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Decisione

13.2011.77

Reclamo contro decisione di reiezione della domanda di rinvio dell'udienza

18 novembre 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Il

reclamo 25 ottobre 2011 di RE 1, divenuto privo

d’oggetto, è stralciato dai ruoli.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Intimazione

(unitamente al reclamo 8 agosto 2011 alla controparte):

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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