13.2011.77
Reclamo contro decisione di reiezione della domanda di rinvio dell'udienza
18 novembre 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
13.2011.77
Data decisione, Autorità:
18.11.2011, IIICC
Titolo:
Reclamo contro decisione di reiezione della domanda di rinvio dell'udienza
RECLAMO
art. 242 CPC
art. 319 let. b CPC
Incarto n.
13.2011.77
Lugano
18 novembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire sul reclamo 25 ottobre 2011 presentato
da
nell’ambito del procedimento inc. SO.2011.4007 (istanza
di fallimento senza preventiva esecuzione ex art. 190 cpv. 1 cifra 2 LEF) della
Pretura del Distretto di lugano, sezione 5 che la oppone a
CO 1
patrocinato dall’
PA 2
ritenuto
in fatto e in diritto: che con istanza 16 settembre 2011 CO 1 ha chiesto la pronuncia del fallimento senza preventiva esecuzione di RE 1;
che con
ordinanza 22 settembre 2011 il Pretore ha citato le parti per l’udienza di
mercoledì 26 ottobre;
che con
istanza 21 ottobre 2011 il legale della parte convenuta ha chiesto il rinvio
dell’udienza adducendo di aver assunto quel medesimo giorno il mandato, che
nessuno dei collaboratori dello studio era disponibile per la sostituzione e
che neppure aveva avuto modo di conferire con l’amministratore della società;
che,
ricevuta l’istanza il 24 ottobre 2011, con ordinanza di medesima data il Pretore
ha respinto la domanda di rinvio, considerando insufficienti i motivi addotti e
rilevando la tardività della richiesta;
che con
reclamo 25 ottobre 2011 RE 1 ha postulato la riforma della decisione impugnata
nel senso di accogliere la domanda di rinvio dell’udienza, lamentando una
violazione del diritto di essere sentito;
che, il
reclamo non avendo effetto sospensivo e lo stesso non essendo stato concesso
dal presidente di questa Camera, il Pretore ha tenuto l’udienza il 26 ottobre
2011, alla quale è comparsa solo la parte istante, e con decisione 4 novembre 2011 ha pronunciato il fallimento della RE 1, decisione impugnata con reclamo 8 novembre 2011 alla
Camera di esecuzione e fallimenti;
che,
l’udienza essendo stata tenuta e essendo stata impugnata la decisione di
merito, il presente reclamo diviene privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli
(art. 242 CPC);
che, per quanto riguarda le spese processuali - che seguono la
soccombenza - le stesse andrebbero caricate alla reclamante, considerato che,
se non fosse divenuto privo d’oggetto, con ogni verosimiglianza il reclamo
sarebbe stato respinto;
che, a
prescindere dalla questione a sapere se i pretesi impegni del legale e dei suoi
collaboratori siano stati resi verosimili, si rileva, infatti, come la
citazione per l’udienza, spedita il 23 settembre 2011, dopo due ordini di
rispedizione è per finire stata consegnata all’interessata il 1° ottobre 2011
allo sportello dell’ufficio postale di Losanna (cfr. ricerca Track &
Trace), sicché nulla si può rimproverare al primo giudice per aver ritenuto
tardiva la richiesta di rinvio;
che si
prescinde tuttavia dal caricare le spese processuali alla reclamante perché,
stante la pronuncia del fallimento, le stesse sarebbero di difficile incasso;
che il
reclamo non essendo stato intimato a controparte per osservazioni, non si assegnano
ripetibili;
per i quali motivi
pronuncia:
Fatti
1. Il
reclamo 25 ottobre 2011 di RE 1, divenuto privo
d’oggetto, è stralciato dai ruoli.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Intimazione
(unitamente al reclamo 8 agosto 2011 alla controparte):
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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