13.2011.51
Eccezione di falso
7 ottobre 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
13.2011.51
Data decisione, Autorità:
07.10.2011, IIICC
Titolo:
Eccezione di falso
RECLAMO
art. 178 CPC
art. 179 CPC
art. 319b cf. 2 CPC
art. 96 cpv. 4 CPC-TI
art. 216 CPC-TI
Incarto n.
13.2011.51
Lugano
7 ottobre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.169 (azione
di risarcimento danni) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa
con petizione 4 marzo 2010 da
AP 1
AP 2
AP 3
AP 4
tutti patrocinati dall’ PA 1
contro
AO 1
patrocinato dallo PA 2
chiedente la condanna del convenuto al pagamento di
fr. 30'000.- oltre interessi al 5% dal 24 marzo 2010;
richiesta a cui il convenuto si è opposto con risposta
21 maggio 2010;
e ora sull’appello 5 settembre 2011 presentato dagli
attori contro il decreto 11 agosto 2011, con il quale il Pretore ha respinto l’eccezione
di falso 5 aprile 2011 presentata dai medesimi attori, riguardante i documenti
I° 25-26 versati agli atti dall’Ufficio del Registro Fondiario di __________;
ritenuto
in fatto e diritto: che
con petizione 4 marzo 2010 AP 2, AP 1, AP 3 e AP 4, proprietari di alcune unità
PPP del fondo base n. __________ RFD di __________, Condominio __________, hanno
chiesto la condanna di AO 1, revisore dei conti e proprietario di un’unità di
PPP del medesimo condominio, al pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi al 5%
dal 24 marzo 2010 a titolo di risarcimento del danno causato dalla errata
ripartizione delle spese di riscaldamento;
che con
risposta 21 maggio 2010 AO 1 ha postulato la reiezione della domanda, contestando
qualsiasi sua responsabilità;
che
nell’ambito dell’istruttoria di causa gli attori hanno eccepito l’eccezione di
falso dei documenti I° 25-26 versati agli atti dall’Ufficio del Registro
fondiario di __________, su indicazione delle parti nell’ambito di un’ispezione
presso l’Ufficio stesso;
che sentite
le parti all’udienza di discussione 16 maggio 2011, con decreto 11 agosto 2011
il Pretore ha respinto l’eccezione di parte attrice, osservando che la
procedura di eccezione di falso e di verifica di documenti di cui agli art. 216
e segg. CPC-TI trova applicazione soltanto nei confronti del documento eccepito
di falso formale e non di falso materiale o di contenuto, rilevando altresì che
competeva agli attori provare la falsità del documento contestato, avendo lo
stesso acquisito forza di fede pubblica mediante menzione a RF, prova che però
non sarebbe stata apportata;
che con
appello 5 settembre 2011 gli attori hanno chiesto l’annullamento della
decisione impugnata e l’accoglimento dell’eccezione di falso formale,
rimproverando al Pretore di aver erroneamente ritenuto che l’assemblea
condominiale avrebbe approvato una modifica della chiave di ripartizione delle
spese di riscaldamento e che i documenti in questione avrebbero acquisito
forza di fede pubblica poiché menzionati a RF, attribuendo loro dunque a torto
l’onere della prova;
che essi ripropongono
in sede di appello la domanda di assunzione delle prove notificate all’udienza di
discussione ma respinte dal Pretore perché ininfluenti ai fini del giudizio;
che,
rilevata l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere
quale sia il diritto applicabile all’appello di cui trattasi;
che
l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla
giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in
vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;
che, di
conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione 4
marzo 2010, in applicazione dell’art. 404 CPC allo stesso è da applicare il
CPC-TI;
che l’art.
405 cpv. 1 CPC stabilisce poi che alle impugnazioni si applica il diritto in
vigore al momento della comunicazione della decisione;
che
secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC
non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento,
bensì anche alle decisioni ordinatorie processuali come quella oggetto di
impugnativa (DTF dell’8 agosto 2011, inc.5A_320/2011, consid. 2.3.2);
che ciò
implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del
passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il
procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a
cui continua ad essere applicabile il CPC-TI, tranne che per le impugnazioni,
la cui ammissibilità dev’essere esaminata in applicazione del sistema di impugnazione
del CPC svizzero;
che occorre pertanto esaminare l’istituto dell’eccezione di falso
alla luce del nuovo CPC per determinare se la decisione è impugnabile;
che,
diversamente dal CPC-TI (art. 216 segg.), il CPC non prevede una specifica
procedura di accertamento nel caso in cui un documento sia eccepito di falso;
che,
tuttavia, l’art. 178 CPC prevede che la parte che si prevale di un documento
deve provarne l’autenticità qualora la stessa sia contestata dalla controparte
e che la contestazione dev’essere sufficientemente motivata;
che l’art.
179 CPC stabilisce poi che i registri pubblici e i documenti pubblici fanno
piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza
del loro contenuto, ossia tale norma impone alla controparte la prova
dell’inesattezza del contrario;
che,
quindi, anche in base al CPC, l’eccezione di falso dev’essere istruita;
che,
seppure il CPC non preveda la decisione sull’autenticità di un documento,
siffatta decisione è assimilabile a una disposizione ordinatoria processuale -
seppure contiene già un apprezzamento sulla validità di una prova che, di per
sé, è oggetto della decisione di merito -, la quale, in applicazione dei
combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra
Fatti
1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera
civile del Tribunale d’appello;
che, di
conseguenza, la decisione di cui trattasi è impugnabile mediante reclamo ai
sensi dell’art. 319 lett. b CPC;
che nel
caso concreto il decreto impugnato è stato notificato al legale di parte attrice
il 16 agosto 2011, sicché il gravame qui in esame, datato 5 settembre 2011, è
stato interposto dopo la scadenza del termine;
che il
Pretore non ha indicato alcun rimedio di diritto in calce alla propria
decisione, ciò verosimilmente perché, in applicazione della giurisprudenza
della III CCA – che alla luce della sentenza dell’8 agosto 2011 del Tribunale
federale (5A_320/2011, consid. 2.3.2) non può essere mantenuta –, alle
decisioni incidentali pronunciate nei procedimenti già pendenti al momento
dell’entrata in vigore del CPC, era da applicare il sistema dei rimedi di
diritto del CPC-TI;
che in
base alla giurisprudenza allora in vigore, contro la decisione del Pretore era
dato il rimedio dell’appello nel termine di 20 giorni (combinati art. 226 e 96
cpv. 1 CPC-TI), con la conseguenza che l’atto sarebbe in tal caso tempestivo;
che la
questione della tempestività può nondimeno rimanere aperta, perché il gravame,
da trattare quale reclamo per i motivi di cui sopra, è comunque da respingere
per le ragioni esposte qui di seguito;
che a
differenza della previgente procedura ticinese, dove contro il decreto sull’eccezione
di falso (art. 226 CPC-TI) era dato il rimedio dell’appello (art. 96 cpv. 4
CPC-TI) con la conseguenza che l’autorità superiore esaminava con piena
cognizione sia il fatto che il diritto, il nuovo CPC svizzero prevede che con
il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata
del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b);
che,
inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo
l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);
che il
CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle decisioni in materia di
prove in genere e segnatamente in merito all’autenticità di un documento giusta
gli art. 178 e 179 CPC;
che,
pertanto i reclamanti dovevano rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile;
che, nel
caso in rassegna, essi neppure hanno addotto l’esistenza del rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile;
che di
conseguenza, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il
gravame dev’essere dichiarato irricevibile, ciò che rende superfluo esaminare
la correttezza della decisione impugnata alla luce del CPC-TI;
che le
spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria
(LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di
giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della
complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG);
che
giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del
Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e 10'000.-;
che non
avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano
ripetibili;
Per i quali motivi
pronuncia: 1. L’appello
(recte: reclamo) 5 settembre 2011 di AP 2, AP 1, AP 3 e AP 4 è irricevibile.
Considerandi
2.
Le
spese processuali di fr. 200.- sono poste a carico dei reclamanti. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione (unitamente all’appello 5 settembre 2011 alla parte
convenuta):
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto noto, il
ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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