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Decisione

13.2011.62

Reclamo contro la decisione di reiezione della domanda di estromissione dagli atti di un allegato di intervento in liteq

23 novembre 2011Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i quali hanno il diritto di intervenire in ogni stadio di causa, quindi di

addurre fatti e chiedere l’assunzione di prove nella misura del possibile in

ogni stadio di causa;

che con

reclamo 29 settembre 2011 il convenuto insorge contro la predetta decisione,

osservando che lo scambio di allegati fra le parti in causa si è concluso nel

mese di giugno 2011, ragione per cui i litisdenunciati – dovendo accettare il

processo nella fase in cui si trova – hanno il diritto di partecipare

dall’udienza preliminare in poi, ma non di inoltrare un allegato scritto con

relativa documentazione;

che con

osservazioni 27 ottobre 2011 l’attore ha postulato la reiezione del reclamo,

l’intervento in lite potendo avvenire in ogni stadio di causa, i

litisdenunciati dovendo precisare il preteso interesse giuridico alla base

dell’intervento e avendo egli stesso richiamato negli allegati introduttivi la

documentazione prodotta dagli intervenienti;

che con

osservazioni di medesima data PI 15 si è rimesso integralmente al prudente

giudizio di questa Camera;

che, con

osservazioni 3 novembre 2011 PI 11, PI 12, PI 10, PI 9, PI 13 e PI 14 hanno

chiesto di respingere il reclamo, sostenendo che gli intervenienti possono

inoltrare un allegato di merito anche dopo la chiusura formale dello scambio

degli allegati scritti, quando hanno una cognizione più compiuta della causa;

che con

osservazioni 14 novembre 2011 PI 1, PI 2, PI 3, PI 4, PI 5, PI 6, PI 7 e PI 8 hanno

proposto la reiezione del reclamo, gli intervenienti in causa avendo piena

facoltà di allegare fatti e proporre prove prima dell’udienza preliminare;

che,

rilevata l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere

quale sia il diritto applicabile al reclamo di cui trattasi;

che

l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla

giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in

vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;

che, di

conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione 30 settembre 2010, in applicazione del diritto transitorio del CPC,

allo stesso è da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC);

che l’art.

405 cpv. 1 CPC stabilisce tuttavia che alle impugnazioni si applica il diritto

in vigore al momento della comunicazione della decisione;

che,

secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC

non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento,

bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF

dell’8 agosto 2011, inc.5A_320/2011, consid. 2.3.2);

che ciò

implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del

passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il

procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a

cui continua ad essere applicabile il CPC-TI tranne che per le impugnazioni, la

cui ammissibilità dev’essere esaminata in applicazione del sistema di

impugnazione del CPC svizzero;

che la

decisione con la quale il giudice ha respinto la domanda di estromissione dagli

atti dell’allegato di intervento in lite 21 luglio 2011 è una disposizione

ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati art. 319

lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile

con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale

d’appello;

che nel caso

concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale di parte convenuta il 20

settembre 2011, sicché il gravame qui in esame, datato 29 settembre 2011, è tempestivo

e, da questo punto di vista, ricevibile;

che il

nuovo CPC svizzero prevede che con il rimedio del reclamo possono essere

censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e

l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che,

inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo

l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può

interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale

favorevole;

che il

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso

verosimile dal reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo

allegatorio, l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo

sufficienti (Trezzini, CPC Comm.,

2011, art. 319, pag. 1407);

che, il

CPC non prevedendo espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame,

il reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio

difficilmente riparabile;

che, nel

caso in rassegna, il reclamante non spiega minimamente in cosa consisterebbe

l’applicazione errata del diritto o l’accertamento manifestamente errato dei fatti

da parte del Pretore (art. 320 lett. a e b CPC) e neppure adduce l’esistenza

del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;

che di

conseguenza, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il

gravame dev’essere dichiarato irricevibile, ciò che di per sé rende superfluo

esaminare la correttezza del modo di procedere del Pretore;

che, ciò

premesso, si impone comunque ancora qualche considerazione al fine di chiarire

Considerandi

la reale portata del contestato allegato 21 luglio 2011;

che, come

giustamente rilevano i denunciati in lite, essi possono intervenire in ogni

stadio della causa ed esercitare i diritti di cui agli art. 52 e segg. CPC-TI

(artt. 58 e 51 CPC-TI);

che, in

realtà, a differenza di quanto previsto per l’intervento in lite in via

principale, il loro intervento non necessitava della domanda di cui all’art. 51

cpv. 3 CPC-TI (art. 58 CPC-TI);

che,

anche qualora si volesse ammettere la possibilità di inoltrare un memoriale per

indicare le ragioni dell’intervento - che, come già detto, nel caso concreto

non appare appunto necessario, tanto che parte dei denunciati in lite hanno

dichiarato di voler intervenire con una semplice lettera - ciò è tuttavia ammissibile

entro i limiti posti dall’art. 52 cpv. 1 CPC-TI, per il quale l’interveniente

deve accettare la causa nello stadio in cui si trova;

che, nel

caso concreto, la fase dello scambio degli allegati è terminata con l’inoltro

della duplica riconvenzionale 3 giugno 2011, circostanza questa rettamente

constatata dal Pretore con ordinanza 6 giugno 2011, con la quale egli ha citato

le parti all’udienza preliminare indetta il 21 settembre 2011;

che, di

conseguenza, per effetto del citato art. 52 CPC-TI, una volta terminata la fase

dello scambio degli allegati, il denunciato in lite non era più ammesso a

contestare i fatti addotti dalla parte convenuta – per l’art. 78 CPC-TI le

domande e le eccezioni dovendo essere addotte con la petizione e la risposta,

rispettivamente con la replica e la duplica – salva invece restando la loro

facoltà di partecipare - nei limiti che il CPC-TI gli consente - ai successivi

atti di causa e prendere posizione sulle risultanze del procedimento;

che, così

stando le cose, le argomentazioni sviluppate con il memoriale 21 luglio 2011 non

possono costituire valide contestazioni delle allegazioni dell’attore – come

tali essendo manifestamente tardive –, non hanno alcun effetto sul merito del

procedimento ed esauriscono quindi il loro effetto con l’atto stesso dell’intervento

in lite, sicché neppure potranno essere tenute in considerazione dal primo

giudice, e ciò indipendentemente dall’esito del presente gravame;

che

questa situazione è peraltro dovuta a una precisa scelta dei denunciati in lite

medesimi i quali, in luogo di inoltrare l’allegato di replica per far valere le

loro ragioni, hanno preferito lasciar decorrere il relativo termine per avere

una più compiuta cognizione di causa prima di intervenire, precludendosi in tal

modo essi stessi la possibilità di contestare le allegazioni di parte avversa;

che le

spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)

entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di

giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della

complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;

che

giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del

Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso

concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono

poste a carico del reclamante, soccombente;

che avendo

la controparte e i litisdenunciati dovuto inoltrare osservazioni al reclamo, si

assegnano ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007);

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il

reclamo 29 settembre 2011 di RE 1 è irricevibile.

2.

Le

spese processuali di fr. 1’000.- sono poste a carico del reclamante RE 1, il

quale rifonderà altresì fr. 200.- a titolo di

ripetibili a CO 1 e

a) fr. 200.- complessivi a

o PI 11,

o PI 12,

o PI 10,

o PI 9,

o PI 13,

o PI 14,

tutti rappresentati dall’ PA 5,

b) fr. 200.- complessivi a

o

PI 1,

o PI 2,

o PI 3,

o PI 4,

o PI 5,

o PI 6,

o PI 7,

o PI 8,

tutti rappresentati dall’ PA 4,

c) fr. 200.- complessivi a

o

PI 15,

rappresentato dal PA 6,

3.

Intimazione:

-

-

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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