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Decisione

13.2011.51

Eccezione di falso

7 ottobre 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera

civile del Tribunale d’appello;

che, di

conseguenza, la decisione di cui trattasi è impugnabile mediante reclamo ai

sensi dell’art. 319 lett. b CPC;

che nel

caso concreto il decreto impugnato è stato notificato al legale di parte attrice

il 16 agosto 2011, sicché il gravame qui in esame, datato 5 settembre 2011, è

stato interposto dopo la scadenza del termine;

che il

Pretore non ha indicato alcun rimedio di diritto in calce alla propria

decisione, ciò verosimilmente perché, in applicazione della giurisprudenza

della III CCA – che alla luce della sentenza dell’8 agosto 2011 del Tribunale

federale (5A_320/2011, consid. 2.3.2) non può essere mantenuta –, alle

decisioni incidentali pronunciate nei procedimenti già pendenti al momento

dell’entrata in vigore del CPC, era da applicare il sistema dei rimedi di

diritto del CPC-TI;

che in

base alla giurisprudenza allora in vigore, contro la decisione del Pretore era

dato il rimedio dell’appello nel termine di 20 giorni (combinati art. 226 e 96

cpv. 1 CPC-TI), con la conseguenza che l’atto sarebbe in tal caso tempestivo;

che la

questione della tempestività può nondimeno rimanere aperta, perché il gravame,

da trattare quale reclamo per i motivi di cui sopra, è comunque da respingere

per le ragioni esposte qui di seguito;

che a

differenza della previgente procedura ticinese, dove contro il decreto sull’eccezione

di falso (art. 226 CPC-TI) era dato il rimedio dell’appello (art. 96 cpv. 4

CPC-TI) con la conseguenza che l’autorità superiore esaminava con piena

cognizione sia il fatto che il diritto, il nuovo CPC svizzero prevede che con

il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata

del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b);

che,

inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo

l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);

che il

CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle decisioni in materia di

prove in genere e segnatamente in merito all’autenticità di un documento giusta

gli art. 178 e 179 CPC;

che,

pertanto i reclamanti dovevano rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile;

che, nel

caso in rassegna, essi neppure hanno addotto l’esistenza del rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile;

che di

conseguenza, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il

gravame dev’essere dichiarato irricevibile, ciò che rende superfluo esaminare

la correttezza della decisione impugnata alla luce del CPC-TI;

che le

spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria

(LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di

giustizia è fissata in considera­zione del valore, della natura e della

complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG);

che

giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del

Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e 10'000.-;

che non

avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano

ripetibili;

Per i quali motivi

pronuncia: 1. L’appello

(recte: reclamo) 5 settembre 2011 di AP 2, AP 1, AP 3 e AP 4 è irricevibile.

Considerandi

2.

Le

spese processuali di fr. 200.- sono poste a carico dei reclamanti. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione (unitamente all’appello 5 settembre 2011 alla parte

convenuta):

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto noto, il

ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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