13.2011.61
Rinvio dell'esame della competenza territoriale al merito e fatti doppiamente rilevanti
17 ottobre 2011Italiano13 min
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Numero d'incarto:
13.2011.61
Data decisione, Autorità:
17.10.2011, IIICC
Titolo:
Rinvio dell'esame della competenza territoriale al merito e fatti doppiamente rilevanti
RECLAMO
art. 319b cf. 2 CPC
Incarto n.
13.2011.61
Lugano
17 ottobre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.598 (azione in convalida del sequestro)
della Pretura di Lugano,
sezione 1 promossa con petizione 25 agosto 2010 da
CO 1
patrocinata dall’
PA 2
contro
RE 1
patrocinata dall’
PA 1
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di
fr. 137'710.70 oltre interessi al 5% dall’11 febbraio 2008, nonché il rigetto
definitivo dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
richiesta a cui la convenuta si è opposta con risposta
27 ottobre 2010 sollevando, tra l’altro, l’eccezione di incompetenza
territoriale della Pretura di Lugano;
e ora sul reclamo 26 settembre 2011 presentato dalla
convenuta contro la decisione 15 settembre 2011, con la quale il Pretore ha
rinviato l’esame della competenza territoriale al merito e ha ordinato
d’ufficio ex art. 247 CPC-TI una perizia a cura dell’Istituto di diritto
comparato di Losanna;
ritenuto
in fatto e diritto: che
in data 27 febbraio 2008 CO 1 ha sottoscritto una proposta di acquisto
immobiliare relativa a un appartamento in un immobile in costruzione a D__________
con la venditrice RE 1 per il prezzo di USD 415'943.95, di cui
USD 124'783.19 sono stati versati quale acconto sul conto bancario della
venditrice presso la banca __________ di Lugano (doc. D);
che il 26
marzo 2008 CO 1 e RE 1 hanno sottoscritto un contratto preliminare di
compravendita con cui è stato confermato il surriferito acquisto immobiliare,
in particolare il trasferimento della proprietà a CO 1 entro il 30 settembre
2009, salvo diversa comunicazione da parte di RE 1 entro 30 giorni prima della
scadenza di tale termine (punto 4 doc. E);
che entro
il termine previsto non è avvenuto alcun trasferimento di proprietà, la
costruzione dell’immobile in questione non essendo mai iniziata e il progetto
iniziale essendo parzialmente stato modificato, motivo per cui CO 1, con
scritto 9 luglio 2010, ha chiesto il rimborso immediato dell’acconto di
USD 124'783.19 oltre interessi;
che in
data 14 luglio 2010, per il suo credito di USD 124'783.19 corrispondenti al
cambio dell’11 febbraio 2008 a fr. 137'710.70, CO 1 ha ottenuto il sequestro degli averi di RE 1 presso la banca __________ a Lugano (doc. J e L) e ha
fatto spiccare il PE n. __________, a cui RE 1 ha interposto opposizione (doc. K e M);
che con
petizione 25 agosto 2010 CO 1 ha iniziato un procedimento a convalida del
sequestro, chiedendo la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 137'710.70
oltre interessi al 5% dall’11 febbraio 2008, nonché il rigetto definitivo
dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
che
l’attrice ha in particolare giustificato la competenza della Pretura di Lugano
con l’art. 4 LDIP e asserendo che una sentenza emessa da un Tribunale di D__________,
in mancanza di una convenzione bilaterale, non verrebbe riconosciuta in
Svizzera alfine di permettere la continuazione della procedura esecutiva;
che con
risposta 27 ottobre 2010 RE 1 ha preliminarmente eccepito l’incompetenza
territoriale della Pretura di Lugano, invocando la proroga di foro prevista al
punto 7 del contratto doc. B, ripresa anche al punto 9 del contratto di
compravendita doc. E, del seguente tenore: “La presente proposta sarà
regolata dalle leggi degli Emirati Arabi Uniti e, in particolare, dalle leggi
dell’Emirato di Dubai; qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito
all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente proposta
sarà di competenza esclusiva della Corte di Dubai, Emirati Arabi Uniti”;
che
all’udienza di discussione 11 gennaio 2011 sull’eccezione di incompetenza
territoriale, le parti hanno in sostanza riconfermato le rispettive posizioni;
che con
decisione 15 settembre 2011 il Pretore ha rinviato l’esame della competenza
territoriale al merito, rilevando dapprima come l’analisi della validità della
proroga del foro del sequestro necessita di particolare prudenza in quanto il
sequestro dev’essere obbligatoriamente e tempestivamente convalidato pena la
sua decadenza, e, in seguito, ritenuta la sussistenza di fatti doppiamente
rilevanti – in particolare il ruolo di RE 1, l’utilizzo dell’anticipo versato
da CO 1, la funzione del signor N__________ e dell’ufficio di rappresentanza di
Lugano, nonché il ruolo della società V__________ – ha ritenuto che un
giudizio anticipato in merito alla competenza territoriale non è possibile;
che il
Pretore ha inoltre ordinato d’ufficio ex art. 247 CPC-TI una perizia a cura
dell’Istituto di diritto comparato di Losanna sulla questione a sapere se la
legislazione processuale civile di D__________ contempla l’obbligo del giudice
prorogato di accettare siffatta proroga in suo favore, sulle garanzie di
accessibilità alla giustizia offerte dal regime giudiziale civile di D__________,
nonché sulla possibilità di riconoscimento e messa in esecuzione in Svizzera
di una decisione emessa da una Corte civile di D__________;
che con
reclamo 26 settembre 2011 RE 1 chiede l’annullamento della decisione impugnata
e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio, rimproverandogli di
costringerla ad entrare nel merito del contenzioso, arrecandole così un
pregiudizio difficilmente riparabile consistente nella privazione della proroga
di foro pattuita contrattualmente;
che,
inoltre, lamenta una mancanza di motivazione laddove la sentenza pretorile non
si esprime in merito alla questione, sollevata in risposta, secondo cui la
pretesa di controparte sarebbe superiore alla somma effettivamente
sequestrata, rilevando ancora che l’esame dell’abusività della proroga di foro
avrebbe dovuto essere eseguito secondo il diritto di D__________, la cui
applicabilità non è stata contestata da controparte, e non secondo il diritto
svizzero come erroneamente fatto dal giudice di prime cure;
che,
rilevata l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere
quale sia il diritto applicabile al reclamo di cui trattasi;
che
l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla
giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in
vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;
che, di
conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione
25 agosto 2010, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo stesso è
da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC);
che l’art.
405 cpv. 1 CPC stabilisce poi che alle impugnazioni si applica il diritto in
vigore al momento della comunicazione della decisione;
che
secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC
non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento,
bensì anche alle decisioni ordinatorie processuali come quella oggetto di
impugnativa (DTF dell’8 agosto 2011, inc.5A_320/2011, consid. 2.3.2);
che ciò
implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del
passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il
procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a
cui continua ad essere applicabile il CPC-TI tranne che per le impugnazioni, la
cui ammissibilità dev’essere esaminata in applicazione del sistema di
impugnazione del CPC svizzero;
che
l’impugnabilità della decisione di rinvio dell’esame sull’eccezione di
incompetenza territoriale deve pertanto essere esaminata in applicazione del
nuovo CPC;
che la
competenza per territorio è un presupposto processuale che deve essere
esaminato d’ufficio dal giudice (art. 59 cpv. 1 e 2 lett. b e art. 60 CPC;
che a
differenza del vecchio Codice di procedura ticinese (art. 100 CPC-TI), il
nuovo Codice di procedura svizzero non prevede esplicitamente con quale rimedio
di diritto dev’essere impugnato il giudizio sui presupposti e sulle eccezioni
processuali, né tantomeno il loro rinvio al merito;
che la
questione può rimanere aperta, considerato che nel caso concreto il primo
giudice non ha statuito sull’eccezione, limitandosi a rinviare l’esame sulla
competenza territoriale al merito, sicché la decisione di cui trattasi è una
disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati
art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è
impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile
del Tribunale d’appello;
che nel
caso concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale della reclamante il
19 settembre 2011, ragione per cui il reclamo qui in esame è tempestivo e
quindi da questo punto di vista ricevibile;
che
l’art. 320 CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati
soltanto l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che,
inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo
l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile (cifra 2), dato allorquando non può, o non interamente,
essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole;
che il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso
verosimile dal reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo
allegatorio, l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo
sufficienti (Trezzini, CPC Comm.,
2011, art. 319, pag. 1407);
che nella
presente fattispecie, a mente della reclamante, il pregiudizio difficilmente
riparabile consiste nella privazione della proroga di foro pattuita
contrattualmente;
che
basterà qui rilevare come il Pretore non abbia privato la reclamante della proroga
di foro, avendo egli in realtà soltanto rinviato l’esame della questione del
foro fino al momento della decisione di merito, sicché il pregiudizio
prospettato dalla reclamante non sussiste;
che, comunque
sia, il Pretore ha accertato l’esistenza di fatti doppiamente rilevanti sia per
l’ammissibilità dell’azione sia per la fondatezza della pretesa attorea, sicché
l’avvio di un’istruttoria soltanto per la questione del foro è inutile, non
potendo anticipare il giudizio di merito;
che, in
presenza di un fatto doppiamente rilevante, tale cioè da influenzare sia la
competenza sia l’esito della lite, il giudice deve soprassedere all’esame della
competenza fino al momento dell’emanazione della sentenza finale di merito (DTF
122 II 252 consid. 3bb con ulteriori riferimenti; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 2006, 4°
capitolo, §24, n. 103b; Bucher,
L’examen de la compétence internationale par le juge suisse, in: Semaine
judiciare, II° Vol., 129esimo anno, n. 5, ottobre 2007, pag. 154 e segg.; cfr.
anche Kropholler, Europäisches
Zivilprozessrecht, Kommentar, 2005, n. 94 ad art. 5, n. 5 ad art. 25; Geimer/Schütze, Europäisches
Zivilverfahrensrecht, 1997, n. 6-8 ad art. 19, pag. 369);
che il
rischio di subire un “pregiudizio” consistente nel dovere poi riproporre la
causa di merito davanti ad un altro tribunale qualora il giudice adito dovesse
risultare incompetente – nel caso concreto davanti al tribunale civile di D__________
– è la inevitabile conseguenza del sistema dei fatti doppiamente rilevanti, in
presenza dei quali il giudice decide soltanto alla fine della procedura (Bucher, L’examen de la compétence
internationale par le juge suisse, in: Semaine judiciare, II° Vol., 129esimo
anno, n. 5, ottobre 2007, pag. 157;
che nel
caso in rassegna la reclamante neppure contesta la motivazione pretorile circa
l’esistenza e la portata dei fatti doppiamente rilevanti;
che, per
Fatti
i motivi che precedono, non avendo la reclamante reso verosimile il rischio di
un pregiudizio difficilmente riparabile, in mancanza di una delle premesse
fondamentali del reclamo il gravame dev’essere dichiarato irricevibile;
che in
via abbondanziale si osserva tuttavia che la censura sollevata dalla reclamante
secondo cui la sentenza pretorile non sarebbe motivata perché il Pretore non si
è espresso sull’argomento sollevato in risposta che la pretesa di controparte
è superiore alla somma effettivamente sequestrata, è irrilevante, il giudice di
prime cure non dovendo pronunciarsi su tutte le allegazioni delle parti, bastando,
secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, esporre soltanto i
motivi decisivi per il giudizio (DTF 117 Ia 1, consid. 3a); per quanto concerne invece i motivi di diritto è sufficiente che il
giudice indichi sommariamente le ragioni della sua decisione, riferendosi a
disposizioni legali, regole professionali o usi commerciali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, b1, m. 2
ad art. 285, con ulteriori riferimenti; II CCA del 13 agosto 2010, inc.
12.2009.186, consid. 6);
che si
evidenzia infine che la reclamante sostiene a torto che il Pretore avrebbe
dovuto esaminare l’abusività della proroga di foro secondo il diritto di D__________,
la competenza di un tribunale dovendo essere determinata dal giudice secondo la
legge del foro adito, nel caso concreto dunque secondo il diritto svizzero (Bucher, L’examen de la compétence
internationale par le juge suisse, in: Semaine judiciare, II° Vol., 129esimo
anno, n. 5, ottobre 2007, pag. 154; Kropholler,
Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar, 2005, n. 69 ad art. 23; Berti,
Basler Kommentar, IPRG, 2007, n. 13 e segg., in particolare n. 17, “vor
Art. 2”; Mächler-Erne/Wolf-Mettier,
Basler Kommentar, IPRG, 2007, n. 5, “vor Art. 13-19”);
che le
spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)
entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di
giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della
complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;
che
giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del
Considerandi
Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso
concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 400.- e sono
poste a carico della reclamante soccombente;
che non
avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano
ripetibili;
per i quali motivi
pronuncia: 1. Il
reclamo 26 settembre 2011 di RE 1 è irricevibile.
2.
Le
spese processuali del reclamo in fr. 400.- sono posti a
carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
(unitamente al reclamo 26 settembre 2011 alla controparte):
-
-
Comunicazione
alla Pretura di Lugano
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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