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Decisione

13.2011.71

Reclamo contro disposizioni ordinatorie processuali

4 novembre 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di prime cure e neppure ha addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del

rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;

che, in

mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere

dichiarato irricevibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza della

decisione pretorile;

che le

spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)

entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di

giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della

complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;

che

giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del

Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso

concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 250.- e sono

poste a carico del reclamante, soccombente;

che non

avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano

ripetibili;

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il

reclamo 17 ottobre 2011 di RE 1 è irricevibile.

2. Le

spese processuali di fr. 250.- sono poste a carico del reclamante. Non si

Considerandi

assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

(unitamente al reclamo 17 ottobre 2011 alla controparte):

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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