13.2011.68
Reclamo contro ordinanza sulle prove
4 novembre 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
13.2011.68
Data decisione, Autorità:
04.11.2011, IIICC
Titolo:
Reclamo contro ordinanza sulle prove
RECLAMO
art. 154 CPC
art. 319b cf. 2 CPC
Incarto n.
13.2011.68
Lugano
4 novembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.76 (azione
creditoria) della Pretura di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 4
febbraio 2010 da
RE 1
patrocinata dall’
PA 1
contro
CO 1
patrocinata dall’
PA 2
E ora sul reclamo 6 ottobre 2011 di parte attrice
contro l’ordinanza sulle prove 3 ottobre 2011 con cui il Pretore aggiunto ha respinto
tutti i mezzi di prova offerti e citato le parti al dibattimento finale;
ritenuto
in fatto e diritto: che
con petizione 4 febbraio 2010 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento
di fr. 40'317.80 oltre interessi a titolo di mercede derivante da diversi contratti
di fornitura di mobili, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________;
che con
risposta 28 maggio 2010 la convenuta si è opposta alla richiesta attorea,
chiedendone la integrale reiezione;
che in
occasione dell’udienza preliminare 13 ottobre 2010 le parti hanno notificato
diversi mezzi di prova, che hanno confermato su richiesta 12 settembre 2011 del
Pretore aggiunto con lettere 13 rispettivamente 19 settembre 2011;
che con
ordinanza sulle prove 3 ottobre 2011 il Pretore aggiunto ha respinto tutti i
mezzi di prova offerti e citato le parti al dibattimento finale, constatato
che le fatture per la fornitura di mobili sono state emesse dall’attrice per
complessivi € 27'924.78,
mentre la domanda condannatoria è stata formulata in fr. 40’0317.80 al
cambio euro/franchi svizzeri al giorno dell’inoltro della petizione e ritenuto
che sia secondo il diritto civile italiano sia secondo quello svizzero la
condanna al pagamento va invece richiesta nella moneta estera concordata e che
anche l’eventuale pronuncia giurisdizionale deve avvenire in valuta estera, sicché
nel caso concreto, dovendo restare nei limiti della domanda di causa espressa
in franchi svizzeri, l’amministrazione delle prove risultava priva di utilità,
la petizione non potendo essere accolta;
che con
reclamo 6 ottobre 2011 l’attrice si aggrava contro la predetta decisione,
chiedendone l’annullamento, argomentando che sino alla presentazione delle
conclusioni scritte essa potrebbe modificare la domanda di causa e chiedere la
condanna al pagamento in euro, e rimprovera quindi al Pretore di aver applicato
in modo errato il diritto e di aver violato il principio dell’economia
processuale;
che il
reclamo non è stato intimato a controparte per osservazioni;
che,
rilevata l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere
quale sia il diritto applicabile al reclamo di cui trattasi;
che
l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla
giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in
vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;
che, di
conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione 4
febbraio 2010, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo stesso è da
applicare il CPC-TI (art. 404 CPC);
che l’art.
405 cpv. 1 CPC stabilisce tuttavia che alle impugnazioni si applica il diritto
in vigore al momento della comunicazione della decisione;
che,
secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC
non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento,
bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF
dell’8 agosto 2011, inc.5A_320/2011, consid. 2.3.2);
che ciò
implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del
passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il
procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a
cui continua ad essere applicabile il CPC-TI tranne che per le impugnazioni, la
cui ammissibilità dev’essere esaminata in applicazione del sistema di
impugnazione del CPC svizzero;
che
l’ordinanza sulle prove (art. 154 CPC) è una disposizione ordinatoria processuale,
la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321
cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di
dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;
che nel
caso in concreto la decisione di cui trattasi è quindi impugnabile mediante
reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC;
che la
sentenza impugnata è pervenuta alla legale di parte attrice il 4 ottobre 2011,
sicché il gravame qui in esame, datato 6 ottobre 2011, è tempestivo e da questo
punto di vista ricevibile;
che, per
l’art. 320 CPC, con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto
l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che nei
casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319
lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio
difficilmente riparabile (cifra 2), vale a dire allorquando non può, o non può
interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale
favorevole;
che il
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso
verosimile dal reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo
allegatorio, l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo
sufficienti (Trezzini, CPC Comm.,
2011, art. 319, pag. 1407);
che il
CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della ordinanze sulle prove e che
pertanto nel caso concreto la reclamante doveva rendere verosimile il rischio
Fatti
di un pregiudizio difficilmente riparabile;
che la
reclamante si è limitata ad indicare che “l’ordinanza sulle prove oggetto di
reclamo potrebbe provocare un pregiudizio difficilmente riparabile”, senza
specificare in cosa consisterebbe il rischio e il pregiudizio e senza
minimamente confrontarsi con la decisione pretorile, venendo così meno al suo
obbligo di motivare e circostanziare il pregiudizio, mancanza che viene
sanzionata con l’irricevibilità;
che di
conseguenza, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il
gravame dev’essere dichiarato irricevibile;
che in
via abbondanziale si osserva che – diversamente da quanto ritiene la reclamante
– ben difficilmente l’attrice avrebbe potuto in sede di conclusioni “modificare
il petitum della petizione richiedendo l’accertamento del credito e la condanna
al pagamento in Euro”, ciò considerato che, indipendentemente dal substrato
fattuale, la domanda ne risulterebbe mutata;
che le
spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)
entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di
giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della
complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;
che giusta
l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale
d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso concreto, le spese
di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 250.- e sono poste a carico della
reclamante, soccombente;
che non
avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano
Considerandi
ripetibili;
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il
reclamo 6 ottobre 2011 di RE 1 è irricevibile.
2.
Le
spese processuali di fr. 250.- sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
(unitamente al reclamo 6 ottobre 2011 alla controparte):
-
-
Comunicazione
alla Pretura di Lugano
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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