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Decisione

13.2011.79

Reclamo contro la decisione di reiezine della domanda di ammissione quale parte attrice in luogo della società fallita in liquidazione

1 febbraio 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i due anni dopo la sospensione della liquidazione il debitore può essere

escusso anche in via di pignoramento.

L’acquisto

del credito ai pubblici incanti è di conseguenza avve­nuto in applicazione

degli art. 257 e 258 LEF, e trattasi quindi di acquisto dell’oggetto litigioso

a titolo di successione particolare, alla quale sono applicabili gli art. 103 e

110 CPC-TI.

Non è

invece applicabile l’art. 260 LEF, norma che prevede la possibilità per i

creditori di chiedere la cessione di un credito al quale la massa ha

rinunciato. In quest’evenienza il creditore fa infatti valere pretese della

massa relative ai crediti iscritti in graduatoria per proprio conto, rischio e

pericolo, ma in nome della massa. La somma ricavata, dedotte le spese, serve a

coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo, ritenuto che

un’eventuale eccedenza è da versare alla massa (art. 260 cpv. 2 LEF).

Situazione quest’ultima questa ben diversa rispetto a quella del caso in

oggetto.

Per i

motivi che precedono, il reclamo avrebbe comunque dovuto essere respinto, senza

che sia qui necessario esaminare se e in che misura le reclamanti siano legittimate

a interporre il gravame.

Le spese

processuali sono poste a carico delle reclamanti in solido. Non si

attribuiscono ripetibili al convenuto, al quale il reclamo non è stato

preventivamente intimato.

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il

Considerandi

reclamo 7 novembre 2011 di RE 1, RE 2 e RE 3 è inammissibile.

2.

Le spese

processuali in fr. 400.- sono poste a carico delle reclamanti in solido.

3.

Intimazione

(unitamente al reclamo 7 novembre 2011 alla

controparte):

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto noto, il

ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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