13.2011.55
Domanda di riconsiderazione, interpretazione subordinatamente revisione
7 ottobre 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
13.2011.55
Data decisione, Autorità:
07.10.2011, IIICC
Titolo:
Domanda di riconsiderazione, interpretazione subordinatamente revisione
INTERPRETAZIONE E RETTIFICA
RECLAMO
REVISIONE
art. 256 cpv. 2 CPC
art. 268 cpv. 1 CPC
art. 328 CPC
art. 334 CPC
Incarto n.
13.2011.55
13.2011.56
Lugano
7 ottobre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire sulla domanda di
riconsiderazione/interpretazione/sub. revisione 16/19 settembre 2011 presentata
da
IS 1
patrocinata dall’ PA 1
contro la decisione 11 luglio 2011 della
terza Camera civile del Tribunale d’appello nella causa inc. OA.2009.24 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 30 marzo
2009 da
CO 1
patrocinato dall’ PA 2
ritenuto
in fatto e in diritto
che con
petizione 30 marzo 2009 CO 1 ha chiesto unilateralmente la pronuncia del divorzio
dalla moglie IS 1 e la regolamentazione delle relative conseguenze accessorie;
che con
risposta 8 luglio 2009 IS 1 ha aderito alla domanda di divorzio, postulando
però una diversa regolamentazione degli effetti accessori;
che il
Pretore con ordinanza 13 luglio 2009 ha convertito il procedimento in richiesta
comune di divorzio con accordo parziale;
che
nell’ambito di tale procedura IS 1 ha chiesto l’allestimento di una perizia
giudiziaria volta alla determinazione del valore patrimoniale dello studio
medico del marito;
che con
ordinanza 30 marzo 2011 il Pretore ha nominato quale perita giudiziaria C__________
della FMH Consulting Services AG;
che con
istanza 11 aprile 2011 IS 1 ha domandato la ricusa di C__________ ,
argomentando che la FMH Consulting Services AG è al servizio dell’associazione
FMH (Federazione dei medici svizzeri) che si occupa di tutelare gli interessi
aziendali, patrimoniali e personali dei suoi membri, di cui fa parte anche il
marito;
che con
decisione 15 aprile 2011 il Pretore di Mendrisio nord ha respinto la domanda di
ricusa del perito, non ravvedendo elementi oggettivamente idonei a far nascere
l’apparenza di un rischio di imparzialità, la FMH Consulting Services AG ben
distinguendosi dall’associazione FMH;
che con
reclamo 28 aprile 2011 al Tribunale d’appello, IS 1 ha chiesto l’annullamento della decisione 15 aprile 2011, nel senso di accogliere l’istanza di
ricusa 11 aprile 2011 e annullare la nomina della perita giudiziaria;
che con
sentenza 11 luglio 2011 la terza Camera civile del Tribunale d’appello ha
dichiarato irricevibile il reclamo 28 aprile 2011, rilevando dapprima che la
litispendenza era precedente all’entrata in vigore del Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC), sicché al procedimento era da applicare
ancora il CPC-TI, e ritenendo poi che l’art. 405 CPC – per il quale alle
impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione
della decisione – fosse applicabile solo alle decisioni finali o parziali, non
invece alle decisioni ordinatorie processuali alle quali, in applicazione
dell’art. 404 CPC – giusta il quale fino alla loro conclusione davanti alla
giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata
in vigore si applica il diritto procedurale previgente – era ancora da
applicare il CPC-TI;
che di
conseguenza, il CPC-TI non prevedendo l’impugnabilità delle ordinanze, in
applicazione dei combinati art. 248 cpv. 2 e 30 cpv. 3 CPC-TI, la decisione in
oggetto non era impugnabile;
che
contro la summenzionata sentenza, IS 1 ha inoltrato ricorso al Tribunale federale in data 13 settembre 2011, presso il quale il gravame è tutt’ora
pendente;
che con
atto 16 settembre 2011 intitolato “domanda di riconsiderazione/interpretazione/sub.
revisione” (inc. 13.2011.55), IS 1 postula “che la vostra decisione dell’11
luglio 2011 (dispositivi n. 1 e 2), … venga fatta oggetto di riconsiderazione
e interpretazione subordinatamente revisione…”, rilevando che con decisione 8
agosto 2011, inc.5A_320/2011, il Tribunale federale ha riconosciuto il diritto
di interporre reclamo contro le ordinanze pretorili;
che con
reclamo di medesima data (inc. 13.2011.56), IS 1 dichiara di impugnare la
decisione 15 aprile 2011 del Pretore – già oggetto della precedente impugnativa
– argomentando che a seguito della già citata sentenza del Tribunale federale,
che riconosce l’applicabilità dell’art. 405 CPC anche alle decisioni
incidentali, dovrebbe esserle restituito il diritto di reclamo, il cui termine
decorre dal momento in cui ha preso conoscenza della sentenza stessa;
che
stante la connessità dell’istanza di riconsiderazione/interpretazione/sub.
revisione e del reclamo, gli stessi possono essere evasi con un’unica decisione;
che
giusta l’art. 405 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al
momento della comunicazione della decisione, indipendentemente dalla natura
della decisione (DTF 5A_320/2011), principio applicabile anche per i rimedi di
diritto straordinari quali le domande di revisione e di interpretazione (Freiburghaus/ Afheldt in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, n. 8 e
segg. ad art. 405; Schwander in
Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 6 ad art. 405; Frei/Willisegger, Basler Kommentar,
2010. n. 19 ad art. 405 CPC);
Sulla
domanda di riconsiderazione/interpretazione sub. revisione 16 settembre 2011:
che una “riconsiderazione”
della decisione 15 aprile 2011 è esclusa perché, - a prescindere dal fatto che
l’istituto della riconsiderazione (Wiedererwägung) non è previsto dal
CPC all’infuori dei casi previsti dagli art. 256 cpv. 2 e 268 cpv. 1 CPC - la
stessa presuppone che il procedimento sia ancora aperto (Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 1979, pag. 362), il che non è il caso avanti questa Camera,
che lo ha chiuso con la sentenza dell’11 luglio 2011;
che, in
merito alla richiesta di interpretazione della sentenza, basterà
rilevare che non sono manifestamente dati i presupposti dell’art. 334 CPC, il
dispositivo della decisione 11 luglio 2011 di questa Camera essendo chiaro e
coerente con i considerandi, e l’istante neppure sostiene il contrario;
che la
domanda di revisione è irricevibile, considerato che tale rimedio
straordinario di diritto è dato unicamente contro una decisione passata in
giudicato (art. 328 CPC), presupposto mancante nel caso in esame, ritenuto che
la decisione di questa Camera è stata impugnata avanti il Tribunale federale,
presso il quale il gravame è tuttora pendente;
Sul
reclamo 16 settembre 2011:
che
l’art. 321 cpv. 2 CPC dispone che il reclamo contro una decisione ordinatoria
processuale dev’essere proposto entro 10 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata;
che, di
conseguenza, il reclamo in rassegna essendo stato in concreto inoltrato a oltre
2 mesi di distanza dall’intimazione della decisione impugnata, lo stesso è
manifestamente tardivo;
che la
decisione con la quale il Tribunale federale ha dichiarato applicabile l’art.
405 CPC anche alle decisioni incidentali, evocata dalla reclamante, non è
suscettibile di far decorrere un nuovo termine di impugnazione, a maggior
ragione considerato che, come già evidenziato, la stessa già aveva inoltrato un
reclamo, nel frattempo evaso, sicché la presentazione di un nuovo gravame non è
ammissibile;
che di
conseguenza anche il reclamo è irricevibile;
che le
spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG),
entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di
giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della
complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;
che
giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del
Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e 10'000.-;
che nel caso
concreto, la tassa e le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr.
500.- e sono poste a carico della reclamante soccombente;
che non
avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, l’istanza e il reclamo non
essendo stati preventivamente intimati, non si assegnano ripetibili;
per i quali motivi, richiamato anche l’art. 14
LTG,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, la domanda di riconsiderazione/ interpretazione/revisione
del 16 settembre 2011 di IS 1 è respinta.
2. Il
reclamo 16 settembre 2011 di IS 1 è irricevibile.
3. Le spese di giudizio per entrambe le decisioni di fr. 500.- sono
poste a carico di IS 1. Non si assegnano ripetibili.
4. Intimazione (unitamente alla domanda di riconsiderazione/ interpretazione
sub. revisione 16 settembre 2011 e al reclamo 16 settembre 2011 alla
controparte):
-
-
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio nord
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione, con i limiti dell’art. 93
LTF. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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