13.2011.49
Restituzione in intero
26 settembre 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
13.2011.49
Data decisione, Autorità:
26.09.2011, IIICC
Titolo:
Restituzione in intero
RESTITUZIONE IN INTERO PER OMESSA INDICAZIONE DI PROVE
art. 229 cpv. 1 CPC
art. 319b cf. 2 CPC
art. 96 cpv. 4 CPC-TI
art. 138 CPC-TI
Incarto n.
13.2011.49
12.2011.145
Lugano
26 settembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.13
(azione creditoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa
con petizione 11 febbraio 2009 da
AO 1
AO 2
entrambi patrocinati dall’ PA 1
contro
AP 1
patrocinato dall’ PA 2
chiedente la condanna del convenuto al pagamento di
fr. 25'221.90 oltre interessi al 5% dal 27 marzo 2007;
richiesta a cui il convenuto si è opposto con risposta
4 giugno 2009;
e ora sull’appello 22 agosto 2011 e sul reclamo di
medesima data presentati dal convenuto contro il decreto 12 luglio 2011, con il
quale il Pretore ha accolto l’istanza di assunzione suppletoria di prove
(recte: restituzione in intero) 24 maggio 2011 inoltrata da AO 1 e AO 2;
ritenuto
in fatto e diritto: che
con petizione 11 febbraio 2009 AO 1 e AO 2 hanno chiesto la condanna del AP 1
al pagamento di fr. 25'221.90 oltre interessi al 5% dal 27 marzo 2007 a titolo di risarcimento del danno causato al loro veicolo da un dissuasore (paracarro mobile) situato
in corso __________;
che con
risposta 4 giugno 2009 il AP 1 ha chiesto la reiezione della domanda,
sostenendo che il dissuasore era perfettamente funzionante e rimproverando al
conducente di aver tentato di forzare il passaggio;
che nell’ambito
dell’istruttoria di causa, AO 1 e AO 2, con istanza 24 maggio 2011 denominata
“di assunzione suppletoria di prove”, hanno chiesto l’acquisizione agli atti dei
filmati di videosorveglianza relativi a un incidente analogo avvenuto in data
21 maggio 2011;
che con
decisione supercautelare 26 maggio 2011 il Pretore ha fatto ordine al AP 1 di
non cancellare le immagini riferite al summenzionato incidente, assegnandogli nello
stesso tempo un termine per presentare le proprie osservazioni all’istanza;
che con
osservazioni 28 giugno 2011 il convenuto ha chiesto di respingere l’istanza in
quanto irrita, priva di motivazione e basata su un substrato fattuale al di
fuori delle emergenze di causa;
che con
decreto 12 luglio 2011 il Pretore ha accolto l’istanza in questione,
trattandola quale domanda di restituzione in intero giusta l’art. 138 CPC-TI, i
nuovi mezzi di prova essendo emersi successivamente al di fuori delle emergenze
di causa e ritenuti dati i presupposti della surriferita norma;
che con appello
22 agosto 2011 il convenuto ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata
e la reiezione della domanda di assunzione suppletoria di prove, rimproverando
al Pretore di aver trattato d’ufficio la domanda di assunzione suppletoria di
prova quale restituzione in intero, supplendo alle carenze di motivazione e
violando così gli art. 140 e 93 CPC-TI, nonché il suo diritto di essere sentito;
che con reclamo
di medesima data – rimedio che il convenuto ha inoltrato vista l’incertezza di
diritto derivante dall’introduzione del nuovo CPC – egli ha chiesto la
provvisoria sospensione della procedura in attesa di una definitiva decisione
del Tribunale Federale in merito alle norme transitorie del nuovo CPC, nonché l’annullamento
della decisione impugnata e la reiezione della domanda di assunzione
suppletoria di prove;
che,
rilevata l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere
quale sia il diritto applicabile all’appello di cui trattasi;
che
l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla
giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in
vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;
che, di
conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione 11
febbraio 2009, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo stesso è
da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC);
che l’art.
405 cpv. 1 CPC stabilisce poi che alle impugnazioni si applica il diritto in
vigore al momento della comunicazione della decisione;
che
secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC
non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento,
bensì anche alle decisioni ordinatorie processuali come quella oggetto di
impugnativa (DTF dell’8 agosto 2011, inc.5A_320/2011, consid. 2.3.2);
che nel caso in concreto il Pretore ha emanato il decreto 12 luglio
2011 trattando la domanda quale istanza di restituzione in intero, ragione per
cui occorre esaminare questo istituto giuridico alla luce del nuovo CPC per
determinare se la decisione sia impugnabile;
che l’istituto
della restituzione in intero per omessa indicazione di fatti o produzione di
prove giusta l’art. 138 CPC-TI non è previsto nel nuovo Codice di procedura;
che,
tuttavia, l’art. 229 cpv. 1 CPC prevede che nel dibattimento nuovi fatti e
nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente
addotti e sono sorti o sono stati scoperti soltanto dopo la chiusura dello
scambio di scritti o dopo l’ultima udienza di istruzione della causa (lett. a),
oppure sussistevano già prima della chiusura dello scambio di scritti o prima
dell’ultima udienza di istruzione della causa, ma non era possibile addurli
nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle
circostanze (lett. b);
che la
decisione sull’ammissibilità di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova giusta
l’art. 229 CPC è una disposizione ordinatoria processuale, la quale, in
applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48
lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla
terza Camera civile del Tribunale d’appello;
che, di
conseguenza, la decisione di cui trattasi è impugnabile mediante reclamo ai sensi
dell’art. 319 lett. b CPC, come peraltro indicato dal Pretore in calce alla
medesima;
che nel
caso concreto il decreto impugnato è pervenuto al legale di parte convenuta il 18
luglio 2011, ragione per cui, considerata la sospensione dei termini dal 15
luglio al 15 agosto giusta l’art. 145 cpv. 1 lett. b CPC, il reclamo qui
in esame è tempestivo e quindi da questo punto di vista ricevibile;
che,
inoltre, a differenza della previgente procedura ticinese, dove contro il
decreto sulla restituzione in intero era dato il rimedio dell’appello (art. 96
cpv. 4 CPC-TI) con la conseguenza che l’autorità superiore esaminava con piena
cognizione sia il fatto che il diritto, il nuovo CPC svizzero prevede che con
Fatti
il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata
del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b);
che,
inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo
l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);
che il
CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle decisioni in materia di
prove in genere e segnatamente in merito all’ammissibilità di nuovi fatti e
nuovi mezzi di prova giusta l’art. 229 CPC (Brunner, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, art. 319,
n. 12; Blickenstorfer, in
Brunner/Gasser/ Schwander, ZPO Kommentar, 2011, art. 319, n. 39);
che,
pertanto il reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile;
che così
non è, egli chiedendo la riforma del decreto 12 luglio 2011 limitandosi a
sostenere che il Pretore non poteva d’ufficio trattare la domanda di assunzione
suppletoria di prova quale restituzione in intero, rimproverandogli di aver
rimediato con argomenti propri alle carenze di motivazione degli istanti;
che egli tuttavia
non spiega, né tantomeno rende verosimile per quale ragione l’ammissione della
prova contestata da parte del giudice di prime cure gli creerebbe un pregiudizio
difficilmente riparabile;
che il
reclamante è dunque venuto meno al suo obbligo di motivare e circostanziare,
mancanza che viene sanzionata con l’irricevibilità;
che di conseguenza,
in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere
dichiarato irricevibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza della
decisione impugnata alla luce del CPC-TI;
che, la
decisione impugnata essendo impugnabile solo mediante reclamo, l’appello è
irricevibile;
che le
spese processuali seguono la soccombenza;
che esse
sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in
vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata
Considerandi
in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa
(art. 2 cpv. 1 LTG);
che
giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del
Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e 10'000.-;
che nel
caso concreto, la tassa e le spese di giustizia vanno fissate in complessivi
fr. 250.- e sono poste a carico del reclamante soccombente;
che non
avendo le controparti dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano
ripetibili;
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il
reclamo 22 agosto 2011 del AP 1 è irricevibile.
2.
Le
spese processuali del reclamo in fr. 250.- sono posti a
carico del AP 1. Non si assegnano ripetibili.
3.
L’appello
22.
agosto 2011 del AP 1 è irricevibile.
4.
Non si prelevano spese processuali per l’appello.
5.
Intimazione
(unitamente all’appello e al reclamo 22 agosto 2011 alle controparti):
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto noto, il
ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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