di non opporsi all’iscrizione in via provvisoria dell’ipoteca
legale sul fondo n. __________ per l’importo di fr. 24'217.10, chiedendo
che spese e ripetibili siano addossate all’istante, considerato che secondo
costante dottrina e giurisprudenza la parte che ammette il diritto della
controparte a una garanzia non può essere ritenuta soccombente, riservandosi
altresì di far valere le proprie obiezioni e eccezioni in un’eventuale
procedura di merito;
che la
parte istante in replica si è limitata ad osservare che la giurisprudenza
cantonale sull’accollo di spese e ripetibili non trova conforto nel nuovo art.
106 CPC, mentre la parte convenuta in duplica ha confermato la propria tesi,
sostenendo che la giurisprudenza al CPC-TI è valida anche sotto l’egida del
nuovo CPC;
che con
sentenza 30 maggio 2011 il Pretore aggiunto ha ordinato da un lato la
cancellazione dell’annotazione dell’ipoteca legale per la somma di fr. 4'464.70 a carico della part. n. __________, e dall’altro ha confermato l’annotazione in via
provvisoria dell’ipoteca legale per l’importo di fr. 24'217.10 oltre interessi
a carico della part. n. __________ RFD di __________ di proprietà di RE 1 e a
favore di CO 1;
che,
senza neppure ritenere di dover entrare nel merito degli argomenti sollevati
dalle parti sull’argomento, il primo giudice ha caricato a RE 1, considerata
soccombente, fr. 300.- di spese processuali, con l’obbligo di rifondere
all’istante fr. 1'000.- a titolo di ripetibili;
che con
reclamo 9 giugno 2011 RE 1 insorge contro la precitata decisione, chiedendone
la riforma nel senso di porre le spese processuali di fr. 300.- a carico
dell’istante e di condannarla al pagamento di fr. 1'000.- a titolo di
ripetibili;
che la
reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di aver applicato erroneamente il
diritto e di averla a torto qualificata quale parte soccombente; a suo avviso,
nei casi in cui la parte convenuta non si oppone all’iscrizione dell’ipoteca
legale, spese e ripetibili vanno accollate all’istante che può poi pretenderne
la rifusione nell’ambito della procedura intesa all’ottenimento dell’ipoteca
legale definitiva;
che con
osservazioni 25 luglio 2011 CO 1 ha postulato la reiezione dell’appello (recte:
reclamo), evidenziando - per quanto qui di rilievo - che non vi è alcun motivo
per scostarsi dal principio della soccombenza;
che
l’istanza di iscrizione in via provvisoria dell’ipoteca legale è stata
introdotta il 14 aprile 2011, sicché la procedura è retta dal Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC) entrato in vigore 1° gennaio 2011, il quale
prescrive l’applicazione della procedura sommaria (art. 249 lett. d cifra 11
CPC);
che la
decisione con la quale il Pretore fissa la tassa e le spese di giustizia e
assegna le ripetibili è parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC),
impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello se il merito è
appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), o mediante reclamo
qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-;
che per
l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo sulle spese è impugnato in modo
indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo, ciò a prescindere se la
controversia in sé è soggetta ad appello oppure a reclamo (Trezzini,
op. cit., art. 110, pag. 447), e ciò sempre nel medesimo termine per
l’impugnazione del merito, trattandosi comunque di una decisione finale;
che
contro le decisioni di prima istanza pronunciate in procedura sommaria è dato
il rimedio dell’appello, da proporre nel termine di 10 giorni dalla
notificazione della decisione (art. 314 CPC). In materia di controversie
patrimoniali il valore litigioso deve però raggiungere fr. 10'000.- (art. 308
CPC), in difetto di che è dato solo il rimedio del reclamo, sempre nel termine
di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che nel
caso in esame il reclamo è tempestivo e, sotto questo aspetto, ricevibile;
che,
essendo la decisione sulla ripartizione e quantificazione delle spese parte
della decisione finale, la trattazione del gravame competerebbe nel caso
concreto alla prima Camera civile del Tribunale d’appello, ma l’incarto è
trasmesso alla terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c
cifra 2 LOG;
che con
il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento
manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC);
che le
spese giudiziarie (spese processuali e spese ripetibili) sono di regola poste a
carico della parte soccombente, ritenuto che in caso di non entrata nel merito
o di desistenza si considera soccombente la parte attrice, mentre in caso di
acquiescenza all’azione è ritenuto soccombente il convenuto (art. 106 cpv. 1
CPC);
che,
comunque, la regola prevista dall’art. 106 CPC non è assoluta e può apparire
troppo rigida e severa in singoli casi, ragione per cui il giudice, secondo il
suo libero e ampio apprezzamento, vi può derogare se conduce a risultati che
egli ritiene ingiusti, tanto che l’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC prevede la
facoltà del giudice di prescindere dai principi di ripartizione e attribuire le
spese giudiziarie secondo equità se circostanze speciali fanno apparire iniqua
una suddivisione secondo l’esito della procedura, in altre parole il principio
della soccombenza non deve limitare la valutazione in equità secondo il libero
apprezzamento (TF 5P.270/2005 del 10 ottobre 2005 consid. 2, “wo die Umstände dies nahelegen”; TF 5P.64/2000 del 15
giugno 2000; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale del 28 giugno 2006,
pag. 6668-6669; Trezzini, CPC
Comm., 2011, art. 107, pag. 437, 442; Olgiati,
Il Codice di diritto processuale civile svizzero, 2010, §10 pag. 112-113; Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 2010, n. 1
ad art. 106 e n. 1, 9-10 ad art. 107; Jenny,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 106, n. 3-4, 17-22; Urwyler, in: Brunner/Gasser/Schwander,
ZPO Kommentar, 2011, n. 1 ad art. 106, n. 1, 9-11 ad art. 107; Fischer, in: Baker & McKenzie,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Handkommentar, 2010, n. 1 ad art.
106, n. 1-4, 15-17 ad art. 107; Schmid,
in: Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 1 ad art. 106, n. 1, 10-11 ad art.
107; Gehri/Kramer, ZPO Kommentar,
2010, n. 7 ad art. 107; Gasser/Rickli,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, n. 1-3 ad art.
106, n. 1, 3 ad art. 107; Spühler/Dolge/Gehri,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, § 37, n. 18; Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, pag. 419);
che secondo costante dottrina e giurisprudenza all’art. 148 CPC-TI –
giurisprudenza che ben può trovare applicazione anche agli art. 106 e 107 CPC –
il proprietario che contesta il credito fatto valere dall’artigiano, ma che ammette
il diritto di quest’ultimo a una garanzia provvisoria, non può essere ritenuto
soccombente, in quanto la pretesa dell’artigiano viene solo garantita e la
decisione dell’iscrizione dell’ipoteca legale provvisoria manifesta soltanto
effetti temporanei e transitori, unicamente la decisione in procedura ordinaria
permettendo di stabilire se l’iscrizione provvisoria era giustificata e se
l’ipoteca può essere iscritta anche in via definitiva;
che, in
effetti, nella procedura d’iscrizione provvisoria, all’artigiano basta rendere
verosimile la propria pretesa, mentre al proprietario, in questa fase
processuale, sono a disposizione scarsi mezzi di difesa, sicché in tali
circostanze ben si giustifica di mettere a carico dell’artigiano le spese
processuali relative alla procedura d’iscrizione provvisoria, riservata una
diversa ripartizione nel successivo giudizio di merito;
che ciò
consente, qualora l’artigiano dovesse rinunciare a promuovere l’azione di
merito o risultare soccombente nella stessa, di lasciare le spese definitivamente
a suo carico ed evitare che il convenuto sia costretto a promuovere procedura
di revisione per le spese relative all’iscrizione provvisoria (Rep. 1985, pag.
118-120, Rep. 1996, pag. 173; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, 2000, m. 7-11 ad art. 148 CPC-TI; ICCA del 4 maggio 1999, inc.
11.1999.49 contenuta nel Bollettino n. 18, dicembre 1999, pag. 11; cfr. anche Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht,
2008, n. 1407-1410, 1516-1526);
che, per
contro, nel caso in cui il proprietario ammette il credito di controparte nella
procedura di iscrizione provvisoria, egli fa atto di acquiescenza ai sensi
dell’art. 106 CPC e lo si può allora ritenere soccombente ai fini del giudizio
su spese e ripetibili (Rep. 1985, pag. 120; Rep. 1960, pag. 307), e altrettanto
vale quando il proprietario si oppone sia al credito sia all’iscrizione
dell’ipoteca provvisoria e l’iscrizione viene confermata (Rep. 1985, pag. 120;
DTF 5A_702/2008 del 16 dicembre 2008, consid. 3.3.2);
che, nel
caso concreto, la convenuta non si è opposta all’iscrizione in via provvisoria
dell’ipoteca legale a carico del suo fondo, limitandosi a contestare le tesi di
fatto e di diritto della controparte e riservando le proprie contestazioni a
un’eventuale procedura di merito sicché, alla luce di quanto sopra esposto, essa
non può essere considerata soccombente;
che, di
conseguenza, le spese processuali andavano caricate all’istante, riservato il
diritto di quest’ultima di successivamente chiederne la rifusione nella
procedura intesa all’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva;
che la
reclamante censura unicamente l’attribuzione delle spese processuali e delle
ripetibili in quanto tale, senza però contestare il loro ammontare, ragione per
cui non occorre in questa sede chinarsi sulla congruità delle stesse;
che, per
Fatti
i motivi che precedono, il reclamo deve essere accolto, riformando il
Dispositivo
dispositivo n. 4 della decisione impugnata nel senso di porre le spese
processuali di prima istanza (spese giudiziarie e spese ripetibili) a carico
dell’istante;
che in
Ticino le spese giudiziarie sono disciplinate dalla legge sulla tariffa
giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che
la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e
della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG);
che
giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del
Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e 10'000.-;
che nel
caso concreto le spese processuali vanno fissate in complessivi fr. 300.-,
poste a carico di CO 1, qui soccombente, la quale rifonderà altresì alla
controparte fr. 600.- a titolo di ripetibili;
per i quali motivi, richiamata la LTG,
pronuncia: 1. Il
reclamo 9 giugno 2011 di RE 1 è accolto.
§ Di
conseguenza il dispositivo n. 4 della decisione 30 maggio 2011 è riformato come
segue: “Le spese processuali per complessivi fr. 300.- sono poste a carico
dell’istante CO 1, la quale rifonderà alla convenuta RE 1 fr. 1'000.- a titolo
di ripetibili”.
2. Le
spese processuali di fr. 300.- per la presente decisione sono poste a carico di
CO 1, la quale rifonderà altresì fr. 600.- per ripetibili alla controparte.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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