13.2011.71
Reclamo contro disposizioni ordinatorie processuali
4 novembre 2011Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
13.2011.71
Data decisione, Autorità:
04.11.2011, IIICC
Titolo:
Reclamo contro disposizioni ordinatorie processuali
RECLAMO
art. 319b cf. 2 CPC
Incarto n.
13.2011.71
Lugano
4 novembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. CA.2011.21
(azione di provvedimenti cautelari in procedura di divorzio) della Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 29 luglio 2011 da
RE 1
patrocinato dall’
PA 1
contro
CO 1
patrocinata dall’
PA 2
E ora sulle ordinanze 7 ottobre 2011 con la quale il
Pretore ha ammesso il richiamo degli incarti DM.2011.36 e SO.2011.522 della
Pretura di Locarno-Città, respingendo per contro gli ulteriori richiami
richiesti e 14 ottobre 2011 con la quale il Pretore ha citato le parti al
dibattimento finale;
ritenuto
in fatto e diritto: che
con istanza di provvedimenti cautelari 29 luglio 2011, inoltrata nell’ambito
della procedura di divorzio dalla moglie CO 1, RE 1 ha chiesto in via principale di stabilire che tra i coniugi nulla è dovuto a titolo di contributo
alimentare dal 1° luglio 2011;
che
all’udienza di discussione 4 ottobre 2011 CO 1 si è opposta alla richiesta
dell’istante, chiedendone la integrale reiezione;
che
nell’ambito di tale udienza l’istante ha richiamato dalla Pretura di
Locarno-Città gli incarti DM.2011.36, SO.2011.522 e DI.2010.48, dal Tribunale
d’appello l’incarto n. 11.2011.45 e dal Tribunale federale l’incarto
CA_466/2011/GRS/zeh;
che con decisione
7 ottobre 2011 il Pretore ha ammesso il richiamo degli incarti DM.2011.36 e
SO.2011.522 dalla Pretura di Locarno-Città, respingendo per contro gli
ulteriori richiami, e ha fissato alle parti un termine di 10 giorni per
comunicare se desiderano essere convocate al dibattimento finale o se vi
rinunciano postulando l’assegnazione di un termine per l’inoltro delle
conclusioni scritte;
che con
lettera 13 ottobre 2011 la convenuta ha chiesto al Pretore di fissare il
dibattimento finale;
che con citazione
14 ottobre 2011 il Pretore ha convocato le parti per il 6 dicembre 2011 per
procedere alle arringhe finali;
che con reclamo
17 ottobre 2011 RE 1 si aggrava contro l’ordinanza 7 ottobre 2011 e la
citazione 14 ottobre 2011, chiedendone la riforma nel senso di ammettere il richiamo
dalla Pretura di Locarno-Città dell’inc. n. DI.2010.48, di non dichiarare
terminata la fase di assunzione delle prove e di fissare un ulteriore
dibattimento finale dopo l’assunzione di tale incarto;
che il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
che la
domanda di divorzio unilaterale, sulla quale si innesta l’istanza di
provvedimenti cautelari di cui trattasi, è stata introdotta il 7 luglio 2011,
sicché la procedura è retta dal Codice di diritto processuale civile svizzero
(CPC) entrato in vigore il 1° gennaio 2011;
che sia l’ordinanza
sulle prove 7 ottobre 2011 sia la citazione 14 ottobre 2011 sono delle disposizioni
ordinatorie processuali, le quali, in applicazione dei combinati art. 319
lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, sono
impugnabili con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile
del Tribunale d’appello;
che nel
caso concreto l’ordinanza sulle prove è pervenuta alla legale dell’istante il 10
ottobre 2011, sicché il gravame qui in esame, datato 17 ottobre 2011, è
tempestivo, e da questo punto di vista ricevibile;
che,
anche nella misura in cui è diretto contro la citazione 14 ottobre 2011 il
reclamo è tempestivo e quindi, da questo punto di vista ricevibile;
che trattandosi
di due diverse decisioni, il reclamante avrebbe dovuto impugnarle con due
gravami distinti;
che si
prescinde eccezionalmente dall’ordinare la disgiunzione dei reclami, i medesimi
potendo essere esaminati congiuntamente per i motivi qui di seguito esposti;
che, nei
casi in cui la legge non prevede espressamente l’impugnabilità di una decisione
ordinatoria processuale, in applicazione dell’art. 319 lett. b CPC il reclamo è
ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente
riparabile (cifra 2);
che il
CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle decisioni qui in esame,
sicché il reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo
allegatorio, ritenuto che la sola enunciazione di proclami o principi generali
non è sufficiente (Trezzini, CPC
Comm., 2011, art. 319, pag. 1407);
che, nel
caso in rassegna, il reclamante non si è in alcun modo confrontato con la
sentenza pretorile, non ha spiegato in cosa consisterebbe l’applicazione errata
del diritto o l’accertamento manifestamente errato dei fatti da parte del giudice
Fatti
di prime cure e neppure ha addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del
rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;
che, in
mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere
dichiarato irricevibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza della
decisione pretorile;
che le
spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)
entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di
giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della
complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;
che
giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del
Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso
concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 250.- e sono
poste a carico del reclamante, soccombente;
che non
avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano
ripetibili;
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il
reclamo 17 ottobre 2011 di RE 1 è irricevibile.
2. Le
spese processuali di fr. 250.- sono poste a carico del reclamante. Non si
Considerandi
assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
(unitamente al reclamo 17 ottobre 2011 alla controparte):
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster