13.2011.75
Reclamo contro la reiezione dell'istanza di annullamento di un'ordinanza e la reiezione dell'istanza di restituzione del termine di grazia
9 dicembre 2011Italiano11 min
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Numero d'incarto:
13.2011.75
Data decisione, Autorità:
09.12.2011, IIICC
Titolo:
Reclamo contro la reiezione dell'istanza di annullamento di un'ordinanza e la reiezione dell'istanza di restituzione del termine di grazia
INOSSERVANZA E RESTITUZIONE
RECLAMO
art. 148 CPC
art. 149 CPC
art. 319 let. b CPC
Incarto n.
13.2011.75
Lugano
9 dicembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.419 (azione
di disconoscimento del debito) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
promossa con petizione 9 giugno 2010 da
CO 1
patrocinato dall’
PA 2
contro
RE 1
patrocinato dall’
PA 1
E ora sul reclamo 24 ottobre 2011 contro la decisione
11 ottobre 2011 con cui il Pretore ha respinto sia l’istanza di annullamento
delle ordinanze 18 maggio rispettivamente 20 giugno 2011, sia l’istanza di
restituzione in intero contro il lasso dei termini, entrambe presentate con
atto 5 luglio 2011;
ritenuto
in fatto e diritto: che
con petizione 9 giugno 2010 CO 1 ha chiesto di accertare l’inesistenza del
credito di fr. 40'000.- fatto valere da RE 1 nei suoi confronti e di confermare
l’opposizione interposta al PE __________ dell’UE di __________;
che con
ordinanza 11 giugno 2010 il Pretore ha assegnato al convenuto, allora
patrocinato dall’avv. __________, un termine di 30 giorni per inoltrare la
risposta;
che con
lettera 12 aprile 2011 l’avv. __________ ha comunicato di non più rappresentare
il convenuto;
che con
ordinanza 18 maggio 2011 il Pretore ha assegnato a RE 1 un ultimo termine di 10
giorni (termine di grazia) per presentare l’allegato di risposta, avvertendolo
che in caso di omissione non sarà più ammesso a contestare i fatti di petizione;
che con
lettera 27 maggio 2011 il convenuto ha chiesto di prorogare il termine di
ulteriori 10 giorni;
che con
ordinanza 30 maggio 2011 il Pretore ha respinto l’istanza di proroga formulata
dal convenuto, il termine di grazia essendo un termine di legge improrogabile;
che con successiva
ordinanza 20 giugno 2011 il Pretore ha citato la sola parte attrice all’udienza
preliminare e entrambe le parti al dibattimento finale il giorno 13 luglio
2011;
che con
atto 5 luglio 2011 RE 1 ha chiesto l’annullamento delle ordinanze 18 maggio
rispettivamente 20 giugno 2011 e la restituzione in intero del termine di
grazia per presentare la risposta di causa, asserendo di essere incapace di
agire con atti propri, di quindi necessitare di un nuovo patrocinatore e rimproverando
al Pretore di non essersi posto il quesito a sapere se egli fosse in grado di
difendersi da solo;
che con
osservazioni 23 agosto 2011 CO 1 si è opposto alla richiesta del convenuto,
avendo quest’ultimo avuto abbastanza tempo per munirsi di un nuovo legale prima
Fatti
di lasciar trascorrere il termine di grazia;
che con
decisione 11 ottobre 2011 il Pretore ha respinto sia l’istanza di annullamento
delle ordinanze 18 maggio rispettivamente 20 giugno 2011, sia l’istanza di
restituzione in intero contro il lasso dei termini, inoltrate da RE 1 in data 5 luglio 2011, rilevando che il convenuto sarebbe stato al corrente da quasi un anno che
gli era stato assegnato il termine per l’inoltro della risposta e che avrebbe
quindi dovuto rivolgersi tempestivamente a un nuovo legale, perlomeno nel
momento in cui gli è stato impartito il termine di grazia;
che con
reclamo 24 ottobre 2011 il convenuto si aggrava contro il predetto decreto, chiedendone
la riforma nel senso di ammettere le domande 5 luglio 2011, quindi di annullare
il termine di grazia per la risposta assegnato il 18 maggio 2011 e la citazione
all’udienza preliminare e al dibattimento finale del 20 giugno 2011, ribadendo
di non essere stato in grado di difendersi da solo e sostenendo che il Pretore
avrebbe dovuto assegnarli un termine per munirsi di un avvocato prima di
impartirgli il termine di grazia;
che con osservazioni
21 novembre 2011 CO 1 ha domandato in via principale di dichiarare il reclamo
irricevibile e in via subordinata di respingerlo integralmente, il reclamante essendo
stato ampiamente cosciente della necessità di far capo a un nuovo legale;
che,
rilevata l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere
quale sia il diritto applicabile al reclamo di cui trattasi;
che
l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla
giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in
vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;
che, di
conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione 9 giugno 2010, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo
stesso è da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC);
che l’art.
405 cpv. 1 CPC stabilisce tuttavia che alle impugnazioni si applica il diritto
in vigore al momento della comunicazione della decisione;
che,
secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC
non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento,
bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF
dell’8 agosto 2011, inc.5A_320/2011, consid. 2.3.2);
che ciò
implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del
passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il
procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a
cui continua ad essere applicabile il CPC-TI tranne che per le impugnazioni, la
cui ammissibilità dev’essere esaminata in applicazione del sistema di
impugnazione del CPC svizzero;
che nel
caso concreto occorre esaminare l’ammissibilità del reclamo distinguendo tra le
due decisioni impugnate, ossia la reiezione dell’istanza di annullamento delle
ordinanze 18 maggio e 20 giugno 2011 e la reiezione dell’istanza di
restituzione del termine di grazia;
che per
quanto concerne l’ammissibilità del reclamo contro la reiezione dell’istanza di
annullamento delle ordinanze 18 maggio e 20 giugno 2011, si rileva che la
decisione 11 ottobre 2011 del Pretore è una disposizione ordinatoria
processuale, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e
321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine
di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;
che nel
caso concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale di parte convenuta
il 12 ottobre 2011, sicché, ritenuto che il 22 ottobre cadeva di sabato, il
gravame qui in esame, datato 24 ottobre 2011, è tempestivo e da questo punto di
vista ricevibile;
che il
nuovo CPC svizzero prevede che con il rimedio del reclamo possono essere
censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e
l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che,
inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo
l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può
interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale
favorevole;
che il
CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione oggetto di esame, ragione per cui il reclamante doveva
rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;
che, nel
caso in rassegna, il reclamante non ha neppure addotto né tantomeno reso
verosimile l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;
che, in
mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame contro la
Considerandi
reiezione dell’istanza di annullamento delle ordinanze 18 maggio e 20 giugno
2011.
dev’essere dichiarato irricevibile, ciò che rende superfluo esaminare la
correttezza della decisione impugnata alla luce del CPC-TI;
che nella
misura in cui il reclamo verte sulla decisione di reiezione dell’istanza di
restituzione in intero del termine di grazia, si osserva quanto segue:
che a istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice
può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende
verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura
(art. 148 cpv. 1 CPC), ritenuto che la domanda deve
essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo
dell’inosservanza (cpv. 2), ossia dalla fine dell’impedimento, onde
evitare i probabili ritardi dovuti alla possibilità di presentare in ogni tempo
siffatta richiesta (Trezzini, CPC
Comm., 2011, art. 148, pag. 620-621);
che se vi
è già stata pronuncia del giudice, la restituzione del termine non può più
essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato (cpv. 3);
che, di
conseguenza, l’istituto della restituzione si applica per un periodo di sei
mesi anche alle inosservanze che hanno condotto ad una decisione contumaciale
passata in giudicato, sicché il Pretore può in questi casi annullare la
decisione senza che ciò comporti un pericolo per la sicurezza del diritto e il
processo viene rimesso nella situazione in cui si trovava prima
dell’inosservanza (Trezzini, op.
cit., art. 148, pag. 621; Staehelin,
in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, art. 148 n.
15; Gozzi, Basler Kommentar ZPO,
2010, art. 148 n. 43-44);
che, per l’art.
149.
CPC, il giudice decide definitivamente, sicché tale norma sottrae il
provvedimento relativo alla restituzione sia alla possibilità d’impugnativa ex
art. 319 lett. b cifra 2 CPC, sia alla possibilità di postularne la
modifica in applicazione del principio generale valido per le disposizioni
ordinatorie;
che la
definitività (“Endgültigkeit”) della decisione concerne però soltanto la
concessione di restituzione in quanto tale, ma non la decisione finale di
merito, che può essere contestata censurando la violazione dell’art. 148 CPC (Trezzini, op. cit., art. 149, pag. 621;
Staehelin, op. cit., art. 149 n. 4;
Gozzi, op. cit., art. 149 n.
10-11);
che nel caso concreto il
reclamo contro la decisione di reiezione dell’istanza di restituzione del
termine di grazia è quindi inammissibile, la decisione del giudice di prime
cure essendo definitiva, ciò che il Pretore ha chiaramente indicato nei
considerandi;
che si deve dunque
concludere che il reclamo contro entrambe le decisioni pretorili dell’11
ottobre 2011 è irricevibile;
che le
spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG)
entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di
giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della
complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;
che
giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del
Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso concreto,
le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste a
carico del reclamante, soccombente;
che avendo
la controparte dovuto inoltrare osservazioni, le vengono assegnati fr. 200.- a
titolo di ripetibili calcolate secondo il Regolamento sulla tariffa per i casi
di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili del 19 dicembre 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008;
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il
reclamo 24 ottobre 2011 di RE 1 è irricevibile.
2.
Le
spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico del reclamante che verserà
altresì a CO 1 fr. 200.- a titolo di ripetibili.
3.
Intimazione
(unitamente al reclamo 24 ottobre 2011 alla controparte):
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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