13.2011.57
Reclamo in materia di anticipazione di spese giudiziarie
28 settembre 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
13.2011.57
Data decisione, Autorità:
28.09.2011, IIICC
Titolo:
Reclamo in materia di anticipazione di spese giudiziarie
ANTICIPO
art. 5 cpv. 2 COST
art. 9 COST
art. 96 CPC
art. 103 CPC
art. 124 CPC
art. 207 CPC
art. 96 CPC-TI
art. 7 LTG
Incarto n.
13.2011.57
Lugano
28 settembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per giudicare nell’incarto n. 13.2011.57
dipendente dal reclamo 15 settembre 2011 (reclamo in materia di anticipazione
di spese) di
RE 1
patrocinato dall’
PA 1
contro la decisione 6 settembre 2011, con la quale il
Pretore di Locarno-Città gli ha assegnato un termine di 20 giorni per versare
l’importo di fr. 10’000.- quale anticipo delle spese giudiziarie nell’ambito
della procedura inc. OR.2011.17 da lui promossa nei confronti di
CO 1
CO 2
CO 3
CO 4
CO 5
CO 6
CO 7
CO 8
CO 10
CO 11
CO 12
CO 13
CO 14
CO 15
CO 16
tutti patrocinati dall’ PA 2
e CO 9
Ritenuto
in fatto e in diritto: che nella notte fra il 9 e il 10 maggio 2009 si è sviluppato
un incendio nella casa sita in Via __________ a __________, di proprietà dei
convenuti;
che con
petizione 1° settembre 2011 RE 1 ha convenuto in causa CO 1, CO 2, CO 3, CO 4, CO
5, CO 6, CO 7, CO 8, CO 10, CO 11, CO 12, CO 13, CO 14, CO 15, CO 16 e CO 9,
comproprietari della casa in questione, chiedendone la condanna al pagamento
dell'importo di fr. 181'755.35 oltre accessori quale pregiudizio da lui subito
a seguito dell’incendio;
che,
sostiene l’attore, l’incendio ha danneggiato anche parte del contiguo edificio
in via di costruzione, di sua proprietà;
che egli
ritiene data una responsabilità dei convenuti in applicazione degli art. 58 CO
(responsabilità del proprietario di un edificio) e 679 CC (responsabilità del
proprietario che trascende il diritto di proprietà);
che, con
decisione 6 settembre 2011, il Pretore di Locarno-Città ha assegnato a RE 1 un
termine di 20 giorni per versare l’importo di fr. 10’000.- quale anticipo delle
spese giudiziarie;
che con
reclamo 15 settembre 2011 RE 1 insorge contro la precitata decisione,
postulando la riduzione a fr. 600.- dell’anticipo richiesto;
che a
mente del reclamante l’importo fissato dal primo giudice è eccessivo perché,
sommato all’anticipo di fr. 2'400.- già versato per la procedura di
conciliazione, eccede il massimo previsto dall’art. 7 LTG;
che il
reclamante invoca pure i principi di legalità, di equivalenza e di copertura
dei costi, rilevando che nella fissazione dell’anticipo delle spese non è da
procedere in modo schematico, dovendosi invece tener conto delle particolarità
della singola fattispecie;
che,
sempre a mente del reclamante, l’anticipo è quindi da fissare in fr. 600.-,
vale a dire al minimo della tariffa, ciò tenuto conto di quanto già versato per
la procedura di conciliazione;
che la
parte convenuta non è stata invitata a inoltrare osservazioni;
che giusta
l’art. 98 CPC il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a
copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili;
che le
decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante
reclamo (art. 103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura
ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria
superiore (art. 321 cpv. 2 CPC), potendosi censurare l’applicazione errata del
diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC);
che le
tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i
quali devono attenersi ai principi costituzionali, segnatamente al principio
della copertura dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non
possono essere superiori ai costi totali della relativa attività statale o
possono al più superarli di poco, e al principio dell’equivalenza – che
concretizza i principi della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto
d’arbitrio (art. 9 Cost.) – secondo cui la tassa non può essere sproporzionata all’oggettivo
valore della prestazione e deve rientrare entro limiti ragionevoli;
che nei
limiti dei menzionati principi l’autorità giudicante dispone di un ampio potere
di apprezzamento e l’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità
può intervenire solo in caso di eccesso o di abuso di siffatto potere;
che in
Ticino le spese giudiziarie sono disciplinate dalla legge sulla tariffa
giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011 la quale dispone che la
tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della
complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG);
che, per
la procedura ordinaria, dando seguito ai dettami degli art. 95 e segg. CPC,
l’art. 7 LTG prevede degli esborsi forfettari, stabiliti in modo scalare per
differenti fasce di valore di causa;
che per
valori litigiosi da fr. 100’000.- a fr. 200'000.- è prevista una tassa tra fr. 3’000.-
e fr. 12’000.-;
che, fissando
l’anticipo delle spese giudiziarie in fr. 10'000.- a fronte di un valore
litigioso di fr. 181'755.35, il Pretore è rimasto nei limiti previsti
dalla tariffa;
che il
rispetto del principio della copertura dei costi non è qui controverso
(peraltro in Ticino il grado di copertura dei costi della giustizia varia tra
il 35% nel 2008 e il 24% nel 2009: cfr. messaggio del Consiglio di Stato n.
6361 sulla revisione totale della legge sulla tariffa giudiziaria, dell’11
maggio 2010);
che, per
quanto concerne il principio dell’equivalenza, il Pretore fissa l’anticipo
delle spese, tenuto conto che gli esborsi forfettari comprendono tutte
le prestazioni giudiziarie, dai costi delle strutture giudiziarie alle sportule
di cancelleria, e considerato l’impegno che la causa potrebbe
comportare;
che la
valutazione è giocoforza sommaria, l’impegno potendo essere quantificato solo
al termine del procedimento, dove, qualora la procedura si rivelasse, a
ragion veduta, più semplice del previsto, con la decisione sulle spese (art.
207 CPC) sarà possibile stabilire un importo inferiore all’anticipo richiesto e
restituire l’eventuale differenza;
che nel caso concreto,
preso atto del contenuto della petizione, dei motivi di responsabilità indicati
e delle varie voci che compongono il danno, nonché dell’atteggiamento della
parte convenuta che ha escluso una possibilità di conciliazione, è facilmente
prospettabile una contestazione su tutti questi elementi, ciò che potrebbe
comportare un importante onere nella fase dibattimentale prima e nella
redazione della sentenza poi;
che, fissando la tassa in
fr. 10'000.- il Pretore si è avvicinato al massimo della tariffa (fr. 12'000.-),
ma va considerato che anche l’importo litigioso di fr. 180'000.- si situa nel
limite massimo della fascia considerata (fr. 200'000.-) e, tenuto conto anche
del presumibile impegno che la procedura potrà comportare, l’importo delle
spese come fissato dal primo giudice non appare sproporzionato;
che,
peraltro, la parte attrice deve anche poter valutare i rischi che la causa
comporta, non da ultimo dal profilo finanziario, sicché neppure sarebbe
opportuno procedere con richieste di anticipo irrisorie - come quella indicata
dal reclamante -, con l’evidente rischio di dover procedere a ulteriori versamenti
in corso di procedura o a un importante conguaglio al termine della stessa;
che la procedura di
conciliazione e la procedura di merito sono procedure separate, per la quale la
LTG stabilisce tariffe diverse, senza prevedere di computare la tassa della
procedura di conciliazione su quella del merito, sicché la questione non è
d’ausilio al reclamante poiché nella fissazione delle spese giudiziarie della
procedura di merito non è da tener conto di quella già esatta per la procedura
di conciliazione;
che, comunque, il
reclamante neppure sostiene di non essere in grado di versare l’importo richiesto;
che, per
Fatti
i motivi che precedono, il reclamo è respinto;
che le
spese della presente decisione sono fissate in applicazione dell’art. 14 LTG,
che prevede per le decisioni su reclamo una tassa tra fr. 100.- e fr. 10'000.-;
per i quali motivi
pronuncia: 1. Il
reclamo 15 settembre 2011 di RE 1 è respinto.
2. Le
spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico del reclamante.
3. Intimazione
(unitamente al reclamo 15 settembre 2011 alle controparti):
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
Considerandi
vicecancelliera
Rimedi giuridici a tergo
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF)..
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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