Lexipedia

Decisione

13.2011.68

Reclamo contro ordinanza sulle prove

4 novembre 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di un pregiudizio difficilmente riparabile;

che la

reclamante si è limitata ad indicare che “l’ordinanza sulle prove oggetto di

reclamo potrebbe provocare un pregiudizio difficilmente riparabile”, senza

specificare in cosa consisterebbe il rischio e il pregiudizio e senza

minimamente confrontarsi con la decisione pretorile, venendo così meno al suo

obbligo di motivare e circostanziare il pregiudizio, mancanza che viene

sanzionata con l’irricevibilità;

che di

conseguenza, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il

gravame dev’essere dichiarato irricevibile;

che in

via abbondanziale si osserva che – diversamente da quanto ritiene la reclamante

– ben difficilmente l’attrice avrebbe potuto in sede di conclusioni “modificare

il petitum della petizione richiedendo l’accertamento del credito e la condanna

al pagamento in Euro”, ciò considerato che, indipendentemente dal substrato

fattuale, la domanda ne risulterebbe mutata;

che le

spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)

entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di

giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della

complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;

che giusta

l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale

d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso concreto, le spese

di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 250.- e sono poste a carico della

reclamante, soccombente;

che non

avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano

Considerandi

ripetibili;

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il

reclamo 6 ottobre 2011 di RE 1 è irricevibile.

2.

Le

spese processuali di fr. 250.- sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

(unitamente al reclamo 6 ottobre 2011 alla controparte):

-

-

Comunicazione

alla Pretura di Lugano

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster