13.2011.62
Reclamo contro la decisione di reiezione della domanda di estromissione dagli atti di un allegato di intervento in liteq
23 novembre 2011Italiano13 min
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Numero d'incarto:
13.2011.62
Data decisione, Autorità:
23.11.2011, IIICC
Titolo:
Reclamo contro la decisione di reiezione della domanda di estromissione dagli atti di un allegato di intervento in liteq
INTERVENTO PRINCIPALE
RECLAMO
art. 319 let. b CPC
art. 51 CPC-TI
art. 52 CPC-TI
art. 58 CPC-TI
Incarto n.
13.2011.62
Lugano
23 novembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.121 (azione
di accertamento negativo del credito) della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna promossa con petizione 30 settembre 2010 da
CO 1
patrocinato dall’
PA 3
contro
RE 1
patrocinato dall’
PA 1
Intervenuti in
lite:
-
PI 11
-
PI 12
-
PI 10
-
PI 9
-
PI 13
-
PI 14
tutti
rappresentati dall’ PA 5
-
PI 1
-
PI 2
-
PI 3
-
PI 4
-
PI 5
-
PI 6
-
PI 7
-
PI 8
tutti
rappresentati dall’ PA 4
-
PI 15
rappresentato
dal PA 6
E ora sul reclamo 29 settembre 2011 di RE 1 contro la
decisione 19 settembre 2011 con cui il Pretore ha respinto la domanda di
estromissione dagli atti di causa dell’allegato di intervento in lite
presentato in data 21 luglio 2011 da PI 11, PI 12, PI 10, PI 9, PI 13 e PI 14;
ritenuto
in fatto e diritto: che
CO 1 è stato curatore di RE 1 dal 26 marzo 2002 al 14 maggio 2009 (curatela
volontaria);
che durante
la curatela il patrimonio di RE 1 ha subito ingenti perdite, ragione per cui quest’ultimo
ha coinvolto il curatore e le autorità di tutela per esaminare il loro operato
e determinare il motivo delle summenzionate perdite e le relative
responsabilità;
che il 31
agosto 2010 RE 1 ha fatto spiccare nei confronti di CO 1 il precetto esecutivo
n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________ per fr. 3'500'000.- oltre
interessi e accessori a titolo di “risarcimento di qualsiasi perdita,
diminuzione di capitale di ogni genere, danno finanziario e economico causato […] durante il suo mandato di
curatela […]” (doc.
Z);
che con
petizione 30 settembre 2010 CO 1 ha chiesto di accertare l’inesistenza del
credito fatto valere nei suoi confronti da RE 1 con il precetto esecutivo in
narrativa;
che con
risposta 31 dicembre 2010 RE 1 si è opposto alla domanda attorea chiedendone la
integrale reiezione e postulando in via riconvenzionale la condanna di CO 1 al
pagamento di fr. 5'500'000.- a titolo di risarcimento dei danni da lui causati
quale curatore, nonché un importo indeterminato per retrocessioni, finder
fees e new monney cedute nell’ambito del suo mandato di curatore
alla __________ , al __________ e alla __________ o a qualsiasi altro terzo;
che in
data 13 gennaio 2011 RE 1 ha denunciato la lite ai membri della commissione
tutoria regionale di __________ in carica durante la curatela (composta da PI
11, PI 12, PI 10, PI 9, PI 13), al PI 14, allo PI 1, a diversi membri dell’Ufficio di vigilanza sulle tutele dal 2002 al 2009 (tra cui PI 2, PI 3, PI 4,
PI 5, PI 6, PI 7 e PI 8), nonché al PI 15;
che in
data 31 maggio 2011 sono intervenuti in lite PI 1 e i membri dell’Ufficio di
vigilanza sulle tutele, più precisamente PI 2, PI 3, PI 4, PI 5, PI 6, PI 7 e PI
8, i quali hanno dichiarato di voler partecipare soltanto dalla fase di
assunzione delle prove, lo scambio degli allegati scritti essendo quasi
terminato;
che con
ordinanza 6 giugno 2011 il Pretore, ritenuto chiuso lo scambio delle
allegazioni scritte (replica e risposta riconvenzionale inoltrate l’8 febbraio
2011, duplica e replica riconvenzionale il 18 marzo 2011 e duplica
riconvenzionale il 3 giugno 2011), ha citato le parti all’udienza preliminare
indetta il 21 settembre 2011;
che il 5
luglio 2011 PI 15 è intervenuto in lite a favore di CO 1;
che il 7
luglio 2011 i membri della commissione tutoria regionale di Minusio (ossia PI
11, PI 12, PI 10, PI 9, PI 13) e PI 14 sono intervenuti in lite a sostegno di CO
1, riservandosi di inoltrare un memoriale prima dell’udienza preliminare;
che il
seguente 21 luglio 2011 PI 11, PI 12, PI 10, PI 9, PI 13 e PI 14 hanno
inoltrato un memoriale intitolato “intervento a titolo accessorio e
indipendente”, con il quale hanno dichiarato di intervenire in causa a favore
di CO 1 e preso posizione sulle allegazioni di merito presentate da RE 1;
che con
domanda 3 agosto 2011 il convenuto ha chiesto l’estromissione dagli atti di causa
del surriferito allegato di intervento in lite 21 luglio 2011 nonché della
relativa documentazione prodotta dai membri della Commissione tutoria regionale
di __________ e dal PI 14;
che con
decisione 19 settembre 2011 il Pretore ha respinto la domanda di estromissione,
rilevando che il convenuto stesso aveva denunciato la lite agli intervenienti,
Fatti
i quali hanno il diritto di intervenire in ogni stadio di causa, quindi di
addurre fatti e chiedere l’assunzione di prove nella misura del possibile in
ogni stadio di causa;
che con
reclamo 29 settembre 2011 il convenuto insorge contro la predetta decisione,
osservando che lo scambio di allegati fra le parti in causa si è concluso nel
mese di giugno 2011, ragione per cui i litisdenunciati – dovendo accettare il
processo nella fase in cui si trova – hanno il diritto di partecipare
dall’udienza preliminare in poi, ma non di inoltrare un allegato scritto con
relativa documentazione;
che con
osservazioni 27 ottobre 2011 l’attore ha postulato la reiezione del reclamo,
l’intervento in lite potendo avvenire in ogni stadio di causa, i
litisdenunciati dovendo precisare il preteso interesse giuridico alla base
dell’intervento e avendo egli stesso richiamato negli allegati introduttivi la
documentazione prodotta dagli intervenienti;
che con
osservazioni di medesima data PI 15 si è rimesso integralmente al prudente
giudizio di questa Camera;
che, con
osservazioni 3 novembre 2011 PI 11, PI 12, PI 10, PI 9, PI 13 e PI 14 hanno
chiesto di respingere il reclamo, sostenendo che gli intervenienti possono
inoltrare un allegato di merito anche dopo la chiusura formale dello scambio
degli allegati scritti, quando hanno una cognizione più compiuta della causa;
che con
osservazioni 14 novembre 2011 PI 1, PI 2, PI 3, PI 4, PI 5, PI 6, PI 7 e PI 8 hanno
proposto la reiezione del reclamo, gli intervenienti in causa avendo piena
facoltà di allegare fatti e proporre prove prima dell’udienza preliminare;
che,
rilevata l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere
quale sia il diritto applicabile al reclamo di cui trattasi;
che
l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla
giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in
vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;
che, di
conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione 30 settembre 2010, in applicazione del diritto transitorio del CPC,
allo stesso è da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC);
che l’art.
405 cpv. 1 CPC stabilisce tuttavia che alle impugnazioni si applica il diritto
in vigore al momento della comunicazione della decisione;
che,
secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC
non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento,
bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF
dell’8 agosto 2011, inc.5A_320/2011, consid. 2.3.2);
che ciò
implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del
passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il
procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a
cui continua ad essere applicabile il CPC-TI tranne che per le impugnazioni, la
cui ammissibilità dev’essere esaminata in applicazione del sistema di
impugnazione del CPC svizzero;
che la
decisione con la quale il giudice ha respinto la domanda di estromissione dagli
atti dell’allegato di intervento in lite 21 luglio 2011 è una disposizione
ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati art. 319
lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile
con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale
d’appello;
che nel caso
concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale di parte convenuta il 20
settembre 2011, sicché il gravame qui in esame, datato 29 settembre 2011, è tempestivo
e, da questo punto di vista, ricevibile;
che il
nuovo CPC svizzero prevede che con il rimedio del reclamo possono essere
censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e
l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che,
inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo
l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può
interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale
favorevole;
che il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso
verosimile dal reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo
allegatorio, l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo
sufficienti (Trezzini, CPC Comm.,
2011, art. 319, pag. 1407);
che, il
CPC non prevedendo espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame,
il reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile;
che, nel
caso in rassegna, il reclamante non spiega minimamente in cosa consisterebbe
l’applicazione errata del diritto o l’accertamento manifestamente errato dei fatti
da parte del Pretore (art. 320 lett. a e b CPC) e neppure adduce l’esistenza
del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;
che di
conseguenza, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il
gravame dev’essere dichiarato irricevibile, ciò che di per sé rende superfluo
esaminare la correttezza del modo di procedere del Pretore;
che, ciò
premesso, si impone comunque ancora qualche considerazione al fine di chiarire
Considerandi
la reale portata del contestato allegato 21 luglio 2011;
che, come
giustamente rilevano i denunciati in lite, essi possono intervenire in ogni
stadio della causa ed esercitare i diritti di cui agli art. 52 e segg. CPC-TI
(artt. 58 e 51 CPC-TI);
che, in
realtà, a differenza di quanto previsto per l’intervento in lite in via
principale, il loro intervento non necessitava della domanda di cui all’art. 51
cpv. 3 CPC-TI (art. 58 CPC-TI);
che,
anche qualora si volesse ammettere la possibilità di inoltrare un memoriale per
indicare le ragioni dell’intervento - che, come già detto, nel caso concreto
non appare appunto necessario, tanto che parte dei denunciati in lite hanno
dichiarato di voler intervenire con una semplice lettera - ciò è tuttavia ammissibile
entro i limiti posti dall’art. 52 cpv. 1 CPC-TI, per il quale l’interveniente
deve accettare la causa nello stadio in cui si trova;
che, nel
caso concreto, la fase dello scambio degli allegati è terminata con l’inoltro
della duplica riconvenzionale 3 giugno 2011, circostanza questa rettamente
constatata dal Pretore con ordinanza 6 giugno 2011, con la quale egli ha citato
le parti all’udienza preliminare indetta il 21 settembre 2011;
che, di
conseguenza, per effetto del citato art. 52 CPC-TI, una volta terminata la fase
dello scambio degli allegati, il denunciato in lite non era più ammesso a
contestare i fatti addotti dalla parte convenuta – per l’art. 78 CPC-TI le
domande e le eccezioni dovendo essere addotte con la petizione e la risposta,
rispettivamente con la replica e la duplica – salva invece restando la loro
facoltà di partecipare - nei limiti che il CPC-TI gli consente - ai successivi
atti di causa e prendere posizione sulle risultanze del procedimento;
che, così
stando le cose, le argomentazioni sviluppate con il memoriale 21 luglio 2011 non
possono costituire valide contestazioni delle allegazioni dell’attore – come
tali essendo manifestamente tardive –, non hanno alcun effetto sul merito del
procedimento ed esauriscono quindi il loro effetto con l’atto stesso dell’intervento
in lite, sicché neppure potranno essere tenute in considerazione dal primo
giudice, e ciò indipendentemente dall’esito del presente gravame;
che
questa situazione è peraltro dovuta a una precisa scelta dei denunciati in lite
medesimi i quali, in luogo di inoltrare l’allegato di replica per far valere le
loro ragioni, hanno preferito lasciar decorrere il relativo termine per avere
una più compiuta cognizione di causa prima di intervenire, precludendosi in tal
modo essi stessi la possibilità di contestare le allegazioni di parte avversa;
che le
spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)
entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di
giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della
complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;
che
giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del
Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso
concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono
poste a carico del reclamante, soccombente;
che avendo
la controparte e i litisdenunciati dovuto inoltrare osservazioni al reclamo, si
assegnano ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007);
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il
reclamo 29 settembre 2011 di RE 1 è irricevibile.
2.
Le
spese processuali di fr. 1’000.- sono poste a carico del reclamante RE 1, il
quale rifonderà altresì fr. 200.- a titolo di
ripetibili a CO 1 e
a) fr. 200.- complessivi a
o PI 11,
o PI 12,
o PI 10,
o PI 9,
o PI 13,
o PI 14,
tutti rappresentati dall’ PA 5,
b) fr. 200.- complessivi a
o
PI 1,
o PI 2,
o PI 3,
o PI 4,
o PI 5,
o PI 6,
o PI 7,
o PI 8,
tutti rappresentati dall’ PA 4,
c) fr. 200.- complessivi a
o
PI 15,
rappresentato dal PA 6,
3.
Intimazione:
-
-
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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