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Decisione

13.2011.49

Restituzione in intero

26 settembre 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata

del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b);

che,

inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo

l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);

che il

CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle decisioni in materia di

prove in genere e segnatamente in merito all’ammissibilità di nuovi fatti e

nuovi mezzi di prova giusta l’art. 229 CPC (Brunner, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, art. 319,

n. 12; Blickenstorfer, in

Brunner/Gasser/ Schwander, ZPO Kommentar, 2011, art. 319, n. 39);

che,

pertanto il reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente

riparabile;

che così

non è, egli chiedendo la riforma del decreto 12 luglio 2011 limitandosi a

sostenere che il Pretore non poteva d’ufficio trattare la domanda di assunzione

suppletoria di prova quale restituzione in intero, rimproverandogli di aver

rimediato con argomenti propri alle carenze di motivazione degli istanti;

che egli tuttavia

non spiega, né tantomeno rende verosimile per quale ragione l’ammissione della

prova contestata da parte del giudice di prime cure gli creerebbe un pregiudizio

difficilmente riparabile;

che il

reclamante è dunque venuto meno al suo obbligo di motivare e circostanziare,

mancanza che viene sanzionata con l’irricevibilità;

che di conseguenza,

in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere

dichiarato irricevibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza della

decisione impugnata alla luce del CPC-TI;

che, la

decisione impugnata essendo impugnabile solo mediante reclamo, l’appello è

irricevibile;

che le

spese processuali seguono la soccombenza;

che esse

sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in

vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata

Considerandi

in considera­zione del valore, della natura e della complessità della causa

(art. 2 cpv. 1 LTG);

che

giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del

Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e 10'000.-;

che nel

caso concreto, la tassa e le spese di giustizia vanno fissate in complessivi

fr. 250.- e sono poste a carico del reclamante soccombente;

che non

avendo le controparti dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano

ripetibili;

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il

reclamo 22 agosto 2011 del AP 1 è irricevibile.

2.

Le

spese processuali del reclamo in fr. 250.- sono posti a

carico del AP 1. Non si assegnano ripetibili.

3.

L’appello

22.

agosto 2011 del AP 1 è irricevibile.

4.

Non si prelevano spese processuali per l’appello.

5.

Intimazione

(unitamente all’appello e al reclamo 22 agosto 2011 alle controparti):

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto noto, il

ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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