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Decisione

13.2011.44

Pagamento di un anticipo spese nel caso di una curatela di rappresentanza

28 settembre 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

2. Le

spese di giudizio in fr. 300.- sono poste a carico dello Stato.

3. Intimazione

(unitamente al reclamo 8 agosto 2011 alle parti interessate):

-

-

PA 2

-

PA 1

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

Considerandi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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