13.2011.79
Reclamo contro la decisione di reiezine della domanda di ammissione quale parte attrice in luogo della società fallita in liquidazione
1 febbraio 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
13.2011.79
Data decisione, Autorità:
01.02.2012, IIICC
Titolo:
Reclamo contro la decisione di reiezine della domanda di ammissione quale parte attrice in luogo della società fallita in liquidazione
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
RECLAMO
art. 319 let. b CPC
art. 103 CPC-TI
art. 110 CPC-TI
art. 230 cpv. 2 LEF
art. 257 LEF
art. 258 LEF
art. 260 LEF
Incarto n.
13.2011.79
Lugano
1 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La terza Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente,
Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire sul reclamo 7 novembre 2011 presentato
da
RE 1
RE 2
RE 3
tutte patrocinate dall’ PA 1
contro la decisione 26 ottobre 2011 con la quale il
Pretore del distretto di Bellinzona ha respinto la richiesta di RE 1 di
essere ammessa quale parte attrice in luogo della fallita RE 3 nella
procedura che vede opposta quest’ultima a
CO 1
patrocinato
dall’ PA 2
Ritenuto
in fatto A. Con petizione 7 maggio 2007 RE 3 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento della somma di fr. 80'516.- oltre accessori nonché l’iscrizione
definitiva dell’ipoteca legale degli artigiani già iscritta in via provvisoria
a seguito del decreto 10 aprile 2007 del Pretore del distretto di Bellinzona.
Con
risposta 23 ottobre 2007 il convenuto si è integralmente opposto alle domande
dell’attrice.
Il 4
giugno 2009 il Presidente del Tribunale distrettuale di __________ ha
dichiarato il fallimento di RE 3, sospendendo poi la procedura di fallimento
con decreto 18 giugno 2009 per mancanza di attivo. La società è stata cancellata
d’ufficio dal registro di commercio il 23 settembre 2009 in applicazione dell’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC.
Adducendo
che la fallita era ancora parte a un procedimento giudiziario, con istanza 12
novembre 2009 RE 2 ne ha chiesto la reiscrizione a RC in applicazione dell’art.
164 ORC. L’istanza è stata accolta con decreto 3 dicembre 2009 e la società
reiscritta il 30 dicembre 2009.
Nel
frattempo, e meglio in data 31 luglio 2009, RE 2 aveva fatto spiccare nei
confronti di RE 3 un precetto esecutivo. Il 31 agosto seguente ha quindi
chiesto il proseguimento dell’esecuzione. L’ufficio esecuzioni e fallimenti
competente ha proceduto al pignoramento, tra altri, del credito di fr. 80'516.-
oltre accessori vantato dalla fallita nei confronti di CO 1. Il predetto
credito, posto all’incanto, è stato aggiudicato a RE 2, la quale lo ha in
seguito ceduto a RE 1.
B. Con
istanza 20 ottobre 2011 RE 1 ha chiesto di poter subingredire a RE 3 quale
attrice nella causa in essere contro CO 1, in via subordinata di ammettere il subingresso di RE 2.
CO 1 si è
opposto alla richiesta e con decreto 26 ottobre 2011 il Pretore ha deciso che
la causa continuava fra RE 3 e CO 1.
C. Con
reclamo 7 novembre 2011 RE 1, RE 2 e RE 3 hanno chiesto la riforma del decreto
impugnato nel senso di ammettere RE 1 quale parte attrice, in via subordinata
di ammettere quale parte attrice RE 2.
Con
ordinanza 1° dicembre 2011 il patrocinatore delle reclamanti è stato invitato a
produrre la procura delle stesse, le quali sono in seguito state versate agli
atti.
Considerato
in diritto: 1. L’art.
404 del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), entrato in vigore
il 1° gennaio 2011, prevede che, fino alla loro conclusione davanti alla
giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in
vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione
7 maggio 2007, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo stesso è
da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC). L’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce
tuttavia che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione, con la conseguenza di avere una procedura
ibrida, alla quale continua ad essere applicabile nel merito il CPC-TI, salvo
che per le impugnazioni che sono invece rette dal sistema di impugnazione del
CPC svizzero.
2. È
qui anzitutto da esaminare, in applicazione del CPC, quale sia il rimedio
esperibile contro la decisione impugnata, determinante per stabilire il termine
di impugnazione, la competenza e il potere di cognizione dell’autorità
ricorsuale.
Il CPC
regola la sostituzione di parte in modo differente rispetto al CPC-TI. È
comunque da ritenere che la decisione in merito alla sostituzione di parte sia
una decisione ordinatoria processuale. La medesima è quindi impugnabile con
reclamo (art. 319 lett. b CPC), nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
La decisione impugnata essendo stata intimata il 26 ottobre 2011, il reclamo,
rimesso alla posta il 7 novembre 2011 è tempestivo, tenuto conto che il 6
novembre, ultimo giorno del termine, cadeva di domenica.
3. Per
l’art. 320 CPC con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto
l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b). Nei casi non espressamente previsti dalla legge, il
reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è comunque ammissibile soltanto
quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). Il
reclamante deve quindi rendere perlomeno verosimile il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile, e deve in tal senso produrre un certo
sforzo allegatorio, non potendosi limitare a proclami generali (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319,
pag. 1407).
Nel caso
concreto va rilevato che le reclamanti neppure adducono il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile. In mancanza di tale presupposto, il
reclamo è quindi inammissibile.
4. Abbondanzialmente
si osserva che, comunque, anche nel merito il reclamo appare infondato.
La
liquidazione del fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi. RE 2, che
vantava un credito nei confronti della fallita, ha quindi chiesto di proseguire
l’esecuzione, facoltà questa prevista dall’art. 230 cpv. 2 LEF, per il quale durante
Fatti
i due anni dopo la sospensione della liquidazione il debitore può essere
escusso anche in via di pignoramento.
L’acquisto
del credito ai pubblici incanti è di conseguenza avvenuto in applicazione
degli art. 257 e 258 LEF, e trattasi quindi di acquisto dell’oggetto litigioso
a titolo di successione particolare, alla quale sono applicabili gli art. 103 e
110 CPC-TI.
Non è
invece applicabile l’art. 260 LEF, norma che prevede la possibilità per i
creditori di chiedere la cessione di un credito al quale la massa ha
rinunciato. In quest’evenienza il creditore fa infatti valere pretese della
massa relative ai crediti iscritti in graduatoria per proprio conto, rischio e
pericolo, ma in nome della massa. La somma ricavata, dedotte le spese, serve a
coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo, ritenuto che
un’eventuale eccedenza è da versare alla massa (art. 260 cpv. 2 LEF).
Situazione quest’ultima questa ben diversa rispetto a quella del caso in
oggetto.
Per i
motivi che precedono, il reclamo avrebbe comunque dovuto essere respinto, senza
che sia qui necessario esaminare se e in che misura le reclamanti siano legittimate
a interporre il gravame.
Le spese
processuali sono poste a carico delle reclamanti in solido. Non si
attribuiscono ripetibili al convenuto, al quale il reclamo non è stato
preventivamente intimato.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il
Considerandi
reclamo 7 novembre 2011 di RE 1, RE 2 e RE 3 è inammissibile.
2.
Le spese
processuali in fr. 400.- sono poste a carico delle reclamanti in solido.
3.
Intimazione
(unitamente al reclamo 7 novembre 2011 alla
controparte):
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto noto, il
ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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