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Decisione

13.2011.57

Reclamo in materia di anticipazione di spese giudiziarie

28 settembre 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che precedono, il reclamo è respinto;

che le

spese della presente decisione sono fissate in applicazione dell’art. 14 LTG,

che prevede per le decisioni su reclamo una tassa tra fr. 100.- e fr. 10'000.-;

per i quali motivi

pronuncia: 1. Il

reclamo 15 settembre 2011 di RE 1 è respinto.

2. Le

spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico del reclamante.

3. Intimazione

(unitamente al reclamo 15 settembre 2011 alle controparti):

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Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

Considerandi

vicecancelliera

Rimedi giuridici a tergo

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF)..

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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