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Decisione

13.2011.61

Rinvio dell'esame della competenza territoriale al merito e fatti doppiamente rilevanti

17 ottobre 2011Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che precedono, non avendo la reclamante reso verosimile il rischio di

un pregiudizio difficilmente riparabile, in mancanza di una delle premesse

fondamentali del reclamo il gravame dev’essere dichiarato irricevibile;

che in

via abbondanziale si osserva tuttavia che la censura sollevata dalla reclamante

secondo cui la sentenza pretorile non sarebbe motivata perché il Pretore non si

è espresso sull’argo­mento sollevato in risposta che la pretesa di controparte

è superiore alla somma effettivamente sequestrata, è irrilevante, il giudice di

prime cure non dovendo pronunciarsi su tutte le allegazioni delle parti, bastando,

secondo la costante giurispru­denza del Tribunale federale, esporre soltanto i

motivi decisivi per il giudizio (DTF 117 Ia 1, consid. 3a); per quanto concerne invece i motivi di diritto è sufficiente che il

giudice indichi somma­riamente le ragioni della sua decisione, riferendosi a

disposizioni legali, regole professionali o usi commerciali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, b1, m. 2

ad art. 285, con ulteriori riferimenti; II CCA del 13 agosto 2010, inc.

12.2009.186, consid. 6);

che si

evidenzia infine che la reclamante sostiene a torto che il Pretore avrebbe

dovuto esaminare l’abusività della proroga di foro secondo il diritto di D__________,

la competenza di un tribunale dovendo essere determinata dal giudice secondo la

legge del foro adito, nel caso concreto dunque secondo il diritto svizzero (Bucher, L’examen de la compétence

internationale par le juge suisse, in: Semaine judiciare, II° Vol., 129esimo

anno, n. 5, ottobre 2007, pag. 154; Kropholler,

Europäisches Zivilprozess­recht, Kommentar, 2005, n. 69 ad art. 23; Berti,

Basler Kommentar, IPRG, 2007, n. 13 e segg., in particolare n. 17, “vor

Art. 2”; Mächler-Erne/Wolf-Mettier,

Basler Kommentar, IPRG, 2007, n. 5, “vor Art. 13-19”);

che le

spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)

entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di

giustizia è fissata in considera­zione del valore, della natura e della

complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;

che

giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del

Considerandi

Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso

concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 400.- e sono

poste a carico della reclamante soccombente;

che non

avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano

ripetibili;

per i quali motivi

pronuncia: 1. Il

reclamo 26 settembre 2011 di RE 1 è irricevibile.

2.

Le

spese processuali del reclamo in fr. 400.- sono posti a

carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

(unitamente al reclamo 26 settembre 2011 alla controparte):

-

-

Comunicazione

alla Pretura di Lugano

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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