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Decisione

13.2011.75

Reclamo contro la reiezione dell'istanza di annullamento di un'ordinanza e la reiezione dell'istanza di restituzione del termine di grazia

9 dicembre 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

di lasciar trascorrere il termine di grazia;

che con

decisione 11 ottobre 2011 il Pretore ha respinto sia l’istanza di annullamento

delle ordinanze 18 maggio rispettiva­mente 20 giugno 2011, sia l’istanza di

restituzione in intero contro il lasso dei termini, inoltrate da RE 1 in data 5 luglio 2011, rilevando che il convenuto sarebbe stato al corrente da quasi un anno che

gli era stato assegnato il termine per l’inoltro della risposta e che avrebbe

quindi dovuto rivolgersi tempestivamente a un nuovo legale, perlomeno nel

momento in cui gli è stato impartito il termine di grazia;

che con

reclamo 24 ottobre 2011 il convenuto si aggrava contro il predetto decreto, chiedendone

la riforma nel senso di ammettere le domande 5 luglio 2011, quindi di annullare

il termine di grazia per la risposta assegnato il 18 maggio 2011 e la citazione

all’udienza preliminare e al dibattimento finale del 20 giugno 2011, ribadendo

di non essere stato in grado di difendersi da solo e sostenendo che il Pretore

avrebbe dovuto assegnarli un termine per munirsi di un avvocato prima di

impartirgli il termine di grazia;

che con osservazioni

21 novembre 2011 CO 1 ha domandato in via principale di dichiarare il reclamo

irricevibile e in via subordinata di respingerlo integralmente, il reclamante essendo

stato ampiamente cosciente della necessità di far capo a un nuovo legale;

che,

rilevata l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere

quale sia il diritto applicabile al reclamo di cui trattasi;

che

l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla

giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in

vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;

che, di

conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione 9 giugno 2010, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo

stesso è da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC);

che l’art.

405 cpv. 1 CPC stabilisce tuttavia che alle impugnazioni si applica il diritto

in vigore al momento della comunicazione della decisione;

che,

secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC

non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento,

bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF

dell’8 agosto 2011, inc.5A_320/2011, consid. 2.3.2);

che ciò

implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del

passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il

procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a

cui continua ad essere applicabile il CPC-TI tranne che per le impugnazioni, la

cui ammissibilità dev’essere esaminata in applicazione del sistema di

impugnazione del CPC svizzero;

che nel

caso concreto occorre esaminare l’ammissibilità del reclamo distinguendo tra le

due decisioni impugnate, ossia la reiezione dell’istanza di annullamento delle

ordinanze 18 maggio e 20 giugno 2011 e la reiezione dell’istanza di

restituzione del termine di grazia;

che per

quanto concerne l’ammissibilità del reclamo contro la reiezione dell’istanza di

annullamento delle ordinanze 18 maggio e 20 giugno 2011, si rileva che la

decisione 11 ottobre 2011 del Pretore è una disposizione ordinatoria

processuale, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e

321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine

di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;

che nel

caso concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale di parte convenuta

il 12 ottobre 2011, sicché, ritenuto che il 22 ottobre cadeva di sabato, il

gravame qui in esame, datato 24 ottobre 2011, è tempestivo e da questo punto di

vista ricevibile;

che il

nuovo CPC svizzero prevede che con il rimedio del reclamo possono essere

censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e

l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che,

inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo

l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può

interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale

favorevole;

che il

CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione oggetto di esame, ragione per cui il reclamante doveva

rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;

che, nel

caso in rassegna, il reclamante non ha neppure addotto né tantomeno reso

verosimile l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;

che, in

mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame contro la

Considerandi

reiezione dell’istanza di annullamento delle ordinanze 18 maggio e 20 giugno

2011.

dev’essere dichiarato irricevibile, ciò che rende superfluo esaminare la

correttezza della decisione impugnata alla luce del CPC-TI;

che nella

misura in cui il reclamo verte sulla decisione di reiezione dell’istanza di

restituzione in intero del termine di grazia, si osserva quanto segue:

che a istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice

può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende

verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura

(art. 148 cpv. 1 CPC), ritenuto che la domanda deve

essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo

dell’inosservanza (cpv. 2), ossia dalla fine dell’impedimento, onde

evitare i probabili ritardi dovuti alla possibilità di presentare in ogni tempo

siffatta richiesta (Trezzini, CPC

Comm., 2011, art. 148, pag. 620-621);

che se vi

è già stata pronuncia del giudice, la restituzione del termine non può più

essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato (cpv. 3);

che, di

conseguenza, l’istituto della restituzione si applica per un periodo di sei

mesi anche alle inosservanze che hanno condotto ad una decisione contuma­ciale

passata in giudicato, sicché il Pretore può in questi casi annullare la

decisione senza che ciò comporti un pericolo per la sicurezza del diritto e il

processo viene rimesso nella situazione in cui si trovava prima

dell’inosservanza (Trezzini, op.

cit., art. 148, pag. 621; Staehelin,

in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, art. 148 n.

15; Gozzi, Basler Kommentar ZPO,

2010, art. 148 n. 43-44);

che, per l’art.

149.

CPC, il giudice decide definitivamente, sicché tale norma sottrae il

provvedimento relativo alla restituzione sia alla possibilità d’impugnativa ex

art. 319 lett. b cifra 2 CPC, sia alla possibilità di postularne la

modifica in applicazione del principio generale valido per le disposizioni

ordinatorie;

che la

definitività (“Endgültigkeit”) della decisione concerne però soltanto la

concessione di restituzione in quanto tale, ma non la decisione finale di

merito, che può essere contestata censurando la violazione dell’art. 148 CPC (Trezzini, op. cit., art. 149, pag. 621;

Staehelin, op. cit., art. 149 n. 4;

Gozzi, op. cit., art. 149 n.

10-11);

che nel caso concreto il

reclamo contro la decisione di reiezione dell’istanza di restituzione del

termine di grazia è quindi inammissibile, la decisione del giudice di prime

cure essendo definitiva, ciò che il Pretore ha chiaramente indicato nei

considerandi;

che si deve dunque

concludere che il reclamo contro entrambe le decisioni pretorili dell’11

ottobre 2011 è irricevibile;

che le

spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)

entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di

giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della

complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;

che

giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del

Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso concreto,

le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste a

carico del reclamante, soccombente;

che avendo

la controparte dovuto inoltrare osservazioni, le vengono assegnati fr. 200.- a

titolo di ripetibili calcolate secondo il Regolamento sulla tariffa per i casi

di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili del 19 dicembre 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008;

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il

reclamo 24 ottobre 2011 di RE 1 è irricevibile.

2.

Le

spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico del reclamante che verserà

altresì a CO 1 fr. 200.- a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione

(unitamente al reclamo 24 ottobre 2011 alla controparte):

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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